Legge sulla cooperativa Europea
LEGGE
del 23 maggio
sulla società cooperativa europea
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
PRIMA PARTE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE SULLO STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1
(1) La presente legge disciplina i rapporti giuridici della società cooperativa europea in relazione al regolamento direttamente applicabile del Consiglio delle Comunità europee sullo statuto della società cooperativa europea 1 ) (di seguito il “regolamento”) e incorpora una direttiva di il Consiglio delle Comunità europee che disciplina la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali Società cooperative europee 2 ) .
(2) La legge sulle condizioni di funzionamento delle organizzazioni con un elemento internazionale 3 ) non si applica a una società cooperativa europea .
§ 2
Una persona giuridica la cui sede legale effettiva si trova al di fuori del territorio degli Stati membri dell’Unione europea o di altri Stati che compongono lo Spazio economico europeo (di seguito “Stato membro”) può anche partecipare alla costituzione di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica ceca è stabilita ai sensi della legge di uno Stato membro, ha sede legale in uno Stato membro e ha un legame duraturo ed effettivo con l’economia di uno Stato membro.
TITOLO II
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA
§ 3
L’organo statutario della società cooperativa europea deposita la proposta di trasferimento della sede legale nella raccolta dei documenti del registro delle imprese e la pubblica nella Gazzetta delle imprese. La proposta di trasferimento della sede legale non può essere approvata dall’Assemblea prima di 2 mesi dalla pubblicazione della proposta sulla Gazzetta Commerciale.
§ 4
L’organo statutario della Società cooperativa europea presenta una proposta per l’iscrizione del trasferimento della sede legale nel registro della nuova sede legale senza indebito ritardo dopo che sono stati adempiuti tutti gli obblighi legali previsti per il trasferimento della sede legale.
§ 5
(1) Se, a seguito del trasferimento di una sede legale, la recuperabilità dei crediti si deteriora in modo significativo, un creditore di una società cooperativa europea che presenta i propri crediti entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della proposta di trasferimento della sede legale deve hanno il diritto di richiedere una sicurezza sufficiente, a meno che: non concordi diversamente con la società cooperativa europea.
(2) I detentori di obbligazioni emesse da una società cooperativa europea hanno gli stessi diritti dei detentori di obbligazioni in una fusione.
(3) L’obbligo di rimborso della quota associativa o di altri interessi di proprietà non è influenzato dal trasferimento della sede legale.
§ 6
Il notaio rilascia l’attestato di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sulla base dei documenti presentati. Il certificato è un documento pubblico.
§ 7
La Società cooperativa europea presenta i seguenti documenti ai notai:
a) una proposta di trasferimento della sede legale,
b) una copia dell’atto notarile attestante la decisione dell’assemblea generale della Società cooperativa europea che approva la proposta di trasferimento della sede legale,
c) documenti attestanti che la pubblicazione ha avuto luogo
1. una proposta di trasferimento della sede legale a
2. avvertire membri e creditori del loro diritto di ispezionare documenti specifici presso la sede legale di una società cooperativa europea,
d) una relazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Amministrazione sulle ragioni della proposta di trasferimento della sede sociale,
(e) una dichiarazione di tutti i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato, sotto forma di atto notarile, che:
1. non sono a conoscenza del deposito di una domanda di annullamento di una delibera dell’assemblea generale di una società cooperativa europea o di un’azione di annullamento del trasferimento della sede legale o che tutti i procedimenti di questo tipo sono stati chiusi o che tutte le persone aventi diritto hanno rinunciato a questo diritto in un modo,
2. sono stati soddisfatti o garantiti i diritti di tutti i soci e creditori previsti dalla legge, o che è stato raggiunto un accordo con tali persone su un diverso accordo, o che non sono a conoscenza del fatto che qualcuno abbia esercitato alcun diritto nei confronti della società cooperativa europea , e
3. tutti i dati e le informazioni forniti a membri, creditori e notai sono completi e corretti.
§ 8
Il certificato deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome e sede legale del notaio,
b) luogo e data di rilascio del certificato,
c) la ragione sociale, la sede legale, il numero di identificazione della persona (di seguito “numero di identificazione”) e le informazioni sulla registrazione della società cooperativa europea a cui è rilasciato il certificato,
d) una dichiarazione di un notaio sull’esecuzione di tutti gli atti e sul rispetto di tutte le condizioni che la società cooperativa europea è tenuta a soddisfare
e) informazioni su quali atti sono stati eseguiti e quali condizioni sono state soddisfatte e come il notaio è stato convinto del loro adempimento,
f) un elenco di tutti i documenti presentati ai notai; e
g) l’ impronta del timbro ufficiale del notaio e la sua firma autografa.
§ 9
La notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 11, del regolamento costituisce la base per la cancellazione della sede legale della Società cooperativa europea dal registro delle imprese senza che il tribunale competente per la tenuta del registro delle imprese (di seguito “il tribunale del registro”) decida sul caso.
TITOLO III
REGISTRAZIONE DI UNA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA NEL REGISTRO COMMERCIALE
§ 10
(1) Una società cooperativa europea che ha o avrà la propria sede legale nel territorio della Repubblica ceca deve essere iscritta nel registro delle imprese.
(2) I dati previsti dalle leggi speciali per le cooperative devono essere iscritti nel Registro delle Imprese.
§ 11
(1) Nel caso di una società cooperativa europea di struttura dualistica, i dati sul fatto che un membro del consiglio di sorveglianza svolge temporaneamente la funzione di membro del consiglio di amministrazione e la data di costituzione e revoca dell’autorizzazione a anche svolgere temporaneamente la funzione deve essere registrato.
(2) Per una società cooperativa europea di struttura monistica, i dati nel consiglio di amministrazione non devono essere inseriti; invece è scritto
a) nome, cognome e residenza o ragione sociale o ragione sociale, sede legale e numero di identificazione dei membri del Consiglio di Amministrazione,
b) nome, cognome e residenza del Direttore Generale,
c) nome, cognome e indirizzo dell’amministratore o degli amministratori autorizzati,
d) la data di costituzione e cessazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
e) l’ autorizzazione di un membro del Consiglio di Amministrazione a svolgere la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione e il periodo per il quale viene concessa l’autorizzazione,
f) determinare se l’organo statutario è il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, che non è il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
(g) le modalità dei lavori del consiglio di amministrazione e dell’organo statutario; e
(h) la condotta di uno o più amministratori delegati.
(3) Se un membro del Consiglio di amministrazione è una persona giuridica, devono essere indicati anche il nome, il cognome e la residenza della persona fisica che eserciterà i diritti e gli obblighi di un membro del Consiglio di amministrazione per conto della persona giuridica. entrato.
§ 12
La Società Cooperativa Europea stabilisce nella raccolta dei documenti del Registro di Commercio oltre ai documenti previsti dal Regolamento e ai documenti previsti da una legge speciale anche per le cooperative.
a) una proposta di trasferimento della sede legale,
b) copia dell’atto notarile sulla delibera dell’Assemblea di approvazione della proposta di trasferimento della sede sociale,
c) sentenza di un tribunale sull’invalidità di una delibera dell’Assemblea, che ha approvato la proposta di trasferimento della sede legale o che ha determinato l’invalidità della proposta di trasferimento della sede sociale,
d) il progetto di trasformazione della forma giuridica della cooperativa in una società cooperativa europea e la sua proposta,
e) una decisione del tribunale sull’invalidità di una delibera di un membro dell’assemblea di una cooperativa che approva un progetto di progetto per cambiare la forma giuridica di una cooperativa in una società cooperativa europea o che determina l’invalidità di un progetto per cambiare la forma giuridica di una cooperativa a una società cooperativa europea,
f) il progetto di trasformazione della forma giuridica della società cooperativa europea in cooperativa e la sua proposta,
g) una decisione del tribunale sull’invalidità di una delibera dell’assemblea generale di una società cooperativa europea che approva un progetto di progetto per cambiare la forma giuridica di una società cooperativa europea in una cooperativa o determina l’invalidità di un progetto per cambiare la forma giuridica di una società cooperativa europea a una cooperativa,
(h) strumenti che autorizzano un membro del consiglio di amministrazione a fungere da presidente del consiglio di amministrazione; e
(i) documenti attestanti la nomina e la revoca o la cessazione dalla carica di direttore generale e di direttore o direttori autorizzati della Società cooperativa europea.
§ 13
Il tribunale della cancelleria notifica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ogni fatto di cui all’articolo 13 del regolamento entro il termine ivi specificato. La notifica è effettuata dal tribunale a spese dello Stato.
TITOLO IV
ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ DI COOPERAZIONE EUROPEA
§ 14
(1) Le disposizioni dello statuto di una società cooperativa europea, che sono in conflitto con l’accordo sulle modalità e la portata del coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea concluso ai sensi della presente legge, non sono valide.
(2) L’organo statutario deve adeguare lo statuto all’accordo sulla portata e le modalità del coinvolgimento dei dipendenti senza indebito ritardo dopo che è stato identificato il conflitto dello statuto con il contratto sulle modalità e l’ambito del coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea ; l’assemblea generale non decide in merito, ma nella prossima riunione i membri della cooperativa europea devono essere informati della portata e delle ragioni delle modifiche apportate.
TITOLO V
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA ‘EUROPEA DI COOPERAZIONE FUSIONE
§ 15
La perizia può essere svolta alle condizioni regolate da una legge speciale per tutte le cooperative partecipanti alla fusione da due esperti congiuntamente; gli esperti redigono una relazione di esperti congiunta sulla fusione. Tuttavia, una relazione di esperti congiunti sulla fusione non è ammissibile se lo prevede la legge dello Stato membro in cui una delle cooperative partecipanti alla fusione ha la propria sede legale.
§ 16
(1) Un membro di una cooperativa che partecipa alla costituzione di una cooperativa europea di fusione e con sede legale nella Repubblica Ceca può recedere dalla cooperativa entro 30 giorni dal giorno in cui l’assemblea dei membri della cooperativa ha deciso di approvare la proposta di progetto costituire una cooperativa europea di fusione se ha partecipato a una riunione dei membri e non ha votato a favore della proposta. L’iscrizione del membro recedente scade il giorno della consegna della notifica al team in merito al recesso. La comunicazione di recesso deve essere scritta e deve indicare il motivo del recesso. Le apparizioni non possono essere revocate.
(2) Se la proposta di cui al comma 1 è decisa dall’Assemblea dei Delegati, un socio che non è delegato o che non ha votato come delegato per approvare la proposta può recedere dalla cooperativa entro 90 giorni dal giorno in cui il L’Assemblea dei Delegati ha approvato la proposta ai sensi del comma 1.
§ 17
(1) Un notaio rilascia un certificato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento sulla base dei documenti presentati. Il certificato è un documento pubblico.
(2) Il certificato deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome e sede legale del notaio,
b) luogo e data di rilascio del certificato,
c) la ragione sociale, la sede legale, il numero di identificazione e gli estremi dell’iscrizione della cooperativa partecipante alla costituzione della società cooperativa europea di fusione a cui è rilasciato il certificato,
d) una dichiarazione di un notaio sull’esecuzione di tutti gli atti e sul rispetto di tutte le condizioni che la cooperativa che partecipa alla costituzione della società cooperativa europea per fusione è tenuta a soddisfare,
e) informazioni su quali atti sono stati eseguiti e quali condizioni sono state soddisfatte e come il notaio è stato convinto del loro adempimento,
f) un elenco di tutti i documenti presentati ai notai; e
g) l’ impronta del timbro ufficiale del notaio e la sua firma autografa.
§ 18
Le cooperative che partecipano alla costituzione di una cooperativa europea di fusione da parte dei notai devono presentare i seguenti documenti:
a) il progetto per la costituzione di una società cooperativa europea di fusione e la sua proposta,
b) copia dell’atto notarile attestante le deliberazioni delle assemblee dei soci o di altri organi supremi similari di tutte le cooperative coinvolte nella fusione,
c) relazioni di esperti per tutte le cooperative partecipanti o una relazione di esperti congiunta,
d) documenti attestanti l’avvenuta pubblicazione
1. proposta di progetto a
2. una comunicazione ai soci e ai creditori del loro diritto di visionare i documenti designati presso la sede legale di ciascuna delle cooperative partecipanti alla costituzione della Società Cooperativa Europea per fusione,
e) una relazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione sulle ragioni del progetto di fusione proposto,
f) una dichiarazione di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di controllo o del consiglio di amministrazione e del direttore generale di tutte le cooperative partecipanti, resa in forma di atto notarile, che
1. non sono a conoscenza che una domanda di dichiarazione di nullità di una delibera di un’assemblea dei soci, assemblea generale o altro organo supremo simile della cooperativa o un’azione di annullamento di un progetto di costituzione di una società cooperativa europea per fusione o che tutti i procedimenti di questo tipo sono stati conclusi o gli aventi diritto hanno rinunciato a tale diritto secondo le modalità previste da una legge speciale,
2. i diritti di tutti i membri e creditori stabiliti nel regolamento e in altre normative sono stati soddisfatti o garantiti o che è stato raggiunto un accordo con loro su un accordo diverso e che non sono a conoscenza di alcuna pretesa nei confronti di nessuna delle cooperative partecipando alla società cooperativa europea. società di fusione qualsiasi diritto,
3. tutti i dati e le informazioni forniti a membri, creditori e notai sono completi, corretti e comprovati di fatto; e
g) documenti attestanti che uno dei procedimenti di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento è ancora in corso.
§ 19
(1) L’ adempimento dei requisiti di legge per l’iscrizione di una società cooperativa europea mediante fusione deve essere certificato da un notaio che ha rilasciato un certificato ai sensi degli articoli 17 e 18, o da un altro notaio se la società cooperativa europea è iscritta nel registro delle imprese . Il certificato è un documento pubblico.
(2) Un notaio rilascia un certificato su richiesta di una cooperativa ceca partecipante sulla base dei documenti che gli vengono presentati. La legislazione di attuazione specifica quali documenti provano che:
a) il progetto di fusione è stato approvato da tutte le cooperative partecipanti nella stessa formulazione,
b) le modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea sono state determinate in conformità con la presente legge,
c) i certificati emessi ai sensi del § 17 sono stati presentati da tutte le cooperative partecipanti ceche,
d) i certificati rilasciati dalle autorità pubbliche competenti per ciascuna cooperativa straniera partecipante siano stati presentati a tutte le cooperative straniere partecipanti,
e) sono soddisfatti gli altri requisiti richiesti dalla legge ceca per l’iscrizione di una società cooperativa europea nel registro delle imprese.
(3) Il certificato sulla legalità del completamento della formazione della Società cooperativa europea mediante fusione contiene
a) nome e cognome del notaio e della sua sede legale,
b) il luogo e la data di rilascio del certificato di legittimità del perfezionamento della costituzione della cooperativa europea di fusione,
c) società, sedi legali, numeri di identificazione e forme legali di tutte le cooperative e società partecipanti ceche, o nomi, sedi legali e forme legali di tutte le cooperative partecipanti straniere,
(d) un elenco di documenti presentati dai notai per la certificazione; e
(e) una dichiarazione di un notaio che ne è personalmente soddisfatto
1. il progetto di fusione è stato approvato da tutte le cooperative partecipanti nella stessa formulazione,
2. le modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea sono state determinate in conformità con la presente legge,
3. i certificati rilasciati ai sensi del § 17 gli sono stati presentati da tutte le cooperative partecipanti ceche,
4. i certificati rilasciati dalle autorità pubbliche competenti per ciascuna cooperativa straniera partecipante gli sono stati presentati da tutte le cooperative straniere partecipanti,
5. sono soddisfatti gli altri requisiti richiesti dalla legge ceca per l’iscrizione di una società cooperativa europea nel registro delle imprese.
(4) Un notaio rifiuta di rilasciare un certificato sulla legalità del completamento della costituzione di una società cooperativa europea mediante fusione in conformità con una legge speciale se le cooperative partecipanti non gli presentano i documenti prescritti o altri documenti ragionevolmente richiesti dal notaio per il rilascio del certificato.
TITOLO VI
CAMBIAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DI UNA COOPERATIVA IN UNA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA
§ 20
Il consiglio di amministrazione della cooperativa stabilisce il progetto di trasformare la forma giuridica della cooperativa in una società cooperativa europea nella raccolta dei documenti del registro delle imprese e lo pubblica nella Gazzetta commerciale entro il termine di cui all’articolo 35, paragrafo 4 del Regolamento.
§ 21
Il tribunale nomina un esperto per certificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento secondo la procedura prevista dalla legge sulla trasformazione delle società e delle cooperative in caso di modifica della forma giuridica di una cooperativa in una società per azioni.
TITOLO VII
STRUTTURA INTERNA DELLA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA
Parte 1
Sistema dualistico
§ 22
Un membro del Collegio dei conti che è temporaneamente nominato per svolgere la funzione di membro del Consiglio di amministrazione svolge questa funzione solo fino alla prossima riunione dell’Assemblea generale della Società cooperativa europea, che eleggerà un nuovo membro del Consiglio degli amministratori; in questo giorno scade la sua autorizzazione a svolgere la funzione.
§ 23
Lo statuto di una società cooperativa europea può stabilire che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti e revocati dall’assemblea generale.
§ 24
(1) Il consiglio di amministrazione di una società cooperativa europea, con sede legale nella Repubblica Ceca, deve avere almeno 3 membri.
(2) La commissione di controllo di una società cooperativa europea, con sede legale nel territorio della Repubblica Ceca, deve avere almeno 3 membri.
Parte 2
Sistema monistico
Sezione 1
Consiglio di Amministrazione
§ 25
(1) Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno 3 membri.
(2) I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti e revocati dall’Assemblea generale.
(3) Se un membro del Consiglio di amministrazione è una persona giuridica, i diritti e gli obblighi associati alla sua appartenenza al Consiglio di amministrazione devono essere esercitati da una persona fisica autorizzata a farlo; la procura deve essere in forma scritta. Il delegato deve soddisfare le stesse condizioni di un membro del consiglio di amministrazione in persona, fatta eccezione per l’appartenenza a una società cooperativa europea, e non può conferire un’altra procura a tal fine a terzi.
§ 26
(1) Il Direttore generale e il Direttore autorizzato sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione (Sezione 30).
(2) Se il Consiglio di amministrazione non è convocato per un periodo superiore a 3 mesi, un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione può chiedere al presidente di convocarlo, con l’ordine del giorno stabilito dai richiedenti. Se il presidente non convoca il consiglio di amministrazione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta, questo può essere convocato dagli stessi richiedenti; i costi sono a carico della società cooperativa europea.
(3) Il Direttore Generale può richiedere la convocazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Generale, con un ordine del giorno determinato dal Direttore Generale. Se il Presidente non convoca il Consiglio di Gestione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta, può essere convocato dal Direttore Generale stesso; i costi sono a carico della società cooperativa europea.
(4) Non è consentito restringere l’ordine del giorno proposto ai sensi dei paragrafi 2 e 3 contro la volontà dei richiedenti o di alcuni di essi.
§ 27
(1) In conformità con il regolamento, il consiglio di amministrazione determina le regole per la gestione delle attività della società cooperativa europea, a meno che la sua assemblea generale non abbia riservato ciò per una decisione, e sorveglia il loro corretto svolgimento. Il Consiglio di amministrazione può trattare qualsiasi questione relativa alla Società cooperativa europea, a meno che non sia affidata all’Assemblea generale da un regolamento, dalla presente legge, da una legge speciale o dallo statuto.
(2) Le risoluzioni del Consiglio di amministrazione sono vincolanti per tutti gli organi della Società cooperativa europea ad eccezione dell’Assemblea generale.
(3) In caso di conflitto tra le deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, deve essere seguita la delibera dell’Assemblea generale; non vengono pregiudicati i diritti di terzi acquisiti in buona fede.
Sezione 2
Presidente del consiglio di amministrazione
§ 28
(1) Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta il Consiglio di amministrazione, ne organizza e gestisce le attività e sovrintende al corretto svolgimento delle funzioni degli organi della Società cooperativa europea. Informa l’assemblea generale dei suoi risultati e dell’attività del consiglio di amministrazione.
(2) Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società cooperativa europea nei procedimenti dinanzi alle autorità pubbliche contro persone che sono un organo della società cooperativa europea o dei suoi membri.
(3) Il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente lo svolgimento della funzione di Presidente ad un altro dei suoi componenti, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia temporaneamente qualificato per svolgere la funzione.
Sezione 3
Amministratore delegato
§ 29
(1) Il direttore generale di una società cooperativa europea di struttura monistica è il suo organo statutario. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può altresì essere nominato Amministratore Delegato.
(2) Il Direttore generale ha diritto all’autorità esecutiva e alla gestione aziendale della Società cooperativa europea.
(3) Il direttore generale non può essere il procuratore di una società cooperativa europea.
Sezione 4
Direttore autorizzato
§ 30
(1) Il Consiglio di amministrazione può, su proposta del Direttore generale, nominare uno o più direttori autorizzati, a meno che non sia vietato dallo Statuto.
(2) Il direttore autorizzato non può essere un membro del consiglio di amministrazione, il direttore generale e il procuratore della società cooperativa europea.
(3) L’ambito di competenza del direttore autorizzato sarà determinato dal Consiglio di amministrazione previo accordo con il direttore generale.
(4) Qualora sia nominato più di un amministratore delegato, ciascuno avrà il diritto di separare la gestione aziendale e di agire in modo indipendente per conto della Società cooperativa europea nella stessa misura dell’amministratore delegato, a meno che lo statuto o le risoluzioni del consiglio non specifichino diversamente .
Sezione 5
Disposizioni comuni sugli organi della società cooperativa europea del sistema monistico
§ 31
Nei casi non regolamentati nel regolamento o in questa parte della presente legge, alla carica di consiglio si applicano le disposizioni del consiglio di amministrazione e della commissione di controllo della cooperativa, che meglio corrispondono alla natura e alla competenza di tali organi. degli amministratori, dei suoi membri e presidente e direttore generale e amministratore autorizzato.
§ 32
(1) Può essere membro del consiglio di amministrazione, del direttore generale e del direttore autorizzato solo una persona che soddisfi le condizioni per l’adesione al consiglio di amministrazione di una cooperativa previste da leggi speciali. Solo una persona fisica può essere il presidente del consiglio di amministrazione, che è l’amministratore delegato, nonché l’amministratore delegato e l’amministratore delegato.
(2) Il giorno in cui un membro del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il direttore autorizzato cessano di soddisfare una delle condizioni per lo svolgimento della funzione, la sua funzione scadrà; ciò non pregiudica i diritti di terzi acquisiti in buona fede.
(3) La remunerazione del Direttore Generale e del Direttore Autorizzato sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e il contratto per lo svolgimento della funzione, se concluso, sarà firmato a nome della Società Cooperativa Europea da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione. Un contratto concluso senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione non è valido.
(4) Il Direttore generale e il Direttore autorizzato sono responsabili dei danni causati a una società cooperativa europea dall’attuazione di una risoluzione dell’Assemblea generale o del Consiglio di amministrazione, che è in conflitto con le norme legali o lo Statuto di la Società cooperativa europea.
(5) La restrizione dell’autorità esecutiva del Direttore generale e del Direttore autorizzato non è efficace nei confronti di terzi, anche se pubblicata.
(6) Le disposizioni della legge speciale sulla durata del mandato di un membro di un organo cooperativo non si applicano al direttore generale, che non è il presidente del consiglio di amministrazione, e al direttore autorizzato.
TITOLO VIII
RISOLUZIONE DELLA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
§ 33
(1) Se l’effettiva sede legale di una società cooperativa europea, che ha la sua sede legale nella Repubblica ceca, viene trasferita al di fuori della Repubblica ceca in violazione della prima frase dell’articolo 6 del regolamento, la società cooperativa europea è obbligata a adottare una delle misure correttive previste dall’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento al fine di ripristinare la sede effettiva nel territorio della Repubblica ceca.
(2) Se il rimedio non viene posto rimedio entro 3 mesi dal giorno in cui è stata violata la prima frase dell’articolo 6 del regolamento, il tribunale può, anche senza mozione, sciogliere la società cooperativa europea e ordinarne la liquidazione. La Società cooperativa europea viene sciolta il giorno in cui la decisione del tribunale diventa definitiva.
(3) Prima della decisione di cui al paragrafo 2, il tribunale concede alla società cooperativa europea un periodo di correzione, che non deve essere inferiore a 90 giorni e non superiore a 150 giorni. Il termine può essere prorogato su proposta della Società Cooperativa Europea, ma solo una volta e per non più di 60 giorni.
§ 34
Se un’autorità pubblica rileva che la sede effettiva di una società cooperativa europea con sede legale in un altro Stato membro si trova nel territorio della Repubblica ceca, è tenuta a informare senza indebito ritardo il Ministero della giustizia, che informerà l’accertamento senza indebito ritardo, informa l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la società cooperativa europea.
TITOLO IX
CAMBIAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DI UNA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA IN UNA COOPERATIVA
§ 35
L’organo statutario di una società cooperativa europea, con sede legale nella Repubblica Ceca, deposita il progetto di modifica della forma giuridica della società cooperativa europea nella raccolta dei documenti e lo pubblica nella Gazzetta Commerciale.
§ 36
Ai fini della valutazione del patrimonio di una cooperativa europea, che ha sede nella Repubblica Ceca, che cambia la sua forma giuridica in cooperativa, il tribunale nomina un esperto per la valutazione dei beni in conformità con la legge speciale per la nomina di un esperto quando si cambia la forma giuridica di una cooperativa.
SECONDA PARTE
COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA NELLE QUESTIONI DECISIONALI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 37
(1) I dipendenti di una società cooperativa europea, i dipendenti di una filiale di una società cooperativa europea e i dipendenti che lavorano in un’unità organizzativa di una società cooperativa europea (di seguito “dipendenti di una società cooperativa europea”) hanno il diritto di partecipare alle decisioni sulle questioni relative alla società cooperativa europea alle condizioni e secondo le modalità di legge.
(2) Il diritto di partecipare al processo decisionale in materia di società cooperativa europea indica le procedure ai sensi della presente legge mediante le quali i dipendenti della società cooperativa europea possono influenzare direttamente o indirettamente gli organi decisionali della società cooperativa europea (di seguito il “diritto di partecipazione”).
(3) Il diritto di partecipare include
a) il diritto all’informazione e alla consultazione; e
(b) il diritto di voto e di candidatura, di nominare, di raccomandare o di accettare o di opporsi all’elezione o alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una società cooperativa europea (di seguito “diritto di influenza “).
§ 38
(1)Il diritto all’informazione e alla consultazione si applica a tutte le questioni riguardanti la Società cooperativa europea e le sue succursali e filiali della Società cooperativa europea nel territorio degli Stati membri o che esulano dai poteri degli organi decisionali di uno Stato membro. Negoziazione significa l’istituzione di un dialogo e uno scambio di opinioni tra la delegazione speciale di negoziazione, il comitato del personale, i rappresentanti dei lavoratori o dei lavoratori e l’organo competente della Società cooperativa europea, in un momento, modalità e contenuti che consentono la negoziazione speciale organo, il comitato del personale, i rappresentanti dei lavoratori o, sulla base delle informazioni fornite, un parere sulle misure previste dell’autorità competente che possono essere prese in considerazione nel processo decisionale all’interno della Società cooperativa europea.
(2) Le informazioni necessarie devono essere sempre fornite ai dipendenti con sufficiente anticipo e in misura tale che siano garantite informazioni sufficienti ai dipendenti e che possano utilizzarle efficacemente in conformità con la presente legge, in particolare per prepararsi all’udienza.
§ 39
Un’entità giuridica partecipante è un’entità giuridica che partecipa alla costituzione di una società cooperativa europea.
§ 40
(1) Una controllata è una società in cui l’entità giuridica di cui alla Sezione 39 ha un’influenza determinante. L’influenza decisiva è esercitata da una persona giuridica se
a) partecipa direttamente o indirettamente al capitale sociale della società per oltre il 50%,
(b) controlla la maggioranza assoluta dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale della società, o
c) può nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione o altro organo di governo simile della società.
(2) Se più persone giuridiche dello stesso gruppo soddisfano una delle condizioni specificate nel paragrafo 1, si considera che la persona giuridica che esercita un’influenza determinante sia quella che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1 lettera. c), a meno che non sia dimostrato che l’influenza determinante è esercitata da un’altra persona giuridica.
(3) Per i diritti di voto di cui al comma 1 lett . b) sono presi in considerazione anche i diritti che possono essere esercitati dalle filiali di una persona giuridica o di persone che agiscono in nome o per conto di tale persona giuridica o in nome o per conto delle sue affiliate.
(4) L’influenza determinante ai sensi del paragrafo 1 non è mai stata un’entità giuridica di cui fornisce la regolamentazione direttamente applicabile delle Comunità europee 5 ) .
(5) Una persona la cui influenza deriva solo dall’adempimento di obblighi imposti dall’ordinamento giuridico di uno Stato membro nell’esercizio di una funzione in relazione a liquidazione, sospensione dei pagamenti, fallimento, transazione o altri procedimenti simili non avrà mai un’influenza determinante ai sensi del paragrafo 1.
(6) L’esistenza di un’influenza determinante è valutata in base alla legge dello Stato membro che disciplina le relazioni interne della persona giuridica sottoposta a valutazione e, se non disciplinata dalla legge di uno Stato membro, in base alla legge dello Stato membro nel cui territorio in cui è situata qualsiasi persona giuridica forma di rappresentanza della persona giuridica valutata. In assenza di tale rappresentanza, l’esistenza di un’influenza determinante è valutata secondo la legge dello Stato membro in cui si trova l’amministrazione principale della società nel gruppo controllato dalla persona giuridica in esame con il maggior numero di dipendenti. situato.
§ 41
(1) Per filiale in questione si intende una filiale di un’entità giuridica partecipante che deve diventare una filiale di una società cooperativa europea.
(2) Per unità organizzativa interessata si intende l’unità organizzativa che deve diventare l’unità organizzativa della Società Cooperativa Europea.
§ 42
Il trasferimento della sede legale di una società cooperativa europea al o dal territorio della Repubblica Ceca non riduce il livello di coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea.
TITOLO II
NEGOZIATI SULL’OCCUPAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ DI COOPERAZIONE EUROPEA
Parte 1
Regole per l’istituzione e la composizione della delegazione speciale di negoziazione
§ 43
(1) Uno speciale comitato di contrattazione dei dipendenti (di seguito denominato “comitato di contrattazione”) rappresenta i dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, le filiali interessate e le unità organizzative interessate nelle negoziazioni sul coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea.
(2) Salvo disposizione contraria, le disposizioni delle sezioni da 44 a 69 si applicano solo ai negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea che ha o avrà la propria sede legale nel territorio della Repubblica ceca.
§ 44
(1) Gli organi statutari o altri organi di gestione delle entità giuridiche partecipanti adottano, senza indebito ritardo, le misure necessarie per l’istituzione e il funzionamento del comitato di negoziazione dopo la fusione del progetto di progetto per l’istituzione di una società cooperativa europea o la conclusione di un accordo per preparare la creazione di una società cooperativa europea.
(2) Un soggetto giuridico partecipante con sede legale nella Repubblica Ceca pubblicherà senza indebito ritardo nella Gazzetta Commerciale le informazioni sull’intenzione di costituire una società cooperativa europea.
(3) Gli organi statutari o altri organi di gestione delle entità giuridiche partecipanti devono fornire senza indebito ritardo a tutti i dipendenti e rappresentanti dei lavoratori in conformità con le normative sul diritto del lavoro, se stabiliti, in una forma appropriata:
a) il nome e la ragione sociale o il nome e la sede legale e la sede legale, se diverse, della forma giuridica e del numero dei dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti alla data di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2;
b) nome e cognome o ragione sociale o ragione sociale, sede legale e sede legale, se diverse, forma giuridica e numero di dipendenti di tutte le società controllate dalle persone giuridiche partecipanti alla data di pubblicazione dell’informativa di cui al comma 2,
(c) il numero di dipendenti e l’ubicazione delle unità organizzative delle entità giuridiche partecipanti situate in altri Stati membri,
(d) dettagli sulle modalità e sulla portata del diritto dei dipendenti di influenzare la composizione degli organi delle persone giuridiche coinvolte; e
e) il numero di dipendenti delle persone giuridiche partecipanti autorizzate a esercitare il diritto di influenza.
(4) L’obbligo di istituire un comitato di contrattazione e di procedere in conformità con questa parte dell’Atto è dato indipendentemente dal fatto in quale Stato membro la società cooperativa europea costituita avrà la propria sede legale.
§ 45
(1) I membri dell’organo di negoziazione sono eletti in base al numero di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti detenute da ciascuna entità giuridica partecipante in ciascuno Stato membro.
(2) L’elezione dei membri del comitato di negoziazione che rappresentano i dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate sarà regolata dalle disposizioni della Sezione 290 (4) del Codice del lavoro e dalle disposizioni della presente Legge .
(3) Può essere eletto membro del comitato di negoziazione
a) un dipendente dell’entità giuridica partecipante,
b) un dipendente della controllata interessata,
(c) un dipendente che lavora nell’unità organizzativa interessata; e
(d) una persona che è un funzionario o rappresentante di un sindacato, anche se non è un dipendente della persona giuridica partecipante, della controllata interessata o dell’unità organizzativa interessata.
(4) Una persona che è stata eletta membro del comitato di negoziazione non perderà la sua appartenenza al comitato di negoziazione se il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro che rappresenta viene terminato, ma può dimettersi dalla sua posizione con una dichiarazione resa alla riunione successiva del comitato di negoziazione; scade così la sua partecipazione al comitato di negoziazione.
(5) I membri del comitato di negoziazione che rappresentano i dipendenti di Stati membri diversi dalla Repubblica ceca sono eletti o nominati secondo le modalità previste dalle normative di altri Stati membri.
§ 46
(1) Per ogni 10% dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate impiegati nello stesso Stato membro, calcolato dal numero totale di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle controllate e i dipendenti delle unità organizzative in tutti gli Stati membri, viene eletto un membro del comitato di negoziazione.
(2) Ai fini della determinazione del gruppo di persone autorizzate a eleggere o nominare i membri del comitato di negoziazione, il fattore decisivo è il numero di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle filiali e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate alla data di pubblicazione della Società Cooperativa Europea.
§ 47
(1) Se, al momento della costituzione di una cooperativa europea per la fusione, i seggi dell’organo di negoziazione non sono occupati in modo tale che i dipendenti di ciascuna cooperativa che partecipa alla fusione siano rappresentati da almeno un membro della comitato di negoziazione eletto o nominato direttamente o indirettamente da tali dipendenti (di seguito “rappresentante diretto”), il numero dei membri del comitato di negoziazione sarà aumentato in modo che i dipendenti di ciascuna cooperativa che si fonde possano essere rappresentati nel comitato di negoziazione.
(2) Se il numero dei membri del comitato di negoziazione integrato ai sensi del paragrafo 1 in tutti gli Stati membri dovesse superare di oltre il 20% il numero dei membri del comitato di negoziato determinato ai sensi del § 46, il numero di membri del comitato di negoziato aumenta solo del 20% distribuito un rappresentante diretto dei dipendenti delle cooperative partecipanti in base al numero dei loro dipendenti in ciascuno Stato membro.
(3) I posti nel comitato di negoziazione designati per i rappresentanti dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano in unità organizzative situate nella Repubblica Ceca devono essere occupati in modo che i dipendenti di ciascuna entità giuridica partecipante, le filiali interessate ei dipendenti che lavorano in ciascuna l’unità organizzativa situata nella Repubblica Ceca aveva almeno un rappresentante diretto.
(4) Se non è possibile procedere in conformità con il paragrafo 3, i membri del comitato di negoziazione devono essere eletti in modo che il dipendente di ciascuna cooperativa di fusione con sede legale nella Repubblica ceca che partecipa alla fusione sia rappresentato nella negoziazione comitato da un rappresentante diretto. I restanti seggi nel comitato di negoziazione saranno divisi tra i rappresentanti degli altri dipendenti della Repubblica ceca in conformità con il § 48. Se non rimangono tali seggi, i membri del comitato di negoziazione eletti in base alla prima frase rappresenteranno tutti i dipendenti della Repubblica ceca Repubblica.
(5) Se il numero di seggi nel comitato di negoziazione è per i rappresentanti dei lavoratori della Repubblica ceca anche dopo un possibile aumento del numero di membri del comitato di negoziazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 o in base alle disposizioni pertinenti della legge del membro Stato in cui la cooperativa europea deve avere la propria sede legale, inferiore al numero di cooperative che si fondono registrate nella Repubblica Ceca che partecipano alla fusione, questi seggi devono essere suddivisi in modo che i rappresentanti diretti rappresentino i dipendenti delle cooperative che si fondono registrate nel Repubblica Ceca che partecipa alla fusione, in ordine di dipendenti.
(6) I membri del comitato di negoziazione eletti ai sensi del paragrafo 5 rappresentano simultaneamente tutti i dipendenti della Repubblica ceca, ciascuno in parti uguali.
§ 48
Se una società cooperativa europea viene istituita mediante mezzi diversi da una fusione e il numero di persone giuridiche partecipanti, filiali e unità organizzative interessate situate nella Repubblica ceca è superiore al numero totale di seggi nel comitato di negoziazione per i rappresentanti dei lavoratori della Repubblica ceca , tali seggi devono essere occupati, in modo che il rappresentante diretto rappresenti nel comitato le entità giuridiche che partecipano gradualmente, le filiali interessate e le unità organizzative interessate, sempre nell’ordine del numero dei loro dipendenti nella Repubblica ceca.
§ 49
L’elezione dei membri del comitato di contrattazione che rappresentano i dipendenti delle persone giuridiche partecipanti e delle filiali interessate domiciliate nella Repubblica Ceca e i dipendenti che lavorano nelle unità organizzative pertinenti situate nella Repubblica Ceca è disciplinata dai § 47 e 48 ogni volta che una cooperativa europea non lo fa o lo fa non avere sede legale nella Repubblica Ceca.
§ 50
(1) La distribuzione dei seggi nel comitato di negoziazione deve essere effettuata in modo tale da rendere chiaro il numero di dipendenti rappresentati da ciascun membro.
(2) Ciascun membro del comitato di negoziazione informa il comitato di negoziazione senza indebito ritardo dopo l’istituzione del comitato di negoziato, ma non oltre la riunione costitutiva del comitato.
(a) quanti dipendenti rappresenta; e
b) in quale Stato membro e in cui le persone giuridiche, le filiali e le unità organizzative interessate partecipanti sono impiegati tali dipendenti, distinguendo per ciascuno Stato membro, persona giuridica e unità organizzativa.
§ 51
(1) Se si verifica un cambiamento sostanziale nel corso dei negoziati sulla partecipazione dei dipendenti al processo decisionale in materia di società cooperativa europea
a) nel numero di persone giuridiche partecipanti, controllate interessate e unità organizzative interessate,
(b) il numero di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate, o
c) nella ripartizione del numero dei dipendenti delle singole entità giuridiche partecipanti, delle società controllate interessate e delle unità organizzative interessate,
il cui risultato è una sostanziale deviazione della composizione del comitato di negoziazione dalle regole stabilite nelle disposizioni dei § 45, 46 e § 47 parr.
(2) La nuova ripartizione dei seggi nel comitato di negoziazione deve essere sempre effettuata in modo tale che i cambiamenti di personale incidano sul numero più basso possibile di membri attuali del comitato di negoziazione.
Parte 2
Regole di funzionamento e posizione del comitato di negoziazione dei dipendenti
§ 52
(1) Gli organi direttivi statutari o altri organi direttivi simili delle entità giuridiche partecipanti, senza indebito ritardo dopo l’istituzione del comitato di negoziazione, adottano le seguenti misure:
a) presenta al comitato di negoziazione una proposta scritta per l’istituzione di una società cooperativa europea,
b) comunica per iscritto al comitato di negoziazione tutte le informazioni sul processo di costituzione di una società cooperativa europea fino alla sua istituzione,
c) comunica per iscritto al comitato di negoziazione il numero dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate, suddiviso per Stato membro, persona giuridica e unità organizzativa;
d) fornire al comitato di negoziazione e ai suoi membri adeguate condizioni finanziarie, organizzative e materiali per le sue attività; e
e) avviare negoziati con il comitato di negoziazione per un accordo sulle modalità e l’entità della partecipazione del personale della Società cooperativa europea al processo decisionale sui suoi affari.
(2) Se si verifica un cambiamento significativo nei dati forniti prima della conclusione di un contratto sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea o adottando una risoluzione ai sensi della sezione 57, il comitato di negoziazione deve essere informato senza indebito ritardo dopo che si verifica tale cambiamento.
§ 53
(1) Il comitato di negoziazione può invitare consulenti esperti a partecipare alle sue riunioni, in particolare rappresentanti dei sindacati a livello delle Comunità europee o dei singoli Stati membri in cui lavorano i dipendenti partecipanti. Indipendentemente dal numero di consulenti professionali invitati, tuttavia, le persone giuridiche coinvolte coprono il costo di un solo consulente professionale per una determinata area.
(2) Le entità giuridiche partecipanti devono fornire in anticipo e pagare continuamente tutti i costi materialmente giustificati e opportunamente sostenuti associati alle attività del comitato di negoziazione e dei suoi singoli membri. Questo obbligo si applica a qualsiasi entità giuridica partecipante con sede legale nella Repubblica ceca, indipendentemente dal fatto in quale Stato membro la Società cooperativa europea ha o dovrebbe avere la propria sede legale.
(3) Il comitato di negoziazione può decidere di informare l’apertura dei negoziati di una terza parte, in particolare un sindacato.
(4) Le persone che sono state informate dal comitato di negoziazione ai sensi del paragrafo 1 o 3 sono obbligate a mantenere la riservatezza in modo simile ai sensi della Sezione 54.
§ 54
(1) Il presidente o un’altra persona autorizzata dal comitato di negoziazione agirà sempre a nome del comitato di negoziazione; ciò non pregiudica il diritto di essere rappresentato davanti a un tribunale. I membri della commissione di negoziazione sono vincolati dall’obbligo del segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni che hanno appreso in relazione al procedimento e che sono state dichiarate riservate al momento in cui vengono fornite; ciò vale indipendentemente da chi ha fornito le informazioni in questione e quali dipendenti rappresentano i singoli membri del comitato. Il dovere di riservatezza continua anche dopo la fine delle trattative.
(2) Le entità giuridiche partecipanti forniranno inoltre al comitato di negoziazione tutte le informazioni aggiuntive richieste; ciò non si applica se il tribunale, su proposta del comitato o della persona giuridica interessata, ha deciso in via definitiva che la persona giuridica interessata non è obbligata a fornire determinate informazioni. Il tribunale decide di non fornire informazioni se la fornitura delle informazioni mette seriamente a rischio o impedisce il funzionamento della persona giuridica partecipante o della società cooperativa europea, delle sue filiali o succursali in uno Stato membro e il Comitato chiaramente non ha bisogno delle informazioni.
(3) Se una società cooperativa europea o un’entità giuridica partecipante richiede che un membro del comitato di negoziazione mantenga la riservatezza senza un valido motivo, il tribunale decide sulla proposta del comitato di negoziazione o di un membro del comitato di negoziazione, dopodiché è richiesta la riservatezza.
(4) L’onere della prova nei procedimenti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 spetta alla persona che ha rifiutato di fornire le informazioni o che insiste a mantenere il dovere di riservatezza.
(5) Se il procedimento ai sensi del paragrafo 2 o 3 è condotto davanti ai tribunali della Repubblica ceca, il comitato di contrattazione sarà sempre competente dal punto di vista procedurale, anche se la cooperativa europea non ha o non dovrebbe avere la propria sede legale nella Repubblica ceca.
§ 55
(1) La remunerazione non è dovuta per lo svolgimento della funzione di membro del comitato di negoziazione.
(2) È vietata qualsiasi forma di vantaggio diretto o indiretto o discriminazione diretta o indiretta di un membro del comitato di negoziazione in relazione all’esercizio della sua funzione. Gli atti giuridici in conflitto non sono validi.
Parte 3
Regolamento per le deliberazioni e le riunioni del Comitato per la negoziazione del personale
§ 56
(1) Il Comitato di Negoziazione decide con delibera adottata dalla maggioranza di tutti i membri, se questi membri rappresentano contemporaneamente la maggioranza dei dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti e delle società controllate interessate e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate.
(2) Un contratto sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea, che riduce l’influenza dei dipendenti sulla composizione degli organi della società cooperativa europea rispetto alla situazione che si verificherebbe se il contratto non fosse concluso , è approvato da almeno 2/3 di tutti i membri se questi membri devono rappresentare contemporaneamente almeno 2/3 di tutti i dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti e le società controllate interessate e i dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate, da almeno due diversi Stati membri.
(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se ha il diritto di influenza solo nelle entità giuridiche partecipanti esistenti
a) meno del 25% del numero totale di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, se la società cooperativa europea è costituita da una fusione, e
(b) meno del 50% del numero totale di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, se la Società cooperativa europea è costituita con mezzi diversi da una fusione.
(4) Ciascun membro del comitato di negoziazione dispone di un voto; le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 restano invariate.
§ 57
(1) Il Comitato di negoziazione può, con una risoluzione adottata a maggioranza dei voti determinati ai sensi della Sezione 56 (2), decidere che
a) non avviare negoziati sulle modalità e l’entità del coinvolgimento del personale della Società cooperativa europea; o
b) concludere i negoziati sulle modalità e l’entità del coinvolgimento del personale della Società cooperativa europea.
(2) Se il comitato di negoziato prende una delle decisioni di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue:
a) il coinvolgimento del personale della società cooperativa europea è limitato al diritto all’informazione e alla consultazione nella misura prevista dalla legislazione dello Stato membro in cui la società cooperativa europea ha dipendenti; e
b) le disposizioni delle sezioni da 73 a 98 non si applicano; le disposizioni della legge speciale sull’accesso dei dipendenti alle informazioni e alle discussioni transnazionali non ne sono influenzate.
§ 58
I negoziati sulle modalità e l’entità del coinvolgimento del personale della Società cooperativa europea non possono superare i 6 mesi dalla data della riunione costitutiva del Comitato di negoziazione. Tuttavia, le parti possono concordare di prolungare questo periodo. Tuttavia, la durata totale dei negoziati sulle modalità e l’entità della partecipazione del personale della Società cooperativa europea non supererà un anno dalla data della riunione costitutiva del comitato di negoziazione.
§ 59
(1) La Società cooperativa europea ristabilisce un organo negoziale se almeno il 10% dei dipendenti della Società cooperativa europea o dei loro rappresentanti lo richiedono per iscritto. Tuttavia, l’obbligo di istituire un comitato negoziale non sorgerà prima di due anni dopo l’adozione della risoluzione ai sensi della Sezione 57; ciò non pregiudica la possibilità di istituire anticipatamente un comitato di comune accordo.
(2) Se il comitato di negoziazione decide di riprendere i negoziati, ma l’accordo di partecipazione non è concluso, le disposizioni delle sezioni da 73 a 98 non si applicano.
§ 60
Se i dipendenti di una cooperativa che cambiano la loro forma giuridica in una cooperativa europea hanno il diritto di influenzare la composizione degli organi della cooperativa a partire dalla data di iscrizione del cambiamento di forma giuridica nel Registro delle Imprese, le disposizioni delle Sezioni 57 e 59 non si applica.
Parte 4
Accordo sul coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea
§ 61
Il contratto sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della Società cooperativa europea (di seguito denominato “contratto di coinvolgimento”) deve essere in forma scritta e deve contenere almeno:
a) il campo di applicazione dell’accordo,
b) la composizione del comitato del personale, il numero dei suoi membri e la ripartizione dei seggi nel comitato del personale,
c) l’ ambito di competenza del Comitato del personale nei confronti del Consiglio di amministrazione, del Comitato di verifica, del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale e del Direttore autorizzato nel fornire informazioni e nella procedura per fornire informazioni e discutere il coinvolgimento dei dipendenti,
d) la frequenza delle riunioni e il modo in cui è convocato il comitato del personale,
e) presupposti materiali, finanziari e organizzativi per l’attività del Comitato del personale,
f) la data di entrata in vigore del contratto,
(g) il periodo per il quale il contratto è stato concluso; e
(h) la situazione in cui è obbligatorio avviare nuovi negoziati sul coinvolgimento del personale della Società cooperativa europea e le procedure per tali casi.
§ 62
Se le parti concordano regole di informazione e consultazione senza l’istituzione di un comitato del personale, queste regole devono essere incluse nell’accordo di partecipazione; disposizioni del § 61 lettera b), c), d) ed e) non si applicano. Le disposizioni delle sezioni 54 e 55 si applicano mutatis mutandis allo status giuridico delle persone attraverso le quali i dipendenti possono esercitare i loro diritti di informazione e consultazione invece del comitato del personale.
§ 63
Le parti possono convenire che i dipendenti della società cooperativa europea abbiano il diritto di influenzare. In tal caso, il contratto di incarico deve specificare il diritto di influenza, in particolare le procedure per eleggere, revocare, raccomandare o rifiutare membri del consiglio o del consiglio di sorveglianza da parte dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i loro diritti e consiglio di sorveglianza di una cooperativa europea.I dipendenti oi loro rappresentanti possono votare, licenziare, raccomandare o rifiutare o non essere d’accordo con la loro scelta o licenziamento.
§ 64
Un contratto per il coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea, che è o deve essere stabilito da un cambiamento nella forma giuridica della cooperativa, deve contenere almeno lo stesso livello di coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea come nella cooperativa prima del cambio di forma giuridica.
§ 65
(1) Le disposizioni del contratto di partecipazione, che violano o limitano il diritto dei dipendenti della società cooperativa europea di partecipare in violazione della presente legge, non sono valide.
(2) Salvo diverso accordo nel contratto di partecipazione, le disposizioni delle sezioni da 73 a 98 non si applicano.
§ 66
(1) Le parti possono convenire che i dipendenti di una società cooperativa europea che non ha e non dovrebbe avere la propria sede legale nella Repubblica ceca hanno il diritto di partecipare e votare alle assemblee generali, alle assemblee generali di sezione o alle assemblee generali tenute tramite i rappresentanti dei membri , se ciò non è precluso dalla legge dello Stato membro della sede legale della società cooperativa europea.
(2) Se la sede legale della Società cooperativa europea si trasferisce nella Repubblica Ceca, le disposizioni sul coinvolgimento del diritto dei dipendenti di partecipare e votare all’Assemblea generale SCE scadranno alla data di registrazione della nuova sede nel registro di commercio.
Parte 5
Procedura in caso di mancata conclusione di un contratto per il coinvolgimento di dipendenti di una società cooperativa europea
§ 67
Se gli organi statutari o altri organi di governo simili di tutte le entità giuridiche partecipanti entro il periodo specificato al § 58 esprimono il consenso incondizionato all’applicazione delle disposizioni della presente legge sul Comitato dei dipendenti e il diritto di influenzare i dipendenti, nessun accordo di partecipazione viene concluso entro il periodo specificato nel § 58 ai sensi del § 57, il coinvolgimento dei dipendenti della società cooperativa europea è regolato dalle disposizioni dei § 73-90; le disposizioni del § 68 non sono interessate da questo.
§ 68
(1) I dipendenti di una cooperativa europea hanno il diritto di influenzare ai sensi della presente legge, se i dipendenti di una cooperativa la cui forma giuridica cambia in una cooperativa europea avevano il diritto di influenzare dalla data di entrata del Registro commerciale.
(2) I dipendenti di una cooperativa europea creata da una fusione hanno il diritto di influenzare ai sensi della presente legge, se almeno il 25% di tutti i dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti aveva il diritto di influenzare almeno un’entità giuridica partecipante alla data di costituzione della cooperativa europea. Tuttavia, l’organo di negoziazione può decidere che i dipendenti della Società cooperativa europea abbiano un diritto di influenza ai sensi della prima frase anche se il diritto di influenza prima della formazione della Società cooperativa europea aveva un numero di dipendenti inferiore a quello indicato nella prima frase.
(3) I dipendenti di una cooperativa europea creata con mezzi diversi da una fusione o un cambiamento della forma giuridica hanno il diritto di influenzare ai sensi della presente legge se almeno il 50% di tutti i dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti aveva il diritto di influenzare almeno uno dei partecipanti entità legale. Tuttavia, l’organo di negoziazione può decidere che i dipendenti della Società cooperativa europea abbiano un diritto di influenza ai sensi della prima frase anche se il diritto di influenza prima della formazione della Società cooperativa europea aveva meno dipendenti della prima frase.
§ 69
(1) Se le condizioni per l’esercizio del diritto di influenza differiscono in modo significativo da un’entità giuridica all’altra, l’organo di negoziazione decide quale metodo di esercizio del diritto di influenza si applica alla Società cooperativa europea e comunica la sua decisione senza indebito ritardo agli organi di governo statutari o simili di tutte le entità partecipanti persone giuridiche, a condizione che la sua decisione sia vincolante.
(2) Se il comitato di negoziazione non prende una decisione entro un termine ragionevole, ma non oltre 60 giorni dalla data in cui è coinvolto il termine per negoziare le modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della Società cooperativa europea, Società cooperativa europea i dipendenti devono far parte dell’entità giuridica partecipante con il più alto grado di influenza e le migliori condizioni per il suo esercizio per i dipendenti.
TITOLO III
COINVOLGERE I DIPENDENTI NELLE DECISIONI SUGLI AFFARI DI COOPERAZIONE EUROPEA NELLA ISTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA SENZA PREDECESSARIO LEGALE
§ 70
Hanno diritto a partecipare i dipendenti di una società cooperativa europea, costituita solo da persone fisiche o persone fisiche e da una sola entità giuridica, che complessivamente impiegano almeno 50 dipendenti in almeno due Stati membri; le disposizioni delle sezioni da 37 a 69 si applicano mutatis mutandis, a condizione che per entità giuridica partecipante si intenda una società cooperativa europea.
§ 71
(1) I dipendenti di una società cooperativa europea, che è stata costituita solo da persone fisiche o persone fisiche e da una sola entità giuridica, che insieme impiegano meno di 50 dipendenti o impiegano almeno 50 dipendenti in un singolo Stato membro, hanno diritto a partecipare al processo decisionale e all’informazione nella misura stabilita dalla legge dello Stato membro in cui la società cooperativa europea ha o deve avere la propria sede legale.
(2) I dipendenti delle filiali e delle unità organizzative di una società cooperativa europea definita al paragrafo 1 hanno il diritto di partecipare al processo decisionale e alle informazioni nella misura prevista dalla legge dello Stato membro in cui la controllata ha la propria sede legale o unità organizzativa della società cooperativa europea.
§ 72
Il diritto al coinvolgimento dei dipendenti sorge se, dopo l’istituzione della Società cooperativa europea definita al § 71 (1), almeno un terzo del numero totale dei dipendenti della Società cooperativa europea, delle sue filiali e unità organizzative da almeno due diversi Stati membri lo richiedano o in almeno due Stati membri, il numero totale di dipendenti della Società cooperativa europea raggiungerà i 50 dipendenti; le disposizioni delle sezioni da 37 a 69 si applicano mutatis mutandis.
TITOLO IV
COMITATO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA
Parte 1
Fornitura di base
§ 73
(1) I dipendenti di una società cooperativa europea hanno diritto all’informazione e alla consultazione nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Esercitano tali diritti tramite il comitato del personale o altrimenti previsto nel contratto di incarico.
(2) Il numero dei membri del comitato, le modalità della loro elezione e i poteri del comitato del personale in relazione al consiglio di amministrazione o al consiglio di amministrazione e al direttore generale sono regolati dallo statuto della cooperativa europea in in conformità con il contratto di partecipazione. Le disposizioni delle sezioni da 74 a 85 si applicano solo se così previsto dalla presente legge o dal contratto di incarico.
(3) Le disposizioni delle sezioni 53 e 54 si applicano mutatis mutandis ai membri del comitato del personale e ai loro consulenti professionali e ai loro diritti e obblighi.
§ 74
(1) L’elezione dei membri del comitato dei dipendenti da eleggere tra i dipendenti della cooperativa europea che lavora nella Repubblica Ceca è disciplinata dalle disposizioni pertinenti del diritto del lavoro generale applicabile all’elezione dei dipendenti e dei rappresentanti per la sicurezza sul lavoro e salute, salvo diversa disposizione, la legge è diversa.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano indipendentemente dallo Stato membro in cui la società cooperativa europea ha la sua sede legale.
§ 75
Le modalità di elezione o nomina dei membri del comitato del personale per rappresentare i dipendenti della Società cooperativa europea degli Stati membri diversi dalla Repubblica ceca sono disciplinate dalla legge o dalla legislazione locale dello Stato membro interessato.
Parte 2
Determinazione del numero dei membri del comitato del personale
§ 76
(1) I membri del comitato del personale sono eletti dal personale della Società cooperativa europea.
(2) La durata del mandato del comitato del personale è di 5 anni dalla data delle elezioni del comitato.
(3) Per ogni 10% dei dipendenti di una società cooperativa europea impiegati e impiegati nello stesso Stato membro, calcolato dal numero totale di dipendenti della società cooperativa europea in tutti gli Stati membri, sarà eletto un membro del comitato del personale .
§ 77
(1) Se, durante il mandato del comitato del personale, si verifica un tale aumento del numero di dipendenti di una società cooperativa europea in uno Stato membro che avrebbero più posti ai sensi della sezione 76 (3), il numero dei membri del comitato del personale aumenterà di conseguenza.
(2) Le elezioni suppletive si svolgono nei posti di nuova creazione in modo che il membro oi membri del comitato del personale neoeletti rappresentino, in particolare, il personale il cui numero di membri della Società cooperativa europea è aumentato in quello Stato membro.
(3) I membri aggiuntivi sono eletti solo per la restante durata del mandato del comitato del personale.
§ 78
(1) Se, durante il mandato del comitato del personale, il numero del personale di una società cooperativa europea in tale Stato membro viene ridotto in modo tale da disporre di un numero inferiore di posti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, il il numero dei membri del comitato del personale è ridotto di conseguenza.
(2) La lotteria determinerà quale membro o quali membri del comitato del personale, che rappresentano i dipendenti dello Stato membro il cui numero è diminuito, interromperà la loro partecipazione al comitato del personale.
§ 79
Il comitato del personale informa senza indebito ritardo il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato di qualsiasi cambiamento nel numero dei membri del comitato del personale, dei motivi del cambiamento e della composizione del comitato del personale.
Parte 3
Procedura e poteri del Comitato del personale
§ 80
(1) Il comitato del personale adotta il proprio regolamento interno.
(2) Se è opportuno o necessario in considerazione del numero di membri del comitato del personale, il comitato del personale nomina un comitato del personale più ristretto. I membri del comitato ristretto del personale sono eletti tra i membri del comitato del personale. Il numero dei membri del comitato ristretto del personale è determinato dal comitato del personale, ma non può superare le 3 persone.
(3) Il comitato ristretto del personale coordina le attività del comitato del personale e agisce per suo conto.
§ 81
Il comitato del personale è responsabile di tutte le questioni riguardanti la società cooperativa europea, le sue filiali e unità organizzative, nonché quelle questioni che esulano dai poteri degli organi decisionali di uno Stato membro.
§ 82
(1) Il comitato del personale o un comitato ristretto può riunirsi in qualsiasi momento senza la presenza di terzi. Un organo di una società cooperativa europea o un suo membro può partecipare a una riunione del comitato del personale o di un comitato ristretto solo se invitato in anticipo e con 2/3 di tutti i membri del comitato del personale d’accordo in anticipo.
(2) È vietata qualsiasi forma di influenza diretta o indiretta sui lavori del comitato dei dipendenti e dei suoi singoli membri e qualsiasi forma di restrizione o imposizione diretta o indiretta delle attività del comitato dei dipendenti o dei suoi membri.
(3) Ogni membro del comitato del personale è rilasciato dal lavoro in una riunione del comitato del personale; a tal fine, sarà sufficiente un annuncio orale preventivo per l’organizzazione più vicina al senior manager.
§ 83
(1) Il comitato del personale decide, dopo 4 anni dalla sua istituzione, se avviare negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti della Società cooperativa europea al fine di concludere un accordo di partecipazione o se procedere in conformità con le sezioni da 73 a 90 .
(2) Se il comitato del personale decide di avviare negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti di una società cooperativa europea, le disposizioni delle sezioni da 56 a 60 si applicano mutatis mutandis, con i negoziati condotti dal comitato dei dipendenti con la società cooperativa europea. Se il contratto di partecipazione non viene concluso entro il termine specificato al § 58, l’ambito e le modalità di coinvolgimento dei dipendenti non cambieranno e dovranno essere seguite le regole in vigore prima dell’inizio dei negoziati.
§ 84
(1) La remunerazione non è dovuta per lo svolgimento della funzione di componente del comitato dei dipendenti.
(2) È vietata qualsiasi forma di vantaggio diretto o indiretto o discriminazione diretta o indiretta di un membro del comitato del personale in relazione all’esercizio della funzione. Gli atti giuridici in conflitto non sono validi.
§ 85
(1) La società cooperativa europea fornisce al comitato del personale sostegno materiale, finanziario e organizzativo e le condizioni per lo svolgimento delle sue attività, nella misura concordata nell’accordo di partecipazione. In assenza di un accordo di incarico, la società cooperativa europea fornisce al comitato del personale la sicurezza materiale, finanziaria e organizzativa e le condizioni necessarie per il suo funzionamento nella misura necessaria a garantire l’esercizio dei suoi poteri.
(2) La società cooperativa europea fornisce in anticipo l’importo appropriato dei fondi necessari per assicurare i lavori e le attività del comitato del personale.
(3) Il comitato del personale può invitare uno o più consulenti professionali a negoziare con gli organi della società cooperativa europea. Indipendentemente dal numero di consulenti invitati, tuttavia, la Società cooperativa europea coprirà i costi associati alla partecipazione di un solo consulente esperto nel settore.
Parte 4
Il diritto all’informazione
§ 86
(1) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato di una società cooperativa europea devono presentare al comitato del personale, almeno una volta in ciascun periodo contabile, una relazione su tutte le attività della società cooperativa europea e prospettive.
(2) La relazione deve contenere informazioni dettagliate sulle attività e lo stato della società cooperativa europea, in particolare su:
(a) la struttura organizzativa della Società cooperativa europea, le sue controllate e le unità organizzative, distinguendo lo Stato membro in cui si trova ciascuna controllata e unità organizzativa;
b) modifiche organizzative ed economiche significative pianificate, in particolare il trasferimento di una o più unità organizzative,
c) le conseguenze previste dei cambiamenti organizzativi ed economici programmati sullo sviluppo dell’occupazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di licenziamenti collettivi,
d) la situazione economica e finanziaria della società cooperativa europea,
e) il probabile sviluppo della sua attività e di altre attività,
f) piani per il trasferimento della sede legale, fusione, scissione o cambiamento della forma giuridica di una società cooperativa europea in una cooperativa; e
g) altre misure importanti e progetti pianificati.
§ 87
(1) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione e il direttore generale di una società cooperativa europea sono tenuti a fornire in anticipo al comitato dei dipendenti un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione, copie di tutti i documenti presentati all’assemblea generale o fornire copie di tutti i registri di queste decisioni.
(2) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione e il direttore generale di una società cooperativa europea hanno l’obbligo di informare il comitato del personale senza indebito ritardo di tutti i fatti che possono in misura maggiore pregiudicare i legittimi interessi dei dipendenti di la società cooperativa europea. I dipendenti di una società cooperativa europea devono essere sempre informati almeno del trasferimento o dello scioglimento di una o più succursali, della perdita di partecipazione o dello scioglimento con la liquidazione di una o più filiali o di licenziamenti collettivi.
§ 88
Il comitato del personale tiene informato il personale della Società cooperativa europea e i rappresentanti dei lavoratori conformemente al diritto del lavoro
a) di tutti i fatti di cui è venuto a conoscenza ai sensi della Sezione 86 o della Sezione 87, e
(b) i risultati di eventuali negoziati e altre attività da lui intraprese nell’esercizio dei suoi poteri.
Parte 5
Diritto all’udienza
§ 89
Il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale sono tenuti a discutere la relazione di cui al § 86 entro un periodo di tempo ragionevole dalla sua presentazione, in modo completo sotto tutti gli aspetti, con particolare riguardo ai legittimi interessi dei dipendenti nel mantenere occupazione.
§ 90
(1) Il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di amministrazione e l’Amministratore delegato sono tenuti a soddisfare senza indebito ritardo le richieste del Comitato del personale o, in casi urgenti, del Comitato del personale di convocare una riunione congiunta per fornire informazioni e discutere questioni può avere un effetto negativo sostanziale su interessi legittimi di cui alla sezione 87 (2).
(2) Se il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di amministrazione e l’Amministratore delegato decidono di agire in violazione del parere del Comitato del personale o del Comitato del personale convocato in una riunione congiunta convocata ai sensi del paragrafo 1, devono ottemperare alle nuove richieste dal comitato del personale o dal comitato del personale per convocare ulteriori negoziati congiunti al fine di raggiungere un accordo reciproco.
(3) Il diritto di partecipare alle riunioni tenute su richiesta del comitato ristretto dei dipendenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e tutte le riunioni a porte chiuse del comitato ristretto dei dipendenti devono sempre avere quei membri del comitato del personale che rappresentano i dipendenti direttamente interessati dalla misura prevista per la società cooperativa europea.
TITOLO V
DIRITTO DI INFLUENZA DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA ‘COOPERATIVA EUROPEA
§ 91
I dipendenti di una società cooperativa europea hanno il diritto di esercitare influenza alle condizioni stabilite nel presente atto, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nello statuto della società cooperativa europea conformemente all’accordo di partecipazione.
§ 92
(1) I dipendenti di una società cooperativa europea hanno il diritto di influenzare nella stessa misura di una cooperativa che ha cambiato la sua forma giuridica in una società cooperativa europea, in conformità con l’ordinamento giuridico pertinente il giorno del cambiamento della forma giuridica .
(2) Se una società cooperativa europea è costituita in modo diverso da un cambiamento della forma giuridica, i dipendenti della società cooperativa europea hanno il diritto di influenzare nella misura in cui i dipendenti di qualsiasi entità giuridica partecipante avevano nella massima misura o per i dipendenti nella forma più vantaggiosa di tutte le persone giuridiche partecipanti e in base alla situazione alla data di costituzione della Società cooperativa europea.
§ 93
(1) Il comitato del personale di una società cooperativa europea decide in merito
a) la distribuzione dei posti nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza della Società cooperativa europea appartenenti al personale della Società cooperativa europea tra i rappresentanti dei lavoratori di ciascuno Stato membro, o
b) il modo in cui il personale della Società cooperativa europea oi suoi rappresentanti di ciascuno Stato membro eleggeranno o nomineranno o raccomanderanno per l’elezione i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza o esprimeranno o accetteranno l’elezione di determinate persone .
(2) La decisione di cui al paragrafo 1 è presa dal comitato del personale sulla base del rapporto tra il numero di dipendenti della Società cooperativa europea in ciascuno Stato membro e il numero totale di dipendenti della Società cooperativa europea in tutto Stati membri.
(3) Se il metodo di assegnazione dei posti di cui ai paragrafi 1 e 2 comporta che il personale della Società cooperativa europea di uno o più Stati membri non sia rappresentato nel consiglio o nel consiglio di sorveglianza della Società cooperativa europea, il comitato del personale nomina un membro tra tutti questi Stati membri; preferibilmente, un membro che rappresenta il membro del personale è nominato dallo Stato membro in cui è stabilita la società cooperativa europea.
§ 94
La copertura dei seggi nel consiglio di amministrazione o nella commissione di controllo, che secondo la decisione del comitato del personale ai sensi del § 93 spettava ai rappresentanti dei lavoratori della cooperativa europea di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, deve essere disciplinato dalla legislazione di tale Stato membro.
§ 95
L’elezione dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza da parte dei dipendenti di una cooperativa europea impiegata nella Repubblica ceca è sempre disciplinata dalle disposizioni della presente legge, anche se la cooperativa europea non ha la sua sede legale nella Repubblica ceca, a meno che la legge dello Stato membro in cui la cooperativa europea ha la sua sede legale, la società abbia la sua sede legale, esclude l’applicazione della legge ceca.
§ 96
I membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una società cooperativa europea eletti dal personale hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza eletti dall’assemblea generale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI IV E V
§ 97
Le disposizioni delle sezioni da 73 a 90 e da 91 a 96 si applicano solo se così previsto dalla presente legge o dal contratto di partecipazione.
§ 98
Qualora i dipendenti abbiano il diritto di influenzare la composizione del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una società cooperativa europea e la presente legge o lo statuto della società cooperativa europea adottati in conformità con l’accordo di incarico dispongano diversamente, si applicano alla rappresentanza, elezione, revoca e loro diritti e doveri analogamente a quanto previsto da una legge speciale che disciplina l’elezione, la revoca, i diritti e gli obblighi dei membri del consiglio di sorveglianza di una società per azioni eletti dai dipendenti; un membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza eletto dal personale non deve necessariamente essere membro di una società cooperativa europea.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AUTORIZZATIVE
§ 99
(1) Fino all’ingresso della Repubblica ceca nella terza fase dell’Unione economica e monetaria europea, una società cooperativa europea con sede legale nel territorio della Repubblica ceca,
a) indicare il proprio capitale sociale, capitale sociale e valore nominale delle azioni in corone ceche; e
b) prepara e pubblica rendiconti finanziari in corone ceche.
(2) Fino a quando la Repubblica ceca non entrerà nella terza fase dell’Unione economica e monetaria europea, una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica ceca può allo stesso tempo fornire dati sul proprio capitale sociale, capitale sociale e valori nominali Di azioni in euro e tutti i dati di bilancio in euro.
§ 99a
Ai sensi della Sezione 19, il Ministero della Giustizia stabilisce in un regolamento legale di attuazione che documenti la cooperativa partecipante ceca è obbligata a presentare a un notaio per il rilascio di un certificato di legalità del completamento della costituzione di una cooperativa europea mediante fusione.
Link utili:
Studio Praga
Start up in Repubblica Ceca per Società
Traduzioni Ceco
Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano
Targa Ceca
Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche
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Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.
Gestioni Praga
Gestione di condomini, alberghi
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Società Ceche
Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca
Società Praga
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Traduzioni Ceco
Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità
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Traduzioni giurate ed asseverate
Gestione fiduciaria
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Società Cechia
Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.