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REGOLAMENTO GOVERNATIVO

del 10 aprile 2017

che modifica il decreto governativo n. 243/2013 Coll., sull’investimento di fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione, come modificato dal decreto governativo n. 11/2014 Coll.

Ai sensi della Sezione 215 (2) e della Sezione 284 (2) della Legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento, come modificata dalla Legge n. 336/2014 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 148/2016 Coll. e legge n. 368/2016 Coll .:


Arte. E

Decreto governativo n. 243/2013 Coll., Sull’investimento di fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione, come modificato dal Decreto governativo n. 11/2014 Coll., È modificato come segue:

1. Nel § 1 paragrafo 1 della parte introduttiva della disposizione, le parole “requisiti per criteri qualitativi” sono sostituite dalle parole “requisiti qualitativi per”.

2. Le note a piè di pagina da 2 a 14, 17, 19, da 21 a 23 e 25 sono cancellate, compresi i riferimenti a tali note.

3. Nel § 1 comma 1 lett. a) parte introduttiva del provvedimento, lett b), lettera c) parte introduttiva del provvedimento, lett d), g) e alla lettera h) la parola “regole” è sostituita dalla parola “regole”.

4. Nel § 1 paragrafo 1 let. f) le parole “regole d’uso” sono sostituite dalle parole “regole d’uso”.

5. Nel § 1 paragrafo 1 let. a) punto 1, § 1 comma 1 lett. d), § 1 comma 3 lett. a), § 22 comma 2 lett. b), § 25 paragrafo 3 e § 65 paragrafo 2 lett. b) le parole “attività” sono sostituite dalle parole “cose”.

6. Nel § 1 paragrafo 1 let. a) punto 2, § 1 comma 3 lett. b) e al § 3 comma 1 lett. (d) le parole “attività” sono sostituite dalle parole “cose”.

7. Nel § 1 paragrafo 1 let. e) la parola “tecnico” è sostituita dalla parola “tecnico”.

8. Nel § 1 paragrafo 1 let. h) la parola “standard” è soppressa.

9. Nel § 1 paragrafo 1 let. i) la parola “limiti” è sostituita dalla parola “limiti”.

10. Nel § 1 paragrafo 2, le parole “requisiti per i criteri qualitativi delle regole, tecniche e limiti specificati” sono sostituiti dalle parole “requisiti qualitativi per le regole, tecniche e limiti specificati”.

11. Nel § 1 paragrafo 3 della parte introduttiva della disposizione, le parole “requisiti per i criteri qualitativi delle regole” sono sostituite dalle parole “requisiti qualitativi delle regole”.

12. Nel § 1, il paragrafo 4 recita:

 (4) Il presente regolamento disciplina inoltre, per un fondo di investitori qualificati il ​​cui gestore ha il diritto di superare il limite applicabile, i requisiti qualitativi per i limiti al grado di leva finanziaria sul proprio conto e per la fornitura di strumenti di investimento dalle attività del fondo come garanzia finanziaria o garanzia comparabile ai sensi la legge di uno Stato straniero o altra garanzia. “.

13. Al § 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« (5) Nei casi in cui il presente regolamento utilizza il termine

a) fondo standard, nel caso di fondo standard che crea comparti, si intende un comparto di un fondo standard,

(b) un fondo di investimento estero, nel caso di un fondo di investimento estero che crea strutture comparabili ai comparti, indica tali strutture; tuttavia, la struttura non è paragonabile al comparto se le attività nella struttura possono essere utilizzate per far fronte a un debito che non è il debito della struttura,

c) fondo di investimento collettivo: nel caso di un fondo di investimento collettivo che crea comparti, un comparto di un fondo di investimento collettivo,

d) fondo speciale, nel caso di fondo speciale che crea comparti, si intende un comparto di un fondo speciale,

e) fondo immobiliare, nel caso di fondo immobiliare che crea comparti, si intende un comparto di un fondo immobiliare,

f) fondo del mercato monetario, nel caso di un fondo del mercato monetario che crea comparti, si intende un comparto del mercato monetario,

g) fondo del mercato monetario a breve termine, nel caso di un fondo del mercato monetario a breve termine che crea comparti, indica un comparto di un fondo del mercato monetario a breve termine,

(h) un fondo di investitori qualificati, nel caso di un fondo di investitori qualificati che costituiscono comparti, un comparto di un fondo di investitori qualificati. “.

14. Nella Parte Seconda, Titolo I, il titolo della Parte 1 recita: “Cose”.

15. Nel § 2 paragrafo 1, § 2 paragrafo 2 lett. d), § 32 paragrafo 2 e § 45 paragrafo 1 lett. (a) le parole “valore patrimoniale” sono sostituite dalla parola “cosa”.

16. Al § 2, il paragrafo 5 è soppresso.

17. Nel § 3 paragrafo 1 let. c) la parola “emesso” è sostituita dalle parole “che è un titolo o un titolo contabile emesso”.

18. Nella Sezione 3 (1), alla fine del testo della lettera c), sono aggiunte le parole “se questo titolo di investimento soddisfa la condizione di cui alla lettera a) ob)”.

19. Nel § 3 paragrafo 1 let. d), § 10 comma 2 lett. c), § 16, § 22 paragrafo 2 lett. b), § 32 paragrafo 4, § 33 paragrafo 4, § 45 paragrafo 2 lett. d), § 65 comma 2 lett. b) e nel § 81 comma 1, le parole “valori di proprietà” sono sostituite dalla parola “cose”.

20. Nel § 3 paragrafo 1 let. d) dopo il numero “16” sono inserite le parole “se la garanzia dell’investimento soddisfa la condizione di cui alla lettera a) ob)”.

21. Nel § 3 paragrafo 2 lett. c) nella parte introduttiva della disposizione, il termine “prezzo” è sostituito dal termine “valore”.

22. Nel § 3 paragrafo 2 lett. c) al punto 1, le parole “un prezzo accurato, affidabile e usuale, che è un prezzo di mercato o un prezzo determinato in modo indipendente”, sono sostituite da “una valutazione affidabile e regolare, che è il prezzo di chiusura annunciato sul mercato, o altra valutazione indipendente”.

23. Nel § 3 paragrafo 2 lett. c) al punto 2, i termini “analisi delle opportunità di investimento” sono sostituiti dai termini “ricerca in materia di investimenti”.

24. Nel § 3, il paragrafo 4 recita:

 (4) Ai fini del presente regolamento, il termine” titolo di investimento “non comprende un titolo di investimento che è un titolo o un titolo contabile emesso da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero; ciò non si applica nel caso di un titolo di investimento di cui al paragrafo 1, lettera a). C). “.

25. Al § 3, il paragrafo 5 è soppresso.

26. Al § 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

 (4) Ai fini del presente regolamento, un titolo di investimento non deve contenere un derivato a meno che non utilizzi la leva finanziaria in relazione all’attività sottostante.”.

27. Nel § 12 lettera (a) le parole “valore patrimoniale” sono sostituite dalla parola “cosa”.

28. Nella sezione 17 (1), il testo “(Sezione 98)” è inserito dopo la parola “fondo”.

29. Nella Sezione 21, Paragrafo 3, le parole “fondo di investimento” sono sostituite dalle parole “fondo di investimento collettivo”.

30. Nella sezione 22 (1) della parte introduttiva della disposizione, le parole “12 e” sono eliminate.

31. Nella Sezione 22, Paragrafo 4, le parole “Valore della proprietà” sono sostituite dalla parola “Caso”.

32. Nella Sezione 25 (4), le parole “paragrafi 1 e 2” sono inserite dopo la parola “da” e le parole “e Sezione 22 (1)” sono sostituite dalle parole “, Sezione 22 (1) e Sezione 23”.

33. Nel § 25, la frase “Quando si garantisce la distribuzione del rischio, è possibile deviare dal limite ai sensi del § 246 paragrafo 1 della Legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento, ma per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di costituzione del fondo standard il cui status gli consente di investire come un comparto o dalla data in cui la modifica allo statuto del fondo standard ha effetto in modo da consentire a quel fondo di investire come comparto o in un altro fondo di gestione rispetto a prima. “.

34. Nella Sezione 30, Paragrafo 2, Lettera d) recita:

 (D) un fondo standard è in qualsiasi momento in grado di adempiere ai propri obblighi di trasferire fondi o fornire un’attività sottostante derivante da un derivato finanziario contratto sul conto del fondo.”.

35. Nella Sezione 31 (2), prima frase, Sezione 33 (2) della parte introduttiva della disposizione, e nella Sezione 33 (3), le parole “Attività” sono sostituite dalla parola “Articoli”.

36. Nella sezione 31 (2), seconda e ultima frase, la parola “valori” è sostituita dalla parola “cose”.

37. Al § 31, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

 (3) Il paragrafo 2 non si applica ai titoli e ai titoli contabili emessi da un unico emittente se tali titoli o titoli contabili sono stati emessi o garantiti da uno Stato, un’autorità locale di uno Stato membro o un’organizzazione finanziaria internazionale a cui uno o più Stati membri sono membri se

a) è stabilito nello statuto del fondo standard,

b) lo statuto del fondo standard stabilisce esplicitamente l’unità statale, territoriale di autogoverno di uno Stato membro o un’organizzazione finanziaria internazionale, in relazione alla quale può essere superato il limite del 20% del valore del patrimonio del fondo standard,

(c) il Comparto Standard detiene sempre titoli o titoli contabili di almeno 6 emissioni diverse e

(d) i titoli e i titoli contabili di una singola emissione non rappresentano più del 30% del valore delle attività di quel fondo. “.

38. Nella sezione 32 (2), le parole “o un’obbligazione emessa da uno stato con un rating investment grade” sono sostituite dalle parole “o un’obbligazione di alta qualità”.

39. Nel § 33 paragrafo 2 lett. a) la parola “e” è sostituita dalle parole “, di alta qualità e, se non si tratta di titoli o titoli contabili accettabili come garanzia finanziaria per le operazioni monetarie della Banca nazionale ceca sul mercato monetario interno”.

40. Nel § 33 paragrafo 2 lett. c) le parole “né da un emittente a cui è stato assegnato un rating del credito diverso da investment grade” sono soppresse.

41. La sezione 34, compreso il titolo, recita:

㤠34

Copertura di un derivato finanziario fornito a un fondo standard

La Sezione 31 (2) e (3), la Sezione 32 (2) e (3) e la Sezione 33 (2) e (3) si applicano mutatis mutandis agli elementi forniti a un fondo standard per coprire un derivato finanziario organizzato per conto di un fondo standard. “.

42. Nella nota 20, le parole “IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e IAS 40 – Investimenti immobiliari” sono sostituite da “come modificato”.

43. Nel § 35 paragrafo 1 let. a), § 36 e nel § 44 paragrafo 1, la parola “standard” è eliminata.

44. Nel titolo sopra la designazione § 36, le parole “Responsabilità standard” sono sostituite dalla parola “Impegno”.

45. Sotto il titolo § 38, è inserito il titolo “Esposizione totale del comparto”.

46. Nel § 38 della parte introduttiva della disposizione, le parole “metodo di impegno standard” sono eliminate.

47. All’articolo 43, comma 4, alla fine del testo della lettera b), sono aggiunti i termini “secondo i principi contabili internazionali regolati dal diritto dell’Unione Europea 20 )”.

48. Al § 43 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 (5) Ai fini del presente regolamento, un derivato su valuta è un derivato la cui attività sottostante è un tasso di cambio o una valuta.”.

49. Nella sezione 44, paragrafi 1 e 2, le parole “capitale del fondo” sono sostituite dalla parola “attività”.

50. Nella parte tre, titolo I, il titolo della parte 1 recita: “Cose”.

51. Nella sezione 45 (1), la seguente nuova lettera b) è inserita dopo la lettera a):

 (B) un titolo o un titolo contabile emesso da un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero,”.

Le lettere b) ec) esistenti sono indicate come lettere c) ed).

52. Nel § 45, il paragrafo 3 è soppresso.

L’attuale paragrafo 4 è rinumerato come paragrafo 3.

53. Nella Sezione 45, Paragrafo 3, le parole “e da cui segue il diritto al regolamento in contanti o il diritto di almeno una parte di scegliere se desidera effettuare il regolamento in contanti” saranno cancellati.

54. Nel titolo del § 47 e nel titolo del § 63, le parole “fondo di investimento collettivo o comparabile” sono sostituite dalle parole “fondo di investimento o”.

55. Nel § 47, il paragrafo 3 recita:

 (3) Un titolo o un titolo contabile emesso da un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero può essere acquisito nelle attività di un fondo speciale,

a) se questo fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero è gestito da un gestore autorizzato a superare il limite determinante,

b) se questo fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero può essere offerto nella Repubblica Ceca a

(c) se il fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero investe, conformemente al suo statuto o documento analogo, solo in elementi che possono essere acquisiti nelle attività di quel fondo speciale. “

56. Nella sezione 47, paragrafo 4, le parole “da 1 a 3” sono sostituite dalle parole “1 e 2”.

57. Nel § 51, il paragrafo 2 è cancellato e allo stesso tempo la designazione del paragrafo 1 è cancellata.

58. Al § 63 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 (5) Non più del 10% del valore delle attività di un fondo speciale può essere investito in titoli o titoli contabili di cui alla Sezione 47 (3).”.

59. Nella sezione 64 (1), il testo “25%” è sostituito dal testo “50%”, le parole “fondo di investimento collettivo” sono sostituite dalle parole “fondo di investimento” e la parola “comparabile” è eliminata.

60. Nel § 64, il paragrafo 2 è cancellato e allo stesso tempo la designazione del paragrafo 1 è cancellata.

61. Nella sezione 65 (1) della parte introduttiva della disposizione, le parole “12 a” e le parole “2 a” devono essere eliminate.

62. Nella Sezione 70, Paragrafo 4, le parole “nei valori delle proprietà” sono sostituite dalle parole “nelle materie”.

63. Nel § 70, alla fine del paragrafo 5, viene aggiunta la frase “Per il fondo speciale, la seconda frase del § 25 paragrafo 5 si applica in modo analogo”.

64. Nella sezione 71 (1), le parole “solo da una persona che è una controparte idonea ed è soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca, dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro o dell’autorità di vigilanza di un altro stato” devono essere sostituite dalle parole “con una scadenza inferiore a 6 mesi”.

65. Nel § 77 paragrafo 1 let. a) dopo la parola “derivato” le parole “che non soddisfa il requisito del § 30 paragrafo 2 lett. e),”.

66. Nel § 77, il paragrafo 2 recita:

 (2) Il metodo di calcolo dell’esposizione totale del Fondo speciale è definito negli articoli da 6 a 11 e negli allegati da I a III del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. / 61 / UE per quanto riguarda esenzioni, condizioni generali di esercizio, depositari, effetto leva, trasparenza e vigilanza; La sezione 44 (1) si applica mutatis mutandis al fondo speciale. “.

67. La sezione 78, compreso il titolo, recita:

㤠78

Copertura di un derivato finanziario o di un derivato su merci fornito a un fondo speciale

La Sezione 31 (2) e (3), la Sezione 32 (2) e (3) e la Sezione 33 (2) e (3) si applicano mutatis mutandis agli elementi forniti a un fondo speciale per coprire un derivato finanziario o un derivato su merci disposto per conto di un fondo speciale.

68. Nella sezione 79 (1), la parola “solo” è sostituita dalla parola “i”.

69. Nel § 79, il paragrafo 4 è soppresso.

70. Nel § 80, il paragrafo 3 è soppresso.

71. Nel § 84, il paragrafo 3 è soppresso.

72. Nella parte quinta, l’intestazione “TITOLO I”, compreso il titolo, è soppressa.

73. Le sezioni da 90 a 93, compresi i titoli e la nota 24, sono abrogate.

74. La sezione 95, compreso il titolo, è abrogata.

75. Nella parte quinta, il titolo II, compreso il titolo, è soppresso.

76. Nel titolo della Sezione 98, le parole “fondo di investimento” sono sostituite dalle parole “fondo di investimento collettivo”.

77. Nel § 98 della parte introduttiva della disposizione, § 98 lettera a) e nel § 98 lettera b) nella parte introduttiva della disposizione, i termini “fondo di investimento” sono sostituiti dai termini “fondo di investimento collettivo”.

78. Nella lettera del § 98 b) ai punti 1 e 2, i termini “fondo di investimento” sono sostituiti dai termini “fondo di investimento collettivo”.

79. Nel § 98, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

 (2) Nel caso di una società per azioni con capitale sociale variabile che non costituisce un comparto, ai fini del paragrafo 1 si terrà conto solo delle attività di investimento e dei debiti derivanti da attività di investimento”.

Link utili:

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