ORDINE DEL GOVERNO 215
del 24 aprile 2020
sull’attuazione di alcune disposizioni della legge sull’assicurazione e sul finanziamento delle esportazioni con aiuti di Stato
Ai sensi della Sezione 1, Paragrafo 5 e Sezione 4, Paragrafi 5 e 7 della legge n. 58/1995 Coll., Sull’assicurazione e il finanziamento delle esportazioni con aiuti di Stato e sulle modifiche alla legge n. 166/1993 Coll., Presso la Corte dei conti suprema, il governo formulazione di regolamenti successivi, come modificata dalla legge n. 214/2020 Coll.:
§ 1
Definizione dei termini
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) una banca che concede prestiti è una banca, una banca straniera che svolge attività bancarie nella Repubblica ceca attraverso la sua filiale o istituzione finanziaria in conformità con le normative dell’Unione europea direttamente applicabili 1 ) indipendentemente dalla sua sede legale o dal luogo di registrazione soggetto al regime di autorizzazione dello Stato di origine e alla supervisione delle autorità nazionali di vigilanza;
b) prestito per investimento: un prestito per l’innovazione e il miglioramento della produzione,
(c) il destinatario del credito è l’esportatore, lo stabilimento di produzione o l’impresa commerciale,
(d) l’ ultimo periodo contabile, il periodo contabile al 31 dicembre 2019.
§ 2
Scopo e portata delle garanzie
(1) Sono fornite garanzie per il rimborso di prestiti per operazioni, capitale circolante, innovazione e miglioramento della produzione e della manutenzione delle imprese fornite dalle banche creditrici ai beneficiari di prestiti (di seguito “garanzia” o “garanzie”) per mantenere e aumentare la disponibilità di liquidità per i destinatari del prestito, come misura di emergenza per mitigare gli impatti economici e sociali della pandemia di COVID-19.
(2) Lo scopo e la portata delle garanzie non possono superare la definizione fornita dalla comunicazione della Commissione europea relativa alle condizioni di sostegno statale dell’economia in risposta alla pandemia COVID-19 2 ) .
(3) La garanzia è fornita entro il 31 dicembre 2020 per gli obblighi di rimborso del capitale del prestito a una o più banche creditrici al mutuatario fino all’importo del capitale del prestito in essere.
(4) Le garanzie non possono essere fornite nelle seguenti aree di attività economica predominante:
a) trasporto terrestre e oleodotto,
b) trasporto per via d’acqua,
c) trasporto aereo,
d) alloggio,
e) attività di agenzie di viaggio, uffici e altre prenotazioni e attività connesse,
f) il funzionamento di casinò e uffici scommesse.
Condizioni per fornire garanzie
§ 3
(1) La compagnia di assicurazione all’esportazione può fornire una garanzia per il rimborso di prestiti concessi da banche creditrici a destinatari di prestiti che si trovano ad affrontare un’improvvisa mancanza di liquidità e che
a) avere più di 250 dipendenti nell’ultimo periodo contabile in base ai criteri stabiliti per il numero di dipendenti dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea 3 ) , mentre questo numero di dipendenti può comprendere anche dipendenti di persone controllanti e controllate e persone controllate dalla stessa persona controllante 4 ) ,
(b) dimostrare alla banca creditrice che la quota delle esportazioni sulle vendite totali annue di prodotti, servizi e vendite dell’ultimo periodo contabile ha raggiunto almeno il 20% (di seguito “quota delle esportazioni”); l’impresa di produzione o commerciale dimostra indirettamente la quota delle esportazioni attraverso la quota delle esportazioni dell’esportatore,
(c) non utilizzare un altro strumento di sostegno pubblico in relazione alla pandemia di COVID-19, che viene fornita sotto forma di garanzie di prestito o abbuoni di interesse sullo stesso prestito sottostante.
(2) La garanzia può essere fornita alla banca di prestito se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e se
a) la banca che presta il prestito presenta alla compagnia di assicurazione di esportazione
1. la richiesta della banca creditrice di fornire una garanzia, che conterrà almeno i dati identificativi della banca creditrice, del mutuatario e dei gruppi economicamente connessi 1 ) il mutuatario, il conseguente rating interno della banca creditrice e la distribuzione temporale del prelievo e del rimborso del prestito fornito e le informazioni su qualsiasi ulteriore garanzia per il rimborso del capitale del prestito, il periodo e l’ammontare della prestazione nell’ambito della garanzia,
2. una dichiarazione giurata del mutuatario di un’improvvisa mancanza di liquidità in cui si afferma che non era insolvente il 31 dicembre 2019 e il 12 marzo 2020 e non ha debiti scaduti nei confronti dello Stato, che accetta di fornire la garanzia e le sue condizioni e si impegna essere rimborsato all’impresa di assicurazione all’esportazione sulla base della sua richiesta di prestazione fornita alla banca di prestito sulla base di una garanzia e che non utilizza altri strumenti di sostegno pubblico a norma del paragrafo 1, lettera a). c)
3. una dichiarazione solenne della banca prestatrice sulla verifica della finalità di cui alla lettera c) punto 2,
b) la compagnia assicurativa all’esportazione, sulla base delle informazioni e dei documenti di cui alla lettera a), valuta il merito creditizio del mutuatario peggiore in base a un rating interno corrispondente al grado B-,
(c) un prestito concesso da una banca prestante a un mutuatario
1. ammonta a un massimo del 25% del fatturato annuo totale del mutuatario nel 2019, dove il fatturato corrisponde ai ricavi annuali totali delle vendite di prodotti, servizi e vendite di beni per l’ultimo periodo contabile, ma almeno l’importo corrispondente a 5000000 CZK, con il margine della banca prestante per il prestito non supera il seguente valore per il periodo per il quale viene concesso il credito:
Prestito fino a 1 anno Prestito fino a 3 anni Prestito fino a 5 anni
1,5% pa 2,5% pa 3,5% pa
2. sarà fornito allo scopo di finanziare costi operativi, capitale circolante, spese per l’innovazione e il miglioramento della produzione (prestito di investimento) e per la manutenzione delle imprese, o con il consenso della compagnia assicurativa all’esportazione e per finanziare prestiti già concessi per finanziare costi operativi, capitale circolante, spese innovare e migliorare la produzione e mantenere gli affari (rifinanziamento), in cui la prova dell’orientamento all’esportazione e delle esportazioni è considerata la prova della quota delle esportazioni conformemente al paragrafo 1 lettera. b) e l’affidavit del mutuatario ai sensi della lettera a) il punto 2 è considerato come prova della conservazione dell’attività e prova della mancanza di liquidità,
d) lo scopo del prestito fornito dalla banca di prestito sarà dimostrato alla banca di prestito secondo le normali procedure delle banche di prestito, ad eccezione della prova della conservazione dell’attività e della mancanza di liquidità ai sensi della lettera c) punto 2,
e) l’ importo totale di tutti i crediti in essere forniti dalla compagnia di assicurazione all’esportazione garantiti dal beneficiario del prestito non supera l’importo corrispondente a 2000000000 CZK per beneficiario del prestito o per gruppo economicamente connesso 1 ) del beneficiario del prestito, se è un membro,
f) la banca creditrice ha obbligato il mutuatario nel contratto di prestito ad adempiere ai seguenti obblighi, che controllerà durante la durata del prestito nei termini stipulati dal contratto di prestito, vale a dire:
1. pagamento corretto e tempestivo degli obblighi nei confronti dei fornitori; il pagamento si considera effettuato in modo corretto e tempestivo entro e non oltre 21 giorni dalla data di scadenza, a condizione che tale pagamento tardivo non superi il 10% del saldo di tutti i debiti alla fine del mese di calendario,
2. pagamento corretto e tempestivo dei salari ai dipendenti,
3. restrizioni al pagamento di dividendi o altre partecipazioni agli utili, divieto di vendita di quote di proprietà e di vendita di tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali o del loro ingombro sui diritti di terzi senza il consenso della banca creditrice per il periodo per il quale viene fornita la garanzia,
4. altri obblighi necessari per la corretta emissione delle garanzie richieste dalla compagnia assicurativa all’esportazione,
g) la banca che presta il prestito si impegna a non assegnare il diritto di esercitare la garanzia e il diritto alla prestazione ai sensi della garanzia ad un’altra persona e di applicare le procedure di cui alla Sezione 6 (2).
§ 4
(1) Il periodo per il quale sono forniti il prestito e la garanzia può essere al massimo di tre anni per i prestiti operativi, i prestiti per finanziare il capitale circolante e il mantenimento degli affari e un massimo di cinque anni per i prestiti di investimento.
(2) Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, la banca che concede il prestito non può, senza il consenso della compagnia di assicurazioni all’esportazione, richiedere il rimborso anticipato del prestito o rendere rimborsabile il prestito fornito dalla garanzia, né presentare o presentare una petizione per avviare una procedura di insolvenza. Il mutuatario può rimborsare il prestito in qualsiasi momento prima, senza pagare alcuna commissione e costo ad esso associati.
(3) Su richiesta, la Compagnia di assicurazioni all’esportazione informa le banche creditrici dell’uso del limite ai sensi del § 3 par. e).
§ 5
(1) La compagnia assicurativa di esportazione, in quanto emittente, è responsabile dell’adempimento degli obblighi dei destinatari del prestito fino all’importo e alle condizioni specificate nel documento di garanzia. Il mutuatario rimborserà alla compagnia assicurativa di esportazione ciò che ha eseguito con la garanzia fornita.
(2) La banca che concede il prestito paga alla compagnia di assicurazione di esportazione una commissione per la fornitura della garanzia, il cui importo è determinato moltiplicando il capitale totale del prestito o il capitale totale del prestito in essere se il prestito è rimborsato su base continuativa. e l’anno di validità della garanzia corrispondente. I tassi di remunerazione tengono conto della qualità creditizia del mutuatario e dei tassi minimi stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 2 ) , che si basano sul calcolo del costo del rischio. I tassi di remunerazione corrispondono all’importo della copertura del capitale di prestito in essere ai sensi del § 6.
Classificazione interna della compagnia assicurativa all’esportazione Tasso di remunerazione per il 1 ° anno (pa) Tasso di remunerazione per il 2o e 3o anno (pa) Tasso di remunerazione per il 4 ° e 5 ° anno (pa)
a B + 0,45% 0,90% 1,80%
B 0,60% 1,20% 2,00%
B- 1,14% 1,75% 2,19%
(3) La remunerazione di cui al paragrafo 2 è determinata per il periodo di validità della garanzia, con la possibilità di rimborsi in singoli anni di validità della garanzia. Se la compagnia di assicurazioni all’esportazione deve beneficiare della garanzia fornita, la remunerazione della banca che concede il prestito sarà pagata in proporzione all’ammontare delle prestazioni coperte dalla garanzia. Se, su richiesta della banca creditrice, la garanzia viene risolta anticipatamente in caso di un corso privo di danni, la remunerazione sarà determinata solo per l’effettivo periodo di validità della garanzia.
§ 6
Importo della copertura del capitale di prestito in essere
(1) Una garanzia può essere fornita fino all’80% del capitale di credito, se la valutazione del debitore da parte del rating interno della compagnia assicurativa all’esportazione è migliore del grado B-. Nel caso di valutazione del debitore da parte del rating interno della compagnia assicurativa all’esportazione corrispondente al livello B-, la garanzia può essere fornita solo fino al 70% del capitale del prestito. Nella parte del capitale di prestito per il rimborso di cui non viene fornita alcuna garanzia, il rischio di credito è a carico della banca creditrice.
(2) In caso di prestazione ai sensi della garanzia fornita, la banca che concede il prestito è tenuta, in base alla richiesta della compagnia di assicurazione all’esportazione, a riscuotere dal beneficiario del prestito anche la compagnia di assicurazione all’esportazione che può ottenere un risarcimento o in relazione alla prestazione della garanzia. La banca che presta il prestito e il mutuatario sono tenuti a stipulare un’ulteriore garanzia per il rimborso del capitale del prestito in modo tale da garantire anche il reclamo futuro della compagnia assicurativa all’esportazione per un risarcimento o in relazione all’esecuzione della garanzia. La banca che concede il prestito fornisce alla compagnia di assicurazione all’esportazione una quota di tutti i proventi derivanti dall’ulteriore garanzia del rimborso del capitale del prestito, per il cui rimborso la compagnia di assicurazione all’esportazione ha fornito una garanzia, in proporzione alla condivisione del rischio con la compagnia di assicurazione all’esportazione.
§ 7
La procedura per il pagamento di tutti i fondi dal bilancio statale a favore della compagnia assicurativa all’esportazione e il metodo di creazione di un fondo per coprire le passività da garanzie fornite
(1) Il fondo a copertura delle passività derivanti da garanzie fornite (di seguito denominato “fondo”) è costituito da fondi forniti dal bilancio statale alla compagnia di assicurazione all’esportazione in base a una decisione del governo, entrate da garanzie emesse e entrate da interessi attivi derivanti dal collocamento finanziario dei fondi del fondo.
(2) Il contributo iniziale in contanti al fondo è di 4 miliardi di CZK. Il governo deciderà in merito alle sue disposizioni dal bilancio dello Stato.
(3) Il governo deciderà di fornire ulteriori fondi dal bilancio statale al fondo sulla base del materiale preparato dal Ministero dell’industria e del commercio in collaborazione con il Ministero delle finanze in seguito alla richiesta della compagnia di assicurazione all’esportazione di integrare il fondo presentato al Ministero dell’industria e del commercio e al Ministero delle finanze.
(4) La compagnia assicurativa di esportazione presenta una richiesta di reintegrazione del fondo al Ministero dell’industria e del commercio e al Ministero delle finanze nel caso in cui i fondi del fondo scendano o scendano al di sotto dell’importo calcolato ai sensi della Sezione 9.
(5) Nella domanda di reintegrazione del fondo, la compagnia di assicurazione all’esportazione deve giustificare l’ammontare dei fondi richiesti dal bilancio statale mediante una stima qualificata delle perdite attese dalla fornitura di garanzie. Nel stimare le perdite attese dalla prestazione di garanzie, la compagnia di assicurazione all’esportazione terrà conto, in particolare, dell’effetto dei proventi delle garanzie emesse, dei proventi da interessi derivanti dal collocamento finanziario dei fondi del fondo e dei costi pagati dal fondo. I costi pagati dal fondo sono i costi della prestazione in garanzia, una parte proporzionale dei costi operativi della compagnia assicurativa all’esportazione e i costi di collocamento finanziario dei fondi del fondo.
§ 8
Parte della capacità assicurativa attribuibile alle garanzie fornite
La parte della capacità assicurativa della compagnia assicurativa all’esportazione per il 2020 destinata alla fornitura di garanzie ammonta a 14,2 miliardi di CZK.
§ 9
Rapporto tra il fondo per coprire le passività derivanti da garanzie fornite e le passività totali dalla prestazione di garanzie
L’importo del fondo di copertura della garanzia non può scendere al di sotto di un importo corrispondente all’8% degli obblighi totali di garanzia.
§ 10
Obbligo di notifica
Il Ministero dell’industria e del commercio adempie all’obbligo di notifica alle istituzioni dell’Unione europea conformemente alle norme stabilite per la fornitura di aiuti di Stato sotto forma di rilascio di garanzie.
§ 11
efficacia
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Primo Ministro:
Ing. Babiš vr
Vice Primo Ministro, Ministro dell’industria e del commercio e Ministro dei trasporti:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, vr
Le note
1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
2 ) Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale diffusione del coronavirus COVID-19.
Comunicazione della Commissione C (2020) 2215 Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale diffusione di COVID-19.
3 ) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato.
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese (notificata con il numero C (2003) 1422) (2003/361 / CE).
4 ) Legge n. 90/2012 Coll., Sulle società e le cooperative di affari (legge sulle società di capitali), e successive modifiche.
Regolamento governativo n. 217/2020 Coll.
Decreto del governo che modifica alcuni regolamenti governativi nel settore agricolo in relazione all’epidemia straordinaria nel 2020
PARTE PRIMA – Modifica di un decreto del governo sulla determinazione di alcune condizioni per la concessione di sussidi per il rimboschimento di terreni agricoli e per la creazione di piante ad albero a crescita rapida su terreni agricoli destinati a
PARTE SECONDA – Modifica di un decreto del governo sulla determinazione delle condizioni per la concessione di sussidi per il rimboschimento dei terreni agricoli
PARTE TERZA – Modifica di un decreto del governo che stabilisce talune condizioni per la concessione di pagamenti nazionali complementari agli aiuti diretti
PARTE QUARTA – Modifica dell’ordine del governo sulla determinazione delle condizioni per la fornitura di sussidi per la conservazione del quadro di gestione forestale nell’ambito della misura Natura 2000 nelle foreste
PARTE QUINTA – Modifica del decreto del governo sulla determinazione delle condizioni per la fornitura di sussidi per le misure forestali-ambientali
PARTE SESTA – Modifica di un regolamento governativo che stabilisce talune condizioni per la concessione di pagamenti diretti agli agricoltori e che modifica taluni regolamenti governativi connessi
PARTE SETTE – Modifica del decreto del governo sulle condizioni per la concessione di pagamenti nelle zone Natura 2000 su terreni agricoli
PARTE OTTAVA – Modifica del decreto del governo sulle condizioni per la concessione di sovvenzioni per misure di benessere degli animali
PARTE SECONDA – Modifica dell’ordine del governo sulle condizioni per l’attuazione delle misure agroambientali-climatiche e sulla modifica dell’ordine del governo n. 79/2007 Coll. sulle condizioni di attuazione delle misure agroambientali,
PARTE DECIMA – Modifica del decreto del governo sulle condizioni di attuazione delle misure relative all’agricoltura biologica
PARTE ELEVEN – Modifica di un decreto governativo sulle condizioni per la concessione di sovvenzioni a titolo di misure di rimboschimento per terreni agricoli e sulla modifica di determinati ordini governativi collegati
PARTE SECONDA – Modifica di un ordine del governo sulle condizioni per la concessione di sovvenzioni ai sensi delle misure del servizio forestale, ambientale e climatico e della protezione delle foreste e sulle modifiche di taluni ordini governativi correlati
PARTE TERZA – Modifica di un ordine del governo sulle condizioni per la fornitura di pagamenti per le zone di montagna e altre aree con restrizioni naturali o altre restrizioni speciali e sugli emendamenti ai relativi ordini del governo
PARTE QUARTA – Modifica del decreto del governo sulle condizioni per la concessione di pagamenti per le aree temporaneamente sostenute con restrizioni naturali
PARTE QUINTA – Modifica del decreto del governo sulle condizioni per l’attuazione delle successive misure agro-climatico-ambientali
PARTE SESTA – Modifica del decreto del governo sulle condizioni per l’attuazione della misura di follow-up sull’agricoltura biologica
PARTE SETTIMA – EFFICACIA
Diventa un buon angelo
217
ORDINE DEL GOVERNO
del 27 aprile 2020
che modifica alcuni regolamenti governativi nel settore agricolo in relazione all’epidemia eccezionale nel 2020
Ai sensi del § 2b capoverso 2 e § 2c capoverso 5 della legge n. 252/1997 Coll., Sull’agricoltura, come modificata dalla legge n. 128/2003 Coll., Legge n. 85/2004 Coll., Legge n. 441 / 2005 Coll., Legge n. 291/2009 Coll. e Legge n. 179/2014 Coll., e ai sensi della Sezione 1, Paragrafo 3 della Legge n. 256/2000 Coll., sul Fondo statale per gli interventi agricoli e sugli emendamenti ad alcuni altri atti (Legge sul Fondo statale per gli interventi agricoli), come modificato dalla Legge n. 441/2005 Coll., Legge n. 291/2009 Coll. e legge n. 179/2014 Coll.:
PARTE PRIMA
Modifica del decreto del governo sulla determinazione di alcune condizioni per la concessione di sussidi per il rimboschimento di terreni agricoli e per la creazione di piante ad albero a crescita rapida su terreni agricoli per uso energetico
Art. io
Nella sezione 16 del decreto governativo n. 308/2004 Coll., Sulla determinazione di determinate condizioni per la concessione di sussidi per il rimboschimento di terreni agricoli e per la creazione di stand di piante legnose a crescita rapida su terreni agricoli destinati al consumo di energia, sono aggiunti i paragrafi 3 e 4:
” (3) Per l’anno 2020, la domanda di indennizzo ai sensi della sezione 5, paragrafo 8 può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(4) Se la domanda di prestazione di indennità per il 2020 viene presentata dopo il termine di cui al paragrafo 3, si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 5, paragrafo 9. “.
Art. II
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 308/2004 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 308/2004 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE SECONDA
Modifica di un regolamento del governo che stabilisce le condizioni per la concessione di sussidi per il rimboschimento dei terreni agricoli
Art. III
Nel decreto governativo n. 239/2007 Coll., Sulla determinazione delle condizioni per la concessione di sussidi per il rimboschimento di terreni agricoli, come modificato dal decreto governativo n. 148/2008 Coll., Decreto governativo n. 83/2009 Coll., Decreto governativo n. 480 / 2009 Coll., Ordinanza governativa n. 369/2010 Coll., Ordinanza governativa n. 448/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 298/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 400/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 29 / 2014 Coll., Ordinanza governativa n. 308/2014 Coll., Ordinanza governativa n. 113/2015 Coll., Ordinanza governativa n. 61/2016 Coll., Ordinanza governativa n. 49/2017 Coll. e Decreto governativo n. 64/2020 Coll., dopo la Sezione 10 è inserita una nuova Sezione 10a che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 10a
Scadenze per la richiesta di compensazione per la cessazione della produzione agricola nel 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di concessione di una compensazione per la cessazione della produzione agricola ai sensi della sezione 4, paragrafo 2, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per il 2020 la domanda di risarcimento per la cessazione della produzione agricola è presentata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3, paragrafo 3.
Art. IV
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 239/2007 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 239/2007 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE TERZA
Modifica di un regolamento del governo che stabilisce talune condizioni per la fornitura di pagamenti nazionali complementari agli aiuti diretti
Art. il
Nel decreto governativo n. 112/2008 Coll., Sulla determinazione di determinate condizioni per la fornitura di pagamenti nazionali supplementari agli aiuti diretti, come modificato dal decreto governativo n. 480/2009 Coll., Decreto governativo n. 86/2010 Coll., Decreto governativo n. 87 / 2011 Coll., Ordinanza governativa n. 107/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 332/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 298/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 29/2014 Coll., Ordinanza governativa n. 50 / 2015 Coll., Ordinanza governativa n. 185/2015 Coll., Ordinanza governativa n. 61/2016 Coll. e ordinanza governativa n. 426/2017 Coll., una nuova sezione 12a è inserita dopo la sezione 12, che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 12a
Termine per il pagamento nel 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di disposizione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per l’anno 2020 la domanda di erogazione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1 del paragrafo 12. “.
Art. VI
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 112/2008 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 112/2008 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE QUARTA
Modifica del decreto del governo sulla determinazione delle condizioni per la concessione di sovvenzioni per la conservazione del quadro di gestione forestale nell’ambito della misura Natura 2000 nelle foreste
Art. VII
Nel decreto governativo n. 147/2008 Coll., Sulla determinazione delle condizioni per la concessione di sussidi per la conservazione della foresta nel quadro delle misure Natura 2000 nelle foreste, come modificato dal decreto governativo n. 51/2009 Coll., Decreto governativo n. 83/2009 Coll., Ordinanza governativa n. 480/2009 Coll., Ordinanza governativa n. 369/2010 Coll., Ordinanza governativa n. 106/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 448/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 76/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 400/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 29/2014 Coll., Ordinanza governativa n. 308/2014 Coll., Ordinanza governativa n. 113/2015 Coll., Ordinanza governativa n. 29/2016 Coll., Ordinanza governativa n. 36/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 49/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 314/2017 Coll. e decreto governativo n. 64/2020 Coll., una nuova Sezione 10b è inserita dopo la Sezione 10a, che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 10b
Termine per la presentazione delle domande per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi della sezione 4 (1) può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per l’anno 2020 la domanda per la concessione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, il § 2 paragrafo 2.
(3) Per l’anno 2020, una domanda di modifica della classificazione ai sensi della sezione 7 bis, paragrafo 9, può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020. “.
Art. VIII
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 147/2008 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 147/2008 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE QUINTA
Modifica di un regolamento del governo che stabilisce le condizioni per la concessione di sussidi per le misure forestali e ambientali
Art. IX
Nel decreto governativo n. 53/2009 Coll., Sulla determinazione delle condizioni per la concessione di sussidi per misure forestali-ambientali, come modificato dal decreto governativo n. 83/2009 Coll., Decreto governativo n. 480/2009 Coll., Decreto governativo n. 369 / 2010 Coll., Ordinanza governativa n. 108/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 448/2012 Coll., Ordinanza governativa n. 75/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 400/2013 Coll., Ordinanza governativa n. 29 / 2014 Coll., Ordinanza governativa n. 308/2014 Coll., Ordinanza governativa n. 113/2015 Coll., Ordinanza governativa n. 29/2016 Coll., Ordinanza governativa n. 36/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 49 / 2017 Coll., Regolamento governativo n. 314/2017 Coll. e Decreto governativo n. 64/2020 Coll., una nuova Sezione 11b è inserita dopo la Sezione 11a, che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 11b
Termine per la presentazione di una domanda di sovvenzione per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi della sezione 4 (1) può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per l’anno 2020 la domanda di erogazione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, il § 2 paragrafo 2.
Art. X
Disposizione transitoria
Il procedimento relativo alle domande per il 2020 avviato ai sensi del decreto governativo n. 53/2009 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere completato ai sensi del decreto governativo n. 53/2009 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE SEI
Modifica di un regolamento governativo che stabilisce talune condizioni per la concessione di pagamenti diretti agli agricoltori e la modifica di alcuni regolamenti governativi connessi
Art. XI
Nel Regolamento governativo n. 50/2015 Coll., Sulla determinazione di determinate condizioni per la fornitura di pagamenti diretti agli agricoltori e sulla modifica di alcuni regolamenti governativi correlati, come modificato dal Regolamento governativo n. 113/2015, Regolamento governativo n. 185/2015 Coll., Regolamento governativo n. 61/2016 Coll., Ordine governativo n. 236/2016 Coll., Ordine governativo n. 423/2016 Coll., Ordine governativo n. 48/2017 Coll., Ordine governativo n. 49/2017 Coll., Ordine governativo n. 427/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 43/2018 Coll., Ordinanza governativa n. 293/2018 Coll. e Decreto governativo n. 350/2019 Coll., una nuova Sezione 34a è inserita dopo la Sezione 34, che, incluso il titolo, recita come segue:
„§ 34a
Scadenze per la domanda di pagamento diretto agli agricoltori nel 2020
(1) Per l’anno 2020, una domanda di erogazione di un pagamento diretto agli agricoltori ai sensi della sezione 2, paragrafo 3, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per l’anno 2020 la domanda di erogazione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 8, paragrafo 4. “.
Art. XII
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 50/2015 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 50/2015 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE SETTE
Modifica del regolamento governativo sulle condizioni per la concessione di pagamenti nelle aree Natura 2000 su terreni agricoli
Art. XIII
Nel decreto governativo n. 73/2015 Coll., Sulle condizioni per la concessione di pagamenti nelle aree Natura 2000 su terreni agricoli, come modificato dal decreto governativo n. 113/2015 Coll., Decreto governativo n. 64/2016 Coll., Decreto governativo n. 49 / 2017 Coll., Regolamento governativo n. 43/2018 Coll. e Decreto governativo n. 64/2020 Coll., una nuova Sezione 12b è inserita dopo la Sezione 12a, che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 12b
Termine per la presentazione di una domanda di pagamento per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di disposizione di pagamento ai sensi della sezione 3, paragrafo 3, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se la domanda per la disposizione di pagamento per il 2020 viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4. “.
Art. XIV
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 73/2015 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 73/2015 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE OTTO
Modifica del decreto del governo sulle condizioni per la concessione di sussidi per misure di benessere degli animali
Art. XV
Nel decreto governativo n. 74/2015 Coll., Sulle condizioni per la concessione di sussidi per misure di benessere degli animali, come modificato dal decreto governativo n. 113/2015 Coll., Decreto governativo n. 62/2016 Coll., Decreto governativo n. 17 / 2017 Coll., Ordinanza governativa n. 49/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 34/2018 Coll., Ordinanza governativa n. 58/2019 Coll. e Regolamento governativo n. 332/2019 Coll., una nuova Sezione 20a è inserita dopo la Sezione 20, che, incluso il titolo, recita come segue:
„§ 20a
Termine per la presentazione di una domanda di sovvenzione per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per l’anno 2020 la domanda di erogazione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3, paragrafo 3. “.
Art. XVI
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 74/2015 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 74/2015 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE NOVE
Modifica del decreto governativo sulle condizioni di attuazione delle misure agroambientali-climatiche e sulla modifica del decreto governativo n. 79/2007 Coll., Sulle condizioni di attuazione delle misure agroambientali, come modificata
Art. XVII
Nel regolamento governativo n. 75/2015 Coll., Sulle condizioni per l’attuazione delle misure agroambientali-climatiche e che modifica il regolamento governativo n. 79/2007 Coll., Sulle condizioni per l’attuazione delle misure agroambientali, come modificato, come modificato dal regolamento governativo n. 113/2015 Coll., Ordinanza governativa n. 63/2016 Coll., Ordinanza governativa n. 236/2016 Coll., Ordinanza governativa n. 47/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 49/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 315/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 28/2018 Coll., Ordinanza governativa n. 43/2018 Coll., Ordinanza governativa n. 59/2019 Coll. e regolamento governativo n. 351/2019 Coll., le nuove sezioni da 33a a 33c sono inserite dopo la sezione 33, che recita come segue:
„§ 33a
Scadenze per le domande nel 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di inclusione ai sensi della sezione 3, paragrafo 4, può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Per l’anno 2020, una domanda di modifica della classificazione ai sensi della Sezione 6, paragrafo 1, può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(3) Per l’anno 2020, una domanda di aumento della superficie classificata ai sensi della sezione 7, paragrafo 3 può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(4) Per l’anno 2020, la domanda di riduzione della superficie classificata ai sensi del § 8 paragrafo 2 può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020, se non si tratta di una domanda di riduzione della superficie classificata ai sensi del § 8 paragrafo. a) o b).
(5) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(6) Se per l’anno 2020 la domanda per la concessione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 5, § 9 paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.
(7) Per l’anno 2020, una domanda di modifica della classificazione in connessione con l’estirpazione ai sensi della sezione 14 par. b) consegnare al Fondo entro il 15 giugno 2020.
§ 33b
Valutazione delle condizioni della formazione obbligatoria nella produzione integrata per il 2020
Se nel 2020 il richiedente completa la formazione fornita dall’Istituto centrale di ispezione e prove agricole entro e non oltre il 31 dicembre 2020, la condizione di cui al § 12 paragrafo 5 lett. i) o nel § 13 par. 5 lett. i).
§ 33c
Valutazione del rispetto delle condizioni di intensità del bestiame per il 2020
Nel caso di una domanda per la concessione di una sovvenzione per il 2020, l’inosservanza della condizione di cui al § 17 che porta alla procedura di cui al titolo quattro non è considerata se l’inosservanza si verifica nel periodo dal 1o giugno al 15 giugno 2020. “.
Art. XVIII
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 75/2015 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 75/2015 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE DIECI
Modifica del decreto governativo sulle condizioni di attuazione delle misure relative all’agricoltura biologica
Art. XIX
Nel Regolamento governativo n. 76/2015 Coll., Sulle condizioni per l’attuazione delle misure di agricoltura biologica, come modificato dal Regolamento governativo n. 113/2015 Coll., Regolamento governativo n. 64/2016 Coll., Regolamento governativo n. 236/2016 Coll., Ordine governativo n. 18/2017 Coll., Ordine governativo n. 49/2017, Ordine governativo n. 43/2018 Coll., Ordine governativo n. 57/2019 Coll. e regolamento governativo n. 332/2019 Coll., le nuove sezioni 27b e 27c sono inserite dopo la sezione 27a, che, comprese le voci, recita come segue:
„§ 27b
Scadenze per le domande per il 2020
(1) Per l’anno 2020, una domanda di aumento della superficie classificata ai sensi della sezione 4, paragrafo 3 può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Per l’anno 2020, la domanda di riduzione della superficie inclusa ai sensi del § 5 cpv. b) consegnare al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(3) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi della sezione 6 (1) può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(4) Se per l’anno 2020 la domanda per la fornitura della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 3, § 6 paragrafo 5 si applica mutatis mutandis.
§ 27c
Valutazione del rispetto delle condizioni di intensità del bestiame per il 2020
Nel caso di una domanda per la concessione di un sussidio per l’anno 2020, per mancato rispetto della condizione di cui al § 11 par. e) l’avvio di una procedura ai sensi della parte terza non è preso in considerazione se l’inosservanza si verifica tra il 1o giugno e il 15 giugno 2020. “.
Art. XX
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 76/2015 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 76/2015 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE ELEVEN
Modifica di un regolamento governativo sulle condizioni per la concessione di sovvenzioni nell’ambito di misure di rimboschimento per terreni agricoli e sulla modifica di alcuni regolamenti governativi correlati
Art. XXI
Nel decreto governativo n. 185/2015 Coll., Sulle condizioni per la concessione di sussidi nell’ambito delle misure di rimboschimento dei terreni agricoli e sulla modifica di alcuni regolamenti governativi correlati, come modificato dal decreto governativo n. 61/2016 Coll., Decreto governativo n. 19/2017 Coll., Ordine governativo n. 49/2017 Coll., Ordine governativo n. 234/2019 Coll. e Decreto governativo n. 64/2020 Coll., dopo la Sezione 12 è inserita una nuova Sezione 12a che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 12a
Scadenze per la presentazione di una domanda per la concessione di un sussidio per la creazione di uno stand forestale o una domanda per la fornitura di un sussidio per la cura di uno stand forestale nel 2020
(1) Il richiedente che intenda presentare una domanda per la concessione di una sovvenzione per l’istituzione di un supporto forestale ai sensi della sezione 5 nel 2020 deve inviare una notifica ai sensi della sezione 4 al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Per l’anno 2020, una domanda per la concessione di una sovvenzione per la cura di un supporto forestale ai sensi della sezione 6 (1) o una domanda per la concessione di una sovvenzione per la cessazione della produzione agricola ai sensi della sezione 6 (2) può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(3) Se per l’anno 2020 la domanda per la concessione di un sussidio per la cura della foresta o la domanda per un sussidio per la cessazione della produzione agricola è consegnata dopo il termine specificato nel paragrafo 2, § 6 paragrafo 3 si applica mutatis mutandis. “.
Art. XXII
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 185/2015 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 185/2015 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
Dodicesima parte
Modifica di un regolamento del governo relativo alle condizioni per la concessione di sovvenzioni nell’ambito delle misure relative ai servizi forestali-ambientali e climatici e alla protezione delle foreste e alla modifica di alcuni regolamenti governativi correlati
Art. XXIII
Nel decreto governativo n. 29/2016 Coll., Sulle condizioni per la concessione di sussidi nell’ambito delle misure di servizi forestali-ambientali e climatici e di protezione delle foreste e sulla modifica di alcuni regolamenti governativi correlati, come modificato dal decreto governativo n. 36/2017 Coll., Decreto governativo n. 49/2017 Coll., Ordinanza governativa n. 314/2017 Coll. e decreto governativo n. 64/2020 Coll., una nuova sezione 15a è inserita dopo la sezione 15, che, compreso il titolo, recita come segue:
„§ 15a
Scadenze per le domande nel 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di inclusione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(3) Se per l’anno 2020 la domanda per la concessione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 2, § 7 paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.
(4) Per l’anno 2020, una domanda di modifica della classificazione ai sensi della sezione 10, paragrafo 8 o della sezione 11, paragrafo 9 può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020. “.
Art. XXIV
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 29/2016 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 29/2016 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE TERZA
Modifica di un regolamento del governo relativo alle condizioni per la concessione di pagamenti per le aree montane e altre aree con restrizioni naturali o di altra natura e che modificano le normative governative correlate
Art. XXV
Regolamento governativo n. 43/2018 Coll., Sulle condizioni per la fornitura di pagamenti per le aree montane e altre aree con restrizioni naturali o altre restrizioni speciali e sulla modifica di alcuni regolamenti governativi correlati, come modificato dal regolamento governativo n. 197/2018 Coll. e il decreto governativo n. 64/2020 Coll., è modificato come segue:
1. All’articolo 14 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:
” (3) Per le domande presentate nel 2020, quando si calcola l’intensità di allevamento del bestiame tenuto dal richiedente per ogni giorno del periodo di controllo dal 1o giugno al 30 settembre ai sensi del § 6 par. b) non considera i giorni in cui la densità di allevamento nel periodo dal 1o giugno al 15 giugno è inferiore a 0,3 LU. “.
2. Un nuovo § 14b è inserito dopo il § 14a, che, incluso il titolo, recita:
„§ 14b
Scadenze per la presentazione delle domande di pagamento per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di disposizione di pagamento ai sensi della sezione 3, paragrafo 3, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se la domanda per la disposizione di pagamento per il 2020 viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4. “.
Art. XXVI
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 43/2018 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 43/2018 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE QUARTA
Modifica del decreto governativo sulle condizioni per la concessione di pagamenti per le aree temporaneamente disabili con disabilità naturali
Art. XXVII
Nel Decreto governativo n. 44/2018 Coll., Sulle condizioni per la fornitura di pagamenti per aree temporaneamente supportate con vincoli naturali, come modificato dal decreto governativo n. 57/2019 Coll. e decreto governativo n. 64/2020 Coll., le nuove sezioni 14a e 14b sono inserite dopo la sezione 14, che recita come segue:
„§ 14a
Scadenze per la presentazione delle domande di pagamento per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di disposizione di pagamento ai sensi della sezione 3, paragrafo 3, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Se per l’anno 2020 la richiesta di pagamento viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, il § 3 paragrafo 3.
§ 14b
Valutazione del rispetto delle condizioni di intensità del bestiame per il 2020
Nel caso di una domanda di erogazione di un pagamento per il 2020, non si considera l’inosservanza della condizione di cui alla Sezione 6 (2) che conduce alla procedura ai sensi della Sezione 8 (1) o della Sezione 9 (1) se la non conformità si verifica nel periodo dal 1o giugno al 15 giugno. Giugno 2020. “
Art. XXVIII
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 44/2018 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 44/2018 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE QUINTA
Modifica di un regolamento del governo relativo alle condizioni per l’attuazione delle successive misure agroambientali-climatiche
Art. XXIX
Il regolamento governativo n. 330/2019 Coll., Sulle condizioni per l’attuazione delle successive misure agro-climatico-ambientali, è modificato come segue:
1. Dopo la sezione 31, sono inserite le nuove sezioni da 31 bis a 31 quater che, comprese le rubriche, recitano come segue:
„§ 31a
Termini per la presentazione delle domande di inclusione e domande per la concessione di sussidi per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di inclusione ai sensi della sezione 3, paragrafo 4, può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(3) Se per l’anno 2020 la domanda per la fornitura della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 2, § 7 paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.
§ 31b
Valutazione delle condizioni della formazione obbligatoria nella produzione integrata per il 2020
Se nel 2020 il richiedente completa la formazione fornita dall’Istituto centrale di ispezione e prove agricole entro il 31 dicembre 2020, la condizione specificata nel § 10 cpv. h) o nel § 11 par. 5 lett. i).
§ 31c
Valutazione del rispetto delle condizioni di intensità del bestiame per il 2020
Nel caso di una domanda per la concessione di una sovvenzione per il 2020, l’inosservanza della condizione di cui al § 14 che conduce alla procedura di cui alla parte quarta non è considerata se l’inosservanza si verifica nel periodo dal 1o giugno al 15 giugno 2020. “.
2. Nell’allegato n. 10, parte A., riga 27, il numero “0.9” è sostituito dal numero “0,09” e nella parte C., riga 3, il numero “0,03” è sostituito dal numero “0,027”.
Art. XXX
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 330/2019 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 330/2019 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
PARTE SEDICI
Modifica di un regolamento del governo sulle condizioni per l’attuazione della misura di follow-up sull’agricoltura biologica
Art. XXXI
Nel decreto governativo n. 331/2019 Coll., Sulle condizioni per l’attuazione della misura di follow-up sull’agricoltura biologica, le nuove sezioni 24a e 24b sono inserite dopo la sezione 24, che, comprese le rubriche, recita come segue:
„§ 24a
Termini per la presentazione delle domande di inclusione e domande per la concessione di sussidi per il 2020
(1) Per l’anno 2020, la domanda di inclusione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, può essere presentata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(2) Per l’anno 2020, la domanda di erogazione di una sovvenzione ai sensi della sezione 5 (1) può essere consegnata al Fondo entro il 15 giugno 2020.
(3) Se per l’anno 2020 la domanda di erogazione della sovvenzione viene consegnata dopo il termine di cui al paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 5, paragrafo 5.
§ 24b
Valutazione del rispetto delle condizioni di intensità del bestiame per il 2020
Nel caso di una domanda per la concessione di un sussidio per il 2020, per il mancato rispetto della condizione di cui al § 9 par. e) l’avvio di una procedura ai sensi della parte terza non è preso in considerazione se l’inosservanza si verifica tra il 1o giugno e il 15 giugno 2020. “.
Art. XXXII
Disposizione transitoria
Le procedure relative alle domande per il 2020 avviate ai sensi del decreto governativo n. 331/2019 Coll., Modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere completate ai sensi del decreto governativo n. 331/2019 Coll., Modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .
220
RISOLUZIONE
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA
del 30 aprile 2020 n. 491
sull’adozione di una misura di crisi
A seguito della delibera del governo n. 194 del 12 marzo 2020, con la quale il governo, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge costituzionale n. 110/1998 Coll., Sulla sicurezza della Repubblica ceca, ha dichiarato per il territorio della Repubblica ceca a causa di rischi per la salute in collegamento con la dimostrazione del verificarsi di coronavirus / denominato SARS CoV-2 / nel territorio della Repubblica ceca in uno stato di emergenza e nel senso della lettera § 5 a) a e) e § 6 della legge n. 240/2000 Coll., sulla gestione delle crisi e sugli emendamenti a determinati atti (legge sulle crisi), come modificata, per risolvere la situazione di crisi, ha deciso di adottare misure di crisi, nel senso di disposizioni § 6 comma 1 lettera b) del Crisis Act.
Governo con effetto dall’11 maggio 2020 dalle 00:00
I. vieta
1. presenza personale di alunni e studenti nell’istruzione primaria, secondaria e professionale superiore nelle scuole e nelle strutture scolastiche ai sensi della legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolastica, primaria, secondaria, professionale superiore e altra istruzione (Legge sulla scuola), come modificata regolamenti e in occasione di eventi organizzati da queste scuole; il divieto di presenza personale ai sensi del presente punto non si applica alla presenza personale
a) alunni che sostengono l’esame finale o hanno fatto domanda per un esame di fine studi, gli alunni dell’ultimo anno nei conservatori e gli studenti dell’ultimo anno delle scuole professionali superiori, in particolare ai fini della preparazione e della partecipazione all’esame finale, all’esame di fine studi o alla laurea obbligatorio per questi alunni e studenti e questi alunni o studenti devono formare gruppi di un massimo di 15 alunni,
b) alunni della terza media della scuola elementare ai fini della preparazione agli esami di ammissione per la scuola secondaria, dove la frequenza non è obbligatoria per questi alunni e questi alunni devono formare gruppi di un massimo di 15 alunni,
c) per l’educazione nelle scuole stabilite negli istituti diagnostici, nelle case dei bambini con una scuola e nelle istituzioni educative e nelle classi diagnostiche ai sensi della legge n. 109/2002 Coll., sull’esecuzione dell’istruzione istituzionale o dell’educazione protettiva nelle strutture scolastiche e sull’assistenza educativa preventiva nelle strutture scolastiche e modifica di altre leggi e successive modifiche,
d) per l’istruzione nelle scuole di una struttura medica,
2. presenza personale di bambini, alunni e studenti e altri partecipanti all’istruzione per hobby nelle strutture scolastiche per l’hobbistica e in concorsi e spettacoli organizzati per bambini, alunni e studenti di scuole e strutture scolastiche ai sensi della legge n. 561/2004 Coll., Sulla scuola materna, istruzione di base, secondaria, professionale superiore e altra istruzione (legge sull’istruzione), come modificata; il divieto non si applica ai centri ricreativi se è soddisfatta la condizione della presenza di un massimo di 15 partecipanti in un gruppo;
II. negozi a
1. presenza personale di studenti durante gli studi presso un’università ai sensi della legge n. 111/1998 Coll., Sulle università e sugli emendamenti ad altri atti (legge sulle università), come modificata, era consentita solo se la condizione di presenza non superiore a 15 studenti in un gruppo; questa restrizione non si applica all’insegnamento e alla pratica clinica e pratica,
2. presenza personale di alunni nell’istruzione artistica di base presso una scuola d’arte di base e istruzione linguistica in una scuola di lingua con diritto all’esame di lingua statale ai sensi della legge n. 561/2004 Coll. , come modificato e in occasione di eventi organizzati da queste scuole, è stato consentito solo se era soddisfatta la condizione della presenza di un massimo di 15 alunni nel gruppo,
3. presenza personale di persone a fini di istruzione in corsi di lingua straniera di un anno con lezioni a tempo pieno in istituti iscritti nell’elenco delle istituzioni educative che offrono corsi di lingua straniera di un anno con lezioni a tempo pieno ai sensi della legge n. 117/1995 Coll., Sul sostegno sociale statale, come modificato, era consentito solo se era soddisfatta la condizione della presenza di un massimo di 15 persone nel gruppo;
III. ordina quello
1. bambino, alunno, studente, partecipante e persona di cui al punto I. o II. o il suo rappresentante legale e il rappresentante legale del bambino all’asilo hanno fornito una dichiarazione scritta prima della prima ammissione a scuola, scuola o istituto di istruzione affermando che non ci sono sintomi di malattia virale infettiva (ad esempio febbre, tosse, dispnea, improvvisa perdita di gusto e olfatto, ecc.); ciò non si applica ai bambini e agli alunni delle scuole di una struttura medica,
2. il bambino, l’alunno, lo studente, il partecipante o la persona di cui al punto I o II. Era presente di persona presso la scuola, la scuola o l’istituzione educativa solo se lui / lei è senza problemi di salute acuta corrispondenti a una malattia infettiva virale.
IV. abroga la risoluzione del governo n. 455 del 23 aprile 2020, promulgata con il n. 197/2020 Coll.
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