Cooperazione fiscale internazionale in Repubblica Ceca – Legge 305/2017
La Legge n. 305/2017 Sb. del 16 agosto 2017 modifica la normativa sulla cooperazione fiscale internazionale in Repubblica Ceca e, in particolare, la Legge n. 164/2013 Sb. sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale.
La legge interviene sulle regole relative allo scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati e introduce disposizioni riguardanti le informazioni comunicate dai gruppi di imprese multinazionali.
La normativa è collegata alla disciplina dell’Unione Europea sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e, in particolare, alla Direttiva (UE) 2016/881 relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
La Legge n. 305/2017 Sb. è entrata in vigore il 19 settembre 2017. La disciplina della cooperazione fiscale internazionale è stata successivamente modificata, pertanto per l’applicazione attuale è necessario verificare il testo consolidato della Legge n. 164/2013 Sb.
Fonte normativa:
Legge n. 305/2017 Sb.
Testo della Legge n. 305/2017 sulla cooperazione fiscale internazionale
Legge del 16 agosto 2017 che modifica la Legge n. 164/2013 Sb. sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale e altre leggi collegate
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica Ceca:
Articolo I
La Legge n. 164/2013 Sb. sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale e sulla modifica di altre leggi correlate, come successivamente modificata, è modificata come segue:
1. Nella nota n. 1, il riferimento alla Direttiva (UE) 2015/2376 è integrato con il riferimento alla Direttiva (UE) 2016/881.
2. Nel § 1, comma 5, alla fine della lettera a) è aggiunta la parola «o».
3. Nel § 1, comma 5, alla fine della lettera b), la parola «o» è sostituita da un punto e la lettera c) è soppressa.
4. Nel § 2, comma 1, lettera a), la virgola è soppressa.
5. Nel § 6, comma 3, le parole «sul proprio sito web» sono sostituite dalle parole «in modo da consentire l’accesso remoto».
6. Il § 8, comma 2, è sostituito dal seguente:
«(2) L’amministratore fiscale competente per lo scambio automatico delle informazioni comunicate è l’Ufficio fiscale specializzato nel caso di informazioni trasmesse:
a) dagli istituti finanziari; oppure
b) dai gruppi di imprese multinazionali.»
7. Nel § 12b, comma 1, alla fine della lettera c), il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente lettera d):
«d) comunicate dai gruppi di imprese multinazionali.»
8. Nel § 13b, comma 2, le parole «in modo da consentire l’accesso remoto» sono sostituite dalle parole «nel Bollettino finanziario».
9. Nel § 13d, comma 3, alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole «che applicano uno standard comune di comunicazione».
10. Nel § 13e, lettera c), le parole relative alla base per lo scambio delle informazioni comunicate dagli istituti finanziari sono sostituite con il riferimento alla normativa applicabile allo scambio automatico di tali informazioni.
11. Nel § 13e, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 4:
«(4) Per Stato partecipante che applica uno standard comune di comunicazione si intende:
a) un altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) uno Stato contraente con il quale la Repubblica Ceca ha concluso un accordo internazionale che consente lo scambio automatico delle informazioni comunicate dagli istituti finanziari almeno nella misura prevista per lo scambio con un altro Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall’accordo;
c) uno Stato contraente con il quale l’Unione Europea ha concluso un accordo internazionale applicabile allo scambio automatico delle informazioni comunicate dagli istituti finanziari almeno nella misura prevista nei rapporti tra Stati membri e che figura nell’elenco pubblicato dalla Commissione Europea.»
I precedenti commi da 4 a 6 sono rinumerati rispettivamente come commi da 5 a 7.
12. Nel § 13e, comma 7, il numero «3» è sostituito dal numero «4» e sono integrate le disposizioni relative alla pubblicazione nel Bollettino finanziario dell’elenco degli Stati partecipanti e della data dalla quale ciascuno Stato applica lo standard comune di comunicazione.
13. Nel § 13f sono apportate le modifiche terminologiche previste dalla presente legge.
14. Nel § 13f è soppressa la parola «procedurale».
15. Nel § 13h, comma 5, il riferimento alla pubblicazione mediante accesso remoto è sostituito dal riferimento alla pubblicazione nel Bollettino finanziario.
16. Nel § 13k sono modificate le disposizioni relative alle informazioni sul saldo o sul valore del conto immediatamente prima della sua chiusura, nei casi previsti da un accordo internazionale.
17. Nel § 13m, comma 2, le parole «amministratore fiscale» sono sostituite dalle parole «ufficio centrale di collegamento».
18. Nel § 13p, comma 2, le parole «in modo da consentire l’accesso remoto» sono sostituite dalle parole «nel Bollettino finanziario».
19. Dopo il § 13t è inserito il seguente § 13ta:
§ 13ta – Comunicazione sulla scelta effettuata dall’autorità competente
Il Ministero pubblica nel Bollettino finanziario una comunicazione relativa alla scelta effettuata dall’autorità competente della Repubblica Ceca conformemente all’accordo internazionale applicabile.
20. Nel Titolo III della Parte seconda è inserita una nuova sezione dedicata allo scambio automatico delle informazioni comunicate dai gruppi di imprese multinazionali.
Scambio automatico di informazioni comunicate dai gruppi di imprese multinazionali
La normativa disciplina lo scambio automatico delle informazioni relative ai gruppi di imprese multinazionali e gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa fiscale ceca e dalla disciplina dell’Unione Europea.