188
LEGGE
del 17 aprile 2020
sulle norme speciali per l’istruzione e il processo decisionale nelle università nel 2020 e sulla valutazione dei periodi di studio ai fini di altre leggi
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1
Ambito di applicazione della legge
(1) In relazione allo stato di emergenza dichiarato il 12 marzo 2020, la presente legge disciplina il settore dell’istruzione superiore per l’anno civile 2020 norme speciali relative agli studi presso gli istituti di istruzione superiore e alle attività delle autorità dell’istruzione superiore e ad alcune questioni connesse.
(2) Legge n. 111/1998 Coll., Sugli istituti di istruzione superiore e sugli emendamenti ad altri atti (legge sugli istituti di istruzione superiore), e successive modifiche (di seguito denominata “legge sull’istruzione superiore”), si applica, a meno che la presente legge non preveda altrimenti.
(3) La presente legge si applica agli istituti pubblici di istruzione superiore e, mutatis mutandis, agli istituti di istruzione superiore privati e statali.
PARTE SECONDA
STUDIO ALL’UNIVERSITÀ
§ 2
Tenendo conto delle interruzioni dello studio
(1) Il periodo di studio nel programma di studio che ricade nel periodo dal 1o marzo 2020 al 31 agosto 2020 (di seguito denominato “periodo di studio interrotto”) non è incluso nella
a) periodi di studio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, della legge sugli istituti di istruzione superiore ai fini della determinazione della quota di iscrizione,
b) il periodo massimo di studio ai fini dell’adempimento degli obblighi di studio, se tale periodo è stabilito da un regolamento interno dell’università,
c) il periodo massimo di studio ai fini dell’assegnazione di borse di studio da parte di un istituto di istruzione superiore, se tale periodo è stabilito da un regolamento interno dell’istituto di istruzione superiore.
(2) Il periodo per il quale viene assegnata una borsa di studio a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, della legge sugli istituti di istruzione superiore è prorogato del periodo di studi disturbati, ma non oltre il tempo necessario per il completamento degli studi.
(3) Se, al momento dello studio disturbato, la persona ha interrotto lo studio ai sensi della Sezione 54 della Legge sull’istruzione superiore, questo periodo non deve essere incluso nel periodo totale di interruzione, se lo richiede.
§ 3
Ammissione allo studio
(1) Un istituto di istruzione superiore può fissare una nuova scadenza per la verifica del rispetto delle condizioni per l’ammissione allo studio ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 5, della legge sugli istituti di istruzione superiore (di seguito denominata “verifica”). L’università pubblicherà la data di verifica appena impostata almeno 15 giorni prima del giorno della sua partecipazione.
(2) L’università può anche utilizzare forme di verifica a distanza per la verifica. Se la verifica viene effettuata a tempo pieno e se la presenza personale degli studenti durante l’insegnamento e gli esami durante gli studi universitari non viene rinnovata sulla base di una decisione di un’autorità pubblica (di seguito “presenza personale degli studenti durante l’insegnamento e esami durante gli studi universitari”) almeno 15 giorni prima del giorno di verifica pubblicato, l’università pubblicherà una nuova data, che sarà fissata non prima del quindicesimo giorno successivo al rinnovo della possibilità di presenza personale degli studenti durante le lezioni e gli esami.
(3) Se non è possibile effettuare la verifica secondo le condizioni originali, l’istituto di istruzione superiore può determinarle nuovamente e pubblicarle entro e non oltre 15 giorni prima del giorno della verifica.
§ 4
Ammissione allo studio e iscrizione allo studio
(1) Se un richiedente che ha soddisfatto le altre condizioni per l’ammissione allo studio nel programma di studio non è in grado di presentare un documento comprovante il rispetto della condizione
a) conseguimento dell’istruzione secondaria con esame di fine studi, se si tratta dell’ammissione allo studio in un programma di studi di laurea o master,
b) completamento adeguato degli studi in qualsiasi tipo di programma di studio, se si tratta di ammissione allo studio in un programma di studi di un master, o
c) corretto completamento degli studi in un programma di studi di un master, se si tratta di un’ammissione a studiare in un programma di studi di dottorato,
può essere accettato per lo studio e arruolato nello studio in modo condizionale.
(2) Se uno studente iscritto condizionalmente non presenta un documento ai sensi del paragrafo 1 entro e non oltre 45 giorni dopo l’inizio dell’anno accademico 2020/2021, l’ammissione allo studio e l’iscrizione cessano di essere valide ed efficaci dopo tale periodo e tale studente deve essere considerato una persona che non era studio iscritto.
§ 5
Esami di stato
(1) In un momento in cui la presenza personale di studenti in classi ed esami all’università o la presenza di membri della comunità accademica in un’università sulla base di una misura adottata in conformità con un’altra legge è limitata, l’università può sostenere un esame di stato prescritto alla fine dello studio tesi di laurea per l’utilizzo di metodi a distanza, se è soddisfatta almeno la condizione della partecipazione a distanza della commissione d’esame durante l’esame di stato. L’esame di stato prescritto alla fine dello studio e la difesa della tesi tenuta a distanza non devono essere pubblici, a condizione che l’università prenda una registrazione audio o audio e video del suo corso e la conservi per un periodo di 5 anni. L’università fornisce la documentazione solo a un’autorità pubblica nell’esercizio dei suoi poteri, su sua richiesta.
(2) La data dell’esame finale dello stato è pubblicata dall’università entro e non oltre 15 giorni prima della data dell’esame finale dello stato sul suo sito web. Lo studente deve conoscere in modo dimostrabile la data.
(3) Se l’università propone allo studente la possibilità di sostenere l’esame di stato prescritto alla fine dello studio o di difendere la tesi in una forma a distanza, lo informa anche del metodo di completamento e dei requisiti tecnici o materiali. Se non è possibile farlo a distanza, l’università consentirà allo studente di sostenere l’esame di stato finale di persona dopo il ripristino della possibilità di presenza personale degli studenti durante le lezioni e gli esami mentre studiano all’università.
(4) I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche se la presenza personale di uno studente o la presenza di membri della comunità accademica in un’università non è possibile a causa di altre misure di un’autorità pubblica relative al verificarsi di coronavirus denominato SARS CoV-2, incluso un altro stato. .
§ 6
Corso di studio e programma dell’anno accademico
(1) Sono possibili esami e altri obblighi e condizioni di studio che uno studente deve soddisfare durante il programma di studio in un momento in cui la presenza personale dello studente durante le lezioni e gli esami durante gli studi universitari o la presenza di membri della comunità accademica presso l’università presso sulla base di una misura adottata ai sensi di un’altra legge limitata, adempiuta e verificata a distanza.
(2) Un’università può, in un momento in cui la presenza personale degli studenti durante l’insegnamento e gli esami durante gli studi presso un’università non è possibile, utilizzare strumenti di apprendimento a distanza durante l’insegnamento.
(3) L’ anno accademico può essere prolungato o abbreviato dalla decisione del Rettore a causa di limitazioni basate sullo stato di emergenza o limitazioni della presenza personale degli studenti durante le lezioni e gli esami durante gli studi universitari.
PARTE TERZA
ORGANI E STRUTTURE UNIVERSITARI
§ 7
(1) Gli organi autonomi collettivi di un’università o facoltà, in cui è previsto il voto, possono, nel momento in cui la presenza personale di studenti in classi ed esami all’università o la presenza di membri della comunità accademica in un’università sulla base di una misura adottata ai sensi di un’altra legge limitato, per condurre riunioni e votare al di fuori delle riunioni mediante la comunicazione a distanza. Se l’organismo decide in tal senso, può anche decidere con voto pubblico su questioni che, secondo la legge sugli istituti di istruzione superiore o un regolamento interno, richiedono un voto segreto. Condizioni di voto più dettagliate sono stabilite dalla persona che dirige l’organo autonomo competente dell’università o facoltà.
(2) Nel caso in cui il mandato di un organo o di membri di un’università o di un istituto di facoltà scada nel periodo compreso tra il giorno della dichiarazione di uno stato di emergenza e il 120 ° giorno dopo la fine dello stato di emergenza, tale periodo è esteso a 120 giorni dopo la fine dello stato di emergenza. La prima frase non si applica nel caso in cui un successore sia nominato dall’attuale rettore dell’università o dal decano della facoltà entro la fine del mandato del suo predecessore.
PARTE QUARTA
PERIODO DI STUDIO AI FINI DI ALTRE LEGGI
§ 8
(1) Il periodo per il quale lo stato è sotto un altro atto 1 ) premio contribuente assicurazione sanitaria pubblica per persona di età superiore a 26 anni che studiano prima in un programma di dottorato proposto da un istituto di istruzione superiore nella Repubblica Ceca in studio a tempo pieno si estende per un periodo di studio disturbato, ma non oltre fino al corretto completamento dello studio.
(2) Ai fini della legge sul sostegno sociale statale, della legge sull’assicurazione pensionistica e della legge sull’assicurazione sanitaria pubblica, nonché ai fini di atti che si riferiscono a uno di questi atti, uno studente iscritto condizionalmente è considerato uno studente ai sensi della sezione 61 della legge sul università. La prima frase si applica a uno studente iscritto condizionalmente che non presenta un documento ai sensi del § 4 paragrafo 1 entro il periodo di cui al § 4 paragrafo 1 entro 45 giorni dall’inizio dell’anno accademico 2020/2021.
PARTE QUINTA
EFFICIENZA
§ 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione.
191
LEGGE
del 17 aprile 2020
su alcune misure per mitigare gli effetti dell’epidemia di coronavirus SARS CoV-2 su parti in causa, vittime, vittime di reati e persone giuridiche e che modifica la legge sull’insolvenza e il codice di procedura civile
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
PARTE PRIMA
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DELL’EPIDEMIA DI CORONAVIR
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1
Definizione dei termini
(1) Ai fini della presente legge, per situazione di emergenza si intende una situazione di emergenza dichiarata ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge sulla sicurezza costituzionale della Repubblica ceca dal governo della Repubblica ceca nel 2020 a causa di minacce sanitarie connesse alla prova dell’insorgenza di nuovo coronavirus / denominato SARS CoV -2 / sul territorio della Repubblica ceca.
(2) Le misure straordinarie in caso di epidemia sono comprese ai fini della presente legge
a) misure di crisi secondo la lettera § 2 c) la legge sulla crisi adottata dal governo della Repubblica ceca durante uno stato di emergenza,
b) una misura straordinaria emessa nel 2020 dal Ministero della Salute sulla base del § 69 par.1 lett. b) oppure § 69 par.1 lett. i), § 69 par. 2 e § 80 par. 1 lett. g) della legge sulla protezione della salute pubblica per la protezione della popolazione e la prevenzione del rischio di insorgenza e diffusione del COVID-19 causato dal nuovo SARS coronavirus CoV-2,
c) una misura straordinaria emessa nel 2020 da una stazione igienica regionale sulla base del § 69 par.1 lett. b), § 69 par. 2, § 82 par. 1 e § 82 par. 2 lett. m) della legge sulla protezione della salute pubblica per prevenire l’ulteriore diffusione di COVID-19 causata dal nuovo SARS di coronavirus CoV-2.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA POSSIBILITÀ DI RINUNCIA ALLE MISSIONI
§ 2
Rinuncia al mancato rispetto del termine nei procedimenti civili
(1) Se un partecipante o il suo rappresentante in procedimenti giudiziari civili ha mancato la scadenza per eseguire un atto a causa di un motivo scusabile costituito da una misura straordinaria in un’epidemia, che ha impedito al partecipante o al suo rappresentante di compiere o rendere sostanzialmente difficile l’esecuzione dell’atto ordinare anche nei casi in cui la legge lo precluda altrimenti.
(2) Il tribunale competente a conoscere l’atto mancato e la decisione in merito decide in merito alla rinuncia alla scadenza mancata, ad eccezione dei ricorsi, in cui il tribunale di primo grado decide in merito alla rinuncia alla scadenza mancata.
(3) Una mozione per rinunciare al ritardo nei procedimenti giudiziari civili per un motivo ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata entro 15 giorni dalla risoluzione o dalla revoca di una misura straordinaria, che ha comportato una limitazione che impedisce o complica in modo significativo l’esecuzione di un atto, . Tuttavia, il termine per la presentazione di una proposta ai sensi della prima frase non deve scadere prima di 15 giorni dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
(4) Se l’imputato non ha rispettato la scadenza per un commento ai sensi del § 114b capoverso 1 del Codice di procedura civile a causa di un motivo scusabile costituito da una misura straordinaria in un’epidemia che ha impedito o reso significativamente difficile rendere una dichiarazione, il tribunale decide di una sentenza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 153a, paragrafo 3, del codice di procedura civile. Se il convenuto ha anche presentato un ricorso contro la sentenza di riconoscimento e la domanda ai sensi della prima frase è stata accolta, il ricorso non sarà considerato.
§ 3
Rinuncia alle scadenze mancate nella giustizia amministrativa
(1) Se una persona in un procedimento dinanzi a un tribunale che agisce e decide in un tribunale amministrativo non ha rispettato il termine per eseguire un atto a causa di un grave motivo scusabile consistente in una misura straordinaria in un’epidemia, che ha reso impossibile o significativamente difficile per tale persona compiere l’atto paragrafo 5 del Codice di procedura amministrativa, anche nei casi in cui la legge lo precluda altrimenti. Il tribunale competente per ascoltare l’atto mancato e decidere in merito alla rinuncia alla scadenza mancata decide in merito alla rinuncia.
(2) Una domanda di rinuncia a un limite di tempo mancato nei procedimenti dinanzi a un tribunale che agisce e decide in giustizia amministrativa per un motivo ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata entro due settimane dalla risoluzione o dalla revoca di una misura di emergenza in un’epidemia che ha comportato una restrizione è necessario connettere l’azione mancata con essa. Tuttavia, il termine per la presentazione di una domanda ai sensi della prima frase non deve scadere prima di due settimane dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
§ 4
Rinuncia alla scadenza mancata nei procedimenti di esecuzione e di esecuzione
(1) Su richiesta di una persona che non ha rispettato la scadenza fissata per l’esecuzione degli atti nei procedimenti di esecuzione durante l’epidemia durante le misure di emergenza, il tribunale decide di rinunciare a questo ritardo se si è verificato a seguito di restrizioni risultanti da misure di emergenza durante l’epidemia reso impossibile o sostanzialmente difficile per quella persona farlo.
(2) Nel caso di scadenza sollievo domanda di presentare ricorso contro la decisione di martello in vendita forzata di beni immobili e la creazione di imprese disabilità, che porta alla vendita dello stabilimento, possibilmente in disabilità di applicazione di altri diritti di proprietà, il paragrafo 1 non si applica se il diritto di proprietà è passato al banditore; la richiesta di rinuncia al ritardo non viene presa in considerazione in tal caso.
(3) Una domanda di rinuncia a un limite di tempo mancato nei procedimenti per l’esecuzione di una decisione deve essere presentata entro 7 giorni dalla risoluzione o dalla cancellazione di una misura di emergenza in un’epidemia, che ha comportato una limitazione che impedisce o complica in modo significativo l’atto. Tuttavia, il termine per la presentazione di una domanda ai sensi della prima frase non deve scadere prima di 7 giorni dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
(4) Il tribunale competente per ordinare ed eseguire la decisione decide in merito alla rinuncia alla scadenza mancata. Un ricorso contro una decisione del tribunale non è ammissibile.
(5) La decisione con cui il tribunale concede la richiesta di rinuncia al ritardo è consegnata alla persona ai sensi del paragrafo 1 e ai partecipanti al procedimento. La decisione con la quale il tribunale respinge la domanda di remissione del termine è notificata solo alla persona di cui al paragrafo 1.
(6) Nei procedimenti relativi all’esecuzione di una decisione, può essere presentata una mozione per sospendere l’esecuzione della decisione per motivi ai sensi dell’articolo 268 cpv. a), b) eh) del codice di procedura civile, anche se l’esecuzione della decisione è stata interrotta dall’attuazione durante l’efficacia della misura di emergenza. Una domanda di sospensione dell’esecuzione può essere presentata da un partecipante o dal suo rappresentante se non ha potuto farlo durante l’emergenza prima dell’entrata in vigore dell’esecuzione, per un motivo scusabile costituito da una restrizione derivante da una misura di emergenza contro un’epidemia che ha impedito al partecipante o al suo rappresentante o complicato significativamente l’applicazione.
(7) Nei procedimenti di esecuzione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 1 a 6. Gli atti del tribunale ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 sono eseguiti dall’ufficiale giudiziario; Il tribunale esecutivo decide sulla domanda di rinuncia al ritardo nel presentare ricorso, se la domanda di rinuncia al termine per la presentazione di un ricorso contro una decisione del tribunale o in altri casi riguarda l’ufficiale giudiziario. In casi meritevoli di particolare considerazione, la Sezione 57 delle Regole di esecuzione non si applica.
(8)Se il debitore nel procedimento di esecuzione non ha rispettato la scadenza per l’adempimento del reclamo richiesto ai sensi del § 46 paragrafo 6 delle Regole di esecuzione a causa di un motivo scusabile, che consiste in una restrizione derivante da una misura epidemica straordinaria se, entro 15 giorni dalla risoluzione o dalla revoca della misura straordinaria, che ha comportato una limitazione che impedisce o ostacola in modo significativo l’adempimento del reclamo applicato ai sensi della Sezione 46 par. rimborsare i costi di esecuzione, in cui tiene conto anche di eventuali costi di esecuzione e dei costi del creditore, che sono sorti durante l’esecuzione oltre i costi di esecuzione in conformità con § 46 paragrafo 6 delle Regole di esecuzione. Rimborso di eventuali costi di esecuzione e costi del creditore, che è sorto durante l’esecuzione in eccesso rispetto ai costi di esecuzione ai sensi del § 46 paragrafo 6 delle Regole di esecuzione, entro un termine ragionevole specificato nell’ordine di pagamento dei costi di esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario, l’esecuzione sarà eseguita; se il pagamento di tali costi di esecuzione o dei costi della parte avente diritto non è stato ordinato, sarà eseguito dalla forza giuridica dell’ordine per il pagamento dei costi di esecuzione. Altrimenti, l’esecutore continua a eseguire l’esecuzione.
§ 5
Rinuncia alla scadenza mancata nelle procedure di insolvenza
(1) Su richiesta di una persona che non ha rispettato il termine fissato per l’esecuzione delle procedure di insolvenza durante le misure di emergenza epidemica, il tribunale fallimentare decide di rinunciare a tale termine se si è verificato a seguito di restrizioni risultanti dalle misure di emergenza epidemica reso impossibile o significativamente più difficile per la persona farlo. Ciò non si applica se la questione a cui si riferisce l’atto mancato è già stata decisa, o se l’atto mancato è un ricorso o un’obiezione, se la decisione a cui sono diretti è già diventata definitiva; tale richiesta di rinuncia al termine non sarà presa in considerazione.
(2) Una domanda di rinuncia a un periodo mancato nelle procedure di insolvenza deve essere presentata entro 7 giorni dalla risoluzione o dalla cancellazione di una misura straordinaria in caso di epidemia, che ha comportato una limitazione che impedisce o complica in modo significativo l’esecuzione di un atto. Tuttavia, il termine per la presentazione di una domanda ai sensi della prima frase non deve scadere prima di 7 giorni dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
(3) Il tribunale competente a conoscere l’atto mancato e la decisione in merito decide in merito alla rinuncia alla scadenza mancata, ad eccezione dei ricorsi, in cui il tribunale di primo grado decide in merito alla rinuncia alla scadenza mancata. Tuttavia, nel caso di un ricorso ai sensi della Sezione 93 dell’Insolvency Act, la Court of Appeal deciderà sulla rinuncia al ritardo nel deposito.
(4) Non è ammissibile un ricorso contro una decisione del tribunale fallimentare in merito a una domanda di rinuncia di un ritardo. La decisione con cui il tribunale fallimentare concede la richiesta viene emessa solo mediante pubblicazione nel registro fallimentare. La decisione di rigetto della domanda è notificata nel registro fallimentare e, in particolare, nella persona di cui al paragrafo 1.
§ 6
Rinuncia alla scadenza mancata nei procedimenti ai sensi della legge sulla Corte costituzionale
(1) Nei procedimenti ai sensi della legge sulla Corte costituzionale, una petizione non può essere respinta semplicemente perché è stata depositata dopo la scadenza fissata per la sua presentazione da tale legge se il firmatario l’ha presentata in ritardo a causa di restrizioni derivanti da misure straordinarie in un’epidemia che lo hanno reso impossibile o significativamente difficile inviare una proposta.
(2) La proposta deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine o dall’annullamento della misura di emergenza in caso di epidemia, che ha comportato una restrizione che rende impossibile o significativamente difficile presentare una mozione e una richiesta motivata di rinuncia al termine. Tuttavia, il periodo di cui alla prima frase non deve terminare prima di 15 giorni dopo la fine o la cancellazione dell’emergenza.
§ 7
Ritorno del tempo nei procedimenti penali
(1) Se non si tratta di un organo attivo in procedimenti penali, una persona che, durante la durata di misure straordinarie durante un’epidemia, potrebbe aver mancato la scadenza per eseguire un atto stabilito da o sulla base delle leggi che regolano i procedimenti penali, può chiedere il suo ritorno. Il recupero è autorizzato dall’autorità di contrasto contro la quale è stato adottato l’atto o che è competente a pronunciarsi sull’appello, se il termine è stato mancato a causa di restrizioni risultanti da un’emergenza epidemica che ha reso impossibile o sostanzialmente difficile per tale persona eseguire l’atto. Alle condizioni stabilite nella seconda frase, il termine per la presentazione di un ricorso può essere rimborsato. Le disposizioni dell’articolo 61 del codice di procedura penale non sono interessate da questo.
(2) Il ritorno del termine deve essere richiesto entro tre giorni dalla cessazione o il ritiro delle misure straordinarie durante le epidemie, da cui restrizioni che impediscono o ostacolano in modo significativo le prestazioni dell’atto scorreva. Tuttavia, il termine per la presentazione di una domanda ai sensi della prima frase non deve scadere prima di tre giorni dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
(3) Se un atto non è stato ancora compiuto, deve essere eseguito insieme alla domanda ai sensi del paragrafo 1.
§ 8
Rinuncia alla scadenza mancata nei procedimenti per il soddisfacimento del reclamo di proprietà ai sensi della legge sull’uso dei fondi dalle sanzioni penali sulla proprietà imposte nella procedura penale
(1) Il Ministero della Giustizia dovrà, con una risoluzione, rinunciare al termine specificato nella Sezione 8, Paragrafi 1 e 4 della Legge n. 59/2017 Coll., Sull’uso di fondi da sanzioni penali in materia di proprietà imposte nei procedimenti penali e negli emendamenti a determinati atti, come modificato dalla legge n. 178 / 2018 Coll., Se il termine non è stato rispettato durante la durata di misure straordinarie in caso di epidemia a seguito di restrizioni derivanti da tali misure, che ha impedito o impedito in modo significativo alla persona legittimata di presentare osservazioni ai sensi del § 8 par.1 o 4 della legge sull’uso dei fondi imposto in procedimenti penali (di seguito denominato “deposito ai sensi della legge sull’uso dei fondi da sanzioni penali sulla proprietà”).
(2) Una rinuncia a una scadenza mancata deve essere richiesta entro 15 giorni dalla fine o dalla cancellazione di una misura straordinaria in caso di epidemia, che ha comportato una limitazione che impedisce o complica in modo significativo il deposito ai sensi della legge sull’uso dei fondi dalle sanzioni penali sulla proprietà. Tuttavia, il termine per la presentazione di una domanda ai sensi della prima frase non deve scadere prima di 15 giorni dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
(3) Se la presentazione ai sensi della legge sull’uso dei fondi da sanzioni penali sulla proprietà non è stata ancora fatta, deve essere fatta insieme alla domanda di rinuncia alla scadenza mancata, altrimenti non è trattata dal Ministero della Giustizia.
(4) Se il ritardo è stato revocato, il diritto di soddisfare la rivendicazione di proprietà dal conto speciale non scade alla scadenza del periodo ai sensi della Sezione 8, paragrafi 1 e 4 della legge sull’uso dei fondi dalle sanzioni penali sulla proprietà imposte nei procedimenti penali.
§ 9
Rinuncia alla scadenza mancata nei procedimenti per una richiesta di assistenza finanziaria ai sensi della legge sulle vittime
(1) Il Ministero della Giustizia dovrà, con una risoluzione, rinunciare al termine di cui alla Sezione 30, Paragrafo 2 della Legge n. 45/2013 Coll., Sulle vittime di reato e sugli emendamenti a determinati atti, se il termine è stato mancato durante le misure di emergenza misure che hanno reso impossibile o significativamente più difficile per le vittime richiedere assistenza finanziaria ai sensi della legge sulle vittime del crimine.
(2) Una rinuncia a una scadenza mancata deve essere richiesta entro 15 giorni dalla fine o dalla cancellazione di una misura straordinaria in caso di epidemia, che ha comportato una limitazione che impedisce o complica in modo significativo la presentazione di una richiesta di assistenza finanziaria ai sensi della legge sulle vittime del crimine. Tuttavia, il termine per la presentazione di una domanda ai sensi della prima frase non deve scadere prima di 15 giorni dopo la fine o la cancellazione dello stato di emergenza.
(3) Se la domanda di assistenza finanziaria ai sensi della legge sulle vittime di reati non è stata ancora presentata, deve essere presentata unitamente alla domanda di revoca della scadenza mancata, altrimenti il Ministero della giustizia non si occupa della domanda di rinuncia alla scadenza mancata.
(4) Se il mancato rispetto del termine è stato revocato, il diritto all’assistenza finanziaria non scade alla scadenza del termine previsto dalla Sezione 30 (2) della legge sulle vittime di reato.
§ 10
Disposizione comune sulla motivazione di una decisione
Non è necessario motivare una decisione che concede una rinuncia a un termine o che autorizza il suo ritorno per i motivi di cui ai §§ 2-5 e §§ 7-9.
TITOLO III
MISURE PARTICOLARI IN RELAZIONE AL DIRITTO INSOLVENZIALE
§ 11
Misure speciali in relazione a un metodo speciale di servizio nelle procedure di insolvenza
A meno che la Corte fallimentare non stipuli o la Legge fallimentare stipuli diversamente, in deroga alla Sezione 75 (2) della Legge fallimentare, un documento in una procedura di insolvenza deve essere consegnato separatamente solo al debitore, alle persone la cui presentazione decide il tribunale fallimentare e alle persone che hanno qualcosa in una procedura fallimentare. esibirsi; La sezione 75 (2) dell’Insolvency Act non si applica. La prima frase si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza di 12 mesi dal termine o dall’abrogazione della misura di emergenza in caso di epidemia.
§ 12
Misure speciali in relazione all’obbligo del debitore di presentare istanza di insolvenza
(1) Le disposizioni di § 98 par. Ciò non si applica se l’insolvenza si è già verificata prima dell’adozione della misura di emergenza durante l’epidemia o se l’insolvenza non è stata causata principalmente da una circostanza relativa alla misura di emergenza durante l’epidemia che renderebbe impossibile o significativamente difficile per il debitore adempiere ai propri obblighi finanziari.
(2) Indipendentemente dalla durata della misura di emergenza in caso di epidemia, la misura di cui al paragrafo 1 scade il 31 dicembre 2020 al più tardi.
§ 13
Misure speciali in relazione alle richieste di insolvenza presentate ai creditori
(1) Una petizione di insolvenza presentata da un creditore tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 agosto 2020 non deve essere presa in considerazione.
(2) Il tribunale fallimentare notifica al creditore che ha presentato la petizione fallimentare entro il termine di cui al paragrafo 1 che la sua petizione non è presa in considerazione da una risoluzione contro la quale i ricorsi non sono ricevibili.
(3) Questa disposizione non impedisce a un creditore di presentare una nuova petizione per insolvenza dopo il 31 agosto 2020.
§ 14
Misure speciali in relazione all’adempimento del piano di rimborso
(1) In caso di riduzione del debito soddisfacendo il piano di rimborso nelle procedure di insolvenza, avviato e in cui è stata emessa una decisione di fallimento del debitore entro il 31 maggio 2019, nel caso di una decisione ai sensi dell’articolo 407 paragrafo 3 dell’Insolvency Act, se questa decisione è stata emessa in periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza di 12 mesi dalla risoluzione o dalla cancellazione della misura straordinaria in caso di epidemia, non si applicano § 398 paragrafo 4 della legge sull’insolvenza. Il tribunale fallimentare non è vincolato dalla proposta del debitore. La decisione ai sensi della prima frase è consegnata separatamente solo al debitore e un ricorso nei suoi confronti non è ricevibile.
(2) In caso di riduzione del debito soddisfacendo il piano di rimborso nelle procedure di insolvenza avviate entro il 30 giugno 2017, una decisione ai sensi dell’articolo 407 cpv.
(3) Nelle procedure di insolvenza che sono state avviate e in cui è stata emessa una decisione sul fallimento del debitore entro il 31 maggio 2019, il tribunale fallimentare non revoca la riduzione del debito approvata ai sensi del § 418 cpv. b) dell’Insolvency Act, se l’inosservanza di una parte sostanziale del programma di rimborso sarebbe dovuta principalmente a una circostanza relativa a una misura di emergenza durante l’epidemia.
§ 15
Misure speciali in relazione alle condizioni per l’esenzione del debitore dal pagamento dei crediti
(1) In caso di riduzione del debito attraverso l’adempimento del piano di rimborso, il tribunale fallimentare può, su richiesta del debitore, concedere al debitore l’esenzione dal pagamento dei crediti inclusi nella riduzione del debito nella misura in cui non sono ancora stati soddisfatti, anche se il valore della prestazione in caso di indennizzo della riduzione del debito, i creditori non garantiti hanno ricevuto meno del 30% dei loro crediti, o meno del 50% dei loro crediti se il tribunale ha statuito ai sensi della Sezione 398 (4) o della Sezione 407 (3) dell’Insolvency Act, o inferiore al valore della prestazione, su che questi creditori hanno concordato con il debitore.
(2) Il paragrafo 1 si applica a condizione che il debitore dimostri che questo valore di prestazione non è stato raggiunto a causa di circostanze al di fuori del suo controllo. Si ritiene che il debitore non abbia avuto la colpa delle circostanze derivanti dalla restrizione derivante dalla misura epidemica di emergenza o da altre misure adottate dalla Repubblica ceca in risposta alla diffusione di COVID-19 causata dal nuovo coronavirus SARS CoV-2, che ha impedito o significativamente rendere più difficile l’adempimento degli obblighi previsti dal metodo approvato di riduzione del debito.
(3) Non si applicano le disposizioni della sezione 415, prima e seconda frase della legge sull’insolvenza, modificata fino al 31 maggio 2019.
§ 16
Misure speciali in relazione all’attuazione del piano di riorganizzazione
(1) Nelle procedure di insolvenza in cui un piano di riorganizzazione è stato validamente approvato il 12 marzo 2020, che non è stato ancora completamente adempiuto, il debitore ha il diritto di proporre al tribunale fallimentare di decidere che il debitore ha il diritto di sospendere temporaneamente l’attuazione del piano di riorganizzazione, al più tardi fino alla fine del periodo per il quale si applicano gli effetti delle misure ai sensi del § 12. Il tribunale fallimentare decide su tale proposta previo parere dell’amministratore fallimentare e del comitato dei creditori. I ricorsi contro questa decisione non sono ricevibili.
(2) Per il periodo al quale si applica la decisione di cui al paragrafo 1, non è possibile decidere in merito alla conversione della riorganizzazione in fallimento ai sensi del § 363 cpv. d) dell’Insolvency Act. L’obbligo del debitore di adempiere ad obblighi diversi da quelli derivanti dal piano di riorganizzazione approvato non è interessato dalla decisione di cui al paragrafo 1.
(3) In una decisione ai sensi del paragrafo 1, il tribunale fallimentare può adottare misure per proteggere gli interessi legittimi dei creditori, se necessario.
(4) Il tribunale fallimentare modifica o annulla la decisione sulla sospensione temporanea dell’attuazione del piano di riorganizzazione o sulle misure per proteggere i creditori anche senza movimento, se vi sono serie ragioni per farlo.
§ 17
Misure speciali in relazione all’esecuzione di periodi decisivi ai fini dell’inefficacia degli atti giuridici
Il periodo per il quale gli effetti della misura di cui al § 12 ultimo non devono essere inclusi nel periodo che è determinante ai sensi del § 240 (3), § 241 (4) e § 242 (3) dell’Insolvency Act sul fatto che gli atti legali del debitore possano essere contestati in § 235 e seguenti. diritto fallimentare.
TITOLO IV
MISURE PARTICOLARI IN RELAZIONE A ENTITÀ GIURIDICHE
§ 18
I diritti e gli obblighi di cui alle sezioni da 19 a 22 sorgono solo durante la durata della misura straordinaria in caso di epidemia, a seguito della quale è impossibile o sostanzialmente difficile tenere una riunione di una persona giuridica, ma non oltre il 31 dicembre 2020, se non diversamente specificato.
§ 19
Misure speciali in relazione agli organi decisionali delle persone giuridiche
(1) Il corpo di un’entità legale può prendere decisioni al di fuori della riunione per iscritto o con l’uso di mezzi tecnici, anche se l’azione legale di fondazione non lo consente. Altre condizioni del processo decisionale al di fuori della riunione dell’organo per iscritto o nel processo decisionale dell’organo mediante mezzi tecnici previsti dalla legge o dall’atto giuridico istitutivo non sono interessate.
(2) Se la legge o il procedimento giudiziario istitutivo non stabiliscono le condizioni per il processo decisionale ai sensi del paragrafo 1, devono essere determinati nel caso dell’organo supremo dall’organismo statutario, nel caso di un altro organo da tale organo. Queste condizioni devono essere comunicate ai membri dell’istituzione in tempo utile prima che venga presa una decisione.
(3) Non si applicano le disposizioni dell’articolo 652, paragrafo 2, della legge sulle società commerciali. § 652 para 1 e § 653-655 si applicano mutatis mutandis al processo decisionale dei delegati per rollam.
§ 20
Misure speciali in relazione ai membri dell’organo eletto delle persone giuridiche
(1) Se scade il mandato di un membro dell’organo eletto di una persona giuridica, il suo mandato è prorogato fino a quando sono trascorsi 3 mesi dal giorno successivo alla fine della misura straordinaria in caso di epidemia; ciò vale anche se il mandato scade entro 1 mese dal giorno successivo alla data di scadenza della misura di emergenza in caso di epidemia.
(2) Se un membro di un organo eletto non è d’accordo con la proroga del mandato ai sensi del paragrafo 1, deve consegnare il disaccordo alla persona giuridica prima della scadenza del mandato. In tal caso, il mandato del membro dell’organo eletto non può essere prorogato.
(3) Se il numero dei membri dell’organo eletto di una persona giuridica non scende al di sotto della metà, l’organo può nominare membri supplenti fino alla prossima riunione dell’organo che ha il diritto di eleggere o nominare membri, anche se l’azione legale istitutiva non lo consente. La decisione richiede il consenso di tutti i membri esistenti dell’organismo, a meno che l’azione legale istitutiva non disponga diversamente.
(4) Ai fini della presente legge, per membro di un organo eletto si intende una persona che è membro del corpo di una persona giuridica e che è eletta, nominata o altrimenti chiamata in carica.
§ 21
Misure speciali in relazione alla discussione dei bilanci periodici di una società
Se il periodo legale per la discussione dei bilanci periodici di una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una cooperativa dovrebbe scadere meno di 3 mesi dopo la fine della misura di emergenza nell’epidemia, scadrà 3 mesi dopo la fine di tale misura, ma non oltre il 31 dicembre 2020; non si applicano le disposizioni dell’articolo 181 (2), dell’articolo 403 (1) e dell’articolo 638 (2) del Commercial Corporations Act.
§ 22
Disposizioni transitorie
(1) Se il mandato di un membro di un organo eletto è scaduto tra la data di adozione di una misura di emergenza in caso di epidemia e la data di entrata in vigore della presente legge, la sua funzione è rinnovata se concorda e se non era tra epidemia e il giorno dell’entrata in vigore della presente legge viene eletto, nominato o chiamato in altro modo un altro membro dell’organo eletto. La funzione di un membro di un organo eletto è rinnovata il giorno della consegna del consenso al rinnovo della funzione a una persona giuridica e scade dopo 3 mesi dal giorno successivo alla fine della misura straordinaria.
(2) Se il processo decisionale di un organo di una persona giuridica che utilizza mezzi tecnici è stato convocato o il processo decisionale al di fuori della riunione è stato avviato prima della data di cessazione della misura straordinaria in caso di epidemia, deve essere completato alle condizioni stabilite nella presente legge.
TITOLO V
MISURE SPECIFICHE IN RELAZIONE A DECISIONI ED ESECUZIONI
§ 23
Esecuzione delle decisioni mediante vendita di beni mobili
(1) Salvo disposizione contraria, il tribunale non applica la decisione mediante vendita di beni mobili fino al 30 giugno 2020. Il tribunale può fare un altro inventario ai sensi dell’articolo 327a del codice di procedura civile, farà un inventario sul posto se è necessario per lo svolgimento del procedimento. Il tribunale organizzerà casi scritti solo in caso di speciale considerazione.
(2) Il paragrafo 1 non si applica se
(a) il debitore notifica per iscritto al tribunale che deve procedere all’esecuzione della decisione vendendo la proprietà mobile; dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione scritta del debitore, il tribunale continua a dare esecuzione alla decisione vendendo beni mobili, oppure
(b) l’ esecuzione di una decisione di vendita di beni mobili deve recuperare i crediti di manutenzione, i reclami per danni causati alla parte lesa da lesioni o richieste di risarcimento danni causati da reati intenzionali.
§ 24
Esecuzione delle decisioni mediante vendita di immobili
(1) Fino al 30 giugno 2020, il tribunale non applica la decisione vendendo un immobile in cui il debitore ha un luogo di residenza permanente.
(2) Le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.
§ 25
(1) Salvo disposizione contraria del presente titolo, le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alla procedura di cui alle sezioni 23 e 24 in modo analogo.
(2) Le disposizioni delle sezioni da 23 a 24 e del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle procedure di esecuzione.
§ 26
Disposizioni transitorie
(1) Salvo disposizione contraria, la presente legge si applica anche ai procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge; devono essere mantenuti gli effetti giuridici degli atti che si sono verificati nel procedimento prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Le sezioni 23 e 24 non si applicano nei procedimenti di esecuzione delle decisioni e nei procedimenti di esecuzione avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, se un martello è stato assegnato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO VI
MISURE PARTICOLARI IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE DI UNA DECISIONE ORDINANDO UN RICEVIBILE DA UN CONTO IN UN’ISTITUZIONE MONETARIA
§ 27
Misure speciali in relazione all’esecuzione di una decisione ordinando un credito da un conto presso un istituto finanziario
(1) Al momento della data di efficacia della presente legge fino al 31 dicembre 2020, i divieti di cui al § 304 paragrafo. 1 e 3 della procedura civile non si applicano ai fondi fino a quattro volte minimo di sussistenza di un individuo in particolare regolamentazione legale 1 ) .
(2) L’importo del minimo di sussistenza di una persona è determinato in conformità con una speciale normativa legale in vigore al momento della consegna della risoluzione sull’ordine di esecuzione della decisione all’istituzione finanziaria.
(3) Salvo disposizione contraria dei paragrafi 1 e 2, si applica, mutatis mutandis, la sezione 304b del codice di procedura civile.
§ 28
Disposizioni transitorie
(1) Salvo disposizione contraria, il § 27 si applica anche ai procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge; devono essere mantenuti gli effetti giuridici degli atti che si sono verificati nel procedimento prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Se la risoluzione sull’ordinamento dell’esecuzione di una decisione mediante l’ordinazione di un reclamo da un conto presso un istituto finanziario è stata consegnata a un istituto finanziario prima della data di entrata in vigore della presente legge, il minimo di sussistenza dell’individuo è determinato dalla data di entrata in vigore della presente legge in base a una speciale normativa legale in vigore dal della legge.
TITOLO VII
MISURE SPECIALI IN RELAZIONE AL RITARDO
§ 29
Disposizioni speciali per il ritardo
Se il debitore dimostra che il vincolo derivante dalla misura di emergenza durante l’epidemia ha reso impossibile o significativamente più difficile per lui rimborsare il debito monetario in tempo, al debitore può essere richiesto di pagare penalità per inadempienza solo per la durata specificata nella legislazione sugli interessi di mora. Tali effetti cessano il 30 giugno 2020 al più tardi.
§ 30
Le disposizioni che si discostano dal § 29 non vengono prese in considerazione.
§ 31
Disposizione transitoria
Le disposizioni delle sezioni 29 e 30 della presente legge si applicano ai ritardi verificatisi dal 12 marzo 2020. Tuttavia, non si applicano agli obblighi derivanti da contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
PARTE SECONDA
Modifica della legge sull’insolvenza
§ 32
Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 64/2017 Coll., Legge n. 183/2017 Coll., Legge n. 291/2017 Coll., Legge n. 182/2018 Coll., Legge n. 307 / 2018 Coll., Legge n. 80/2019 Coll., Legge n. 31/2019 Coll. e la legge n. 230/2019 Coll., è modificata come segue:
1. Un nuovo § 127a è inserito dopo il § 127, che, incluso il titolo, recita:
„§ 127a
Moratoria straordinaria
(1) Fino al 31 agosto 2020, un debitore che è un imprenditore e che non era in bancarotta il 12 marzo 2020 può presentare una petizione per una moratoria straordinaria presso il tribunale fallimentare prima dell’inizio della procedura di insolvenza o dopo il suo avvio su richiesta di un’altra persona. Se la petizione per una moratoria straordinaria è presentata dopo l’avvio di una procedura di insolvenza su richiesta di un’altra persona, deve essere presentata entro 15 giorni dalla consegna della petizione di insolvenza del debitore da parte del tribunale di insolvenza. Salvo disposizione contraria, si applicano § 117 a 124, § 126 para 1, 3 e 4 e § 127 ai procedimenti su questa petizione e agli effetti di una moratoria straordinaria. Le disposizioni di § 118 para 1, § 119 para 2, § 120 (2) e § 122 (1) e (3) non si applicano.
(2) La proposta di moratoria straordinaria deve contenere, oltre ai requisiti generali per il deposito:
a) le circostanze su cui si basa la giurisdizione locale del tribunale fallimentare ai sensi dell’articolo 7 ter,
b) una dichiarazione attestante che il centro degli interessi principali del debitore si trova nella Repubblica ceca o altre circostanze su cui si basa la giurisdizione internazionale del tribunale fallimentare,
c) il numero di dipendenti debitori assunti alla data di deposito della proposta,
d) l’ importo del fatturato del debitore per l’ultimo periodo contabile,
e) una dichiarazione solenne del debitore che
i. straordinaria moratoria è proposto a seguito di misure di emergenza durante un’epidemia ai sensi del § 1 della legge su alcune misure per mitigare l’impatto dell’epidemia di SARS coronavirus CoV-2 per le persone coinvolte in procedimenti giudiziari, feriti, vittime di crimini e persone giuridiche o altre misure adottate dalla Repubblica Repubblica in risposta alla diffusione di COVID-19 causata dal nuovo SARS di coronavirus CoV-2,
ii. al 12 marzo 2020 non era in bancarotta e che tutti i dati contenuti nella proposta sono veri e
iii. nei due mesi precedenti e successivi al 12 marzo 2020, non ha versato quote straordinarie di utili a membri, soci o azionisti o persone controllate da loro o dal loro controllore o membri dell’organismo, né ha altrimenti distribuito le proprie risorse o fornito loro prestazioni straordinarie, incluso il rimborso anticipato dei prestiti o prestiti o che tutte le prestazioni così fornite sono state rimborsate.
(3) Il tribunale fallimentare deve dichiarare una moratoria straordinaria se la proposta di moratoria straordinaria contiene i requisiti prescritti e se una decisione sulla proposta fallimentare non è ancora stata decisa; in caso contrario, respinge la proposta di una moratoria straordinaria. Nella decisione che dichiara una moratoria straordinaria, il tribunale fallimentare dichiarerà sempre che si tratta di una moratoria straordinaria.
(4) Gli effetti di cui alla Sezione 109 capoverso 1 lett. b) ec), paragrafi 2 e 6 e § 111. Le disposizioni di § 112 e 113 si applicano mutatis mutandis. Nel periodo successivo alla presentazione di una domanda per una moratoria straordinaria, il debitore è obbligato a compiere tutti gli sforzi che possono essere ragionevolmente richiesti per soddisfare il più possibile i creditori e deve privilegiare l’interesse comune dei creditori rispetto ai propri interessi rispetto agli altri.
(5) Per la durata della moratoria straordinaria, le disposizioni della Sezione 111 non impediranno al debitore di utilizzare il sostegno pubblico fornito agli imprenditori per mitigare gli effetti del COVID-19 causati dal nuovo SARS coronavirus CoV-2.
(6) Obblighi direttamente connessi al mantenimento dell’attività della società derivanti dall’annuncio di una moratoria straordinaria, il debitore ha il diritto di pagare la sua durata preferibilmente alle passività precedentemente dovute. Le persone che non hanno il diritto di risolvere i contratti con il debitore con preavviso o dimissioni ai sensi del § 122 par. a seguito di un caso di violazione della condizione per la sua disposizione, verificatosi prima dell’annuncio della moratoria straordinaria.
(7) I termini per l’esercizio dei diritti nei confronti del debitore per la durata della moratoria straordinaria non iniziano né continuano.
(8) Il tribunale fallimentare può, su richiesta del debitore, prorogare la moratoria straordinaria per un massimo di 3 mesi se il debitore allega a tale proposta un elenco dei suoi obblighi, che deve dichiarare alla data secondo l’ammontare delle loro rivendicazioni, che concordano l’estensione della moratoria straordinaria. Se la dichiarazione del creditore non viene consegnata al tribunale fallimentare in forma elettronica firmata dalla firma elettronica riconosciuta dal creditore o inviata dalla casella dei dati del creditore, la firma del creditore in tale dichiarazione deve essere verificata ufficialmente. Le disposizioni del § 53 non si applicano.
(9) Prima della risoluzione della moratoria straordinaria ai sensi della Sezione 126 paragrafo 4, il tribunale fallimentare revoca la moratoria straordinaria anche secondo la procedura di cui al § 124 par. b), paragrafi 3 e 4. Non si applicano le disposizioni del § 124 paragrafo 5. Disposizioni di § 124 par.2 lett. a) si applica solo se la moratoria straordinaria è stata prorogata conformemente al paragrafo 8.
(10) Una moratoria straordinaria termina anche con il tribunale fallimentare che decide in merito alla sua risoluzione su richiesta del debitore o che dichiara una moratoria ai sensi dell’articolo 115. immediatamente dall’elenco dei debitori e rendere inaccessibili i dati su di lui nel registro fallimentare.
(11) La responsabilità e la responsabilità ai sensi della Sezione 127 si applicano anche ai danni o altri danni causati da una dichiarazione falsa relativa ai fatti specificati nella lettera di paragrafo 2. e) e concernente l’elenco degli impegni presentati a norma del paragrafo 8.
(12) Se non diversamente previsto in questa sezione, ovunque la presente legge utilizzi la moratoria di designazione, ciò significa anche una moratoria straordinaria.
(13) Il Ministero della giustizia pubblica il modulo elettronico della proposta di moratoria straordinaria in modo da consentire l’accesso remoto. “.
2. Nel § 389 par. 1 lett. (b) le parole “che non ha debiti commerciali” sono cancellate.
§ 33
Disposizione transitoria
La legge n. 182/2006 Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica anche alle procedure di insolvenza avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, devono essere mantenuti gli effetti legali degli atti verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.
PARTE TERZA
Modifica del codice di procedura civile
§ 34
, Legge n. 396/2012 Coll., Legge n. 399/2012 Coll., Legge n. 401/2012 Coll., Legge n. 404/2012 Coll., Legge n. 45/2013 Coll., Legge n. 241 / 2013 Coll., Legge n. 293/2013 Coll., Legge n. 252/2014 Coll., Legge n. 87/2015 Coll., Legge n. 139/2015 Coll., Legge n. 164/2015 Coll., Legge n. 205/2015 Coll., Legge n. 375/2015 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 222/2017 Coll., Legge n. 258 / 2017 Coll., Legge n. 291/2017 Coll., Legge n. 296/2017 Coll., Legge n. 365/2017 Coll., Legge n. 287/2018 Coll., Legge n. 307/2018 Coll., Legge No. 111/2019 Coll. e la legge n. 227/2019 Coll., è modificata come segue: Legge n. 205/2015 Coll., Legge n. 375/2015 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 222/2017 Coll., Legge n. 258 / 2017 Coll., Legge n. 291/2017 Coll., Legge n. 296/2017 Coll., Legge n. 365/2017 Coll., Legge n. 287/2018 Coll., Legge n. 307/2018 Coll., Legge No. 111/2019 Coll. e la legge n. 227/2019 Coll., è modificata come segue: Legge n. 205/2015 Coll., Legge n. 375/2015 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 222/2017 Coll., Legge n. 258 / 2017 Coll., Legge n. 291/2017 Coll., Legge n. 296/2017 Coll., Legge n. 365/2017 Coll., Legge n. 287/2018 Coll., Legge n. 307/2018 Coll., Legge No. 111/2019 Coll. e la legge n. 227/2019 Coll., è modificata come segue:
1. Nella sezione 299 (1), alla fine del testo della lettera g), sono aggiunte le parole “, impiego o svolgimento di una funzione pubblica (di seguito denominata” TFR “) 106 )”.
La nota 106 recita come segue:
„ 106 )Ad esempio, § 67 del codice del lavoro, come modificato, § 72 o 115 della legge n. 234/2014 Coll., In servizio pubblico, come modificato dalla legge n. 144/2017 Coll., § 7 della legge n. 236/1995 Coll., sullo stipendio e altri requisiti connessi all’esercizio della funzione di rappresentanti del potere statale e di taluni organi e giudici statali e membri del Parlamento europeo, e successive modifiche, § 138 e seguenti. Legge n. 221/1999 Coll., Sui soldati professionisti, e successive modifiche, § 155 e seguenti. Legge n. 361/2003 Coll., Sull’assunzione di membri delle forze di sicurezza, come modificata, § 77 e seguenti. Legge n. 128/2000 Coll., Sui comuni (stabilimento municipale), e successive modifiche, § 52 e seguenti. Legge n. 129/2000 Coll., Sulle Regioni (stabilimento regionale), e successive modifiche, § 58 e seguenti. Legge n. 131/2000 Coll., Sulla capitale di Praga, e successive modifiche. “.
2. All’articolo 299, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
” (4) Le detrazioni sono calcolate separatamente da ciascun multiplo della retribuzione media, della retribuzione mensile, delle retribuzioni, della retribuzione o della remunerazione da cui è derivato l’ammontare o l’importo minimo del TFR previsto da altre normative 106). Se il debitore inizia a lavorare o acquisisce un diritto a uno dei redditi di cui ai paragrafi da 1 a 3 in un momento determinato dal numero di multipli della retribuzione media, stipendio mensile, reddito da servizio, stipendio o remunerazione da cui è derivato quanto sopra o l’importo minimo del TFR previsto da altre normative (di seguito il “periodo di fine rapporto”), i singoli multipli di retribuzione media, retribuzione mensile, reddito da servizio, stipendio o remunerazione per il periodo di fine rapporto sono considerati redditi mensili ai quali si applicano le disposizioni di performance. decisioni mediante detrazioni dai salari “.
3. Nella sezione 317, paragrafo 2, dopo le parole “emergenza” sono inserite le parole “bonus fiscale”.
4. Nel § 336i capoverso 2, l’importo “CZK 30.000” è sostituito dall’importo “CZK 100.000”.
§ 35
Disposizioni transitorie
(1) Salvo disposizione contraria, la legge n. 99/1963 Coll., Modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica anche ai procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge; devono essere mantenuti gli effetti giuridici degli atti che si sono verificati nel procedimento prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Una mozione per ordinare l’esecuzione di una decisione ordinando un reclamo da un bonus fiscale presentato prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere respinta dal tribunale. L’esecuzione della decisione ordinando un reclamo dal bonus fiscale non viene effettuata dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il tribunale sospende l’esecuzione della decisione ordinando un reclamo dal bonus fiscale anche senza movimento.
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