REGOLAMENTO GOVERNATIVO 11 del 15 gennaio 2014
REGOLAMENTO GOVERNATIVO 11 del 15 gennaio 2014
che modifica il decreto governativo n. 243/2013 Coll., sull’investimento dei fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione
Per attuare la legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento, il governo ordina:
Arte. E
Il Regolamento del Governo n. 243/2013 Coll., Sull’investimento dei fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione, è così modificato:
1. Nel § 17 paragrafo 2 lett. b), § 19 paragrafo 2 lett. a) e nel § 20 paragrafi 1 e 4, la parola “membro” è inserita dopo la parola “intero”.
2. Nel § 19 paragrafo 2 lett. b) le parole “Stato membro” sono sostituite da “uno o più Stati membri”.
3. Nel titolo della Sezione 20, le parole “titoli o titoli contabili emessi” sono sostituite dalle parole “titoli di investimento o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti”.
4. Nella sezione 20 (1), le parole “titoli o titoli contabili” sono sostituite dalle parole “titoli di investimento o strumenti del mercato monetario” e le parole “Stato membro” sono sostituite dalle parole “uno o più Stati membri “.
5. Nella sezione 47 (1), alla fine del testo della lettera a), la parola “a” è sostituita da una virgola e una nuova lettera b) è inserita dopo la lettera a), che recita come segue:
” (B) secondo il regolamento del fondo o un documento analogo del fondo che ha emesso il titolo o titolo contabile, il fondo investe non più del 10% del valore delle sue attività in titoli e titoli contabili emessi da investimenti collettivi fondi o fondi di investimento esteri comparabili; e “.
L’attuale lettera b) è indicata come lettera c).
6. Nel § 47 comma 1, alla fine del testo della lettera c) le parole “oppure è assicurato che il prezzo di questi titoli o titoli contabili sul mercato di cui al § 3 par. (a) non si discosta in modo significativo dal loro valore attuale “.
7. Nella Sezione 52 (2), la parola “non può” è sostituita dalla parola “può” e alla fine del testo del paragrafo 2 le parole “solo alle condizioni e per i motivi indicati nella strategia di investimento di ciascuno di questi comparti nel loro statuto ”sono aggiunti.
8. Nel § 56 par.
9. Nel § 57 paragrafo 1 let. d) le parole “, 56, 68, § 70 par. 4, § 73 e 74” sono sostituite dalle parole “e 56”.
10. Nel § 60 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4, che recitano come segue:
” (3) Per l’acquisizione di titoli di investimento o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dallo Stato, un’unità territoriale di uno Stato membro o un’organizzazione finanziaria internazionale di cui uno o più Stati membri sono membri, nelle attività di un fondo speciale , § 17 paragrafo 2 (a) b) e § 20 par.1, 3 e 4 si applicano per analogia.
(4) Per l’acquisizione di obbligazioni emesse da una banca, una cooperativa di risparmio e credito o una banca estera domiciliata in uno Stato membro e soggetta alla vigilanza di tale Stato a tutela degli interessi degli obbligazionisti, se i fondi ottenuti mediante l’emissione di tali obbligazioni sono investito in tali attività, che fino alla data di scadenza delle obbligazioni coprono le passività dell’emittente da queste obbligazioni e che in caso di insolvenza dell’emittente possono essere utilizzate preferenzialmente per rimborsare l’obbligazione e pagare i proventi, alle attività del fondo speciale (c) si applicano mutatis mutandis. “
11. Nella sezione 61, le parole “si applicano le sezioni 19” sono sostituite dalle parole “si applicano le sezioni 18 e 19”.
12. Nella sezione 71 (2) della parte introduttiva della disposizione, le parole “con scadenza superiore a 6 mesi” devono essere inserite dopo la parola “prestito”.
13. Nella sezione 73 (1), il numero “50” è sostituito dal numero “100”.
14. Nella Sezione 74, Paragrafo 4, il numero “25” è sostituito dal numero “55”.
15. Nel § 90 paragrafo 1 della parte introduttiva della disposizione, § 91 paragrafo 1 e nel § 95 paragrafo 1 e 2, il numero “30” è sostituito dal numero “35”.
16. Nel § 90 paragrafo 1 let. a) la parola “uno” è sostituita dalla parola “uguale”.
17. Nel § 90 paragrafo 1 let. b) ec) e nel § 95 paragrafo 1 la parola “uno” è sostituita dalla parola “lo stesso”.
18. Nella Sezione 90, Paragrafo 1, Lettera d) si legge:
” (D) crediti nei confronti dello stesso debitore,”.
19. Nella sezione 90, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata.
Le lettere esistenti da f) ad h) sono indicate come lettere da e) a g).
20. Nel § 90 paragrafo 1 let. g) la parola “(g)” è sostituita dalla parola “(f)”.
21. Nel § 90, il paragrafo 2 recita:
” (2) Ai fini del paragrafo 1, lettera a), da a) ad) e § 95 paragrafo 1, le persone che sono in un rapporto tale tra loro che tali difficoltà finanziarie di uno di loro possono causare difficoltà di pagamento dell’altro devono essere considerate la stessa persona. “.
22. Nel titolo del § 91, le parole “o partecipazione in società immobiliari” sono cancellate.
23. Nella Sezione 91 (2), le parole “o partecipazione in una società immobiliare” devono essere cancellate.
24. Nella sezione 93, alla fine del testo del paragrafo 1, sono aggiunte le parole “di cui tale Stato è membro”.
25. Nel § 93, il paragrafo 2 è soppresso.
Gli attuali paragrafi da 3 a 6 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 5.
26. Nella sezione 93 (2), le parole “ed e) non devono essere utilizzate” sono sostituite dalle parole “non devono essere applicate”.
27. Nel § 93, il paragrafo 3 recita:
“ (3) Per un fondo di investitori qualificati, per il quale il numero rappresentativo del valore del proprio patrimonio espresso in milioni di euro non è inferiore a 10 e contemporaneamente superiore al rapporto 174 e quinta radice del numero di qualificati investitori di questo fondo, le sezioni 90 e 91 si applicano solo se, salvo diversa disposizione nello statuto di questo fondo. “.
28. Nel § 93 paragrafo 4 let. a) le parole “o un fondo di investitori qualificati che secondo il loro statuto investono oltre il 49% del valore del proprio patrimonio in società immobiliari o immobiliari 22 ) devono essere inserite dopo le parole“ il cui depositario può essere un notaio ”.
29. Al § 93, sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:
” (6) Se si tratta di un caso ai sensi del § 95 paragrafo 2 lett. b) della legge sulle società di investimento e i fondi di investimento, gli investitori qualificati con i quali questo investitore qualificato ha un rapporto contrattuale sono inseriti nel calcolo ai sensi del paragrafo 3 anziché un investitore qualificato di questo fondo.
30. Nella sezione 95 (2), le parole “per merci di un tipo” sono sostituite dalle parole “per una merce”.
31. La sezione 98, compreso il titolo, recita:
„§ 98
Patrimonio dei fondi di investimento
Ai fini del calcolo dei limiti di investimento, dei limiti di esposizione totale e di altri limiti ai sensi del presente regolamento, per attività del fondo di investimento si intendono:
a) le attività di un fondo di investimento, nel caso di un fondo per investitori qualificati e di un fondo immobiliare; e
b) le attività di un fondo di investimento meno i debiti di tale fondo, nella misura in cui sono:
1. un fondo di investimento non di cui alla lettera a),
2. un fondo di investimento per il quale ciò è determinato dal suo statuto, o
3. i limiti specificati nella Sezione 73 (1) o (2) o nella Sezione 74 (4). ”.
32. Nella sezione 99, paragrafo 1, le parole “22. Luglio 2014 “sono sostituite da” 1. Gennaio 2015 ”.
33. Nella sezione 99, paragrafo 2, le parole “Anche per i casi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento si applica nella misura in cui risulta materialmente” sono sostituite dalle parole “Nella misura in cui il presente regolamento non applicare nei casi di cui al comma 1, procedere secondo “.
Arte. II
Disposizioni temporanee
1. Fino al 1 ° gennaio 2015 non si applica l’articolo 98 del decreto governativo n. 243/2013 Coll., Così come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ciò non preclude prima di questa data nello statuto del relativo fondo di investimento di determinare che le attività di questo fondo siano definite come attività meno debiti, come stabilito nella lettera del § 98 b) Regolamento governativo n. 243/2013 Coll., come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nella misura in cui nei casi specificati nella Sezione 93, Paragrafo 7 del Decreto Governativo n. 243/2013 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli articoli 90 e 91 del Decreto Governativo n. 243/2013 Coll. Non si applica .., come modificato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà disciplinato dalla normativa in vigore prima del 19 agosto 2013.
Arte. III
Efficienza
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° febbraio 2014, ad eccezione dei punti 13 e 14, che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2015.
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