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RISOLUZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA

del 17 aprile 2020 n. 421

sull’abolizione della misura di crisi

Il governo

abroga, con effetto dal 20 aprile 2020, dalle 0:00 delibera governativa n. 201 del 12 marzo 2020, promulgata ai sensi del n. 74/2020 Coll., che vietava a alunni, studenti e determinate altre persone di partecipare alle specie elencate istruzione.

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RISOLUZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA

del 17 aprile 2020 n. 422

sull’adozione di una misura di crisi

A seguito della delibera del governo n. 194 del 12 marzo 2020, con la quale il governo, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge costituzionale n. 110/1998 Coll., Sulla sicurezza della Repubblica ceca, ha dichiarato per il territorio della Repubblica ceca a causa di rischi per la salute in collegamento con la dimostrazione del verificarsi di coronavirus / denominato SARS CoV-2 / nel territorio della Repubblica ceca in uno stato di emergenza e nel senso della lettera § 5 a) a e) e § 6 della legge n. 240/2000 Coll., sulla gestione delle crisi e sugli emendamenti a determinati atti (legge sulle crisi), e successive modifiche, hanno deciso di adottare misure di crisi per risolvere la situazione di crisi, ai sensi delle disposizioni di § Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) c) e le disposizioni di cui al § 6 comma 2 lett. e) del Crisis Act.

Il governo

Gli ordini che la prestazione delle cure necessarie per i bambini dai 3 ai 10 anni di cui al punto 1 della risoluzione del governo n. 219 del 15 marzo 2020, promulgata ai sensi del n. 89/2020 Coll., Si applica anche ai bambini i cui tutori legali sono impiegati negli organi dell’amministrazione finanziaria della Repubblica ceca o nell’ufficio di analisi finanziaria.

 

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LEGGE

del 16 aprile 2020

su alcune misure per mitigare gli effetti dell’epidemia di coronavirus nota come SARS CoV-2 sul settore turistico

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

§ 1

Oggetto di adeguamento

Questa legge regola alcune misure nel settore del turismo in relazione all’epidemia di coronavirus chiamata SARS CoV-2.

§ 2

attività

Questa legge si applica ai tour 1 ) con una data di inizio dal 20 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

§ 3

Periodo di protezione

(1) Il periodo di protezione è il periodo entro il quale viene posticipato il ritorno dei pagamenti effettuati dal cliente o a suo favore per un viaggio se questo debito monetario si è presentato al tour operator (di seguito “l’organizzatore”) a seguito del recesso dal contratto di tour ai sensi dell’articolo 2535 o § 2536 paragrafo 1 a) b) del codice civile.

(2) Il periodo di protezione inizia il giorno della consegna del voucher di viaggio 2 ) al cliente e termina il 31 agosto 2021, a meno che non termini prima in conformità con la presente legge.

(3) Se il cliente è una persona titolare di una carta di una persona disabile a partire dalla data di consegna dell’avviso di utilizzo del periodo di protezione dell’organizzatore 3 ) , una persona registrata come persona in cerca di lavoro, una persona incinta, una persona in maternità o congedo parentale, una persona di età superiore ai 65 anni o un genitore single 4 ) prendersi cura di un figlio a carico 5 ), il periodo di protezione termina con la notifica del cliente in merito al rifiuto del buono di viaggio. Il periodo di protezione termina con la notifica da parte del cliente del rifiuto del buono di viaggio nel caso di un dipendente che non potesse lavorare per altri ostacoli da parte del datore di lavoro ai sensi dei § 208 e 209 del Codice del lavoro per almeno 30 giorni dalla data di consegna della notifica dell’organizzatore dell’uso del periodo di protezione. Il periodo di protezione termina con la notifica al cliente del rifiuto del buono di viaggio anche nel caso di scuole e strutture scolastiche, che sono iscritte nel registro delle scuole e delle strutture scolastiche 6 ) .

Buono di viaggio

§ 4

(1) Se l’organizzatore decide di utilizzare il periodo di protezione, deve informare il cliente per iscritto e rilasciarlo con un voucher tour almeno nel valore di tutti i pagamenti effettuati dal cliente o a suo favore per il tour.

(2) Il buono di viaggio è valido per la durata del periodo di protezione.

(3) Il buono di viaggio contiene in particolare:

a) una somma di denaro corrispondente al valore di tutti i pagamenti effettuati dal cliente per il viaggio,

(b) la ragione sociale o il nome o cognome dell’organizzatore, il suo numero di identificazione personale e l’indirizzo della sede legale; e

c) la data di inizio e fine della validità del voucher di viaggio.

(4) L’organizzatore consegnerà al cliente un buono di viaggio in forma cartacea; in formato elettronico, è possibile consegnare il voucher di viaggio al cliente se il contratto di viaggio originale è stato concluso mediante comunicazione a distanza o se il cliente ha dato il proprio consenso.

(5) Il voucher del tour deve essere garantito in caso di fallimento dell’organizzatore in conformità con la legge che regola determinate condizioni commerciali e lo svolgimento di determinate attività nel settore del turismo.

§ 5

Un cliente che soddisfa le condizioni di cui al § 3 capoverso 3 può rifiutare un buono di viaggio avvisando l’organizzatore. Allo stesso tempo, il cliente è tenuto a restituire all’organizzatore il voucher di viaggio rilasciato.

§ 6

(1) Per tutta la durata del periodo di protezione, su richiesta del cliente, l’organizzatore offrirà al cliente un tour sostitutivo, di qualità uguale o superiore a quello concordato nel contratto di tour originale.

(2) Se il tour alternativo proposto è della stessa qualità, l’organizzatore potrebbe non richiedere al cliente di pagare alcuna differenza di prezzo rispetto al contratto di tour originale in aggiunta al voucher del tour. Se il tour di sostituzione proposto è di qualità superiore, il cliente è tenuto a pagare la differenza di prezzo solo se l’organizzatore ha anche offerto al cliente un tour della stessa qualità e il cliente non ha utilizzato questa offerta.

(3) Il periodo di protezione termina se l’organizzatore non ha offerto al cliente un viaggio sostitutivo entro 30 giorni dal giorno in cui il cliente ha chiesto all’organizzatore di offrire un viaggio sostitutivo.

(4) Il debito monetario dell’organizzatore, la cui esecuzione è stata posticipata per la durata del periodo di protezione, è considerato adempiuto utilizzando il voucher per pagare il prezzo del tour sostitutivo, che non è inferiore all’importo monetario secondo § 4 par. a).

(5) Nel caso in cui il cliente non richieda all’organizzatore un viaggio sostitutivo o non utilizzi l’offerta dell’organizzatore per concludere un contratto di viaggio, l’organizzatore restituirà al cliente tutti i pagamenti pagati entro e non oltre 14 giorni dalla fine del periodo di protezione.

§ 7

TFR

(1) Se il contratto di viaggio ai sensi del § 2533 del codice civile è scaduto ed è stato pagato il trattamento di fine rapporto, l’organizzatore deve rilasciare un buono di viaggio al cliente su sua richiesta per un importo pari almeno al 10% del trattamento di fine rapporto, entro 14 giorni dal giorno in cui il cliente ha chiesto all’organizzatore di emettere buono di viaggio.

(2) Il cliente può richiedere l’emissione di un buono di viaggio ai sensi del paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data di risoluzione del contratto di viaggio ai sensi del paragrafo 1.

(3) Il periodo di validità di un buono di viaggio rilasciato a norma del paragrafo 1 è di almeno 12 mesi dalla data del rilascio.

(4) Il buono di viaggio rilasciato a norma del paragrafo 1 deve contenere in particolare:

a) un importo monetario corrispondente al valore del TFR,

(b) la ragione sociale o il nome o cognome dell’organizzatore, il suo numero di identificazione personale e l’indirizzo della sede legale; e

c) la data di inizio e fine della validità del voucher di viaggio.

(5) Le disposizioni delle sezioni da 3 a 6 non si applicano ai buoni di viaggio rilasciati ai sensi del paragrafo 1, ad eccezione della sezione 4, paragrafi 4 e 5.

§ 8

Il tour operator deve istruire il cliente per iscritto in modo chiaro, comprensibile e evidente sui suoi diritti ai sensi della presente legge. Lo faranno al più tardi quando emettono un voucher per un viaggio o la risoluzione del contratto ai sensi della Sezione 2533 del Codice Civile.

§ 9

Disposizioni comuni

Non saranno prese in considerazione le disposizioni che limitano o escludono i diritti speciali previsti dalla presente legge a tutela del cliente.

§ 10

efficacia

La presente legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione.

 

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