186 LEGGE del 16 aprile 2020

 

che modifica la legge n. 257/2016 Coll., sul credito al consumo, come modificata

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica Ceca:

Legge n. 186/2020 della Repubblica Ceca – Credito al consumo

La legge ceca n. 186/2020 modifica alcune disposizioni della legge n. 257/2016 sul credito al consumo, con particolare riferimento agli interessi, alle sanzioni contrattuali e ai rapporti di credito in caso di ritardo del debitore.

Di seguito è riportato il testo in italiano delle disposizioni relative alla modifica del § 122 e delle norme transitorie.


Articolo I – Modifica della legge sul credito al consumo

Nella sezione 122 della legge n. 257/2016 Coll., sul credito al consumo, come modificata dalla legge n. 183/2017 Coll., legge n. 303/2017 Coll. e legge n. 307/2018 Coll., sono aggiunti i paragrafi 4 e 5, che recitano:

“(4) Nel caso di un debito derivante da un prestito al consumo, il cui pagamento il consumatore è in ritardo con più di 90 giorni, il creditore ha diritto solo agli interessi corrispondenti agli interessi determinati dal tasso di interesse del prestito per un importo del tasso pronti contro termine fissato dalla Banca nazionale ceca per il primo giorno del semestre solare in cui si è verificata l’insolvenza, aumentato di 8 punti percentuali, a meno che non siano stati concordati interessi inferiori.

(5) I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis a un pagamento dilazionato, prestito monetario, credito o servizio finanziario simile, qualora il debitore, che è una persona fisica ma non un consumatore, sia in arretrato con il debitore da più di 90 giorni adempimento del debito monetario. In tal caso, la somma di tutte le penali contrattuali applicate non potrà eccedere il prodotto di 0,5 e l’importo complessivo della dilazione di pagamento, prestito per cassa, credito o analogo servizio finanziario”.


Articolo II – Disposizioni temporanee

1. Se il debitore è in ritardo con l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dilazione di pagamento, prestito monetario, credito o servizio finanziario analogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, si applica in luogo delle pertinenti disposizioni del contratto se sono in conflitto con § 122 par. 4 o 5 della legge n. 257/2016 Coll., come modificato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, § 122 par. 4 o 5 della legge n. 257/2016 Coll., come modificato in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se il contratto è stato concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Se prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati concordati interessi di mora che superano il massimo degli interessi di mora consentito ai sensi dell’articolo 122, comma 5, della legge n. 257/2016 Coll., come modificato dalla data del entrata in vigore della presente legge, la differenza tra gli interessi di mora applicati e quelli massimi ammissibili ai sensi del § 122 comma 1 lett. a) della legge n. 257/2016 Coll., come modificata con efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute dal creditore in relazione al ritardo del debitore; nella misura in cui tale differenza supera i costi volutamente sostenuti, tale differenza è considerata una penale contrattuale ai sensi dell’articolo 122, paragrafi 2 e 5, frase 2, della legge n. 257/2016 Coll., come modificata dalla data di iscrizione in vigore della presente legge.

3. Se prima della data di entrata in vigore della presente legge è stata concordata una penale contrattuale che supera la penale contrattuale massima consentita ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 5, della legge n. 257/2016 Coll., come modificata dalla data del entrata in vigore della presente legge, la differenza tra la sanzione contrattuale applicata e quella massima ammissibile ai sensi del § 122 comma 1 lett. a) della legge n. 257/2016 Coll., come modificata con efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute dal creditore in relazione al ritardo del debitore; nella misura in cui questa differenza supera i costi volutamente sostenuti, questa differenza ai fini del § 122 par. b) della legge n. 257/2016 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati interessi di mora.


Articolo III – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione.


Riferimenti normativi

La legge n. 186/2020 interviene sulla normativa ceca in materia di credito al consumo e, in particolare, sulla disciplina contenuta nella legge n. 257/2016.

Per la verifica del testo vigente e delle eventuali modifiche successive è opportuno consultare sempre le fonti normative ufficiali della Repubblica Ceca.