Fondi patrimoniali in Italia
La tutela dei fondi costituiti in Italia
La destinazione giuridica dei beni presso un bene permette ai beni stessi di non essere aggrediti da eventuali creditori. Esistono però delle eccezioni e, con le ultime sentenze della Corte di Cassazione, stanno diventando sempre più importanti che ha ridimensionato anche le leggi vigenti.
Questo viene regolamentato dagli artt. 2901 del codice civile che recita:
Art. 2901. (Condizioni).
Il creditore, anche se il credito e’ soggetto a condizione o a termine, puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
E quindi stato introdotto l’articolo:
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
((Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, e’ stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed e’ preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto e’ stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L’azione esecutiva di cui al presente articolo non puo’ esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento)).
(245)
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AGGIORNAMENTO (245)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
E’ stata quindi resa più forte la tutela del creditore che è stato pregiudicato da un atto del suo debitore che costituisca su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità o effettui operazioni di alienazione a titolo gratuito, dopo il sorgere del credito: Il creditore potrà in questo caso procedere direttamente all’esecuzione forzata.
Inoltre, la Cassazione ha introdotto la sentenza n. 16176 del 19/06/2018, con la quale regolamenta che anche i debiti lavorativi e dell’azienda rientrano tra i bisogni della famiglia per i quali è possibile agire contro il fondo patrimoniale.
In pratica, i beni apportati presso il fondo fiduciario costituito in Italia sono aggreditili.
La casa e gli altri beni inseriti nel fondo patrimoniale sono sempre pignorabili per debiti contratti per i bisogni della famiglia e solo per cinque anni invece per i debiti anteriori alla sua costituzione
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