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LEGGE
del 16 agosto 2017

 

sulla cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale

305

LEGGE

del 16 agosto 2017,

che modifica la legge n. 164/2013 Coll., sulla cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale e sulla modifica di altri atti connessi, come modificata

Il Parlamento ha risolto questa legge della Repubblica ceca:

Art. io

Legge n. 164/2013 Coll., Sulla cooperazione internazionale in amministrazione fiscale e sulle modifiche ad altre leggi collegate, come misura di legge del Senato n. 344/2013 Coll., Legge n. 105/2016 Coll., Legge n. 188/2016 Coll . e Legge n. 92/2017 Coll., è modificata come segue:

In primo luogo alla nota n. 1 “una direttiva del Consiglio (UE) 2015/2376” è sostituito da “Direttiva del Consiglio (UE) 2015/2376 e la direttiva del Consiglio (UE) 2016/881”.

2. Nella Sezione 1, paragrafo 5, alla fine della lettera a) viene aggiunta la parola “o”.

3. Nella Sezione 1, paragrafo 5, alla fine della lettera b), la parola “o” è sostituita da un punto e la lettera c) è cancellata.

4. Nel § 2 (1) (a) la virgola è cancellata.

5. All’articolo 6, paragrafo 3, i termini “sul suo sito web” sono sostituiti da “in modo da consentire l’accesso remoto”.

6. L’ articolo 8, paragrafo 2, recita come segue:

” (2) L’amministratore fiscale è l’ufficio delle imposte specializzato nel caso di uno scambio automatico di informazioni da notificare

a) da istituzioni finanziarie, o

(b) gruppi di imprese multinazionali. “.

7. Nella sezione 12b (1), alla fine del punto (c), il punto è sostituito da una virgola e viene aggiunta la seguente lettera (d):

” (D) notificato da gruppi di imprese multinazionali.”.

8. Nella sezione 13b (2), i termini “in modo da consentire l’accesso remoto” sono sostituiti da “nel Relatore finanziario”.

9. All’articolo 13 quinquies, paragrafo 3, i termini “che applicano uno standard comune di segnalazione” sono aggiunti alla fine del testo della lettera b).

10. Nel § 13e par. c) le parole “base per lo scambio di informazioni fornite dagli enti finanziari” sono sostituite da “applicabile allo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari.”

11. Nella sezione 13e, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

” (4) Si intende uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione

a) un altro Stato membro,

b) Lo Stato Parte al quale la Repubblica ceca ha concluso un accordo internazionale, in base al quale lo Stato può scambiare automaticamente le informazioni fornite dagli enti finanziari, almeno nella misura in cui essa è tenuta a fornire tali informazioni ad un altro Stato membro, se

Il primo per attuare i trattati internazionali firmati dalla competente autorità della Repubblica Ceca, così come l’autorità competente di tale documento Stato parte riguardante lo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari, ed è probabile che le condizioni siano soddisfatte che lo scambio di documenti tra la Repubblica ceca e che gli Stati Stato o

2. lo scambio automatico di informazioni notificato dagli istituti finanziari nell’ambito del presente Accordo internazionale non richiede la firma di un documento ai sensi del paragrafo 1;

c) lo Stato Parte, con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale applicabile allo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari, almeno nella misura in cui essa è tenuta a fornire tali informazioni ad un altro Stato membro e che è sulla lista pubblicata dalla Commissione europea “..

I paragrafi da 4 a 6 esistenti sono indicati come paragrafi da 5 a 7.

12. Nella sezione 13e (7), il numero “3” è sostituito da “4” e le parole “e sarà pubblicato nel Bollettino finanziario alla fine del paragrafo; il relatore finanziario indica inoltre per un singolo Stato contraente la data a partire dalla quale tale Stato è uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione. “

13. Nella Sezione 13f, le parole “Stato” sono sostituite da “Stato”.

14. Nel § 13f la parola “procedurale” è cancellata.

15. Nella sezione 13 octies, paragrafo 5, i termini “in modo da consentire l’accesso remoto” sono sostituiti da “dal relatore finanziario”.

16. Nella Sezione 13k, Par. e) le parole “o se” sono sostituite da “o” e le parole “e, se così stabilito dal trattato internazionale, il saldo o il suo valore immediatamente prima della sua cancellazione” sono aggiunti dopo “

17. Nella sezione 13m, paragrafo 2, le parole “l’amministratore delle imposte” sono sostituite dalle parole “ufficio centrale di collegamento”.

18. Nella sezione 13p (2), i termini “in modo da consentire l’accesso remoto” sono sostituiti da “nel Relatore finanziario”.

19. Dopo il § 13t, deve essere inserita una nuova Sezione 13ta, incluso il titolo:

Ҥ 13ta

Avviso sulla scelta fatta dall’autorità competente
Il ministero pubblicherà nel relatore finanziario una comunicazione sull’elezione effettuata dall’autorità competente della Repubblica ceca in conformità del trattato internazionale. “.

20. Nella sezione 4 del titolo III della parte 2, dopo la sezione 4 è inserita una nuova sezione 5, compresa l’intestazione:

“Sezione 5

Scambio automatico di informazioni segnalate da gruppi di imprese multinazionali
13za §

Disposizioni introduttive
Uno scambio automatico di informazioni riportato dai gruppi di imprese multinazionali fornisce rapporti paese per paese contenenti alcune informazioni aggregate su un gruppo transnazionale di società e informazioni sulle singole entità membro di tale gruppo fornite da tali gruppi ai contribuenti cechi.

Sezione 13zb

Paese per lo scambio di rapporti per paese
(1) Le segnalazioni paese per paese sono comprese

a) un altro Stato membro o

b) Stato contraente la cui autorità competente ha firmato come autorità competente della Repubblica ceca, un documento per l’attuazione degli accordi internazionali in materia di scambio automatico di informazioni riportato da gruppi multinazionali di imprese, si garantisce che le condizioni che lo scambio di documenti tra la Repubblica ceca e che gli Stati di Stato.

(2) Il Ministero pubblica nel Bollettino finanziario un elenco dei paesi di cui al paragrafo 1 b).

§ 13zc

Gruppo aziendale, il suo bilancio consolidato e il periodo di riferimento
(1) Un gruppo di imprese è costituito da persone giuridiche o unità prive di personalità per le quali

a) i conti consolidati del gruppo di imprese sono obbligatoriamente compilati;

b) se il bilancio consolidato delle imprese elaborano obbligatorio se le azioni o titoli similari che rappresenta un interesse in alcune di queste persone giuridiche o le unità senza personalità giuridica negoziati su un mercato regolamentato, compresi i mercati simili all’estero.

(2) Il bilancio consolidato delle imprese significa il bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili o principi generalmente applicati nello stato o giurisdizione in cui sono soggette a tassazione in ragione della sua residenza o il luogo di gestione della controllante del gruppo.

(3) Per periodo di riferimento si intende il periodo contabile per il quale sono stati redatti i bilanci consolidati del gruppo di imprese di cui al paragrafo 2 o per i quali, conformemente al paragrafo 1, b) compilato obbligatoriamente.

§ 13zd

Gruppo aziendale multinazionale
(1) Un gruppo di imprese multinazionali è un gruppo di imprese che comprende

a) persone giuridiche o unità non costituite soggette a tassazione in ragione della loro sede o della loro gestione in Stati o giurisdizioni diversi;

b) una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, che oltre ad imposta nello stesso a causa della sua residenza o sede di direzione sono tassati anche in relazione all’attività svolta attraverso una stabile organizzazione in uno stato o giurisdizione diversa.

(2) Gruppo di società non denunciare periodo contabile di un gruppo multinazionale di imprese di cui al paragrafo 1, se i suoi ricavi totali consolidati nel bilancio consolidato del gruppo per il periodo contabile immediatamente precedente il periodo contabile riportato è inferiore 750 milioni di euro o equivalente in valuta in base alla media dei tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea nel gennaio 2015.

§ 13ze

Entità membro
(1) Un membro di un gruppo di imprese multinazionali è un’entità separata che è a

a) inclusi o inclusi nei bilanci consolidati di tale gruppo se azioni o titoli assimilati che rappresentano un’unità di tale unità sono negoziati su un mercato regolamentato, compreso un mercato estero analogo, o

(b) a causa delle sue dimensioni o del suo significato, è escluso dai conti consolidati di quel gruppo.

(2) Un membro di un gruppo di imprese multinazionali di uno stato o di una giurisdizione è un membro di quel gruppo che è soggetto a tassazione in tale Stato o giurisdizione in ragione della sua sede o gestione.

(3) Membro europeo di un gruppo di imprese multinazionali è un’entità di uno Stato membro di quel gruppo di uno Stato membro dell’Unione europea.

(4) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali è un membro di questo gruppo della Repubblica ceca.

§ 13zf

La posizione del membro ceco
Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali ha lo status di un’entità fiscale ai fini della presente legge.

§ 13zg

Entità madre suprema, che rappresenta l’entità madre e rappresenta l’entità europea
(1) Il genitore supremo di un gruppo di imprese multinazionali è un membro di quel gruppo se

a) partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale o ai diritti di voto di un altro membro del gruppo in questione in misura sufficiente a

(1) è richiesto per preparare il bilancio consolidato del gruppo, o

2. lo avrebbe compilato se le sue azioni o titoli simili fossero stati negoziati su un mercato regolamentato, incluso un mercato estero simile, nel suo Stato o giurisdizione, e

(b) nessun altro membro del gruppo partecipa direttamente o indirettamente al capitale o ai diritti di voto di tale entità nella misura specificata nella lettera (a).

(2) In rappresentanza della controllante di un gruppo multinazionale di imprese: un soggetto membro dell’entità gruppo di qualsiasi membro di questo gruppo segnalato come unico rappresentante della controllante del gruppo, in conformità con la decisione del gruppo per questo gruppo devono segnalare in base al paese.

(3) che rappresenta l’entità europea di un gruppo multinazionale di imprese significa l’entità membro europea del gruppo che ciascun ente membro europea del gruppo ha annunciato un’entità europea membro del gruppo, l’unico in linea con la decisione di questo gruppo riferirà dal paese in questo gruppo per tutti Membri europei di questo gruppo.

(4) Un’entità rappresentativa di un gruppo di imprese multinazionale deve essere considerata come rappresentativa dell’entità capogruppo di quel gruppo e rappresenta l’entità europea di quel gruppo.

§ 13zh

Errore del sistema nel paese del paese dichiarante per paese
(1) Insuccesso sistemico del paese del paese dichiarante per paese si intende quando

a) lo Stato di sospendere lo scambio automatico di informazioni riportate da gruppi multinazionali di aziende per motivi diversi da quelli documento dichiarato l’attuazione di un accordo internazionale, che si riferisce allo scambio automatico di informazioni riportato da gruppi multinazionali di imprese, firmato dalle autorità competenti, o

b) questo Stato è altrimenti in modo permanente non rispettando l’obbligo di segnalare automaticamente per paese i gruppi transnazionali di imprese a cui appartengono le entità membro ceche.

(2) Il Ministero comunicherà all’Autorità per i rapporti finanziari che vi è stato un fallimento del sistema nel paese dello scambio di relazioni per paese o che questo stato è cessato.

§ 13z

Rapporto nazionale
(1) Rapporto nazionale per un gruppo di imprese multinazionali

a) informazioni aggregate su questo gruppo in relazione a ciascuno Stato o giurisdizione nel seguente intervallo:

1. Entrate che escludono pagamenti tra membri del gruppo considerati come dividendi nello Stato o nella giurisdizione di cui il membro pagatore è membro,

2. profitto prima delle tasse,

3. Imposte sul reddito pagate,

4. Imposte sul reddito pagabili,

5. capitale sociale,

6. Profitti o perdite cumulati,

7. numero di dipendenti,

8. il valore delle attività materiali diverse dalle disponibilità liquide o dai mezzi equivalenti,

(b) informazioni sui singoli membri di quel gruppo nell’intervallo seguente:

1. il nome dell’entità,

2. lo Stato o la giurisdizione da cui l’entità è,

3. lo Stato o la giurisdizione sotto i cui diritti è stata fondata l’entità, se diversa dallo Stato o dalla giurisdizione di cui al paragrafo 2, e

4. la natura dell’attività principale o altra attività principale dell’entità,

(c) la fonte di dati di cui alla lettera a).

(2) La relazione paese per paese per un gruppo di imprese multinazionali è compilata per il periodo di riferimento, suddivisa per paese o giurisdizione, e contiene la denominazione della valuta in cui sono espressi gli importi nel rapporto; tutti gli importi sono mostrati nella stessa valuta.

(3) Quando si compila un rapporto nazionale, devono essere utilizzati i dati della stessa fonte. L’uso di uno scostamento dell’origine dati diverso dal precedente periodo di segnalazione deve essere giustificato nella relazione.

(4) Ai fini di compilare report per paese è come un’entità membro di un gruppo multinazionale di imprese è anche considerato parte delle entità membro del gruppo, attraverso il quale l’ente svolge attività in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato o giurisdizione in cui tale entità non è soggetta a tassazione in ragione del suo ufficio o se tale entità redige una dichiarazione finanziaria separata per questa parte dell’informativa finanziaria, della regolamentazione, della rendicontazione fiscale o dei fini interni di controllo e gestione.

(5) Il Ministero stabilirà per decreto il modello del rapporto per paese e le istruzioni per il suo completamento.

§ 13jj

Richiesta di sinergia indirizzata all’entità capogruppo
Repubblica entità membro di un gruppo multinazionale di imprese al servizio del preavviso e senza controllante del gruppo è obbligato ad applicare questa controllante di fornire tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di comunicare il messaggio in base al paese in questo gruppo.

§ 13zk

Conservazione dei documenti
Il membro ceco del gruppo di imprese multinazionali è tenuto a conservare i documenti per 10 anni dalla fine del periodo di riferimento

(a) Utilizzato nei rapporti paese per paese per questo gruppo,

(b) in relazione all’osservanza dell’obbligo di cooperare con la massima entità capogruppo di quel gruppo.

§ 13zl

preavviso
(1) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali, che è il capostipite di tale gruppo, invia all’amministratore fiscale una notifica contenente un rapporto per paese per quel gruppo.

(2) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che non è il massimo genitore di quel gruppo deve presentare all’amministratore fiscale una notifica contenente un rapporto per paese per quel gruppo se il genitore più alto di quel gruppo

(a) non è uno Stato membro dell’Unione europea e una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

(1) questa entità madre suprema non ha alcun obbligo di riferire nel proprio Stato o giurisdizione per paese, o

2. per il periodo di rendicontazione, lo Stato o la giurisdizione del genitore più alto di quel gruppo non è l’autorità preposta alla rendicontazione paese per paese dello Stato;

b) proviene dallo stato del rapporto di scambio per paese che ha fallito sistematicamente e il ministero ha rivelato questo errore di sistema.

(3) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali non è tenuto a presentare una notifica ai sensi del paragrafo 2 se tale gruppo ha riferito per paese attraverso l’entità rappresentativa di tale gruppo e

a) l’ entità rappresentativa è uno Stato membro dell’Unione europea, o

(b) sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. per il periodo di riferimento, l’entità che rappresenta tale gruppo è il paese dichiarante del paese dichiarante,

2. l’ ente rappresentativo è tenuto a riferire in quello Stato per paese,

3. questo Stato non ha notificato alla Repubblica ceca il fallimento del sistema,

(4) l’ entità segnalante notifica, al più tardi l’ultimo giorno del periodo di segnalazione, al proprio Stato che è un rappresentante dell’entità di tale gruppo;

5. L’ entità membro ceca ha dichiarato in una dichiarazione che la relazione paese per paese rappresenterebbe questa entità rappresentativa per il gruppo.

(4) Il paragrafo 3 non si applica se l’entità che rappresenta gruppo multinazionale di imprese dalla stampa statale, modificando un paese che sistematicamente fallito, e il Ministero ha pubblicato questo fallimento sistemico.

§ 13zm

Termine per la presentazione delle notifiche
(1) La notifica deve essere effettuata entro 12 mesi dalla fine del periodo di segnalazione del gruppo di imprese multinazionali.

(2) In caso di un errore di sistema, lo stato di modifica di un rapporto da parte del paese dal quale la controllante del gruppo di imprese multinazionali o entità che rappresenta il gruppo termina il periodo di cui al paragrafo 1, tre mesi prima della data in cui il Ministero ha pubblicato questo fallimento sistemico.

Sezione 13zn

notifica
(1) Un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali presenta all’amministratore fiscale una dichiarazione in cui deve essere indicato

(a) i dati necessari per garantire la sicurezza tecnica della notifica, se tale entità è tenuta a riferire alle autorità fiscali,

(b) l’ entità capogruppo di tale gruppo e il suo Stato o giurisdizione,

c) quando l’entità non è membro Repubblica ultima controllante del gruppo, l’indicazione se la controllante rappresenta il gruppo, o di agire come entità europea del gruppo, o

d) nel caso in cui lo stato membro ceco non sia un’entità membro secondo le lettere b) ec)

1. quale entità membro di quel gruppo segnala per paese per questo gruppo e il suo stato o giurisdizione, o

2. che riferirà per paese per questo gruppo.

(2) La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata entro la fine del primo periodo di segnalazione.

(3) L’amministratore fiscale determina i dati necessari per garantire la sicurezza tecnica della notifica di cui al paragrafo 1 (a) e renderli pubblici sulla documentazione ufficiale e in un modo che consenta l’accesso remoto.

(4) Se i dati di cui al paragrafo 1 sono modificati, il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionale deve segnalare tale modifica all’amministratore fiscale entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato.

§ 13zo

Come inviare notifiche e annunci
(1) La notifica e la notifica devono essere effettuate su un modulo rilasciato dal Ministero e devono essere effettuate con un messaggio di dati

a) firmato da una firma elettronica riconosciuta, o

b) con l’identità verificata del mittente in un modo che può essere registrato nella sua casella dati.

(2) Il formato e la struttura del messaggio di dati devono essere pubblicati dall’autorità di contatto centrale in un modo che consenta l’accesso remoto.

§ 13zp

multe
(1) L’amministratore fiscale può anche infliggere un’ammenda al membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali per inadempimento di un’obbligazione non monetaria se viola l’obbligo

a) conservare i documenti,

b) chiedere alla massima entità genitrice di questo gruppo di cooperare.

(2) Un amministratore fiscale può imporre una multa fino a 1500000 CZK a un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che è il genitore principale di questo gruppo se viola l’obbligo di notifica.

(3) L’amministratore fiscale può infliggere un’ammenda fino a 1500000 CZK a un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che rappresenta un’entità del gruppo in violazione dell’obbligo di notifica.

(4) L’amministratore fiscale può imporre una multa fino a 600.000 CZK ai membri cechi di un gruppo di imprese multinazionali se violano l’obbligo di notifica.

(5) Un’ammenda inflitta in applicazione del paragrafo 4 non può essere imposta a un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che,

(a) dimostrare di non aver ricevuto o ottenuto dal genitore più alto di quel gruppo le informazioni necessarie per ottemperare all’obbligo di segnalare la segnalazione per paese per la quale lo ha richiesto,

(b) indicare nella relazione paese per paese per quel gruppo tutte le informazioni a sua disposizione e ricevute o ricevute, e

(c) dichiarare nell’avviso che il genitore più alto del genitore di quel gruppo ha rifiutato di cooperare.

§ 13zq

Procedura dell’organismo di contatto centrale
(1) L’ ufficio centrale di collegamento trasmette un rapporto da parte del paese come un gruppo multinazionale di imprese Punto di contatto del paese o giurisdizione da cui è membro dell’entità gruppo menzionato nella presente relazione e sono state date per il periodo contabile di stampa statale di scambio per paese. Un rapporto del paese come un gruppo multinazionale di imprese passa anche lo stato punto di contatto o giurisdizione nel cui territorio è in attività stabile organizzazione degli enti membri del gruppo menzionato nel rapporto, se tale stato o giurisdizione sono stati dati per il periodo contabile di stampa statale di scambio per paese.

(2) La relazione paese per paese per un gruppo di imprese multinazionale è trasmessa entro 15 mesi dalla fine del periodo di riferimento di tale gruppo. Se il termine per la notifica scade dopo, l’ufficio centrale di collegamento trasmette senza indugio una relazione paese per paese a quel gruppo.

(3) L’ ufficio centrale di collegamento informa i punti di contatto di tutti gli altri Stati membri del fatto che il genitore supremo di un gruppo di imprese multinazionali ha rifiutato di fornire l’appartenenza ceca a questo gruppo.

21. Nell’allegato 2, sezione V, dell’articolo C, il termine “uno” è sostituito da “una volta”.

22. Nell’allegato V, sezione 2, sezione D, punto 2 e sezione VI, punto 2, alla fine della lettera a), sono aggiunte le parole “che applicano uno standard comune di segnalazione”.

Art. II

Disposizioni transitorie
1 ° Bando secondo § 13zl paragrafo. 1 della legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dà Repubblica entità membro di un gruppo multinazionale di imprese che ultima controllante del gruppo, per i periodi di riferimento che iniziano prima 1 gennaio 2016.

2 ° Bando secondo § 13zl par. 2 legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dà Repubblica entità membro del gruppo di imprese multinazionale, che non è ultimo controllante del gruppo, per i periodi di riferimento che iniziano prima

a) il 1 ° gennaio 2016, quando è l’impresa madre di quel gruppo,

(b) 1 gennaio 2017 negli altri casi.

3 ° Bando secondo § 13ZN legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il periodo contabile in conformità del paragrafo 1 o 2, con scadenza 31 Ottobre 2017 è presentata al 31 ottobre 2017 .

4 ° ufficio centrale di collegamento trasmette un rapporto da parte del paese come un gruppo multinazionale di imprese per il periodo contabile a partire dal 2016, 18 mesi dopo la fine del periodo.

Art. III

efficacia
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Link utili:

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Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

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Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.