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Decreto n. 246/2013

DECRETO del 24 luglio 2013 sullo statuto di un fondo di investimento collettivo

Ai sensi della sezione 220 (3) della legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento, (la “legge”), la Banca nazionale ceca stabilisce:

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONE DI BASE
§ 1

Oggetto di adeguamento
Il presente decreto incorpora la normativa pertinente dell’Unione Europea 1 ) e disciplina i requisiti per il contenuto e la struttura dello statuto di un fondo di investimento collettivo (di seguito “statuto”).

§ 2

Struttura dello statuto
(1) Lo statuto è suddiviso in almeno 12 parti, che contengono:

a) dati sul fondo di investimento collettivo (§ 3),

b) dati sul gestore del fondo di investimento collettivo (§ 4),

c) informazioni sull’amministratore del fondo di investimento collettivo (§ 5),

d) dati sull’affidamento a un altro dello svolgimento di una singola attività (§ 6),

e) dati sul depositario del fondo di investimento collettivo (§ 7),

f) strategia di investimento (§ 8),

g) profilo di rischio (§ 9),

h) dati sulla performance storica (§ 10),

i) principi di gestione e dati sul pagamento delle quote di utili o proventi (§ 11),

j) dati sui certificati di quote o azioni emessi da un fondo di investimento collettivo (§ 12),

k) dati sulle commissioni addebitate agli investitori e sui costi pagati dal patrimonio del fondo di investimento collettivo (sezioni da 13 a 15) e

l) altri dati necessari agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento (§ 16).

(2) I dati richiesti al § 16 possono essere indicati anche in altre parti dello statuto, se ad essi si riferiscono materialmente. Per quanto riguarda i dati di cui al § 4 par. g), h) ej), § 5 comma 1 lett. h), i) ek), § 10 paragrafo 1, § 13 paragrafo 1, 3, 4 e 5, § 16 paragrafo 3 lett. d), e), f) e h) e § 19 paragrafo 4 lett. f), è possibile, nella parte relativa dello statuto, fare riferimento all’allegato allo statuto in cui viene data tale informazione.

(3) I dati richiesti nei § da 17 a 21 devono essere indicati nella parte dello statuto ai sensi del paragrafo 1 a cui appartengono in base al loro contenuto.

(4) Lo statuto di un fondo di investimento collettivo, che è una società per azioni con capitale sociale variabile che crea comparti e questi comparti non hanno uno statuto separato, è suddiviso in modo più dettagliato a seconda che si tratti di dati che non sono comuni a tutti i comparti. Queste informazioni saranno fornite in relazione al comparto designato

(a) separatamente nella parte pertinente dello Statuto, o

(b) in una sezione separata composta da una serie di sezioni pertinenti dello Statuto che non sono comuni a tutti i comparti.

(5) Nel caso in cui lo statuto sia suddiviso secondo il comma 4 lett b) i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

SECONDA PARTE

REQUISITI GENERALI DI STATUS
§ 3

Fondo di investimento collettivo
[Rif. § 220 par. 1 let. b) della legge]

(1) I dati sul fondo di investimento collettivo sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione del fondo, se assegnato,

b) la data di costituzione del fondo,

c) informazioni sull’iscrizione del fondo nell’elenco dei fondi di investimento 2 ) mantenuto dalla Banca nazionale ceca,

d) il periodo per il quale il fondo è stato creato o costituito,

e) un’indicazione se il fondo è un fondo standard o un fondo speciale,

(f) se si tratta di un fondo di gestione o di un comparto e

(g) dati storici su questioni relative allo status, in particolare precedenti denominazioni commerciali, nomi o altre designazioni del fondo, dettagli di fusioni, cambiamenti del gestore di fondi di investimento collettivo o amministratore di fondi di investimento collettivo, data di conversione del fondo speciale in un fondo standard ; nel caso in cui un determinato dato storico non sia noto al gestore del fondo di investimento collettivo o all’amministratore del fondo di investimento collettivo, o abbia dubbi sulla correttezza di tali dati, deve essere fornita un’appendice esplicativa.

(2) Nel caso di un fondo di investimento collettivo che è un fondo comune di investimento, devono essere fornite ulteriori informazioni sul fatto che:

a) è un fondo comune di investimento aperto o un fondo comune di investimento chiuso,

(b) è istituita un’assemblea degli azionisti; se stabilito, devono essere fornite informazioni sul suo campo di applicazione,

(c) dopo la scadenza del periodo per il quale il fondo comune di investimento chiuso è stato costituito, entra in liquidazione o si trasforma in un fondo comune di investimento aperto o in una società per azioni a capitale variabile, e

d) durante la durata del fondo comune chiuso, il detentore di quote ha il diritto di riacquistare il certificato di quota sul conto di tale fondo entro i termini specificati, e di definire il periodo di tempo entro il quale il fondo comune chiuso riacquisterà certificati di quote 3 ) .

(3) I dati su un fondo di investimento collettivo sono l’importo del capitale sociale, se è una società per azioni, o l’importo del capitale sociale, se è una società per azioni con capitale sociale variabile.

(4) L’ indicazione di un fondo di investimento collettivo, che è una società per azioni a capitale sociale variabile, che può creare comparti in conformità con il suo statuto, è anche un elenco di comparti creati.

(5) I dati sul fondo di investimento collettivo nel caso di un fondo di investimento collettivo di autogoverno includono anche i dati sulla decisione sull’autorizzazione del fondo di investimento autonomo rilasciata dalla Banca nazionale ceca, data di emissione, numero di riferimento e data di entrata in vigore della presente decisione e delle sue successive modifiche.

§ 4

Manager
[Rif. § 220 par. 1 let. a) della legge]

(1) I dati sul gestore di un fondo di investimento collettivo che non è un fondo di investimento collettivo autonomo lo sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione, se assegnato,

b) la data di costituzione del responsabile,

c) informazioni sull’iscrizione nell’elenco delle società di investimento o gestori domiciliati in uno Stato estero abilitati alla gestione di fondi di investimento,

d) l’ importo del capitale sociale e le informazioni sul suo rimborso,

e) informazioni sulla decisione sul permesso di esercizio, compresa la designazione dell’autorità che ha emesso la decisione, la data di rilascio, il numero di riferimento e la data di entrata in vigore della decisione e delle sue successive modifiche,

f) informazioni sull’unità consolidata 4 ) in cui è incluso il gestore del fondo di investimento collettivo,

g) un elenco di dirigenti o persone ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 5 della legge con l’indicazione delle loro funzioni,

h) dati sulle funzioni svolte da gestori o persone ai sensi dell’articolo 21 capoverso 5 della legge al di fuori del gestore del fondo di investimento collettivo, se rilevanti in relazione alle attività del gestore del fondo di investimento collettivo o del fondo di investimento collettivo gestito,

i) dati in materia di affari 5 ) a

j) un elenco dei fondi di investimento gestiti dal gestore del fondo di investimento collettivo.

(2) I dati sul gestore di un fondo di investimento collettivo, che è un fondo di investimento collettivo di autogoverno, sono dati ai sensi del capoverso 1 lettera f) ah) unitamente alla spiegazione che il fondo è gestito dal fondo stesso.

§ 5

Amministratore
[Rif. § 220 par. 1 let. a) della legge]

(1) Le informazioni sull’amministratore di un fondo di investimento collettivo, se l’amministrazione del fondo di investimento collettivo non è eseguita dal suo gestore, sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione, se assegnato,

b) la data di costituzione dell’amministratore,

c) informazioni sull’iscrizione nell’elenco dei principali amministratori o amministratori domiciliati in uno Stato estero abilitati all’amministrazione di fondi di investimento,

d) informazioni sulla decisione sul permesso di esercizio, compresa la designazione dell’autorità che ha emesso la decisione, la data di emissione, il numero di riferimento e la data di entrata in vigore della decisione e delle sue successive modifiche,

e) una descrizione dell’ambito delle principali attività svolte dall’amministratore del fondo di investimento collettivo per il fondo di investimento collettivo 6 ) ,

f) informazioni sull’unità di consolidamento in cui è incluso l’amministratore del fondo di investimento collettivo,

g) l’ ammontare del capitale sociale e le informazioni sul rimborso del capitale sociale,

h) un elenco di dirigenti o persone ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 5 della legge con l’indicazione delle loro funzioni,

i) informazioni sulle funzioni svolte da gestori o persone ai sensi dell’articolo 21 capoverso 5 della legge al di fuori dell’amministratore del fondo di investimento collettivo, se rilevanti in relazione alle attività dell’amministratore del fondo di investimento collettivo o del fondo di investimento collettivo da esso amministrato,

j) informazioni in materia di affari e

k) un elenco dei fondi di investimento amministrati dall’amministratore del fondo di investimento collettivo.

(2) Se l’amministrazione di un fondo di investimento collettivo è eseguita dal suo gestore, questo fatto deve essere indicato, così come i dati di cui al capoverso 1 lettera E).

§ 6

Affidare ad un altro lo svolgimento di un’attività individuale
[Rif. § 220 par. 1 let. j) della legge]

(1) I dati sull’affidamento di un altro allo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento collettivo 7 ) , sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione della persona autorizzata, se assegnata,

b) informazioni su quale parte del patrimonio del fondo di investimento collettivo sarà gestita dal delegato e

(c) l’ indicazione delle attività affidate al fondo di investimento collettivo, l’ambito e il dettaglio degli elementi appartenenti al patrimonio del fondo di investimento collettivo di cui è incaricata la gestione.

(2) I dati per conto di un’altra attività di performance individuale, che prevede l’amministrazione di fondi di investimento collettivo 8 ) sono

a) la ragione sociale, il nome o altra designazione, la sede legale e il numero di identificazione dell’obbligato principale, se assegnato; e

(b) un’indicazione delle attività rilevanti per il fondo di investimento collettivo che il partecipante svolge e il loro ambito.

§ 7

Depositario
[Rif. § 220 par. 1 let. a) della legge]

(1) I dati sul depositario di un fondo di investimento collettivo sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione, se assegnato,

b) informazioni sull’iscrizione nell’elenco dei depositari di fondi di investimento,

c) una descrizione delle attività di base del depositario del fondo di investimento collettivo e dei suoi obblighi nei confronti del fondo di investimento collettivo, compresa la definizione della sua responsabilità, in particolare per la custodia degli strumenti di investimento nel fondo di investimento collettivo, la custodia del patrimonio dei fondi di investimento collettivo e registrazioni del patrimonio dei fondi di investimento collettivo, anche se il depositario ha affidato ad un altro lo svolgimento di tale attività,

d) una descrizione delle altre attività svolte dal depositario del fondo di investimento collettivo per il fondo di investimento collettivo 9 ) , e

(e) dettagli del gruppo di consolidamento in cui è incluso il depositario del fondo di investimento collettivo.

(2) Se il depositario del fondo di investimento collettivo ne ha affidato un altro, anche i dati sul depositario del fondo di investimento collettivo

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione della persona autorizzata, se assegnata,

b) la designazione delle attività ai sensi dell’articolo 71 (1) della legge, che la persona autorizzata esegue, il loro campo di applicazione e

(c) l’ indicazione delle principali o altre attività significative svolte dal delegato.

§ 8

Strategia di investimento
[Rif. § 220 par. 1 let. c) della legge]

Questa parte dello Statuto contiene la strategia di investimento del fondo di investimento collettivo ai sensi della Sezione 93 (3) della Legge e i dati sulle tecniche di investimento e di gestione ai sensi della Sezione 215 della Legge.

§ 9

Profilo di rischio
[Rif. § 220 par. 1 let. d) della legge]

(1) Il profilo di rischio di un fondo di investimento collettivo si basa sul rapporto rischio-rendimento di un dato investimento ed è espresso principalmente da un indicatore sintetico. Articolo 8 e allegato 1 della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 10 ) (di seguito denominata nařízení regolamento della Commissione ‘).

(2) Il profilo di rischio di un fondo di investimento collettivo contiene un avvertimento che il valore di un investimento può diminuire o aumentare e che il rendimento dell’importo originariamente investito non è sempre garantito.

(3) Il profilo di rischio, a seconda della strategia di investimento scelta del fondo di investimento collettivo, contiene inoltre una descrizione di tutti i rischi significativi ad esso associati, in particolare rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di regolamento, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di concentrazione .

(4) Se il gestore di un fondo di investimento collettivo utilizza tecniche per la gestione di questo fondo, devono essere fornite anche informazioni sui rischi associati all’uso di queste tecniche e sul loro impatto sulla performance del fondo.

(5) Se un fondo di investimento collettivo copia la composizione di un indice di azioni o obbligazioni o un altro indice o monitora un altro indicatore finanziario quantificato (benchmark), deve essere fornita una descrizione dei rischi derivanti dal metodo di copia o monitoraggio scelto.

§ 10

Performance storica
[Rif. § 220 par. 1 let. e) della legge]

(1) I dati sulla performance storica di un fondo di investimento collettivo sono visualizzati in un grafico a barre.

(2) Il calcolo della performance storica si basa sul valore del capitale del fondo del fondo di investimento collettivo e sull’ipotesi che tutti i ricavi del fondo di investimento collettivo siano stati reinvestiti.

(3) Gli articoli da 15 a 19 e l’allegato n. 3 del regolamento della Commissione 10 ) si applicano mutatis mutandis al metodo di presentazione del grafico a barre, alle avvertenze aggiuntive e al possibile utilizzo di valori simulati della performance storica .

§ 11

Principi per la gestione e il pagamento delle quote di utili o ricavi
[Rif. § 220 par. 1 let. f) eg) della legge]

(1) I principi per la gestione di un fondo di investimento collettivo contengono in particolare

a) definizione del periodo contabile del fondo di investimento collettivo,

b) l’ indicazione se l’approvazione del bilancio, la decisione sulla distribuzione degli utili o altri proventi dal patrimonio del fondo di investimento collettivo e la decisione sulla compensazione delle perdite derivanti dalla gestione di tale fondo rientrino nella competenza del organo statutario o di vigilanza del gestore del fondo 11 ) ,

c) regole e termini per la valutazione delle attività e dei debiti 12 ) e

(d) il modo in cui verrà utilizzato il profitto o il reddito derivante dalla gestione del fondo, in particolare se sarà pagato o reinvestito.

(2) Se un fondo di investimento collettivo paga una quota dell’utile o del reddito, deve indicare i dati sul pagamento, che deve includere:

a) la data determinante per il pagamento delle quote di utili o proventi,

b) il termine per il pagamento delle quote di utili o proventi,

c) il modo in cui saranno pagate le quote di utili o proventi,

d) il periodo entro il quale è precluso il diritto a ricevere il pagamento della partecipazione agli utili o del reddito; e

e) informazioni sull’eventuale pagamento di un anticipo sul profitto ai sensi del § 120 paragrafo 2 lett. b) della Legge, compresa la determinazione delle condizioni alle quali tale pagamento è possibile e il metodo di pagamento di tale anticipo.

(3) Se un fondo di investimento collettivo emette certificati di quota con diritti speciali o diversi tipi di azioni, deve anche fornire informazioni dettagliate sul pagamento di quote nell’utile o reddito risultante da certificati di quota con diritti speciali o da diversi tipi di azioni.

§ 12

Quote o azioni emesse da un fondo di investimento collettivo
[Rif. § 220 par. 1 let. h) della legge]

(1) I dati sui certificati di quote o azioni emessi da un fondo di investimento collettivo sono

(a) se lo è

1. quote o azioni a

2. titoli o titoli contabili,

(b) informazioni sull’ammissione alla negoziazione di quote o azioni su un mercato regolamentato europeo 13 ) o sull’ammissione alla negoziazione su un MTF 14 ) o se il loro prezzo è pubblicato tramite un mercato regolamentato europeo o un MTF, e la designazione di questi mercati o strutture commerciali multilaterali,

c) il valore nominale dell’eventuale quota o azione o l’informazione che si tratta di una quota o azione priva di valore nominale,

d) la valuta in cui è espresso il valore nominale delle quote o azioni,

e) numero identificativo secondo il sistema di numerazione internazionale per l’identificazione dei certificati di quota o azioni (ISIN), se assegnati,

f) la ragione sociale, il nome o altra designazione della persona che registra le quote o azioni contabili e una breve descrizione del metodo di tale registrazione; e

(g) una descrizione dei diritti speciali connessi alle quote o azioni.

(2) Un fondo di investimento collettivo che sia un fondo comune di investimento di tipo aperto o una società per azioni a capitale variabile, oltre ai dati di cui al comma 1, deve indicare:

a) il metodo di determinazione e il termine per il calcolo del valore attuale di una quota o di una quota di investimento, compreso il calcolo per determinare il rapporto del capitale del fondo attribuibile ai certificati di quote con diritti speciali oa diversi tipi di quote di investimento nel calcolo del valore corrente 15 ) ,

b) un avviso che l’amministratore del fondo di investimento collettivo emetterà certificati di quote o quote di investimento per un importo ai sensi dell’articolo 130 (2) della legge, se l’amministratore del fondo di investimento collettivo intende procedere in conformità con questa disposizione,

c) il luogo e la frequenza di pubblicazione del valore attuale della quota o della partecipazione,

d) le procedure e le condizioni per l’emissione di quote o quote di investimento, in particolare la determinazione della data di registrazione, l’importo o la quantità minima di quote o quote di investimento al momento dell’emissione, il metodo di arrotondamento del valore delle quote o quote di investimento, termini per il regolamento delle richieste di quote o quote di investimento, compreso il regolamento di arretrati o pagamenti in eccesso,

e) procedure e condizioni per il rimborso di certificati di quote o azioni di investimento, in particolare il periodo di rimborso, il metodo di arrotondamento del valore del certificato di quota o della quota di investimento, compreso il regolamento di arretrati o pagamenti in eccesso,

(f) i motivi per cui il rimborso può essere sospeso; e

(g) il luogo di emissione e rimborso di quote o azioni di investimento.

(3) Un fondo di investimento collettivo che è una società per azioni e non è una società per azioni a capitale variabile, oltre ai dati di cui al comma 1, deve indicare:

a) una descrizione della procedura per la sottoscrizione delle azioni con il dettaglio dei termini di sottoscrizione, inclusa, ove applicabile, la possibilità di terminare anticipatamente la sottoscrizione o di abbreviare la sottoscrizione effettuata,

b) un’indicazione del luogo in cui le azioni sono sottoscritte e, se del caso, informazioni sui soggetti che forniscono i servizi relativi alla sottoscrizione delle azioni; e

c) la procedura per l’aumento del capitale sociale di una società per azioni.

Commissioni e costi
[Rif. § 220 par. 1 let. i) della legge]

§ 13

(1) I dati sulle commissioni addebitate agli investitori e sui costi pagati dalle attività di un fondo di investimento collettivo devono essere forniti sotto forma di tabella in conformità con l’allegato n. 1 e i seguenti requisiti:

a) la detrazione, la maggiorazione o la commissione rappresenta il valore più alto della remunerazione 16 ) che può essere addebitata all’investitore in relazione alla realizzazione o alla cessazione del suo investimento,

b) costo totale 17 ) esprime l’ammontare totale dei costi pagati dal patrimonio del fondo di investimento collettivo durante il periodo contabile e

(c) se la commissione si basa su un aumento su base annua del valore del capitale del fondo per quota o per azione di un fondo di investimento collettivo (di seguito “commissione di performance”), esprime l’importo totale della remunerazione che può essere pagato dalle attività del fondo se la performance di questo fondo supera il benchmark specificato rispetto al quale viene confrontata la performance.

(2) L’importo dei corrispettivi di cui al comma 1 lett (a) e (c) sono espresse in percentuale insieme alla base su cui si basa il calcolo.

(3) Il costo totale di cui al paragrafo 1 lettera. b) sono segnalati per il periodo contabile precedente come percentuale sotto forma di un indicatore del costo totale. Il coefficiente di costo totale (TER) del fondo è uguale al rapporto tra il costo totale e il valore medio mensile del capitale del fondo. Per importo totale dei costi si intende la somma dei costi di commissioni e commissioni, costi amministrativi e altri costi operativi nel prospetto dei costi e profitti o perdite del fondo di investimento collettivo, al netto di commissioni e commissioni per operazioni con strumenti di investimento.

(4)Se un fondo di investimento collettivo investe almeno il 10% del valore delle proprie attività in titoli o titoli contabili di altri fondi di investimento o fondi di investimento esteri (di seguito “fondi target”), il costo totale è espresso in percentuale utilizzando il sintetico indicatore del costo totale (TER sintetico). Il TER sintetico è uguale alla somma del TER proprio e del TER di ciascuno dei fondi target in un rapporto corrispondente alla quota dell’investimento nel fondo target nel capitale del fondo, fondi. Se il fondo target non pubblica il proprio TER, il suo importo viene stimato ai fini del calcolo del TER sintetico. Il TER sintetico sarà calcolato secondo la formula di cui all’allegato.

(5) I dati sulle commissioni addebitate agli investitori e sui costi pagati dal fondo di investimento collettivo sono integrati da una spiegazione da cui risulti chiaro ciò che l’investitore paga direttamente e ciò che viene pagato dal patrimonio del fondo di investimento collettivo e l’importo di tutte le commissioni e costi. Inoltre, deve risultare chiaro dalla spiegazione che le commissioni e i costi di un fondo di investimento collettivo servono a garantire la gestione del suo patrimonio e possono ridurre il valore dei fondi investiti.

§ 14

Contengono anche i dati sulle commissioni addebitate agli investitori e sui costi pagati dal patrimonio del fondo di investimento collettivo

a) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione al gestore del fondo di investimento collettivo,

b) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione all’amministratore del fondo di investimento collettivo,

c) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione al depositario del fondo di investimento collettivo,

(d) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione alla persona incaricata dello svolgimento di una singola attività che comporti la gestione di un fondo di investimento collettivo o l’amministrazione di un fondo di investimento collettivo, laddove tale delega abbia luogo e la remunerazione sia corrisposta dal patrimonio del fondo;

e) una panoramica degli altri costi sostenuti dal patrimonio del fondo di investimento collettivo che non sono inclusi nella remunerazione di cui alle lettere da a) ad).

§ 15

(1) Nel caso di un fondo di investimento collettivo che

a) addebita una commissione forfettaria comprese tutte le commissioni addebitate agli investitori, la commissione forfettaria deve essere indicata nella tabella secondo l’Allegato n. 1,

b) determinare l’importo massimo addebitabile della commissione, l’importo massimo addebitabile della commissione deve essere indicato nella tabella in conformità all’allegato n. 1, se allo stesso tempo il gestore del fondo di investimento collettivo si impegna a rispettare tale importo e coprire eventuali costi aggiuntivi.

(2) Se non è possibile determinare l’importo del costo totale ai sensi del § 13 par.1 lett. (b) altrimenti, deve essere determinato da una stima qualificata. In tal caso, la stima deve essere integrata da una dichiarazione che il costo totale è solo una stima e informazioni su dove e quando l’investitore può scoprire il costo totale effettivo.

(3) Se sono fissate deduzioni, supplementi o commissioni diversi per i detentori di quote dello stesso fondo comune di investimento 18 ) o per gli azionisti 19 ) in relazione alla gestione di un fondo di investimento collettivo, a seconda del volume dell’investimento iniziale, della durata della quota di partecipazione o condividere, o altri criteri oggettivi specificati, devono essere fornite informazioni su questo fatto. L’importo della detrazione, della maggiorazione o della commissione, compresa una spiegazione del criterio utilizzato, è indicato nella tabella di cui all’allegato 1.

§ 16

Informazioni aggiuntive necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento
[Rif. § 220 par. 1 let. k) della legge]

(1) Altri dati necessari agli investitori per effettuare una valutazione informata di un investimento sono, in particolare, i dati sullo statuto e i dati aggiuntivi sul fondo di investimento collettivo.

(2) I dati sullo statuto sono

a) le regole per l’aggiornamento dello statuto e le modalità di pubblicazione dello statuto e delle sue modifiche, salvo che tale informazione sia indicata nello statuto della società per azioni, che è allegato allo statuto,

b) una dichiarazione che, oltre allo statuto, è pubblicato anche un documento contenente le informazioni chiave e che le informazioni in esso contenute devono essere conformi alle informazioni contenute nello statuto,

(c) la designazione dell’organo del gestore del fondo di investimento collettivo responsabile dell’approvazione dello statuto e delle sue modifiche, e

d) la data di sottoscrizione della valida formulazione dello Statuto da parte dell’organo statutario o di un membro dell’organo statutario, indicando nome, cognome e funzione che svolge per il gestore del fondo di investimento collettivo.

(3) Ulteriori dati sul fondo di investimento collettivo sono

a) la designazione del fondo di investimento collettivo in base al tipo di attività che possono essere acquisite nelle attività del fondo di investimento collettivo, come il fondo azionario, il fondo obbligazionario, il fondo del mercato monetario a breve termine, il fondo del mercato monetario o il fondo misto , se tale designazione è comunemente usata,

(b) le caratteristiche dell’investitore tipico a cui è destinato il fondo di investimento collettivo, in particolare in termini di rapporto dell’investitore con i rischi associati all’investimento nel fondo, il livello richiesto della sua esperienza nell’investimento nel mercato dei capitali e tempo approssimativo per il quale l’investimento dovrebbe essere detenuto; in modo che l’investitore possa ottenere il rendimento atteso,

c) una breve spiegazione del metodo di decisione sugli investimenti in attività che possono essere acquisite nel patrimonio del fondo,

d) ragione sociale, ragione sociale o altra designazione, sede legale e numero di identificazione del revisore 20 ) , se assegnato,

e) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione dello sponsor principale, se assegnato,

f) informazioni sulla persona il cui nome o elemento caratteristico del nome è, con il suo consenso, incluso nella designazione del fondo comune o comparto creato da una società per azioni a capitale variabile, inclusa una descrizione dell’ambito dei poteri e delle modalità del loro esercizio;

g) informazioni sulle condizioni alle quali può essere presa una decisione in merito alla liquidazione o alla conversione di un fondo comune di investimento o di una società per azioni, compreso il periodo entro il quale gli investitori saranno informati di tale intenzione e la procedura di liquidazione o conversione,

h) punto di contatto dove è possibile ottenere ulteriori informazioni se necessario (indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo del sito web),

i) informazioni di base sul regime fiscale applicabile al fondo di investimento collettivo, la detenzione e il trasferimento di quote o azioni di tale fondo, inclusa una dichiarazione secondo cui il regime fiscale dei redditi o degli utili dei singoli investitori dipende non essere lo stesso per ogni investitore e che, se un investitore non è sicuro del regime fiscale applicabile a tale investitore, dovrebbe richiedere una consulenza professionale,

j) le modalità e la frequenza di pubblicazione dei rapporti sui risultati delle operazioni del fondo,

(k) informazioni sulla Banca nazionale ceca in quanto organo di vigilanza del fondo di investimento collettivo; e

l) avviso agli investitori che la licenza per gestire una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, una persona straniera ai sensi della sezione 481 della legge o l’amministratore principale, la supervisione e l’approvazione preventiva della Banca nazionale ceca per modificare lo statuto di una norma il fondo non garantisce il rendimento dell’investimento o il rendimento del fondo di investimento collettivo esclude la possibilità di una violazione degli obblighi legali o dello statuto, da parte del gestore del fondo di investimento collettivo, dell’amministratore del fondo di investimento collettivo, del depositario del fondo di investimento collettivo o un’altra persona e non garantiamo che eventuali danni causati da tale violazione saranno risarciti.

PARTE TERZA

REQUISITI SPECIALI DELLO STATUTO
§ 17

Requisiti speciali dello statuto del fondo speciale
Requisiti particolari dello statuto del fondo speciale sono i dati specificati nel § 241 comma 1 lett. b), c), e), f), k) et) della Legge.

§ 18

Requisiti speciali dello statuto del comparto
(1) Nel caso di un comparto, le seguenti informazioni devono essere fornite anche nella parte della strategia di investimento

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione del fondo di gestione, se assegnato,

b) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione della direzione del fondo di gestione, se assegnato,

c) lo stato di origine del fondo di gestione,

(d) la misura in cui il Comparto investe le proprie attività in titoli o titoli contabili emessi dal Fondo di gestione; e

(e) una descrizione della strategia di investimento del fondo di gestione, integrata da informazioni sul fatto che la performance del comparto sarà simile a quella del fondo di gestione o se e come sarà diversa.

(2) Contengono anche i dati sul profilo di rischio del comparto

(a) il profilo di rischio del fondo di gestione e una spiegazione del profilo di rischio del comparto in relazione alla sua differenza rispetto al profilo di rischio del fondo di gestione, se diverso in qualche modo sostanziale; e

(b) una spiegazione del meccanismo di acquisto e vendita di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione.

(3) I dati sulla performance storica del Comparto sono integrati da dati sulla performance storica del Fondo di gestione, se il Comparto fornisce dati sulla performance storica del proprio Fondo di gestione come un determinato indice o benchmark.

(4) Se un Comparto è stato istituito successivamente al Fondo di gestione, la performance storica del Comparto per anni prima che iniziasse a esistere sarà sostituita dalla performance corrente del Fondo di gestione (performance simulata), a condizione che il Il Comparto può investire solo in titoli emessi dal Fondo di gestione e attività altamente liquide, oppure le caratteristiche del comparto non differiscono in modo significativo dalle caratteristiche del fondo di gestione.

(5) Se un comparto dispone di dati sulla sua performance storica dal periodo prima che iniziasse a investire come comparto, allora il fondo registrerà i suoi dati sulla performance storica per tutti i periodi contabili sotto forma di un grafico a barre secondo § 10 e indicare in esso investire come comparto.

(6) I dati sulle commissioni addebitate agli investitori e sui costi pagati dal fondo di investimento collettivo del comparto includeranno anche i dati sui costi pagati dalle attività del comparto a causa del suo investimento in titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione. Le detrazioni, i supplementi, le commissioni e i sovrapprezzi delle azioni addebitati da questo fondo di gestione e il suo costo totale saranno inclusi nel calcolo del costo totale del comparto.

(7) Altre informazioni necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento relativo al Comparto sono

a) una breve descrizione della struttura organizzativa del fondo di gestione e informazioni su dove è possibile ottenere lo status del fondo di gestione,

b) una descrizione delle conseguenze fiscali dell’investimento in titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione per il comparto,

(c) una sintesi dell’accordo tra i gestori e gli amministratori del comparto e il fondo di gestione; e

(d) il modo in cui gli investitori possono ottenere informazioni più dettagliate sul fondo di gestione e sull’accordo tra i gestori e gli amministratori del comparto e il fondo di gestione.

§ 19

Requisiti speciali dello statuto del fondo immobiliare
(1) I dati sui rischi associati agli investimenti di un fondo speciale che investe in immobili o partecipazioni in società immobiliari (fondo immobiliare) non sono espressi utilizzando un indicatore sintetico ai sensi del § 9 paragrafo 1, ma contengono avvertenze sui rischi associati alle attività diversi dagli immobili o dalla partecipazione a società immobiliari e avvertenze sui rischi associati in particolare

a) con difetti di costruzione o oneri ecologici sugli immobili,

b) con il mancato guadagno previsto dalla locazione di immobili,

c) l’incapacità del fondo immobiliare di rimborsare i prestiti ricevuti, le passività derivanti da contratti di costruzione o di coprire i costi di manutenzione e gestione degli edifici,

d) con il rischio di danni naturali agli immobili nel portafoglio del fondo,

e) l’acquisizione di proprietà immobiliari straniere, in particolare instabilità politica, economica o giuridica,

f) con possibilità di insolvenza della società immobiliare partecipata dal fondo, o con inadempimento di mutui e debiti concessi dal fondo alla società immobiliare,

g) con l’obbligo di vendere il valore immobiliare del fondo a causa del mancato rispetto delle condizioni connesse alla sua partecipazione 21 ) ,

h) con possibilità di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote 22 ) o di partecipazioni 23 ) per un massimo di 2 anni,

(i) la possibilità di una minore liquidità della proprietà acquisita ai fini della rivendita; o

j) con errata valutazione di beni immobili o partecipazione a società immobiliare da parte di un esperto o di membri di una commissione di esperti.

(2) I principi per la gestione del fondo immobiliare in relazione agli immobili contengono

a) le regole per l’acquisto e la vendita di beni immobili, in particolare le condizioni alle quali possono essere acquisiti beni immobili gravati da gravami, gravami, diritti di prelazione in quanto diritti reali e usufrutto, e la procedura per la determinazione del prezzo del bene se i prezzi determinati da pareri di esperti o membri di comitati,

(b) le condizioni alle quali

1. vendere beni immobili che sono stati acquisiti ai fini del suo funzionamento,

2. gestire beni immobili che sono stati acquisiti ai fini della loro rivendita,

c) regole per la gestione di beni immobili di proprietà di un fondo immobiliare, in particolare regole per i costi associati al mantenimento o al miglioramento delle loro condizioni,

(d) le condizioni alle quali un bene immobile di proprietà di un fondo immobiliare può essere gravato da un privilegio, un gravame, un diritto di prelazione come diritto reale e diritto d’uso di terzi, e

e) nel caso di beni immobili situati nel territorio di un altro Stato, in particolare:

1. i principi per l’acquisizione, l’esercizio e la vendita di beni immobili nel territorio di quello Stato, determinati in relazione ai possibili rischi,

2. informazioni sulla protezione degli investimenti, compresa la riesportazione di capitale e i suoi rendimenti; e

3. definire il modo in cui il depositario del fondo immobiliare eserciterà i propri diritti e obblighi nei confronti di tali beni immobili.

(3) I principi per la gestione di un fondo immobiliare in relazione alla partecipazione in società immobiliari contengono

a) le condizioni alle quali una partecipazione in una società immobiliare può essere acquisita o detenuta,

b) norme per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a), compreso il rispetto degli obblighi del depositario del fondo immobiliare; e

(c) le condizioni alle quali il fondo immobiliare può acquisire una partecipazione in una società immobiliare che intende acquisire nel proprio patrimonio beni immobili gravati da diritti ai sensi del paragrafo 2, lettera a). a), o possiede già tali beni immobili in suo possesso.

(4) I principi per la gestione del fondo immobiliare in relazione alla valutazione del patrimonio includono

a) regole per la selezione di un esperto da parte del gestore del fondo immobiliare e informazioni sulle regole per la selezione di un esperto da parte del depositario del fondo immobiliare,

b) regole per la remunerazione degli esperti,

c) le regole per l’istituzione di un comitato di esperti, la selezione dei suoi membri, la durata e la perdita dei membri,

d) il regolamento di attività del comitato di esperti nell’ambito dei requisiti ai sensi dell’articolo 269 della legge,

e) regolamento sulla remunerazione dei membri del Comitato di Esperti,

f) un elenco dei membri del Comitato di Esperti, la data della loro nomina e le informazioni sulla loro competenza professionale ed esperienza nella determinazione del valore degli immobili e l’indicazione su quale dei membri è designato dal depositario del fondo immobiliare ,

g) norme nel caso in cui il Comitato di esperti o il depositario del fondo immobiliare raccomandi al fondo di organizzare una rivalutazione della proprietà da parte di un esperto indipendente, o la Banca nazionale ceca ordini di organizzare tale valutazione, compreso il termine per la rivalutazione dell’immobile,

(h) le regole della procedura di valutazione se lo scopo per il quale la proprietà è stata acquisita cambia; e

(i) le informazioni sui soggetti che esercitano i diritti di azionista nelle società immobiliari a beneficio del fondo immobiliare e le regole per la selezione di tali soggetti.

(5) Altri requisiti dello statuto del fondo immobiliare sono

a) i termini per la presentazione della domanda di rimborso di quote o azioni di un fondo immobiliare,

b) un periodo speciale per la sospensione dell’emissione e del rimborso di certificati di quote o azioni del fondo immobiliare ai sensi dell’articolo 136 (2) della legge, se il fondo immobiliare determina tale periodo,

c) informazioni sulle persone che forniscono, in tutto o in parte, il fondo immobiliare per il fondo immobiliare e le regole per la selezione di tali persone; e

d) informazioni sulle persone coinvolte nell’acquisizione di beni immobili o nella partecipazione in società immobiliari per il fondo immobiliare e le regole per la selezione di tali persone.

§ 20

Requisiti speciali per il regolamento del fondo
(1) Il profilo di rischio di un fondo che investe più del 49% delle sue attività in titoli o titoli contabili emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero (fondo di fondi) deve includere anche

a) una descrizione dei rischi derivanti dall’investimento nel fondo target, nella misura in cui tali rischi hanno o possono avere un effetto rilevante sul fondo di fondi nel suo complesso, e

(b) una descrizione del rischio associato all’accumulo di commissioni dovute agli investimenti nel fondo target.

(2) Informazioni sul costo totale del fondo di fondi ai sensi del § 13 par.1 lett. (b) contenere anche informazioni sui costi sostenuti dal fondo dei fondi a causa del suo investimento in titoli o titoli contabili del fondo target. Detrazioni, supplementi, commissioni e sovrapprezzi di azioni addebitati sul conto del fondo di destinazione e il suo costo totale devono essere inclusi nel calcolo del costo totale del fondo di fondi.

§ 21

Requisiti speciali per lo statuto del fondo strutturato
(1) Un gestore di fondi di investimento collettivo che paga vantaggi in denaro agli investitori a una data di scadenza specificata sulla base di un calcolo specifico a seconda dei rendimenti, delle variazioni di prezzo o di altre condizioni relative a strumenti di investimento, indici, portafogli di riferimento o fondi di investimento con caratteristiche simili (fondo strutturato), fornire i dettagli del calcolo nella sezione sulla strategia di investimento.

(2) Lo statuto del fondo strutturato contiene, al posto dei dati storici sulla performance, esempi che illustrano almeno tre scenari di performance del fondo, vale a dire positivo, neutro e negativo; L’articolo 36 del regolamento della Commissione 10 ) si applica mutatis mutandis al modo in cui viene presentato lo scenario di performance del fondo e alla formulazione della spiegazione verbale .

PARTE QUARTA

EFFICIENZA
§ 22

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione.

Governatore:

Ing. Singer, Ph.D., v. R

Allegato n. 1 al decreto n. 246/2013 Coll.

Struttura di presentazione delle tariffe e dei costi
[Ri sezione 13]

Commissioni una tantum addebitate prima o dopo l’investimento
(si tratta dell’importo massimo che può essere addebitato all’investitore prima che l’investimento venga effettuato o prima che l’investimento venga pagato).
Ingresso (a pagamento) %
Commissione di uscita (detrazione) %
Costi pagati dal patrimonio del fondo di investimento collettivo durante l’anno
Costo totale %
Costi pagati dal patrimonio del fondo a condizioni speciali
Commissione di performance %
Allegato n. 2 al decreto n. 246/2013 Coll.

Formula sintetica di calcolo del TER
[Ri sezione 13]

formula di calcolo della TER sintetica
TERF = costi operativi / FK (%)
FK = valore medio mensile del capitale del fondo del fondo di investimento collettivo (CZK)
TERCFi = indicatore TER dell’i-esimo fondo di investimento, se pubblicato (%)
wi = quota (peso) dell’investimento nell’i-esimo fondo di investimento nel capitale del fondo di investimento collettivo
K = numero di fondi di investimento
CCFin = maggiorazioni pagate dei fondi di investimento (CZK)
CCFout = deduzioni pagate dei fondi di investimento (CZK)
Note a piè di pagina
1 ) Art. Articolo 63, paragrafo 1, e articoli da 69 a 72 della direttiva 2009/65 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM ) (rifusione).
Arte. 23 della Direttiva 2011/61 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui GEFIA e che modifica le Direttive 2003/41 / CE e 2009/65 / CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

2 ) § 597 lettera a) ob) della legge n. 240/2013 Coll., sulle società di investimento e sui fondi di investimento.

3 ) Sezione 146 paragrafo 1 della legge n. 240/2013 Coll.

4 ) Sezione 22a paragrafo 1 della legge n. 563/1991 Coll., Sulla contabilità, come modificata, modificata dalla legge n. 410/2010 Coll. e legge n. 188/2011 Coll.

5 ) Sezione 11 paragrafo 1 della legge n. 240/2013 Coll.

6 ) Sezione 38, paragrafi 1 e 2 della legge n. 240/2013 Coll.

7 ) Articoli 23 e 24 della legge n. 240/2013 Coll.

8 ) Articoli 51 e 52 della legge n. 240/2013 Coll.

9 ) Sezione 65 della legge n. 240/2013 Coll.

10 ) Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1 ° luglio 2010, che attua la direttiva 2009/65 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni da soddisfare per fornire le informazioni chiave per gli investitori o un prospetto un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web.

11 ) Sezione 212 della legge n. 240/2013 Coll.

12 ) Articoli da 194 a 202 della legge n. 240/2013 Coll.

13 ) Sezione 59 della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, modificata dalla legge n. 420/2011 Coll.

14 ) Sezione 69 della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata dalla legge n. 420/2011 Coll.

15 ) Sezione 190 paragrafo 4 e articolo 191 paragrafo 5 della legge n. 240/2013 Coll.

16 ) Art. Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) (a) Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione.

17 ) Art. Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) b) regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione.

18 ) Sezione 120 e Sezione 167, paragrafo 1, frase 3 della legge n. 240/2013 Coll.

19 ) Sezione 276 della legge n. 90/2012 Coll., Sulle società di affari e le cooperative (legge sulle società di affari).

20 ) § 2 lettera e) della legge n. 93/2009 Coll., sui revisori dei conti e sugli emendamenti ad alcune leggi (legge sui revisori dei conti), come modificata.

21 ) Sezione 63, commi 4 e 5 del decreto governativo n. 243/2013 Coll., Sull’investimento dei fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione.

22 ) Sezione 136 paragrafo 2 della legge n. 240/2013 Coll.

23 ) Sezione 163 paragrafo 2 della legge n. 240/2013 Coll.

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