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Codice civile PARTE TERZA DIRITTI DI PROPRIETÀ

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
§ 976
I diritti di proprietà assoluta si applicano a tutti, se non diversamente previsto dalla legge.

§ 977
Solo la legge stabilisce quali diritti di proprietà sono assoluti.

§ 978
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate da un accordo con effetti nei confronti di terzi solo se consentito dalla legge.

TITOLO II DIRITTI DI GIUSTIFICAZIONE
Parte 1 Disposizioni generali
§ 979
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni materiali e immateriali, ma ai diritti solo nella misura in cui la loro natura lo consenta e la legge non disponga diversamente.

§ 980
(1) Se il diritto a una cosa è iscritto nell’elenco pubblico, nessuno scusa l’ignoranza dei dati inseriti. Se richiesto dalla legge, oltre al diritto reale, è iscritto nell’elenco pubblico il diritto d’uso o godimento, nonché la limitazione dell’oggetto o del modo di uso o godimento della cosa da parte dei comproprietari. .

(2) Se il diritto alla cosa è iscritto nell’elenco pubblico, si considera registrato secondo lo stato giuridico effettivo. Se il diritto alla cosa è stato cancellato dall’elenco pubblico, si considera che non esiste.

§981
Se un diritto reale in materia straniera è iscritto nell’elenco pubblico, prevale su un diritto reale che non risulta dall’elenco pubblico.

§982
(1) Il momento della presentazione della domanda di registrazione di un diritto determina l’ordine dei diritti reali in materia straniera. I diritti registrati sulla base di proposte depositate contestualmente hanno il medesimo ordine.

(2) Se il proprietario stabilisce un diritto reale su una cosa propria, può riservarsi prima di questo diritto e inserire nell’elenco pubblico un ordine di priorità per un altro diritto; se la riserva deve essere iscritta nell’elenco pubblico solo dopo l’accertamento del diritto reale, è richiesto il consenso della persona il cui diritto deve essere leso. La registrazione di un diritto per il quale è stato riservato un ordine migliore non richiede il consenso della persona il cui diritto è limitato, a meno che il diritto evidenziato dalla riserva dell’ordine migliore non sia iscritto in un elenco pubblico in misura maggiore rispetto alla riserva implica.

§ 983
(1) Se un diritto di prelazione a costituire un diritto reale è iscritto in un altro elenco pubblico e se entro un anno dall’iscrizione non è stata presentata alcuna proposta di iscrizione del diritto a cui si riferisce il diritto di prelazione, il titolare può ottenere la cancellazione del diritto di prelazione. Se l’avente diritto dimostri di aver proposto un’azione di trasferimento o altra accertamento di un diritto reale prima della scadenza del termine, il termine decorre dalla fine del procedimento giudiziario; tuttavia, se l’azione viene respinta, il diritto di prelazione si estingue su richiesta del proprietario nel momento in cui la decisione diventa definitiva.

(2) Se un diritto di priorità è iscritto nell’elenco pubblico come condizionale o con prova del tempo, il termine di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di priorità diventa esecutivo.

§984
(1) Se lo stato iscritto nell’elenco pubblico non è conforme allo stato giuridico effettivo, lo stato registrato deve testimoniare a favore della persona che ha acquisito il diritto reale in buona fede dall’avente diritto ai sensi dell’art. stato registrato. La buona fede è giudicata nel momento in cui si è svolto il procedimento giudiziario; tuttavia, se un diritto reale sorge solo all’atto dell’iscrizione nell’elenco pubblico, allora al momento del deposito della domanda di iscrizione.

(2) La frase del primo comma 1 non si applica al viaggio necessario, agli scambi e al diritto reale derivante dalla legge, indipendentemente dallo stato delle iscrizioni nell’elenco pubblico.

§ 985
Se lo stato iscritto nell’elenco pubblico non è conforme allo stato giuridico effettivo, la persona il cui diritto reale è leso può chiedere l’eliminazione dell’inadempimento; qualora dimostri di aver esercitato il suo diritto, esso è iscritto nell’elenco pubblico su sua richiesta. La decisione sul suo diritto reale si applica a chiunque il cui diritto sia stato iscritto nell’elenco pubblico dopo che l’interessato ha chiesto l’iscrizione.

§ 986
(1) Chiunque affermi di essere leso nella sua legge da un’iscrizione effettuata nell’elenco pubblico senza motivo legale a favore di un altro può chiedere la cancellazione di tale iscrizione e chiederne l’iscrizione nell’elenco pubblico. L’autorità che tiene l’elenco pubblico cancella l’atto di contestazione dell’iscrizione se il richiedente non prova, entro due mesi dal ricevimento della domanda, di aver esercitato il proprio diritto in sede giudiziaria.

(2) Se il richiedente ha chiesto che la contestazione della registrazione sia notata entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza della registrazione, il suo diritto si applica a chiunque sia testimoniato dalla registrazione negata o che abbia ottenuto un’altra registrazione su la sua base; trascorso tale periodo, però, solo nei confronti di chi ha ottenuto la registrazione senza essere in buona fede.

(3) Se il richiedente la registrazione di un diritto straniero non è stato debitamente informato, il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a tre anni; il termine decorre dal giorno in cui è stata effettuata l’iscrizione contestata.

Parte 2 Holding
§ 987
Il titolare è colui che esercita il diritto per se stesso.

§ 988
(1) Può sussistere un diritto che può essere trasferito a un altro mediante un’azione legale e che consente l’esecuzione permanente o ripetuta.

(2) Il diritto personale non è oggetto di possesso o conservazione. Tuttavia, coloro che esercitano onestamente i diritti personali hanno il diritto di esercitare e difendere il loro presunto diritto.

§ 989
(1) Il diritto di proprietà è detenuto dalla persona che ha rilevato la cosa per averla come proprietario.

(2) Un altro diritto spetta alla persona che ha iniziato ad esercitarlo come persona alla quale tale diritto appartiene secondo la legge e alla quale esercita altre persone in conformità con essa.

Acquisizione del possesso
§ 990
(1) Le partecipazioni possono essere acquisite immediatamente dal titolare che ne assume il potere. Il possesso è immediatamente acquisito nella misura in cui il titolare lo ha effettivamente assunto.

(2) Le partecipazioni possono essere acquisite per derivazione dal titolare esistente che trasferisce le sue partecipazioni a un nuovo titolare, o dal nuovo titolare che ne prende possesso come successore legale del titolare esistente. In modo derivato, il possesso viene acquisito nella misura in cui lo aveva il precedente detentore e nella misura in cui è stato trasferito a un nuovo detentore.

§ 991 Mantenimento in carica
Il possesso è corretto se si basa su un valido motivo legale. È titolare di diritto chi ne prende immediatamente possesso senza cancellare l’altrui possesso, o si impossessa della volontà del precedente titolare o sulla base di una dichiarazione di un’autorità pubblica.

incarico onesto
§ 992
(1) Chiunque, per motivi convincenti, ritiene di avere il diritto che esercita, è un onesto titolare. È trattenuto in modo disonesto da qualcuno che sa o al quale deve essere evidente dalle circostanze che sta esercitando un diritto che non gli appartiene.

(2) La disonestà di un rappresentante nell’acquisizione del possesso o nell’esercizio del suo possesso da parte di un rappresentante rende disonesto il possesso. Ciò non si applica se il rappresentante, con un’ordinanza speciale data in merito a tale possesso, ha ordinato al rappresentante di prenderne possesso o di esercitarlo.

(3) Un onesto titolare ha gli stessi diritti di un legittimo titolare.

§ 993 Diritto in carica
Se non è provato che qualcuno si sia intromesso arbitrariamente nel possesso o che vi si sia insinuato di nascosto o con l’inganno, o che qualcuno cerchi di trasformare in legge permanente ciò che gli è stato consentito solo dalla confessione, si tratta di vero possesso.

§ 994
Il mandato è considerato corretto, onesto e genuino.

§ 995
Se l’azione di contestazione del possesso o della sua equità è stata accolta, l’onesto titolare si considera disonesto al più tardi dal momento in cui gli è stata notificata l’azione. Tuttavia, un incidente che non sarebbe possibile per il proprietario è sopportato dal titolare solo se la controversia è stata arbitrariamente ritardata.

Possesso di proprietà
§ 996
(1) Un onesto detentore può, nei limiti dell’ordinamento giuridico, conservare la cosa e usarla, anche distruggerla o altrimenti disporne, e non è responsabile verso nessuno di ciò.

(2) L’ onesto detentore ha diritto a tutti i frutti della cosa non appena viene separata. I suoi sono anche tutti i benefici già selezionati che sono cresciuti durante il mandato.

§ 997
(1) All’onesto detentore devono essere rimborsate le spese necessarie che erano necessarie per la conservazione continua della sostanza della cosa, nonché le spese sostenute di proposito e per aumentare l’utilità della cosa o il suo valore. Il rimborso appartiene all’importo del valore attuale, se non supera i costi effettivi.

(2) I normali costi di manutenzione non vengono rimborsati.

§ 998
Delle spese sostenute da un onesto detentore per hobby o per decorazione, viene rimborsato solo quanto è aumentato il prezzo normale della cosa; tuttavia, l’ex detentore può, a suo vantaggio, rimuovere tutto ciò che può essere separato dalla cosa senza deteriorarne la sostanza.

§ 999
Neppure un onesto detentore può pretendere che venga rimborsato il prezzo al quale ha ceduto la cosa.

§ 1000
Il detentore disonesto darà pieno beneficio del possesso e risarcirà i danni che dovessero derivare alla persona abbreviata, nonché i danni derivanti dal suo possesso.

§ 1001
Se il detentore disonesto sostiene le spese necessarie per preservare il merito della causa, ha diritto al loro rimborso. Per quanto concerne gli altri costi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sugli amministratori non incaricati.

§ 1002 Possesso di altri diritti
I § ​​996 a 1001 si applicano mutatis mutandis ai titolari di altri diritti.

Protezione della tenuta
§ 1003
Nessuno ha il diritto di annullare arbitrariamente il possesso. Chiunque sia stato disturbato in suo possesso può esigere che il disturbatore si astenga dal disturbare e riporti tutto al suo stato precedente.

§ 1004
(1) Se il detentore è messo in pericolo dalla costruzione del bene immobile o se può ragionevolmente temere le conseguenze specificate nel § 1013 e se il costruttore non si assicura contro di lui per legge, il detentore in pericolo può richiedere il divieto di costruzione. Il titolare non può pretendere il divieto se, nel procedimento amministrativo di cui è stato parte, non ha sollevato obiezioni alla domanda di autorizzazione per tale costruzione, sebbene avrebbe potuto farlo.

(2) Fino a quando non viene presa una decisione in merito, il tribunale può vietare l’esecuzione della costruzione. Tuttavia, se c’è un pericolo imminente, o se il convenuto dà la ragionevole certezza che ripristinerà la causa e riparerà il danno, ma l’attore non fornisce sicurezza per le conseguenze del suo divieto, il tribunale non vieta la costruzione da continua, a meno che le circostanze non giustifichino il caso.

§ 1005
L’articolo 1004 si applica mutatis mutandis al caso di demolizione di un edificio.

Conservazione del mandato
§ 1006
Il detentore può resistere all’interferenza arbitraria e autorizzare nuovamente gli oggetti che gli sono stati sottratti durante l’ingerenza, purché non superi i limiti della necessaria difesa.

§ 1007
(1) Se il titolare è stato espulso dal possesso, può chiedere che l’espulsore si astenga da un’ulteriore espulsione e ristabilisca lo stato originario. Contro l’azione per la tutela della proprietà si può sostenere che l’attore ha acquisito la falsa proprietà nei confronti dell’imputato o che lo ha espulso dal possesso.

(2) L’ espulsione dal possesso dei diritti si verifica quando l’altra parte rifiuta di eseguire ciò che ha finora eseguito, quando qualcuno impedisce l’esercizio del diritto o non trascura più l’obbligo di astenersi da qualsiasi azione.

§ 1008 Periodi preclusivi
(1) Il tribunale respinge un’azione per la protezione o il mantenimento del possesso se l’azione è presentata dopo sei settimane dal giorno in cui l’attore è venuto a conoscenza del suo diritto e la persona che minaccia o abolisce il possesso, ma non oltre un anno dal giorno in cui l’attore ha potuto esercitare il suo diritto per la prima volta.

(2) Il tribunale non prende in considerazione l’eccezione di espulsione dal possesso se il convenuto la solleva dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.

§ 1009 Cessazione del mandato
(1) Il possesso cessa se il titolare vi rinuncia o se perde definitivamente la possibilità di esercitare il contenuto del diritto che ha esercitato in precedenza. Il possesso cessa anche se il titolare ne viene espulso e non lo trattiene da solo o per azione.

(2) Se il titolare non esercita il possesso, il possesso non cessa. Né la morte del titolare né la sua estinzione determinano l’estinzione del mandato.

§ 1010 Co-manutenzione
La co-mantenimento è disciplinata dalle disposizioni sulla titolarità e sui diritti comuni, se del caso.

Parte 3 Proprietà
Sezione 1 Natura ed entità della proprietà
Oggetto e contenuto della proprietà
§ 1011
Tutto ciò che appartiene a qualcuno, tutte le sue cose materiali e immateriali, è sua proprietà.

§ 1012
Il proprietario ha il diritto di disporre liberamente della sua proprietà nei limiti dell’ordinamento giuridico e di escluderne altre persone. Al proprietario è vietato violare gravemente i diritti di altre persone, nonché commettere atti il ​​cui scopo principale è molestare o danneggiare altre persone.

Restrizioni ai diritti di proprietà
§ 1013
(1) Il proprietario deve astenersi da tutto ciò che provoca rifiuti, acqua, fumo, polvere, gas, odore, luce, ombra, rumore, urti e altri effetti simili (immissioni) per entrare nella terra di un altro proprietario (vicino) in una misura sproporzionati rispetto al locale limitano significativamente il normale utilizzo del suolo; questo vale anche per l’intrusione di animali. È vietato portare immissioni direttamente sul terreno di un altro proprietario, indipendentemente dal grado di tali influenze e dal grado di molestia del vicino, a meno che ciò non sia basato su un motivo giuridico specifico.

(2) Se le immissioni sono il risultato dell’esercizio di un impianto o di un impianto simile ufficialmente approvato, il vicino ha diritto solo al risarcimento del danno in denaro, anche se il danno è stato causato da circostanze che non sono state prese in considerazione nell’udienza ufficiale. Ciò non si applica se la portata dell’operazione supera la misura in cui è stata ufficialmente approvata.

§ 1014
(1) Se un bene mobile straniero viene trovato sul terreno, il proprietario del terreno lo rilascia senza indebito ritardo al suo proprietario o alla persona che lo aveva con sé; altrimenti gli permetterà di entrare nella sua terra e cercare e portare via la cosa. Allo stesso modo, il proprietario può perseguire un animale o uno sciame di api detenuti in terra straniera; tuttavia, se uno sciame di api vola in un alveare occupato da stranieri, il proprietario dell’alveare acquisisce la proprietà dello sciame senza essere obbligato a risarcire.

(2) Se la cosa, l’animale, lo sciame d’api o l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sul terreno cagiona un danno, il proprietario del terreno ha diritto al risarcimento.

§ 1015
Se il bene mobile ha cagionato un danno alla terra altrui, il proprietario terriero può trattenerlo fino a quando non abbia ricevuto un’altra cauzione o risarcimento del danno.

§ 1016
(1) I frutti caduti da alberi e arbusti nel terreno confinante appartengono al proprietario del terreno confinante. Ciò non si applica se il terreno confinante è un bene pubblico.

(2) Se il proprietario non lo fa entro un termine ragionevole dopo che il vicino lo ha richiesto, il vicino può gentilmente e in un momento opportuno dell’anno rimuovere le radici o i rami dell’albero che si estende fino alla sua terra, se provoca danni o altri difficoltà che superano l’interesse sulla conservazione intatta dell’albero. Appartiene anche a ciò che ottiene dalle radici e dai rami rimossi.

(3) Parti di altre piante che si estendono al terreno adiacente possono essere rimosse dal vicino in modo delicato senza ulteriori restrizioni.

§ 1017
(1) Se il proprietario terriero ha una ragione ragionevole per questo, può chiedere al vicino di astenersi dal piantare alberi in prossimità del confine comune del terreno e se li ha piantati o li ha lasciati crescere per rimuoverli. Salvo disposizione contraria di legge o altro, le consuetudini locali si applicano agli alberi che crescono di solito a un’altezza superiore a 3 m come distanza ammissibile dal confine del terreno comune di 3 m e per altri alberi di 1,5 m.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se c’è una foresta o un frutteto sul terreno adiacente, se gli alberi formano una barriera o se si tratta di un albero particolarmente protetto da un’altra disposizione legale.

§ 1018
Il terreno non deve essere modificato in modo tale che il terreno adiacente perda il suo giusto appoggio, a meno che non venga effettuato un altro fissaggio sufficiente.

§ 1019
(1) Il proprietario del terreno ha il diritto di chiedere al vicino di modificare l’edificio sul terreno vicino in modo che non fuoriesca acqua dall’edificio o che neve o ghiaccio cadano sul suo terreno. Tuttavia, se l’acqua scorre naturalmente nella terra dalla terra sopra, specialmente se vi sgorga o come risultato di pioggia o pioggia, il vicino non può esigere che il proprietario della terra aggiusti la sua terra.

(2) Se è necessario un afflusso d’acqua per il terreno sottostante, il vicino del proprietario del terreno sopra può richiedere che non impedisca il deflusso dell’acqua nella misura in cui non ha bisogno di acqua.

§ 1020
Se il proprietario terriero ha una ragione ragionevole per farlo, può esigere che il vicino si astenga dall’edificare un edificio sul terreno adiacente in prossimità del confine del terreno comune.

§ 1021
Il proprietario deve consentire al vicino l’accesso al suo terreno nei tempi, nell’estensione e nei modi necessari per la manutenzione o la gestione del terreno confinante, a meno che tale scopo non possa essere raggiunto diversamente; tuttavia, il vicino risarcirà il proprietario terriero per i danni causati.

§ 1022
(1) Se un edificio non può essere costruito o demolito, o se non può essere riparato o restaurato se non utilizzando un terreno vicino, il proprietario ha il diritto di esigere che il vicino sostenga quanto necessario per questi lavori per un ragionevole compenso.

(2) Una richiesta non può essere soddisfatta se l’interesse del vicino per l’uso indisturbato della terra supera l’interesse per l’esecuzione del lavoro.

§ 1023
(1) Il proprietario del terreno deve tollerare l’uso dello spazio sopra o sotto il terreno se esiste una ragione importante per questo e se accade in modo tale che il proprietario non possa avere una ragione ragionevole per impedirlo.

(2) Nessuno può derivare da tale uso di uno spazio straniero un diritto che potrebbe essere invocato da qualcuno dopo che sia venuto meno il motivo che lo legittima all’uso; tuttavia, se questo uso si traduce in una struttura ufficialmente approvata, il proprietario può richiedere i danni.

Rozhrady
§ 1024
(1) Recinti, muri, confini, fossati e altri simili recinti naturali o artificiali tra terreni adiacenti sono considerati comuni.

(2) Tutti possono usare il muro comune dalla loro parte fino a metà del suo spessore e stabilire nicchie in esso dove non sono dall’altra parte. Tuttavia, non deve fare nulla che metta in pericolo il muro o impedisca al vicino di utilizzarne una parte.

§ 1025
Dove le divisioni sono doppie o dove la proprietà è divisa, ciascuno mantiene a proprie spese ciò che è suo.

§ 1026
Il proprietario non è obbligato a ricostruire un muro fatiscente, una recinzione o ripristinare un’altra recinzione, ma deve mantenerla in buone condizioni se esiste il rischio di danni al vicino a causa del suo danneggiamento. Tuttavia, se il disturbo dell’area è tale che esiste il rischio che il confine tra i lotti diventi impercettibile, ogni vicino ha il diritto di richiedere la riparazione o il rinnovamento dell’area.

§ 1027
Su proposta del vicino e sentito il parere dell’autorità edilizia, il tribunale può imporre al proprietario fondiario l’obbligo di recintare il terreno, se ciò è necessario per assicurare l’esercizio ininterrotto del diritto di proprietà del vicino e se non impedisce l’uso efficiente di altre terre.

§ 1028
Se i confini tra i lotti sono impercettibili o dubbi, ogni vicino ha il diritto di chiedere che il tribunale li determini secondo l’ultimo pacifico possesso. Se non può essere accertato, il giudice determina il limite a sua discrezione.

Viaggio necessario
§ 1029
(1) Il proprietario di un bene immobile che non può essere correttamente gestito o altrimenti utilizzato correttamente perché non è sufficientemente collegato con una strada pubblica può chiedere a un vicino di concedergli il necessario viaggio attraverso la sua terra per ottenere un risarcimento.

(2) Il tribunale può consentire il viaggio necessario nella misura in cui corrisponda alla necessità del proprietario dell’immobile di utilizzarlo correttamente al minor costo possibile, anche come servitore. Allo stesso tempo, si deve aver cura di assicurare che il vicino sia disturbato il meno possibile dall’istituzione o dall’uso della strada necessaria e che il suo terreno sia colpito il meno possibile. Questo deve essere considerato separatamente se il richiedente deve essere autorizzato a creare una nuova rotta.

§ 1030
(1) L’ indennità e il risarcimento dei danni sono dovuti per il viaggio necessario, se non è più coperto dal compenso. Qualora sia consentita la condivisione della strada privata altrui, il canone comprenderà anche l’aumento dei costi della sua manutenzione.

(2) Il proprietario del bene immobile, a favore del quale è stato consentito il viaggio necessario, deve fornire una cauzione commisurata ai danni causati al terreno in questione; ciò non si applica se è evidente che non si verificheranno danni evidenti al terreno in questione.

(3) Le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 spettano principalmente al proprietario del terreno interessato dal permesso di viaggio necessario, tuttavia, se deve pregiudicare anche il diritto materiale di un’altra persona al terreno interessato, tali prestazioni devono essere fornite in misura ragionevole. Ha diritto al risarcimento del danno subito nei confronti del proprietario del terreno in questione un altro soggetto al quale è stato accertato un altro diritto sull’immobile di cui trattasi; di ciò si deve tener conto nella determinazione del compenso di cui al comma 1.

§ 1031
Se è stato autorizzato a realizzare la necessaria strada artificiale sul terreno in questione, sarà stabilito e mantenuto dalla persona in favore della quale è stato autorizzato.

§ 1032
(1) Il tribunale non autorizza il viaggio necessario,
a) se il danno all’immobile del vicino supera verosimilmente il vantaggio del viaggio necessario,

(b) se la mancanza di accesso è stata causata da negligenza grave o intenzionale dalla persona che richiede il viaggio necessario, o

(c) quando il viaggio necessario è richiesto esclusivamente ai fini di un collegamento più conveniente.

(2) Non è possibile consentire il viaggio necessario attraverso un’area chiusa per impedire l’accesso a estranei, né attraverso terreni in cui l’interesse pubblico impedisce l’istituzione di tale viaggio.

§ 1033
(1) Se un immobile è circondato da più appezzamenti vicini senza accesso, il viaggio necessario è consentito solo attraverso uno di essi. Nel fare ciò, si deve considerare quale terreno è l’approccio più naturale, tenendo conto delle circostanze di cui all’articolo 1029 (2).

(2) Se un bene immobile perde il collegamento con una strada pubblica perché il terreno è stato diviso, il viaggio necessario può essere richiesto solo alla persona che ha partecipato alla divisione. In tal caso, il viaggio necessario sarà consentito gratuitamente.

§ 1034
Se viene omessa la causa per la quale è stato autorizzato il percorso necessario, senza altra ragione sul diritto della parte a mantenere il percorso necessario, il giudice, su richiesta del proprietario del terreno in questione, annulla il percorso necessario .

§ 1035
(1) Alla cessazione del diritto al viaggio necessario, la retribuzione non è rimborsata, ma la cauzione costituita è saldata.

(2) Se il pagamento per il viaggio necessario è dovuto a rate o in prestazioni ricorrenti, cessa l’obbligo di pagare le rate o le prestazioni non dovute al momento della cessazione del diritto al viaggio necessario.

§ 1036
Se è necessario stabilire la strada necessaria come artificiale, il proprietario del terreno in questione può richiedere al richiedente di acquisire la proprietà del terreno necessario per la strada necessaria. In tal caso, il prezzo è determinato non solo in relazione al prezzo del terreno ceduto, ma anche in relazione alla svalutazione dell’immobile residuo del proprietario interessato.

Espropriazione e limitazione dei diritti di proprietà
§ 1037
In caso di emergenza o di interesse pubblico, l’oggetto del proprietario può essere utilizzato per il tempo e nella misura necessari, a meno che lo scopo non possa essere raggiunto diversamente.

§ 1038
Nell’interesse pubblico, che non può essere soddisfatto altrimenti, e solo in base alla legge, il diritto di proprietà può essere limitato o la cosa espropriata.

§ 1039
(1) Per la limitazione del diritto di proprietà o l’espropriazione della cosa, il proprietario ha diritto a un risarcimento completo corrispondente alla misura in cui la sua proprietà è stata colpita da queste misure.

(2) Il risarcimento è fornito in contanti. Tuttavia, può essere fornito in altro modo se le parti sono d’accordo.

Tutela dei diritti di proprietà
§ 1040
(1) Chiunque detenga ingiustamente una cosa può essere citato in giudizio dal proprietario per estradarlo.

(2) Una persona che ha alienato la cosa dall’acquirente a proprio nome senza esserne il proprietario e solo allora ha acquisito il diritto di proprietà su di essa non può chiedere l’estradizione della cosa; acquistando la proprietà dall’alienante, l’acquirente diventa proprietario della cosa.

§ 1041
(1) Chi chiede che una cosa gli sia consegnata, deve descriverla in modo tale da distinguerla da altre cose dello stesso genere.

(2) L’emissione di una cosa mobile non riconoscibile ai sensi del comma 1, specie se si tratta di denaro o di titoli al portatore mescolati con altre cose della stessa natura, può essere richiesta solo se il diritto di proprietà di colui che e la mancanza di buona fede della persona contro la quale si chiede l’estradizione.

§ 1042
Il proprietario può pretendere tutela contro chi interferisce ingiustificatamente con i suoi diritti patrimoniali o li annulla senza detenzione della cosa.

Tutela dei presunti diritti di proprietà
§ 1043
(1) Una persona che ha acquisito il possesso dei diritti di proprietà in modo onesto, corretto e corretto è considerata proprietaria contro la persona che detiene la questione o la cancella in altro modo, senza avere una ragione legale per farlo, o se ha una ragione legale per farlo, forte o debole.

(2) Se uno ha acquisito il possesso del diritto di proprietà gratuitamente e un altro a titolo oneroso, l’acquisto gratuito è considerato una ragione giuridica più debole.

§ 1044
Se qualcuno ha la cosa con sé, senza presunzione ai sensi del § 1043, può esercitare il diritto alla protezione del proprietario a proprio nome.

Sezione 2: Acquisto della proprietà
Sottosezione 1 Stanziamento e ritrovamento
stanziamento
§ 1045
(1) Una persona che non appartiene a nessuno può prendere la cosa, a meno che la legge o il diritto di un altro di prendere la cosa lo impedisca. La cosa mobile che il proprietario ha lasciato perché non vuole tenerla come propria non appartiene a nessuno.

(2) I beni immobili abbandonati appartengono allo Stato.

§ 1046
(1) Un animale selvatico è senza padrone finché vive in libertà.

(2) Un animale catturato diventa un animale senza padrone, non appena ottiene la libertà e il suo proprietario lo è senza indugio e non lo insegue costantemente né cerca di catturarlo di nuovo. Tuttavia, tale animale non può diventare un animale senza padrone se è contrassegnato in modo da poter identificare il suo proprietario.

§ 1047
(1) Un animale addomesticato che non viene catturato dal proprietario e che non ritorna al proprietario entro un termine ragionevole, sebbene nessuno glielo impedisca, diventa un animale senza padrone e può essere preso su un terreno privato dal suo proprietario, in un demanio pubblico da chiunque. È vero che un tempo ragionevole per il ritorno dell’animale dal proprietario è di sei settimane.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se l’animale è contrassegnato in modo tale che il suo proprietario possa essere identificato.

§ 1048
Un animale domestico è considerato abbandonato se le circostanze indicano chiaramente l’intenzione del proprietario di disporre o espellere l’animale. Questo vale anche per l’animale domestico.

§ 1049
Un animale tenuto in uno zoo e un pesce in uno stagno o in uno stabilimento simile, che non è un bene pubblico, non sono senza padrone.

§ 1050
(1) Se il proprietario non esercita il diritto di proprietà sul bene mobile per un periodo di tre anni, si considera che lo abbia lasciato. Se un bene mobile, probabilmente di scarso valore per il proprietario, è stato lasciato in un luogo accessibile al pubblico, è considerato abbandonato senza ulteriori indugi.

(2) Se il proprietario non ha esercitato il diritto di proprietà sull’immobile per un periodo di dieci anni, si considera che lo abbia lasciato.

trovare
§ 1051
Si crede che tutti vogliano conservare la propria proprietà e che la cosa trovata non venga abbandonata. Chi trova una cosa non deve considerarla subito abbandonata e appropriarsene.

§ 1052
(1) Il cercatore deve restituire l’oggetto smarrito alla persona che lo ha perso o al proprietario contro il pagamento delle spese necessarie e il cercatore.

(2) Se non è possibile sapere dalle circostanze a chi la cosa deve essere restituita, e se la cosa non è considerata abbandonata, il cercatore deve notificare il ritrovamento senza indebito ritardo al comune nel cui territorio è stato trovato, di solito entro tre giorni; tuttavia, se la cosa è stata trovata in un edificio pubblico o in un mezzo di trasporto pubblico, il trovante deve consegnare il ritrovamento all’operatore di tali strutture, che deve essere conservato secondo altre norme di legge, e in caso contrario, procederà come se fosse il cercatore.

§ 1053
(1) Il comune comunica l’accertamento con le consuete modalità. Se la persona che ha smarrito la cosa non si presenta entro un termine ragionevole e se la cosa ha un valore considerevole, il comune adotterà gli opportuni provvedimenti per rendere più ampiamente nota la scoperta.

(2) Se il comune scopre il proprietario stesso, soprattutto dalla designazione inequivocabile della cosa, ne dà comunicazione a quest’ultimo e lo invita a prendere in consegna la cosa.

§ 1054
(1) Il comune decide come conservare la cosa trovata. Se il cercatore o un’altra persona è d’accordo e se è opportuno, il comune può decidere che la cosa sia tenuta con questa persona. Le cose di notevole valore, in particolare il denaro di importo superiore, sono solitamente consegnate dal comune alla custodia del tribunale o depositate in altro modo idoneo.

(2) Una cosa che non può essere conservata senza danni evidenti o che può essere conservata solo con costi sproporzionati deve essere venduta dal comune in un’asta pubblica e disposta con il ricavato ai sensi del paragrafo 1; prima di ciò, tuttavia, deduce le proprie spese con l’attuale amministrazione della causa. Il comune provvederà a qualsiasi titolo dell’invendibile; ciò non si applica nel caso di una materia sulla quale non vi possono essere dubbi sulla sua unicità e valore.

§ 1055
La cosa o il ricavato per essa prelevato sarà devoluto dal comune, comprensivo dei frutti e dei benefici, e dopo aver trattenuto le spese e il ritrovamento alla persona che ha smarrito la cosa, o al proprietario, se si iscrive entro un anno dalla annuncio del ritrovamento.

§ 1056
(1) Il cercatore appartiene al cercatore anche se il proprietario può essere probabilmente identificato dal segno sulla cosa o da altre circostanze.

(2) Quello rilevante è un decimo del prezzo del ritrovamento. Tuttavia, se un oggetto smarrito è di valore solo per la persona che l’ha perso o per il suo proprietario, il ritrovatore avrà la dovuta discrezione.

§ 1057
(1) Se nessuno richiede la cosa entro un anno dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore, il comune o un’altra persona a cui è stata affidata la cosa può trattare la cosa come un onesto detentore. Tuttavia, se il ritrovamento è in denaro, queste persone possono solo utilizzarlo; ciò vale anche per il ricavato dell’oggetto ritirato.

(2) Se la persona che ha perso la cosa o il suo proprietario si registra dopo un anno dall’annuncio del ritrovamento e prima della scadenza di tre anni dall’annuncio del ritrovamento, la cosa o il ricavato prelevato per essa gli sarà emesso dopo il pagamento delle spese e il ritrovamento.

(3) Trascorsi tre anni dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore, il comune o altra persona a cui la cosa è stata affidata acquisisce la proprietà della cosa o il ricavato dalla stessa prelevato.

§ 1058
(1) Se viene trovato un animale in cui è evidente che aveva un proprietario, il ricercatore deve notificare il ritrovamento senza indebito ritardo al comune, se non è possibile sapere dalle circostanze a chi deve essere restituito.

(2) La persona che si prende cura dell’animale trovato se ne prenderà cura come un vero amministratore fino a quando il proprietario non subentrerà.

§ 1059
(1) Se viene trovato un animale apparentemente destinato all’allevamento di animali da compagnia e nessuno lo richiede entro due mesi dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore ne acquisisce la proprietà.

(2) Se il ricercatore dichiara al comune di non voler acquisire l’animale e se il comune affida irrevocabilmente l’animale alla persona che gestisce il rifugio per animali, questa persona può disporre liberamente dell’animale se nessuno si registra entro quattro mesi l’animale le fu affidato. Se il ritrovamento è stato annunciato solo dopo la consegna dell’animale, il termine inizia a decorrere dall’annuncio del ritrovamento.

§ 1060
Se il cercatore dichiara al comune di non voler acquistare la cosa trovata, il suo diritto passa ad utilizzare la cosa o il ricavato per essa prelevato e ad acquistarla al comune sul cui territorio è stata trovata. Acquisendo il diritto di proprietà, il comune è obbligato a pagare il cercatore dovuto.

§ 1061
Un cercatore che non notifica il ritrovamento, se ne appropria o viola in altro modo i suoi obblighi, non ha diritto al pagamento e il cercatore, né può utilizzare il ritrovamento o acquisirne la proprietà in conformità con le disposizioni della presente legge sul ritrovamento. Ciò non pregiudica il suo obbligo di risarcimento.

§ 1062
Se più persone trovano una cosa contemporaneamente, ne hanno diritto e sono vincolate in solido. Un co-trovatore è anche colui che ha visto la cosa e ha cercato di raggiungerla, anche se qualcun altro l’aveva presa prima.

Trovare cose nascoste
§ 1063
Lo stesso vale per il ritrovamento di una cosa sepolta, murata o altrimenti nascosta quanto per il ritrovamento di una cosa perduta. Tuttavia, il cercatore non appartiene al cercatore se il proprietario sapeva del nascondiglio.

§ 1064
(1) Se non è chiaro a chi appartenga la cosa nascosta, il cercatore ne informa il proprietario del terreno e il comune nel cui territorio è stato trovato; § 1062 si applica per analogia.

(2) Se la cosa nascosta non rientra nella proprietà dello stato, della regione o del comune secondo altre norme legali, il cercatore deve concordare con il proprietario del terreno che manterrà la cosa e pagherà l’altra metà del prezzo di la cosa. Se non sono d’accordo, la cosa appartiene al proprietario del terreno e il proprietario paga la metà del suo prezzo.

§ 1065
Una persona organizzata per trovare una cosa smarrita o nascosta non è un cercatore e ha diritto solo a una ricompensa per la ricerca, se concordata.

Sottosezione 2 Aumento naturale
Aggiunta di immobili
§ 1066
Il frutto che la terra produce da sé senza essere coltivato appartiene al proprietario terriero. Lo stesso vale per i frutti naturali di altri beni immobili.

§ 1067
L’albero appartiene a colui dalla cui terra cresce il tronco. Se un tronco cresce al confine di terre di diversi proprietari, l’albero è comune.

Alluvione e gola
§ 1068
Il terreno alluvionale esposto a riva appartiene al proprietario del terreno costiero. Questo vale anche per gli incrementi causati dal vento o da altre forze naturali.

§ 1069
Una parte ampia e riconoscibile del terreno, che il corso d’acqua dilava verso un’altra sponda, diventa parte del terreno costiero, a meno che il proprietario originario non eserciti il ​​suo diritto sul terreno dilavato per un anno.

§ 1070
(1) Se un corso d’acqua separa una parte della terra dalla terra come un’isola, il proprietario della terra originale è il proprietario dell’isola.

(2) Negli altri casi l’isola appartiene al proprietario del corso d’acqua.

§ 1071
Il corso d’acqua creato dalla gravina oa seguito della formazione dell’isola diventa di proprietà del proprietario dell’alveo originario.

§ 1072 Aggiunta di beni mobili
L’aggiunta naturale di un bene mobile appartiene al suo proprietario.

§ 1073
(1) I frutti emessi da un animale appartengono al proprietario dell’animale.

(2) La retribuzione può essere richiesta per la fecondazione di un animale solo se è stata concordata.

Sottosezione 3 Incremento artificiale
in lavorazione
§ 1074
(1) Una cosa nuova creata dalla trasformazione di beni mobili di più proprietari in modo tale che i beni trasformati non possano essere restituiti allo stato precedente né affatto né solo con spese o perdite considerevoli, appartiene al proprietario che ha contribuito maggiormente al valore del risultato.

(2) Il proprietario di una cosa nuova deve pagare il compenso per il lavoro alla persona che ha perso il diritto di proprietà, il valore della cosa lavorata e alla persona che ha partecipato al risultato del lavoro.

§ 1075
(1) Il proprietario di una cosa che il responsabile del trattamento non ha trasformato in una cosa nuova in buona fede è lasciata alla discrezione di adottare la cosa nuova e sostituire l’altra con ciò che ha perso, o se gli lascerà la cosa per risarcimento.

(2) Il diritto di scegliere una soluzione più vantaggiosa decade se non è esercitato entro un mese dal giorno in cui il titolare ha appreso del trattamento delle cose.

§ 1076
(1) Se non è possibile determinare l’unico proprietario di una cosa nuova, la cosa appartiene alla comproprietà dei proprietari delle cose trasformate. Le quote sono determinate in base ai valori degli articoli lavorati; se questo non è possibile, le loro quote sono le stesse.

(2) I comproprietari devono pagare in solido il compenso per il lavoro alla persona che ha lavorato la cosa.

§ 1077
Se una cosa estranea viene utilizzata solo per riparare un’altra cosa, apparterrà al proprietario della cosa riparata, e sostituirà il valore della cosa estranea usata al proprietario della cosa lavorata.

miscelazione
§ 1078
(1) Se i beni mobili di più proprietari sono mescolati in modo tale che non è possibile ripristinare lo stato precedente, ma il tutto può essere diviso in parti senza violare l’essenza, è lasciato a ciascuno la decisione se separare un proporzione di ciò che è stato creato mescolando o richiederà un risarcimento per ciò che ha perso. Se la persona che ha mescolato le cose non era in buona fede, il proprietario ha il diritto di lasciargli la sua parte delle cose mescolate per l’intero risarcimento.

(2) Le disposizioni della Sezione 1075 comma 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 1079
Quando si mescolano beni mobili della stessa specie, specialmente se si verificano durante la loro custodia, il § 1078 non si applica; i proprietari di beni misti trasferiscono la proprietà di una parte dei beni misti.

§ 1080
Chi è stato coinvolto nella miscelazione di cose straniere e non è stato in buona fede, risarcirà anche i proprietari interessati per il mancato guadagno; tuttavia, risarcirà il danno effettivo solo nella misura in cui i proprietari non abbiano ottenuto il risarcimento ai sensi delle disposizioni precedenti.

§ 1081
Chi di coloro che hanno partecipato alla fusione ha con sé una cosa nuova, anche se dovesse consegnarla, non è obbligato a farlo fino a quando il proprietario non gli avrà corrisposto un risarcimento.

§ 1082 Disposizioni comuni
Chi è obbligato a fornire un risarcimento ad un’altra persona durante la trasformazione o la miscelazione non è obbligato a eseguire più di quanto sarebbe obbligato a eseguire in caso di arricchimento senza causa.

Costruzione
§ 1083
(1) Se qualcuno utilizza un oggetto estraneo per la costruzione sul proprio terreno, la costruzione diventa parte del terreno. Il proprietario del terreno sostituisce il proprietario della cosa usata con il suo valore.

(2) Chi non è stato in buona fede nell’utilizzare una cosa straniera per la costruzione, deve risarcire anche il proprietario della cosa usata per il mancato guadagno; tuttavia, risarcisce il danno effettivo solo nella misura in cui il proprietario non abbia ottenuto un risarcimento ai sensi del paragrafo 1.

§ 1084
(1) Un edificio stabilito su un terreno straniero appartiene al proprietario del terreno.

(2) Il proprietario del terreno deve rimborsare alla persona che ha costruito in buona fede l’edificio sul terreno straniero i costi volutamente sostenuti. Una persona che non è stata in buona fede ha gli stessi diritti e doveri di un agente illecito.

§ 1085
Il giudice può, su proposta del proprietario fondiario, decidere che colui che ha edificato l’immobile su un terreno altrui, anche se non ne ha il diritto, deve a proprie spese rimuovere l’edificio e restituire il terreno alle condizioni originarie. condizione. Il tribunale valuterà se la costruzione è stata eseguita in buona fede.

§ 1086
(1) Chiunque abbia costruito in buona fede un edificio su un terreno straniero ha il diritto di chiedere al proprietario del terreno che era a conoscenza della costruzione dell’edificio e non gli ha vietato senza indebito ritardo di cedergli il terreno al prezzo normale . Il proprietario terriero ha anche il diritto di richiedere al fondatore di acquistare il terreno al prezzo normale.

(2) Il tribunale, su richiesta di una delle parti, ordina che il terreno sia di proprietà del fondatore dell’edificio e decide sul suo obbligo di pagare un risarcimento al proprietario del terreno.

§ 1087 Pausa
(1) Se un edificio permanente stabilito sul proprio terreno interessa solo una piccola parte di una piccola parte di terreno straniero, la parte del terreno edificata dalla ricostruzione diventa di proprietà del fondatore dell’edificio; ciò non si applica se il fondatore dell’edificio non ha costruito in buona fede.

(2) Chi ha costruito in buona fede sostituirà il proprietario del terreno, parte del quale è stato edificato con una conversione, con il prezzo normale del terreno acquistato.

Sottosezione 4 Incremento misto
§ 1088
(1) Quando si semina un terreno con seme straniero o si pianta con piante straniere, il proprietario del terreno appartiene a ciò che verrà aggiunto in questo modo; tuttavia, le piante non gli appartengono fino a quando non hanno messo radici.

(2) Le sezioni 1083 e 1084 si applicano mutatis mutandis al risarcimento per semi e piante.

Sottosezione 5 Resistenza
Resistenza adeguata
§ 1089
(1) Se un detentore onesto detiene il diritto di proprietà per un determinato periodo di tempo, lo manterrà e acquisirà la proprietà della cosa.

(2) La disonestà del predecessore non impedirà all’onesto successore di iniziare la sopportazione nel giorno in cui ne acquisì il possesso.

§ 1090
(1) L’autenticità del mandato è richiesta per il mantenimento e che il mandato sia basato su un motivo legale che sarebbe sufficiente per stabilire il diritto di proprietà se apparteneva al cedente o se era stabilito da una persona autorizzata.

(2) Se il testatore ha acquisito un falso possesso, il suo erede potrebbe non essere in grado di trattenere il diritto di proprietà, anche se lo ha detenuto onestamente. Ciò vale anche per il successore legale generale di una persona giuridica.

§ 1091
(1) Al fine di mantenere il diritto di proprietà su una cosa mobile, è richiesto un mandato ininterrotto della durata di tre anni.

(2) Per mantenere il diritto di proprietà sull’immobile è necessario un mandato ininterrotto della durata di dieci anni.

§ 1092
Nel periodo di sopportazione a favore del pericolo deve essere compreso anche il periodo di possesso corretto e onesto del suo predecessore.

§ 1093
Le partecipazioni sono sospese se il titolare non le ha esercitate per più di un anno durante il periodo di sospensione.

§ 1094
Se una persona è tenuta ad avere un rappresentante legale o un tutore, il termine di sospensione decorre dalla data in cui acquisisce un rappresentante legale o un tutore. Il tempo già iniziato continua, ma non finisce che un anno dopo che l’ostacolo è scomparso.

§ 1095 Resistenza straordinaria
Trascorso il doppio del tempo che sarebbe altrimenti richiesto, il titolare conserva il diritto di proprietà, anche se non prova il motivo giuridico su cui si basa il suo possesso. Questo non si applica se gli viene mostrato un intento disonesto.

§ 1096 Accredito del periodo di resistenza
(1) Se qualcuno ha onestamente acquisito il possesso da un onesto detentore, il cui possesso si basa su una ragione giuridica che sarebbe sufficiente per stabilire il diritto di proprietà (§ 1090 par. 1), il suo periodo di residenza del suo predecessore sarà preso in considerazione.

(2) In caso di durata straordinaria, i successori del predecessore onesto saranno accreditati senza ulteriore successione.

§ 1097 Divieto di sopportazione
Il rappresentante legale non può difendere il diritto di proprietà contro il rappresentato, né il rappresentato contro il suo rappresentante legale. Lo stesso vale per il tutore, il tutore e il tutore.

§ 1098 Sospensione del periodo di resistenza
Il periodo di sopportazione non inizia a decorrere né a decorrere tra i coniugi finché dura il matrimonio. Ciò vale anche per le persone che vivono nello stesso nucleo familiare, rappresentante legale e persona rappresentata, tutore e custode, nonché per tutore e fiduciario.

Sottosezione 6 Trasferimento di proprietà
§ 1099
La proprietà di un bene determinato individualmente è trasferita dal contratto stesso al momento della sua efficacia, salvo diverso accordo o disposizione di legge.

§ 1100
(1) Se una parte trasferisce la proprietà di un oggetto non iscritto nell’elenco pubblico a più persone mediante contratti conclusi successivamente, la persona a cui il cedente ha rilasciato la cosa per prima acquisisce la proprietà. Se non esiste tale persona, la persona con la quale è stato concluso il contratto, che è entrato in vigore per prima, acquisisce il diritto di proprietà.

(2) Se una parte trasferisce in successione la proprietà di una cosa iscritta nell’elenco pubblico a più persone, il proprietario diventa la persona che è in buona fede e il cui diritto di proprietà è stato iscritto per primo nell’elenco pubblico, anche se il suo diritto è nato dopo.

Passaggio di proprietà di un bene mobile
§ 1101
La proprietà di una cosa mobile determinata dal tipo si acquisisce al più presto quando la cosa può essere determinata mediante una sufficiente distinzione da altre cose dello stesso tipo.

§ 1102
Se viene trasferito il diritto di proprietà su un bene mobile iscritto nell’elenco pubblico, il bene diventa proprietà con l’iscrizione in tale elenco, salvo diversa disposizione di altra normativa.

§ 1103
(1) La proprietà di un titolo al portatore è trasferita per contratto al momento del suo trasferimento.

(2) Il diritto di proprietà su un titolo consecutivo deve essere trasferito mediante girata e contratto al momento del suo trasferimento. Per i requisiti della girata e della sua accettazione, nonché per chi ha diritto alla girata e come prova tale autorizzazione, si applicano le disposizioni della normativa di legge in materia di cambiali; tuttavia, il cedente di un titolo è responsabile della soddisfazione dei diritti derivanti dal titolo solo se è specificamente obbligato a farlo.

(3) La proprietà di un titolo nominativo è trasferita dal contratto stesso al momento della sua efficacia.

§ 1104
(1) Il diritto di proprietà su un titolo dematerializzato si acquisisce mediante registrazione del titolo dematerializzato per conto del proprietario.

(2) Se sul conto del cliente è registrato anche un titolo dematerializzato, la proprietà dello stesso si acquisisce mediante registrazione sul conto del cliente.

(3) Le disposizioni sull’acquisizione della proprietà di titoli in forma contabile si applicano mutatis mutandis all’acquisizione di diritti di proprietà su un titolo immobilizzato ai sensi dell’articolo 2413 (1).

§ 1105 Trasferimento di proprietà di beni immobili
Se viene trasferita la proprietà di un immobile iscritto in un elenco pubblico, il bene viene acquisito mediante iscrizione in tale elenco.

Disposizioni comuni sul trasferimento di proprietà
§ 1106
Chi acquista la proprietà acquisisce anche i diritti e gli obblighi connessi alla cosa.

§ 1107
(1) Chi acquista la proprietà subentra anche nei vizi relativi alle cose iscritte nel pubblico elenco; assume altri vizi se li avesse e avrebbe potuto scoprirli dalle circostanze o se fosse convenuto, o se così previsto dalla legge.

(2) I difetti che non scompaiono scompaiono.

§ 1108
Le disposizioni degli articoli 1106 e 1107 si applicano analogamente all’acquisizione della proprietà diversa dal trasferimento.

Sottosezione 7 Acquisto della proprietà da parte di una persona non autorizzata
§ 1109
Proprietario della cosa sarà colui che ha acquistato la cosa, che non è elencata nel pubblico elenco, ed era, in ogni caso, in buona fede nel diritto dell’altra parte di trasferire la proprietà a proprio titolo, se l’acquisizione si è verificato
a) in un’asta pubblica,

b) dall’imprenditore nello svolgimento della sua attività d’impresa nel normale svolgimento dell’attività,

c) dietro compenso di colui al quale il proprietario ha affidato la cosa,

d) da un erede non autorizzato al quale è stata confermata l’acquisizione dell’eredità,

(e) nel caso di un’operazione in uno strumento di investimento, titolo o documento emesso al portatore; o

f) quando si negozia in una borsa merci.

§ 1110
Se qualcuno ha ottenuto in buona fede un bene mobile usato dietro compenso da un imprenditore che commercia tali cose nell’esercizio della sua attività nel normale svolgimento dell’attività, lo deve rilasciare al proprietario, il quale dimostrerà di aver perso la cosa o smarrito arbitrariamente la cosa, la perdita o il sequestro della cosa è trascorso entro un massimo di tre anni.

§ 1111
Se qualcuno ha acquistato una cosa mobile in circostanze diverse da quelle previste dal § 1109 o 1110, diventa proprietario della cosa se dimostra buona fede nel diritto del cedente di trasferire la proprietà della cosa. Ciò non si applica se il proprietario dimostra di aver perso la cosa per perdita o atto della natura di un reato doloso.

§ 1112
Né il titolare né la buona fede del suo predecessore possono invocare a suo vantaggio una persona che ha acquistato un bene mobile con la consapevolezza che il diritto di proprietà è stato acquisito da persona non autorizzata.

§ 1113
Le disposizioni degli articoli da 1110 a 1112 non si applicano nel caso di un titolo di investimento, titolo o atto rilasciato al portatore o di un bene acquistato in un’asta pubblica, in un’asta in esecuzione di una decisione o in esecuzione mediante vendita di beni mobili o in un bene acquistato in una compravendita di merci.

Sottosezione 8 Acquisto della proprietà mediante decisione di un’autorità pubblica
§ 1114
Con decisione di un tribunale o di altra autorità pubblica, il diritto di proprietà si acquisisce alla data ivi indicata. Se tale data non è specificata nella decisione, il diritto di proprietà si acquisisce il giorno in cui la decisione diventa definitiva.

Parte 4 Comproprietà
Sezione 1 Disposizioni generali
§ 1115
(1) Sono comproprietari le persone alle quali il diritto di proprietà su una cosa appartiene congiuntamente.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà si applicano mutatis mutandis alla comunione degli altri diritti reali.

§ 1116
A causa della cosa nel suo insieme, i comproprietari si considerano una persona singola e trattano la cosa come una persona singola.

§ 1117
Ogni comproprietario ha diritto a tutto. Questo diritto è limitato dallo stesso diritto di ogni altro comproprietario.

§ 1118
Il comproprietario ha diritto alla dichiarazione di come è stata trattata la cosa comune, nonché alla quota di frutti e benefici della cosa comune.

§ 1119
La liquidazione può essere richiesta dopo la scadenza del termine consueto alla natura dell’amministrazione della causa comune, al termine della comproprietà o al termine della partecipazione ad essa, o per altri importanti motivi.

§ 1120
(1) I frutti ei benefici della causa comune sono suddivisi secondo il rapporto delle azioni.

(2) L’ accordo dei comproprietari determinerà come saranno gestiti i frutti ei benefici della causa comune, che non possono essere suddivisi secondo le azioni. Se i comproprietari non sono d’accordo, questi frutti e benefici saranno venduti in modo appropriato e la resa sarà ripartita.

Sezione 2 Partecipazione in comproprietà
§ 1121
Ciascuno dei comproprietari è l’intero proprietario della propria quota.

§ 1122
(1) La quota esprime il grado di partecipazione di ciascun comproprietario alla formazione di una volontà comune e ai diritti e agli obblighi derivanti dalla comproprietà della cosa.

(2) L’ entità della quota risulta dal fatto giuridico su cui si fonda la comproprietà o la partecipazione del comproprietario alla comproprietà. Ciò non impedisce ai comproprietari di disporre diversamente l’entità delle azioni; tale accordo deve rispettare i requisiti previsti per il trasferimento della partecipazione.

(3) Le azioni si considerano uguali.

§ 1123
Il comproprietario può disporre della sua quota a suo piacimento. Tuttavia, tale trattamento non deve essere lesivo dei diritti degli altri comproprietari, qualunque ne siano le conseguenze.

§ 1124
(1) Se la comproprietà è stata costituita per acquisto in caso di morte o altro fatto giuridico in modo tale che i comproprietari non possano influenzare i loro diritti e obblighi fin dall’inizio e se uno dei comproprietari trasferisce sua quota, gli altri comproprietari hanno la quota per sei mesi dalla costituzione di un diritto di prelazione condominiale, salvo che il comproprietario non trasferisca la quota ad altro comproprietario o al coniuge, fratello o parente in linea diretta. Se i comproprietari non sono d’accordo su come esercitare il diritto di prelazione, hanno il diritto di riscattare la quota in proporzione alla dimensione delle azioni.

(2) I comproprietari hanno diritto di prelazione anche se uno dei comproprietari trasferisce la quota a titolo gratuito; quindi i comproprietari hanno il diritto di acquistare la quota al prezzo consueto. Ciò vale anche in altri casi di diritti di prelazione previsti dalla legge.

§ 1125
(1) Se la comproprietà di un’azienda agricola è sorta in caso di morte o di altro fatto giuridico in modo che i comproprietari non possano influenzare i loro diritti e obblighi fin dall’inizio e se uno dei comproprietari trasferisce la sua quota , gli altri comproprietari hanno un diritto di prelazione nella quota; il diritto di prelazione si applica anche alla quota ereditaria. Se i comproprietari oi coeredi non sono d’accordo su come esercitare il diritto di prelazione, hanno il diritto di riscattare la quota in proporzione all’entità delle azioni.

(2) Se il comproprietario trasferisce la sua quota a una persona che sarebbe il suo erede in conformità con le disposizioni sulla successione legale degli eredi, o ad un altro comproprietario, il paragrafo 1 non si applica. Ciò vale anche nel caso in cui il comproprietario del diritto di prelazione abbia rinunciato per iscritto.

Sezione 3 Gestione della causa comune
§ 1126
(1) Ciascuno dei comproprietari ha diritto di partecipare all’amministrazione della causa comune.

(2) Quando si decide su una questione comune, i voti dei comproprietari sono calcolati in base alla dimensione delle loro azioni.

§ 1127
Tutti i comproprietari sono legittimati e obbligati in solido dai procedimenti legali concernenti la materia comune.

§ 1128
(1) I comproprietari decidono sulla gestione quotidiana di una questione comune a maggioranza dei voti.

(2) Una decisione ha effetti giuridici per tutti i comproprietari solo se tutti sono stati informati della necessità di decidere, a meno che non si tratti di una questione che richiede un’azione immediata. Il comproprietario omesso nel decidere su una questione urgente può proporre al tribunale di dichiarare che la decisione sulla questione urgente non ha effetto giuridico nei suoi confronti, se non può essere legittimamente tenuto a sopportarla.

(3) Se la proposta di cui al comma 2 non è depositata entro trenta giorni dall’adozione della decisione, il diritto di depositarla decade; se il comproprietario non è stato informato della cessione, il termine decorre dal giorno in cui ha saputo o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione.

§ 1129
(1) Una decisione su una questione significativa relativa a una questione comune, in particolare sul suo sostanziale miglioramento o deterioramento, modifica del suo scopo o del suo trattamento, richiede una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei comproprietari. Se tale maggioranza non viene raggiunta, il tribunale deciderà sulla proposta del comproprietario.

(2) Un comproprietario annullato in una decisione ai sensi del paragrafo 1 può proporre che una questione sia decisa da un tribunale; in tale contesto, può anche chiedere al giudice di vietarle temporaneamente di agire conformemente alla decisione impugnata. Le disposizioni del § 1128 par. 3 si applicano per analogia.

§ 1130
Un comproprietario annullato che è minacciato di un danno grave da una decisione, in particolare da una restrizione sproporzionata all’uso di una questione comune o da un obbligo apparentemente sproporzionato rispetto al valore della sua partecipazione, può chiedere al tribunale di annullare la decisione . Le disposizioni del § 1128 par. 3 si applicano per analogia.

§ 1131
Qualora la maggioranza dei comproprietari deliberi sulla misura necessaria per mantenere o migliorare la cosa comune e si impegna con il sottoscritto comproprietario a non obbligarlo a partecipare alle spese o a risarcirlo degli eventuali danni cagionati dal provvedimento preso e fornire garanzie sufficienti, diritto di comproprietario annullato secondo § 1130.

§ 1132
La decisione di gravare o mettere da parte un’impresa comune e la decisione di limitare i diritti dei comproprietari a un periodo superiore a dieci anni richiede il consenso di tutti i comproprietari.

§ 1133
Una decisione della maggioranza di almeno due terzi dei comproprietari è sufficiente per stabilire un pegno o altra garanzia simile che serve a garantire un credito pecuniario derivante dal miglioramento di una questione comune o dal suo rinnovo.

Gestore delle cause comuni
§ 1134
I comproprietari decidono sull’elezione e la revoca dell’amministratore nonché sulle questioni di ordinaria amministrazione.

§ 1135
L’amministratore ha la personalità giuridica del committente. Deve rendere conto ai comproprietari per l’amministrazione; ha diritto al rimborso delle spese opportunamente sostenute, che può scegliere tra i ricavi della cosa gestita.

§ 1136
Il comproprietario che abbia sostenuto una causa comune nell’interesse degli altri comproprietari senza la loro notifica e il loro consenso può chiedere
a) una parte proporzionale del compenso nell’ambito della valutazione della cosa, se si trattava di un costo che andava a vantaggio dei comproprietari,

(b) rimborso delle spese necessarie, in caso di spese che si sono dovute sostenere per il salvataggio della merce.

§ 1137
Se l’amministrazione è affidata a più persone, queste decidono a maggioranza di voti; ognuno ha un voto.

§ 1138
A meno che i comproprietari dell’immobile non convengano diversamente sulla sua amministrazione, l’accordo richiede la forma di un atto pubblico. L’accordo è trascritto in una raccolta di atti presso l’autorità presso la quale l’immobile è iscritto nel registro pubblico.

§ 1139 Disciplina giudiziaria dei comproprietari
(1) Se uno dei comproprietari di un tribunale propone di decidere che la decisione della maggioranza dei comproprietari non ha effetti giuridici nei suoi confronti, di annullare tale decisione o di sostituirli con la sua decisione, il tribunale dispone il rapporti giuridici dei comproprietari a sua discrezione. In particolare, il giudice può decidere se la modifica debba essere effettuata senza riserve, con riserva o contro cauzione, o se non debba avvenire affatto.

(2) Con le modalità di cui al paragrafo 1, il tribunale decide anche se uno dei comproprietari chiede la sua decisione perché non è stata raggiunta la maggioranza richiesta quando si decide su una questione comune.

Sezione 4 Separazione e separazione della comproprietà
§ 1140
(1) Nessuno può essere obbligato a rimanere in comproprietà.

(2) Ciascuno dei comproprietari può in ogni momento chiederne la separazione dalla comproprietà, se l’oggetto della comproprietà è frazionabile, o la cancellazione della comproprietà. Tuttavia, non deve presentare domanda in un momento inopportuno o solo a danno di uno dei comproprietari.

§ 1141
(1) La comproprietà viene annullata previo accordo di tutti i comproprietari; l’accordo deve includere un accordo sulle modalità di regolamento. In caso di comproprietà di un immobile o di un impianto, il contratto prevede la forma scritta.

(2) I comproprietari devono regolare la divisione della cosa comune, la sua vendita libera o in un’asta pubblica con distribuzione del ricavato, o il trasferimento di proprietà a uno o più comproprietari con il pagamento degli altri.

§ 1142
(1) Se è una cosa comune, che nel suo insieme serve a un certo scopo, la sua divisione non è possibile.

(2) I terreni agricoli possono essere suddivisi solo in modo tale che la divisione crei terreni che possono essere effettivamente coltivati ​​sia per quanto riguarda l’area che per la possibilità di accesso permanente. Ciò non si applica se il terreno deve essere diviso allo scopo di costruire un edificio o per uno scopo per il quale il terreno può essere espropriato.

§ 1143
Se i comproprietari non sono d’accordo sulla cancellazione della comproprietà, su proposta di uno dei comproprietari deciderà il tribunale. Se il tribunale decide di annullare la comproprietà, deciderà anche sulle modalità di liquidazione dei comproprietari.

§ 1144
(1) Se possibile, il tribunale decide sulla divisione della questione comune; ma non può dividere una cosa se il suo valore è significativamente ridotto.

(2) Tuttavia, la divisione di una cosa non è impedita dall’impossibilità di dividere una cosa in parti corrispondenti esattamente alle quote dei comproprietari, se la differenza in denaro è regolata.

§ 1145
In caso di cessazione della comproprietà mediante divisione della causa congiunta, il tribunale può stabilire una servitù o altro diritto reale, se ciò richiede il corretto uso della causa appena costituita da parte dell’ex comproprietario.

§ 1146
I documenti congiunti non possono essere divisi. Se i comproprietari non sono d’accordo su chi saranno depositati i documenti congiunti, li depositeranno presso il comproprietario più anziano, a meno che non ci sia nulla di sbagliato in questo. Gli altri comproprietari riceveranno copie autenticate o copie a spese condominiali.

§ 1147
Se la divisione della causa comune non è ben possibile, il tribunale la ordina a uno o più comproprietari per un congruo risarcimento. Se nessuno dei comproprietari vuole la cosa, il tribunale ne ordina la vendita all’asta pubblica; in un caso giustificato, il tribunale può decidere che il caso sarà messo all’asta solo tra i comproprietari.

§ 1148
(1) Al momento della cessazione della comproprietà, i comproprietari devono regolare reciprocamente crediti e debiti relativi alla comproprietà o a una causa comune.

(2) Ciascuno dei comproprietari può richiedere il pagamento di un credito dovuto, nonché di un credito esigibile entro un anno dalla data di efficacia dell’accordo sulla cessazione della comproprietà o dall’inizio del procedimento per la risoluzione del comproprietà.

(3) Se la cosa è venduta, tutti i debiti di cui ai commi precedenti devono essere pagati dopo che siano state dedotte le spese di vendita prima che il ricavato sia distribuito tra i comproprietari.

§ 1149
(1) Su richiesta di uno di loro, gli ex comproprietari devono fornire conferma di come si sono stabiliti, a meno che non abbiano concluso un accordo sulla cancellazione della comproprietà del bene mobile per iscritto.

(2) Quando si stabilisce la comproprietà di un bene immobile iscritto nell’elenco pubblico, nuovi diritti di proprietà sorgono dall’iscrizione in questo elenco pubblico.

Tutela di terzi in caso di divisione di una causa comune
§ 1150
La divisione di una causa comune non va a scapito della persona che ha diritto reale alla causa comune.

§ 1151
Quando si divide la cosa prevalente, la servitù per tutte le parti di solito continua, ma non deve essere estesa o diventare più difficile. Se la servitù avvantaggia solo alcune delle opere, scompare rispetto alle altre opere.

§ 1152
Se la cosa ingombrata è divisa e se la servitù interessa solo una parte, scompare sulle altre parti.

§ 1153
(1) Se il diritto di servizio o altro gravame conferisce un diritto a frutti o benefici, può
a) ciascuno degli aventi diritto, se la cosa è scissa, oppure

(b) ciascuna delle persone lese, se il caso è difficile, proporre che l’esecuzione sia fornita da un tribunale.

(2) Il tribunale adegua l’esecuzione in relazione alla natura e allo scopo del carico, nonché alle peculiarità economiche delle singole parti, in modo che il risultato corrisponda ai principi di decenza e in modo che il carico non aumento.

Rinvio della cancellazione della comproprietà
§ 1154
(1) Se i comproprietari si impegnano a non richiedere la cancellazione della comproprietà per un certo periodo, ma per un periodo massimo di dieci anni, non può essere esclusa qualsiasi altra disposizione successiva. Se il differimento della cessazione della comproprietà è stato concordato per un periodo superiore a dieci anni, si considera concordato per dieci anni. Il rinvio della cancellazione della comproprietà può essere disposto ripetutamente.

(2) Se la disposizione del rinvio della cancellazione della comproprietà deve vincolare i successori legali dei comproprietari, la cui successione legale deriva da un’eredità o da una trasformazione di una persona giuridica, ciò deve essere esplicitamente concordato.

(3) Un accordo sul rinvio dell’abolizione della comproprietà richiede la forma di un atto pubblico; se il concordato riguarda un immobile iscritto nel pubblico elenco, il differimento dell’annullamento della comproprietà è iscritto nell’elenco pubblico.

§ 1155
(1) Su proposta del comproprietario, il tribunale può rinviare l’annullamento della comproprietà se ciò serve a prevenire la perdita di proprietà o una grave minaccia all’interesse legittimo di un comproprietario, e quindi prolungare la durata della comproprietà -proprietà, ma non più di due anni.

(2) La revoca della comproprietà può essere differita per acquisto anche in caso di morte.

§ 1156
Il rinvio della revoca della comproprietà può essere successivamente modificato con l’accordo dei comproprietari e, in caso negativo, con una decisione giudiziaria emessa su proposta del comproprietario, che dimostri che non può essere legittimamente richiesto di rimanere in comproprietà, o che le circostanze si sono verificate.

§ 1157 Rinvio della separazione dalla comproprietà
Le sezioni da 1154 a 1156 si applicano mutatis mutandis ai dipartimenti di comproprietà.

Sezione 5 Condominio abitativo
Sottosezione 1 Disposizioni generali
§ 1158
(1) La comproprietà abitativa è la comproprietà di beni immobili costituita dalla proprietà delle unità. La comproprietà abitativa può sorgere se l’immobile comprende una casa con almeno due appartamenti.

(2) Quanto stabilito in questa sezione su un appartamento si applica anche allo spazio non residenziale, nonché a un insieme di appartamenti o locali non residenziali.

§ 1159
L’unità comprende un appartamento come parte della casa spazialmente separata e una quota nelle parti comuni dell’immobile collegate ed inseparabili. L’unità è una cosa inamovibile.

Parti comuni
§ 1160
(1) Sono comuni almeno quelle parti di beni immobili che, per loro natura, sono destinate a servire insieme i condomini.

(2) Comune è sempre il terreno su cui è stata costituita la casa, o un diritto reale, che autorizza i proprietari di unità ad avere una casa sul terreno, componenti edilizi essenziali per la conservazione della casa, comprese le sue strutture principali, e le sue forma e aspetto, nonché per la conservazione dell’appartamento un altro proprietario dell’unità, e le attrezzature utilizzate da un altro proprietario dell’unità per utilizzare l’appartamento. Ciò vale anche se una determinata parte viene lasciata in uso esclusivo al proprietario dell’unità.

§ 1161
Se le quote nelle parti comuni non sono determinate in relazione alla natura, alle dimensioni e all’ubicazione dell’appartamento o in quanto alla stessa, sono determinate dal rapporto tra la metratura della metratura dell’appartamento e la metratura totale di tutti gli appartamenti della casa.

§ 1162
(1) Se le quote nelle parti comuni sono determinate in modo diverso dal rapporto tra la dimensione della superficie dell’abitazione e la superficie totale di tutte le abitazioni della casa o come la stessa, il proprietario dell’unità ha il diritto di chiedere una modifica di questa designazione se le circostanze sono cambiate in modo così sostanziale che la sua quota delle parti comuni è chiaramente ingiusta.

(2) Se la dichiarazione non viene modificata su proposta del proprietario dell’unità (§ 1169), la dichiarazione deve essere modificata dal tribunale.

Sottosezione 2 Costituzione dell’unità
§ Costruzione 1163
Se le parti si sono impegnate a farlo in relazione alla costruzione di una casa o alla sua modifica, l’unità sarà costituita per costruzione se la casa è almeno in un grado di costruzione tale da essere già chiusa all’esterno da muri perimetrali e struttura del tetto e l’appartamento è chiuso da muri perimetrali.

§ 1164 Iscrizione nell’elenco pubblico
(1) Un’iscrizione nell’elenco pubblico crea un’unità se il proprietario o una persona autorizzata a farlo da un altro diritto reale dichiara il suo diritto alla casa e alla terra al diritto di proprietà delle unità.

(2) Con l’iscrizione nell’elenco pubblico, l’unità è costituita anche se i comproprietari concordano la separazione dalla comproprietà o la sua cancellazione e liquidazione, o se i coniugi si accordano quando l’oggetto cambia o quando la comunione la proprietà è risolta. Le disposizioni in materia di dichiarazione si applicano mutatis mutandis a tali disposizioni.

§ Decisione del tribunale 1165
L’ente si costituisce se così decide il giudice in caso di separazione dalla comproprietà, in caso di annullamento e liquidazione della comproprietà, in caso di riduzione della comunione o nella liquidazione della comunione.

Dichiarazione
§ 1166
(1) Quando si divide il diritto sui beni immobili nel diritto di proprietà sulle unità, almeno
a) dati su terreni, abitazioni, comuni e territorio catastale,

(b) i dettagli dell’unità, in particolare:
1. denominazione e marcatura dei singoli appartamenti almeno per numero e ubicazione con determinazione della destinazione d’uso,

2. l’ identificazione e la descrizione delle parti comuni per quanto riguarda la loro natura costruttiva, tecnica o d’uso e, se del caso, quali di esse sono riservate all’uso esclusivo del proprietario di una determinata unità,

3. la dimensione delle azioni nelle parti comuni,

c) quali diritti reali e altri diritti e quali difetti passano con la creazione del diritto di proprietà sull’unità a tutti i proprietari delle unità o ad alcuni di essi.

(2) Se dalla scissione risultano almeno cinque quote, di cui almeno tre devono essere di proprietà di tre diversi proprietari, la dichiarazione deve anche indicare i requisiti dell’atto costitutivo dei proprietari di quote (di seguito denominato ” associazioni di proprietari”). Se non sorge in connessione con la divisione della comunione dei proprietari, la dichiarazione dell’amministratore deve specificare le regole per l’amministrazione della casa, le regole per l’uso delle parti comuni e i contributi alle spese connesse con l’amministrazione della casa e terra.

(3) La dichiarazione deve essere accompagnata dalle planimetrie di tutti i piani, o dai loro diagrammi, che determinano l’ubicazione degli appartamenti e delle parti comuni della casa, insieme ai dati sulle superfici degli appartamenti.

§ 1167
Se la proprietà delle quote è iscritta nell’elenco pubblico, la dichiarazione non può essere dichiarata nulla, né può essere accertato che la proprietà delle quote non sia sorta, qualora il diritto sulla quota sia acquisito da un altro soggetto.

§ 1168 Eliminazione del vizio della dichiarazione
(1) Se la dichiarazione definisce l’unità in modo indefinito o inesatto e se l’autore della dichiarazione non la rimuove senza indebito ritardo dopo essere stato informato del difetto da una persona avente un interesse legale, i proprietari delle unità interessate possono eliminare il difetto mediante dichiarazione congiunta. Se ciò non avviene, il tribunale deciderà sull’eliminazione del vizio su proposta di chi ne abbia un interesse legale.

(2) Se la dichiarazione determina in modo vago o errato la quota del proprietario dell’unità nelle parti comuni, questo non deve essere preso in considerazione.

§ 1169 Modifica della dichiarazione
(1) I proprietari delle unità possono modificare la dichiarazione. Se l’unità è gravata, la dichiarazione può essere modificata con il preventivo consenso dell’avente diritto.

(2) Una modifica della dichiarazione richiede l’accordo dei proprietari delle quote interessati sulla modifica dei loro diritti e obblighi stipulati per iscritto. L’accordo entra in vigore se i proprietari delle quote lo accettano per iscritto con la maggioranza dei voti o una maggioranza qualificata indicata nella dichiarazione, anche se non sono parti dell’accordo.

Sottosezione 3 Costruzione di una casa con unità
§ 1170 Contratto di costruzione
(1) Con un contratto di costruzione, le parti si impegnano a partecipare congiuntamente alla costruzione, al completamento o alla modifica di una casa allo scopo di stabilire o modificare unità. Le disposizioni della presente legge sulle società si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi delle parti.

(2) Nel contratto, le parti devono concordare almeno
a) dati indicati come requisiti della dichiarazione sulla divisione del diritto alla casa e al terreno nel diritto di proprietà sulle unità,

b) le modalità di pagamento dei costi di costruzione, o di valutazione delle opere eseguite,

(c) la dimensione delle quote di comproprietà della casa e, se la casa deve far parte del terreno, la dimensione delle quote di comproprietà della terra, fino alla costruzione della prima unità; gli interessi di comproprietà sono determinati a una dimensione corrispondente all’entità dell’interesse del proprietario dell’unità negli interessi comuni, e

d) se la costruzione deve tradursi in una casa con almeno cinque unità abitative, i requisiti degli statuti dell’associazione dei proprietari, se non già costituita.

(3) Il contratto richiede una forma scritta.

§ 1171
Se il contratto di costruzione è concluso in un momento in cui la casa è già in costruzione ma gli appartamenti non sono ancora in costruzione, le parti concorderanno l’entità delle quote di comproprietà nell’immobile corrispondente all’entità della condominio. quote di proprietà dei futuri proprietari di quote nelle parti comuni.

§ 1172
(1) Se l’unità deve essere creata per ampliamento, ampliamento o modifica costruttiva della casa e se le unità non sono ancora definite nella casa, le parti nel contratto devono anche concordare la definizione delle unità nella casa e il proprietario o persona autorizzata da un altro diritto reale nuove quote di comproprietà di beni immobili di dimensione corrispondente alla dimensione della sua quota di comproprietà come proprietario dell’unità nelle parti comuni.

(2) Se deve essere creata una nuova unità o se l’unità esistente deve essere modificata da una sovrastruttura, ampliamento o modifica edilizia in una casa in cui le unità sono già definite, le parti del contratto devono concordare anche le modifiche -quote di proprietà dopo la creazione della nuova unità o la modifica dell’unità esistente e i loro trasferimenti in modo da corrispondere alle quote di comproprietà di nuova determinazione.

§ 1173
Se il contratto di costruzione non contiene un accordo esplicito sulle deviazioni dalla designazione delle unità, la costruzione è considerata corretta se la deviazione è solo minima e il comproprietario interessato l’aveva e poteva ragionevolmente aspettarsela. Se le parti non sono d’accordo, il tribunale decide come trattare le conseguenze della deviazione dalla designazione delle quote.

§ 1174
(1) Se una casa è creata per costruzione, le parti rimarranno i beni immobili come comproprietari fino alla costituzione dell’unità.

(2) Con la costituzione dell’unità, la comproprietà immobiliare si trasforma in comproprietà abitativa.

Sottosezione 4 Diritti e obblighi del proprietario dell’unità
§ 1175
(1) Il proprietario di un’unità ha il diritto di gestire, utilizzare e modificare liberamente il proprio appartamento all’interno nonché di utilizzare le parti comuni, ma non può rendere più difficile per un altro proprietario dell’unità l’esercizio degli stessi diritti o mettere in pericolo, modificare o danneggiare parti comuni.

(2) Il proprietario dell’unità mantiene il suo appartamento come richiesto dalle condizioni sane e dal buon aspetto della casa; ciò vale anche per le parti comuni che il proprietario dell’unità ha riservato in uso esclusivo.

§ 1176
La costituzione del diritto di proprietà sull’unità obbliga il proprietario dell’unità a seguire le regole per la gestione della casa e per l’uso delle parti comuni, se era a conoscenza di queste regole o se le aveva e poteva conoscerle, nonché a assicurarne l’osservanza da parte delle persone alle quali ha consentito l’accesso alla casa o all’appartamento.

§ 1177
(1) Chiunque abbia acquisito la proprietà di un’unità deve informare i proprietari delle unità, compreso il suo indirizzo e il numero di persone che avranno un’abitazione nell’appartamento, tramite il responsabile dell’amministrazione dell’abitazione entro e non oltre un mese dalla il giorno in cui ha saputo o avrebbe potuto sapere di essere il proprietario. . Lo stesso vale in caso di modifica delle informazioni fornite nella notifica.

(2) Il proprietario dell’unità deve notificare senza indebito ritardo alla persona responsabile dell’amministrazione della casa le variazioni del numero di persone che hanno un nucleo familiare nell’appartamento e vi abitano per un periodo totale di almeno tre mesi in uno anno solare. Ciò vale anche se il proprietario dell’unità abitativa ha lasciato l’appartamento in uso ad un’altra persona; in tal caso, comunica anche il nome e l’indirizzo di tale persona.

§ 1178
Su richiesta del proprietario dell’unità, la persona responsabile dell’amministrazione della casa gli comunica il nome e l’indirizzo di qualsiasi proprietario o inquilino della casa.

§ 1179
Il proprietario dell’unità ha il diritto di sapere come gestisce la persona responsabile dell’amministrazione della casa e come gestisce la casa o il terreno. Per questa persona, il proprietario dell’unità può consultare i contratti conclusi in materia di amministrazione, nonché i libri e i documenti.

§ 1180
(1) Se non diversamente specificato, il proprietario dell’unità contribuisce all’amministrazione della casa e del terreno nella misura corrispondente alla sua quota nelle parti comuni. Qualora una delle parti comuni sia utilizzata esclusivamente da un condomino, l’importo del contributo è determinato anche tenendo conto della natura, delle dimensioni e dell’ubicazione di tale parte e dell’entità dell’obbligo del conduttore di gestire la parte in proprio spese.

(2) I contributi destinati alla remunerazione della persona che amministra la casa o dei membri dei suoi organi, per la tenuta della contabilità e per analoghe spese della propria attività amministrativa sono ripartiti in modo uguale per ciascuna unità.

§ 1181
(1) Il proprietario dell’unità paga gli anticipi per le prestazioni associate o relative all’uso dell’appartamento (servizio) e ha il diritto di essere addebitato dal responsabile dell’amministrazione della casa in tempo, di solito entro e non oltre quattro mesi dalla fine del periodo di fatturazione.

(2) Se la data di scadenza degli arretrati o del pagamento in eccesso degli anticipi non è determinata, questi devono essere esigibili lo stesso giorno entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

§ 1182
Se il proprietario dell’unità modifica il proprio appartamento dal punto di vista costruttivo, deve consentire l’accesso all’appartamento per verificare se le modifiche edilizie non mettono in pericolo, danneggiano o alterano le parti comuni, se è stato invitato a farlo dal responsabile per l’amministrazione della casa.

§ 1183
(1) Il proprietario dell’unità deve astenersi da tutto ciò che impedisce la manutenzione, riparazione, modifica, ricostruzione o altro cambiamento della casa o del terreno, che è stato debitamente deciso; se svolte all’interno dell’appartamento o su una parte comune adibita esclusivamente all’uso del proprietario dell’unità, ne consentirà l’accesso, se richiesto dal responsabile dell’amministrazione della casa. Ciò vale anche per l’ubicazione, la manutenzione e l’ispezione delle apparecchiature per la misurazione del consumo di acqua, gas, calore e altra energia.

(2) In caso di danno a un’unità derivante dall’esecuzione di lavori ai sensi del paragrafo 1, il proprietario dell’unità è risarcito dalla comunione dei proprietari e, se non si è verificato, è risarcito proporzionalmente dal co- proprietari della casa. Tuttavia, se solo uno dei proprietari dell’unità ha eseguito questo lavoro nel proprio interesse, risarcirà il danno stesso.

§ 1184
Su richiesta del responsabile dell’amministrazione dell’immobile o del proprietario dell’immobile interessato, il giudice può ordinare la vendita dell’immobile al proprietario che viola l’obbligo impostogli da una decisione giudiziaria esecutiva in modo sostanzialmente restrittivo o impeditivo i diritti degli altri proprietari di unità.

§ 1185 Comproprietà dell’unità
(1) Il proprietario di una quota può dividere il suo diritto alla quota in azioni, a meno che ciò non sia stato escluso.

(2) I comproprietari dell’unità autorizzano un rappresentante comune che eserciterà i loro diritti nei confronti della persona responsabile dell’amministrazione della casa. Ciò vale anche per i coniugi che hanno un’unità in proprietà comune.

Disposizioni speciali sul trasferimento di quote
§ 1186
(1) Quando si trasferisce la proprietà di un’unità, la persona responsabile dell’amministrazione della casa non è obbligata a pagare i contributi per l’amministrazione della casa a partire dalla data di efficacia del trasferimento.

(2) Se il proprietario trasferisce la proprietà dell’unità, deve dimostrare all’acquirente mediante conferma della persona responsabile dell’amministrazione della casa quali debiti relativi all’amministrazione della casa e del terreno passano all’acquirente dell’unità, o che tali debiti non esistono. Il debitore è responsabile nei confronti del responsabile dell’amministrazione della casa per i debiti che sono stati trasferiti all’acquirente dell’unità.

§ 1187
(1) Se un’unità viene creata dividendo il diritto su una casa o un terreno in diritti di proprietà su unità, l’inquilino dell’appartamento ha un diritto di prelazione sull’unità al suo primo trasferimento. Ciò vale anche per l’affitto di uno spazio non residenziale, se è stato affittato in relazione a un appartamento nella stessa casa. Il diritto di prelazione decade se il conduttore non accetta l’offerta entro sei mesi dalla sua efficacia.

(2) Se il locatario è una persona giuridica, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano.

§ 1188
(1) Se l’unità sorge in una casa di proprietà o in comproprietà di una persona giuridica e il locatario è un membro o un partner di questa persona giuridica che ha partecipato all’opera o partecipazione della proprietà all’acquisizione di beni immobili, proprietà dell’unità può essere trasferito solo a lui. Ciò vale anche se il predecessore legale del socio o del socio è stato coinvolto nell’acquisto dell’immobile.

(2) Se un’altra norma giuridica richiede la determinazione del valore della proprietà trasferita sulla base del parere di un esperto nominato dal tribunale per la validità del trasferimento, le sue disposizioni non si applicano.

Sottosezione 5 Gestione della casa e del territorio
§ 1189
(1) L’ amministrazione della casa e del terreno comprende tutto ciò che non appartiene al proprietario dell’unità e ciò che è necessario o opportuno nell’interesse di tutti i comproprietari per la cura adeguata della casa e del terreno come unità funzionale e per il mantenimento o migliorare le parti comuni. La gestione della casa comprende anche le attività relative alla preparazione e all’attuazione di modifiche alle parti comuni della casa mediante sovrastruttura, ampliamento, modifica dell’edificio o cambio d’uso, nonché l’istituzione, la manutenzione o il miglioramento delle strutture della casa o del terreno che serve tutte le co -proprietari di casa.

(2) Si ritiene che l’amministrazione si applichi anche alle parti comuni, le quali sono adibite esclusivamente all’uso di solo alcuni comproprietari.

§ 1190
La persona responsabile della gestione della casa e del terreno è la comunità dei proprietari. Se la comunità dei proprietari non è stata costituita, il responsabile dell’amministrazione della casa è l’amministratore.

Gestione senza formazione di una comunità di proprietari
§ 1191
In assenza di una comunione di proprietari, all’amministrazione si applicano le norme contenute nella dichiarazione e alle decisioni amministrative si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni sull’assemblea; l’amministratore delle quote convoca i proprietari delle quote per una decisione.

§ 1192
(1) Se un proprietario di un’unità ha una quota superiore alla metà nelle parti comuni, diventa amministratore. Se non esiste tale proprietario di quote, i proprietari di quote sono eletti dall’amministratore a maggioranza. Su richiesta di uno dei condomini, il tribunale ricorre in appello all’amministratore e nomina un nuovo amministratore se sussiste un motivo importante.

(2) L’amministratore può fare autonomamente quanto necessario per preservare la proprietà gestita; se viene specificato qualcos’altro, non viene preso in considerazione. Ciò non si applica alle decisioni su materie che, secondo la presente legge, sono di competenza dell’Assemblea.

§ 1193
Nel caso di una casa con meno di cinque quote, i voti del curatore in eccesso rispetto alla somma dei voti di tutti gli altri proprietari di quote non saranno presi in considerazione nella decisione dei proprietari di quote.

Compagnia dei proprietari
§ 1194
(1) Una comunità di proprietari è un’entità legale costituita allo scopo di garantire l’amministrazione di una casa e di un terreno; nell’adempimento del suo scopo, è in grado di acquisire diritti e di impegnarsi in obblighi. La comunità dei proprietari non può esercitare affari o partecipare direttamente o indirettamente agli affari o ad altre attività di imprenditori o essere un partner o un membro di essi.

(2) L’appartenenza alla comunità dei proprietari è indissolubilmente legata alla proprietà dell’unità. I debiti dell’associazione dei proprietari sono responsabili dal suo membro in proporzione alla dimensione della sua quota nelle parti comuni.

§ 1195
(1) La comunione dei proprietari può acquistare proprietà e disporne solo ai fini della gestione della casa e del terreno.

(2) Non si tiene conto dei procedimenti legali con cui la comunione dei proprietari garantisce il debito di un’altra persona.

§ 1196
(1) La comunità dei proprietari tratta legalmente nei limiti del suo scopo con i proprietari delle unità e con i terzi.

(2) Se i diritti dei proprietari delle quote sorgono a causa di un difetto dell’unità, la comunione dei proprietari rappresenta i proprietari delle quote nell’esercizio di tali diritti.

§ 1197
Se un’associazione di proprietari si associa ad altra associazione di proprietari per cooperare all’adempimento del proprio scopo o se diventa socio di una persona giuridica associando un’associazione di proprietari o proprietari di unità o comunque operante nel settore dell’edilizia abitativa, non può impegnarsi un interesse di proprietà diverso da una quota associativa o fornire quote associative. Se la comunione dei proprietari si impegna a condividere la perdita di un’altra persona, a pagare i suoi debiti oa garantirli, ciò non si tiene conto.

§ 1198
(1) Se la comunione dei proprietari non è stata costituita in precedenza, è costituita dai proprietari delle quote qualora vi siano almeno cinque quote, di cui almeno tre di proprietà di tre diversi proprietari, al più tardi dopo il diritto di proprietà alla prima unità trasferita.

(2) Il diritto di proprietà su un’altra unità trasferita non è iscritto nell’elenco pubblico, a meno che non sia dimostrata la costituzione di una comunità di proprietari. Questo non si applica quando l’unità viene acquistata dal primo proprietario.

§ 1199
Se ci sono meno di cinque unità nella casa, è possibile stabilire una comunità di proprietari se tutti i proprietari sono d’accordo.

§ 1200 Istituzione di una comunità di proprietari
(1) La comunità dei proprietari è costituita con l’approvazione degli statuti. Se la comunione dei proprietari non è stata costituita da una dichiarazione sulla divisione del diritto di abitazione e terreno in proprietà delle unità o da accordi nel contratto di costruzione, è richiesto il consenso dei proprietari di tutte le unità per l’approvazione degli articoli di associazione.

(2) Gli statuti contengono almeno
a) il nome contenente la parola “comunità di proprietari” e la designazione della casa per la quale è stata costituita la comunità di proprietari,

(b) la sede legale della casa per la quale è stata costituita la comunione dei proprietari; se ciò non fosse possibile, in altro luogo idoneo,

c) i diritti e gli obblighi associativi dei proprietari delle quote, nonché le modalità del loro esercizio,

d) determinazione degli organi, della loro competenza, del numero dei componenti degli organi eletti e della loro durata in carica, nonché delle modalità di convocazione, deliberazione e deliberazione,

e) nomina dei primi componenti dell’organo statutario,

f) norme per la gestione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni,

(g) norme per la formazione del bilancio comunitario, per i contributi per l’amministrazione della casa e per il pagamento dei corrispettivi dei servizi e per le modalità di determinazione del loro importo a carico dei singoli condomini.

(3) Lo statuto richiede la forma di un atto pubblico. Ciò non si applica se la comunità è costituita da una dichiarazione sulla divisione del diritto di abitazione e terreno in proprietà delle unità da un accordo nel contratto di costruzione.

§ 1201
Se l’associazione dei proprietari è stata costituita da una dichiarazione sulla divisione del diritto alla casa e alla terra in diritti di proprietà sulle unità o da accordi nel contratto di costruzione, modifiche allo statuto effettuate prima della costituzione dell’associazione di proprietari non saranno prese in considerazione.

§ 1202
(1) Finché il fondatore di una comunità di proprietari ha la maggioranza dei voti, è amministratore della casa e del terreno. A tal fine, le parti del contratto di costruzione sono trattate come una persona.

(2) Le regole specificate nella dichiarazione si applicano all’amministrazione e le disposizioni sull’assemblea si applicano mutatis mutandis alle decisioni in materia di amministrazione. L’amministratore convoca i condomini per la decisione; la deliberazione non tiene conto dei voti dell’amministratore eccedenti la somma dei voti di tutti gli altri possessori delle quote.

§ 1203
Se l’amministratore perde la maggioranza dei voti, deve, entro sessanta giorni, in qualità di organo statutario dell’associazione dei proprietari, presentare una proposta per l’iscrizione dell’associazione dei proprietari nel pubblico registro e convocare l’assemblea entro 90 giorni al massimo. In caso contrario, qualsiasi proprietario dell’unità può farlo.

§ 1204 Istituzione di una comunità di proprietari
L’associazione dei proprietari è costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 1205 Organi dell’associazione dei proprietari
(1) L’organo supremo della comunità dei proprietari è l’assemblea. L’organo statutario è il comitato, a meno che lo statuto non preveda che l’organo statutario sia il presidente dell’associazione dei proprietari. Se gli statuti istituiscono altri organi, per essi non possono essere costituiti i poteri riservati all’assemblea o all’organo statutario.

(2) Una persona che è completamente indipendente e di buon carattere ai sensi di un’altra normativa legale che disciplina le attività commerciali può essere membro di un organo eletto o rappresentante di una persona giuridica come membro di tale organo.

Assemblea
§ 1206
(1) L’assemblea è composta da tutti i proprietari delle unità. Ciascuno di essi dispone di un numero di voti corrispondente all’entità della propria quota nelle parti comuni; tuttavia, se è proprietario di un’unità di una comunità di proprietari, il suo voto non sarà preso in considerazione.

(2) L’Assemblea è competente a deliberare in presenza dei condomini, che hanno la maggioranza di tutti i voti. Per l’adozione di una decisione è necessaria l’approvazione della maggioranza dei voti dei soci presenti, a meno che lo statuto o la legge non richiedano un numero di voti superiore.

§ 1207
(1) L’organo statutario convoca l’assemblea per incontrarsi almeno una volta all’anno. L’organo statutario convoca l’assemblea anche su iniziativa dei condomini che hanno più di un quarto di tutti i voti, ma almeno due di essi; se non vi provvedono, i proprietari dell’assemblea convochino un’assemblea a spese della stessa comunità dei proprietari.

(2) Se l’invito relativo all’ordine del giorno della riunione non è allegato all’invito, il convocatore deve consentire a ciascun proprietario dell’unità di prenderne conoscenza in tempo.

§ 1208
Lo scopo dell’assemblea include
a) modifica dello statuto sociale,

b) modifica della dichiarazione sulla divisione del diritto sulla casa e sul terreno in diritto di proprietà sulle unità,

c) elezione e revoca dei componenti degli organi elettivi e decisione sull’ammontare del loro compenso,

d) l’ approvazione del bilancio, la liquidazione del risultato economico e la relazione sulla gestione dell’associazione dei proprietari e della gestione della casa, nonché l’importo complessivo dei contributi di gestione della casa per l’esercizio successivo e le decisioni in merito alla fatturazione o alla liquidazione dei non utilizzati contributi,

e) approvazione del tipo di servizi e dell’importo degli anticipi per il loro pagamento, nonché delle modalità di allocazione dei prezzi dei servizi per unità,

f) processo decisionale
1. sull’appartenenza alla comunità dei proprietari in una persona giuridica che opera nel settore dell’edilizia abitativa,

2. sul cambiamento della destinazione d’uso della casa o dell’appartamento,

3. sul cambiamento della superficie dell’appartamento,

4. la fusione o scissione totale o parziale di quote,

5. sulla variazione della quota nelle parti comuni,

6. una modifica nella designazione della parte comune adibita esclusivamente al proprietario dell’unità,

7. sulla riparazione o alterazione della parte comune, se le spese superano l’importo previsto dalla normativa di attuazione; ciò non si applica se lo statuto prevede diversamente,

g) concessione del consenso preventivo
1. l’acquisizione, il furto o il gravame di beni immobili o qualsiasi altra disposizione degli stessi,

2. acquistare, alienare o gravare su beni mobili il cui valore eccede l’importo previsto dalla normativa di attuazione, o disporne in altro modo; ciò non si applica se lo statuto prevede diversamente,

3. concludere un contratto di prestito da parte dell’associazione dei proprietari, compresa l’approvazione dell’importo e delle condizioni del prestito,

4. concludere un contratto sulla costituzione di un privilegio sull’unità, se il proprietario dell’unità in questione ha acconsentito per iscritto alla conclusione del contratto di pegno,

h) la designazione della persona che deve svolgere determinate attività dell’amministrazione della casa e del territorio, nonché la decisione sulla sua modifica, nonché l’approvazione del contratto con questa persona e l’approvazione della modifica del contratto in il prezzo o l’accordo di portata,

(i) deliberare su altre materie determinate dallo statuto o su materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

§ 1209
(1) Se c’è una ragione importante per questo, il proprietario annullato dell’unità o anche la comunità dei proprietari, se è il proprietario dell’unità, può proporre al tribunale di decidere sulla questione; in tale contesto, può anche chiedere al giudice di vietarle temporaneamente di agire conformemente alla decisione impugnata. Se la proposta non viene depositata entro tre mesi dalla data in cui il condomino è venuto a conoscenza o avrebbe potuto conoscere della decisione, il suo diritto decade.

(2) Se c’è una ragione importante per questo, ogni proprietario di unità può proporre al tribunale di decidere su questioni che sono state debitamente sottoposte alla decisione dell’Assemblea ma che non sono state decise a causa dell’incapacità dell’Assemblea di approvare un risoluzione.

Decisioni al di fuori della riunione
§ 1210
(1) Se l’assemblea convocata non è idonea a deliberare, la persona autorizzata a convocare l’assemblea può proporre per iscritto entro un mese dalla data in cui l’assemblea è stata convocata che i proprietari delle quote decidano sulle stesse questioni al di fuori dell’assemblea .

(2) In altri casi, può essere deciso al di fuori dell’assemblea se lo statuto lo consente.

§ 1211
La proposta deve contenere almeno una bozza di delibera, i documenti necessari per la sua valutazione o l’indicazione di dove sono pubblicati e l’indicazione del termine entro il quale il titolare dell’unità deve formulare osservazioni. A meno che lo statuto non preveda un termine più lungo, il termine è di quindici giorni.

§ 1212
La validità del voto richiede una dichiarazione del proprietario dell’unità, con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui è stata effettuata, firmata di suo pugno su un documento contenente il testo integrale del progetto di decisione.

§ 1213
L’organo statutario comunica per iscritto ai titolari delle quote l’esito della votazione e, se la delibera è stata adottata, comunica loro anche l’intero contenuto della delibera adottata. Se non vi provvede senza ingiustificato ritardo, la comunicazione può essere fatta a spese dell’associazione dei proprietari da chi ha proposto la delibera.

§ 1214
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti di tutti i condomini, a meno che lo statuto non richieda un numero di voti superiore. Tuttavia, se l’entità delle quote nelle parti comuni cambia per tutti i condomini o se il rapporto tra la casa e i contributi di gestione del terreno cambia per motivi diversi dalla variazione delle quote nelle parti comuni, il consenso di tutte le quote proprietari è richiesto.

Abolizione dell’associazione dei proprietari
§ 1215
(1) La comunione dei proprietari è abolita il giorno della cessazione del diritto di proprietà su tutte le unità della casa.

(2) Per decisione dei proprietari delle quote, l’associazione dei proprietari può essere sciolta se è stata costituita volontariamente o se il numero delle quote nella casa è sceso a meno di cinque. In tal caso, i proprietari delle unità adottano norme per l’amministrazione della casa e del terreno e per i contributi ad esso.

§ 1216
Non si procede alla liquidazione in caso di scioglimento dell’associazione dei proprietari. I diritti e gli obblighi dell’associazione di proprietari passano ai proprietari delle quote il giorno del suo scioglimento nella proporzione determinata secondo la quota di ciascun proprietario delle quote nelle parti comuni.

Sottosezione 6 Soppressione della comproprietà abitativa
§ 1217
(1) Se i proprietari delle unità concordano sulla trasformazione della proprietà abitativa in comproprietà immobiliare, la proprietà abitativa si trasforma in comproprietà mediante iscrizione nell’elenco pubblico. Si ritiene che l’entità della quota di comproprietà di ciascun comproprietario sia pari all’entità della quota che aveva come comproprietario nelle parti comuni.

(2) Se tutte le unità della casa sono in proprietà comune e se i coniugi concordano sulla conversione della proprietà dell’abitazione in proprietà di un bene immobile in proprietà comune, la proprietà di un’abitazione in proprietà di un bene immobile in proprietà comune deve essere modificata con l’iscrizione nel elenco pubblico.

(3) L’accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 richiede una forma scritta.

§ 1218
(1) Se la proprietà di tutte le unità della casa è di proprietà di un unico proprietario e se dichiara di cambiare la proprietà delle unità in proprietà dell’immobile, la proprietà dell’alloggio si estingue con l’iscrizione nell’elenco pubblico.

(2) La dichiarazione richiede una forma scritta.

§ 1219
Se l’unità è gravata, per la validità del contratto o la dichiarazione di annullamento della proprietà dell’alloggio è necessario il consenso scritto dell’avente diritto.

Sottosezione 7 Disposizioni comuni
§ 1220
(1) In caso di modifica della dichiarazione, il testo integrale deve essere redatto dal responsabile dell’amministrazione della casa e deve essere inserito senza indebito ritardo nella raccolta degli atti presso l’ente presso il quale l’immobile è iscritto al pubblico elenco; ciò vale anche se le indicazioni della dichiarazione sono incluse nel contratto di costruzione.

(2) Se la persona responsabile dell’amministrazione della casa è iscritta nel registro pubblico, deve, senza indebito ritardo, redigere una dichiarazione completa e nella raccolta di documenti presso l’ente che tiene il registro pubblico.

§ 1221
Salvo disposizione contraria nelle disposizioni sulle associazioni di proprietari, le disposizioni sulle associazioni si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, non si applicano le disposizioni sull’assemblea dei delegati, sulle riunioni dei membri parziali o su un’assemblea dei membri supplenti.

§ 1222
La normativa di attuazione stabilisce come deve essere calcolata la superficie dell’abitazione nell’unità, quali parti dell’immobile sono considerate comuni e i dettagli delle attività di gestione della casa e del territorio.

Sezione 6 Comproprietà aggiuntiva
Condizioni generali
§ 1223
(1) Una cosa che appartiene congiuntamente a più proprietari di cose separate destinate a un uso tale che queste cose formino un insieme localmente e determinato dallo scopo, e che servano a uno scopo comune, cosicché senza di essa l’uso di cose separate non è del tutto possibile, è in ulteriore comproprietà di questi proprietari. Se l’ulteriore comproprietà riguarda un bene immobile iscritto nell’elenco pubblico, anche l’ulteriore comproprietà deve essere iscritta nell’elenco pubblico.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà aggiuntiva si applicano mutatis mutandis alle attrezzature acquistate o altrimenti acquisite dai proprietari di cui al paragrafo 1 ad un costo comune in modo da servire tutti loro.

§ 1224
(1) Una cosa in comproprietà aggiuntiva non può essere privata di uno scopo comune contro la volontà di uno dei comproprietari.

(2) Una cosa può essere vincolata in comproprietà aggiuntiva solo in un modo che non ne impedisca l’uso per uno scopo comune.

§ 1225
(1) A nessuno dei comproprietari può essere impedito di partecipare all’uso della cosa nella comproprietà aggiuntiva in modo che corrisponda allo scopo comune e non ne impedisca l’uso da parte di altri comproprietari.

(2) La rinuncia al diritto di partecipare all’uso di una cosa in comproprietà aggiuntiva da parte di un comproprietario non ha effetto sul suo successore legale.

§ 1226
Se la cosa nella comproprietà aggiuntiva è utilizzata per l’uso congiunto della terra, le quote dei comproprietari nella cosa comune sono determinate dal rapporto tra la superficie della terra. Ciò non impedisce ai comproprietari di disporre diversamente la dimensione delle azioni.

§ 1227
(1) Una quota in una cosa in comproprietà aggiuntiva può essere trasferita solo con il trasferimento simultaneo della proprietà della cosa per l’uso della cosa in comproprietà aggiuntiva serve. Se il diritto di proprietà su una cosa del genere viene trasferito, il trasferimento si applica anche alla quota della cosa nella comproprietà aggiuntiva.

(2) Ciò vale anche per il gravame del diritto di prelazione, del diritto di riscatto o di un modo simile, nonché per l’istituzione di un pegno o di una garanzia simile.

§ 1228
(1) È possibile separarsi dalla comproprietà aggiuntiva a condizione che la cosa per l’uso della quale la cosa nella comproprietà aggiuntiva sia finora scaduta o abbia cambiato oggetto in modo che la cosa nella comproprietà aggiuntiva la proprietà non è più necessaria.

(2) Per lo stesso motivo, uno qualsiasi degli altri comproprietari può proporre al tribunale di annullare la partecipazione del comproprietario nella comproprietà aggiuntiva e di ordinare la sua quota a titolo di risarcimento ai restanti comproprietari secondo il rapporto tra le loro azioni.

§ 1229
Se la cosa nella comproprietà aggiuntiva perde il suo scopo, la comproprietà aggiuntiva decade e i comproprietari si regolano secondo le disposizioni generali sulla soppressione della comproprietà. Fintanto che perdura questo scopo, la comproprietà aggiuntiva non può essere revocata.

Gestione delle cose in comproprietà aggiuntiva
§ 1230
Salvo diverso accordo dei comproprietari, scelgono uno dei comproprietari come amministratore per l’ordinaria amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva. Se il curatore non viene eletto comproprietario anche dopo tre mesi, è nominato dal tribunale su proposta dell’eventuale comproprietario.

§ 1231
(1) Salvo patto contrario, i comproprietari eleggono l’amministratore a maggioranza dei voti; ogni comproprietario dispone di un voto.

(2) Un comproprietario che non ha votato per l’elezione dell’amministratore può proporre al tribunale di licenziare l’amministratore, se vi sono ragioni importanti per questo, e di nominare un altro comproprietario come amministratore. Se l’istanza non viene depositata entro trenta giorni dall’adozione della decisione, il diritto di depositarla decade.

§ 1232
Se il comproprietario dell’amministrazione ordinaria della cosa nella comproprietà aggiuntiva assume la sua volontà e nessuno degli altri comproprietari la contraddice per un periodo di tre mesi, né presenta proposta ai sensi del § 1230, è trattato come se fosse stato eletto amministratore.

§ 1233
(1) Salvo diverso accordo, per la revoca dell’amministratore è sufficiente la maggioranza dei voti dei comproprietari; tuttavia, se il curatore è stato nominato da un tribunale, i comproprietari possono rimuoverlo con almeno due terzi dei voti dei comproprietari.

(2) Non importa come sia stato chiamato l’amministratore, il tribunale, per un motivo importante, lo licenzia su una mozione presentata dai comproprietari, che hanno almeno un terzo dei voti.

§ 1234
I comproprietari e l’amministratore sono legittimati e vincolati solidalmente dall’azione legale dell’amministratore in materia di ordinaria amministrazione.

§ 1235
(1) I comproprietari contribuiscono all’amministrazione di una cosa in comproprietà aggiuntiva proporzionalmente all’entità delle loro quote. I comproprietari devono versare all’amministratore un congruo anticipo per le spese connesse all’amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva; salvo diverso accordo, la caparra è dovuta il 31 gennaio.

(2) I comproprietari decidono a maggioranza dei voti quanto debba essere il totale degli anticipi. Qualora i comproprietari non prendano tale decisione entro la fine dell’anno precedente, il totale delle anticipazioni per l’anno successivo è stato determinato dall’importo versato nelle anticipazioni dell’ultimo anno aumentato di un decimo. Se non è possibile determinare in tal modo l’ammontare degli anticipi, lo determina il tribunale su proposta dell’amministratore.

Sezione 7 Disposizioni speciali sui beni comuni
§ 1236
Se la cosa diventa proprietà di più persone legate per contratto, legge o altro fatto giuridico nella comunità, sia che si tratti di un coniuge, di una persona associata in una comunità familiare, di una comunità di eredi o di altre comunità simili, ciascuna di queste le persone hanno diritto a tutto.

§ 1237
I diritti e gli obblighi dei proprietari uniti in comunità sono regolati dalle disposizioni con cui è stata costituita la comunità. Le disposizioni degli articoli 1238 e 1239 si applicano se non diversamente specificato.

§ 1238
(1) Salvo diverso accordo, è necessaria la decisione unanime di tutti i partecipanti per l’esercizio dei diritti di proprietà e la disposizione di una questione comune.

(2) Salvo patto contrario, non è possibile pretendere la divisione di una causa comune finché dura la comunità, né disporre della partecipazione alla causa comune.

§ 1239
Il diritto di proprietà su una causa comune si estingue con la sua alienazione o con lo scioglimento della comunità; alla transazione si applicano le disposizioni sulla comproprietà.

Parte 5 Diritti reali sui beni di altre persone
Sezione 1 Diritto delle costruzioni
Sottosezione 1 Disposizioni generali
§ 1240
(1) Il terreno può essere gravato dal diritto di un’altra persona (costruttore) di avere un edificio sopra o sotto la superficie del terreno. Non importa se l’edificio è già stabilito o non ancora stabilito.

(2) Il diritto di costruzione può essere stabilito in modo tale da applicarsi anche al terreno che, sebbene non necessario per la costruzione, serve per un suo migliore utilizzo.

§ 1241
Il diritto di costruzione non può essere stabilito per i terreni sui quali il diritto è collegato allo scopo della costruzione. Se il terreno è gravato da un pegno, può essere gravato da un diritto di costruzione solo con il consenso del creditore ipotecario.

§ 1242
Il diritto di costruzione è una cosa inamovibile. Ne fa parte un edificio che rispetta il diritto edilizio, ma è anche soggetto alle disposizioni in materia immobiliare.

Sottosezione 2 Istituzione e cessazione del diritto di costruzione
§ 1243
(1) Il diritto di costruzione si acquisisce per contratto, ritenzione o, se previsto dalla legge, per decisione di un’autorità pubblica.

(2) Il diritto di costruzione stabilito dal contratto sorge con l’iscrizione nell’elenco pubblico. Il diritto di edificare, sorto per decisione di un’autorità pubblica, è subordinato anche all’iscrizione nell’elenco pubblico.

§ 1244
(1) Il diritto di costruzione può essere stabilito solo come temporaneo; non può essere costituita per più di 99 anni. L’ultimo giorno del periodo per il quale è stabilito il diritto di costruire deve essere visibile dall’elenco pubblico.

(2) Se il costruttore ha acquisito il diritto di costruzione per detenzione, li acquisisce per un periodo di 40 anni. In presenza di giusti motivi, il giudice, su richiesta dell’interessato, può abbreviare o prorogare il periodo di costituzione del diritto di costruzione.

§ 1245
La durata del diritto di costruzione può essere prorogata con il consenso delle persone per le quali i carichi sono registrati sul terreno nell’ordine del diritto di costruzione.

§ 1246
Il diritto di costruzione non può essere limitato da una condizione svincolante; se la condizione di svincolo è stata concordata, non sarà presa in considerazione.

§ 1247
Se il diritto di costruire è stato istituito dietro compenso e se la retribuzione in benefici ricorrenti è stata pattuita come stipendio di costruzione, il diritto di costruire è un onere reale. Non tiene conto dell’accordo che le variazioni dell’importo del salario di costruzione dipendono da eventi futuri incerti; ciò non si applica se è concordata la dipendenza dell’importo dello stipendio di costruzione dal tasso di apprezzamento e svalutazione del denaro.

§ 1248
Se il costruttore rinuncia al diritto di costruire, il proprietario del terreno vincolato può trasferire il diritto di costruire per sé o per un’altra persona sulla base di documenti che lo provano per un periodo non ancora scaduto.

§ 1249
Se il diritto edificatorio scade prima della sua scadenza, le conseguenze giuridiche della soppressione del diritto edificatorio nei confronti del diritto reale appartenente alla persona per la quale il diritto reale è stato iscritto nell’elenco pubblico si verificheranno fino alla scadenza di tale diritto reale . Tuttavia, se questa persona acconsente alla cancellazione, le conseguenze legali della cancellazione del diritto di costruzione contro il suo diritto reale si verificheranno già con questa cancellazione.

Sottosezione 3 Rapporti giuridici del diritto edilizio
§ 1250
Per quanto riguarda l’immobile conforme al diritto edilizio, il costruttore ha gli stessi diritti del proprietario; in caso di altri usi del terreno gravati dal diritto di costruzione, ha gli stessi diritti del beneficiario, salvo diverso accordo.

§ 1251
(1) Il contratto può richiedere al costruttore di eseguire la costruzione entro un certo periodo di tempo.

(2) Salvo patto contrario, il costruttore è obbligato a mantenere l’edificio in buone condizioni. Il contratto può imporre al costruttore l’obbligo di assicurare la costruzione.

(3) Il proprietario del terreno può essere riservato all’approvazione di una determinata azione di fatto o legale del costruttore, ma anche se è riservato al proprietario del terreno, non può rifiutare il consenso ad un’azione legale che non deve suo danno.

§ 1252
(1) Il diritto di costruzione può essere trasferito e gravato.

(2) Se il proprietario del terreno si riserva il consenso al gravame del diritto di costruzione, la prenotazione deve essere iscritta nell’elenco pubblico. In tal caso, il gravame del diritto edificatorio può essere iscritto nell’elenco pubblico solo con il consenso del proprietario fondiario.

§ 1253
Il diritto di costruzione passa all’erede e ad un altro successore legale generale.

§ 1254
Il costruttore ha un diritto di prelazione sul terreno e il proprietario terriero ha un diritto di prelazione sul diritto di costruzione. Se le parti convengono diversamente, è iscritto in un elenco pubblico.

§ 1255
Salvo patto contrario, il proprietario del terreno edificabile deve corrispondere al costruttore un risarcimento per la costruzione alla scadenza del diritto di costruzione allo scadere del periodo per il quale è stato stabilito. Il risarcimento è pari alla metà del valore della costruzione al momento della cessazione del diritto di costruzione, salvo diverso accordo tra le parti.

§ 1256
L’ipoteca e altri diritti relativi al diritto di costruzione incidono sul risarcimento.

Sezione 2: Ingombri
Sottosezione 1 Disposizioni generali sui servizi
§ 1257
(1) Una cosa può essere gravato da un servizio che punisce il proprietario della cosa come un diritto reale in modo tale che deve soffrire o astenersi dal fare qualcosa per il beneficio di un altro.

(2) Il proprietario può gravare la sua terra con servi a favore di un’altra delle sue terre.

§ 1258
La funzionalità include tutto il necessario per le sue prestazioni. Se il contenuto o l’ambito del servizio non è specificato, sarà valutato secondo le consuetudini locali; in caso contrario, l’ambito o il contenuto è considerato minore che maggiore.

§ 1259
Colui che ha diritto al fuori servizio può esigere la tutela del suo diritto; Le sezioni da 1040 a 1043 si applicano mutatis mutandis.

Sottosezione 2 Acquisizione del servizio
§ 1260
(1) Il servizio si acquisisce per contratto, acquisizione in caso di morte o conservazione per il periodo necessario a mantenere il diritto di proprietà sulla cosa da gravare. Per legge o per decisione di un’autorità pubblica, il servizio è acquisito nei casi previsti dalla legge.

(2) Al mantenimento del servizio corrispondente a un bene pubblico, il titolare è il comune nel cui territorio si trova la cosa.

§ 1261
I terreni destinati allo svolgimento di funzioni forestali possono essere gravati da servizio del suolo, servizio di pascolo o servizio frutti di bosco solo mediante contratto, acquisto in caso di morte o decisione di un’autorità pubblica. Tale servizio può essere stabilito solo come rimborsabile e le condizioni di rimborso devono essere determinate in anticipo al momento dell’istituzione del servizio.

§ 1262
(1) Se la notifica di una questione iscritta in un elenco pubblico è stabilita da un procedimento giudiziario, essa sorge dall’iscrizione in tale elenco. Se il servizio per una cosa iscritta nell’elenco pubblico nasce in base ad altro fatto giuridico, anche in tal caso sarà iscritto nell’elenco pubblico.

(2) Se è stabilito il servizio per una cosa non registrata nell’elenco pubblico, il contratto diventa efficace.

Sottosezione 3 Rapporti legali di servizio
§ 1263
L’avente diritto sostiene il costo della manutenzione e della riparazione della cosa destinata alla servitù. Tuttavia, se la persona di difficile uso utilizza anche delle cose, è obbligata a contribuire proporzionalmente al costo, o ad astenersi dall’utilizzarle.

§ 1264
(1) Se il livello di servizio non è determinato, decide la necessità del terreno prevalente.

(2) La funzionalità non deve essere modificata da un cambiamento nell’ambito della cosa ufficiale o prevalente, né da un cambiamento nella gestione del terreno prevalente.

§ 1265
(1) Il servizio a terra non può essere combinato con un altro terreno dominante.

(2) Il servizio personale non può essere trasferito a un’altra persona.

(3) Possono essere stabiliti diritti reali d’uso come alienabili ed ereditati per lo spazio sotto la superficie.

§ 1266
Possono anche essere istituiti diversi servizi per il caso, a condizione che non vi sia un diritto più recente a scapito dei diritti più vecchi.

Sottosezione 4 Alcuni servizi a terra
Utilità della rete di ingegneria
§ 1267
(1) La funzionalità di una rete di ingegneria stabilisce il diritto di stabilire, gestire e mantenere l’acqua, le fognature, l’energia o altre linee su o attraverso terreni di servizio sul proprio terreno e in modo adeguato e sicuro. Il proprietario del terreno deve astenersi da tutto ciò che mette in pericolo la rete dei servizi e, se discusso in anticipo, deve consentire alla persona autorizzata l’accesso al terreno per il tempo e nella misura necessari ai fini dell’ispezione o della manutenzione della rete dei servizi. .

(2) Se espressamente concordato, il servizio include il diritto di stabilire, disporre e mantenere sul terreno di servizio anche le attrezzature di servizio necessarie, nonché il diritto di apportare adeguamenti alla rete di servizi al fine di ammodernarla o migliorarne le prestazioni.

(3) L’ avente diritto mette a disposizione del proprietario fondiario la documentazione della rete di ingegneria nella misura concordata e, se non concordata, nella misura necessaria per proteggere i suoi interessi legittimi.

§ 1268
Se la questione non può essere rinviata in caso di danno improvviso alla rete di ingegneria, la persona autorizzata deve provvedere alla sua riparazione anche senza preventiva discussione; tuttavia, informa immediatamente le persone interessate della riparazione, della marcatura e della messa in sicurezza della sua posizione. Dopo il completamento dei lavori, ripristinerà a proprie spese il terreno di servizio alle condizioni precedenti e risarcirà i danni causati dai lavori.

§ 1269 Supporto di un edificio straniero
Chi è obbligato a sostenere l’onere della costruzione altrui contribuirà proporzionalmente anche alla manutenzione dei muri o dei sostegni, ma non è obbligato a sostenere il terreno prevalente.

§ 1270 Servizio della grondaia
(1) Chi ha il servizio di una grondaia ha il diritto di attingere l’acqua piovana dal suo tetto sul bene immobile di un altro liberamente o in una grondaia; può alzare il tetto solo se ciò non rende difficile la manutenzione.

(2) Chi ha il servizio di una grondaia deve mantenere la grondaia, se è stata allestita, in buone condizioni. Inoltre, se c’è molta neve, deve sgombrare la neve in tempo.

§ 1271 Diritto di drenare l’acqua piovana
(1) Chi ha il diritto di drenare l’acqua piovana da un tetto adiacente sul suo terreno, deve pagare i costi delle attrezzature necessarie per questo.

(2) Se per lo scarico è necessaria una grondaia o un dispositivo simile, i costi della loro creazione e manutenzione sono a carico del proprietario del terreno prevalente.

§ 1272 Il diritto all’acqua
(1) Vi ha accesso anche chi ha diritto all’acqua in terra straniera.

(2) Chiunque abbia il diritto di deviare l’acqua da un terreno altrui al proprio o dal proprio terreno ad un altro può, a proprie spese, istituire e mantenere gli impianti necessari a tale scopo; la loro estensione è regolata dalla necessità della terra.

§ 1273 Funzionalità dell’overflow
(1) La funzionalità dello sversamento stabilisce il proprietario dell’acquedotto, che consente l’allagamento controllato dell’alluvione, il diritto di versare acqua sul terreno di servizio. Il servizio comprende anche il diritto del proprietario dell’acquedotto di disporre e mantenere gli impianti di servizio sul terreno di servizio e, se espressamente concordato, di apportare adeguamenti ad essi e all’acquedotto al fine di ammodernarli o migliorarne le prestazioni.

(2) Il proprietario del terreno deve astenersi da tutto ciò che comporta una minaccia per l’acquedotto e le strutture di servizio e, se ne è discusso con lui in anticipo, deve consentire alla persona autorizzata di entrare nel terreno per il tempo necessario e di la misura necessaria.

(3) Le disposizioni della Sezione 1267 (3) e della Sezione 1268 si applicano mutatis mutandis.

Servitù del sentiero, burrone e sentiero
§ 1274
(1) La funzionalità di un sentiero stabilisce il diritto di percorrerlo o di essere trasportato su di esso con la forza umana e il diritto per altri di venire e lasciare la persona autorizzata sul sentiero o di essere trasportato con la forza umana.

(2) Il servizio del sentiero non include il diritto di entrare nel terreno di servizio sugli animali o di trascinare carichi sul terreno di servizio.

§ 1275
(1) La funzionalità dell’attraversamento stabilisce il diritto di condurre gli animali sul terreno di servizio. Al servizio della guida è associato anche il diritto alla guida diversa dai veicoli a motore.

(2) Se l’appezzamento di servizio è un appezzamento di terreno destinato allo svolgimento di funzioni forestali, è vietato istituire il servizio di un allevamento di bestiame. Se un’autorità pubblica decide che un appezzamento di servizio è destinato allo svolgimento di funzioni forestali solo dopo l’istituzione di tale servizio, il servizio cessa.

§ 1276
(1) La funzionalità di un viaggio stabilisce il diritto di guidare attraverso il terreno di servizio con qualsiasi veicolo.

(2) Il servizio del viaggio non include il diritto di precedenza.

(3) Una persona che fa parte del servizio del viaggio contribuisce proporzionalmente al mantenimento del viaggio, comprese passerelle e ponti. Il proprietario del terreno di servizio contribuisce solo quando utilizza queste strutture.

§ 1277
L’area per lo svolgimento del servizio di sentiero, sentiero o passaggio deve essere adeguata alla necessità e al luogo. Se un sentiero, un sentiero o un passaggio diventa per caso impenetrabile, potrebbe essere necessario segnalare un’area sostitutiva prima che vengano ripristinati.

Il diritto di pascolare
§ 1278
Se la specie, il numero di capi di bestiame o l’estensione e il tempo del pascolo non sono specificati al momento dell’istituzione del diritto al pascolo, sarà tutelato un pacifico possesso di dieci anni. In caso di dubbio, si applicano le disposizioni degli articoli da 1279 a 1282.

§ 1279
(1) Il diritto al pascolo si applica a tutte le specie di bestiame, ma non ai suini e al pollame. Gli animali eccessivamente inquinati, malati o estranei sono esclusi dal pascolo.

(2) Se l’appezzamento di servizio è un appezzamento di terreno con soprassuoli forestali, è vietato istituire il servizio di pascolo del bestiame.

§ 1280
(1) Se il numero di bovini al pascolo è cambiato negli ultimi dieci anni, è determinante la media dei primi tre anni di pascolo. Se anche questo numero non è chiaro, sarà determinato secondo i principi di decenza in proporzione all’estensione e alla qualità del pascolo; tuttavia, il beneficiario non può pascolare più bestiame nell’appezzamento di servizio di quanto possa svernare con il foraggio consegnato dal terreno.

(2) I cuccioli lattanti non devono essere inclusi nel numero di cui al paragrafo 1.

§ 1281
Il tempo di pascolo è regolato dall’usanza locale; tuttavia, la corretta gestione del terreno non deve essere ridotta o resa più difficile dal pascolo.

§ 1282
(1) Il diritto di pascolo non comprende altri usi. Di regola, non esclude il proprietario del terreno di servizio dal diritto di compartecipazione.

(2) Se esiste il rischio di danni, il bestiame deve essere custodito.

Sottosezione 5 Diritto d’uso
§ 1283
Il servizio del diritto d’uso conferisce all’utente il diritto di utilizzare la cosa di un altro per i propri bisogni e per i bisogni della sua famiglia. Se queste esigenze cambiano dopo l’istituzione del servizio, non dà diritto all’utente di estenderlo.

§ 1284
Il proprietario della cosa possiede tutti i benefici che può trarre senza ridurre i diritti dell’utente. Tuttavia, il proprietario porta tutti i suoi difetti e deve mantenere la cosa in buone condizioni. Se i costi superano i benefici che rimangono al proprietario, l’utente deve sostenere questi costi maggiori o astenersi dall’utilizzarli.

Usufrutto
§ 1285
La servitù dell’usufrutto conferisce al beneficiario il diritto di usare cosa altrui e di trarne frutti e benefici; l’utente ha diritto anche a proventi straordinari derivanti dalla cosa. Nell’esercizio di tali diritti, l’utente è obbligato a salvare la sostanza della questione.

§ 1286
Il beneficiario non ha diritto a una cosa nascosta trovata nel terreno.

§ 1287
L’utente accetta tutti i difetti che erano legati alla cosa nel momento in cui è stato istituito il servizio. Sostiene anche i costi senza i quali i frutti ei benefici non sarebbero raggiunti.

§ 1288
L’utente conserva l’oggetto nelle condizioni in cui è stato preso in consegna e paga i normali costi di manutenzione dell’oggetto, compreso il suo ripristino e la consueta assicurazione contro i danni. Se, a causa dell’uso corretto della cosa, il suo valore diminuisce senza colpa dell’utente, l’utente non ne è responsabile.

§ 1289
(1) Il proprietario può, dopo aver informato l’utente, eseguire a proprie spese lavori di costruzione, la cui necessità è stata causata dal caso o dall’età della costruzione; in tal caso, il beneficiario deve pagare al proprietario un canone determinato in base alla misura in cui il godimento è migliorato.

(2) Se il proprietario non può o non vuole eseguire l’opera di costruzione, l’utente ha il diritto di eseguirla da solo e, dopo la fine dell’uso, di chiedere lo stesso compenso dell’onesto detentore.

§ 1290
L’utente è obbligato a tollerare i lavori di costruzione, anche se non necessari, se questo non lede il suo diritto o se risarcisce tutti i danni.

§ 1291
Il proprietario deve rimborsare al beneficiario il costo per il quale la cosa è stata migliorata, alle stesse condizioni come se fosse obbligato a rimborsarlo all’amministratore delegato non autorizzato. Se il beneficiario ha sostenuto i costi per hobby o per decorazione, il beneficiario ha gli stessi diritti e doveri del titolare onesto.

§ 1292
Si ritiene che la cosa, al momento della ricezione da parte del consumatore, fosse di qualità intermedia, in condizioni idonee per un uso corretto, e che contenesse tutto il necessario per tale uso.

§ 1293
Quando il consumo è completo, il frutto non appartiene ancora al proprietario. Tuttavia, il titolare rimborserà quanto l’utente ha speso su di loro, in conformità con le disposizioni sull’onesto titolare. L’utente ha diritto ad altri vantaggi a seconda della durata del consumo.

Disposizioni comuni
§ 1294
Se viene stabilito il diritto di utilizzo o godimento di cose sostituibili utilizzabili, l’utente o l’utente può disporre delle cose come desidera. Quando il suo diritto scade, restituirà la stessa quantità di cose dello stesso tipo e qualità.

§ 1295
(1) L’ utente o il beneficiario del capitale depositato per interessi ha diritto solo a questo interesse. Gli interessi maturano anche all’utente o beneficiario sul mandante, che per effetto di qualche variazione prenderà il posto del precedente mandante.

(2) L’ utente o il beneficiario e il creditore decidono insieme se si deve fare qualcosa con il principale. Se non sono d’accordo, deciderà il tribunale.

(3) Il debitore sarà liberato dal debito solo rimborsando il capitale congiuntamente al creditore e alla persona che ne è l’utente o il beneficiario. Ciascuno dei due, creditore e fruitore o beneficiario, non può che esigere che il mandante sia depositato per la custodia notarile o giudiziale per entrambi.

§ 1296
Il proprietario non può chiedere all’utilizzatore o all’utilizzatore di mettere in sicurezza la sostanza, a meno che non vi sia un pericolo. Se non viene fornita alcuna garanzia, il proprietario può, se necessario, chiedere il rilascio della cosa per una vendita dignitosa.

Praticità dell’appartamento
§ 1297
Se viene accertata la fruibilità dell’appartamento, si considera che sia stata istituita come agibilità d’uso.

§ 1298
Il proprietario ha diritto di disporre liberamente di tutte le parti della casa alle quali non si applica la servitù dell’appartamento, e la necessaria vigilanza non deve essere per lui difficoltosa.

Sottosezione 6 Cessazione del servizio
§ 1299
(1) Una funzionalità cessa di esistere da un cambiamento permanente, per il quale la cosa utile non può più servire la terra dominante o la persona avente diritto.

(2) Nel caso in cui un cambiamento permanente causi una grave sproporzione tra l’onere della cosa ufficiale e il vantaggio della terra o dell’avente diritto, il proprietario della cosa ufficiale può chiedere una riduzione o la cancellazione del servizio per un congruo compenso.

§ 1300
(1) Se le parti concordano sulla soppressione del servizio iscritto nell’elenco pubblico, il servizio cessa con la cancellazione dall’elenco pubblico.

(2) Il periodo per il quale è stato istituito un servizio per qualcuno può anche essere organizzato in modo tale che il servizio cessi se un’altra persona raggiunge una certa età. In tal caso, si considera che la morte anticipata di tale persona non pregiudichi la durata del servizio.

§ 1301
Combinando la proprietà delle cose che governano e quelle del servizio in una sola persona, il servizio non finisce.

§ 1302
(1) Il servizio personale termina con la morte dell’avente diritto; quando si estende il servizio agli eredi, sono considerati gli eredi legali della prima classe. Se il servizio personale è stato acquisito da una persona giuridica, il servizio dura finché dura questa persona.

(2) Se il servizio serve al funzionamento dell’impianto, non termina con il trasferimento o il trasferimento dell’impianto o di una parte di esso, che sarà gestito come impianto separato.

Sottosezione 7 Oneri reali
§ 1303
(1) Se una cosa è iscritta nell’elenco pubblico, può essere gravato da un onere reale, per cui il proprietario temporaneo della cosa è obbligato come debitore nei confronti dell’avente diritto a dargli qualcosa oa fare qualcosa.

(2) Diverse cose possono essere caricate per lo stesso onere reale.

§ 1304
Un onere temporale illimitato può essere stabilito solo come rimborsabile e le condizioni di riscatto devono essere determinate in anticipo quando si stabilisce l’onere reale.

§ 1305
Se un onere reale è accertato con un’azione legale, esso sorge con l’iscrizione in un elenco pubblico.

§ 1306
Se l’onere reale dipende dalla ripetizione della prestazione, il beneficio trattenuto o il suo risarcimento può essere richiesto sia dalla persona sotto la cui titolarità il beneficio è maturato, sia dal proprietario presente, ma solo dal caso gravato dall’onere reale.

§ 1307
(1) Il proprietario della cosa gravato si astiene da tutto ciò che potrebbe peggiorare la cosa a danno dell’avente diritto dall’onere reale.

(2) Se la cosa non è sufficiente per l’onere reale dovuto alla colpa del suo proprietario o per un difetto che si manifesta solo in seguito, nella misura in cui è stato considerato al suo stabilimento, il proprietario deve correggere tale situazione mediante il deposito di una cauzione o comunque non ha subito alcun danno.

§ 1308
Le disposizioni sulla cessazione dei servizi si applicano mutatis mutandis alla cessazione degli oneri reali.

Sezione 3 Diritto di pegno
Sottosezione 1 Disposizioni generali
§ 1309
(1) Quando garantisce un debito con un pegno, il creditore ha il diritto, se il debitore non adempie correttamente e in tempo il debito, a essere soddisfatto dai proventi della monetizzazione del pegno fino all’importo concordato e, se non concordato , fino all’importo del credito accessoriato come

(2) Un accordo che vieta l’istituzione di un privilegio ha effetti nei confronti di un terzo solo se tale divieto è iscritto nel registro dei pegni ai sensi di un’altra norma di legge o in un elenco pubblico, o se ne era a conoscenza.

§ 1310
(1) Un impegno può essere qualsiasi cosa che può essere scambiata.

(2) Un privilegio può anche essere stabilito per una questione per la quale il debitore del pegno acquisisce la proprietà solo in futuro. Se una cosa del genere è iscritta nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, vi è iscritto il pegno, se il proprietario della cosa è d’accordo.

§ 1311
(1) Un privilegio può garantire un debito di un certo importo o un debito, il cui importo può essere determinato in qualsiasi momento durante la durata del privilegio. Un pegno può garantire un debito monetario o non monetario, contingente o addirittura che sorgerà solo in futuro.

(2) Un privilegio può essere utilizzato anche per garantire debiti di un certo tipo sorti dal debitore nei confronti del creditore ipotecario in un determinato momento o anche diversi debiti sorti nei confronti del creditore ipotecario per lo stesso motivo giuridico.

Sottosezione 2 Sospensione
§ 1312
(1) Un privilegio è stabilito da un accordo di privilegio. In essa le parti si accordano su cosa sia il pegno e per quale debito sia costituito il pegno; se il debito è garantito come un debito minore o più, è sufficiente concordare fino all’importo più alto del capitale che la garanzia è fornita.

(2) Il pegno può essere determinato individualmente o in altro modo in modo che possa essere determinato in qualsiasi momento durante la durata del pegno.

§ 1313
Il privilegio protegge il debito ei suoi accessori; se concordato separatamente, poi anche la penale contrattuale.

§ 1314
(1) Se una cosa mobile come pegno non viene consegnata al creditore pignoratizio, o a terzi che se ne occupino per conto del pignoratizio, è necessaria una forma scritta per il contratto di pegno.

(2) Un contratto di pegno richiede la forma di un atto pubblico,
a) se il pegno è una pianta o altra cosa collettiva,

(b) se il pegno è un bene immobile non soggetto a iscrizione in un elenco pubblico, o

c) se il pegno sul bene mobile sorge per iscrizione nel registro dei pegni.

§ 1315 Accordi vietati
(1) Sono vietati gli accordi in base ai quali il debitore o il creditore pignoratizio non possono pagare il pegno.

(2) Fino all’arrivo del debito garantito, è vietato convenire che
a) il creditore pignoratizio non richiederà la soddisfazione del pegno,

(b) il creditore può monetizzare il pegno in qualsiasi modo o conservarlo a un prezzo qualsiasi o predeterminato; o

(c) il creditore può trarre il frutto oi benefici dal pegno.

(3) Se il creditore pignoratizio o creditore è un consumatore o una persona che è un piccolo o medio imprenditore, l’accordo con il contenuto di cui al paragrafo 2 (a) non deve essere preso in considerazione. (b) se si è verificato prima della scadenza del debito garantito o anche dopo la scadenza del debito garantito.

§ 1316
Dall’iscrizione in questo elenco deriva il pegno su una cosa iscritta nell’elenco pubblico, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1317
(1) Un pegno su una cosa mobile sorge in caso di consegna a un creditore pignoratizio. Se chiede al creditore pignoratizio, il creditore gli rilascerà un certificato di pegno in cui descrive il pegno in modo che sia sufficientemente distinto dalle altre cose.

(2) La consegna di una cosa mobile può essere sostituita da un segno in modo che la cosa sia contrassegnata come ferma. Se il privilegio è stato creato da una designazione, può essere invocato contro un terzo se non è stato in buona fede; in caso contrario l’articolo è considerato non contrassegnato.

§ 1318
Se così stabilito dal contratto di pegno, il pegno sui beni mobili sorge dal pignoramento o dal pignoramento della cosa a un terzo che provveda al pignoramento e al pignoramento. Salvo patto contrario, i pegni sono tenuti a sostenere le spese ad essi connesse.

§ 1319
(1) Se il contratto di pegno lo prevede, si crea un privilegio su una cosa mobile mediante l’iscrizione nel registro dei pegni.

(2) Il privilegio su una cosa immobile non iscritta nell’elenco pubblico, su un impianto e su una cosa mobile collettiva sorge con l’iscrizione nel registro dei pegni.

(3) L’iscrizione nel registro dei pegni è effettuata dal notaio che ha redatto il contratto di pegno senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto di pegno.

Sospensione di una partecipazione in una società
§ 1320
(1) Se una quota di una società può essere liberamente trasferita, può essere stabilito anche un privilegio per essa; se una partecipazione può essere trasferita solo a determinate condizioni, le stesse condizioni sono richieste quando è sospesa. Ciò non si applica se la sospensione della quota è vietata o limitata dallo statuto.

(2) Se l’azione è rappresentata da un titolo, solo questo titolo è una garanzia idonea.

§ 1321
Non si tiene conto del contratto con il quale la società accetta la propria quota in garanzia.

§ 1322
(1) Un pegno su una quota nasce dall’iscrizione nel registro pubblico in cui è iscritta la società.

(2) Il creditore pignoratizio o il creditore pignoratizio devono notificare alla società la creazione del privilegio senza indebito ritardo; tuttavia, la notifica non è richiesta se l’organo competente della società ha acconsentito alla sospensione della partecipazione.

§ 1323
Se all’azione è allegato un diritto di voto, il creditore ipotecario può esercitarlo solo se è stato concordato.

§ 1324
(1) Se il credito arriva, il creditore ipotecario acquisisce il diritto a benefici monetari e altri benefici materiali derivanti dalla partecipazione alla società fino all’importo del debito garantito. Tali benefici sono inclusi nel pagamento del debito, salvo diverso accordo tra le parti.

(2) Se un debitore personale o un debitore ipotecario in un procedimento giudiziario nega l’importo o l’esistenza di un debito, la prestazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita senza indebito ritardo dopo che l’importo o l’esistenza del debito è stato deciso da un tribunale; fino ad allora, la persona che deve fornire il servizio non è in mora.

§ 1325
Il creditore pignoratizio notifica a tutti gli azionisti l’inizio dell’esercizio del privilegio. Qualora tali azionisti abbiano un diritto di prelazione sull’azione, il diritto di prelazione decade qualora gli azionisti non lo esercitino all’atto della monetizzazione del pegno.

§ 1326
Se è stato concordato, il creditore pignoratizio acquisirà la quota costituita in pegno nel momento in cui il suo tentativo di monetizzare la quota nell’esercizio del privilegio non ebbe successo. Se non è stato convenuto che il creditore pignoratizio acquisisca già in quel momento l’azione costituita in pegno, il creditore pignoratizio può da questo momento esercitare i diritti sociali connessi all’azione.

§ 1327
(1) Se il creditore pignoratizio non ha avuto successo nel tentativo di monetizzare la quota, può chiedere al creditore pignoratizio di trasferirgli la quota costituita in pegno in normali condizioni commerciali per saldare il debito. Se il creditore ipotecario non esercita il suo diritto entro un mese dal giorno in cui il suo tentativo di monetizzare la quota non è andato a buon fine, il suo diritto decade.

(2) Se il creditore pignoratizio non trasferisce la quota al creditore pignoratizio entro un mese dal giorno in cui è stato invitato a farlo, il creditore pignoratizio può richiedere che il contenuto del contratto sia determinato dal tribunale.

Pegno di una cauzione o di un titolo contabile
§ 1328
(1) Un pegno su un titolo deriva dalla sua consegna a un creditore di pegno. Se l’accordo di pegno lo stabilisce, un pegno sulla sicurezza sorge dal pignoramento o dal creditore pignoratizio che consegna la sicurezza e una copia del contratto di pegno a terzi al fine di garantire loro il pegno.

(2) Al fine di creare un pegno su un titolo di seguito, è necessaria anche una girata di pegno contenente una clausola “to pegno” o altre parole dello stesso significato e designazione del creditore di pegno.

(3) Se le parti convengono che un pegno su un titolo al portatore deriva dall’iscrizione di un pegno nel registro dei pegni, la consegna del pegno alla persona che iscrive il pegno nel registro dei pegni è richiesta per la durata del il pegno.

§ 1329
(1) Se il titolo è già in custodia, viene creato un privilegio mediante notifica del creditore pignoratizio o pignorata consegnata al custode insieme a una copia del contratto di pegno. Dalla consegna dell’avviso vale che la garanzia sia conservata per il creditore ipotecario e per il creditore ipotecario insieme. Le disposizioni del § 1328 paragrafo 2 non sono interessate da ciò.

(2) Chiunque abbia detenuto una garanzia in modo professionale deve annotare il suo pegno nei suoi registri in modo che sia chiaro da esso chi è il creditore pignoratizio; deve essere immagazzinato separatamente, a meno che non si tratti di un deposito sfuso.

§ 1330
Se il titolo è già costituito in pegno presso un terzo sulla base di un contratto con il suo proprietario, il titolo può essere rilasciato al creditore pignoratizio per la durata del pegno solo con il consenso del creditore pignoratizio.

§ 1331
(1) Un privilegio viene creato su un titolo di registrazione contabile mediante registrazione nel conto del proprietario nei registri pertinenti. La registrazione è effettuata dalla persona autorizzata a conservare tali registrazioni su ordine del creditore pignoratizio di addebitare il suo conto. Se il provvedimento è presentato da un creditore di pegno, debitore personale o pignoratizio, il pegno è registrato se il preponente prova l’instaurazione del pegno.

(2) Il privilegio deve essere cancellato dai registri pertinenti dalla persona autorizzata a conservare tali registri. Se l’ordinanza è presentata da pignoratizio, debitore personale o pignoratizio, il pegno si estingue se l’ordinante prova che si è verificato un fatto che altrimenti sarebbe motivo di cessazione del pegno.

§ 1332
(1) Per la durata del pegno sulla garanzia, il creditore pignoratizio può esercitare i diritti connessi alla garanzia costituita in pegno nella misura concordata dalle parti.

(2) Le disposizioni sull’adempimento di un credito costituito in pegno si applicano al reddito e ad altri benefici monetari derivanti da una garanzia, a meno che il creditore pignoratizio non rinunci a tale diritto a favore del creditore pignoratizio.

Sospensione del conto del titolare dei titoli dematerializzati
§ 1333
Un pegno viene creato sul conto titoli di registrazione contabile mediante registrazione in questo conto nei relativi registri. La sezione 1331 si applica mutatis mutandis alla registrazione e alla cancellazione di un privilegio.

§ 1334
(1) Un pegno sul conto del proprietario dei titoli dematerializzati si applica a tutti i titoli registrati nel conto al momento della creazione del pegno, nonché ai titoli trasferiti sul conto in pegno per la durata del pegno. Le disposizioni che disciplinano il pegno sui singoli titoli si applicano in modo analogo ai titoli iscritti in pegno.

(2) Se un titolo viene trasferito da un conto costituito in pegno con il previo consenso del creditore pignoratizio, il trasferimento estingue anche il pegno su tale titolo.

Sospensione di un credito
§ 1335
(1) Un credito che può essere trasferito ad un altro può essere costituito in pegno. Se il pegno è un credito del debitore pignoratizio nei confronti del creditore pignoratizio, il credito e il debito non scadono con la fusione della persona del creditore e del debitore.

(2) Un privilegio su un credito sorge dall’efficacia del contratto di pegno, a meno che non sia concordato un periodo successivo, tuttavia, il privilegio ha effetto sul debitore del credito costituito in pegno quando il creditore pignoratizio glielo notifica o il creditore pignoratizio lo dimostra. Ciò non si applica se le parti hanno concordato l’iscrizione del pegno nel registro dei pegni.

§ 1336
(1) Prima della scadenza del debito garantito, il debitore può eseguire solo il creditore insicuro e il debitore pignoratizio per il credito costituito in pegno. Ciascuno di essi ha il diritto di esigere che il debitore depositi la prestazione a beneficio di entrambi in custodia presso un terzo; se il creditore pignoratizio e il creditore pignoratizio non sono d’accordo sul custode, il giudice lo nomina su proposta di una delle parti. Se arriva il debito garantito, il custode darà al creditore ipotecario tutto il necessario per soddisfarlo.

(2) Se il debito garantito è dovuto, il creditore pignoratizio ha il diritto per il debitore di saldare i crediti costituiti in pegno solo a lui; se li esercita, ne informa il creditore del credito costituito in pegno. Se il credito costituito in pegno non è ancora scaduto, il creditore pignoratizio ha diritto che glielo venga assegnato.

§ 1337
In caso di liquidazione del credito costituito in pegno, il creditore pignoratizio emette al creditore pignoratizio tutto ciò che eccede il credito garantito, compresi gli accessori e le spese spettanti al creditore pignoratizio. Se si adempie un’altra cosa, il privilegio passa a questa cosa.

§ 1338
(1) Se l’azione legale del creditore è necessaria per la scadenza del credito costituito in pegno, in particolare la risoluzione o il recesso dal contratto, non è richiesto il consenso del creditore pignoratizio. Il creditore ipotecario può esigere che il creditore agisca legalmente se esiste il rischio che la garanzia venga compromessa.

(2) Se è richiesta l’azione legale del debitore, tale azione legale ha effetto se è stata notificata anche al creditore ipotecario.

§ 1339
Se è stato pattuito un pegno sul credito del conto, il creditore del pegno ha il diritto di condannare il titolare del conto a pagargli il saldo del conto fino a concorrenza dell’importo del debito garantito, se gli comunica la importo e scadenza del debito garantito.

§ 1340
Le disposizioni delle sezioni 1336 e 1338 si applicano a meno che le parti non concordino diversamente. Se è convenuto che il creditore ha bisogno del consenso del creditore ipotecario per la risoluzione o altra azione legale, il creditore può chiedere la concessione del consenso se c’è una minaccia per la cauzione.

§ 1341 Pegno futuro
(1) Se il pegno deve diventare una cosa per la quale il creditore pignoratizio deve acquisire un privilegio solo in futuro, il privilegio è creato dall’acquisizione del diritto di proprietà da parte del creditore pignoratizio.

(2) Se per la creazione di un privilegio è richiesta l’iscrizione nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni e se vi è stato registrato un privilegio futuro, il privilegio è creato mediante l’acquisizione del diritto di proprietà da parte del creditore pignoratizio.

§ 1342 Impegno da una decisione di un’autorità pubblica
Se il privilegio è costituito da una decisione di un’autorità pubblica, il privilegio è costituito dall’esecutività della decisione, a meno che in essa non sia specificato un termine successivo. Se per la costituzione di un pegno è altrimenti richiesta l’iscrizione nel registro dei pegni o in un apposito elenco pubblico, il pegno deve essere iscritto in tale registro.

§ 1343 Fermare una cosa straniera
(1) Il creditore pignoratizio può dare in pegno una cosa straniera solo con il consenso del proprietario.

(2) Se il creditore pignoratizio dà in pegno una cosa mobile straniera senza il consenso del proprietario, sorge un privilegio se la cosa è consegnata al creditore e questi paga in buona fede che il creditore ha il diritto di dare in pegno la cosa .

(3) Se qualcuno ha un diritto reale sulla cosa data in pegno incompatibile con il privilegio, si applicano mutatis mutandis i commi 1 e 2.

§ 1344
Se il creditore pignoratizio pone in pegno un bene mobile altrui presso il monte dei pegni e se non si tratta di un bene affidato dal proprietario al pignorato, il proprietario ha il diritto di estradare la cosa al gestore del monte dei pegni se dimostra di aver smarrito la cosa per smarrimento o atto di delitto intenzionale. Il gestore dell’impianto del monte dei pegni non ha diritto di pretendere dal proprietario il pagamento della somma pagata al creditore pignoratizio o degli interessi maturati prima dell’emissione della cosa.

§ 1345 Pegno comune
Molte cose possono essere fermate insieme per lo stesso debito. Se lo stesso debito è garantito da più pegni distinti, il creditore pignoratizio può essere soddisfatto con uno o tutti i pegni.

Comma 3 Ambito del privilegio
§ 1346
(1) Il pegno si applica al pegno, alla sua aggiunta e agli accessori, a meno che l’accordo di pegno non specifichi qualcos’altro. Dei frutti e dei benefici, il privilegio si applica solo a quelli che non sono separati.

(2) Se un credito è costituito in pegno, il creditore pignoratizio possiede anche qualsiasi diritto che garantisca il credito.

§ 1347
Quando si dà in pegno una cosa collettiva, il privilegio si applica alle cose individuali del pegno che appartengono al pegno e lo servono, ovunque si trovino. Un privilegio si applica a ogni singola cosa che si aggiunge a una cosa collettiva e scade a ogni singola cosa che è separata dalla cosa collettiva.

§ 1348
Se, durante la durata del pegno su una cosa collettiva, viene stipulato un pegno separato su una cosa individuale appartenente al pegno, il pegno non sorge. Se un privilegio è sorto su una causa individuale prima che fosse aggiunto alla causa collettiva o prima che la causa collettiva fosse costituita in pegno, si applicano le disposizioni sull’ordine del privilegio.

§ 1349
La durata e la portata del pegno sul titolo non sono influenzati dallo scambio del titolo dato in pegno da parte dell’emittente al creditore pignoratizio con un altro titolo, né dalla conversione del titolo in un titolo contabile o dalla conversione di un titolo sicurezza di ingresso in una sicurezza. Se un titolo deriva da uno scambio o da una conversione, l’emittente gli fornisce una girata di pegno prima che il titolo sia emesso a una persona autorizzata a portarlo con sé.

§ 1350
(1) Se il pegno si trasforma in cosa nuova, gravano sia il pegno che la cosa nuova.

(2) Se il pegno è combinato con un’altra cosa, il creditore pignoratizio ha il diritto di ripristinare la situazione precedente a spese del creditore pignoratizio. Se ciò non è possibile, il pegno addebiterà l’intera somma, ma solo fino al valore del pegno al momento della fusione. Se il pegno è stato valutato, si ritiene che il prezzo del pegno sia determinato dall’importo della valutazione.

§ 1351
Quando si divide una cosa data in pegno, il pegno grava su tutte le cose create dalla divisione.

§ 1352
In caso di fusione di due pegni, essi sono trattati ai fini del pegno come se la fusione non fosse avvenuta; ciò non si applica se i pegni collegati assicurano l’adempimento del debito stesso.

Sottosezione 4 Diritti e obblighi derivanti dal privilegio
§ 1353
Il creditore pignoratizio si astiene da tutto ciò che peggiora il pegno a spese del creditore pignoratizio. Se l’atto del creditore pignoratizio diventa una garanzia insufficiente per il creditore pignoratizio o se la garanzia insufficiente viene ridotta, il creditore pignoratizio la integra di conseguenza.

§ 1354
(1) Se il pegno è assicurato e se si verifica un evento assicurato, la compagnia di assicurazione deve adempiere al contratto di assicurazione dal creditore pignoratizio se il creditore pignoratizio dimostra in tempo alla compagnia di assicurazione che il suo privilegio è legato alla cosa, o se il creditore pignoratizio o il debitore lo comunica in tempo. .

(2) Il creditore pignoratizio ha il diritto di rifiutare l’adempimento del contratto di assicurazione e di esserne soddisfatto, se la sua richiesta non è soddisfatta correttamente e tempestivamente, salvo diverso accordo. Quanto eccede il credito, comprensivo degli accessori e delle spese, al rimborso di cui ha diritto il creditore pignoratizio, il creditore pignoratizio deve rilasciarlo al creditore pignoratizio.

§ 1355
Se il pegno è lasciato in uso ad un altro senza il consenso del creditore pignoratizio, esso non ha effetti giuridici nei confronti del creditore pignoratizio. Ciò non si applica se le parti concordano che il consenso non è richiesto.

§ 1356
(1) Il pignoramento a cui è stato ceduto il pegno ha il diritto di averlo con sé per l’intera durata del pegno. Ha l’obbligo di curarla come un vero e proprio amministratore e ha diritto al rimborso delle spese ad essa connesse in qualità di legittimo titolare nei confronti del creditore pignoratizio.

(2) Un creditore pignoratizio può utilizzare il pegno solo con il consenso del creditore pignoratizio e in modo innocuo per il creditore pignoratizio; se il creditore pignoratizio è in buona fede che il creditore pignoratizio è il creditore pignoratizio, è sufficiente il consenso del creditore pignoratizio. Salvo patto contrario, il beneficio del pegno è compensato con le spese di cui al comma 1.

§ 1357
Se la cosa data in pegno è stata consegnata a un terzo per la custodia, quest’ultimo non può utilizzare il pegno né permetterne l’uso ad un’altra persona o consegnarla ad un’altra persona; se lo fa, è anche responsabile di un incidente che non pregiudicherebbe il suo impegno.

§ 1358
Se cambia un fatto sostanziale iscritto in merito al pegno nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico e se altra norma di legge non impone l’obbligo di chiedere la variazione dell’iscrizione ad altro soggetto, l’interessato deve chiedere la variazione dell’iscrizione senza indebito ritardo; se non può essere determinato, il creditore ipotecario deve chiedere una modifica dell’iscrizione. Se più persone hanno questo obbligo, è sufficiente che almeno uno di loro lo adempia.

Comma 5 Esercizio del privilegio
§ 1359
(1) Non appena il debito garantito è esigibile, il creditore pignoratizio può essere soddisfatto secondo le modalità concordate con il creditore pignoratizio o debitore pignoratizio, per iscritto, altrimenti dai proventi della monetizzazione del pegno in un’asta pubblica o dalla vendita del pegno ai sensi di un’altra legge. Se il pegno è un titolo ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato europeo, deve essere venduto su tale mercato o anche al di fuori di tale mercato almeno ad un prezzo determinato dal mercato regolamentato europeo.

(2) Il creditore pignoratizio ha diritto al rimborso delle spese necessarie sostenute per l’esercizio del privilegio nei confronti del creditore pignoratizio.

§ 1360
Se è stato convenuto che il creditore pignoratizio può vendere il pegno in un modo diverso da un’asta pubblica, ciò obbliga anche il successore legale del creditore pignoratizio. Quando un creditore pignoratizio è trasferito, il creditore pignoratizio notifica al cessionario il diritto del creditore di vendere il pegno in tale modo.

§ 1361
Se sono richieste azioni speciali nei confronti del debitore affinché il credito possa maturare, tali azioni devono, se vi è differenza nella persona del debitore personale e ipotecario, essere rivolte anche contro il debitore ipotecario, in modo che il creditore ipotecario possa essere soddisfatto dal mutuo.

§ 1362
(1) Il creditore pignoratizio notifica per iscritto al creditore pignoratizio l’inizio dell’esercizio del privilegio; egli dichiarerà nella notifica come sarà soddisfatto del pegno.

(2) Se il pegno è iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, il creditore pignoratizio assicura l’iscrizione dell’inizio dell’esercizio del pegno anche in questo registro.

§ 1363
Se l’inizio dell’esercizio del privilegio è stato notificato al creditore pignoratizio, questi non può alienare il pegno senza il consenso del creditore pignoratizio. La violazione del divieto non pregiudica i diritti del cessionario al quale il creditore pignoratizio ha trasferito la proprietà della cosa nel normale svolgimento della propria attività, a meno che il cessionario non sapesse o avrebbe dovuto sapere dalle circostanze che l’esecuzione del era iniziato il pegno.

§ 1364
(1) Un creditore pignoratizio può monetizzare il pegno non prima di trenta giorni dopo aver notificato al creditore pignoratizio l’inizio dell’esercizio del privilegio.

(2) Se l’inizio dell’esercizio del privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni solo dopo che il creditore pignoratizio ha notificato al creditore pignoratizio l’inizio dell’esercizio del privilegio, il termine decorre trenta giorni dalla data di iscrizione nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni.

(3) Se è stato concordato un periodo più breve prima della notifica, questo non sarà preso in considerazione.

§ 1365
(1) Se è convenuto che il creditore pignoratizio può vendere il pegno fuori da un’asta pubblica, è obbligato a procedere con la diligenza professionale nel proprio interesse e nell’interesse del creditore pignoratizio affinché venda il pegno ad un prezzo in cui una cosa comparabile può essere solitamente venduta in circostanze comparabili in un dato luogo e momento. Se un creditore ipotecario viola tale obbligo, ciò non pregiudica i diritti di terzi acquisiti in buona fede.

(2) Se è stato concordato come il creditore pignoratizio monetizzerà il pegno, il creditore può in qualsiasi momento durante l’esercizio del privilegio cambiare il suo metodo vendendo il pegno in un’asta pubblica o monetizzandolo in conformità con un’altra legge. Il creditore comunica tempestivamente per iscritto al creditore pignoratizio la variazione delle modalità di esercizio del privilegio.

§ 1366
Se l’interessato all’acquisto della cosa costituita in pegno o il banditore ne fa richiesta, il creditore pignoratizio gli deve dimostrare di aver notificato al pignorante l’inizio dell’esercizio del pegno.

§ 1367
(1) Il creditore pignoratizio tollera l’esercizio del privilegio, rilascia il pegno al creditore pignoratizio con i documenti necessari per la presa in consegna, la vendita e l’uso, e gli presta l’altra necessaria collaborazione. Se un terzo ha un pegno o un atto, ha lo stesso obbligo.

(2) Chi ha un pegno con lui si astiene da tutto ciò che potrebbe ridurre il valore del pegno; la normale usura non viene presa in considerazione.

§ 1368
(1) Un credito è pagato dai proventi della monetizzazione del pegno, inclusi gli accessori e le spese, al cui risarcimento ha diritto il creditore pignoratizio. Se un debito non pecuniario è stato garantito, il creditore si considera autorizzato alla prestazione pecuniaria fino al prezzo normale del credito al momento in cui sorge il privilegio; ciò vale anche se l’accessorio di debito garantito non è monetario.

(2) Il pagamento di un credito da un pegno dato in pegno conferisce al creditore pignoratizio gli stessi diritti che avrebbe se avesse adempiuto lui stesso il debito.

§ 1369
Il creditore pignoratizio deve presentare al creditore pignoratizio senza indebito ritardo dopo che il creditore pignoratizio è stato monetizzato, indicando i dettagli della vendita del pegno e dei costi ad esso associati, nonché altri costi a cui ha diritto il creditore pignoratizio, i proventi di la vendita e il suo utilizzo.

§ 1370
Il debitore personale paga ciò che non riceve se non paga quanto il credito quando viene monetizzato il pegno. Il creditore ipotecario deve quanto più guadagna.

Comma 6 Esercizio di pegno su più creditori ipotecari
§ 1371
(1) Se al pegno è collegato più di un vincolo, il loro ordine è determinato in base al momento della creazione del vincolo. Se la costituzione di un privilegio deve essere iscritta nell’elenco pubblico, per l’ordinanza è determinante il momento del deposito della domanda di iscrizione.

(2) Se un pegno è una cosa per la quale il creditore pignoratizio deve acquisire la proprietà solo in futuro, l’ordine dei diritti di pegno sarà determinato in base al momento della conclusione del contratto di pegno; se il futuro pegno è iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico, determina l’ordine di presentazione delle proposte di iscrizione.

(3) Se più diritti di pegno sono collegati a beni mobili, il diritto del creditore di pegno iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico secondo l’ordine di registrazione è soddisfatto rispetto a un diritto derivante in altro modo. Il diritto derivante dalla cessione del pegno al creditore ipotecario oa un terzo è soddisfatto in via preferenziale rispetto al diritto derivante dalla marcatura della cosa con un segno.

§ 1372
(1) Se su un pegno sorgono più gravami, il creditore pignoratizio può disporre il loro ordine per iscritto. Il patto è efficace nei confronti dei terzi dall’iscrizione nel registro dei pegni, o nell’elenco pubblico, se l’iscrizione di un privilegio richiede l’iscrizione in tale elenco. L’iscrizione sarà proposta congiuntamente da tutti i creditori ipotecari che hanno concordato l’ordine dei privilegi.

(2) Se l’accordo deve abbreviare i diritti di un creditore pignoratizio che non ha aderito all’accordo, non ha effetti legali contro di lui.

§ 1373
(1) Il creditore pignoratizio deve anche notificare l’inizio dell’esercizio del privilegio a quei pignorati che hanno diritto alla soddisfazione nell’ordine precedente il suo ordine. Le disposizioni del § 1362 si applicano per analogia.

(2) Un creditore pignoratizio può monetizzare il pegno non prima di trenta giorni dopo la notifica a tutti i pignorati in conformità con il paragrafo 1. Ciò non si applica se il creditore pignoratizio che ha diritto alla soddisfazione nell’ordine precedente il suo ordine gli notifica entro questo termine che egli egli stesso comincia con l’esercizio del suo privilegio; se tale creditore non inizia l’esercizio del suo privilegio senza indebito ritardo, la sua notifica non è presa in considerazione.

§ 1374
(1) Se il creditore pignoratizio esercita un privilegio che è il primo nell’ordine decisivo per la soddisfazione dei diritti di pegno (di seguito denominato “pegno privilegiato”), il pegno passa al cessionario non gravato da altri privilegi.

(2) Se i proventi della vendita del pegno superano il credito, compresi gli accessori e le spese a lui spettanti, il pignoramento prioritario deve depositare l’eccedenza in custodia giudiziale a favore dei creditori di altri crediti provati dal pegno e dal debitore, a meno che non sia d’accordo con loro diversamente.

(3) Dall’eccedenza, i creditori di altri crediti provati dal privilegio devono essere soddisfatti nell’ordine decisivo per la soddisfazione dei privilegi. Quello che resta viene dato al creditore ipotecario.

§ 1375
(1) Se un pegno è esercitato da un creditore pignoratizio diverso dal creditore prioritario, il pegno gravato dai privilegi di quei creditori pignorati il ​​cui diritto alla soddisfazione precede il suo ordine passa al cessionario. Il creditore pignoratizio informa tempestivamente il cessionario del pegno circa il trasferimento del pegno, compreso il gravame.

(2) Il creditore pignoratizio che esercita il suo privilegio e il creditore pignoratizio assicurano l’iscrizione della variazione della persona del creditore pignoratizio nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico, se tale registrazione è richiesta per la creazione del privilegio, altrimenti compensare il danno causato.

(3) L’ articolo 1374 si applica mutatis mutandis ai diritti dei creditori pignoratizi il cui diritto alla soddisfazione segue l’ordine del creditore che esercita il privilegio ai sensi del paragrafo 1.

Comma 7 Estinzione del privilegio
§ 1376
Se il debito garantito scade, scade anche il pegno.

§ 1377
(1) Il privilegio scade, ma il credito continua,
a) in caso di scadenza del pegno,

b) se il creditore pignoratizio rinuncia al privilegio,

c) se il creditore pignoratizio restituisce il pegno al creditore pignoratizio o al creditore pignoratizio,

d) se il creditore pignoratizio o il creditore pignoratizio paga al creditore pignoratizio il prezzo della cosa data in pegno, ovvero

e) se scade il periodo per il quale è stato costituito il privilegio.

(2) Gli effetti di cui al comma 1 si verificano anche nel caso in cui un’altra persona abbia acquisito la proprietà della cosa costituita in pegno in buona fede che la cosa non sia gravato da pegno. Ciò non si applica se il pegno è iscritto nel registro dei pegni o in un elenco pubblico.

(3) Se la cosa e il pegno non sono iscritti nell’elenco pubblico, gli effetti di cui al comma 1 si producono anche se il pegno, o parte di esso, è stato trasferito
(a) e il contratto di pegno prevede che il pegno o parte di esso possa essere trasferito senza gravami mediante pegno; o

b) nel normale svolgimento dell’attività dell’impresa cedente.

§ 1378
Se il pegno è iscritto nel registro dei pegni o nel pubblico elenco anche dopo la sua cessazione, si tratta di un vizio connesso al pegno.

§ 1379
(1) Se un privilegio iscritto nel registro dei pegni è scaduto, il creditore pignoratizio ne chiede la cancellazione senza indebito ritardo e il privilegio deve essere cancellato. Ciò vale anche se il pegno è stato iscritto nel registro pubblico, salvo che le parti abbiano convenuto che il creditore del pegno non chieda la cancellazione del pegno o che il proprietario abbia chiesto l’iscrizione del pegno liberato.

(2) Il creditore pignoratizio ha il diritto di presentare una richiesta di cancellazione del diritto di pegno; se il pegno non è scaduto dopo la scadenza del termine, esso è cancellato dal registro dei pegni o dall’elenco pubblico, se il creditore pignoratizio prova la cessazione del pegno con atto confermato dal pignorato o con decisione del tribunale o altro documento pubblico. Se il creditore pignoratizio non conferma al creditore pignoratizio su sua richiesta la cessazione del pegno, è tenuto a risarcire il danno che ne deriva.

Comma 8 Diritti del titolare al rilascio del pegno
§ 1380
Se il pegno è liberato con la cessazione del pegno e l’iscrizione sul pegno non è stata ancora cancellata nell’elenco pubblico, il pegno si considera liberato e il proprietario della cosa può combinare il pegno svincolato con altro debito che non ecceda il debito originario.

§ 1381
Se il proprietario ne fa richiesta, è iscritto nell’elenco pubblico che il pegno è svincolato e che la garanzia del debito originario è estinta se prova l’estinzione del pegno con atto confermato dal creditore ipotecario o con sentenza del tribunale o altro documento pubblico. Se il proprietario non garantisce un altro debito con il pegno liberato entro dieci anni dalla registrazione dello svincolo del pegno, il suo diritto si estingue.

§ 1382
Se la liberazione di un privilegio è stata iscritta nell’elenco pubblico, può essere cancellata insieme al privilegio solo prima che siano trascorsi dieci anni.

§ 1383
Se il proprietario non ha garantito un nuovo debito con il pegno liberato, il pegno liberato non sarà preso in considerazione nella distribuzione dei proventi dopo che il pegno è stato monetizzato.

§ 1384
Se, al momento della costituzione del pegno o successivamente, il proprietario si impegna a non garantire un nuovo debito con un pegno iscritto in un ordine più favorevole, e se è iscritto nell’elenco pubblico, il pegno liberato non può garantire un nuovo debito finché dura il pegno per il beneficio del creditore assunto dal proprietario.

Sottosezione 9 Sostituzione di un privilegio
§ 1385
Se il pegno è stato iscritto in un elenco pubblico, il titolare della cosa può chiedere che il pegno sia iscritto nell’ordine del pegno allegato alla cosa e che garantisca un debito non eccedente il debito originario, purché entro un anno dal la registrazione del nuovo pegno il vecchio diritto di pegno cancellato.

§ 1386
Il proprietario delle cose o il creditore in favore del quale deve essere costituito il nuovo privilegio può chiedere la cancellazione del vecchio privilegio. Se non lo fa con successo entro un anno, il nuovo privilegio scadrà alla fine di questo periodo. L’autorità pubblica competente annulla il nuovo privilegio anche senza istanza, unitamente a tutte le registrazioni ad esso relative.

§ 1387
Se il vecchio privilegio è vincolato da un altro diritto o restrizione iscritto nell’elenco pubblico, il nuovo privilegio può essere iscritto in tale elenco purché il vizio sia cancellato o trasferito a un nuovo privilegio con il consenso delle parti.

§ 1388
Se, al momento della costituzione del pegno o successivamente, il titolare si impegna a non consentire l’iscrizione di un nuovo pegno in luogo del vecchio, e se questo risulta iscritto nell’elenco pubblico, il vecchio pegno non può essere convertito in uno nuovo.

§ 1389
Qualora si debba registrare un nuovo privilegio in luogo di più privilegi scritti in successione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del presente comma.

Sottosezione 10 Sublien
§ 1390
Un pegno nasce dal pegno di un credito, che testimonia il pegno.

§ 1391
(1) Per costituire in pegno il credito non è necessario il consenso del creditore pignoratizio. Contro di lui avrà effetto il pegno,
(a) se è stato informato della sua creazione; o

b) se il pegno è la cosa per la quale il pegno sorge mediante iscrizione nel registro dei pegni o in un apposito elenco pubblico, iscrizione in tale elenco; questa registrazione crea un sub-pegno.

(2) La comunicazione ai sensi del comma 1 può essere effettuata dal subconcessionario o dal subfiduciario; tuttavia, deve provare l’origine del sub-pegno al debitore sub-pegno.

§ 1392
Il subaffidatario non può essere liberato dall’obbligo di cui all’articolo 1353 con la consegna della cosa al subpegnato.

§ 1393
Un subpegno può cercare soddisfazione da un subpegno invece che da un subpegno non appena il debito garantito dal subpegno è esigibile.

§ 1394
Le disposizioni sul privilegio si applicano mutatis mutandis al privilegio.

Sezione 4 Diritto di ritenzione
§ 1395
(1) Chi è obbligato a consegnare una cosa mobile straniera che ha con sé può, di sua spontanea volontà, trattenerla per garantire il debito dovuto della persona alla quale dovrebbe altrimenti consegnare la cosa.

(2) Un debito in essere può anche essere garantito da un pegno,
a) se il debitore non garantisce diversamente il debito, sebbene avrebbe dovuto garantirlo secondo il contratto o secondo la legge,

(b) se il debitore dichiara che non sarà inadempiente, o

(c) se risulta altrimenti evidente che il debitore non sarà inadempiente nei confronti del debito a causa di circostanze che gli sono occorse che non erano o non potevano essere note al creditore al momento in cui il debito è stato contratto.

§ 1396
(1) Una persona che l’ha indebitamente con sé non può trattenere una cosa straniera, specialmente se l’ha sequestrata con la forza o con l’inganno.

(2) Una persona a cui è stato ordinato di trattenere una cosa straniera non può trattenerla in modo incompatibile con l’esercizio del diritto di detenzione; ciò non si applica se la causa era con lui al momento dell’apertura della procedura concorsuale, in cui si sta risolvendo il fallimento o il fallimento imminente del debitore.

§ 1397
(1) Chi ha trattenuto una cosa straniera deve notificare al debitore la sua detenzione e la sua ragione. Se il creditore ha con sé la cosa in base a un contratto stipulato per iscritto, ne richiede anche la comunicazione scritta.

(2) Il creditore è obbligato a prendersi cura della cosa trattenuta come un vero amministratore e ha diritto al rimborso delle spese nei confronti del debitore come un vero detentore. Il creditore può utilizzare l’oggetto sequestrato solo con il consenso del debitore e in modo innocuo per il debitore. Salvo patto contrario, la prestazione è compensata con i costi di cui al comma 1.

§ 1398
Il creditore che ha garantito il suo credito con il diritto di ritenzione ha diritto a una soddisfazione preferenziale su un altro creditore, compreso il creditore ipotecario, dai proventi della monetizzazione della cosa detenuta. § 1359 si applica allo stesso modo alla monetizzazione di una cosa sequestrata da un creditore.

§ 1399
Il diritto di ritenzione scade
a) risoluzione del debito garantito o della cosa pignorata,

b) se il creditore rinuncia al diritto di ritenzione unilateralmente o d’intesa con il proprietario della cosa detenuta,

(c) se la cosa è recuperata definitivamente dal creditore, o

d) se al creditore sono fornite garanzie sufficienti.

Parte 6 Gestione delle risorse
Sezione 1 Disposizioni generali sulla gestione dei beni di terzi
Sottosezione 1 Disposizioni generali
§ 1400
(1) Chiunque è incaricato dell’amministrazione di beni che non gli appartengono, a beneficio di qualcun altro (di seguito denominato “beneficiario”), è l’amministratore dei beni stranieri.

(2) Si considera che l’ amministratore agisca legalmente come rappresentante del proprietario.

§ 1401
(1) L’amministratore svolge le sue funzioni di persona. Può delegare i propri poteri ad un’altra persona o farsi rappresentare in altro modo solo in procedimenti giudiziari individuali; nel fare ciò, è obbligato a selezionare con cura tale persona e a dargli sufficienti istruzioni.

(2) Se l’amministratore può rappresentare ingiustificatamente un’altra persona o se affida illegittimamente ad un’altra persona l’esercizio dei suoi poteri, è responsabile nei confronti del beneficiario in solido con tutto ciò che ha fatto.

§ 1402
(1) Si considera che l’ amministratore abbia diritto alla normale retribuzione in base alla natura dei suoi servizi.

(2) Chi gestisce beni altrui senza motivo legale non ha diritto a compenso.

§ 1403
L’amministratore ripartisce tra i beneficiari l’utile e le spese a norma dell’atto costitutivo o di altro contratto, altrimenti nel modo più equo possibile rispetto alla natura e all’oggetto dell’amministrazione e alle circostanze della sua origine rispetto agli usi generali. A meno che non si possa stabilire un diverso rapporto tra profitti e costi tra i beneficiari, tali azioni sono le stesse.

§ 1404
Se per una determinata condotta è richiesto il consenso del beneficiario, esso può essere sostituito da una decisione giudiziaria se il beneficiario è sconosciuto o se il parere del beneficiario non può essere accertato in tempo. Ciò vale anche se il beneficiario rifiuta di prestare il consenso senza un giusto motivo.

Sottosezione 2 Semplice gestione dei beni di terzi
§ 1405
Chi esegue la semplice amministrazione dei beni altrui fa tutto il necessario per preservarli.

§ 1406
Con la semplice amministrazione, l’amministratore esercita tutti i diritti relativi alla proprietà gestita e la gestisce correttamente. L’amministratore non può modificare lo scopo della proprietà gestita senza il consenso del beneficiario.

§ 1407
Se l’amministratore gestisce i fondi, deve spenderli con prudenza. Se qualcosa del patrimonio gestito è stato speso in un certo modo in precedenza, l’amministratore può modificare il metodo scelto in un secondo momento.

§ 1408
(1) L’amministratore può alienare qualcosa dai beni in gestione se è nell’interesse di preservare il valore, la natura e lo scopo dei beni in gestione o se è necessario pagare i debiti associati a questi beni; altrimenti solo a titolo oneroso. Allo stesso scopo, l’amministratore può costituire in pegno o comunque utilizzare a garanzia i beni in gestione. L’amministratore deve dare il consenso del beneficiario a questi procedimenti legali.

(2) L’ amministratore non ha bisogno del consenso all’alienazione della proprietà se è in pericolo di rapida distruzione o se rischia di perdere rapidamente valore.

Sottosezione 3 Gestione completa dei beni di terzi
§ 1409
Chi è incaricato della piena amministrazione dei beni di terzi, ne cura la riproduzione e l’applicazione nell’interesse del beneficiario.

§ 1410
Il fiduciario può fare tutto ciò che è necessario e utile con i beni in gestione.

Sezione 2 Regole di gestione
Sottosezione 1 Obblighi dell’amministratore nei confronti del beneficiario
§ 1411
L’amministratore dei beni di terzi esercita i propri poteri e svolge le proprie funzioni con la diligenza di un proprio responsabile.

§ 1412
(1) Se vi sono più beneficiari, simultaneamente o in sequenza, l’amministratore deve agire in modo imparziale nei confronti di tutti e tenere conto dei rispettivi diritti.

(2) Se l’amministratore è egli stesso un beneficiario, deve tenere conto dei suoi interessi allo stesso modo degli interessi degli altri beneficiari ed esercitare i suoi poteri nell’interesse comune.

§ 1413
Se non sussiste alcun interesse o diritto derivante dall’azione legale da cui è sorta l’amministrazione, l’amministratore deve darne immediata comunicazione al beneficiario e al soggetto che vigila sull’amministrazione del bene o dell’interesse del beneficiario.
(a) qualsiasi interesse nell’impresa o attività che persegue un bene che possa essere in conflitto con gli interessi del beneficiario; e

(b) qualsiasi diritto che possa esercitare sul beneficiario o in relazione alle attività in gestione.

§ 1414
Il fiduciario conserva registrazioni affidabili dei beni in gestione e non può mescolare i propri beni con quelli sotto la sua gestione.

§ 1415
(1) L’amministratore può diventare parte del contratto relativo alla proprietà gestita, acquisire contrattualmente il diritto su tale proprietà o acquisire il diritto nei confronti del beneficiario solo con il consenso del beneficiario.

(2) L’amministratore può utilizzare la proprietà gestita o le informazioni ottenute durante l’amministrazione a proprio vantaggio solo con il consenso del beneficiario, a meno che la possibilità di tale utilizzo non sia determinata dallo statuto o da un altro contratto o se così previsto dalla legge .

§ 1416
L’amministratore può trasferire gratuitamente il bene affidato solo se è di natura diretta dell’amministrazione, ovvero se si tratta di un bene di valore esiguo, di cui l’amministratore dispone nell’interesse del beneficiario o in conformità allo scopo di l’amministrazione.

§ 1417
L’amministratore non deve risarcire danni alla proprietà causati da forza maggiore, invecchiamento o altri sviluppi naturali e normale usura con un uso corretto.

§ 1418
Nel determinare il compenso del curatore, il giudice può ridurre l’entità del compenso solo in relazione alle circostanze in cui l’amministrazione è stata accettata, ovvero se il curatore svolge l’amministrazione a titolo gratuito, o se il curatore è minorenne o se la sua giurisdizione è limitata.

Comma 2 Obblighi dell’amministratore e del beneficiario nei confronti dei terzi
§ 1419
(1) L’ amministratore non assume un obbligo personale da un obbligo che ha concordato con un’altra persona per conto del beneficiario. Ciò vale anche se è chiaro che l’amministratore agisce per conto del fondo fiduciario.

(2) Se l’amministratore agisce per conto del beneficiario a proprio nome nell’esercizio dei suoi poteri, è obbligato insieme al beneficiario; tuttavia, al beneficiario può essere richiesta la prestazione solo dal patrimonio gestito. Questo è vero anche se il trustee ha agito per conto del trust, sebbene ciò non fosse ovvio.

§ 1420
Se l’amministratore eccede la sua competenza, è personalmente obbligato ad agire. Tuttavia, se un terzo ha invocato in buona fede il corretto esercizio dei poteri del fiduciario, o se il beneficiario ha confermato, anche tacitamente, la condotta legale del fiduciario, il fiduciario e il beneficiario sono solidalmente responsabili,

§ 1421
L’amministratore eccede i suoi poteri se lo esercita egli stesso, anche se avrebbe dovuto farlo insieme ad un’altra persona; ciò non si applica se tale procedura ha beneficiato dei patrimoni in gestione più di quanto si debba spendere per essi.

§ 1422
Se una persona indipendente pretende da un terzo che un’altra persona è l’amministratore della sua proprietà, il contratto concluso in buona fede con quest’altra persona conferisce alle parti gli stessi obblighi come se la proprietà del precursore fosse in gestione.

Sottosezione 3 Inventario, sicurezza e assicurazione
§ 1423
(1) L’amministratore deve compilare l’inventario, garantire il corretto svolgimento dell’amministrazione o assicurare la proprietà affidata, se così previsto dallo statuto o da altro contratto o se così previsto dalla legge.

(2) Su proposta del beneficiario o di un’altra persona che ha un interesse legale in esso, il tribunale può imporre un obbligo all’amministratore ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto del valore della proprietà gestita, della posizione delle parti e altre circostanze del caso. La proposta non può essere accolta se contraddice il contratto di costituzione dell’amministrazione concluso tra l’amministratore e il beneficiario.

§ 1424
(1) Se l’amministratore è obbligato a compilare l’inventario, deve indicare in esso un elenco fedele e accurato dei beni inclusi nell’amministrazione, incluso un elenco di documenti significativi.

(2) Gli oggetti di uso personale inclusi nell’inventario possono essere descritti solo in generale, a meno che tra di essi non vi siano cose di valore e non insignificanti.

§ 1425
I beni descritti nell’inventario si considerano in buono stato alla data dell’inventario.

§ 1426
L’amministratore consegna l’inventario alla persona che gli ha affidato l’amministrazione, al beneficiario e alla persona convenuta o prevista dalla legge. Il Beneficiario o un’altra persona avente un interesse legale a farlo ha il diritto di opporsi all’inesattezza dell’inventario in uno qualsiasi dei suoi articoli o di richiedere la compilazione di un nuovo inventario.

§ 1427
(1) L’amministratore ha il diritto di assicurare il patrimonio gestito a spese del beneficiario contro i rischi comuni.

(2) L’amministratore ha il diritto di assicurare la sua responsabilità patrimoniale dall’amministrazione a spese del beneficiario, se esegue l’amministrazione gratuitamente.

Sottosezione 4 Gestione congiunta
§ 1428
Più fiduciari incaricati della gestione congiunta decidono e deliberano a maggioranza di voti, salvo che il contratto o la legge disponga diversamente. Ciascuno dei contitolari si considera dotato di un voto.

§ 1429
(1) Se i fiduciari congiunti non sono in grado di agire ai sensi della Sezione 1411 per un ostacolo causato da un evento legale, per inerzia sistematica o resistenza sistematica di un fiduciario, o per un altro motivo simile, altri fiduciari possono decidere e agire indipendentemente nelle questioni necessarie per mantenere lo status quo. In altre questioni, possono farlo con il consenso del tribunale.

(2) Se la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il tribunale può decidere, su richiesta di una persona avente un interesse legale, che i fiduciari possono decidere e agire in modo diverso dal § 1428, che uno dei fiduciari avrà un votare o decidere sull’ulteriore svolgimento dell’amministrazione in un altro modo appropriato alle circostanze del caso.

§ 1430
Gli amministratori sono solidalmente responsabili dell’amministrazione congiunta, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1431
(1) Se uno dei fiduciari congiunti non notifica senza indugio agli altri fiduciari che non è d’accordo con la decisione e se non informa il beneficiario senza indebito ritardo, si considera che abbia approvato la decisione.

(2) Se i fiduciari congiunti hanno preso una decisione in assenza di uno di essi, si considera che l’assente abbia approvato la decisione, a meno che non abbia notificato il suo disaccordo agli altri fiduciari e al beneficiario senza indebito ritardo dopo aver appreso della decisione.

Sottosezione 5 Investimenti prudenti
§ 1432
Il fiduciario decide sugli investimenti in relazione al rendimento e al profitto atteso; ove possibile, alloca il rischio dell’investimento in modo da conseguire un rapporto tra reddito fisso e reddito variabile ragionevolmente commisurato alle condizioni economiche.

§ 1433
All’amministratore è fatto divieto di acquisire per il beneficiario più del 5% delle azioni dello stesso emittente. Al curatore è altresì vietato acquisire per il beneficiario una quota, un’obbligazione o altro titolo di debitore di chi abbia violato l’obbligo di versare proventi dal titolo; l’amministratore può anche non concedere un prestito a tale persona.

§ 1434
L’amministratore può depositare i fondi gestiti su un conto presso una banca, banca estera o associazione di risparmio e prestito, con facoltà di prelevarli su richiesta o entro trenta giorni.

§ 1435
L’investimento può essere stato effettuato dall’amministratore prima di subentrare nell’amministrazione, anche se non è stato prudente.

Sottosezione 6 Fatturazione
§ 1436
(1) L’amministratore presenta al beneficiario una dichiarazione di amministrazione almeno una volta all’anno. Se vi sono più amministratori, devono presentare una dichiarazione congiunta, salvo che il contratto preveda o la legge non disponga diversamente in considerazione della ripartizione delle loro competenze.

(2) La dichiarazione deve essere così dettagliata da poterne verificare l’esattezza.

§ 1437
L’amministratore consente al beneficiario di esaminare in qualsiasi momento i libri e i registri relativi all’amministrazione e gli fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie sulle modalità di svolgimento dell’amministrazione.

Sezione 3 Cessazione dell’amministrazione
§ 1438
L’attività dell’amministratore termina con le dimissioni, il licenziamento, la limitazione dell’autosufficienza di una persona ancora indipendente, o un certificato di insolvenza dell’amministratore.

§ 1439
L’amministrazione scade al termine del periodo per il quale è stata costituita, al raggiungimento dello scopo o alla cessazione del diritto del beneficiario sulla proprietà gestita.

§ 1440
(1) Se l’amministratore dichiara di dimettersi dall’ufficio, i suoi compiti terminano con la consegna di una dichiarazione di dimissioni alla persona autorizzata a chiamare un nuovo amministratore, a meno che tale dichiarazione non si applichi alle dimissioni in una data successiva. L’amministratore consegna anche la dichiarazione di dimissioni agli altri amministratori, al beneficiario e al soggetto che vigila sull’amministrazione.

(2) L’amministratore non può recedere dall’amministrazione in un momento inappropriato o violare in altro modo i suoi obblighi di corretta amministrazione con le dimissioni, altrimenti risarcirà il danno ai sensi della Parte quarta della presente legge.

§ 1441
Chi ha nominato un amministratore può revocarlo con dichiarazione scritta.

§ 1442
L’azione legale della persona che ha agito come amministratore in buona fede che l’amministrazione non è ancora terminata è vincolante per il beneficiario. Il Beneficiario è altresì vincolato dall’azione legale della persona che ha cessato di essere il fiduciario, se l’altra parte ha agito in buona fede per la durata dell’amministrazione.

§ 1443
Al termine dell’amministrazione, l’amministratore provvede, con effetti vincolanti per il beneficiario, a quanto necessario o necessario per prevenire il danno.

§ 1444
(1) Se l’amministratore muore o cessa di esistere, la persona che è obbligata a organizzare gli affari dell’amministratore deve, senza indebito ritardo dopo aver appreso della morte o della cessazione dell’amministratore, notificare la cessazione dell’amministrazione alla persona che ha affidato l’amministrazione, nonché il beneficiario e altri a una persona convenuta o prevista dalla legge. Ciò vale anche se l’amministrazione ha cessato di esistere perché l’amministratore è stato limitato di diritto.

(2) Chi è obbligato a notificare ai sensi del paragrafo 1, fa tutto ciò che è altrimenti autorizzato o obbligato a fare al termine dell’amministrazione dell’amministratore.

§ 1445
L’amministratore presenta una dichiarazione al beneficiario al termine dell’amministrazione. La dichiarazione sarà presentata anche all’amministratore che ne fa le veci. Le disposizioni delle sezioni 1426 e 1427 si applicano mutatis mutandis.

§ 1446
(1) Al termine dell’amministrazione, l’amministratore consegna la proprietà gestita al beneficiario o al nuovo amministratore nel luogo in cui si trova tale proprietà, salvo diverso accordo.

(2) L’obbligo di consegna della proprietà gestita comprende la liberazione di tutto ciò che il fiduciario ha ottenuto per il beneficiario durante l’amministrazione, compreso il compenso cui il fiduciario è tenuto ai sensi delle precedenti disposizioni.

§ 1447
L’amministratore ha il diritto di ritenzione dei beni che è obbligato a liberare per garantire i suoi crediti verso l’amministrazione. Tuttavia, se l’amministratore deve emettere fondi, deve compensare il suo eventuale credito con il credito reciproco del beneficiario.

Sezione 4 Fondo fiduciario
Sottosezione 1 Il concetto di fondo fiduciario e la sua creazione
§ 1448
(1) Un fondo fiduciario viene creato separando la proprietà dalla proprietà del fondatore affidando al fiduciario la proprietà per uno scopo specifico mediante contratto o acquisto in caso di morte, e il fiduciario si impegna a detenere e gestire questa proprietà.

(2) L’istituzione di un fondo fiduciario crea una proprietà separata e indipendente della proprietà assegnata e l’amministratore fiduciario è obbligato a rilevare questa proprietà e la sua amministrazione.

(3) I diritti di proprietà sulla proprietà di un fondo fiduciario devono essere esercitati a nome proprio per conto del fondo dall’amministratore fiduciario; tuttavia, i beni nel fondo fiduciario non sono né di proprietà del fiduciario, né di proprietà del fondatore, né di proprietà della persona da trasferire dal fondo fiduciario.

§ 1449
(1) Lo scopo di un fondo fiduciario può essere di utilità pubblica o privato.

(2) Un fondo fiduciario costituito per uno scopo privato serve a beneficio di una determinata persona o in sua memoria. Tale fondo può essere costituito anche allo scopo di investire a scopo di lucro da distribuire tra i fondatori, dipendenti, soci o altri soggetti.

(3) Lo scopo principale di un fondo fiduciario di pubblica utilità potrebbe non essere quello di realizzare un profitto o di gestire un impianto.

§ 1450
(1) Il fondo fiduciario deve avere una propria designazione.

(2) La designazione di un fondo fiduciario deve esprimere il suo scopo e contenere le parole “fondo fiduciario”.

§ 1451
Un fondo fiduciario viene creato quando l’amministratore fiduciario accetta l’autorità per gestirlo; se vi sono più fiduciari è sufficiente che almeno uno di essi accetti l’autorizzazione. Tuttavia, se il fondo fiduciario è stato costituito per acquisizione in caso di decesso, sarà costituito con il decesso del testatore.

§ 1452
(1) Ogni fondo fiduciario deve avere uno statuto. Lo statuto del fondo fiduciario è emanato dal fondatore. Se un fondo fiduciario è costituito per acquisizione in caso di morte, il § 311 si applica mutatis mutandis.

(2) Lo statuto deve contenere almeno
a) la designazione del fondo fiduciario,

b) identificazione dei beni che costituiscono il fondo fiduciario al suo inizio,

c) definizione dello scopo del fondo fiduciario,

d) condizioni per l’adempimento del fondo fiduciario,

(e) l’ indicazione della durata del fondo fiduciario; se non indicato, il fondo è costituito a tempo indeterminato, a

(f) se il trust deve essere utilizzato da una persona destinata, la designazione di tale persona o il modo in cui la persona designata deve essere designata.

(3) Lo statuto richiede la forma di un atto pubblico.

Sottosezione 2 Gestione dei fondi fiduciari
§ 1453
(1) Il fiduciario può essere qualsiasi persona indipendente.

(2) Una persona giuridica può essere un fiduciario, se previsto dalla legge.

§ 1454
Alle condizioni specificate nel § 1453, il fiduciario può anche essere il fondatore del fondo fiduciario o la persona da adempiere dal fondo fiduciario. In tal caso, tuttavia, il trust deve avere un altro fiduciario terzo e i fiduciari devono agire legalmente congiuntamente.

§ 1455
(1) Il fiduciario è nominato e revocato dal fondatore. Il fondatore può indicare nell’atto costitutivo un’altra modalità di nomina o di revoca del curatore.

(2) Su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, il tribunale nomina un fiduciario se la persona autorizzata a farlo non è nominata entro un termine ragionevole o se non può essere stabilita ai sensi del paragrafo 1.

§ 1456
Il fiduciario ha diritto alla piena gestione del patrimonio del fondo fiduciario. Il fiduciario deve essere iscritto nell’elenco pubblico o in altro registro come proprietario dei beni del fondo fiduciario con la dicitura “fiduciario”.

Sottosezione 3 Destinato
§ 1457
(1) Il fondatore ha il diritto di nominare la parte designata e di determinare le prestazioni del fondo fiduciario, a meno che lo statuto del fondo fiduciario non determini qualcos’altro.

(2) Se il fondatore non esercita il diritto ai sensi del paragrafo 1, il fiduciario è nominato dal fiduciario e le prestazioni del fondo fiduciario sono determinate da lui. Nel caso di un fondo fiduciario costituito a scopo privato, il fiduciario può esercitare tale diritto se lo statuto determina la cerchia dei soggetti dai quali il preposto può essere nominato.

(3) Alla persona designata può essere concesso il diritto a frutti o benefici dal fondo fiduciario o il diritto alla proprietà dal fondo fiduciario, o ad azioni in essi.

§ 1458
(1) Chi ha il diritto di nominare la persona designata o di determinare la sua prestazione dal fondo fiduciario, procede secondo lo statuto e a sua discrezione. Può modificare o revocare la sua decisione alle condizioni previste dallo statuto.

(2) Nessuno ha il diritto di nominare una persona fittizia o di determinare le sue prestazioni dal fondo fiduciario per il proprio profitto.

§ 1459
Il diritto della persona designata alla prestazione dal fondo fiduciario sorge alle condizioni specificate nello statuto.

§ 1460
(1) Se il fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, il diritto della persona designata all’adempimento sorge entro cento anni dalla costituzione del fondo fiduciario, anche se la legge prevedeva un periodo successivo. Tuttavia, anche dopo cento anni, il diritto all’adempimento può sorgere per il destinatario, che per statuto deve ricevere una quota della proprietà al più tardi alla scadenza dell’ultimo diritto a frutti o benefici, nonché per il designato che era il fondatore del fondatore o del figlio o suo contemporaneo, se, secondo lo statuto, deve assumere l’incarico al più tardi alla morte o all’estinzione della persona destinata nell’ordine precedente a ricevere i frutti o benefici successivi in ​​ordine; durante la sua vita, altre persone possono ricevere con lui frutti o benefici.

(2) Se il fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, il diritto della persona designata ai frutti o ai benefici scade non oltre cento anni dopo la costituzione del fondo fiduciario; nell’uomo, invece, tale diritto può durare fino alla sua morte.

§ 1461
(1) Per la durata del fondo fiduciario, la parte designata ha il diritto di richiedere la relativa prestazione in conformità con lo statuto.

(2) Un fondo fiduciario previsto istituito per uno scopo privato può rinunciare ai diritti di cui al paragrafo 1 mediante una dichiarazione resa sotto forma di atto pubblico.

§ 1462
Se si trattava di un diritto a frutti o benefici e se non c’è un’altra persona designata a cui tale diritto potrebbe passare, passa alle persone designate a cui appartiene il diritto di proprietà dal fondo fiduciario.

Comma 4 Vigilanza sulla gestione del fondo fiduciario
§ 1463
(1) La supervisione sull’amministrazione del fondo fiduciario deve essere esercitata dal fondatore e dalla persona identificata come la persona designata, o da altre persone, se così stabilito dalla legge.

(2) Nei casi previsti dalla legge, l’amministrazione del fondo fiduciario è controllata da un’altra persona o gruppo di persone o da un’autorità pubblica.

§ 1464
Se viene costituito un fondo fiduciario a beneficio di un fiduciario che non è ancora alla data di costituzione del fondo o che non può essere determinato alla data di costituzione del fondo, il fondatore nomina una persona autorizzata a vigilare sull’amministrazione del fondo nell’interesse del fiduciario. Se ciò non è possibile, o se il fondatore è inattivo, il tribunale nomina tale persona su proposta del curatore o dell’interessato.

§ 1465
(1) Il fiduciario deve consegnare senza indebito ritardo a una persona che ha il diritto di controllare l’amministrazione del fondo fiduciario per legge, indicando almeno la designazione, lo scopo e la durata del fondo fiduciario e il suo nome e indirizzo. La notifica non è richiesta se questi fatti sono già noti al supervisore.

(2) Su richiesta della persona che ha il diritto di supervisionare l’amministrazione del fondo fiduciario, l’amministratore fiduciario deve consentire il controllo dei documenti sul fondo fiduciario e presentargli la dichiarazione, la relazione o altre informazioni richieste.

§ 1466
(1) Il fondatore, la persona designata o un’altra persona che ha un interesse legale in essa può proporre al tribunale di imporre o vietare una determinata condotta al fiduciario, o di licenziare o nominare un nuovo fiduciario. Tali soggetti possono altresì invocare l’invalidità dei procedimenti giudiziari con i quali l’amministratore leda il trust o il diritto del destinatario; tuttavia, se il terzo ha acquisito il diritto in buona fede, questo non deve comportare un suo danno.

(2) Il tribunale autorizza la persona di cui al paragrafo 1, su sua richiesta, ad avviare o condurre procedimenti nell’interesse del fondo fiduciario in sostituzione e per conto dell’amministratore fiduciario, se l’amministratore fiduciario è inattivo senza motivo sufficiente .

§ 1467
Se il curatore, il fondatore o il partecipante deliberato agiscono in modo da ledere intenzionalmente i diritti del creditore del fondatore o ledere il trust, sono responsabili in solido.

Sottosezione 5 Modifiche al Fondo Fiduciario
§ 1468
Chi aumenta il patrimonio di un fondo fiduciario per contratto o acquisizione in caso di morte non è il suo fondatore. Il bene così acquisito è soggetto ad amministrazione a norma di statuto e di legge.

§ 1469
(1) Il tribunale può, su istanza di una persona avente un interesse legale, decidere di annullare il trust se il raggiungimento dello scopo del trust è impossibile o difficile da raggiungere, in particolare a causa di circostanze sconosciute al fondatore o imprevedibile per il fondatore. Nel caso di un trust costituito per fini di pubblica utilità, il giudice può decidere di sostituire il suo scopo originario con uno scopo analogo.

(2) Se, in conformità con l’intenzione originale del fondatore del fondo fiduciario, lo scopo del fondo fiduciario può essere raggiunto o meglio beneficiato da lui modificando lo statuto del fondo, il tribunale modifica lo statuto.

§ 1470
Prima della decisione di cui all’articolo 1469, il tribunale richiede il parere del fondatore o del suo successore legale, del curatore, del designato e di chi vigila sull’amministrazione del fondo fiduciario, salvo che non sia il ricorrente.

Sottosezione 6 Scioglimento del Fondo Fiduciario
§ 1471
Se scade il termine per il quale è stato costituito il trust, se lo scopo per il quale è stato costituito il trust è raggiunto o se così decide il giudice, cessa l’amministrazione del trust. Se il fondo fiduciario è stato costituito a scopo privato, la sua amministrazione cessa anche se tutte le considerazioni rinunciano al diritto alla prestazione del fondo fiduciario.

§ 1472
Alla cessazione della gestione del fondo fiduciario, l’amministratore fiduciario rilascia i beni all’avente diritto. Si ritiene che abbia diritto alla proprietà il destinatario e, in caso contrario, il fondatore del trust; se nessuno di essi, la proprietà diventa proprietà dello Stato.

§ 1473
(1) Se l’amministrazione di un trust costituito per uno scopo di pubblica utilità cessa di esistere perché tale scopo non può essere raggiunto, il tribunale decide su mozione dell’amministratore del trust che la proprietà sarà trasferita a un altro trust o di proprietà di un legale entità che persegue il raggiungimento dello scopo più vicino allo scopo originario del fondo fiduciario. Prima di pronunciarsi, il giudice chiede il parere del responsabile della gestione del trust.

(2) Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non può essere emessa se lo statuto del fondo fiduciario determina come la proprietà deve essere alienata allo scioglimento del fondo fiduciario.

§ 1474
Se il curatore aliena i beni ai sensi dello Statuto al termine dell’amministrazione, o se emette i beni ai sensi dell’articolo 1472 o li trasferisce ai sensi dell’articolo 1473, il fondo fiduciario cessa di esistere.

TITOLO III DIRITTO EREDITARIO
Parte 1 Diritto all’eredità
§ 1475
(1) Il diritto di successione è il diritto all’eredità oa una quota proporzionale di essa.

(2) L’eredità comprende l’intera proprietà del testatore, ad eccezione dei diritti e degli obblighi legati esclusivamente alla sua persona, a meno che non siano stati riconosciuti come debito o fatti valere davanti a un’autorità pubblica.

(3) A chi appartiene il diritto di eredità è l’erede, e la proprietà in relazione all’erede è l’eredità.

§ 1476
Sono ereditati sulla base di un contratto successorio, per testamento o per legge. Questi motivi possono anche funzionare fianco a fianco.

§ 1477
(1) Un riferimento stabilisce un richiedente a un riferimento all’emissione di una certa cosa, o una o più cose di un certo tipo, o all’istituzione di un certo diritto.

(2) Il messaggero non è un erede.

§ 1478
Una persona giuridica che deve ancora essere costituita può anche essere chiamata erede o legatario. Questa persona giuridica è un erede legittimo o un legatario se costituita entro un anno dalla morte del testatore.

Idea del patrimonio
§ 1479
Il diritto successorio nasce dalla morte del testatore. Chi muore prima del testatore, o contemporaneamente con lui, non eredita.

§ 1480
Il diritto di eredità, che deve ancora sorgere, può essere solo rinunciato; non possono essere trasferiti o altrimenti dismessi.

Incapacità ereditaria
§ 1481
È escluso dal diritto successorio chiunque abbia commesso un atto della natura di un reato doloso contro il testatore, il suo antenato, discendente o coniuge o un atto riprovevole contro l’ultima volontà del testatore, in particolare forzando o dichiarando il testatore o nascosto, falsificato, falsificato o deliberatamente distrutto il suo ultimo acquisto, a meno che il testatore non gli abbia espressamente perdonato per questo atto.

§ 1482
(1) Se, il giorno della morte del testatore, viene avviata una procedura di divorzio su richiesta del testatore presentata a seguito del fatto che il coniuge ha commesso un atto contro il testatore che soddisfa i segni di violenza domestica, il coniuge del testatore è escluso dal diritto successorio come erede legale.

(2) Se un genitore è stato privato della responsabilità genitoriale perché ne ha abusato o ha gravemente trascurato l’esercizio della responsabilità genitoriale per sua colpa, è escluso dal diritto di ereditare dal figlio secondo la successione legale.

§ 1483
Il discendente dell’escluso dal diritto successorio subentra nella successione legale, anche se l’escluso sopravvive al testatore. Ciò non si applica nel caso specificato nel § 1482 par. 1.

§ 1484 Rinuncia al diritto successorio
(1) Il diritto di eredità può essere rinunciato anticipatamente da un contratto con il testatore; salvo diverso accordo, la rinuncia opera anche nei confronti della prole. Chi rinuncia al diritto di eredità rinuncia con ciò al diritto alla quota obbligatoria; tuttavia, chi rinuncia solo al diritto alla porzione legittima non rinuncia al diritto di successione.

(2) Se una persona rinuncia al diritto di eredità a favore di un’altra persona, la rinuncia si considera applicata solo se quella persona diventa l’erede.

(3) Il contratto richiede la forma di un atto pubblico; tuttavia, i diritti e gli obblighi da esso derivanti possono essere oggetto di rinuncia se le parti rispettano la forma scritta.

Rifiuto dell’eredità
§ 1485
(1) L’ erede ha il diritto di rifiutare l’eredità dopo la morte del testatore; tuttavia, l’erede contrattuale solo se questo non è escluso dal contratto successorio. Se l’eredità è rifiutata dall’erede indispensabile, questi può rifiutare l’eredità soggetta al lavoro obbligatorio.

(2) L’ agente può dichiarare l’erede che rifiuta o non rifiuta l’eredità, o che accetta l’eredità solo se è espressamente autorizzato a farlo secondo la procura.

§ 1486
Se l’erede rifiuta l’eredità, la guarda come se non l’avesse mai acquisita.

§ 1487
(1) Il rifiuto dell’eredità richiede una dichiarazione esplicita al tribunale. L’eredità può essere rifiutata entro un mese dalla data in cui il tribunale ha notificato all’erede il suo diritto di rifiutare l’eredità e le conseguenze del rifiuto; se l’erede ha la residenza esclusiva all’estero, il termine per rifiutare l’eredità è di tre mesi. Se vi sono ragioni importanti per questo, il tribunale proroga il termine entro il quale l’erede può rifiutare l’eredità.

(2) Dopo la scadenza del periodo per il rifiuto dell’eredità, il diritto di rifiutare l’eredità scade.

§ 1488
Se l’erede muore prima della scadenza del termine per il rifiuto dell’eredità, il suo diritto di rifiutare l’eredità passa ai suoi eredi e non scade prima che il periodo per il rifiuto dell’eredità sia scaduto dopo il precedente erede.

§ 1489
(1) Se l’erede rifiuta l’eredità a condizione, con riserva o solo in parte, il rifiuto dell’eredità non è valido.

(2) Il rifiuto dell’eredità non sarà preso in considerazione se l’erede ha già indicato con le sue azioni che desidera accettare l’eredità. Né tiene conto dell’espressione del testamento con cui l’erede ritira la sua dichiarazione di rigetto o non rigetto dell’eredità o di accettazione dell’eredità.

§ 1490 Rinuncia all’eredità
(1) Un erede che non ha rifiutato l’eredità può consegnarla davanti al tribunale nel procedimento successorio a favore dell’altro erede; se lo fa l’erede indispensabile rinuncia anche al diritto alla quota obbligatoria con effetto per i suoi discendenti. Se anche il secondo erede è d’accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli da 1714 a 1720; tuttavia, in caso di disaccordo, la rinuncia all’eredità non sarà presa in considerazione.

(2) Se l’erede che ha rinunciato all’eredità era gravato da un ordine, ordine successorio o altro provvedimento che, secondo la volontà del testatore, può e dovrebbe adempiere solo di persona, ciò non lo esonera dall’obbligo di adempiere a tale una misura.

Parte 2 Acquisizione in caso di morte
Sezione 1 Disposizioni generali
§ 1491
Le acquisizioni in caso di morte sono un testamento, un contratto successorio o un suffisso.

§ 1492
L’acquisizione in caso di morte non può accorciare la parte obbligatoria dell’erede indispensabile, che non ha rinunciato al diritto alla parte obbligatoria e se l’eredità non ha avuto luogo. Se l’acquisizione in caso di morte contraddice questa, l’erede indispensabile appartiene alla parte obbligatoria.

§ 1493
(1) Se, in caso di morte, il testatore ha acquisito durante il periodo in cui era in cura in una struttura in cui sono forniti servizi medici o sociali, o quando ha ricevuto in altro modo i suoi servizi, e se ha chiamato come erede o legatario impiegato o altrimenti impiegato in essa, la professione di tali persone in qualità di eredi o legatari è nulla, a meno che non si tratti di testamento redatto in forma di atto pubblico.

(2) Se il testatore è stato in grado di ottenere tale documento sotto forma di atto pubblico senza difficoltà dopo la fine della cura di tale struttura o dopo la scadenza del periodo in cui ha altrimenti ricevuto i suoi servizi, il paragrafo 1 non può si applicano per quanto riguarda l’invalidità di un testamento o suffisso.

Sezione 2 Testamento
Sottosezione 1 Disposizioni generali
§ 1494
(1) Un testamento è un’espressione di volontà revocabile con la quale il testatore lascia personalmente almeno una quota dell’eredità, o anche un lascito, a una o più persone in caso di morte. Se non è chiaro in quale giorno, mese e anno è stato fatto il testamento e se il testatore ha fatto più di un testamento che si contraddice tra loro o se gli effetti giuridici del testamento dipendono altrimenti dalla determinazione del momento della sua acquisizione, il testamento è invalido.

(2) Un testamento deve essere interpretato in modo tale da soddisfare il più possibile la volontà del testatore. Le parole usate in un testamento devono essere interpretate secondo il loro significato consueto, a meno che non sia accertato che il testatore è abituato ad associare a determinate espressioni un significato proprio speciale.

§ 1495
Se il testatore indica il contenuto di un altro documento nel testamento, quest’altro ha gli stessi effetti giuridici se soddisfa i requisiti del testamento. Se non li soddisfa, il suo contenuto può essere utilizzato solo per spiegare la volontà del testatore.

§ 1496
Il diritto di citare un erede è un diritto personale del testatore. Il testatore non può affidare ad altro la professione di erede né acquisirla insieme ad altra persona.

§ 1497
Il testatore deve dimostrare la sua volontà in modo così sicuro che non basta appoggiare la proposta che gli è stata fatta.

§ Supplemento 1498
Inoltre, il testatore può ordinare un rinvio, imporre una condizione al testatore o all’erede, o documentare l’ora, o imporre un’ingiunzione al testatore o all’erede. Quanto affermato sul testamento si applica analogamente a una sentenza aggiuntiva.

Passare il patrimonio agli eredi
§ 1499
L’erede avrà l’intero patrimonio se chiamato come unico erede. Se all’erede chiamato viene lasciata solo la quota, la restante parte del patrimonio andrà agli eredi legittimi.

§ 1500
(1) Se vengono chiamati più eredi e le quote non sono determinate, hanno diritto all’eredità in parti uguali.

(2) Se più eredi sono chiamati in modo tale che le quote sono determinate per tutti loro, ma l’eredità non è esaurita, gli eredi legali hanno diritto alla parte rimanente dell’eredità. Gli eredi legali non hanno questo diritto se il testatore ha apparentemente lasciato l’intero patrimonio agli eredi chiamati, anche se ha tralasciato qualcosa nella quotazione delle azioni o delle cose.

§ 1501
(1) Se il testatore valuta alcuni degli eredi convocati e altri no, la parte restante dell’eredità appartiene agli eredi convocati senza una quota in parti uguali.

(2) Se non rimane nulla, per l’erede che è stato chiamato senza quota, si detrae una quota di tutte le quote accertate in modo da ottenere una quota pari all’erede al quale è stata attribuita la minore quota. Se le quote degli altri eredi sono le stesse, ne viene detratto tanto che l’erede, che è stato costituito senza quota, ottiene con loro la stessa quota.

§ 1502
In tutti i casi in cui il testatore risulta essere stato ricalcolato, la divisione sarà operata in modo che la sua volontà si adempia nel miglior modo possibile.

§ 1503
(1) Se tra i chiamati eredi vi sono persone considerate nella successione legale rispetto agli altri come una persona, saranno considerate come una persona anche nella divisione secondo il testamento; ciò non si applica se la volontà del testatore è apparentemente contraria.

(2) Se il testatore convoca un gruppo di persone come eredi senza ulteriori specificazioni, si considerano eredi coloro che appartenevano al gruppo designato al momento della morte del testatore.

(3) Se il testatore convoca come eredi un gruppo povero o ugualmente determinato di persone senza ulteriori specificazioni, si considera che il comune nel cui territorio il testatore aveva l’ultima residenza, che l’eredità utilizzerà a beneficio del gruppo designato, fu chiamato come erede.

Condivisione rilasciata
§ 1504
La quota dell’erede che non eredita e non ha supplente è liberata e aumentata in proporzione alle quote degli altri eredi chiamati solo se tutti gli eredi sono chiamati all’eredità o in egual misura o con un termine generale che significa uguale divisione.

§ 1505
(1) La persona a cui è stata lasciata una certa quota di eredità non ha il diritto di aumentare.

(2) Se alcuni eredi sono chiamati con una quota e altri senza tale determinazione, la quota liberata aumenterà per coloro che sono chiamati senza quota.

§ 1506
Con la quota ereditaria liberata, i vincoli ad essa connessi passano a colui al quale essa cresce, a meno che il testatore non abbia espresso la volontà che tali vincoli si applichino solo alla persona dell’erede chiamato, o se derivi dalla natura del questione.

Sostituzione
§ 1507
Nel caso in cui l’eredità non sia acquisita da una persona che ha chiamato come erede, il testatore può chiamare un supplente per quella persona; può anche convocare supplenti. Se il testatore chiama in questo modo più supplenti, quello nell’elenco viene ereditato dalla persona più vicina che non ha acquisito l’eredità.

§ 1508
Se il testatore nomina un sostituto nel caso in cui il chiamato non voglia ereditare, o nel caso in cui non possa ereditare, il sostituto si considera costituito in entrambi i casi.

§ 1509
Le restrizioni imposte all’erede colpiscono anche il supplente, a meno che il testatore non abbia indicato che tali restrizioni si applicano solo alla persona dell’erede o se derivano dalla natura della cosa.

§ 1510
Se gli stessi coeredi sono chiamati come supplenti, si ritiene che il testatore abbia voluto dividere i supplenti nella proporzione in cui ha diviso gli eredi. Tuttavia, se viene chiamato in sostituzione un altro che non sia il coerede, se il testatore non esibisce nessun altro testamento, la quota liberata spetta a tutti in egual misura.

§ 1511
(1) Se l’erede chiamato eredita, il sostituto cessa.

(2) Se il testatore non mostra un altro testamento, il sostituto che il testatore ha stabilito per suo figlio nel momento in cui non aveva figli cessa di esistere, se questo figlio lascia i figli aventi diritto all’eredità. Ciò vale anche se il testatore stabilisce un sostituto per un altro dei suoi discendenti in un momento in cui non ha discendenti.

Successione fiduciaria
§ 1512
(1) Il testatore può ordinare che l’eredità sia trasferita dopo la morte dell’erede o in alcuni altri casi al successore del fiduciario come erede successore. Anche la professione di successore fiduciario è considerata una professione sostitutiva.

(2) Se l’ordine del defunto è così vago che non è possibile determinare se ha chiamato un supplente o un successore di un fiduciario, il suo ordine è considerato la professione di supplente.

§ 1513
Se il testatore convoca un erede al suo erede, se vieta all’erede di acquistare il bene abbandonato, se convoca come erede qualcuno che non lo è ancora al momento della morte del testatore, o se convoca l’erede con una condizione o per un certo periodo, si considera costituzione di successione fiduciaria.

§ 1514
Se tutti i successori dei fiduciari sono contemporanei del testatore, non c’è limite al numero in cui devono seguire i successori dei fiduciari.

§ 1515
(1) Se sono chiamati più successori fiduciari, alcuni dei quali non esistono ancora come persone al momento della morte del testatore, la successione fiduciaria cesserà non appena la proprietà è acquisita dal primo successore fiduciario di coloro che non erano i contemporanei del testatore.

(2) La successione fiduciaria scade al più tardi cento anni dopo la morte del testatore, anche se ha ordinato un periodo più lungo. Tuttavia, se il successore del curatore deve acquisire la successione al più tardi alla morte dell’erede vivente al momento della morte del testatore, la successione dei fiduciari cessa solo quando il primo dei successori dei fiduciari acquisisce l’eredità dopo tale erede .

§ 1516
La successione fiduciaria si estingue anche se non esiste nessuno dei successori fiduciari, o se non ricorre il caso per cui era stata costituita.

§ 1517
Se il testatore ha chiamato il successore del curatore del figlio minore non idoneo all’acquisto, e se il figlio acquisisce successivamente la capacità di acquisto, la successione fiduciaria si estingue nella misura della parte obbligatoria.

§ 1518
A meno che non sia evidente l’altra volontà del testatore, la successione fiduciaria stabilita dal testatore al figlio in un momento in cui non aveva discendenti cessa se il figlio lascia un discendente avente diritto all’eredità. Ciò vale anche se il testatore stabilisce una successione fiduciaria per un altro dei suoi discendenti in un momento in cui non ha discendenti.

§ 1519
Se il testatore ha convocato il successore del curatore di una persona non qualificata per l’acquisizione al fine di limitare i propri diritti, l’amministrazione fiduciaria cesserà di esistere per sempre se questa persona acquisisce la capacità di acquisto, a meno che il defunto non abbia dimostrato altra volontà .

§ 1520
(1) Se il successore del fiduciario lo richiede, l’erede compila senza indebito ritardo e in sua presenza per iscritto un inventario di tutto ciò che ha acquisito dall’eredità, indica la data di compilazione e lo rilascia al successore del fiduciario. Su richiesta del successore fiduciario, la firma dell’erede sull’inventario deve essere ufficialmente verificata.

(2) Il successore del fiduciario ha il diritto di richiedere la compilazione dell’inventario sotto forma di atto pubblico.

(3) I costi di compilazione dell’inventario sono a carico dell’eredità.

§ 1521
Se il defunto non ha affidato all’erede il diritto di disporre dell’eredità nell’ordinare il trust, il diritto patrimoniale dell’erede su ciò che ha acquisito per eredità, nonché su ciò che ha acquisito a titolo di risarcimento per distruzione, danneggiamento o privazione della proprietà, è limitato ai diritti e agli obblighi del beneficiario. Ciò non si applica se il bene ereditario viene rubato o gravato per pagare i debiti del testatore.

§ 1522
(1) Se il defunto non ha affidato all’erede il diritto di disporre liberamente dell’eredità al momento dell’ordine del trust, l’erede può alienare o gravare la cosa da ciò che ha acquisito per eredità solo con il consenso del successore del trust; il consenso richiede la forma di un atto pubblico.

(2) Se, in vista della cura di un amministratore corretto, è necessario gravare o disporre della cosa, il tribunale può, su richiesta dell’erede, sostituire il consenso del successore fiduciario. Se il tribunale decide che il caso sarà gravato o rubato a pagamento, determinerà come saranno smaltiti i proventi; nel far ciò, tiene conto dei legittimi interessi dell’avente causa.

§ 1523
Se l’eredità include una cosa che porta frutto o benefici, il successore del trustee può chiedere al giudice di determinare all’erede le modalità e l’entità della gestione o del godimento della cosa.

§ 1524
(1) Se una cosa e il suo proprietario sono iscritti nell’elenco pubblico, anche la successione fiduciaria è iscritta nell’elenco pubblico. Se la cosa e la successione fiduciaria sono iscritte nell’elenco pubblico e se l’erede tratta la cosa acquisita dall’eredità in modo da ostacolare o restringere i diritti del successore fiduciario senza il consenso del successore fiduciario, ciò non ha effetto giuridico sul successore fiduciario.

(2) Se la cosa o la successione fiduciaria non è iscritta nell’elenco pubblico e se l’erede dispone della cosa acquisita dall’eredità in modo da ostacolare o limitare i diritti del successore fiduciario senza il consenso del successore fiduciario, il successore fiduciario deve hanno il diritto di pretendere in virtù delle disposizioni sulla relativa inefficacia del giudice che decide che l’azione legale dell’erede non è giuridicamente effettiva nei suoi confronti.

Incapacità di acquisizione
§ 1525
Scomodo non è idoneo all’acquisto, a meno che non si tratti di un caso elencato nei § 1526-1528.

§ 1526
Chiunque abbia compiuto i quindici anni e non abbia ancora acquisito la piena autonomia può acquisirlo senza il consenso del legale rappresentante sotto forma di atto pubblico.

§ 1527
Colui che è stato limitato nella propria capacità nella misura in cui non è qualificato per acquistare può tuttavia acquistare validamente in qualsiasi forma, purché abbia recuperato nella misura in cui è in grado di esprimere la propria volontà.

§ 1528
(1) Chi è stato limitato in proprio può, entro la restrizione, acquisire solo sotto forma di atto pubblico.

(2) Chiunque sia stato limitato di diritto a causa di morbilità da consumo di alcol, uso di sostanze psicotrope o preparati simili o veleni o morbilità da passione per il gioco che costituiscono un disturbo mentale grave può acquisire in qualsiasi forma prescritta nell’ambito della restrizione, ma non più della metà del patrimonio. La restante parte del patrimonio andrà agli eredi legali; tuttavia, se, in qualità di erede legale, solo lo Stato dovesse ereditare, il testatore può acquisire l’intero patrimonio.

Gli effetti dell’errore
§ 1529
Un errore materiale del testatore rende invalida la disposizione del testamento cui si riferisce.

§ 1530
(1) Un errore è sostanziale se riguarda la persona che lascia qualcosa, o la parte o cosa che rimane, o le proprietà essenziali della cosa. Le qualità sono essenziali se è chiaro che il testatore non avrebbe determinato un tale testamento se non si fosse sbagliato in esse.

(2) La disposizione di un testamento è valida se risulta che la persona o la cosa è stata solo descritta in modo errato.

§ 1531
Se il testamento del testatore si basa solo su un motivo falso, la disposizione del testamento cui si riferisce è invalida.

Sottosezione 2 Forma del testamento
§ 1532 Forma scritta di testamento
Un testamento richiede una forma scritta, a meno che non sia stato redatto con sollievo.

Testamento con atto privato
§ 1533
Se vuoi fare una forma scritta senza testimoni, scriverai l’intero testamento di tua mano e lo firmerai di tua mano.

§ 1534
Il testamento non redatto dal testatore deve essere firmato di suo pugno e deve dichiarare espressamente davanti a due testimoni presenti contemporaneamente che l’atto contiene il suo testamento.

§ 1535
(1) Se il testatore è cieco, deve esprimere la sua ultima volontà davanti ai tre testimoni presenti contemporaneamente in un documento che deve essere letto ad alta voce da un testimone che non ha scritto il testamento. Il testatore conferma davanti ai testimoni che l’atto contiene la sua ultima volontà e testamento.

(2) Se il testatore è una persona con una disabilità sensoriale e non può leggere o scrivere, deve esprimere la sua ultima volontà davanti ai tre testimoni presenti contemporaneamente nel documento, il cui contenuto deve essere interpretato con un mezzo speciale di comunicazione scelta dal testatore. tutti i testimoni devono avere padronanza del modo in cui vengono interpretati i contenuti del documento. Il testatore conferma con il mezzo di comunicazione prescelto davanti ai testimoni che l’atto contiene la sua ultima volontà.

§ 1536
(1) In un testamento redatto da una persona con disabilità sensoriale che non sa leggere o scrivere, dovrebbe essere affermato che il testatore non può leggere o scrivere, chi ha scritto il testamento, chi lo ha letto o interpretato e come il testatore ha confermato che il documento conteneva la sua ultima volontà. Se il contenuto è stato interpretato in un modo speciale di comunicazione, ciò deve essere indicato nel documento, includendo l’indicazione del metodo di comunicazione scelto dal testatore.

(2) L’ atto deve essere firmato anche dal testatore; se non può scrivere, il § 563 si applica mutatis mutandis.

Volontà fatta da uno strumento autentico
§ 1537
Il testatore può esibire le ultime volontà nell’atto pubblico. Se un testamento è redatto in questa forma da una persona cieca o da una persona con disabilità sensoriale che non sa leggere o scrivere, si applica mutatis mutandis il § 1535.

§ 1538
Chi redige un atto pubblico di volontà farà in modo che l’espressione dell’ultima volontà sia fatta con prudenza, con serietà e senza coercizione.

Testimone testamento
§ 1539
(1) I testimoni partecipano alla redazione di un testamento in modo tale da poter confermare che il testatore e l’acquirente sono la stessa persona. Il testimone deve sottoscrivere l’atto contenente il testamento; egli deve, di regola, allegare alla firma una clausola che indichi la sua qualità di testimone e le informazioni attraverso le quali può essere accertato.

(2) Un testimone non può essere una persona che non è ipocrita o una persona che non ha familiarità con la lingua o il metodo di comunicazione in cui viene espressa la volontà.

§ 1540
(1) L’ erede o legatario non è qualificato per testimoniare su ciò che gli rimane. Allo stesso modo, una persona vicina all’erede o al legatario, o un dipendente dell’erede o del legatario, non può testimoniare.

(2) La validità di una disposizione di un testamento fatta a favore di una delle persone di cui al paragrafo 1 richiede che il testatore lo scriva di suo pugno o che sia confermato da tre testimoni.

§ 1541
Le disposizioni del § 1540 si applicano allo stesso modo a coloro che il testatore ha chiamato per l’esecutore testamentario o che agisce come scrittore, lettore, interprete o persona ufficiale quando fa testamento.

Sollievo nel fare testamento
§ 1542
(1) Chiunque si trovi in ​​evidente e immediato pericolo di vita a causa di un evento imprevisto, ha il diritto di fare testamento verbalmente davanti a tre testimoni presenti contemporaneamente. Lo stesso diritto spetta a chi si trova in un luogo in cui il contatto sociale ordinario è paralizzato in conseguenza di un evento straordinario e se non può ragionevolmente essere richiesto di acquisirlo in altra forma.

(2) Se il testimone non ottiene un verbale dell’ultima volontà del testatore, il motivo della successione sarà un protocollo giudiziario sull’esame dei testimoni.

§ 1543
Se sussiste il fondato timore che il testatore muoia prima di poter fare testamento in forma di atto pubblico, la sua ultima volontà può essere trascritta dal sindaco del comune nel cui territorio si trova il testatore, in presenza di due testimoni. Alle stesse condizioni, l’ultima volontà del testatore può essere trascritta anche da chi è legittimato ad esercitare i poteri del sindaco in forza di un’altra norma di legge.

§ 1544
(1) Se il testatore ha una ragione seria per questo, il comandante della nave marittima o dell’aeromobile, o il suo vice, può registrare le ultime volontà del testatore in presenza di due testimoni a bordo di una nave marittima battente bandiera nazionale della Repubblica ceca Repubblica Ceca o un aeromobile immatricolato nella Repubblica Ceca, a meno che non gli sia impedito da cure per la sicurezza della navigazione o del volo. La validità di un testamento non può essere negata perché il testatore non aveva seri motivi per ottenere un testamento.

(2) Se a bordo è stato redatto un testamento ai sensi del paragrafo 1
a) nave marittima, il comandante deve registrarlo nel giornale di bordo e consegnare senza indebito ritardo il testamento all’ambasciata della Repubblica ceca più vicina al porto di arrivo della nave marittima o all’autorità pubblica presso la quale è registrata la nave marittima , o

b) aeromobile, il comandante deve registrarlo nel giornale di bordo e consegnare senza indebito ritardo il testamento all’ambasciata della Repubblica ceca, che è la più vicina al luogo in cui l’aeromobile è atterrato all’estero, o all’autorità pubblica presso la quale l’aeromobile è registrato.

§ 1545
(1) Quando partecipa a un conflitto armato e a operazioni militari, il comandante di un’unità militare della Repubblica Ceca, o un altro soldato con grado di ufficiale o superiore, in presenza di due testimoni, può registrare l’ultima volontà di un soldato o altra persona appartenente alle forze armate. Se un testamento è stato fatto in questo modo, la sua validità non può essere negata.

(2) Un testamento redatto ai sensi del paragrafo 1 deve essere consegnato dal comandante senza indebito ritardo al comandante della sede superiore, da dove deve essere consegnato senza indebito ritardo al Ministero della Difesa della Repubblica ceca.

§ 1546
Se il testamento è stato redatto ai sensi del § 1543, il comune ne dispone il deposito presso un notaio senza indebito ritardo. Se il testamento è stato redatto a norma del § 1544 o 1545, deve disporre lo stesso ufficio al quale è stato consegnato il testamento.

§ 1547
(1) Se il testatore lo ha fatto ai sensi del § 1543, 1544 o 1545, la persona che ha effettuato il verbale è tenuto a firmarlo con entrambi i testimoni e leggerlo al testatore in presenza di entrambi i testimoni e affinché il testatore confermi che è una manifestazione della sua ultima volontà. Un testamento così redatto è considerato un atto autentico.

(2) Se le formalità prescritte sono state violate durante la formazione di un testamento ai sensi del § 1543, 1544 o 1545, specialmente se le firme dei testimoni presenti mancano dal documento, sebbene siano richieste, ma se è tuttavia certo che il documento registra in modo affidabile l’ultima volontà del testatore, non invalida il testamento; tuttavia, tale documento non è considerato un atto pubblico.

§ 1548
(1) Nel redigere un testamento con sollievo possono essere testimoni anche le persone che hanno compiuto i quindici anni e le persone che sono state limitate nella propria qualità, a condizione che siano in grado di descrivere in modo credibile i fatti rilevanti per la validità del testamento.

(2) Se un testamento è fatto con sollievo, la sua validità non va a scapito del fatto che il testatore o il testimone non l’abbia firmato perché non poteva scrivere, o per altro grave ostacolo, se è esplicitamente dichiarato nell’atto.

§ 1549
Se il testatore è in vita, un testamento ai sensi del § 1542 scade dopo due settimane e ai sensi dei § 1543, 1544 o 1545 dopo tre mesi dalla data di acquisizione. Tuttavia, questi periodi non inizieranno o decorreranno fino a quando il testatore non potrà ottenere un testamento sotto forma di atto pubblico.

§ Riservatezza 1550
Chi ha agito nella formazione di un testamento o di altra azione legale per la quale la presente legge richiede i requisiti per il testamento, quale scrittore, testimone, lettore, interprete, custode o funzionario, resta riservato sul contenuto del testamento del testatore, a meno che l’altra volontà del testatore è evidente; se viola tale obbligo, risarcirà il testatore per il danno che gli ha causato.

Comma 3 Clausole accessorie in un testamento
§ 1551
(1) Il testatore può indicare nel testamento una condizione, una prova del tempo o un ordine.

(2) Se la clausola accessoria è diretta solo all’evidente molestia dell’erede o del legatario dall’arbitrarietà del testore evidente, non deve essere presa in considerazione. Né si tiene conto della clausola secondaria, manifestamente contraria all’ordine pubblico o incomprensibile.

§ 1552
Non tiene conto della clausola secondaria che il testatore impone all’erede o al legatario per contrarre o non contrarre matrimonio, o per rimanere nel matrimonio, o per annullare il matrimonio. Tuttavia, il testatore può stabilire un diritto per qualcuno fino al momento del matrimonio.

Esecutore testamentario
§ 1553
(1) Il testatore può convocare l’esecutore testamentario e, se necessario, determinare quali sono i suoi obblighi e se e come sarà remunerato.

(2) Se il tribunale constata durante l’udienza dell’eredità che l’esecutore testamentario è stato chiamato, glielo notifica. L’esecutore può dimettersi in qualsiasi momento; il recesso è effettivo se si verifica un tribunale.

§ 1554
(1) L’esecutore testamentario cura il corretto adempimento dell’ultima volontà del testatore con la cura di un dirigente adeguato. Egli gode di tutti i diritti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, compreso il diritto di difendere la validità di un testamento dinanzi a un tribunale, di eccepire l’incompetenza dell’erede o del legatario e di assicurare che le istruzioni del testatore siano in generale osservate .

(2) Se il testatore non ha chiamato l’amministratore dell’eredità, anche l’esecutore testamentario appartiene all’amministrazione dell’eredità fino a quando il tribunale non decide su un’altra misura. Le disposizioni sull’amministratore dell’eredità si applicano mutatis mutandis all’esecutore testamentario se questi è stato convocato con atto pubblico; in caso contrario devono essere utilizzati mutatis mutandis.

§ 1555
In caso di opposizione all’invalidità della professione, l’esecutore testamentario può esercitare i suoi diritti e adempiere ai suoi obblighi fino a quando non sia valida la decisione di invalidità della volontà del testatore, a meno che il giudice non prenda altri provvedimenti.

Sopravvissuto alla tenuta
§ 1556
(1) Il testatore può convocare l’amministratore del patrimonio o di alcune sue parti (di seguito denominato “amministratore del patrimonio”) e, se necessario, determinare quali sono i suoi compiti e se e come sarà remunerato. La professione di fiduciario richiede la forma di atto pubblico.

(2) L’espressione di volontà con cui è stato chiamato l’amministratore dell’eredità può essere revocata allo stesso modo della revoca del testamento.

§ 1557
L’amministratore del patrimonio subentrerà nell’amministrazione se saprà di essere stato chiamato non appena apprende della morte del testatore. Se il giudice accerta che è stato chiamato l’amministratore dell’eredità, ne dà notizia.

§ 1558
Se è stato chiamato l’esecutore testamentario, l’amministratore dell’eredità ne seguirà le istruzioni; i loro diritti e doveri reciproci saranno valutati secondo le disposizioni dell’ordinanza.

§ 1559
L’amministratore del patrimonio può dimettersi in qualsiasi momento; il recesso è effettivo se si verifica un tribunale.

§ 1560
Se l’esecutore testamentario o l’amministratore del patrimonio violano gravemente i propri obblighi, se non è in grado di svolgere adeguatamente i propri doveri o se sussiste altro grave motivo, il tribunale lo revoca anche senza una mozione.

Condizioni
§ 1561
Se la condizione determina l’atto dell’erede o del legatario, che può essere da lui ripetuto, esso deve essere compiuto nuovamente dopo la morte del testatore, anche se ciò è già avvenuto durante la vita del testatore, salvo diversa volontà del testatore. chiaro.

§ 1562
Per acquisire ciò che è stato lasciato con una condizione sospensiva, è necessario che la persona a cui è stato lasciato qualcosa in questo modo sopravviva al defunto e possa ereditare.

§ 1563
(1) Se un diritto è concesso a qualcuno con una condizione di scioglimento impossibile, non deve essere preso in considerazione.

(2) Una disposizione di un testamento che concede a qualcuno un diritto con una condizione sospensiva impossibile non è valida.

Prova del tempo
§ 1564
Se il testatore limita il diritto a qualcuno documentando il tempo e se è incerto se il tempo verrà, il diritto sinistro sarà soggetto a condizionale.

§ 1565
Se il tempo è determinato in modo tale che debba verificarsi il momento decisivo, il diritto residuo, come altri diritti incondizionati, passa anche agli eredi della persona a cui è stato così lasciato.

§ 1566
Se è certo che il tempo imposto nel testamento non potrà mai verificarsi, questa prova del tempo sarà considerata una condizione impossibile. Tuttavia, se non vi è dubbio che il testatore abbia sbagliato nel determinare il tempo, il momento decisivo sarà determinato secondo la sua probabile volontà.

Disposizioni speciali
§ 1567
(1) Fintanto che il diritto dell’erede successivo rimane differito fino a quando non è soddisfatta la condizione o è trascorso il tempo documentato, il diritto dell’erede principale a cui è spettata l’eredità è limitato come diritto del beneficiario; le disposizioni degli articoli da 1520 a 1524 si applicano mutatis mutandis.

(2) L’ erede, il cui diritto è stato prorogato ordinando una condizione o provando il tempo, acquisisce ciò che gli è rimasto, con l’obbligo di contribuire all’erede relativamente principale di quanto ha pagato ai debiti del testatore o a l’erede indispensabile della quota obbligatoria.

§ 1568
Se sono stati chiamati i direttori anteriori e successivi, si applica mutatis mutandis il § 1567.

Comando
§ 1569
(1) Se il testatore lascia qualcosa a qualcuno con il pignoramento dell’ordine, l’ordine è considerato come condizione svincolante, in modo che il trasferimento di legge sia ostacolato se l’ordine non viene eseguito, a meno che il testatore non mostri una volontà diversa.

(2) Il divieto di alienazione o gravame vincola la persona lesa solo se è disposto per un certo periodo di tempo ragionevole e giustificato da un serio interesse degno di tutela legale, altrimenti il ​​giudice può decidere su istanza di non accoglimento del divieto in considerazione. Se un divieto è stato inserito in un elenco pubblico, può essere difficile per un tribunale richiedere la revoca del divieto; il giudice non accoglie l’istanza se non è accertato che l’interesse alla revoca del divieto sembra prevalere sull’interesse al suo mantenimento.

§ 1570
Se l’ordine non può essere eseguito esattamente, almeno dovrebbe essere eseguito in modo tale da essere approssimativamente rispettato il più possibile. Se anche questo non è possibile, appartiene alla persona gravato dall’ordine che gli è stato lasciato, a meno che il testatore non abbia mostrato una volontà diversa. Ma chi non è in grado di eseguire l’ordine, sapendo che lo ostacolerà, perderà ciò che gli resta.

§ 1571
Oltre alla persona alla quale l’ordine è favorevole, ha diritto di eseguire l’ordine anche l’esecutore testamentario o altra persona chiamata a farlo nel testamento.

§ 1572
(1) Se un ordine è diretto a beneficio di più di una persona senza ulteriori specificazioni, la persona lesa deve eseguire l’ordine nei confronti di una persona giuridica autorizzata a proteggere gli interessi di queste persone. Se vi sono più persone giuridiche di questo tipo e se la volontà dell’altro testatore non è chiara, la persona gravato dall’ordine ha una scelta; se non lo fa senza ingiustificato ritardo, l’avente diritto è nominato dal giudice su proposta di chi vi ha un interesse legale.

(2) Se l’ordine è di pubblica utilità, l’esecuzione dell’ordine può essere eseguita anche dall’autorità pubblica competente.

§ 1573
Se il testatore parla dello scopo per il quale lascia qualcosa a qualcuno, ma se non impone l’obbligo di utilizzare le cose abbandonate a tale scopo, la sua espressione di volontà è considerata un desiderio senza vincolo giuridico.

§ 1574
Una disposizione con la quale il testatore ordina all’erede o al legatario con minaccia di perdita di non opporsi al testamento non ha effetto giuridico se è solo una difesa contro l’autenticità del testamento o contro l’interpretazione del suo significato.

Sottosezione 4 Revoca di un testamento
§ 1575
(1) Il testatore ha il diritto di annullare il testamento o le sue singole disposizioni in qualsiasi momento.

(2) Un testamento è revocato mediante revoca o acquisizione di un testamento successivo.

§ 1576 Acquisizione di un nuovo testamento
Facendo un testamento successivo, il testamento precedente viene annullato nella misura in cui non può avere successo accanto al testamento successivo.

Revoca di un testamento
§ 1577
La revoca espressa di un testamento richiede una dichiarazione di volontà resa nella forma prescritta per la formazione del testamento.

§ 1578
(1) Per revocare un testamento è necessaria la distruzione del documento su cui è stato scritto il testamento. Se il testatore distrugge solo una delle più copie del testamento, non si può ancora dedurre che sarà revocato.

(2) Se il testatore ha violato l’atto in altro modo, o se non ha rinnovato il testamento, anche se sa che l’atto è stato distrutto o perso, il testamento è revocato se le circostanze comportano senza dubbio l’annullamento del testatore Intenzione.

§ 1579
(1) Se un testamento è stato redatto sotto forma di atto pubblico, il testatore ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento che gli sia rilasciato il testamento; il testamento può essere rilasciato solo al testatore di persona. Se al testatore viene rilasciato un testamento, questo si considera revocato; il testatore è istruito dalla persona che ha emesso il testamento e annota la revoca del testamento e le istruzioni sull’atto emesso e nel suo fascicolo.

(2) Se un testamento è stato depositato in custodia ufficiale, il testatore ha il diritto di richiederne l’emissione; l’emissione di un testamento non ha conseguenze giuridiche ai sensi del secondo periodo del comma 1.

§ 1580
Se il testatore annulla un testamento nuovo ma conserva il precedente, il testamento anteriore si considera non decaduto e va trattato come se non fosse stato annullato.

§ 1581 Clausola di recesso inefficace
Qualora il testatore dichiari che tutti i suoi acquisti successivi saranno nulli in caso di sua morte, o che tali acquisizioni non accertate in una certa forma saranno nulle, di ciò non si terrà conto.

Sezione 3 Contratto successorio
§ 1582
(1) Con un contratto successorio, il testatore convoca l’altra parte contraente o un terzo come erede o legatario e l’altra parte lo accetta.

(2) Il contratto di eredità richiede la forma di un atto pubblico.

§ 1583
Quanto affermato in questa sezione sull’erede contrattuale si applica allo stesso modo al legatario contrattuale.

§ 1584
(1) Un contratto successorio può essere concluso da un testatore adulto che è completamente indipendente; se il testatore è limitato nella sua autonomia, può stipulare un contratto successorio e modificarne l’obbligazione con il consenso del tutore.

(2) Le parti possono concludere un contratto di eredità e modificare l’obbligo da esso solo mediante trattative personali.

§ 1585
(1) Non è possibile acquistare l’intero patrimonio per contratto successorio. Un quarto dell’eredità deve rimanere libero affinché il testatore possa ottenerlo secondo la sua volontà espressamente espressa. Se il testatore desidera lasciare questo trimestre all’erede contrattuale, può farlo.

(2) Chiunque sia stato ristretto per proprio diritto a causa di morbilità da consumo di alcol, uso di sostanze psicotrope o preparazioni simili o veleni, o morbilità da passione per il gioco che costituiscano un grave disturbo mentale, può acquisire per contratto successorio solo su beni per i quali egli ha diritto a fare testamento. Di questa proprietà, un quarto degli acquisti acquisiti è calcolato secondo la sua volontà espressamente espressa.

§ 1586
Se il contratto successorio è stato concluso con gli altri eredi che rinunciano al diritto successorio, la rinuncia all’eredità cessa di avere effetto se l’erede citato nel contratto successorio non eredita.

§ 1587
Le sezioni 548 e 549 si applicano alle condizioni del contratto successorio.

§ 1588
(1) Il contratto di eredità non impedisce al testatore di disporre liberamente dei suoi beni durante la sua vita. Salvo patto contrario, la parte chiamata erede non può trasferire il suo diritto ad un’altra persona.

(2) Tuttavia, se il testatore procura in caso di morte o conclude un contratto di donazione in modo tale da essere incompatibile con il contratto successorio, l’erede contrattuale può invocare l’inefficacia di questi atti giuridici.

§ 1589
(1) Se le parti concordano che il testatore trasferirà la proprietà all’erede contrattuale durante la sua vita, questa proprietà può essere scritta sotto forma di un documento pubblico. In tal caso, se il testatore non trasferisce tutti i suoi beni, o se acquista altri beni dopo il trasferimento, il contratto successorio si applica solo al bene così scritto, salvo diverso accordo.

(2) Se la consegna è avvenuta durante la vita, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità passano agli eredi dell’erede contrattuale, salvo diverso accordo.

§ 1590
Il testatore può anche annullare i suoi obblighi derivanti dal contratto successorio facendo testamento. Affinché la cancellazione abbia effetto è necessario il consenso dell’erede contrattuale sotto forma di atto pubblico.

§ 1591
Un contratto successorio invalido per mancanza di forma o nullo per mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 1584 e 1585 o perché non conforme alle disposizioni sui contratti di cui alla parte quarta della presente legge può nondimeno essere valido, se per il resto ha tutti i requisiti di un testamento.

Disposizioni particolari sul contratto successorio concluso tra coniugi
§ 1592
(1) I coniugi possono stipulare un contratto successorio, in base al quale una parte chiama l’altra come erede o legatario e l’altra parte accetta questa professione, oppure si chiamano eredi o legatari.

(2) Tale contratto può essere concluso anche dai coniugi in caso di matrimonio, ma il contratto non entrerà in vigore fino a quando il matrimonio non avrà avuto luogo.

§ 1593
(1) Il divorzio non annulla i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità, a meno che il contratto di eredità non specifichi qualcos’altro. A seguito di un divorzio, ciascuna parte può chiedere l’annullamento del contratto successorio da parte del tribunale. Il tribunale non accoglie l’istanza se è diretta contro la persona che non ha causato il divorzio e non ha acconsentito al divorzio.

(2) La dichiarazione di matrimonio invalida i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità, a meno che tale matrimonio non sia precedentemente terminato con la morte di uno dei coniugi.

Parte 3 Riferimento
Sezione 1 Disposizioni generali
Stabilire un collegamento
§ 1594
(1) Il legato stabilisce il legato ordinando a una determinata persona nell’acquisto in caso di morte di consegnare al legatario l’oggetto del legato. Solo una persona qualificata per ereditare può essere un ospite. Se il testatore chiama l’erede affermando che non dovrebbe ereditare una determinata cosa, si tratta di costituzione di un lascito agli eredi legali.

(2) Una donazione che dipende dalla condizione che il donatore sopravviva al donatore è considerata un riferimento, a meno che il donatore non abbia rinunciato al diritto di ritirare il dono.

§ 1595
Il riferimento può essere stabilito da una persona abilitata a fare testamento. Il defunto non idoneo all’acquisto può deferire solo oggetti di modico valore da un altro alla sua proprietà.

§ 1596
Il testatore può anche lasciare un riferimento preferenziale all’erede o ai coeredi; a causa di questo riferimento saranno considerati come referenti.

Difficoltà di collegamento
§ 1597
Le referenze sono a carico di tutti gli eredi secondo la proporzione delle loro quote, anche se è stata deferita la cosa appartenente ad uno dei coeredi. Ciò non si applica se il testatore ordina separatamente l’adempimento del collegamento con un singolo coerede o legatario.

§ 1598
Ciascuno degli eredi deve rimanere libero almeno un quarto del valore dell’eredità. Se il testatore grava maggiormente sull’erede, l’erede ha diritto a una riduzione proporzionale del lascito.

§ 1599 sub-riferimento
(1) Se il testatore ordina l’adempimento di un altro collegamento, il legatore non è esonerato dall’obbligo di adempiere un altro collegamento o dal fatto che il valore del collegamento successivo superi il valore del collegamento.

(2) Se il referente non acquisisce un collegamento, il collegamento successivo deve essere compilato dalla persona che ha ricevuto il collegamento. Egli è esonerato da tale obbligo se lascia il messaggio che gli è pervenuto alla persona alla quale è stato lasciato il successivo legame.

§ 1600
Un testatore che fa riferimento a un determinato gruppo di persone, come i parenti o i poveri in particolare, o a un beneficio pubblico, carità o scopo simile, può lasciare all’erede o a qualcun altro il compito di determinare come e quali di tali persone o finalità sono da condividere. Se il testatore non parla, l’erede ha la scelta. Se l’erede non è in grado di operare la scelta, il giudice designa i legatari.

§ Sostituzione 1601 per i riferimenti
Il testatore può ordinare la sostituzione o la successione fiduciaria su rinvio. In tali casi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli da 1507 a 1524.

Revocare un collegamento
§ 1602
Il rinvio si considera ritirato se il testatore
a) distrugge la cosa lasciata in eredità o la aliena e non la riacquista,

(b) altera la questione in modo tale che sia già un’altra questione; o

c) recupera e riscuote il credito costituito.

§ 1603
Il rinvio si considera non revocato se il legato è stato acquisito da un’altra persona o se il legato è stato alterato o distrutto al di fuori della volontà del testatore. Ciò vale anche se il debitore ha saldato di propria iniziativa il legato al testatore.

Sezione 2 Norme specifiche su ciascun tipo di riferimento
Sottosezione 1 Riferimento a cose di un genere
§ 1604
(1) Quando si fa riferimento a una cosa di un certo tipo, se nell’eredità ci sono più cose simili, la persona gravato dal riferimento decide quale cosa sarà rilasciata al messaggero. Tuttavia, deve scegliere qualcosa che il messaggero sarà in grado di usare.

(2) Se lascia all’impiegato la scelta tra diverse cose, può anche scegliere la cosa migliore.

§ 1605
(1) Nel caso di un riferimento a una cosa di un certo tipo, che tuttavia non è nell’eredità, il riferimento non è valido. Se il testatore lascia più cose di un certo tipo e non c’è una quantità specificata nell’eredità, il messaggero deve accontentarsi di quelle nell’eredità.

(2) Tuttavia, se il testatore non deferisce espressamente una cosa di un certo tipo dalla sua proprietà e se tale cosa non è nell’eredità, la persona gravato del riferimento del legato deve fornirle una qualità adeguata alle circostanze personali e bisogni del legatario.

§ 1606
(1) Il testatore può anche autorizzare un’altra persona a scegliere quale delle diverse cose dovrebbe ricevere il messaggero. Se questa persona non effettua una scelta, il rinvio sarà determinato dal giudice, tenendo conto delle circostanze personali e della necessità del proponente.

(2) Il tribunale determina anche il rinvio se la segreteria telefonica non esercita la scelta che le è stata lasciata entro il termine fissato su richiesta della persona oggetto del rinvio.

§ 1607
Il riferimento al denaro obbliga la persona difficilmente referenziabile a pagarlo, indipendentemente dal fatto che lo sia o meno il contante nell’eredità.

Sottosezione 2 Riferimento a una cosa specifica
§ 1608
Quando si ripete un riferimento a una determinata cosa in una o più disposizioni, il referente non ha diritto alla cosa dipendente e al suo prezzo allo stesso tempo. Altri riferimenti, anche se contengono un oggetto dello stesso genere o la stessa somma di denaro, appartengono al messaggero, quante volte vengono ripetuti.

§ 1609
Non si tiene conto del riferimento alla cosa che apparteneva al messaggero al momento della redazione del testamento. Se lo acquista in seguito, gli sarà rimborsato il prezzo consueto della cosa; tuttavia, se lo ha ricevuto gratuitamente dal testatore stesso, il legame è stato revocato.

§ 1610
(1) Non si tiene conto del riferimento di una cosa straniera appartenente non al testatore o all’erede o legatario che deve fornirla a qualcun altro. Se dette persone hanno una quota o un diritto nelle cose dipendenti, il riferimento si applica solo a tale quota o diritto.

(2) Se il testatore ha ordinato che una cosa straniera sia acquistata e fornita al messaggero, ma il suo proprietario non vuole venderla al prezzo normale, questo prezzo deve essere pagato al messaggero.

§ 1611
La cessazione o altro gravame della cosa dipendente colpisce il destinatario come vizi del collegamento.

Sottosezione 3 Riferimento crediti
§ 1612
Quando deferisce un credito che appartiene al testatore dopo un altro, l’interessato dal deferimento deve trasferire il credito con gli accessori e l’eventuale messa in sicurezza della segreteria telefonica, rilasciargli i documenti necessari sul credito e informarlo di tutto ciò che è necessario per far valere la pretesa nei confronti del debitore.

§ 1613
Il riferimento a tutti i crediti include tutti i crediti che persistono dopo la costituzione del riferimento, ma non i crediti derivanti da valori mobiliari e libretti, né i crediti relativi a beni immobili e crediti derivanti da diritti reali.

§ 1614
L’eredità del credito che il testatore ha alle spalle del contribuente obbliga il danneggiato a rilasciare al contribuente una ricevuta oa restituire la nota di debito.

§ 1615
La remissione del debito non si applica ai debiti contratti dopo l’instaurazione del collegamento. Se il riferimento alla garanzia del debito è condonato, non ne consegue che anche il debito sia stato condonato. Se viene prorogato solo il termine per il pagamento, ciò non comporta una rinuncia agli interessi.

§ 1616
(1) Un riferimento a un debito che il testatore è tenuto a pagare al legatario ha l’effetto giuridico di obbligare una persona che ha difficoltà nel riconoscimento a riconoscere il debito difficile da negoziare con il testatore.

(2) Se il testatore ordina che il credito del debitore sia garantito, deve essere fornita una garanzia sufficiente.

§ 1617
Se il testatore rinvia a qualcuno lo stesso importo dovuto, si considera che non abbia rimborsato il debito con riferimento. Il messaggero riceve sia il debito che il legame.

Sottosezione 4 Altri riferimenti
§ 1618 Riferimento a bambini e parenti
Per figli si intende solo figli e figlie se il testatore si ricordava dei figli di qualcun altro. Tuttavia, se sono i figli del testatore, questo include anche i discendenti che entrano al loro posto.

§ 1619
Anche con riferimenti diversi da § 1594 a 1618, § 1503 si applica mutatis mutandis.

Sezione 3 Acquisizione di una referenza
§ 1620
(1) Il legatore acquisisce il diritto di lasciare in eredità per sé e per i suoi successori con la morte del testatore.

(2) L’ articolo 1480 si applica mutatis mutandis al diritto di rinvio, che deve ancora sorgere.

§ 1621
(1) La cosa a cui si fa riferimento viene acquisita dal messaggero nel modo in cui viene acquisita la proprietà.

(2) Se il diritto alla referenza matura, il referente può chiedere la liberazione della cosa lasciata in eredità. Se la cosa dipendente è iscritta in un elenco pubblico, l’emissione della cosa sostituisce la dichiarazione dell’esecutore testamentario, altrimenti di persona in difficoltà, con una firma autenticata; se la scadenza della referenza non è stata posticipata, la referenza è iscritta nell’elenco pubblico subito dopo il testatore.

§ 1622
Prima della morte del testatore, il legatario non può trasferire o acquisire il diritto al legato.

§ 1623
Se il legatario dichiara, nel modo prescritto per il rigetto della successione, di non volere il legato, è trattato come se non avesse affatto acquisito il diritto al legato.

§ 1624
(1) Un riferimento alle singole cose della proprietà e un riferimento ai diritti relativi a tali cose può essere richiesto immediatamente. Ciò vale anche per l’eredità di una minore remunerazione per i dipendenti e l’eredità di benefici pubblici, beneficenza e simili. Altre referenze sono dovute un anno dopo la morte del testatore.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a meno che la volontà del testatore non sia manifesta.

§ 1625
Quando si fa riferimento a un singolo elemento, il referente appartiene dalla data di scadenza del collegamento ai frutti e ai benefici, nonché a tutto ciò che è stato aggiunto all’elemento, inclusi i diritti associati all’elemento. Dal medesimo giorno il messaggero risente anche dei vizi delle cose dipendenti, nonché del suo deterioramento o distruzione causati da fatti di cui nessuno è responsabile.

§ 1626
(1) Quando si tratta di prestazioni pagabili annualmente, mensilmente o meno, il legatario acquisisce il diritto all’importo che ricada sull’intero periodo, se arriva al suo inizio; tuttavia, la rata non scadrà fino alla data di scadenza specificata.

(2) Quando si fa riferimento alla manutenzione, il § 922 si applica mutatis mutandis.

§ 1627 Il diritto del messaggero alla sicurezza
(1) In riferimento reintegrato o rinvio, la cui esecuzione non è ancora possibile pretendere rispetto al termine legale o per il tempo o la condizione del defunto, un legatario nei confronti di una persona gravato con riferimento al diritto di fornire una garanzia adeguata. Ciò non si applica se è chiaro che non è richiesta alcuna sicurezza.

(2) In caso contrario, il debitore ha gli stessi diritti nei confronti della persona in difficoltà come riferimento di qualsiasi altro creditore.

Collegamento sciolto
§ 1628
(1) Se il referente non può accettare il rinvio o lo rifiuta, il rinvio spetta al supplente. Se non vi è supplente e se più persone sono ricordate con l’intero riferimento, o senza specificare le azioni o con un termine generico inteso a riparto equamente, la quota liberata sarà aggiunta proporzionalmente agli altri azionisti.

(2) Se un azionista è rimasto con una certa quota, non ha diritto ad un aumento ai sensi del paragrafo 1, a meno che l’intenzione del testatore non sia di lasciare l’intero riferimento agli amministratori nominati e che specificando le azioni non volesse altro che limitare gli amministratori l’uno all’altro.

(3) Negli altri casi, l’obbligo di rispettare il rinvio decade.

§ 1629
Coloro che beneficiano dello svincolo del collegamento o del fatto che scade l’obbligo di rispettare il collegamento risentono anche degli oneri connessi al collegamento. Ciò non si applica se si tratta solo delle azioni personali della persona originariamente gravate dal collegamento.

I diritti dell’erede che riserva l’inventario
§ 1630
(1) Se il patrimonio netto delle referenze è gravato in modo tale da essere quasi esaurito e l’erede non esercita il diritto ai sensi del § 1598, l’erede ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute per l’adempimento delle referenze e a una remunerazione ragionevole per i suoi sforzi. Se l’eredità non è sufficiente a coprirli, le spese e la retribuzione sono pagate dal legatario in proporzione al valore delle referenze e l’erede ha il diritto di ritenzione per garantire il suo diritto sui beni lasciati in eredità; senza sufficiente sicurezza, l’erede non è obbligato a gestire le referenze.

(2) Tuttavia, se il rinvio ha già ricevuto il rinvio, la detrazione sarà effettuata secondo il valore del riferimento al momento del ricevimento e secondo i benefici già ottenuti da esso. Il legatario si esonera dall’obbligo di contribuzione dando all’erede un legato con i benefici o il loro prezzo. In altri, il messaggero è visto come un onesto detentore.

§ 1631
(1) Se il patrimonio netto non è sufficiente a coprire tutti i debiti e le altre spese obbligatorie, i riferimenti sono ridotti proporzionalmente.

(2) Se l’eredità pura non è sufficiente per la composizione di tutte le referenze, l’eredità della fornitura, dell’educazione e dell’alimentazione deve essere soddisfatta prima di tutte le altre; altri collegamenti saranno ridotti proporzionalmente.

§ 1632 Adempimento dell’ultima volontà da parte dell’amministratore del patrimonio
Se l’esecutore testamentario non è stato nominato e se l’erede non desidera dedicare tempo e sforzi all’adempimento dell’ultima volontà, il tribunale, su sua richiesta, nomina l’amministratore dell’eredità o impone l’adempimento il testamento all’amministratore del patrimonio già chiamato.

Parte 4 Sequenza legale
§ 1633
(1) Se non vi è successione per contratto successorio o per testamento, si verifica la successione legale dell’eredità o di una parte di essa. Se non è l’erede legale, o se non acquisisce un’eredità, gli eredi diventano legatari in proporzione al valore dei loro lasciti.

(2) Chi ha acquisito l’eredità perché né l’erede né il supplente convocato dal contratto di successione o testamento non hanno voluto o non hanno potuto ereditare, si attengono agli altri ordini del testatore.

§ 1634 Muori
(1) Se nessun erede eredita anche secondo la successione legale, l’eredità dello stato cade e lo stato è trattato come se fosse l’erede legale; tuttavia, lo stato non ha il diritto di rifiutare l’eredità, né il diritto a un rinvio ai sensi del § 1594 paragrafo 1 frase tre.

(2) In relazione ad altre persone, lo Stato ha lo stesso status dell’erede, come risulta dalla prenotazione dell’inventario.

§ 1635 Prima classe di eredi
(1) Nella prima classe di eredi, i figli del testatore e suo marito ereditano, ciascuno di loro in parti uguali.

(2) Se un figlio non eredita, i suoi figli erediteranno la sua quota nella stessa quota; lo stesso vale per i discendenti più lontani dello stesso antenato.

§ 1636 Seconda classe di eredi
(1) Se il testatore non eredita discendenti, la seconda classe è ereditata dal coniuge, dai genitori del testatore e da coloro che hanno vissuto con il testatore per almeno un anno prima della sua morte nella stessa famiglia e che per questo hanno curato il testatore conviventi o erano a carico del testatore.

(2) Gli eredi della seconda classe ereditano in parti uguali, ma il marito erediterà sempre almeno la metà del patrimonio.

§ 1637 Terza classe di eredi
(1) Se né il marito né alcuno dei genitori ereditano, i fratelli del testatore e coloro che hanno vissuto con il testatore per almeno un anno prima della sua morte nella stessa famiglia e che per questo motivo hanno curato la famiglia comune o erano a carico ereditare in parti uguali nutrimento al testatore.

(2) Se uno dei fratelli del testatore non eredita, i suoi figli erediteranno la sua quota di quota.

§ 1638 La quarta classe di eredi
Se nessun erede eredita nella terza classe, eredita la quarta parte del nonno del testatore nella quarta classe.

§ 1639 Quinta classe di eredi
(1) Se nessuno degli eredi della quarta classe eredita, nella quinta classe ereditano solo i nonni dei genitori del testatore. I nonni del padre del testatore rappresentano la metà dell’eredità, i nonni della madre del testatore l’altra metà. Entrambe le coppie di nonni condividono equamente la metà che cade su di loro.

(2) Se un singolo membro di una coppia non eredita, l’ottavo liberato appartiene all’altro membro. Se la coppia non eredita, questo quarto spetta all’altra coppia dello stesso partito. Se nessuna coppia eredita dalla stessa parte, l’eredità appartiene alle coppie dell’altra parte nella stessa proporzione in cui condividono metà dell’eredità che appartiene direttamente a loro.

§ 1640 Sesta classe di eredi
(1) Se nessuno degli eredi della quinta classe eredita, nella sesta classe ereditano i figli dei figli dei fratelli del testatore e i figli dei nonni del testatore, ciascuno in parti uguali.

(2) Se alcuni dei figli dei nonni del testatore non ereditano, i suoi figli erediteranno.

§ 1641 Diverse parentele
Se qualcuno con un testatore è un parente di più parti, ha un diritto di eredità da ciascuna delle parti, che gli apparterrebbe come parente di quella parte.

Parte 5 Parte obbligatoria
Compensazione della quota obbligatoria e della quota ereditaria
Sezione 1 L’ erede indispensabile
§ 1642
L’erede indispensabile ha diritto a una parte obbligatoria del patrimonio.

§ 1643
(1) Gli eredi indispensabili sono i figli del testatore e, se non ereditano, sono i loro discendenti.

(2) Se l’erede indispensabile è un minore, deve ricevere almeno tre quarti della sua quota di eredità legale. Se l’erede permanente è un adulto, deve ricevere almeno un quarto della sua eredità legale.

§ 1644
(1) La parte obbligatoria può essere lasciata sotto forma di quota ereditaria o di legato, ma deve rimanere completamente alleggerita dall’erede indispensabile.

(2) Non si tiene conto dei decreti del testatore che limitano la quota obbligatoria. Se all’erede indispensabile rimane più della parte obbligatoria, tale norma si applica, se il legato le ha fatte nell’acquisizione in caso di morte, solo per la parte che eccede il valore della parte obbligatoria. Ciò non si applica se l’erede indispensabile muore prima del testatore o se non eredita per qualsiasi altro motivo.

(3) Il testatore può anche ordinare all’erede indispensabile di decidere per ciò che gli è rimasto con una restrizione o per una parte obbligatoria.

§ 1645
Chi ha rinunciato all’eredità o al lavoro obbligatorio, chi è ineleggibile o chi è stato ereditato dal testatore, non ha diritto al lavoro obbligatorio, ma nel computo dei lavori obbligatori degli altri eredi è trattato come se non fosse escluso dal diritto successorio.

Sezione 2 Eredità
§ 1646
(1) Per motivi legali, un erede indispensabile può essere escluso dalla sua eredità dal suo diritto a una parte obbligatoria o può essere abbreviato nel suo diritto. Il testatore può ereditare un erede indispensabile che
a) non gli ha fornito l’assistenza necessaria in caso di emergenza,

b) non mostra alcun interesse reale per il testatore, che dovrebbe dimostrare,

(c) è stato condannato per un reato relativo alla sua natura penale con sentenza passata in giudicato; o

d) conduce una vita permanentemente instabile.

(2) Il testatore può anche ereditare un erede indispensabile che non può ereditare ed è quindi escluso dal diritto di eredità.

(3) Se il discendente ereditato del testatore sopravvive, i discendenti del discendente ereditato non ereditano, a meno che il testatore non mostri un testamento diverso. Se il discendente diseredato non sopravvive alla morte del testatore, i suoi discendenti erediteranno, ad eccezione di coloro che sono esclusi indipendentemente dal diritto di eredità.

§ 1647
Il testatore può anche ereditare un erede indispensabile che sia così debitore o così stravagante da temere che una quota obbligatoria non venga conservata per i suoi discendenti. Tuttavia, può farlo solo lasciando questa parte obbligatoria di sé ai figli di questo indispensabile erede, o, se non c’è nessuno, ai loro discendenti.

§ 1648
Se il testatore non indica il motivo della diseredità, l’erede indispensabile ha diritto alla parte obbligatoria, a meno che non gli venga provata una causa legale di diseredità.

§ 1649
(1) Una dichiarazione di diseredità può essere fatta o può essere modificata o revocata allo stesso modo in cui viene redatto o revocato un testamento.

(2) Allo stesso modo, il testatore può dichiarare uno degli eredi non trascurabili, come risulta dalla successione legale, che non acquisirà l’eredità.

Sezione 3 Tutela dell’erede indispensabile
§ 1650
L’erede indispensabile ereditato invalidamente ha diritto ad una quota obbligatoria; se è stato ridotto al valore netto della parte obbligatoria, ha diritto ad integrarlo.

§ 1651
(1) Il diritto alla parte obbligatoria spetta anche all’erede indispensabile, che era noto al testatore essere in vita, e tuttavia lo ha omesso nel suo testamento.

(2) Se una persona che è stata omessa, non per errore, ha commesso qualcosa che soddisfa la ragione legale della diseredità, tale omissione sarà considerata come un’eredità fatta tacitamente e di diritto.

§ 1652
Se l’erede indispensabile dimostra che la sua omissione deriva solo dal fatto che il testatore non ne era a conoscenza al momento dell’acquisizione in caso di morte, a tale erede spetta la quota obbligatoria che gli spetta per legge.

§ 1653
Se l’erede indispensabile è stato accorciato od omesso, tanto gli eredi quanto i legatari contribuiranno proporzionalmente alla liquidazione del suo diritto.

Sezione 4 Calcolo della parte obbligatoria
§ 1654
(1) Un erede indispensabile non ha diritto a una quota del patrimonio, ma solo a una somma di denaro pari al valore della sua quota obbligatoria. Se sussistono motivi particolarmente impellenti da parte degli eredi e se ciò può ragionevolmente essere richiesto all’erede indispensabile, il giudice può concedere il rimborso della parte obbligatoria o il differimento della sua scadenza; tuttavia il credito matura interessi dalla data in cui era originariamente esigibile.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono all’erede indispensabile di concordare diversamente con gli eredi di un testamento o di un contratto successorio; tuttavia, se ciò riduce i diritti degli altri creditori, l’accordo è inefficace nei loro confronti. Se, durante il procedimento successorio, si conviene che la cosa iscritta nell’elenco pubblico sarà liberata dall’eredità all’erede indispensabile in luogo del pagamento, l’erede indispensabile è iscritto nell’elenco pubblico subito dopo il testatore.

§ 1655
(1) Per la determinazione della parte obbligatoria, la proprietà nell’eredità deve essere svalutata e stimata; dal valore del bene sono detratti i debiti del testatore ei vizi che erano già legati alla proprietà al momento della morte del testatore. Nel calcolo della parte obbligatoria, si aggiunge all’eredità ciò che è incluso nella parte obbligatoria secondo § 1660 e 1661.

(2) L’ erede indispensabile ha il diritto di essere nella stima, di sollevare domande e fare commenti.

§ 1656
La parte obbligatoria è determinata indipendentemente dalle referenze e dagli altri vizi derivanti dall’acquisizione in caso di morte. Fino a quando non sia determinata la parte obbligatoria, l’erede indispensabile partecipa proporzionalmente all’utile e alla perdita dell’eredità. Chi ha diritto alla parte obbligatoria ha anche diritto alla liquidazione proporzionale della quota di utile e perdita dell’eredità dalla morte del testatore fino alla determinazione della parte obbligatoria.

§ 1657
Se l’erede indispensabile è d’accordo con gli eredi della consegna e se l’accordo è approvato dal tribunale, non si applicano le disposizioni degli articoli 1655 e 1656.

Sezione 5 Compensazione con quota obbligatoria e quota ereditaria
§ 1658
La compensazione su una quota obbligatoria o su una quota ereditaria non crea un obbligo di emettere qualcosa, a meno che non si tratti di un caso di cui al § 2072.

§ 1659
Al momento della compensazione, il valore di quanto fornito e di quanto oggetto di compensazione è calcolato in base al momento della presentazione. In casi eccezionali, il giudice può decidere diversamente.

Compensazione alla parte obbligatoria
§ 1660
(1) La parte obbligatoria comprende tutto ciò che l’erede indispensabile dell’eredità ha effettivamente acquisito mediante rinvio o altro atto del testatore.

(2) La parte obbligatoria comprende anche ciò che l’erede indispensabile ha ricevuto gratuitamente dal testatore negli ultimi tre anni prima della sua morte, a meno che il testatore non ordini che la compensazione sia effettuata su un periodo più lungo; alla prole va altresì attribuito ciò che l’antenato dell’erede ha ricevuto gratuitamente dal testatore. Tuttavia, le normali donazioni non vengono prese in considerazione nel conteggio.

§ 1661
(1) La parte obbligatoria della prole deve essere accreditata con ciò che il testatore gli ha dato durante la sua vita per alleviare i costi associati all’avvio di una famiglia separata, all’avvio di una convivenza coniugale o simile, o all’avvio di una professione o all’avvio di un’impresa; il debitore deve includere anche ciò che il testatore ha utilizzato per pagare i debiti del figlio maggiorenne. Se ciò è avvenuto prima degli ultimi tre anni prima della morte del testatore, si procede alla compensazione, a meno che il testatore non esprima volontà contraria.

(2) Al discendente che entra al posto del suo antenato è accreditata la quota obbligatoria e ciò che ha così ricevuto dal testatore dal genitore, nel cui posto entra.

Compensazione
§ 1662
Le quote ereditarie sono calcolate allo stesso modo della quota obbligatoria.

§ 1663
In caso di successione secondo l’acquisizione in caso di morte o in caso di successione legale, la compensazione con la quota ereditaria si effettua solo se il testatore l’ha disposta con una manifestazione di volontà fatta nel modulo prescritto per l’acquisizione di un testamento.

§ 1664
Il giudice può compensare l’eredità, anche se il testatore non l’ha ordinata, se l’erede altrimenti indispensabile sarebbe ingiustificatamente svantaggiato; non si tiene però conto delle consuete donazioni.

Parte 6 Il diritto di determinate persone alla fornitura
§ 1665
Chi sarebbe altrimenti un erede indispensabile ma non ha diritto ad una quota obbligatoria, ha diritto al mantenimento necessario se non lo riceve e se non è in grado di mantenersi; tuttavia, non può così ottenere dall’eredità più della sua quota obbligatoria. Tuttavia, il diritto al mantenimento necessario non spetta alla persona al cui posto eredita il suo discendente, o se il suo discendente è chiamato a un lavoro obbligatorio al suo posto.

§ 1666
(1) Il coniuge superstite ha diritto a un mantenimento dignitoso dal patrimonio per un periodo di sei settimane dopo la morte del coniuge. Se la vedova è incinta, ha diritto a una dieta decente fino alla fine della sesta settimana dopo il parto; la madre del figlio del testatore, che non era sposata con il testatore, ha lo stesso diritto.

(2) Se al coniuge superstite è stata negata o ridotta la quota di eredità legale, il coniuge superstite ha diritto alla disposizione necessaria fino alla conclusione di un nuovo matrimonio, a meno che non riceva altrimenti tale disposizione e non sia in grado di mantenersi / se stessa; tuttavia, non può in tal modo ottenere dall’eredità più della metà della sua eredità legittima. Tuttavia, il diritto alla necessaria provvigione non spetta al coniuge che non ha condiviso il nucleo familiare con il testatore senza gravi motivi, al coniuge ineleggibile per l’erede o al coniuge che ha rinunciato o rifiutato l’eredità.

(3) Se il diritto al mantenimento dignitoso ai sensi del paragrafo 1 accorcia il diritto al mantenimento necessario ai sensi del § 1665, tutti questi diritti devono essere ridotti in modo che tutte le persone aventi diritto ricevano lo stesso. La disposizione necessaria ai sensi del paragrafo 2 non può essere fornita se ciò riduce il diritto al mantenimento necessario ai sensi della Sezione 1665.

§ 1667
Il coniuge superstite acquisisce la proprietà dei beni mobili che costituiscono l’attrezzatura di base del nucleo familiare, anche se non è l’erede. Ciò non si applica se il coniuge superstite non ha condiviso il nucleo familiare con il testatore senza validi motivi.

§ 1668
(1) Se la quota di eredità legale del genitore superstite è stata negata o ridotta, il genitore superstite ha diritto alla disposizione necessaria, a meno che non riceva altrimenti tale disposizione e non sia in grado di mantenersi; tuttavia, non può in tal modo ottenere dall’eredità più di un terzo della sua quota di eredità legale. Il diritto alla necessaria provvigione non spetta al genitore ineleggibile come erede, al genitore che abbia rinunciato o rifiutato l’eredità, o al genitore che abbia commesso un atto di diseredità.

(2) La disposizione necessaria non può essere fornita al genitore se ciò riduce il diritto al mantenimento necessario ai sensi della Sezione 1665.

§ 1669
Le persone che hanno goduto della libera provvigione nella sua famiglia fino alla morte del testatore hanno diritto alla stessa prestazione tre settimane dopo la morte del testatore.

Parte 7 Trasferimento dell’eredità agli eredi
Sezione 1 Acquisto di eredità
§ 1670
L’acquisizione dell’eredità è confermata dal tribunale. Il tribunale confermerà l’acquisizione dell’eredità alla persona il cui diritto successorio è stato dimostrato.

§ 1671
(1) Se l’erede non ha esercitato il diritto di eredità davanti al tribunale entro il termine fissato dal tribunale, il diritto di eredità dell’erede non scade, ma non deve essere preso in considerazione quando si discute dell’eredità. Ciò vale anche per il diritto successorio di un erede sconosciuto o di una residenza sconosciuta, che è stato informato del suo diritto con un decreto del tribunale e non si è manifestato entro un termine determinato.

(2) Se l’erede sconosciuto o l’erede di una residenza sconosciuta ha un tutore, il tutore non può dichiarare che questo erede rifiuta l’eredità, o che non la rifiuta o l’accetta.

§ 1672
Se più persone esercitano il diritto all’eredità e se si contraddicono tra loro, il giudice deferirà a quello degli eredi la cui ragione giuridica è più debole l’esercizio del suo diritto per azione. Se questo erede non propone un’azione entro il termine fissato dal tribunale, il suo diritto all’eredità non decade, ma non viene preso in considerazione nell’udienza dell’eredità.

§ 1673
(1) Ogni erede testamentario o un erede legale si riferisce alla presentazione di un’azione contro l’erede che si basa su un contratto successorio non negato in termini di autenticità. Ogni erede legittimo ha il diritto di proporre un’azione contro l’erede che fa affidamento su un testamento non negato di autenticità.

(2) Se il testatore indica il motivo della diseredità, un discendente che afferma di essere stato disintegrato illegalmente deve fare riferimento al deposito dell’azione. Se il motivo della diseredazione non è indicato, l’azione deve fare riferimento alla persona che erediterà in sua vece.

Prenotazione inventario
§ 1674
(1) Il testatore non può privare l’erede del diritto alla riserva dell’inventario dell’eredità. Se le parti del contratto successorio rinunciano a tale diritto, questo non viene preso in considerazione.

(2) Il diritto alla prenotazione dell’inventario può essere esercitato mediante una dichiarazione resa oralmente davanti al tribunale o mediante una dichiarazione inviata al tribunale per iscritto. Se l’erede effettua un inventario delle riserve o delle condizioni, queste non saranno prese in considerazione. Ciò vale anche per la dichiarazione dell’erede di non applicare la riserva di inventario.

§ 1675
L’erede ha il diritto di riservare l’inventario del patrimonio se lo esercita entro un mese dal giorno in cui il tribunale gli ha notificato tale diritto. Se vi sono ragioni importanti per questo, il tribunale proroga il termine per l’erede.

§ 1676
(1) Un erede indipendente, noto e attuale che non sia il coniuge, il discendente o l’antenato del testatore e non esprima la sua opinione entro il termine di cui all’articolo 1675 non è soggetto alla riserva dell’inventario. Il tribunale richiederà una dichiarazione esplicita agli altri eredi dopo la loro citazione e istruzione, a meno che l’effetto di cui all’articolo 1681 non sia intervenuto nei confronti del coniuge, discendente o antenato dell’erede.

(2) Chi non ha prenotato l’inventario del patrimonio, o ha dichiarato di non esercitare il diritto di riservare l’inventario, non può riservare l’inventario successivamente.

Sezione 2: Amministrazione del patrimonio e del suo inventario
Gestione immobiliare
§ 1677
(1) Se il testatore ha convocato l’amministratore dell’eredità o l’esecutore testamentario, amministra l’eredità fino alla conferma dell’acquisizione dell’eredità dell’amministratore dell’eredità, altrimenti l’esecutore testamentario. Se il testatore non ha chiamato nessuno di loro, l’erede amministra l’eredità; se ci sono più eredi e non convengono diversamente, tutti gli eredi amministrano l’eredità.

(2) Se c’è una ragione seria per questo, il tribunale ordina un’altra misura.

§ 1678
(1) Chi amministra il patrimonio ne esegue la semplice amministrazione.

(2) Chi amministra l’eredità deve versare rate da esso per la fornitura di persone che ne hanno diritto, e consegnare ai legatari un rapporto sulle referenze loro spettanti. Risolverà i riferimenti degli adulti se approvato dal tribunale.

§ 1679
(1) Durante l’amministrazione, qualcosa può essere alienato dal patrimonio o utilizzato come garanzia, se richiesto dall’interesse a preservare il valore o l’essenza della proprietà gestita, altrimenti a titolo oneroso. Ciò vale anche in caso di modifica della destinazione del patrimonio in gestione.

(2) L’amministratore dell’eredità o l’esecutore testamentario può compiere un atto che eccede l’ambito della semplice amministrazione, se gli eredi sono d’accordo. Se gli eredi non sono d’accordo o se l’erede è una persona sotto protezione speciale, è necessario il consenso del tribunale.

§ 1680
(1) Un erede il cui diritto all’eredità è già stato chiaramente dimostrato può essere autorizzato dal tribunale anche prima della fine del procedimento successorio a disporre liberamente di determinati beni, a condizione che sia soddisfatta l’ultima volontà del testatore o se altri coeredi, eredi indispensabili e legatari concordano.

(2) Se il diritto all’eredità è esercitato da più persone che si contraddicono, la misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata. Tuttavia, se l’erede ha già ricevuto un vantaggio, non gli può essere tolto.

§ 1681
(1) Se l’erede, senza il suo diritto, assume la piena amministrazione dell’eredità, gli effetti della prenotazione dell’inventario sono annullati dall’inizio, se lo ha fatto. Ciò vale anche se è accertato che l’erede ha occultato intenzionalmente l’eredità, se l’erede unisce parti dell’eredità con parti del suo patrimonio, senza distinguere a chi appartiene, a meno che ciò non fosse già avvenuto prima della morte del testatore. Lo stesso effetto, per quanto riguarda la riservazione del censimento, si verificherà anche nei confronti degli eredi nella cui rappresentanza diretta o indiretta qualcun altro abbia così amministrato il patrimonio. Se una persona vicina all’erede gestisce l’eredità in questo modo, si considera che agisca anche come suo rappresentante.

(2) L’effetto di cui al paragrafo 1 non si verifica se gli eredi dividono solo documenti, effigi o atti e altre cose di natura familiare o commemorativa prima di confermare l’acquisizione dell’eredità.

Conclusione della tenuta
§ 1682
(1) Il tribunale adotta immediatamente le misure che assicurano la successione (conclusione) se
a) uno degli eredi non è indipendente,

b) uno degli eredi è di residenza sconosciuta,

c) si teme che il patrimonio sia sovraindebitato,

d) il creditore ha proposto la separazione dell’eredità; o

e) se c’è un altro motivo importante per una particolare cautela.

(2) Se un solo erede è incapace, assente o sconosciuto, è possibile essere soddisfatti della conclusione di tale parte dell’eredità che è sufficiente per soddisfare il suo diritto di eredità. Ciò vale anche se c’è una persona che ha diritto alla parte obbligatoria.

§ 1683
Le conclusioni non sono necessarie se la proprietà ha un bene immobile che fornisce una garanzia sufficiente.

Inventario del patrimonio
§ 1684
(1) Lo scopo dell’inventario dell’eredità è determinare l’eredità e determinare il valore patrimoniale netto al momento della morte del testatore.

(2) Se non compromette gravemente la tempestiva esecuzione dell’inventario, l’inventario può essere presente e sollevare domande e formulare commenti.
a) l’ esecutore testamentario,

b) l’ amministratore dell’eredità,

c) chiunque affermi e attesti il ​​suo diritto all’eredità o il diritto a una quota obbligatoria, o che è notoriamente titolare di tale diritto,

d) il creditore che ha chiesto la separazione del patrimonio,

e) se il giudice è d’accordo, un’altra persona che dimostri un interesse legale a farlo; tuttavia, il messaggero solo se sussiste il rischio che sia obbligato a contribuire proporzionalmente alla parte obbligatoria.

§ 1685
(1) Il tribunale ordina un inventario dell’eredità se l’erede esercita il diritto di riserva dell’inventario o se è necessario per il calcolo del lavoro obbligatorio.

(2) Il tribunale ordina anche un inventario del patrimonio,
a) se tra gli eredi vi è una persona non pienamente indipendente, o ignota o assente, o una persona giuridica di pubblica utilità o costituita nell’interesse pubblico (di seguito denominata “persona sottoposta a protezione speciale”),

b) se vi è incertezza sul fatto che qualcuno sia l’erede o chi sia l’erede,

c) se il creditore ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 1709, o

d) se il creditore del testatore dimostra che sussiste un altro serio motivo per effettuare l’inventario.

§ 1686
(1) I costi per ottenere un inventario sono rimborsati dall’eredità e sono sostenuti in proporzione alle quote di eredità degli eredi ai quali l’inventario è a vantaggio. Se non è possibile sostenere le spese per ottenere l’inventario dell’eredità, il tribunale ordina a tali eredi di versare un contributo proporzionato alle spese.

(2) Se il tribunale ha ordinato un inventario ai fini del calcolo della parte obbligatoria, le spese dell’eredità sono rimborsate e sono sostenute in proporzione a tutti gli eredi e all’avente diritto alla parte obbligatoria. Se non è possibile coprire le spese per ottenere un inventario dell’eredità, il tribunale ordina a queste persone di versare un contributo proporzionato alle spese.

(3) Se qualcuno richiede un inventario senza un serio motivo, il tribunale lo condanna a sostenere le spese dell’inventario da solo.

§ 1687
(1) Se le circostanze del caso lo giustificano, il tribunale può decidere di sostituire l’inventario del patrimonio con un elenco del patrimonio preparato dall’amministratore del patrimonio e confermato da tutti gli eredi. Se l’amministratore del patrimonio non è stato ancora nominato, può essere nominato a tal fine dal tribunale.

(2) In casi semplici, il tribunale può decidere, se gli eredi non si oppongono, di sostituire l’inventario dell’eredità con una dichiarazione congiunta degli eredi sull’eredità.

§ 1688
(1) Se è dimostrato che la dichiarazione o l’elenco ai sensi dell’articolo 1687 non corrisponde ai fatti in misura non insignificante,
a) gli effetti della riserva di prenotazione sono revocati dagli eredi fin dall’inizio, se questi l’hanno fatta,

b) la persona di cui al § 1685 comma 2 ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare un nuovo inventario del patrimonio se dimostra un interesse legale a farlo.

(2) L’effetto di cui al paragrafo 1 lettera. a) non viene in mente a una persona sotto protezione speciale, a meno che non sia dimostrato che ha intenzionalmente nascosto l’eredità. Né tale effetto si verificherà nei confronti dell’erede che dimostri di non essere responsabile dell’incompletezza della dichiarazione o dell’elenco.

(3) Se l’amministratore ha reso incompleto l’elenco ai sensi dell’articolo 1687, deve risarcire il danno che ne deriva.

§ 1689
Se il creditore è noto, il giudice lo informa che è stato fatto un inventario del patrimonio e gli consente di commentare l’inventario.

Sezione 3 Certificato di eredità
§ 1690
(1) Il tribunale conferma l’eredità alla persona che non ha rifiutato l’eredità e ha il miglior diritto all’eredità secondo il corso del procedimento successorio, dopo aver accertato che la volontà del testatore sarà debitamente adempiuta.

(2) Se l’esecutore testamentario è stato chiamato, deve confermare al tribunale l’adempimento degli ordini del testatore; se non è stato chiamato, gli eredi ne danno prova al tribunale. Se gli eredi non sono d’accordo o contraddicono quanto confermato dall’esecutore testamentario, il tribunale deciderà come ottenere le prove.

§ 1691
(1) Se sono state ordinate referenze, il tribunale conferma l’eredità solo dopo che gli è stato dimostrato che
a) i messaggeri sono stati informati del riferimento,

(b) sono stati realizzati collegamenti dovuti a persone non del tutto indipendenti, persone giuridiche di interesse pubblico o stabilite nell’interesse pubblico, o collegamenti effettuati a fini di beneficenza e di pubblica utilità e che è stato assicurato l’adempimento di collegamenti non validi,

c) è stato altresì assicurato l’adempimento delle referenze a ignoti o assenti.

(2) Il tribunale può rinunciare alla cauzione se apparentemente non necessaria.

§ 1692
(1) Il tribunale conferma all’unico erede che ha ereditato. Dichiarerà chi è l’erede, di chi acquista il patrimonio, per quale motivo e se ciò avviene con o senza censimento.

(2) Il tribunale conferma anche le quote di eredità a più eredi per l’importo dopo l’eventuale compensazione alla quota di eredità e dopo aver compensato eventuali riferimenti. Al momento della divisione dell’eredità, il tribunale confermerà anche quale eredità ha acquisito ciascun erede e per quale motivo avviene la divisione dell’eredità.

(3) Se una successione è ordinata mediante l’istituzione di una successione fiduciaria, prova del tempo o altro, il tribunale conferma che è stata ordinata, chi succede come erede successivo e a quali condizioni. Se il testatore ha stabilito che l’erede principale è libero di disporre dell’eredità, il tribunale confermerà anche questo.

§ 1693
(1) Gli eredi possono concordare davanti al tribunale nelle procedure di successione l’importo delle loro quote di successione. Il tribunale approva l’accordo se non è in conflitto con gli interessi della persona sotto protezione speciale.

(2) Se ereditano sulla base dell’acquisizione in caso di morte, gli eredi possono concordare un importo delle quote di eredità diverso da quello stabilito dal testatore, se il testatore lo ha espressamente ammesso.

(3) Se eredita in base alla successione legale, l’erede ha il diritto di chiedere la liquidazione agli altri eredi se si è preso cura del testatore per un periodo di tempo più lungo o ha contribuito in modo significativo al mantenimento o all’aumento della proprietà del testatore con il lavoro , sostegno finanziario o mezzi simili ricompensati. La liquidazione deve essere fornita per una durata e un’estensione ragionevoli di ciò che ha eseguito e del valore dell’eredità; la sua quota di eredità aumenterà di questo importo. Ciò vale anche se l’erede, che non è il coniuge superstite, ha adempiuto un obbligo alimentare o simile nei confronti del testatore.

Sezione 4 Divisione del patrimonio
§ 1694
(1) Se il testatore ha procurato in caso di morte, l’eredità è divisa secondo la sua volontà. Gli eredi possono convenire davanti al tribunale di dividere in tutto o in parte l’eredità in altro modo, se il testatore l’ha espressamente ammesso.

(2) Se il testatore ha assegnato agli eredi singole cose della sua proprietà senza ordinare espressamente che l’eredità debba essere divisa come ordinato, o che l’erede convocato possa accettare solo ciò che gli è stato assegnato, o che una certa cosa debba rimanere in comproprietà degli eredi, considera la sua espressione di volontà come un desiderio senza vincolo legale.

§ 1695
(1) Se il testatore non è stato ordinato in caso di morte, gli eredi possono concordare in tribunale la divisione dell’eredità in qualsiasi modo.

(2) Se il testatore non ha procurato una parte dell’eredità o non ha ordinato come dividere l’eredità o parte di essa, o se la divisione dell’eredità secondo la volontà del testatore non è affatto possibile, le disposizioni di il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

§ 1696
(1) Il tribunale approva l’accordo degli eredi sulla divisione, se non contraddice la volontà del testatore ed entro i suoi limiti o gli interessi della persona sotto protezione speciale. Se il tribunale non approva l’accordo, confermerà agli eredi l’acquisizione dell’eredità secondo l’importo delle loro quote ereditarie.

(2) La validità dell’accordo sulla divisione del patrimonio richiede che, a seguito della sua conclusione, l’intero patrimonio noto sia diviso. Un patto può anche stabilire un pegno o un pegno o altro diritto reale, anche se il testatore non lo ha acquisito.

§ 1697
(1) Il tribunale divide l’eredità secondo l’ordine del defunto. Se il testatore ha autorizzato un terzo a determinare le modalità di distribuzione dell’eredità, il tribunale fissa a tale persona un termine ragionevole, almeno due mesi; tuttavia, il giudice non tiene conto della determinazione se è manifestamente iniqua o si verifica dopo il termine.

(2) A meno che l’ordine del defunto lo impedisca, il tribunale divide l’eredità approvando l’accordo degli eredi; in mancanza di accordo, il giudice divide l’eredità se tutti gli eredi lo richiedono e se non vi è controversia tra loro su ciò che appartiene all’eredità. Il giudice tutela gli interessi della persona sotto protezione speciale.

(3) Negli altri casi, il tribunale non divide l’eredità e conferma agli eredi l’acquisizione dell’eredità secondo le quote ereditarie.

§ 1698
Nel dividere il patrimonio è possibile liquidare il diritto all’indennizzo dai rapporti tra i coeredi, compensare con la quota ereditaria e compensare le referenze.

§ 1699
(1) A seconda delle circostanze, un credito o un debito possono essere ceduti anche a un singolo erede. Se un debito è ceduto a un erede, ciò non pregiudica i diritti del creditore.

(2) Un erede accorciato nella sua quota mediante l’assegnazione di una cosa difettosa ha diritto ai coeredi di compensare ciò che è stato accorciato dal difetto.

§ 1700
(1) Se il tribunale divide l’eredità su richiesta degli eredi, redige una dichiarazione basata sull’elenco dell’eredità o sull’elenco confermato da tutti gli eredi. Se una parte dell’eredità è stata venduta per volontà dell’erede per legge, il prezzo di acquisto ottenuto sarà compreso nell’eredità, in caso di altra alienazione per volontà dell’erede, il prezzo normale il giorno dell’eredità Giusto. La quota di ciascuno degli eredi espressa in denaro sarà assegnata alle singole voci secondo il prezzo indicato nel rendiconto.

(2) Se il prezzo di un oggetto non è chiaro, il tribunale lo determina mediante stima, a meno che l’oggetto non sia assegnato a tutti gli eredi in base alle loro quote.

Sezione 5 Debiti a carico degli eredi
§ 1701
(1) I debiti del testatore sono trasferiti agli eredi, a meno che la legge non disponga diversamente.

(2) L’ erede è obbligato a pagare i costi della sepoltura del testatore e le misure del luogo della tomba del testatore, a meno che questi costi non siano stati rimborsati dall’eredità ai sensi del § 114 paragrafo 2.

§ 1702
L’erede non può essere liberato dall’obbligo impostogli dall’acquisizione in caso di morte rifiutando l’eredità di questa acquisizione, a condizione che eserciti il ​​suo diritto di erede per legge. Può diventare erede dell’acquisizione in caso di morte, oppure rifiutare l’eredità.

§ 1703 Diritti dei creditori prima della conferma dell’eredità
Fino a quando il tribunale non conferma gli eredi nell’acquisto dell’eredità, i creditori possono far valere la prestazione solo nei confronti dell’amministratore dell’eredità e chiedere la soddisfazione solo dei beni appartenenti all’eredità.

Effetti giuridici della mancata applicazione della riserva di inventario
§ 1704
Se l’erede non ha inserito la riserva d’inventario, deve pagare integralmente i debiti del debitore. Se più eredi non hanno inserito la prenotazione dell’inventario, pagano i debiti del testatore in solido.

§ 1705
L’esecuzione dell’inventario non ha alcun effetto giuridico sulla portata dell’obbligo di pagare i debiti all’erede che non ha inserito la prenotazione dell’inventario.

Effetti legali della prenotazione dell’inventario
§ 1706
Se l’erede ha inserito una riserva di riserva, deve pagare i debiti del debitore fino all’importo dell’eredità acquisita. Ciò vale anche se l’inventario del patrimonio è stato disposto da un tribunale nell’interesse della persona sotto protezione speciale.

§ 1707
Ciascuno degli eredi che ha iscritto la riserva d’inventario paga i debiti del testatore in solido con gli altri eredi, ma il creditore può esigere l’adempimento solo da ciascun erede che si riserva l’inventario nella misura corrispondente alla sua quota di eredità.

§ 1708
Le sanzioni tra coeredi sono disciplinate dalle disposizioni generali sulle obbligazioni congiunte.

Separazione del patrimonio
§ 1709
(1) Un creditore che certifica il timore di un eccessivo indebitamento dell’erede può, prima che il tribunale confermi l’acquisizione dell’eredità, proporre che l’eredità rimanga separata dalla proprietà dell’erede e sia gestita come proprietà separata. Il tribunale non accoglierà la mozione se è chiaro che non c’è motivo di preoccuparsi.

(2) La proposta di separazione dell’eredità non impedisce al tribunale di confermare l’acquisizione dell’eredità.

§ 1710
Il creditore che ha chiesto la separazione è soddisfatto del patrimonio separato. Tuttavia, questo creditore perde il diritto di essere soddisfatto della proprietà dell’altro erede, anche se l’erede non ha inserito la riserva di inventario.

Trovare i debiti del testatore
§ 1711
L’erede che ha riservato l’inventario o l’amministratore del patrimonio può, prima che il tribunale decida di confermare l’eredità, chiedere che il tribunale, al fine di recuperare i debiti del testatore, inviti il ​​creditore a denunciare e motivare le sue pretese entro un termine tempo ragionevole. Fino alla conclusione del procedimento così instaurato, né l’erede né chi amministra il patrimonio sono tenuti a soddisfare i creditori.

§ 1712
(1) Il creditore che non fa domanda entro il termine non ha diritto al rimborso dall’erede se il patrimonio è esaurito dal pagamento dei crediti dichiarati.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano,
(a) se il creditore dimostra che l’erede era a conoscenza del credito; o

b) se la pretesa del creditore assicura un pegno o altro diritto reale sulla cosa appartenente all’eredità.

§ 1713
Se non è stata richiesta alcuna domanda dei creditori, o se l’erede di uno dei creditori dichiaranti soddisfa senza riguardo ai diritti altrui, e se un creditore non ottiene il pagamento integrale del credito dall’eredità, l’erede è obbligato al creditore oltre l’ambito di applicazione del § 1692, fino alla misura in cui il creditore sarebbe stato soddisfatto della liquidazione del patrimonio ai sensi di un’altra legge.

Parte 8 Furto di eredità
§ 1714
(1) L’eredità può essere alienata dopo la morte del testatore; se il contratto è concluso prima, non sarà preso in considerazione. Con l’alienazione dell’eredità, il cessionario assume i diritti e gli obblighi propri dell’eredità.

(2) L’eredità è alienata da un contratto audace, a meno che un elenco di diritti e doveri non sia stato preso come base del contratto durante l’alienazione dell’eredità. Se tale elenco è stato preso come base, dipende dal contenuto del contratto, dipende dall’accordo delle parti, in che misura si applicano anche i § 1716 e 1717.

(3) Il contratto richiede la forma di un atto pubblico.

§ 1715
Le parti notificano senza ingiustificato ritardo al tribunale che conduce il procedimento successorio che l’eredità è stata alienata.

§ 1716
(1) Il cessionario non ha diritto a una cosa appartenente all’alienante non come erede, ma per altro motivo giuridico, né a documenti, effigi e atti di natura familiare.

(2) D’altra parte, il cessionario ha diritto a tutto ciò che viene aggiunto all’eredità dalla perdita del legatario o del coerede o in altro modo, se l’alienante ne aveva il diritto.

§ 1717
L’acquirente possiede anche tutto ciò che l’alienante ha già ricevuto per diritto successorio. Tuttavia, il cessionario deve rimborsare all’alienante quanto ha speso per la sua eredità o eredità e, salvo diverso accordo delle parti, le spese per il funerale e il sepolcreto del testatore.

§ 1718
Se l’alienante ha amministrato il patrimonio prima che fosse rilasciato al cessionario, è obbligato al cessionario in qualità di mandante.

§ 1719
L’alienatore dell’eredità è responsabile nei confronti del cessionario dell’autenticità del suo diritto di eredità, come ha affermato. Se il cessionario subisce un danno, l’alienante lo risarcirà ai sensi della parte quarta della presente legge.

§ 1720
Il cessionario e l’alienante dell’eredità sono solidalmente responsabili nei confronti dei creditori per i debiti del testatore.

 

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