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LEGGE

del 22 aprile 2020

su alcune misure per mitigare gli effetti dell’epidemia di coronavirus SARS CoV-2 sui locatari di locali commerciali

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

§ 1

(1) Ai fini della presente legge, per situazione di emergenza si intende una situazione di emergenza dichiarata ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge sulla sicurezza costituzionale della Repubblica ceca dal governo della Repubblica ceca nel 2020 a causa di minacce sanitarie connesse alla prova dell’insorgenza di nuovo coronavirus / denominato SARS CoV -2 / sul territorio della Repubblica ceca.

(2) Le misure straordinarie in caso di epidemia sono comprese ai fini della presente legge

a) misure di crisi secondo la lettera § 2 c) la legge sulla crisi adottata dal governo della Repubblica ceca durante uno stato di emergenza,

b) una misura straordinaria emessa nel 2020 dal Ministero della Salute sulla base del § 69 par.1 lett. b), § 69 par. 2 e § 80 par. 1 lett. g) della legge sulla protezione della salute pubblica per la protezione della popolazione e la prevenzione del rischio di insorgenza e diffusione del COVID-19 causato dal nuovo SARS coronavirus CoV-2,

c) una misura straordinaria emessa nel 2020 da una stazione igienica regionale sulla base del § 69 par.1 lett. b), § 69 par. 2, § 82 par. 1 e § 82 par. 2 lett. m) della legge sulla protezione della salute pubblica per prevenire l’ulteriore diffusione di COVID-19 causata dal nuovo SARS di coronavirus CoV-2.

(3) Ai fini della presente legge, per periodo decisivo si intende il periodo dal 12 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

(4) Ai fini della presente legge, per periodo di protezione si intende il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2020.

§ 2

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano al contratto di locazione o sublocazione di uno spazio o locale (di seguito denominato “contratto di locazione”), se lo scopo del contratto di locazione è quello di condurre attività commerciali in questo spazio o locale e se lo spazio o locale è utilizzato almeno principalmente per affari, indipendentemente dal fatto che lo scopo del contratto di locazione sia espresso nel contratto di locazione (di seguito denominato “spazio commerciale”).

(2) Le disposizioni della presente legge si applicano anche a un contratto di locazione se una parte sostanziale del soggetto del contratto di locazione è un’attività commerciale al servizio dello spazio.

(3) Un accordo che si discosta dalle disposizioni della presente legge a scapito del locatario non deve essere preso in considerazione.

§ 3

(1) Il proprietario non può terminare unilateralmente il contratto di locazione durante il periodo di protezione solo perché l’inquilino è in ritardo con il pagamento dell’affitto associato all’uso dello spazio utilizzato per affari, se si è verificato un ritardo

a) al momento opportuno e

(b) a causa di un vincolo derivante da una misura di emergenza durante un’epidemia che gli ha reso impossibile o sostanzialmente difficile svolgere la propria attività.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto di risolvere il contratto di locazione per altri motivi o altri diritti del locatore derivanti dal ritardo dell’inquilino.

(3) Il Locatario dovrà presentare al Locatore documenti attestanti il ​​rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 lettera (b) entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il primo ritardo nel pagamento dell’affitto di cui al paragrafo 1.

(4) Il Locatario è tenuto a pagare tutti i crediti scaduti al momento rilevante e che il Locatario non ha debitamente pagato entro la fine del periodo di protezione. Se il locatario non paga tutti i debiti di locazione dovuti al momento rilevante durante il periodo di protezione, il locatore ha il diritto di risolvere il contratto di locazione; il periodo di preavviso è di 5 giorni. Il proprietario ha questo diritto anche se l’inquilino dichiara che non pagherà questi debiti di affitto anche durante il periodo di protezione.

(5) Se il contratto di locazione scade o termina prima della scadenza del periodo di protezione, il locatario è tenuto a pagare tutti i crediti scaduti al momento in questione, entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla risoluzione del contratto di locazione.

§ 4

Il locatore può, dopo le circostanze di cui al § 3 par. b), ma non prima della fine dello stato di emergenza, richiedere l’annullamento del contratto di locazione, se non può essere equamente richiesto di tollerare le restrizioni nella misura specificata.

§ 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione.

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DECRETO

del 27 aprile 2020

sulla valutazione dei risultati dell’istruzione degli alunni nella seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020

Ai sensi delle sezioni 56, 71 e 112 della legge n. 561/2004 Coll., In materia di istruzione prescolare, elementare, secondaria, superiore e di istruzione professionale (legge sull’istruzione), il Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport stabilisce:

§ 1

Valutazione dell’allievo

(1) Nell’istruzione di base, nell’istruzione secondaria e nell’istruzione in serra, si basa la valutazione dei risultati educativi dell’alunno per la seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020.

a) dai materiali di valutazione ottenuti nel secondo semestre nel momento in cui l’alunno è tenuto a frequentare correttamente la scuola,

(b) in alternativa, dal materiale di valutazione ottenuto attraverso l’apprendimento a distanza, se l’alunno ha le condizioni per tale istruzione, o, in alternativa, dal materiale di valutazione ottenuto da attività educative tenute nella scuola quando l’alunno non è tenuto a frequentare la scuola correttamente, e

c) in alternativa, dalla valutazione dei risultati dell’alunno per il primo semestre dell’anno scolastico 2019/2020.

(2) Non si applicano le norme del regolamento scolastico o le regole per la valutazione dei risultati educativi degli alunni approvate dal consiglio scolastico, che sono in conflitto con il paragrafo 1 o che non consentono la valutazione degli alunni per la seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020 a norma del paragrafo 1.

(3) Nell’istruzione secondaria e nell’istruzione presso un conservatorio, la valutazione dei risultati educativi di un alunno per la seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020 può anche essere basata su prove delle mansioni lavorative svolte ai sensi della legge sulla crisi o dell’assistenza volontaria, se si riferiscono al settore dell’istruzione.

(4) Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis all’istruzione in una scuola d’arte di base.

§ 2

Esami ed esami di commissione

Se si tiene un esame o un esame di commissione previsto da norme legali o un esame risultante da un piano educativo individuale per la valutazione di un alunno, la sua condotta e valutazione dell’alunno sulla base di essi non è influenzata dal presente decreto.

§ 3

Regole speciali per gli alunni che sostengono l’esame finale o di fine studi

(1) Il certificato per la seconda metà dell’anno scolastico scuola secondaria 2019/2020 pupilla o giardino d’inverno, che volontariamente per il periodo di prova di primavera 2020 per l’esame di maturità tenuta o di un esame finale, lo studente non può valutare un “5 – carenti” o la parola “no ( a) “o una valutazione verbale equivalente; invece, la parola “superato” o un’altra valutazione verbale equivalente deve essere data per singoli soggetti o per la valutazione complessiva.

(2) Le disposizioni del § 2 non si applicano a un alunno di una scuola secondaria o di un conservatorio che si è registrato per il periodo di esame di primavera del 2020 per l’esame di maturità o sta per sostenere l’esame finale; questo alunno, che deve sostenere un esame o un esame di commissione e non può essere valutato in conformità al § 1, deve ricevere un certificato attestante la parola “superato” per ciascuna materia o la valutazione complessiva o un’altra valutazione verbale equivalente. Su richiesta dell’alunno, sarà consentito un esame o un esame di commissione prima che il certificato sia rilasciato e la valutazione sarà effettuata sulla base.

§ 4

Informare sul metodo di valutazione

Il preside della scuola informa gli alunni e i loro rappresentanti legali sul metodo di valutazione dei risultati educativi dell’alunno per la seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020.

§ 5

efficacia

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua promulgazione.

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ORDINE DEL GOVERNO

del 27 aprile 2020

che modifica il decreto governativo n. 172/2020 Coll., sull’uso dell’esercito della Repubblica ceca per i lavori di salvataggio in relazione alla dimostrazione del verificarsi di coronavirus SARS CoV-2

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3 e dell’articolo 15 della legge n. 219/1999 Coll., Sulle forze armate della Repubblica ceca, come modificata, il governo ordina:

Art. io

Nel § 1 del decreto governativo n. 172/2020 Coll., Sull’uso dell’esercito della Repubblica ceca per i lavori di salvataggio in relazione alla dimostrazione del coronavirus SARS CoV-2, le parole “e nelle strutture gestite dai fornitori di servizi sanitari che forniscono follow-up cure ospedaliere o cure ospedaliere a lungo termine “.

Art. II

efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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RISOLUZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA

del 27 aprile 2020 n. 483

sull’abolizione della misura di crisi

Il governo

abroga, con effetto dal 28 aprile 2020, dalle 00:00, la Risoluzione del governo n. 352 del 31 marzo 2020, promulgata ai sensi del n. 143/2020 Coll., che vieta con effetto dal 2 aprile 2020 per un periodo di durata dello stato di emergenza validità del regolamento in base al quale il comune definisce le aree del comune in cui le strade locali o le loro sezioni designate possono essere utilizzate ad un prezzo concordato in conformità con le normative sui prezzi.

 

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