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ORDINE DEL GOVERNO

del 14 aprile 2020

sull’uso dell’esercito della Repubblica ceca per i lavori di salvataggio in connessione con la dimostrazione del verificarsi del coronavirus SARS CoV-2

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3 e dell’articolo 15 della legge n. 219/1999 Coll., Sulle forze armate della Repubblica ceca, come modificata, il governo ordina:

§ 1

Un massimo di 360 soldati in servizio attivo sono richiamati per lavori di salvataggio consistenti nell’esecuzione di lavori ausiliari in strutture gestite da fornitori di servizi sociali e in strutture gestite da fornitori di servizi sanitari che forniscono assistenza ospedaliera di degenza o di degenza a lungo termine in relazione alla dimostrazione del coronavirus SARS CoV-2.

§ 2

Il Ministro della Difesa nominerà i soldati in servizio attivo, incluso l’equipaggiamento militare, per eseguire l’incarico ai sensi del § 1.

§ 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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RISOLUZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA

del 14 aprile 2020 n. 415

sull’adozione di una misura di crisi

A seguito della delibera del governo n. 194 del 12 marzo 2020, con la quale il governo, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge costituzionale n. 110/1998 Coll., Sulla sicurezza della Repubblica ceca, ha dichiarato per il territorio della Repubblica ceca a causa di rischi per la salute in collegamento con la dimostrazione del verificarsi di coronavirus / indicato come SARS CoV-2 / nel territorio della Repubblica ceca a) a e) e § 6 della legge n. 240/2000 Coll., sulla gestione delle crisi e sugli emendamenti a determinati atti (legge sulle crisi), come modificata, per risolvere la situazione di crisi, ha deciso di adottare misure di crisi, nel senso di disposizioni § 6 comma 2 lettera f) del Crisis Act.

Il governo

abroga il punto I, paragrafi da 4 a 6 della risoluzione del governo n. 369 del 1 ° aprile 2020, sull’adozione di una misura di crisi, promulgata con il n. 144/2020 Coll.

esegue:

Primo Vice Primo Ministro e Ministro dell’Interno

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RISOLUZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA

del 14 aprile 2020 n. 416

sull’adozione di una misura di crisi

A seguito della delibera del governo n. 194 del 12 marzo 2020, con la quale il governo, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge costituzionale n. 110/1998 Coll., Sulla sicurezza della Repubblica ceca, ha dichiarato per il territorio della Repubblica ceca a causa di rischi per la salute in collegamento con la dimostrazione del verificarsi di coronavirus / denominato SARS CoV-2 / nel territorio della Repubblica ceca in uno stato di emergenza e nel senso della lettera § 5 a) a e) e § 6 della legge n. 240/2000 Coll., sulla gestione delle crisi e sugli emendamenti a determinati atti (legge sulle crisi), come modificata, per risolvere la situazione di crisi, ha deciso di adottare misure di crisi, nel senso di disposizioni § 6 comma 1 lettera c) e le disposizioni di cui al § 6 comma 2 lett. e) del Crisis Act.

Il governo ordina che la fornitura delle cure necessarie per i bambini dai 3 ai 10 anni di cui al punto 1 della risoluzione del governo n. 219 del 15 marzo 2020, promulgata ai sensi del n. 89/2020 Coll., Si applica anche ai bambini la cui i rappresentanti legali sono dipendenti dell’ufficio del lavoro della Repubblica ceca e dell’amministrazione ceca della sicurezza sociale e delle amministrazioni distrettuali della sicurezza sociale.

 

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LEGGE

del 16 aprile 2020

su alcune misure di rimborso del prestito in relazione alla pandemia di COVID-19

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

§ 1

Oggetto di adeguamento

Questa legge regola alcune misure in materia di rimborso del prestito in relazione alla pandemia di COVID-19.

§ 2

Definizione di alcuni termini

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) pagamento differito, prestito in contanti, credito o servizio finanziario simile,

b) un consumatore o imprenditore accreditato a cui è stato concesso un credito o al quale ha trasferito o che ha assunto un debito da tale credito,

c) il prestatore è colui che, come imprenditore, ha fornito un prestito al prestatore o che ha acquisito un credito dal prestito così fornito.

§ 3

attività

(1) La presente legge si applica a un prestito concordato e stipulato prima del 26 marzo 2020.

(2) La presente legge si applicherà ulteriormente a un prestito concordato prima del 26 marzo 2020 in caso di prestito

a) garantito da un bene immobile o da un diritto reale nel bene immobile,

(b) destinato a

1. acquisizione, regolamento o mantenimento di diritti su beni immobili o parti di beni immobili,

2. costruzione di beni immobili o parte di beni immobili,

3. pagamento per il trasferimento di una quota cooperativa in una cooperativa immobiliare o per l’acquisizione di una quota in un’altra entità giuridica al fine di ottenere il diritto di utilizzare un appartamento o una casa familiare,

4. modifica dell’edificio in base alla legge sull’edilizia o alla sua connessione alle reti pubbliche,

5. il rimborso dei costi associati all’ottenimento di un prestito concesso per uno degli scopi di cui ai punti da 1 a 4, oppure

6. rimborso di un prestito concesso per uno degli scopi di cui ai punti da 1 a 6, oppure

c) fornito da una società edile in conformità con la legge che disciplina i risparmi immobiliari.

(3) La presente legge non si applica a

a) un prestito per il quale è stato prestato al 26 marzo 2020 in via posticipata per più di 30 giorni con l’adempimento di un debito monetario,

b) un prestito per il quale il creditore è una società pensionistica o un’entità regolamentata ai sensi della legge che disciplina la vigilanza supplementare nei conglomerati finanziari,

c) un prestito destinato alla negoziazione di uno strumento di investimento,

d) uno strumento di investimento, una passività il cui soggetto è uno strumento di investimento o una passività dalla quale insorge un credito di natura finanziaria ai sensi della legge sulle garanzie finanziarie, che è garantita da garanzie finanziarie,

e) una linea di credito che può essere tracciata ripetutamente dopo un rimborso parziale o completo,

f) pagamento differito, se tale differimento non è addebitato e la durata del differimento non è in conflitto con le normali pratiche commerciali,

g) noleggio di un oggetto o leasing, per i quali non è stato concordato l’obbligo di acquistare l’oggetto del contratto o un’altra possibilità di acquisizione della proprietà dopo un determinato periodo,

h) la prestazione continua di un servizio o la fornitura di beni dello stesso tipo per i quali il creditore può pagare nel corso della loro prestazione sotto forma di rate,

(i) un prestito, la cui fornitura lascia la proprietà mobile al prestatore e non dà al prestatore il diritto a un rimborso, o

(j) una garanzia finanziaria.

§ 4

Periodo di protezione

Il periodo di protezione dura dal primo giorno del primo mese di calendario successivo al giorno in cui il creditore è stato informato del creditore che intende utilizzare il periodo di protezione,

a) fino al 31 ottobre 2020, o

(b) entro il 31 luglio 2020, se il creditore indica nella notifica che intende beneficiare di tale periodo di protezione ridotto.

§ 5

Effetti del periodo di protezione

(1) La durata del periodo di protezione è posticipata al momento dell’esecuzione dei debiti monetari del creditore nei confronti del creditore dal contratto di prestito.

(2) La durata della cauzione del prestito è prolungata per la durata del periodo di protezione.

(3) Per la durata del periodo di protezione, il creditore ha diritto agli interessi, che nel caso del creditore che è

a) dal consumatore, corrisponde all’interesse determinato dal tasso di interesse sul prestito per l’importo del tasso di pronti contro termine annunciato dalla Banca nazionale ceca aumentato di 8 punti percentuali, a meno che non sia stato concordato un interesse inferiore,

b) da un imprenditore, corrisponde all’interesse concordato.

(4) Gli interessi di cui al paragrafo 3 non devono generare interessi e devono essere pagati se accreditati

a) una persona fisica, dopo il pagamento di tutti i debiti pecuniari il cui pagamento è stato differito conformemente al paragrafo 1, la prestazione del creditore viene accreditata su tale interesse solo dopo il regolamento di tutti i debiti pecuniari il cui pagamento è stato differito conformemente al paragrafo 1; se la prestazione viene concordata a rate, l’importo delle rate rimane invariato e la durata del prestito viene adeguata di conseguenza, a meno che il prestatore e il prestatore non concordino diversamente,

(b) da una persona giuridica, durante il periodo di protezione in un momento concordato.

(5) Per la durata del periodo di protezione, il creditore non ha diritto ad altri pagamenti continui pagati concordati nel contratto di prestito diversi dagli interessi; ciò non si applica ad altri pagamenti intermedi nel caso di un prestatore che sia una persona giuridica.

(6) Se è stata stipulata un’assicurazione del rischio assicurativo correlata a un prestito, in cui il prestatore è un contraente, il prestatore deve notificare al prestatore senza indebito ritardo gli obblighi del prestatore relativi alla durata di questa assicurazione durante il periodo di protezione.

(7) La durata del periodo di protezione è prorogata per il periodo per il quale è stato concordato un tasso di interesse sul prestito fisso.

§ 6

Notifica dell’uso dei periodi di protezione

(1) Il prestatore deve notificare al prestatore che intende utilizzare il periodo di protezione, per iscritto o in altro modo determinato dal prestatore ai fini della presente notifica. Il creditore designa almeno un metodo di notifica facilmente accessibile secondo la prima frase usando mezzi di comunicazione a distanza; a meno che non determini o renda disponibile tale metodo per il creditore, la notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo in cui il creditore ha una registrazione dell’avvenuta notifica al creditore.

(2) La notifica deve contenere un’indicazione del creditore, una dichiarazione in cui il creditore intende utilizzare il periodo di protezione a causa dell’impatto economico negativo della pandemia di COVID-19 sul creditore e un’indicazione del prestito a cui si riferisce la notifica. Se la notifica non contiene una designazione di credito, la notifica si applica a tutti i prestiti tra il prestatore e il prestatore.

(3) Se la notifica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2, il prestatore deve, senza indebito ritardo dopo che la notifica al prestatore ha avuto luogo, confermare al prestatore per iscritto o su un altro vettore permanente di dati la sua ricezione e entro 30 giorni dalla data della notifica al prestatore. comunicare a un altro supporto durevole la data di inizio e fine del periodo di protezione e le informazioni sull’importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che il creditore deve effettuare dopo la fine del periodo di protezione e l’importo totale che il creditore deve pagare. La mancata conferma da parte del creditore della ricezione della notifica non incide sull’esecuzione del periodo di protezione.

(4) Se la notifica non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2, il prestatore deve, senza indebito ritardo dopo che la notifica è stata effettuata, essere accreditato al prestatore per iscritto o su un altro supporto dati permanente per eliminare i difetti di tale notifica.

§ 7

Trasmissione di informazioni sull’uso dei periodi di protezione a terzi

(1) Se fornisce al prestatore informazioni diverse dal prestatore in merito a uno qualsiasi degli effetti del periodo di protezione in relazione al prestatore, è tenuto ad allegare le informazioni che questi sono gli effetti del periodo di protezione ai sensi della presente legge.

(2) Nel valutare la capacità del creditore di rimborsare il debito o nel valutare il rischio di mancato pagamento di tale debito da parte del creditore, le informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 non sono prese in considerazione.

§ 8

considerazione

La disposizione per il pagamento di atti connessi con l’uso del periodo di protezione non viene presa in considerazione.

§ 9

Divieto di pagamenti relativi al default del creditore

Dal primo giorno del primo mese di calendario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2020, il prestatore non avrà il diritto a pagamenti concordati o determinati in caso di inadempienza del prestatore con l’esecuzione di debiti monetari derivanti dall’accordo di prestito; ciò non si applica al default del creditore, che è una persona giuridica.

§ 10

Disposizioni comuni

(1) L’accordo sui tempi di ritardo úvěrovaného debito chiuso dal 12 marzo 2020 tra l’úvěrujícím e úvěrovaným a causa dell’impatto economico negativo della pandemia COVID-19 úvěrovaného perde il primo giorno del periodo di protezione degli effetti giuridici relativi a un debito finanziario a causa di pagamento durante il periodo di protezione o dopo fine; gli effetti giuridici di tale accordo relativi a un debito monetario dovuto prima dell’inizio del periodo di protezione restano inalterati.

(2) Se il creditore che è una persona giuridica notifica al creditore che intende utilizzare il periodo di protezione, il creditore è tenuto ad astenersi dal maneggiare durante il periodo di protezione la proprietà che potrebbe servire a soddisfare il creditore, se si dovessero verificare cambiamenti sostanziali nella composizione, nell’uso o nella designazione di questi beni o della loro riduzione non trascurabile.

§ 11

efficacia

La presente legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione.

 

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