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DECRETO 247 del 24 luglio 2013

DECRETO 247 del 24 luglio 2013

sulle richieste ai sensi della legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento

La Banca nazionale ceca stipula ai sensi del § 297 paragrafo 4, § 314 paragrafo 6, § 316 paragrafo 6, § 318 paragrafo 6, § 319 paragrafo 6, § 320 paragrafo 3, § 322 paragrafo 5, § 324 paragrafo 4, § 325 paragrafo 6, § 454 paragrafi 1 e 2 e § 532 della legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento:

PRIMA PARTE

CONDIZIONI GENERALI
§ 1

Oggetto di adeguamento
(1) Oltre ai requisiti generali ai sensi del codice di procedura amministrativa, il presente decreto stabilisce i requisiti per la domanda, la sua forma e le modalità di presentazione.

(2) In materia di gestione, amministrazione e attività connesse, il Decreto disciplina le istanze di

a) una licenza per gestire una società di investimento, un fondo di investimento autonomo e una persona straniera ai sensi della Sezione 481 della Legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento (di seguito denominata “Legge”) e all’attività del Capo Amministratore,

b) una modifica della licenza per gestire una società di investimento o un fondo di investimento ai sensi della sezione 647 della legge,

c) ulteriore autorizzazione a svolgere attività corrispondenti a servizi di investimento,

(d) consenso a condurre affari ai sensi di altra legislazione; e

e) consenso all’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 515 della Legge.

(3) In materia di partecipazione qualificata e controllo, il Decreto disciplina le domande di

a) acconsentire all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale o al controllo di tali persone; e

b) consenso all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata di una società di investimento autorizzata a gestire un fondo di investimento collettivo in un’altra persona giuridica.

(4) In materia di fondi di investimento, il Decreto disciplina le domande di

a) acconsente al cambiamento del gestore del fondo standard, del depositario del fondo standard e dello statuto del fondo standard,

b) iscrizione negli elenchi tenuti dalla Banca nazionale ceca e modifiche ai dati contenuti in questi elenchi,

(c) dare il consenso a qualsiasi modifica sostanziale nell’avviso di investimento in un altro Stato membro,

(d) determinare la comparabilità di un fondo di investimento estero con un fondo speciale; e

e) autorizzazione ai fini della designazione di un fondo comune di investimento e di un fondo fiduciario.

(5) In materia di trasformazioni e cessazioni di attività, il Decreto disciplina le istanze di

a) autorizzazione a trasformare la società di investimento, l’amministratore principale e il fondo di investimento,

b) revoca di una licenza per gestire una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, una persona straniera ai sensi della Sezione 481 della Legge e l’Amministratore principale e revoca di una licenza per gestire una società di investimento o un fondo di investimento ai sensi della Sezione 646 parà.

c) la nomina del liquidatore della società di investimento.

§ 2

Definizioni
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) un documento sull’autorizzazione commerciale una dichiarazione completa, o un altro documento dal registro degli imprenditori o altri documenti secondo un’altra normativa legale 1 ) , o da record simili all’estero, contenenti dati validi al momento della domanda, comprese le informazioni sul presentato domanda di iscrizione nel relativo registro che non è stata eseguita alla data della domanda,

b) un documento per valutare l’attendibilità di una dichiarazione di una persona contenente i dati personali della persona ai fini di un estratto dal registro penale e dati sull’integrità professionale e commerciale della persona negli ultimi 10 anni

1. una decisione che impone una sanzione per un reato amministrativo o una decisione estera analoga relativa allo svolgimento dell’impiego, funzione o attività commerciale di tale persona,

2. decisione di fallimento o rigetto della domanda di insolvenza per mancanza di beni,

3. una decisione di sospendere o revocare un permesso per affari o altre attività, a meno che non sia revocato su richiesta della persona in possesso di tale permesso,

4. rifiutare il consenso di un tribunale o di un’autorità amministrativa all’elezione, nomina o nomina alla carica o all’acquisizione di una partecipazione qualificata o al controllo di una persona, se tale consenso è richiesto, e

5. decisione di espulsione da un’associazione, camera o associazione professionale,

c) un documento rilasciato da uno Stato estero in buona fede un documento simile a un estratto del registro penale 2 ) non anteriore a 3 mesi rilasciato da uno Stato estero,

1. di cui la persona fisica è un cittadino, nonché uno Stato estero in cui la persona fisica ha risieduto ininterrottamente per più di 6 mesi negli ultimi 3 anni,

2. in cui la persona giuridica ha o ha avuto la propria sede legale negli ultimi 3 anni, nonché in uno stato estero in cui la persona giuridica ha o ha avuto una succursale negli ultimi 3 anni, se l’ordinamento giuridico di questo stato disciplina la responsabilità penale delle persone giuridiche,

(d) rendiconti finanziari

1. relazioni annuali e conti degli ultimi 3 periodi contabili, o del periodo durante il quale il richiedente svolge la propria attività, se tale periodo è inferiore a 3 periodi contabili; se il soggetto richiedente è incluso in un gruppo di consolidamento, anche le relazioni annuali consolidate e il bilancio di esercizio dello stesso periodo; se, secondo un altro regolamento legale che disciplina la contabilità 3 ) il bilancio deve essere verificato da un revisore, il bilancio verificato dal revisore è presentato, e

2. prova del reddito degli ultimi 3 anni e informazioni sintetiche su attività e debiti, se si tratta di una persona fisica,

e) dati identificativi

1. nome o nomi, cognomi, data di nascita, indirizzo di residenza, o sede legale, se diversi dall’indirizzo di residenza, numero di identificazione della persona, se assegnata, se persona fisica,

2. ragione sociale o ragione sociale, sede legale e numero di identificazione della persona, se assegnata, se è una persona giuridica, e

3. nome o designazione nel caso di un fondo comune di investimento o di un fondo fiduciario,

f) dati relativi a persone con stretti legami 4 )

1. dati identificativi di ciascuna persona strettamente collegata; se la persona strettamente collegata è una persona stabilita in un altro Stato membro, anche un’indicazione se si tratta di una persona autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ad agire come persona regolamentata nel mercato finanziario o se è la persona che controlla tale persona e, se la persona strettamente collegata è una persona stabilita in uno Stato diverso da uno Stato membro, la prova che la legislazione di tale Stato e il modo in cui è applicata, compresa la sua applicazione, non ostacolano l’effettiva vigilanza dell’azienda autorizzata,

2. una descrizione della struttura del gruppo e delle modalità di interconnessione con una rappresentazione grafica delle relazioni tra le singole persone strettamente legate, con l’indicazione dell’oggetto della loro attività e

3. se la persona con uno stretto legame è una persona giuridica, i dati identificativi dei 10 maggiori azionisti in base alla quota dei diritti di voto, o di tutti gli azionisti se la persona giuridica ne ha meno di 10, e i dati sull’ammontare della loro quota dei diritti di voto espressi in percentuale,

g) entità regolamentata sul mercato finanziario: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro la cui attività è una banca, un commerciante di valori mobiliari, una società di investimento, una società pensionistica, un’impresa di assicurazione e di riassicurazione, un istituto di pagamento, un istituto di moneta elettronica o altra attività del mercato finanziario che è soggetto al controllo dell’autorità competente dello Stato membro,

h) ” intenzione strategica”: l’intenzione del richiedente il consenso ad acquisire o aumentare una partecipazione qualificata o il controllo di un

1. il periodo per il quale deve essere detenuta la partecipazione qualificata o per il quale la persona deve essere controllata,

2. cambiamenti previsti nell’ammontare delle partecipazioni qualificate a breve e lungo termine,

3. livelli attesi di coinvolgimento nella gestione strategica della persona giuridica,

4. qualsiasi sostegno alla persona giuridica mediante risorse proprie aggiuntive, se necessario per lo sviluppo delle attività o per il mantenimento delle sue attività,

5. accordi con altri partner o membri della persona giuridica e

6. lo sviluppo atteso delle attività della persona giuridica in relazione all’attuale piano aziendale e ai principi della distribuzione degli utili o della compensazione delle perdite, inclusa la politica dei dividendi, il metodo di finanziamento dell’ulteriore sviluppo della persona giuridica, del sistema di gestione e controllo, possibili cambiamenti personale e sviluppo strategico della persona giuridica, se qualificata la partecipazione supera il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto della persona giuridica o della persona giuridica deve essere controllata,

i) dettagli sull’esperienza professionale

1. informazioni sul tipo di pratica professionale,

2. un’indicazione della persona con la quale è o è stata esercitata l’esperienza professionale,

3. una descrizione della classificazione professionale e, se la pratica è importante per l’attività sul mercato finanziario, anche una descrizione dell’attività svolta, compreso l’ambito dei poteri e delle responsabilità,

4. una definizione del periodo per il quale è stata svolta l’attività di cui al punto 3, e

5. consenso allo svolgimento di un lavoro richiesto da altre norme di legge, qualora tale consenso fosse richiesto,

j) dati sull’istruzione

1. il nome e il tipo o il tipo di istituto di istruzione, il programma di studi e la sua specializzazione, la durata del programma di studi, il metodo e la data di completamento degli studi oi titoli di studio conseguiti, e

2. una panoramica dei corsi, dei tirocini e dei soggiorni di studio rilevanti per operare nel mercato finanziario, con l’indicazione dell’anno di conseguimento, della specializzazione, della durata e degli eventuali titoli conseguiti,

(k) un documento relativo all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata di una dichiarazione che indichi se:

1. possiede o acquisisce una quota in nome proprio e per proprio conto,

2. esercita o eserciterà diritti di voto a favore di terzi,

3.ha trasferito o intende trasferire l’esercizio dei diritti di voto a un’altra persona sulla base di un contratto concluso o di un altro accordo,

4. c’è o deve esserci un fatto sulla base del quale è o diventerà una persona controllata,

5. agisce di concerto con un’altra persona a cui è stato trasferito l’esercizio dei diritti di voto o che deve esercitare un’influenza notevole sulla procedura, e

6. ha debiti superiori al 5% del patrimonio netto o del patrimonio della persona che acquisisce o incrementa la partecipazione qualificata; ciò si applica mutatis mutandis alle garanzie, garanzie e altri obblighi da cui possono derivare tali debiti.

SECONDA PARTE

DOMANDA DI PERMESSO ALL’ATTIVITÀ, DI CONSENSO AL CAMBIAMENTO DI UN PERMESSO DI ATTIVITÀ AI SENSI DEL § 647 DELLA LEGGE, CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PER L’ESECUZIONE DI UNA FUNZIONE AI SENSI DEL § 515 DELLA LEGGE
Società di investimento
(Rif. Sezione 479 (1) e (2) della Legge)

§ 3

(1) I requisiti per la richiesta di autorizzazione per l’esercizio di una società di investimento sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) informazioni sull’ammontare del capitale iniziale e sociale del richiedente e sull’ubicazione del capitale,

c) l’ ambito delle attività ai sensi del § 485 comma 1 lett. da b) ad e) della legge per la quale il richiedente richiede il permesso,

d) un’indicazione se il richiedente chiede l’autorizzazione per superare il limite pertinente,

e) un’indicazione della data in cui deve sorgere l’autorizzazione di gestione ai sensi della Sezione 13 (1) della Legge, o l’autorizzazione di amministrazione ai sensi della Sezione 43 (1) della Legge, se il richiedente intende amministrare, e

f) allegati ai sensi dei commi da 2 a 6, o anche ai sensi del § 4, qualora il richiedente intenda svolgere attività corrispondenti a servizi di investimento.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni di base sul richiedente sono

a) contratto di società 5 ) nella misura prevista dalla legge,

(b) prova dell’origine del capitale iniziale, compreso il capitale sociale e, ove applicabile, altre risorse finanziarie del richiedente; e

c) nel caso in cui si tratti di una persona giuridica già costituita ai sensi della Sezione 15, Paragrafo 1 della Legge, di seguito

1. prova della licenza commerciale,

2. bilancio del richiedente,

3. un elenco delle mozioni di annullamento della delibera dell’Assemblea generale, sulle quali il procedimento giudiziario non è stato definitivamente concluso alla data di presentazione della domanda, se tali mozioni sono state depositate,

4. un documento che valuta la credibilità del richiedente e un documento rilasciato da uno Stato straniero sull’integrità del richiedente; e

5. informazioni dettagliate sulle circostanze di superamento del limite determinante, compreso il calcolo del valore delle attività gestite o gestite ai sensi della Sezione 16 della Legge, indicando la data in cui è stato riscontrato il superamento del limite determinante, e

d) informazioni su persone strettamente legate.

(3) Le appendici contenenti informazioni sulle persone senior 4 ) del richiedente e le persone che svolgono una funzione ai sensi della Sezione 21, Paragrafo 5 della Legge sono

a) un elenco dei dirigenti e dei soggetti che svolgono una funzione ai sensi dell’articolo 21, comma 5 della Legge, compresi i loro dati identificativi e l’indicazione della funzione che devono svolgere e dei poteri e responsabilità connessi alla funzione interessata; nel caso di una persona che gestisca effettivamente il richiedente in altro modo, il fatto in base al quale la persona deve effettivamente gestire il richiedente,

b) per ciascuna persona di cui alla lettera a)

1. documento di credibilità,

2. un curriculum vitae contenente dati sulla formazione e dati sull’esperienza professionale,

3. un documento rilasciato da uno Stato estero in buona fede,

4. dichiarazione di autonomia,

5. una panoramica delle posizioni in organi eletti e posizioni in altre entità giuridiche a cui questa persona è stata nominata o altrimenti chiamata, negli ultimi 10 anni, e per ciascuna di queste entità giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività, designazione del funzione svolta, periodo del suo e se il manager o la persona ai sensi del § 21 paragrafo 5 della legge intende svolgere la suddetta funzione in questa persona giuridica contemporaneamente allo svolgimento della funzione di dirigente o persona ai sensi del § 21 paragrafo 5 membro ,

6. una descrizione dei rapporti finanziari e personali del manager con il richiedente e altri dirigenti senior del richiedente, l’ente controllante del richiedente e l’entità controllata del richiedente e i dirigenti senior di tali entità, se persone giuridiche, e azionisti o membri qualificati partecipazioni;

7. la proposta funzione di tale persona nella struttura organizzativa del richiedente e una breve descrizione dello svolgimento di tale funzione in termini di poteri e responsabilità a lui affidati.

(4) Le appendici contenenti informazioni sulle persone con partecipazione qualificata 4 ) e le persone che, agendo in accordo con un’altra persona, ottengono una partecipazione qualificata nel richiedente e sulla persona che controlla sono

a) un elenco delle persone con una partecipazione qualificata nel richiedente e delle persone che, agendo di concerto con un’altra persona, ottengono una partecipazione qualificata nel richiedente e le persone che controllano e le relazioni illustrate graficamente tra tali persone; nel caso di persone che agiscono di concerto, anche il fatto sulla base del quale ha luogo l’atto di conformità, e se il richiedente è controllato, una descrizione del fatto in base al quale la persona diventa la persona che controlla il richiedente,

b) per ciascuna persona di cui alla lettera a)

1. dati identificativi,

2. informazioni sull’ammontare della quota del capitale sociale o dei diritti di voto espressi in percentuale e informazioni sull’ammontare del contributo (di seguito “importo della quota”), o descrizione delle altre forme di esercizio influenza notevole su o indirettamente; in caso di partecipazione indiretta, l’indicazione del soggetto tramite il quale la partecipazione è acquisita,

3. se il soggetto di cui alla lettera a) è una persona giuridica, anche i dati identificativi dei 10 maggiori azionisti secondo la quota dei diritti di voto, ovvero di tutti i soci se ne ha meno di 10, e i dati sull’ammontare dei la loro parte,

4. prova della licenza commerciale,

5. bilanci e altri documenti comprovanti l’origine delle risorse finanziarie da cui è stata o deve essere pagata l’acquisizione di una partecipazione qualificata, a meno che non sia già prevista nell’allegato ai sensi del paragrafo 2, lettera a). b),

6. documenti di valutazione della credibilità e un documento rilasciato da uno stato straniero sull’integrità,

7. un documento relativo all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata,

8. un piano strategico relativo all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata,

9. una panoramica delle persone giuridiche nei confronti delle quali la persona di cui alla lettera a) è una persona che controlla o esercita un’influenza significativa sulla gestione di questa persona, e per ciascuna di queste persone giuridiche i dati identificativi, il suo oggetto di attività ei dati su l’importo della quota, o una descrizione di altre forme di esercizio di influenza sulla gestione di quella persona giuridica,

10. una panoramica delle funzioni svolte negli organi eletti e delle funzioni in altre entità giuridiche a cui la persona è stata nominata o altrimenti chiamata negli ultimi 10 anni, e per ciascuna di queste entità giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività e designazione ha svolto la funzione e la durata del mandato di tale persona giuridica, e

11. una descrizione dei rapporti finanziari e personali di questa persona con il richiedente e, se del caso, i membri del gruppo a cui appartiene il richiedente, i dirigenti del richiedente e altri azionisti del richiedente,

(c) un elenco delle persone che sono membri di un organo statutario o di un’altra persona con poteri simili che dirigono effettivamente l’attività di una persona giuridica ai sensi della lettera a), e per ciascuna di tali persone

1. dati identificativi,

2. una descrizione della funzione svolta nella struttura organizzativa della persona giuridica,

3. documenti di credibilità e un documento rilasciato da uno Stato straniero in buona fede,

4. una panoramica delle funzioni attualmente svolte negli organi eletti e delle funzioni in altre entità giuridiche a cui la persona è stata nominata o altrimenti chiamata, e per ciascuna di queste entità giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività e identificativo della funzione svolta dal responsabile in questo svolto da una persona giuridica, e

5. una descrizione dei rapporti finanziari e personali di tale persona con il richiedente e con i dirigenti e gli azionisti del richiedente con una partecipazione qualificata nel richiedente, se tali informazioni non sono già fornite nell’allegato alla lettera b) (11);

d) se il soggetto di cui alla lettera a) è un soggetto regolamentato dei mercati finanziari, l’indicazione dell’autorità di controllo che esercita la vigilanza su di esso nello stato in cui ha sede il soggetto,

e) se la persona di cui alla lettera a) è stabilita in uno Stato che non è uno Stato membro,

1. informazioni di base sul sistema di regolamentazione nello Stato di residenza della persona di cui alla lettera a) che si applica a tale persona e informazioni sull’eventuale e in quale misura la regolamentazione della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo conformemente alle raccomandazioni della Task Force di azione finanziaria (GAFI), e

2. il parere dell’autorità competente che lo controlla, se il soggetto di cui alla lettera a) è una persona con oggetto assimilabile alle attività di un soggetto regolamentato sul mercato finanziario, sull’intenzione di tale soggetto di partecipare alle attività di una società di investimento nella Repubblica ceca e l’eventuale scambio di informazioni necessarie per la supervisione dell’impresa di investimento per la quale si richiede l’autorizzazione.

(5) Gli allegati contenenti informazioni sulle attività della società di investimento sono

a) business plan 6 ) del richiedente per i primi 3 periodi contabili di attività nel perimetro di bilancio secondo un’altra normativa di legge 3 ) unitamente a un commento alle singole voci del piano, che contiene sempre i punti di partenza di base su cui il piano è basato e una descrizione delle attività nella misura pianificata, compreso il fulcro della strategia di investimento dei fondi di investimento e dei fondi di investimento esteri che intende gestire,

b) una bozza di contratto sull’esecuzione dell’amministrazione, se il richiedente non eseguirà l’amministrazione del fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, compresi i dati identificativi dell’amministratore, a meno che non derivi dalla bozza di contratto,

c) il progetto di regolamento interno del richiedente, tra cui in particolare:

1. sistema di gestione e controllo 7 ) ,

2. regole di condotta nello svolgimento delle attività e nella prestazione di altri servizi 8 ) ,

3. regole e ambito di comunicazione delle informazioni e dei dati agli investitori 9 ) ,

d) qualora il soggetto richiedente intenda affidare lo svolgimento di attività ad altra persona, i dati identificativi di tale soggetto e la bozza di contratto di affidamento allo svolgimento delle attività e la proposta di procedure per l’affidamento a terzi dello svolgimento di determinate attività di gestione o amministrazione del fondo di investimento.

e) documenti comprovanti la conformità ai requisiti della normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia di fondi europei di venture capital 10 ) , qualora il richiedente intenda gestire fondi di venture capital qualificati ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) del presente regolamento o di fondi di investimento esteri comparabili, e

f) documenti comprovanti la conformità ai requisiti del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di fondi europei per l’imprenditoria sociale 11 ) , se il richiedente intende gestire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) del presente regolamento o fondi di investimento esteri comparabili.

(6) Le appendici contenenti informazioni sul personale e sulla sicurezza materiale dell’attività sono

a) un elenco delle persone che forniranno come capi di unità organizzative o come persone indipendenti

1. svolgimento di attività di una società di investimento consistente nella gestione di fondi di investimento o fondi di investimento esteri,

2. lo svolgimento delle attività della società di investimento consistente nello svolgimento di attività amministrative,

3. funzione di conformità,

4. gestione del rischio a

5. svolgimento dell’audit interno,

b) curricula vitae di tutte le persone incluse nell’elenco di cui alla lettera a) contenenti informazioni sull’istruzione e sull’esperienza professionale; e

c) proposta delle modalità di elaborazione e registrazione delle informazioni, comunicazione con i possessori di titoli e titoli contabili emessi da fondi di investimento o fondi di investimento esteri, tenuta dei libri contabili ed economici e tenuta delle altre scritture secondo il decreto che disciplina i dettagli di alcune norme ai sensi l’Investment Companies and Investment Funds Act, e una proposta per il metodo di supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività.

§ 4

Se il richiedente intende svolgere attività corrispondenti a servizi di investimento ai sensi del § 11 comma 1 lett. c) af) della Legge, gli allegati al ricorso sono ulteriori

a) l’ intenzione del richiedente nell’ambito dello svolgimento di tali attività e l’ambito di tali attività in relazione ai singoli tipi di strumenti di investimento,

b) informazioni su se e quali attività ai sensi del § 11 comma 1 lett. c) af) della legge che il richiedente intende eseguire per un altro,

c) regole per la creazione di strategie di investimento nella gestione del patrimonio del cliente, la possibilità di cambiamenti nelle strategie di investimento e la possibilità per i clienti di influenzare tali strategie,

d) una descrizione della dotazione materiale, organizzativa e del personale di queste attività,

e) un elenco dei soggetti che, in qualità di responsabili di unità organizzative o in qualità di soggetti indipendenti, assicureranno lo svolgimento di tali attività,

f) curricula vitae di tutte le persone di cui alla lettera e) contenenti informazioni sull’istruzione e sull’esperienza professionale; e

g) regole in materia di controllo interno e gestione dei rischi in relazione allo svolgimento di tali attività.

§ 5

Una persona con una partecipazione qualificata nel richiedente, che è una persona regolamentata sul mercato finanziario, può, invece dei documenti ai sensi del § 3 par. b) punto 6 e § 3 comma 4 lett. c) punto 3, fornire conferma dell’autorità di controllo che lo controlla nello Stato di residenza di tale persona che è la persona sotto la sua supervisione, la cui credibilità è stata verificata da tale autorità e che non dispone di prove aggiornate della sua inaffidabilità.

§ 6

Nel caso di una domanda di autorizzazione a gestire una società di investimento che intende gestire solo fondi qualificati per il venture capital ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei di venture capital, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a); b) del regolamento direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina i fondi europei per l’imprenditoria sociale o fondi esteri comparabili, e la cui sede legale e la cui sede legale effettiva è o dovrebbe essere nella Repubblica Ceca, solo allegati ai sensi del § 3 par. e) e f).

§ 7

Modifica di una licenza per gestire una società di investimento ai sensi della sezione 647 della legge
Nel caso di una richiesta di modifica della licenza per gestire una società di investimento di cui alla sezione 642 della legge, che gestisce solo un fondo speciale, che è un fondo di investitori qualificati, o un comparabile fondo di investimento estero, i requisiti dell’applicazione sono

a) l’ identificazione del richiedente e dei fondi gestiti dal richiedente; e

b) un’appendice contenente informazioni e dati per dimostrare che il richiedente non supera il limite determinante, compreso il calcolo del valore delle attività gestite o gestite ai sensi della Sezione 16 della Legge, indicando la data in cui tali dati e informazioni sono stati acquisiti .

Fondo di investimento autonomo
(Rif. Sezione 480 della Legge)

§ 8

(1) I requisiti per la richiesta di autorizzazione per la gestione di un fondo di investimento autonomo sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) tipo di fondo di investimento ai sensi del § 486 comma 1 lett. b) della legge per la quale si richiede il permesso di attività,

c) informazioni sull’ammontare del capitale iniziale e sociale del richiedente e sull’ubicazione del capitale,

d) un’indicazione se il richiedente svolgerà la propria amministrazione,

e) un’indicazione se il richiedente chiede l’autorizzazione a superare il limite pertinente,

f) un’indicazione della data in cui deve sorgere l’autorizzazione di gestione ai sensi della Sezione 13 (1) della Legge, o l’autorizzazione di amministrazione ai sensi della Sezione 43 (1) della Legge, se intende svolgere la sua amministrazione, e

g) gli allegati di cui ai paragrafi da 2 a 6.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni di base sul richiedente sono

a) contratto di partnership,

(b) prova dell’origine del capitale iniziale, compreso il capitale sociale e, se del caso, delle altre risorse finanziarie del richiedente e della misura in cui il capitale sociale è stato rimborsato; e

c) nel caso di una persona giuridica già costituita ai sensi della Sezione 480 Paragrafi 1 e 2 della Legge, di seguito

1. il progetto di statuto del fondo di investimento autonomo per il quale si richiede l’autorizzazione,

2. prova della licenza commerciale,

3. documento di credibilità a

4. un documento rilasciato da uno Stato estero di onorabilità.

(3) Allegati contenenti informazioni sulle persone anziane 4 ) del richiedente, le persone con partecipazione qualificata 4 ) nel richiedente, le persone che agiscono di concerto e le persone con stretti legami sono gli allegati specificati al § 3 par. 3 e 4. Allegati secondo § 3 par.3 presenta anche una persona fisica autorizzata da una persona giuridica che è un organismo statutario individuale del fondo di investimento a rappresentarlo nell’organo statutario di questo fondo di investimento, a meno che non sia un membro dell’organo statutario o gestore di questa persona giuridica e ha il previo consenso della Banca nazionale ceca ai sensi del § 515 della legge.

(4) Gli allegati contenenti informazioni sulle attività di un fondo di investimento autonomo sono

a) business plan 6 ) del richiedente per i primi 3 periodi contabili di attività nel perimetro di bilancio secondo un’altra normativa di legge 3 ) unitamente a un commento alle singole voci del piano, che contiene sempre i punti di partenza di base il piano è basato e una descrizione delle attività nell’ambito delle attività pianificate,

b) una bozza di contratto per l’esecuzione dell’amministrazione, se il richiedente non esegue la sua amministrazione, compresi i dati identificativi dell’amministratore, a meno che non derivi dalla bozza di contratto, e ulteriore conferma della persona dell’amministratore che in caso di rilascio di una licenza per operare un fondo di investimento autogestito;

c) il progetto di regolamento interno del richiedente, tra cui in particolare:

1. sistema di gestione e controllo 7 ) a

2. regole di condotta nello svolgimento delle attività 8 ) ,

d) qualora il richiedente intenda affidare lo svolgimento dell’attività ad altra persona, i dati identificativi di tale persona e la bozza di contratto sulla delega a svolgere le attività,

e) il contratto del depositario, o la sua proposta unitamente alla promessa scritta del depositario di concludere il presente contratto, o un contratto su un contratto futuro concluso con una persona che svolgerà le attività del depositario per il fondo di investimento autonomo,

f) progetto di statuto di un fondo di investimento autonomo,

g) una proposta sulle modalità di messa a disposizione dei dati agli investitori ai sensi della Sezione 241 della Legge o della Sezione 293 della Legge nel caso di un fondo speciale o di un fondo di investitori qualificati, e

h) una proposta per il metodo per garantire i presupposti specificati nella Sezione 248 Paragrafo 1 della Legge, se il fondo di investimento autonomo deve essere un fondo standard e se si tratta di un fondo di investimento subordinato.

(5) Le appendici contenenti informazioni sul personale e sulla sicurezza materiale dell’attività sono

a) un elenco delle persone che forniranno come capi di unità organizzative o come persone indipendenti

1. svolgimento delle attività di un fondo di investimento autonomo consistente nella sua gestione,

2. svolgimento delle attività del fondo di investimento autonomo consistente nello svolgimento dell’amministrazione, se il soggetto richiedente effettuerà egli stesso l’amministrazione,

3. funzione di conformità,

4. gestione del rischio a

5. svolgimento dell’audit interno,

b) curricula vitae di tutte le persone elencate ai sensi della lettera a) contenenti informazioni sulla formazione e sull’esperienza professionale,

c) proposta delle modalità di elaborazione e registrazione delle informazioni, comunicazione con i possessori di titoli e titoli contabili emessi da fondi di investimento autonomi, tenuta della contabilità e delle scritture economiche, tenuta delle altre scritture secondo il decreto che disciplina gli estremi di alcune norme ai sensi del Legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento e sulla garanzia tecnica dello svolgimento delle attività.

(6) Se una persona con una partecipazione qualificata in un fondo di investimento autonomo è una persona regolamentata sul mercato finanziario, si applica mutatis mutandis il § 5.

§ 9

Nel caso di una domanda di autorizzazione a gestire un fondo di investimento autogestito che deve essere un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a) b) legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei di venture capital o un fondo per le imprese sociali qualificate di cui all’articolo 3, lettera a). b) legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei per l’imprenditoria sociale, gli allegati alla domanda sono:

a) contratto di partnership,

b) prova dell’autorizzazione a condurre affari di una persona giuridica ai sensi della sezione 15, paragrafo 1 della legge, se il richiedente il permesso è questa persona,

c) informazioni sulla sede legale del richiedente,

(d) documenti che dimostrano la conformità con le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei di venture capital, se il richiedente deve essere un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a); b) del presente Regolamento,

e) documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei per l’imprenditoria sociale, se il richiedente deve essere un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) del presente regolamento, e

f) documenti sull’adempimento dei presupposti ai sensi dell’articolo 533 paragrafo 2 della legge, se il richiedente è una persona giuridica ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1 della legge, che deve superare il limite determinante.

§ 10

Modifica di una licenza per gestire un fondo di investimento ai sensi della Sezione 647 della Legge
Nel caso di una richiesta di modifica della licenza per la gestione di un fondo di investimento di cui alla sezione 643 (2) della legge, la cui proprietà non sarà gestita sulla base di un contratto, la domanda deve essere

a) l’ identità del richiedente; e

b) un’appendice contenente informazioni e dati per dimostrare che il richiedente non supera il limite determinante, compreso il calcolo del valore delle attività gestite o gestite ai sensi della Sezione 16 della Legge, indicando la data in cui tali dati e informazioni sono stati acquisiti .

§ 11

Persona straniera come manager
(Rif. Sezione 481 della Legge)

(1) I requisiti per la richiesta di una licenza per operare una persona straniera stabilita in uno stato non membro, consistente nella gestione di fondi speciali, fondi di investimento esteri comparabili, fondi di investitori qualificati o fondi di investimento esteri comparabili e l’offerta di investimenti in questi fondi, sono:

a) dati identificativi del richiedente,

b) informazioni sull’ammontare del capitale sociale e sociale del richiedente e sull’ubicazione del capitale,

c) un’indicazione se il richiedente è comparabile o meno a un fondo di investimento autogestito,

d) l’ ambito delle attività ai sensi del § 485 comma 1 lett. da b) ad e) della legge per la quale il richiedente richiede il permesso,

e) dati identificativi della persona che svolgerà attività per il richiedente ai sensi del § 38 comma 1 lett. d), n) eo) della legge, inclusa la conferma di questa persona circa la disponibilità a svolgere queste attività,

f) dati identificativi dell’amministratore, se diverso dal richiedente,

g) un’indicazione se il richiedente chiede l’autorizzazione per superare il limite pertinente,

h) un’indicazione della data in cui deve sorgere l’autorizzazione di gestione ai sensi della Sezione 13 (1) della Legge, o l’autorizzazione di amministrazione ai sensi della Sezione 43 (1) della Legge, se intende svolgere l’amministrazione, e

i) gli allegati di cui ai paragrafi da 2 a 5.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni di base sul richiedente sono

a) prova dell’autorizzazione a condurre affari e autorizzazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine a gestire un fondo di investimento estero paragonabile al fondo di investimento che il richiedente intende gestire nella Repubblica Ceca, a meno che i dati specificati in questa autorizzazione risultino da prove di autorizzazione a condurre affari,

b) la decisione dell’autorità competente del richiedente dell’intenzione di operare nella Repubblica ceca,

c) giustificazione per soddisfare le condizioni per la selezione della Repubblica ceca come Stato di riferimento 12 ) ,

(d) rendiconti finanziari; e

e) un documento che valuti la credibilità del richiedente e un documento rilasciato da uno Stato estero sull’integrità del richiedente.

(3) Le appendici contenenti informazioni sulle persone anziane 4 ) del richiedente, le persone che svolgono una funzione ai sensi della Sezione 21, Paragrafo 5 della Legge e sul personale e la fornitura materiale delle attività sono allegati nella misura specificata nella Sezione 3, Paragrafi 3 e 6.

(4) Le appendici contenenti informazioni sulle persone con partecipazione qualificata 4 ) sul richiedente, le persone che agiscono di concerto e le persone con una stretta interconnessione sono appendici nella misura specificata nel § 3 paragrafo 4.

(5) Gli allegati contenenti informazioni sulle attività del richiedente sono

a) informazioni ai sensi del § 3 comma 5 lett. da a) ad),

b) strategie per offrire investimenti in fondi di investimento e fondi esteri gestiti dal richiedente,

c) se il richiedente intende svolgere attività ai sensi del § 11 lett da c) ad f) della Legge

1. documenti secondo § 4,

2. l’ autorizzazione dell’autorità di controllo dello Stato di residenza del richiedente a svolgere attività corrispondenti a servizi di investimento,

3. informazioni su come proteggere gli investitori,

4. informazioni su come garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali 13 ) ,

5. una descrizione del sistema di garanzia a cui partecipa il richiedente e da cui viene corrisposto il risarcimento ai clienti, e

d) una proposta sulle modalità di messa a disposizione dei dati agli investitori ai sensi della Sezione 241 della Legge o della Sezione 293 della Legge nel caso della gestione di un fondo speciale o di un fondo di investitori qualificati.

(6) Se il richiedente intende procedere

a) ai sensi del § 481 paragrafo 2 della legge, deve presentare una conferma all’autorità di vigilanza del proprio stato di origine che le condizioni preliminari specificate nel § 481 par. b) ec) della legge e non presenta allegati ai sensi dei paragrafi da 2 a 4,

b) ai sensi della Sezione 492 della Legge, deve allegare alla domanda i documenti comprovanti i fatti specificati nella Sezione 492 par. a) eb) della Legge.

Amministratore capo
(Rif. Sezione 482 della Legge)

§ 12

(1) I requisiti della domanda di permesso per operare come amministratore principale sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) informazioni sull’ammontare del capitale sociale e sociale del richiedente,

c) l’ ambito delle attività che comportano lo svolgimento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 487 della legge, per il quale il richiedente richiede il rilascio di un permesso,

d) un’indicazione della data in cui deve sorgere l’autorizzazione per l’amministrazione ai sensi dell’articolo 43 (1) della legge, e

e) gli allegati di cui ai paragrafi da 2 a 6.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni di base sul richiedente sono informazioni nella misura specificata nel § 3 paragrafo 2 e ulteriori informazioni su altre attività commerciali che verranno eseguite o sono svolte dal richiedente, a meno che non derivi dal documento sull’autorizzazione all’attività.

(3) Le appendici contenenti informazioni sulle persone senior 4 ) , le persone con partecipazione qualificata 4 ) nel richiedente, le persone che agiscono di concerto e le persone con stretti legami sono informazioni del campo di applicazione ai sensi della Sezione 3, Paragrafi 3 e 4.

(4) Le appendici contenenti informazioni sulle attività dell’amministratore principale sono

a) business plan 14 ) del richiedente per i primi 3 periodi contabili di attività nell’ambito del bilancio secondo un’altra normativa di legge unitamente a un commento alle singole voci del piano, che contiene sempre i punti di partenza di base su cui il piano si basa e una descrizione dell’ambito pianificato,

b) il progetto di regolamento interno del richiedente, tra cui in particolare:

1. sistema di gestione e controllo 15 ) a

2. regole di comportamento nello svolgimento delle attività e nella prestazione di altri servizi 16 ) a

c) se il richiedente intende delegare le attività a un’altra persona, i dati identificativi di tale persona e il progetto di accordo di delega.

(5) Le appendici contenenti informazioni sul personale e sulla sicurezza materiale dell’attività sono

a) un elenco delle persone che forniranno come capi di unità organizzative o come persone indipendenti

1. amministrazione,

2. funzione di conformità,

3. gestione del rischio a

4. svolgimento dell’audit interno,

b) curricula vitae di tutte le persone incluse nell’elenco di cui alla lettera a) contenenti informazioni sull’istruzione e sull’esperienza professionale; e

c) i documenti sulle modalità per assicurare l’amministrazione e la tenuta degli altri registri ai sensi del Decreto che disciplina i dettagli di alcune norme ai sensi della Legge sulle Società di Investimento e sui Fondi di Investimento e sulle modalità di prestazione tecnica dello svolgimento delle attività.

(6) Se una persona con una partecipazione qualificata nell’amministratore principale è una persona regolamentata sul mercato finanziario, il § 5 si applica mutatis mutandis.

§ 13

Autorizzazione aggiuntiva per svolgere attività corrispondenti a servizi di investimento
(Rif. Sezione 507 della Legge)

(1) I dettagli della richiesta di un permesso aggiuntivo per svolgere attività corrispondenti ai servizi di investimento ai sensi del § 11 par. c) af) della legge di una società di investimento o di una persona straniera ai sensi della sezione 481 della legge, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) le attività per le quali il richiedente chiede l’autorizzazione; e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Allegati contenenti informazioni relative allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 lett. b) sono

a) business plan 6 ) del richiedente per i primi 3 periodi contabili di attività nel perimetro di bilancio secondo un’altra normativa di legge 3 ) unitamente a un commento alle singole voci del piano, che contiene sempre i punti di partenza di base su cui il piano è basato e una descrizione delle attività nell’ambito delle attività pianificate e

b) allegati secondo § 4.

(3) Se il richiedente un permesso per fornire le attività di cui al comma 1 lett. b) una persona straniera ai sensi dell’articolo 481 della legge che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo deve anche presentare

a) l’ autorizzazione dell’autorità di controllo dello stato della sede legale del richiedente a fornire attività corrispondenti a servizi di investimento,

b) informazioni su come garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali 13 ) e

c) una descrizione del sistema di garanzia a cui partecipa il richiedente e da cui viene corrisposta la compensazione ai clienti.

§ 14

Consenso allo svolgimento di altre attività commerciali
(Rif. Sezione 508 (1) della Legge)

(1) I requisiti di una richiesta di consenso a condurre affari ai sensi di altre norme legali di una società di investimento, dell’amministratore principale e di una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 della Legge, che non è paragonabile a un’autogoverno fondo di investimento, sono:

a) dati identificativi del richiedente,

(b) un’indicazione di qualsiasi altra attività commerciale per la quale il richiedente chiede il consenso; e

c) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni relative allo svolgimento di altre attività aziendali ai sensi di altre norme di legge sono

a) gli impatti attesi di altre attività commerciali sullo svolgimento corretto e prudente delle attività del richiedente,

b) progetti di regolamenti interni che tengano conto dello svolgimento di altre attività aziendali, in particolare regolamenti interni che disciplinano le procedure per la gestione dei rischi, la loro valutazione e le misure per limitare tali rischi,

(c) un’analisi dei diversi tipi di situazioni di crisi nella conduzione di altre attività commerciali che possono avere un effetto negativo sul corretto svolgimento delle attività del richiedente e sulle procedure per affrontare tali situazioni.

§ 15

Consenso allo svolgimento della funzione ai sensi del § 515 della Legge
(1) I requisiti di una richiesta di consenso preventivo per svolgere una funzione ai sensi dell’articolo 515 della legge sono

a) l’ identità della persona alla quale deve essere fornito il consenso, incluso se si tratta di:

1. un manager, o

2. una persona ai sensi della Sezione 21 Paragrafo 5 della Legge,

b) l’ identità della persona per la quale deve essere svolta la funzione; e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati alla domanda per la persona di cui al comma 1 lett e loro sono

a) documento di credibilità,

b) un curriculum vitae contenente dati sulla formazione e dati sull’esperienza professionale,

c) un documento rilasciato da uno Stato estero in buona fede,

d) dichiarazione di autonomia,

e) una panoramica delle posizioni in organi eletti e posizioni in altre entità giuridiche a cui questa persona è stata nominata o altrimenti chiamata, negli ultimi 10 anni, e per ciascuna di queste entità giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività, designazione del funzione svolta, periodo del suo e se il manager o la persona ai sensi del § 21 paragrafo 5 della legge intende svolgere la suddetta funzione in questa persona giuridica contemporaneamente allo svolgimento della funzione di manager o persona ai sensi del § 21 paragrafo 5 della legge nella persona giuridica ai sensi del capoverso 1 lett. (b) e se si tratta di un membro esecutivo o non esecutivo; e

f) una descrizione dei rapporti finanziari e personali del soggetto che conduce alla persona giuridica ai sensi del comma 1 lett (b) e altri amministratori di tale persona giuridica, la persona che controlla tale persona giuridica e la persona controllata da tale persona giuridica, e gli amministratori di tali società, nel caso delle persone giuridiche, e dei membri che hanno una partecipazione qualificata in quella persona giuridica.

(3) Altri allegati relativi alla domanda ai sensi del paragrafo 1 sono

a) una descrizione della funzione ricoperta dalla persona di cui al paragrafo 1, lettera a); a) esercitare, inclusi i poteri e le responsabilità associati a tale funzione e la data prevista per la nomina; nel caso di una persona che deve effettivamente gestire in altro modo la persona di cui al paragrafo 1, lettera a). b) deve essere fornita anche una giustificazione sulla base del fatto che egli gestisce quella persona,

b) i dati identificativi e le funzioni della persona cui si applica la persona di cui al paragrafo 1, lettera a). (a) sostituisce, e

(c) la struttura organizzativa della persona di cui al paragrafo 1, lettera a); b) se c’è un cambiamento in relazione al cambio di manager.

PARTE TERZA

CONSENSO ALL’ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE QUALIFICATA O CONTROLLO
Consenso all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale o al controllo di tali persone
§ 16

[Rif. § 520 par. 1 let. a) ac) della legge]

(1) I requisiti per la richiesta di consenso all’acquisizione di una partecipazione qualificata o all’aumento di una partecipazione qualificata in modo da raggiungere o superare il 20%, 30% o 50% nella società di investimento, nel fondo di investimento autogestito o nell’amministratore generale o al controllo queste persone lo sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) dati identificativi della persona giuridica nella quale il richiedente acquisirà o aumenterà la propria partecipazione qualificata o che dovrà essere controllata,

(c) informazioni sull’ammontare della partecipazione detenuta dal richiedente alla data della richiesta, informazioni sulla nuova acquisizione e sull’ammontare della partecipazione risultante, o una descrizione di un’altra forma di esercizio di un’influenza significativa sulla gestione del entità di cui alla lettera b); inclusa l’indicazione se l’interesse è acquisito direttamente o indirettamente; in caso di partecipazione indiretta, l’indicazione del soggetto tramite il quale la partecipazione è acquisita,

d) se il richiedente è una persona giuridica, i dati identificativi dei 10 maggiori azionisti in base alla quota dei diritti di voto, o di tutti gli azionisti se ne ha meno di 10, e i dati sull’ammontare della loro quota,

e) un estratto del registro di commercio del richiedente o di un altro registro simile di imprenditori, che non può essere più vecchio di 3 mesi, se il richiedente è una persona giuridica o una persona fisica impegnata in attività imprenditoriali,

f) rendiconti finanziari del richiedente e altri documenti comprovanti l’origine delle risorse finanziarie da cui deve essere pagato l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata,

g) documenti per valutare la credibilità del richiedente e un documento rilasciato da uno Stato estero sull’integrità del richiedente,

h) un documento relativo all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata da parte del richiedente,

i) un piano strategico relativo all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata,

j) una panoramica delle persone giuridiche nei confronti delle quali il richiedente è una persona che controlla o esercita un’influenza significativa sulla gestione di questa persona giuridica, e per ciascuna di queste persone giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività e dati sull’ammontare della quota, o una descrizione delle altre forme di esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di questa persona giuridica,

k) una panoramica delle posizioni in organi eletti e posizioni in altre entità giuridiche a cui il richiedente è stato nominato o altrimenti chiamato, negli ultimi 10 anni, e per ciascuna di queste entità giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività, designazione del funzione svolta e periodo di carica in questa persona giuridica,

l) una descrizione dei rapporti finanziari e personali del richiedente con la persona giuridica ai sensi della lettera b), o con i singoli membri del gruppo di cui tale entità appartiene, dirigenti e attuali soci di questa persona giuridica,

(m) un elenco delle persone che sono membri dell’organo statutario o di un’altra persona con poteri simili che dirigono effettivamente le attività del richiedente, se il richiedente è una persona giuridica, e per ciascuna di tali persone

1. dati identificativi,

2. una descrizione della funzione svolta nella struttura organizzativa del richiedente,

3. documenti per valutare la credibilità e un documento rilasciato da uno Stato estero sull’integrità del richiedente,

4. una panoramica delle funzioni attualmente svolte negli organi eletti e delle funzioni in altre entità giuridiche a cui la persona è stata nominata o altrimenti chiamata nell’elenco, e per ciascuna di queste entità giuridiche dati identificativi, oggetto di attività e designazione di la funzione svolta;

5. una descrizione dei rapporti finanziari e personali della persona con la persona giuridica di cui alla lettera b), i responsabili di questa persona giuridica e i partner con una partecipazione qualificata in questa persona giuridica, se tali informazioni non sono già fornite in la descrizione di cui alla lettera l),

n) in caso di pratica concordata, elenco delle persone con le quali il richiedente consegue una partecipazione qualificata o supera il 20%, 30% o 50% nella persona giuridica di cui alla lettera b), rappresentazione grafica dei rapporti tra tali soggetti, il fatto in base al quale si svolge la pratica concordata e per ciascuna persona con la quale il richiedente agisce in conformità

1. dati identificativi a

2. dati sull’ammontare della quota nella persona giuridica di cui alla lettera b) per le persone fisiche che agiscono di concerto e in totale per queste persone,

o) in caso di controllo di una persona giuridica ai sensi della lettera b), una descrizione del fatto in base al quale avviene il controllo e un documento comprovante l’origine delle risorse finanziarie da utilizzare per il riacquisto della quota di un socio che è non una persona che controlla,

p) se il richiedente è una persona regolamentata sul mercato finanziario, l’indicazione dell’autorità di vigilanza che esercita la vigilanza su di essa,

q) se il soggetto richiedente fa parte di un gruppo che forma un gruppo di consolidamento, una descrizione della struttura del gruppo di consolidamento in cui sarà inclusa la persona giuridica ai sensi della lettera b), con l’indicazione dei soggetti che rientreranno nell’ambito di vigilanza sulla su base consolidata,

r) se il richiedente è stabilito in uno Stato che non è uno Stato membro,

1. informazioni di base sul sistema di regolamentazione del paese di residenza del richiedente a cui si applica e informazioni sulla misura in cui il sistema di regolamentazione di questo Stato in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo è conforme a le raccomandazioni della Financial Action Task Force (GAFI), a

2. il parere dell’autorità di controllo competente, che lo controlla, se il richiedente è una persona con un oggetto simile alle attività di un’entità regolamentata sul mercato finanziario, sulla sua intenzione di partecipare nella Repubblica ceca alle attività di un persona giuridica di cui alla lettera b) e l’eventuale scambio di informazioni necessarie per la supervisione di tale persona.

(2) Se, in relazione all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata o di controllo ai sensi del paragrafo 1, una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 b) per cambiare il manager o una persona ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5 della legge, la domanda deve includere anche allegati contenenti informazioni sulla persona proposta, che sono

(a) dati identificativi, compresa l’indicazione della funzione nella struttura organizzativa della persona giuridica di cui al paragrafo 1, lettera a); b) e una breve descrizione della funzione che deve essere svolta dalla persona e dei poteri e responsabilità connessi alla funzione svolta,

(b) informazioni sull’eventuale variazione del numero dei dirigenti o sulla sostituzione di un dirigente esistente, nel caso di una variazione del numero dei dirigenti, se e in quale misura è collegata a una modifica dei poteri e delle competenze , e in caso di sostituzione di un dirigente esistente; che viene sostituito,

c) informazioni per valutare la credibilità,

d) un curriculum vitae contenente informazioni sull’istruzione e sull’esperienza professionale

e) un documento rilasciato da uno Stato estero in buona fede,

f) una panoramica delle posizioni in organi eletti e posizioni in altre entità giuridiche a cui questa persona è stata nominata o altrimenti chiamata, negli ultimi 10 anni, e per ciascuna di queste entità giuridiche i suoi dati identificativi, oggetto di attività, designazione del funzione svolta, prestazione del periodo e ulteriore indicazione se il manager o la persona ai sensi del § 21 par.5 della legge intende svolgere la suddetta funzione in questa persona giuridica contemporaneamente allo svolgimento della funzione di manager o persona ai sensi del § 21 par. (b) e se si tratta di un membro esecutivo o non esecutivo; e

g) una descrizione dei rapporti finanziari e personali del soggetto che conduce alla persona giuridica ai sensi del comma 1 lett (b) e altri amministratori di tale persona giuridica, la persona che controlla tale persona giuridica e la persona controllata da tale persona giuridica, e gli amministratori di tali società, nel caso delle persone giuridiche, e dei membri che hanno una partecipazione qualificata in quella persona giuridica.

(3) Se il richiedente è una persona che richiede il consenso solo per finalità di amministrazione, gestione e custodia dei beni del cliente, il richiedente non è tenuto ad allegare documenti ai sensi del comma 1 lettera. F).

§ 17
annullato

§ 18

Il richiedente, che è una persona regolamentata sul mercato finanziario, può sostituire i documenti ai sensi del § 16 par. (g) e (m) del punto 3, presentare una conferma dall’autorità di controllo dello Stato di residenza del richiedente che si tratta di una persona soggetta alla sua supervisione la cui credibilità è stata verificata da tale autorità e che non ha fino a data prova della sua inaffidabilità.

§ 19

Partecipazione qualificata di una società di investimento autorizzata a gestire un fondo di investimento collettivo in un’altra persona giuridica
(Rif. Sezione 509 della Legge)

(1) I requisiti per la richiesta del consenso di una società di investimento autorizzata a gestire un fondo di investimento collettivo per l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in un’altra entità giuridica (di seguito denominata “entità target”) sono

a) dati identificativi del richiedente e del soggetto target a cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione,

(b) l’ importo totale della partecipazione esistente, di nuova acquisizione e risultante nella persona target, espresso in percentuale; e

c) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso ai sensi del paragrafo 1 sono

a) prova dell’autorizzazione a condurre affari della persona target, in cui viene acquisita o aumentata una partecipazione qualificata, o informazioni sull’argomento dell’attività della persona target, se non è disponibile la prova dell’autorizzazione a condurre affari di questa persona,

b) la decisione dell’autorità competente del richiedente di partecipare o aumentare la partecipazione di proprietà nella persona destinataria,

c) bilanci della persona destinataria,

d) una descrizione dei rapporti tra il richiedente e la persona target in cui il richiedente intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata e le relazioni del richiedente con le persone con un rapporto speciale con questa persona target, almeno con le persone che sono manager, membri dell’organo di controllo della persona target,

(e) un elenco e l’identificazione delle persone che, agendo in accordo con il richiedente, acquisiscono o aumentano una partecipazione qualificata nella persona target, indicando l’ammontare della quota o altra forma di partecipazione nella persona target e i fatti che forniscono sorgere alla pratica concordata; e

f) un intento strategico in relazione all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata nella persona interessata.

PARTE QUARTA

CAMBIO DI RESPONSABILE, DEPOSITARIO E STATUTO DEL FONDO STANDARD
§ 20

Cambio del gestore del fondo standard
(Rif. Sezione 525 della Legge)

(1) I requisiti per la richiesta di consenso al cambio del gestore del fondo standard sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. un fondo standard, la cui gestione deve essere trasferita a un altro gestore,

3. il dirigente al quale deve essere trasferita la gestione, se non è il richiedente, e

4. il depositario del fondo standard di cui al punto 2 a

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) una descrizione delle condizioni e del modo in cui il fondo standard deve essere trasferito alla direzione di un altro gestore,

b) il bilancio del futuro dirigente redatto l’ultimo giorno del mese solare precedente la presentazione della domanda,

c) il parere del depositario del fondo standard sul cambio di gestore,

(d) prova dell’autorizzazione a condurre affari, se il richiedente è una persona straniera, e

e) il parere dell’autorità di vigilanza estera secondo cui il richiedente è autorizzato a gestire fondi standard, a meno che questo fatto non derivi dalla licenza commerciale.

§ 21

Cambio del depositario di fondi standard
(Rif. Sezione 527 della Legge)

(1) I requisiti per la richiesta di consenso al cambiamento del depositario del fondo standard sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. l’ identificazione del fondo standard per il quale deve essere cambiato il depositario, e

3. dati identificativi del futuro depositario a

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) il contratto del depositario, o la sua proposta insieme alla promessa scritta del futuro depositario di concludere il presente contratto, o il contratto sul contratto futuro,

b) prova della risoluzione del contratto di deposito esistente; e

c) conferma del depositario del fondo standard sulla creazione dei presupposti per l’adempimento degli obblighi del depositario del fondo standard derivanti dalla legge, se il futuro depositario non è stato finora depositario del fondo standard.

§ 22

Modifica dello statuto del fondo standard
(In riferimento alle sezioni 529, 380 e 433 della legge)

(1) I requisiti per la richiesta di consenso alla modifica dello statuto del fondo standard sono

a) dati identificativi del richiedente e del fondo standard,

b) gli allegati di cui al paragrafo 2; e

(c) gli allegati di cui ai paragrafi da 3 a 5, a seconda della natura della modifica dello statuto del fondo standard.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) l’ attuale testo completo dello statuto del fondo standard, con l’indicazione delle modifiche proposte e le relative ragioni; e

(b) il nuovo testo completo degli statuti del fondo standard.

(3) Se il motivo della modifica dello statuto del fondo standard è la possibilità di investire come comparto ai sensi della Sezione 246 della Legge o la modifica del fondo di gestione di un comparto esistente, gli allegati a la domanda ai sensi del paragrafo 1

a) un accordo ai sensi della Sezione 251 (1) della Legge o una sua proposta tra il gestore del comparto e il gestore e l’amministratore del fondo di gestione sulle regole di negoziazione tra di loro, se richiesto dalla legge,

b) un accordo ai sensi dell’articolo 257 (1) della legge o una sua proposta tra il depositario del fondo subordinato e il depositario del fondo di gestione sulle regole di negoziazione tra di loro, se non è la stessa persona,

c) un accordo ai sensi dell’articolo 261 (1) della legge o una sua proposta tra il revisore del fondo subordinato e il revisore del fondo di gestione sulle regole di negoziazione tra di loro, se non è la stessa persona,

d) un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine del fondo di gestione, se non stabilito nella Repubblica Ceca, che questo fondo di gestione o il suo comparto non investe come comparto in titoli o titoli contabili emesse da comparti,

e) l’atto costitutivo del fondo di gestione, se stabilito in un altro Stato membro,

f) documenti comparabili allo statuto del fondo di gestione e comunicazione delle informazioni chiave agli investitori di tale fondo di gestione se è stabilito in un altro Stato membro; e

g) un progetto di avviso agli investitori sull’inizio dell’investimento come comparto ai sensi della Sezione 249 della Legge.

(4) Se si verifica un cambiamento nello stato di un comparto in relazione alla liquidazione del suo fondo di gestione con liquidazione o in un modo paragonabile alla liquidazione ai sensi della legge estera, il gestore di questo comparto dovrà presentare una domanda per approvazione ai sensi del § 380 della legge paragrafo 2, anche la decisione del gestore se intende investire le attività di questo comparto in titoli o titoli contabili emessi da un altro fondo di gestione o se intende continuare a investire attivi in ​​questo comparto come un gestore standard non di un fondo.

(5) Se lo status di un comparto cambia in relazione alla partecipazione del suo fondo di gestione a una fusione o fusione, o ad un’altra trasformazione consentita dalla legge di uno Stato estero, o alla sua cancellazione ai sensi della legge estera senza liquidazione , il gestore di questo comparto dovrà presentare alla richiesta di previo consenso ai sensi della Sezione 433 della Legge, oltre alle appendici elencate nel paragrafo 2, la decisione del gestore in merito all’intenzione o meno di investire attività in questo comparto in titoli o titoli contabili emessi da un fondo di gestione esistente o da un altro fondo di gestione o continuare a investire attività in questo Comparto come gestore di un fondo standard che non è un Comparto.

PARTE QUINTA

ENTRATA NEGLI ELENCHI ELENCATI DALLA BANCA NAZIONALE CECA E CAMBIAMENTO DEI DATI IN QUESTI ELENCHI
§ 23

Inserimento nell’elenco dei fondi di investimento esteri in cui possono essere offerti investimenti nella Repubblica Ceca
[Rif. Sezione 597 (a)] d) o e) della Legge in combinato disposto con § 316 paragrafo 6, § 318 paragrafo 6, § 319 paragrafo 6, § 320 paragrafo 3, § 322 paragrafo 5, § 324 paragrafo 4 e § 325 paragrafo . 6 della legge]

I requisiti della domanda di registrazione nell’elenco dei fondi di investimento esteri ai sensi della lettera § 597 d) ed e) della Legge sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. un fondo di investimento estero in cui possono essere offerti investimenti nella Repubblica ceca,

3. depositari di un fondo di investimento estero,

b) un documento comprovante l’istituzione del gestore di un fondo di investimento estero e la sua autorizzazione a gestire tale fondo e al superamento del limite determinante, a meno che non si tratti di un’autorizzazione rilasciata dalla Banca nazionale ceca ai sensi di legge; nel caso di un manager che non ha diritto al superamento del limite determinante, devono essere allegati i documenti comprovanti il ​​fatto che il manager supera effettivamente o non supera il limite determinante, ad esempio presentando i dati sul volume totale delle attività gestite dal manager, compreso il suo,

(c) un documento comprovante l’istituzione del fondo per gli investimenti esteri e lo statuto del fondo per gli investimenti esteri o un documento comparabile allo statuto; e

d) gli allegati, a seconda del fondo di investimento estero di cui alla lettera a), punto 2, che sono:

1. accordo ai sensi del § 316 paragrafo 2 lett. b) della Legge o un altro documento che dimostri l’esistenza di un tale accordo, se riguarda l’offerta di investimenti in un fondo di investimento straniero ai sensi della Sezione 316 paragrafo 1 della Legge,

2. accordo ai sensi del § 319 paragrafo 2 lett. a) della legge o un altro documento comprovante l’esistenza di un tale accordo, se riguarda l’offerta di investimenti in un fondo di investimento straniero ai sensi dell’articolo 319 paragrafo 1 della legge,

3. accordi ai sensi del § 319 paragrafo 2 lett. a) e § 322 par.2 lett. b) della Legge o un altro documento che dimostri l’esistenza di tali accordi in caso di offerta di investimenti in un fondo di investimento straniero ai sensi della Sezione 322 (1) della Legge, o

4. accordi ai sensi del § 325 par.3 let. a) eb) della Legge o un altro documento che dimostri l’esistenza di tali accordi nel caso di investimenti in un fondo di investimento straniero ai sensi della Sezione 325 par.3 della Legge.

§ 24

Registrazione del fondo standard
[Re Sezione 511 para 1 in combinato disposto con § 597 let. a) eb) della legge]

(1) I requisiti per la richiesta di iscrizione di un fondo di investimento collettivo come fondo standard negli elenchi dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a) ob) della legge sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. depositari a

3. fondo standard,

(b) l’ effettiva sede del fondo standard, se si tratta di un fondo di investimento dotato di personalità giuridica, e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) lo statuto del fondo standard o la sua proposta,

b) conferma della persona che sarà il depositario di aver creato i presupposti per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di legge che la attua,

c) documenti sull’adempimento dei presupposti ai sensi dell’articolo 248 paragrafo 1 della legge, se si tratta di una registrazione di un fondo standard che deve essere un fondo subordinato,

d) documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti di cui al § 511 comma 1 lett. d) della Legge a,

e) allegati di cui alla sezione 3, commi 5 e 6, che risentono di modifiche in relazione alla gestione del fondo standard di cui si richiede l’iscrizione.

(3) Se il depositario di un fondo di investimento deve essere una persona che non è registrata nell’elenco dei depositari mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 d) della Legge, gli allegati al ricorso sono anche i dati di cui al § 29 comma 1 lett. (b) e paragrafo 2.

§ 25

Registrazione dei dati sul comparto del fondo standard
[Re Sezione 511 para 2 in combinato disposto con § 597 let. a) della legge]

(1) I requisiti della domanda per l’inserimento dei dati sul comparto del fondo standard nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a) della Legge sono

a) dati identificativi del richiedente e del depositario,

b) designazione del comparto ai sensi del § 166 della Legge a

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) lo statuto del comparto o lo statuto del fondo di investimento, se lo statuto del comparto è incluso nello statuto di questo fondo di investimento, o nelle loro proposte,

b) conferma da parte della persona che sarà il depositario del comparto di aver creato i presupposti per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di legge che li attua in termini del fatto che il fondo di investimento può creare comparti,

c) documenti sull’adempimento dei presupposti ai sensi dell’articolo 248 paragrafo 1 della legge, se si tratta di inserire dati su un comparto che deve essere un fondo standard subordinato, e

d) documenti sull’adempimento dei presupposti di cui al § 511 comma 2 lett. e) della Legge.

(3) Se il depositario del comparto deve essere una persona che non è registrata nell’elenco dei depositari tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 d) della Legge, gli allegati al ricorso sono anche i dati di cui al § 29 comma 1 lett. (b) e paragrafo 2.

§ 26

Registrazione di un fondo di investimento che non è un fondo di investimento autonomo
[Re Sezione 513 para 1 e § 514 in combinato disposto con § 597 let. a) della legge]

(1) I dettagli della domanda di registrazione di un fondo di investimento, che non è un fondo di investimento autonomo, nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della § 597 lettera a) della Legge sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. persone iscritte nell’elenco secondo § 596 lettera e) della legge, che al momento della presentazione della domanda gestisce i beni del richiedente, se il richiedente è già una persona giuridica,

3. l’ organo statutario individuale del richiedente,

4. depositari a

5. l’ amministratore, se l’amministrazione del fondo di investimento non è svolta dal singolo organo statutario del richiedente ai sensi del punto 3, che è o sarà la persona autorizzata a gestire il fondo di investimento, e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) il contratto di partnership del richiedente,

b) lo stato del fondo di investimento,

c) una conferma del depositario di cui al paragrafo 1, lettera a); a) punto 4, che contiene la promessa di stipulare un contratto di deposito; e

d) prova dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, se il richiedente è già una persona giuridica.

§ 27

Iscrizione nell’elenco dei fondi di investimento aventi forma giuridica di fondo fiduciario
[Rif. Sezione 597 (a)] c) della legge]

I requisiti per una domanda di registrazione nell’elenco dei fondi di investimento aventi la forma giuridica di un fondo fiduciario sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. depositari a

3. un fondo di investimento avente la forma giuridica di un fondo fiduciario e

b) gli allegati, che sono

1. lo stato del fondo fiduciario a

2. un accordo sulla creazione di un fondo fiduciario ai sensi della Sezione 148 (1) della Legge.

§ 28

Iscrizione negli elenchi dei fondi di investimento ai sensi dell’articolo 597 della legge
(1) I requisiti di una domanda di iscrizione negli elenchi ai sensi dell’articolo 597 della legge nei casi in cui non si applicano gli articoli da 23 a 27 sono:

a) designazione dell’oggetto di registrazione secondo § 597 lettera da a) ad) della Legge,

b) dati identificativi del richiedente,

c) dati identificativi

1. il dirigente, a meno che non sia una persona di cui alla lettera b),

2. il fondo di investimento registrato, se non è un soggetto di cui alla lettera b),

3. depositari a

4. l’ amministratore, se l’amministrazione del fondo di investimento non è eseguita dal suo gestore,

(d) il tipo e il tipo di entità e la forma giuridica del fondo di investimento, a meno che ciò non risulti chiaro dall’identificazione del fondo di investimento registrato, e

e) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) un documento dal quale risulti che il gestore ha il diritto di gestire il fondo per il quale si richiede l’iscrizione,

b) una licenza di esercizio o un documento simile da cui risulti chiaro se il gestore del fondo di investimento registrato ha o meno il diritto di superare il limite determinante, a meno che non sia un gestore con un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca,

c) lo statuto del fondo di investimento o un documento simile,

d) un documento simile a un estratto del registro delle imprese o documenti simili relativi a un fondo di investimento estero,

e) un documento contenente informazioni per gli investitori domiciliati nella Repubblica Ceca ai sensi della Sezione 296 della Legge a

f) gli allegati di cui alla Sezione 312 (2) della Legge, in caso di offerta di investimenti in un fondo di investimento straniero ai sensi della Sezione 309 della Legge.

§ 29

Iscrizione nell’elenco dei depositari di fondi di investimento
[Rif. Sezione 510 in combinato disposto con la Sezione 596 (a) d) della legge]

(1) I dettagli della domanda di registrazione nell’elenco dei depositari di un fondo di investimento ai sensi della lettera § 596 d) della Legge sono

a) dati identificativi del richiedente,

(b) se il richiedente intende agire come depositario di un fondo standard, un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, e

c) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) prova della licenza commerciale,

b) una licenza di esercizio attestante che il richiedente è autorizzato ad agire come depositario oa fornire servizi di investimento per la custodia e l’amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, a meno che non risulti chiaramente dal documento di cui alla lettera a);

c) l’ intenzione del richiedente in relazione allo svolgimento delle attività del depositario e, se il richiedente è una persona soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca, anche gli impatti previsti delle attività del depositario sul piano aziendale del richiedente,

d) le condizioni preliminari materiali e organizzative del richiedente per garantire le attività del depositario, in particolare gli obblighi relativi alla prestazione di singoli servizi che il richiedente deve fornire in qualità di depositario,

e) un curriculum vitae contenente informazioni sulla formazione e sull’esperienza professionale

1. il responsabile dell’unità organizzativa responsabile delle attività del depositario, se il richiedente è una persona giuridica, oppure

2. il richiedente, se persona fisica, e

3. altre persone che assicureranno le attività del depositario,

f) regolamenti interni che disciplinano le procedure per la gestione e la limitazione dei conflitti di interesse ai sensi della Sezione 64 della Legge e la separazione delle altre attività dallo svolgimento delle attività di depositario ai sensi della Sezione 65 della Legge,

g) una bozza di contratto sull’affidamento ad un’altra persona dello svolgimento delle attività, se il richiedente, che sarà il depositario del fondo di investimento, intende affidare lo svolgimento delle attività di cui alla Sezione 71 (1) della Legge, e procedure per il controllo dello svolgimento delle attività da affidare e

h) altri documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti per l’adempimento dell’obbligo del depositario derivanti dalla legge e da regolamenti dell’Unione Europea direttamente applicabili, se tali disposizioni si applicano al depositario.

§ 30

Iscrizione nell’elenco dei soggetti che svolgono attività di gestione patrimoniale comparabile al management
[Rif. Sezione 596 (a)] e) della legge]

(1) I requisiti di una domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti che svolgono attività di gestione patrimoniale assimilabile al management ai sensi dell’articolo 15 della Legge, che sono tenuti a iscriversi nell’elenco ai sensi dell’articolo 596 lettera e) della Legge sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) informazioni sul valore delle attività per ciascun trust o struttura simile che il richiedente gestisce o intende gestire,

c) dati di base sulla strategia determinata ai sensi del § 598 paragrafo 2 della legge a

d) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) prova dell’autorizzazione dell’attività del richiedente,

b) un elenco di trust o strutture simili che il richiedente gestisce o intende gestire,

c) una descrizione dell’attività dalla quale risulta chiaro che il richiedente svolge o intende svolgere un’attività che soddisfi le caratteristiche di gestione patrimoniale comparabili alla gestione ai sensi dell’articolo 15 (1) della legge e non è un’altra attività regolamentata,

(d) informazioni più dettagliate sulla strategia individuata ai sensi del paragrafo 1, lettera a); C).

§ 31

Iscrizione negli elenchi dei liquidatori e degli amministratori forzati
[Rif. Sezione 596 (a)] f) eg) della legge in connessione con § 519 della legge]

(1) I dettagli della domanda di iscrizione nell’elenco delle persone che possono essere nominate liquidatore di una società di investimento, di un fondo di investimento collettivo dotato di personalità giuridica e di un amministratore capo, e nell’elenco delle persone che possono essere nominate come amministratore obbligatorio di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo o comparabile fondo di investimento estero e un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica lo sono

a) dati identificativi del richiedente,

(b) un’indicazione se si tratta di una voce nell’elenco dei liquidatori o di una voce nell’elenco dei curatori fallimentari, e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) curriculum vitae del richiedente contenente dati sulla formazione e sull’esperienza professionale,

b) un documento rilasciato da uno Stato estero in buona fede,

(c) una dichiarazione di autonomia; e

(d) un documento di valutazione della credibilità.

(3) Nel caso in cui il liquidatore o amministratore coatto sia una persona straniera, alla domanda deve essere allegata anche la richiesta all’autorità competente di un altro Stato membro di agire come liquidatore o amministratore coatto.

§ 32

Modifica dei dati inseriti negli elenchi
I requisiti della domanda di modifica dei dati inseriti nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi degli articoli 596 e 597 della legge sono i dati identificativi del richiedente e i dati da modificare nell’elenco.

PARTE SESTA

MODIFICHE ALLA NOTIFICA DI OFFERTE DI INVESTIMENTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO, DETERMINAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DI UN FONDO DI INVESTIMENTO ESTERO CON UN FONDO SPECIALE E AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA MARCATURA DI UN FONDO COMUNE E DI UN Fondo fiduciario
§ 33

Modifiche alla notifica di un’offerta di investimento in un altro Stato membro
(Rif. Sezione 314 (6) della Legge)

(1) I requisiti della domanda per la concessione del consenso a qualsiasi modifica sostanziale dei fatti dichiarati nella notifica o nei suoi allegati ai sensi dell’articolo 312 della legge sono

a) l’ identità del richiedente; e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) i fatti dichiarati nella notifica ai sensi dell’articolo 312 (2) della legge, per i quali vi è una modifica, e

b) dati e documenti ai sensi dell’articolo 314, paragrafo 5 della legge.

§ 34

Determinazione della comparabilità di un fondo di investimento estero con un fondo speciale
(Rif. Sezione 297 (4) della Legge)

(1) I requisiti della domanda per la valutazione della comparabilità di un fondo di investimento estero con un fondo speciale sono

a) l’ identificazione del richiedente, che è il gestore di quel fondo, indicando se ha diritto a superare il limite pertinente, e del fondo di investimento estero; e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) un documento comparabile allo statuto del fondo,

b) l’ attuale relazione annuale di questo fondo,

c) un documento comparabile allo statuto,

d) il contratto o la sua proposta ai sensi dell’articolo 306 (1) della legge,

e) la formulazione delle norme legali che disciplinano il fondo di investimento estero e il suo gestore, amministratore e depositario, nella misura necessaria per la valutazione della comparabilità, e una descrizione di base delle modifiche in corso o pianificate al presente regolamento,

f) analisi della comparabilità delle regole di offerta, gestione, amministrazione, investimento e protezione del patrimonio di un fondo di investimento estero con le regole di un fondo speciale; tale analisi terrà conto, oltre alla legislazione pertinente per la valutazione della comparabilità, di altre norme pertinenti e conterrà una conclusione sulla comparabilità ai sensi della Sezione 626 (1) della Legge e una descrizione dei motivi per cui il richiedente considera le singole regole comparabili e

(g) conferma da parte dell’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro dell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore e che il gestore soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 della direttiva AIFM 19 ) .

§ 35
annullato

PARTE SETTIMA

PERMESSO DI CONVERSIONE
(Rif. Sezione 356 (1), Sezione 360 ​​(1), Sezione 366 (1), Sezione 370 (1), Sezione 386 (1), Sezione 402 (1), Sezione 418 (1), Sezione 427 (1), § 431 paragrafo 1, § 441 paragrafo 1 e § 449 paragrafo 1 della legge)

§ 36

Trasformazione di una società di investimento
(Rif. Sezione 356 della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di autorizzazione alla fusione o scissione di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo, o per il permesso di trasferire beni a un partner, che è una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo, sono:

a) dati identificativi del richiedente,

b) un’indicazione del tipo di conversione; e

c) gli allegati di cui ai paragrafi da 2 a 4.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni di base sulle persone coinvolte nella trasformazione sono

a) un elenco delle persone coinvolte nella conversione, comprese quelle create dalla trasformazione, e i loro dettagli identificativi, indicando se sono il successore, la persona estinta, la persona divisa o il cessionario, e

b) prova dell’autorizzazione a svolgere l’attività delle persone coinvolte nella trasformazione.

(3) Le appendici contenenti informazioni sul metodo di conversione sono

a) un progetto di trasformazione ai sensi della legge sulle trasformazioni 18 ) redatto in forma di atto notarile, nel testo depositato presso la raccolta atti del Registro delle Imprese, che contiene inoltre

1. lo scopo e i motivi della conversione,

2. modifiche che si verificano nel piano aziendale dei successori o degli acquirenti, inclusa la fornitura di una quantità sufficiente di capitale,

3. tempistica e pianificazione materiale dell’attuazione della trasformazione, compreso un piano di integrazione organizzativa, tecnico-operativa e del personale o divisione delle persone coinvolte nella trasformazione,

4. una descrizione dell’effetto della conversione sull’esecuzione delle attività dei successori o dei cessionari,

5. una proposta per la struttura organizzativa del successore o cessionario,

6. informazioni su quale dei successori o acquirenti gestirà i fondi di investimento collettivo o gli asset dei clienti gestiti dalla persona incorporante o distribuita, e

7. informazioni su quale soggetto, dopo la conversione, amministrerà i fondi di investimento collettivo e svolgerà le attività di depositario dei fondi di investimento collettivo,

b) una o più relazioni di esperti sulla revisione del progetto di trasformazione redatte in conformità alla legge che disciplina la trasformazione, o acconsente a rinunciare al loro trattamento,

c) una o più opinioni di esperti redatte ai sensi della normativa in materia di trasformazioni, se richieste e se non fanno parte della relazione o delle relazioni degli esperti,

(d) il bilancio delle persone coinvolte nella conversione; e

e) i conti definitivi delle persone coinvolte nella conversione e nel bilancio di apertura dei successori o dei cessionari e le relazioni di verifica del revisore, se richieste, e il bilancio intermedio e le relazioni di verifica del revisore, se richieste.

(4) Gli allegati contenenti i necessari consensi e pareri sono

a) relazioni congiunte degli organi statutari o relazioni degli organi statutari delle persone coinvolte nella trasformazione, o acconsentono a rinunciare al loro trattamento,

b) decisioni delle assemblee generali delle persone coinvolte nella conversione,

c) informazioni sulla presentazione di una domanda di licenza per la gestione di una società di investimento ai sensi dell’articolo 479 della legge da parte del successore o cessionario, se è una persona creata dalla trasformazione o se c’è una modifica nella licenza per il successore o cessionario

d) consenso ai sensi della Sezione 515 della Legge per svolgere la funzione di un manager o di una persona che svolge una funzione ai sensi della Sezione 21, Paragrafo 5 della Legge in un successore o persona ricevente, e

e) acconsentire all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata nel successore o cessionario o al suo controllo ai sensi della Sezione 520 della Legge.

§ 37

Modifica della forma giuridica dell’amministratore principale
(Rif. Sezione 360 ​​(1) della Legge)

I requisiti della domanda di autorizzazione al cambiamento della forma giuridica dell’amministratore principale sono i dati identificativi del richiedente e il progetto di cambiamento della forma giuridica ai sensi della legge sulle trasformazioni redatto in forma di atto notarile come modificato nella raccolta di documenti

§ 38

Trasformazione di un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica
(Rif. Sezione 366 (1) della Legge)

(1) I requisiti di una domanda di autorizzazione alla fusione o scissione di un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica o di autorizzazione al trasferimento di attività a un partner, che è un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica,

a) dati identificativi del richiedente e del fondo di investimento collettivo trasformato,

b) un’indicazione del tipo di conversione; e

c) gli allegati di cui ai paragrafi da 2 a 5.

(2) Gli allegati contenenti le informazioni di base sulle persone coinvolte nella trasformazione sono

a) un elenco delle persone coinvolte nella conversione, comprese le persone create dalla trasformazione, e i loro dati identificativi, indicando se si tratta di una persona in scioglimento, un successore, una persona scissa o un cessionario,

b) prova dell’autorizzazione a svolgere l’attività delle persone coinvolte nella trasformazione; e

(c) l’ identificazione del gestore, amministratore e depositario di tutti i fondi di investimento collettivo coinvolti nella conversione.

(3) Gli allegati contenenti informazioni sulle modalità di attuazione della conversione e i necessari consensi e pareri sono

a) gli allegati di cui alla sezione 36, comma 3, ad eccezione della lettera a) punto 6,

b) gli allegati di cui all’art. 36, comma 4, ad eccezione della lettera c),

c) informazioni sulla presentazione della domanda di licenza per operare come successore o beneficiario di un fondo di investimento collettivo, se si tratta di un fondo di autogoverno nato dalla trasformazione,

(d) il parere del depositario del fondo di investimento collettivo sulla conversione in relazione a ciascun fondo di investimento collettivo partecipante alla conversione contenente una dichiarazione sull’esito della verifica della conformità delle informazioni fornite nel progetto di conversione alla legge, allo statuto e statuto.

e) progetti di accordi tra l’amministratore, il depositario e il gestore e il fondo di investimento collettivo acquirente o ricevente con personalità giuridica, se devono essere conclusi.

(4) Se partecipano alla trasformazione fondi di investimento collettivo con personalità giuridica, che sono un fondo standard, o fondi di investimento esteri con personalità giuridica paragonabile a un fondo standard, sono allegati alla domanda

a) un elenco degli Stati membri in cui i fondi di investimento collettivo o i fondi di investimento esteri da cancellare mediante conversione sono autorizzati a offrire titoli emessi o titoli contabili emessi da essi; e

b) un avviso indirizzato alla Banca nazionale ceca in cui devono essere offerti gli investimenti degli Stati membri nel fondo successore, se deve essere un fondo standard.

(5) In caso di conversione di un fondo di investimento collettivo che non è un fondo di investimento autonomo, gli allegati ai sensi del § 36 par. (d) essere sostituito da un certificato del gestore che gestirà le attività del fondo di investimento attestante che i gestori del fondo di investimento sono affidabili e possiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per la gestione di tale fondo di investimento.

§ 39

Conversione di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di società per azioni, in società per azioni a capitale variabile
(Rif. Sezione 370 (1) della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di autorizzazione alla conversione di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di società per azioni, in una società per azioni a capitale variabile sono:

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo da convertire,

3. il gestore del fondo trasformato a

4. il depositario del fondo trasformato a

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) un progetto di accordo di partnership di una società per azioni a capitale variabile,

b) la decisione dell’assemblea generale del fondo trasformato di cambiare il tipo di azioni,

c) il consenso di tutti gli azionisti del fondo trasformato, le cui azioni divengono azioni fondatrici dopo la conversione,

(d) il parere del gestore sulla conversione, nel caso di un fondo che non è un fondo di investimento collettivo autonomo, e

(e) il parere del depositario del fondo convertito sulla conversione.

§ 40

Fusione di fondi comuni di investimento
(Rif. Sezione 386 (1) della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di fusione di fondi di investimento collettivo, che hanno forma giuridica di fondi comuni di investimento, sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo comune di investimento trasformato,

3. il gestore del fondo comune di investimento trasformato a

4. depositario del fondo comune di investimento trasformato,

b) un’indicazione del metodo di fusione ai sensi della Sezione 382 (1) della Legge, e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) la decisione del gestore sulla fusione di fondi comuni di investimento,

b) un accordo di fusione, se più di una persona decide sulla fusione,

c) l’ elenco e i dati identificativi dei fondi comuni di investimento o dei fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard partecipante alla fusione da annullare e i dati identificativi del fondo comune o del fondo di investimento estero comparabili al fondo standard che sarà creato dalla fusione ,

d) un progetto di fusione ai sensi dell’articolo 384 della legge,

e) prova di approvazione del progetto di fusione da parte di tutti gli amministratori di fondi comuni di investimento da annullare dalla fusione,

f) un progetto di avviso di fusione ai sensi dell’articolo 389 della legge, se si tratta di un fondo comune di investimento da annullare mediante fusione e se non si tratta di una fusione in cui è preparato un avviso di fusione, un progetto di avviso del diritto di riacquisto un certificato di quota, in caso di fondo comune di investimento da annullare,

g) il parere del depositario del fondo comune sulla fusione in relazione a ciascun fondo comune partecipante alla fusione, contenente una dichiarazione sull’esito della verifica della conformità dei dati specificati nel progetto di conversione alla legge e allo statuto della stessa fondo;

h) dati identificativi del gestore, amministratore e depositario del fondo comune di investimento o del fondo di investimento estero comparabili al fondo standard che sarà creato dalla fusione,

i) progetti di contratti tra l’amministratore, il depositario e il gestore di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero comparabile al fondo standard che sarà creato dalla fusione; e

j) informazioni sull’ammontare attuale del patrimonio del gestore che sarà gestito dal fondo comune o fondo di investimento estero comparabile al fondo standard che sarà creato dalla fusione e sul valore attuale del patrimonio dei fondi di investimento gestiti da tale gestore .

(3) Se i fondi comuni di investimento che sono un fondo standard o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard partecipano alla trasformazione e questi fondi devono essere cancellati mediante fusione, sono allegati alla domanda

a) un elenco degli Stati membri in cui tali fondi sono autorizzati a offrire i titoli da essi emessi o dematerializzati, e

b) un avviso indirizzato alla Banca nazionale ceca in cui gli investimenti degli Stati membri devono essere offerti in un fondo da creare mediante fusione, se deve essere un fondo standard.

§ 41

Fusione di fondi comuni di investimento
(Rif. Sezione 402 (1) della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di fusione di fondi di investimento collettivo che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo comune di investimento trasformato,

3. il gestore del fondo comune di investimento trasformato a

4. depositario del fondo comune di investimento trasformato,

b) un’indicazione del metodo di fusione ai sensi dell’articolo 398 (1) della legge e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) la decisione del gestore sulla fusione di fondi,

b) un progetto di accordo di fusione, se più di una persona decide in merito alla fusione,

c) un elenco e dati identificativi di fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard partecipante alla fusione,

d) un progetto di fusione ai sensi dell’articolo 400 della legge,

e) prova dell’approvazione del progetto di fusione da parte di tutti gli amministratori di fondi comuni che partecipano alla fusione,

f) un progetto di avviso di fusione ai sensi dell’articolo 405 della legge, se si tratta di un fondo comune di investimento da annullare mediante fusione,

g) il parere del depositario del fondo comune sulla fusione in relazione a ciascun fondo comune di investimento che sarà interessato dalla fusione, contenente una dichiarazione sull’esito della verifica della conformità dei dati specificati nel progetto di fusione alla legge e allo statuto di questo fondo comune di investimento,

h) dati identificativi del gestore, amministratore e depositario del fondo comune di investimento o del fondo di investimento estero ricevente comparabili a un fondo standard,

i) progetti di contratti tra l’amministratore, il depositario e il gestore del fondo comune di investimento o del fondo di investimento estero ricevente comparabili a un fondo standard; e

j) informazioni sull’ammontare attuale del patrimonio netto del gestore che deve essere gestito dal fondo comune di investimento ricevente o dal fondo di investimento estero ricevente paragonabile a un fondo standard e sul valore attuale delle attività dei fondi di investimento gestiti da tale gestore.

(3) Se i fondi comuni di investimento che sono un fondo standard o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard partecipano alla trasformazione e questi fondi devono essere cancellati mediante fusione, sono allegati alla domanda

a) un elenco degli Stati membri in cui tali fondi sono autorizzati a offrire i titoli da essi emessi o dematerializzati, e

b) un avviso indirizzato alla Banca nazionale ceca in cui devono essere offerti gli investimenti degli Stati membri nel fondo ricevente, se si tratta di un fondo standard.

§ 42

Conversione di un fondo comune di investimento in società per azioni
(Rif. Sezione 418 (1) della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di autorizzazione a convertire un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, in una società per azioni sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo comune di investimento trasformato,

3. il gestore del fondo comune di investimento trasformato,

4. il depositario del fondo comune di investimento trasformato a

5. soggetti che sottoscriveranno le azioni di fondazione in caso di conversione di un fondo comune di investimento in società per azioni a capitale variabile, e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) la decisione del gestore sulla trasformazione del fondo comune di investimento in società per azioni,

b) un progetto di trasformazione di un fondo comune di investimento in società per azioni ai sensi dell’articolo 416 della legge, integrato dalle modifiche da apportare al piano industriale e all’organizzazione della società per azioni da trasformare e dai tempi e programma materiale per la conversione,

c) l’ ammontare attuale del patrimonio netto del gestore che deve gestire il fondo di investimento collettivo creato dalla conversione e l’ammontare attuale del valore del patrimonio dei fondi di investimento gestiti da tale gestore,

d) il patto di società per azioni derivante da una conversione con l’indicazione della tipologia delle azioni, se si tratta di una conversione in società per azioni a capitale variabile,

(e) l’ obbligo per il dirigente di sottoscrivere le azioni di fondazione di una futura società a capitale variabile, in caso di conversione in società per azioni a capitale variabile, e

f) il parere del depositario del fondo comune di investimento convertito sulla conversione.

§ 43

Conversione di un fondo comune di investimento chiuso in un fondo comune di investimento aperto
(Rif. Sezione 427 (1) della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di conversione di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento chiuso, in un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento aperto, sono :

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo comune di investimento trasformato,

3. il gestore del fondo comune di investimento trasformato a

4. il depositario del fondo comune di investimento trasformato a

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) prova della decisione del gestore di convertire un fondo comune di investimento chiuso in un fondo comune di investimento aperto,

b) un progetto di trasformazione con contenuto adeguato ai requisiti ai sensi dell’articolo 416 della legge,

(c) lo stato del fondo comune di investimento trasformato, nel caso di un fondo standard; e

(d) il parere del depositario del fondo comune di investimento chiuso sulla conversione.

§ 44

Conversione di un fondo speciale in un fondo standard
(Rif. Sezione 431 (1) della Legge)

(1) I requisiti per la richiesta di conversione di un fondo speciale in un fondo standard sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo speciale convertito,

3. il gestore del fondo speciale convertito a

4. il depositario del fondo speciale convertito a

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) la prova della decisione del gestore sulla conversione del fondo o il consenso del gestore del fondo trasformato con la conversione,

b) le ragioni della conversione e i probabili effetti sugli interessi dei detentori di quote del fondo,

c) lo stato del fondo standard convertito,

d) il contratto di partnership del fondo standard convertito, se si tratta di una società per azioni a capitale variabile, a

(e) il parere del depositario del fondo convertito sulla conversione.

§ 45

Trasformazione di un fondo di investimento con personalità giuridica in un fondo di investimento estero con personalità giuridica
(Rif. Articolo 441 (1) della legge)

(1) I requisiti per una domanda di conversione di un fondo di investimento, che è un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica, in un fondo di investimento estero dotato di personalità giuridica sono:

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo di investimento trasformato,

3. il gestore del fondo di investimento convertito a

4. il depositario del fondo di investimento trasformato a

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) un progetto di trasformazione con i requisiti di cui all’art. 447 della Legge,

(b) un documento comparabile allo statuto e un documento comparabile all’atto costitutivo del fondo trasformato; e

c) dati identificativi del gestore, amministratore e depositario del fondo trasformato, se vi è un cambiamento di tali soggetti in relazione alla conversione o se il fondo di investimento collettivo trasformato non deve essere un fondo autonomo.

§ 46

Trasformazione di un fondo di investimento collettivo senza personalità giuridica in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica
(Rif. Sezione 449 (1) della Legge)

(1) I requisiti per una domanda di conversione di un fondo di investimento collettivo senza personalità giuridica in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica sono:

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. il fondo di investimento collettivo trasformato,

3. il gestore del fondo di investimento collettivo trasformato a

4. il depositario del fondo di investimento collettivo trasformato e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) la decisione del gestore sulla conversione,

b) un progetto di trasformazione ai sensi dell’articolo 447 della legge,

c) prova dell’ammissibilità della conversione ai sensi della legge di uno Stato estero, che sarà lo Stato di origine del fondo di investimento estero convertito,

d) dati identificativi del gestore, amministratore e depositario del fondo trasformato, in caso di cambiamento di tali soggetti in relazione alla conversione,

(e) un’indicazione dell’ammontare attuale del patrimonio netto del gestore che deve essere gestito dal fondo trasformato e del valore attuale delle attività dei fondi di investimento gestiti da quel gestore, diverso dall’attuale gestore del fondo trasformato; e

(f) il parere del depositario del fondo di investimento collettivo convertito sulla conversione.

PARTE OTTAVA

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
§ 47

Ritiro della licenza di esercizio
[Rif. § 551 par. 1 let. d) della legge]

(1) La richiesta di revoca di una licenza per gestire una società di investimento o una persona straniera ai sensi della Sezione 481 della Legge deve includere

a) l’ identità del richiedente; e

b) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati alla domanda di revoca dell’autorizzazione sono

a) la decisione dell’autorità competente di interrompere l’attività per la quale è richiesta un’autorizzazione per legge, compresa la giustificazione,

b) il bilancio del richiedente redatto l’ultimo giorno del mese solare precedente la presentazione della domanda,

c) un elenco di tutti i fondi di investimento e fondi di investimento esteri, la cui gestione e amministrazione termina il richiedente in relazione alla presentazione di una domanda di revoca di un permesso,

(d) prova di

1. il trasferimento di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero elencato ai sensi della lettera c) alla direzione di un altro gestore o all’amministrazione di un altro amministratore, o

2. la fusione o la fusione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero elencato in conformità alla lettera c) con un fondo di investimento o un fondo di investimento estero gestito da un altro gestore o amministrato da un altro amministratore, o

3. la liquidazione del fondo di investimento cancellato o del fondo di investimento estero elencati ai sensi della lettera c),

e) un elenco di tutti i clienti ai quali il richiedente ha fornito i servizi di cui al § 11 paragrafo 1 lett. c) af) della Legge prima della presentazione della domanda, a meno che la cessazione dell’attività non fosse chiaramente in relazione alla preparazione per la cessazione del richiedente e le passività nei confronti di tali clienti siano state liquidate almeno 1 anno prima della domanda ai sensi del paragrafo 1

f) la prova che il richiedente ha saldato i propri debiti nei confronti dei clienti nell’elenco di cui alla lettera e); e

(g) una dichiarazione del richiedente che, alla data della domanda di cui al paragrafo 1, non gestisce alcun fondo di investimento o fondo di investimento estero e non lo amministra.

(3) Prova della liquidazione del patrimonio del fondo di investimento cancellato ai sensi del comma 2 lett d) il punto 3 è

a) una relazione sulla liquidazione del fondo di investimento cancellato contenente i dati sull’inizio della liquidazione, i tempi e le modalità di vendita delle attività nel fondo di investimento o nel fondo di investimento estero, i dati sui proventi della vendita di tali attività e sui proventi della vendita di queste attività dopo il regolamento di crediti e debiti derivanti dalla gestione patrimoniale in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero e informazioni sulla data in cui è stato completato il regolamento di crediti e debiti derivanti dalla gestione delle attività nel fondo di investimento o in un fondo di investimento estero ,

b) bilancio straordinario redatto alla data di liquidazione del fondo di investimento,

c) un elenco dei crediti e dei debiti derivanti dalla gestione del patrimonio del fondo di investimento, che dovevano essere regolati in sede di liquidazione, con informazioni sul loro regolamento,

d) un elenco dei soci o dei titolari di quote del fondo di investimento cancellato o del fondo di investimento estero con i dati sul pagamento delle quote dopo il regolamento di crediti e debiti derivanti dalla gestione delle attività nel fondo di investimento e dati sulle quote che sono state depositate in custodia giudiziaria,

e) la prova che le azioni di cui alla lettera d) sono state depositate in custodia giudiziaria o la prova che le azioni non riscosse sono state consegnate allo Stato in cui cadono nello Stato; e

(f) una panoramica e le caratteristiche dei reclami degli investitori rivolti ai richiedenti e una panoramica e le caratteristiche delle azioni in relazione alla liquidazione di un fondo di investimento.

(4) I requisiti della domanda di revoca della licenza per l’esercizio di un fondo di investimento autonomo sono i dati identificativi del soggetto richiedente e gli allegati di cui al comma 2 lettera a) eb).

(5) I requisiti per la richiesta di revoca della licenza per operare come amministratore principale sono

a) l’ identità del richiedente; e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2, lettera a); a) eb) e oltre

1. un elenco di tutti i fondi di investimento e fondi esteri che il richiedente ha amministrato, e

2. una dichiarazione del richiedente che non sta somministrando alla data di presentazione della domanda.

§ 48

Revoca del permesso di operare ai sensi della Sezione 646 della Legge
(1) Nel caso di una domanda di una società di investimento di cui alla sezione 642 della legge, che gestisce solo un fondo speciale, che è un fondo di investitori qualificati, o un comparabile fondo di investimento estero per la revoca di una licenza di operare

a) l’ identificazione del richiedente e dei fondi di investimento gestiti dal richiedente; e

b) un allegato contenente informazioni e dati per dimostrare che il richiedente non supera il limite pertinente.

(2) In caso di richiesta di un fondo di investimento di cui alla Sezione 643, Paragrafo 2 della Legge, la cui proprietà non sarà gestita sulla base di un contratto, per la revoca della licenza di operare

a) l’ identità del richiedente; e

b) un allegato contenente informazioni e dati per dimostrare che il richiedente non supera il limite pertinente.

PARTE NONA

DOMANDA DI DESIGNAZIONE DI UN LIQUIDATORE
§ 49

(Rif. Sezione 346 (2) della Legge)

I requisiti per la richiesta di nomina di un liquidatore ai sensi dell’articolo 346 (2) della legge sono

(a) l’ identità del richiedente e del liquidatore di cui si richiede la nomina; e

b) gli allegati, che sono

1. la decisione dell’organo del ricorrente sullo scioglimento della società in liquidazione e sulla presentazione della domanda di nomina di un liquidatore a

2. una dichiarazione del richiedente che la persona del liquidatore soddisfa i presupposti per lo svolgimento della funzione ai sensi dell’articolo 349 (2) della legge.

PARTE DECIMA

FORMA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
§ 50

(1) Le domande, compresi gli allegati richiesti ai sensi del presente decreto, devono essere presentate in formato elettronico

a) tramite la rete dati pubblica alla casella dati,

b) all’indirizzo elettronico dell’ufficio di deposito della Banca nazionale ceca, o

c) tramite l’applicazione Internet della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.

(2) Gli allegati alla domanda devono essere nel Portable Document Format (estensione pdf) o, se non è possibile utilizzare il Portable Document Format (estensione pdf), in un altro formato di dati comunemente usato nelle comunicazioni elettroniche, che non consentire la modifica del contenuto.

PARTE UNDICI

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
§ 51

(1) Se la natura della questione preclude la presentazione di un allegato alla domanda richiesta dal presente decreto, il richiedente deve dichiarare questo fatto in un allegato separato alla domanda insieme ai motivi per i quali l’allegato non può essere presentato o dichiarato.

(2) Se uno Stato straniero non rilascia un estratto del casellario giudiziario o un documento equivalente, lo deve presentare

a) una persona fisica una dichiarazione solenne di buona condotta resa davanti a un notaio o un’autorità dello Stato di cui la persona fisica è cittadina o di uno Stato in cui ha risieduto ininterrottamente per più di 6 mesi negli ultimi 3 anni,

b) una persona giuridica una dichiarazione solenne di buona condotta resa davanti a un notaio o un’autorità dello Stato in cui la persona giuridica ha la sua sede legale o dello Stato in cui ha o negli ultimi 3 anni ha avuto un’unità organizzativa della società .

(3) Il documento ai sensi del paragrafo 2 non può essere più vecchio di 3 mesi.

(4) Il richiedente non è tenuto a presentare i dati oi documenti richiesti dal presente decreto, se sono pubblicamente disponibili nella forma corrente nei sistemi informativi della pubblica amministrazione.

§ 52

Efficienza
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione.

Governatore:

Ing. Cantante, Ph.D., vr

Note a piè di pagina
1 ) Ad esempio, Legge n. 455/1991 Coll., Sulle licenze commerciali (Legge sulle licenze commerciali), come modificata, Legge n. 111/2009 Coll., Sui registri di base, come modificata.

2 ) Legge n. 269/1994 Coll., Sul registro penale, come modificata.

3 ) Legge n. 563/1991 Coll., Sulla contabilità, come modificata.

4 ) Sezione 624 della legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento.

5 ) Sezione 629 della legge n. 240/2013 Coll.

6 ) § 479 comma 1 lett. d) della legge n. 240/2013 Coll.

7 ) Sezione 20 della legge n. 240/2013 Coll.

8 ) § 22 comma 2 lett. da a) a i) della legge n. 240/2013 Coll.

9 ) Sezione 241 paragrafo 1 o Sezione 293 della legge n. 240/2013 Coll.

10 ) Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sui Fondi Europei di Venture Capital.

11 ) Articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sui fondi europei per l’imprenditoria sociale.

12 ) Sezione 493 della legge n. 240/2013 Coll.

13 ) § 28 comma 2 lett. h) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, e successive modifiche.

14 ) § 482 lettera d) della legge n. 240/2013 Coll.

15 ) Sezione 47 della legge n. 240/2013 Coll.

16 ) Sezione 49 paragrafi 2 e 3 della legge n. 240/2013 Coll.

17 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le direttive 2003/41 / CE e 2009/65 / CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

18 ) Legge n. 125/2008 Coll., Sulla trasformazione di società e cooperative, e successive modifiche.

19 ) Direttiva 2011/61 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le direttive 2003/41 / CE e 2009/65 / CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE)) N. 1095/2010.

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