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Legge n. 164/2013

Legge sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale e sulla modifica di altre leggi correlate

 

164

LEGGE

del 2 maggio 2013

sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale e sulla modifica di altre leggi correlate

Il Parlamento ha risolto questa legge della Repubblica ceca:

PARTE PRIMA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN AMMINISTRAZIONE FISCALE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1

Oggetto di modifica
(1) La presente legge disciplina la procedura e le condizioni alle quali l’amministratore fiscale collabora con le autorità competenti di altri Stati, e ciò

a) conformemente alla legislazione dell’Unione europea che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore fiscale ( 1 ) in relazione a un altro Stato membro dell’Unione europea (in seguito denominato “un altro Stato membro”);

b) sulla base di accordi internazionali nel campo della fiscalità, che fa parte dell’ordinamento giuridico della Repubblica Ceca (in seguito denominato “accordo internazionale”) rispetto allo Stato o giurisdizione con cui l’accordo internazionale concluso (di seguito “Stato Parte”).

(2) La cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale (in appresso denominata “cooperazione internazionale”) è concessa o accettata in una forma

a) lo scambio di informazioni su richiesta,

(b) scambio automatico di informazioni,

(c) lo scambio di informazioni di propria iniziativa,

(d) servizio di documenti,

e) partecipazione ad atti, sottoazioni o altre procedure dell’amministratore fiscale, o

(f) ispezioni fiscali simultanee.

(3) Le informazioni ai fini della presente legge indicano informazioni per le quali l’amministratore delle imposte può ragionevolmente presumere la loro importanza per l’amministrazione delle imposte.

(4) Ai fini della presente legge, deve essere inteso

a) imposta sul reddito delle persone fisiche,

(b) imposta sulle società,

(c) l’ imposta sui beni immobili,

d) imposta sull’acquisto di beni immobili,

e) tassa di circolazione,

(f) imposta sul gioco d’azzardo,

g) tassa locale,

(h) un corrispettivo in contanti di natura analoga al corrispettivo in contanti di cui alle lettere da (a) a (g) imposto da un altro Stato membro o la sua totalità territoriale o amministrativa;

(i) il beneficio monetario previsto in un accordo internazionale, ad eccezione dei contributi obbligatori di sicurezza sociale.

(5) Ai sensi della presente legge, non è proceduto

a) assistenza reciproca tra gli Stati interessati in materia penale, oppure

(b) assistenza internazionale per il recupero di determinati crediti finanziari.

§ 2

Un altro stato e il suo punto di contatto
(1) Un altro stato è compreso ai fini della presente legge

a) un altro Stato membro o

(b) uno Stato contraente.

(2) Il punto di contatto di un altro Stato, ai fini della presente legge, è l’autorità responsabile dell’attuazione della cooperazione internazionale

a) conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione europea che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore fiscale ( 1 ) , o

(b) sulla base di un trattato internazionale.

§ 3

Relazione con il codice fiscale
Nel corso della cooperazione internazionale, le norme fiscali devono essere seguite, salvo diversa disposizione della presente legge.

TITOLO II

SICUREZZA ORGANIZZATIVA
§ 4

Ministero delle finanze
(1) Il ministero delle finanze (di seguito “il ministero”) garantisce l’attuazione della cooperazione internazionale.

(2) Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea di quale autorità esercita la competenza dell’ufficio centrale di collegamento e la competenza dell’organismo di collegamento; tali informazioni sono inviate simultaneamente alle autorità competenti di altri Stati membri.

(3) Il Ministero pubblica nell’Autorità dei rapporti finanziari l’organo che esercita la competenza dell’autorità di contatto.

§ 5

Punto di contatto
Il punto di contatto è l’ufficio centrale di collegamento o il punto di contatto.

§ 6

Corpo centrale di collegamento
(1) La direzione generale delle finanze esercita la competenza dell’organismo di contatto centrale.

(2) L’ ufficio centrale di collegamento garantisce la comunicazione con i punti di contatto di un altro Stato.

(3) L’ ufficio centrale di collegamento mantiene un elenco di punti di contatto e pubblica questo elenco in modo da consentire l’accesso remoto.

(4) L’ ufficio centrale di collegamento può assumere l’esecuzione di una domanda di cooperazione internazionale, anche se l’organismo di collegamento competente è responsabile della sua esecuzione. Informa l’autorità di collegamento e informa il punto di contatto richiedente di un altro Stato.

§ 7

Corpo del contatto
(1) Il Ministero può delegare l’autorità fiscale alla competenza dell’organismo di collegamento; informa immediatamente l’Autorità di contatto centrale e la Commissione europea di questa autorizzazione.

(2) L’ autorità di contatto è subordinata all’ufficio centrale di collegamento nel corso della cooperazione internazionale.

(3) l’autorità di contatto ne informa l’ufficio centrale di collegamento di richieste inviate direttamente al punto focale di un altro Stato, o mediante richiesta ricevuta direttamente dal punto di contatto di un altro Stato, così come le risposte alla richiesta.

(4) Qualora un organo di collegamento riceve una richiesta di cooperazione internazionale, che richiede misure che non rientrano nella sua giurisdizione, inoltra la domanda immediatamente l’ufficio centrale di collegamento, e informare il punto di contatto richiedente di un altro Stato. Il termine per il trattamento della domanda di cui all’articolo 10, paragrafi 2 o 3, inizia a decorrere il primo giorno successivo al deferimento della richiesta all’ufficio centrale di collegamento.

Sezione 8

Amministratore fiscale
(1) Operazioni, sottoprocessi o altre procedure per la fornitura di cooperazione internazionale devono essere eseguite dall’amministratore fiscale designato dal punto di contatto.

(2) L’amministratore fiscale è l’ufficio delle imposte specializzato nel caso di uno scambio automatico di informazioni da notificare

a) da istituzioni finanziarie, o

(b) gruppi di imprese multinazionali.

(3) L’autorità fiscale informa tempestivamente il punto di contatto delle azioni intraprese, sotto-procedure o altre procedure, e gli dà i documenti necessari per la cooperazione internazionale, o tramite il punto di contatto può chiedere il punto di contatto richiedente di un altro Stato per completare la documentazione.

(4) L’autorità fiscale può cercare la cooperazione internazionale solo attraverso il punto di contatto, che passa il trattamento della domanda, o completare i documenti necessari per l’attuazione della cooperazione internazionale.

TITOLO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Parte 1

Scambio di informazioni su richiesta
§ 9

Procedura per lo scambio di informazioni su richiesta
(1) Punto di contatto rogatoria può contattare punto di un altro stato di fornire informazioni relative alla gestione delle imposte, se le proprie fonti di informazioni sono state esaurite o metterebbe a repentaglio l’obiettivo di ottenere l’amministrazione fiscale.

(2) A decorrere dalla data di invio della richiesta al punto di contatto di ricevimento della risposta a questa richiesta o la data di invio della comunicazione di cessazione della cooperazione internazionale nel termine materia per la determinazione delle imposte sotto il codice fiscale non è in esecuzione.

(3) Su richiesta del punto di contatto di un altro Stato, il punto di contatto fornisce le informazioni relative all’amministrazione fiscale a sua disposizione. In caso contrario, eseguirà le attività, i sottoprocessi o altre procedure necessarie per ottenere le informazioni richieste.

(4) Una domanda ai sensi della sottosezione (1) o (3) può richiedere l’esecuzione di determinati atti, sotto-azioni o altre procedure necessarie per ottenere le informazioni richieste; questa richiesta deve essere giustificata in particolare.

(5) Se un punto di contatto ritiene che certi atti o parziali controllo altri processi la cui esecuzione sia in conformità del paragrafo 4, la richiesta, non richiesta o non può essere fatto, esso informa il punto di contatto di un altro stato immediatamente, incluse le ragioni.

(6) Se la richiesta esplicita del punto di contatto di un altro Stato di fornire l’originale del documento non può essere soddisfatta, il punto di contatto deve fornire una copia o una copia dello stesso.

§ 10

scadenze
(1) Punto di contatto conferma di aver ricevuto una richiesta di informazioni al punto di contatto di un altro Stato membro procede immediatamente, entro e non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, di solito attraverso una rete di comunicazione elettronica comune dell’Unione europea (di seguito “Rete comune di comunicazione”).

(2) posto contatto per fornire informazioni in conformità con § 9 immediatamente, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, e in mancanza di tali informazioni, fornisce entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta, a meno che non concorda con il punto focale di un altro stato per un periodo più lungo.

(3) Se un punto di contatto non è in grado di fornire informazioni al punto di contatto di un altro Stato entro il termine di cui al paragrafo 2, a notificare tempestivamente, ma non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, le ragioni per non comunicare le informazioni e quando si può presumere che le informazioni richieste.

§ 11

Aggiunta di un’applicazione
(1) Il punto di contatto notifica al punto di contatto di un altro Stato, entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni, eventuali carenze nella richiesta e ne richiede il completamento.

(2) I termini di cui all’articolo 10, paragrafo 2, decorre dal primo giorno successivo al ricevimento delle necessarie informazioni supplementari.

§ 12

Termini di rifiuto di fornire informazioni
(1) Il punto di contatto può rifiutarsi di fornire informazioni se il punto di contatto richiedente di un altro Stato

a) non hanno esaurito la possibilità di ottenere informazioni ai sensi della legge di detto altro Stato, tranne nei casi in cui il loro esaurimento comprometterebbe lo scopo di ottenere tali informazioni;

(b) non è autorizzato dalla legge di questo altro Stato a fornire informazioni simili.

(2) Se il negozio non dispone delle informazioni richieste a disposizione e non può in alcun guadagno modo o si rifiuta di fornire informazioni per i motivi di cui al paragrafo 1, notifica immediatamente dei motivi per non comunicare le informazioni che richiede punto di contatto di un altro stato, ma non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

(3) Il punto di contatto non deve rifiutarsi di fornire informazioni sulla base del fatto che queste informazioni non sono rilevanti ai fini dell’amministrazione fiscale nella Repubblica ceca.

Parte 2

Scambio automatico di informazioni
Sezione 1

Disposizioni generali per lo scambio automatico di informazioni
Sezione 12a

Definizione dello scambio automatico di informazioni
Per scambio automatico di informazioni si intende la fornitura regolare e sistematica di informazioni predefinite da parte dell’ufficio centrale di collegamento al punto di contatto di un altro Stato, che si svolge a intervalli regolari senza preventiva richiesta.

§ 12b

Oggetto dello scambio automatico di informazioni
(1) Le informazioni sono soggette allo scambio automatico di informazioni

(a) per tipo di reddito e proprietà,

(b) segnalati dalle istituzioni finanziarie,

(c) pareri fiscali con un elemento transfrontaliero,

(d) segnalato da gruppi di imprese multinazionali.

(2) In base ad un accordo internazionale, le informazioni non menzionate al paragrafo 1 possono anche essere soggette allo scambio automatico di informazioni.

Sezione 12c

Comunicazione di informazioni alla Commissione europea
L’autorità di contatto centrale riferisce annualmente alla Commissione europea in merito a informazioni statistiche sul volume degli scambi automatici in relazione agli Stati membri. Se disponibile, fornirà anche informazioni sui costi, i benefici e le modifiche associate all’attuazione di questa forma di cooperazione internazionale.

§ 12d

La procedura dell’ufficio centrale di collegamento quando si ricevono informazioni
L’ufficio centrale di collegamento riceve e utilizza le informazioni dal punto di contatto di un altro stato.

Sezione 2

Scambio automatico di informazioni per tipo di reddito e proprietà
§ 13

Ambito e condizioni per lo scambio automatico di informazioni
(1) Quando lo scambio automatico di informazioni per tipologia di reddito e patrimonio di fornire informazioni riguardanti le persone che, secondo le leggi di un altro paese sottoposto in questo altro tassazione Stato in ragione del suo domicilio, residenza, luogo di residenza o sede di direzione, a seconda delle tipologie di reddito o beni elencati nella pertinente legislazione dell’Unione Europea che disciplina la cooperazione amministrativa in materia fiscale 2 ) e definiti in un decreto ministeriale.

(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere fornite solo sui tipi di reddito o attività per cui le informazioni sono disponibili. Questi tipi saranno comunicati dall’autorità di contatto centrale alla Commissione europea e al ministero.

(3) Salvo indicazione contraria, l’ufficio centrale di collegamento fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno una volta all’anno civile, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo fiscale in cui ha ottenuto le informazioni.

(4) Se la Repubblica Ceca fornisce informazioni su altri tipi di reddito o del patrimonio che stabilito dal decreto di cui al paragrafo 1 di un altro Stato membro sulla base del reciproco accordo o in virtù di un accordo internazionale, informare l’ufficio centrale di collegamento di questo fatto alla Commissione europea e dotarla di questo accordo o internazionale contratto.

(5) L’ ufficio centrale di collegamento può comunicare all’ufficio centrale di collegamento di un altro Stato membro che non è necessario fornire informazioni su un particolare tipo di reddito o proprietà previsto dal decreto di cui al paragrafo 1; informare la Commissione europea e il ministero.

Sezione 3

Scambio automatico di informazioni notificato dalle istituzioni finanziarie
Sottosezione 1

Disposizioni generali
Sezione 13a

Disposizioni introduttive
Nello scambio automatico di informazioni trasmesse dalle istituzioni finanziarie, vengono fornite informazioni sulle persone soggette ad obblighi fiscali in un altro Stato membro e per le quali sono segnalate informazioni finanziarie.

Sezione 13b

concetti
(1) Se il termine utilizzato in questa sezione è definito nel caso dello scambio automatico di informazioni

a) con un altro Stato membro elencato nell’allegato 1 della presente legge, ha sempre il significato indicato nel presente allegato,

b) lo Stato parte della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale di cui all’allegato n. 1 al presente atto, ha il significato dato nel presente allegato tra lo Stato contraente e la Repubblica Ceca non si applica un accordo internazionale bilaterale che regola lo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari,

(c) con uno Stato Contraente in un trattato internazionale, ha il significato indicato in questo accordo internazionale, anche se è definito in questa sezione; a meno che i termini del contratto non definiscano il significato di cui all’allegato n. 1 della presente legge.

(2) L’ elenco degli Stati contraenti di cui al paragrafo 1 b) ec) devono essere pubblicati dal Ministero nel Bollettino finanziario.

Sezione 13c

Notifica alle istituzioni finanziarie ceche
(1) Per istituzione finanziaria ceca notificante si intendono le istituzioni finanziarie della Repubblica ceca non menzionate al paragrafo 2.

(2) L’ istituto finanziario ceco notificante deve essere compreso

a) un ente finanziario nella Repubblica ceca che non è un istituto finanziario ai sensi dell’articolo B dell’allegato 1 del presente atto;

(b) una persona giuridica o una entità priva di personalità giuridica a basso rischio che rischia di mettere in pericolo la corretta identificazione e determinazione della tassa o la sicurezza del suo pagamento.

(3) Istituto finanziario in uno stato o giurisdizione indica un istituto finanziario che è

a) un residente di detto Stato o una giurisdizione diversa da una delle sue succursali situate al di fuori del territorio di tale Stato o giurisdizione, o

(b) una succursale di un istituto finanziario che non è residente di detto Stato o di una giurisdizione in cui tale succursale è situata in tale Stato o giurisdizione.

(4) Elenco degli istituti finanziari cechi non notificanti ai sensi del paragrafo 2 (b) il Ministero stabilisce un decreto e lo notifica alla Commissione europea. Il Ministero comunicherà alla Commissione Europea le modifiche che saranno apportate alla lista.

§ 13d

Account notificato
(1) notificato, l’account è un conto finanziario gestito da un istituto finanziario dichiarando ceca ha tenuto notificato persona o entità non finanziaria passiva il cui soggetto controllante è notificata da una persona cercata nell’ambito delle procedure di due diligence o di altre procedure analoghe di cui all’allegato n. 2 al presente atto.

(2) La persona che controlla deve essere compresa nel caso

(a) persone giuridiche il beneficiario effettivo secondo la legge che disciplina le misure contro la legalizzazione dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo,

(b) il Fondo fiduciario, il Fondatore, l’Amministratore del Trust, il Supervisore del Fondo, il Beneficiario o qualsiasi altra persona fisica che abbia il più alto controllo effettivo sul Fondo fiduciario,

c) altre unità senza personalità giuridica rispetto al fondo fiduciario una persona in posizione uguale o analoga a quella del soggetto controllante del Fondo fiduciario.

(3) Si intende un’entità passiva non finanziaria

a) un’entità non finanziaria che non è un’entità non finanziaria attiva ai sensi dell’articolo D dell’allegato 1 del presente atto;

(b) un’impresa di investimento di cui all’articolo A, punto 4 (b) Allegato 1 al presente atto che non è un istituto finanziario di uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione.

(4) Un’entità non finanziaria indica un’entità legale o un’entità non giuridica che non è un istituto finanziario.

(5) Ai fini dello scambio automatico di informazioni con altro stato viene conto esenti significa anche un conto in cui un basso rischio che significa compromettere la corretta identificazione e determinazione delle imposte o sicurezza del suo pagamento e presenta caratteristiche molto simili a quelli di qualsiasi conti esenti elencate all’articolo C, punto 17 (a) a (f) dell’allegato 1 alla presente legge.

(6) L’ elenco dei conti esenti di cui al paragrafo 5 è determinato dal Ministero con decreto e deve essere notificato alla Commissione europea. Il Ministero comunicherà alla Commissione Europea le modifiche che saranno apportate alla lista.

Sezione 13e

Organismo Notificato
(1) Persona notificante indica una persona di uno Stato partecipante che non lo è

a) una società per azioni le cui azioni sono regolarmente negoziate su un mercato regolamentato di valori mobiliari,

(b) una società commerciale che è un’entità correlata di una società per azioni a responsabilità limitata di cui alla lettera a);

(c) un ente governativo,

(d) un’organizzazione internazionale,

(e) dalla banca centrale, o

(f) istituzioni finanziarie.

(2) Si deve comprendere una persona di uno Stato partecipante

a) una persona fisica, una persona giuridica o un’unità senza una persona giuridica che risiede in tale Stato,

(b) un’unità senza una persona giuridica diversa da un Fondo fiduciario che non è residente di uno Stato o giurisdizione, a condizione che abbia una sede di gestione in tale Stato partecipante;

(c) il patrimonio del defunto che era residente di quello Stato.

(3) Stato partecipante significa

a) un altro Stato membro,

(b) uno Stato contraente con il quale la Repubblica ceca ha concluso un accordo internazionale in base al quale le informazioni comunicate dagli istituti finanziari possono essere automaticamente scambiate con tale Stato;

(c) lo Stato Contraente con il quale l’Unione Europea ha concluso un trattato internazionale applicabile allo scambio automatico di informazioni comunicato da istituzioni finanziarie e che è incluso in un elenco pubblicato dalla Commissione Europea.

(4) Si intende uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione

a) un altro Stato membro,

b) Lo Stato Parte al quale la Repubblica ceca ha concluso un accordo internazionale, in base al quale lo Stato può scambiare automaticamente le informazioni fornite dagli enti finanziari, almeno nella misura in cui essa è tenuta a fornire tali informazioni ad un altro Stato membro, se

Il primo per attuare i trattati internazionali firmati dalla competente autorità della Repubblica Ceca, così come l’autorità competente di tale documento Stato parte riguardante lo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari, ed è probabile che le condizioni siano soddisfatte che lo scambio di documenti tra la Repubblica ceca e che gli Stati Stato o

2. lo scambio automatico di informazioni notificato dagli istituti finanziari nell’ambito del presente Accordo internazionale non richiede la firma di un documento ai sensi del paragrafo 1;

c) lo Stato Parte, con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale applicabile allo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari, almeno nella misura in cui essa è tenuta a fornire tali informazioni ad un altro Stato membro e che è sulla lista pubblicata dalla Commissione europea.

(5) Un residente dello stato o giurisdizione si intende la persona fisica o giuridica senza personalità giuridica, che in base alle leggi di tale stato o giurisdizione in tale Stato è soggetta alla giurisdizione o una tassazione in ragione del suo domicilio, residenza, della sede della sua direzione o sede.

(6) Ai fini dello scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti d’America, è inteso

(a) una persona notificata che specifica un americano,

b) un residente dello stato o giurisdizione residente nell’ambito di un contratto tra la Repubblica ceca e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

(7) L’ elenco degli Stati contraenti di cui al paragrafo 4 (b) notifica il Ministero alla Commissione europea e lo pubblica nel Relatore Finanziario; il relatore finanziario indica inoltre per ciascuno Stato contraente la data a partire dalla quale tale Stato è uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione.

§ 13f

La posizione dell’istituto finanziario
L’istituto finanziario ceco notificante e l’istituto finanziario ceco non notificante hanno lo status di un’entità fiscale ai fini della presente legge.

§ 13g

screening
(1) L’ ente finanziario ceco notificante controlla se il conto notificato è conservato nell’anno civile.

(2) L’ ente finanziario ceco notificante utilizzerà nel caso di a

a) di un altro Stato membro, le procedure di dovuta diligenza elencate nell’allegato 2 del presente atto o le procedure più rigorose il cui uso consente il presente allegato,

b) Stato contraente della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale di due diligence di cui all’allegato n. 2 della presente legge o le procedure più severe, l’uso di questo supplemento permette lontani tra questo Stato e la Repubblica Ceca non è applicabile al trattato internazionale che regola lo scambio automatico di informazioni segnalato da istituzioni finanziarie,

(c) le procedure di due diligence di uno Stato Parte nell’ambito di un trattato internazionale o di altre procedure comparabili il cui uso lo consente il trattato internazionale; se il contratto non contiene la dovuta diligenza, le procedure di due diligence di cui all’appendice 2 del presente atto o le procedure più rigorose il cui uso lo consente.

(3) L’ ente finanziario ceco notificante notifica alle autorità fiscali l’uso di altre procedure comparabili o più rigorose ai sensi del paragrafo 2.

(4) Ai fini della verifica ai sensi dell’allegato n ° 2 al presente atto rispetto alla stato o giurisdizione in cui lo Stato partecipante il 31 dicembre, 2015, la data di registrazione significa al 31 dicembre 2015.; negli altri casi, il giorno decisivo è il 31 dicembre dell’anno in cui tale Stato diventa uno Stato partecipante.

(5) L’ elenco dei giorni decisivi di cui al paragrafo 4 è pubblicato dal ministero nel Bollettino finanziario.

§ 13h

rivelazione
(1) L’ ente finanziario ceco notificante determina i dati per il conto notificato per anno civile.

(2) L’ istituto finanziario ceco notificante procede secondo le stesse modalità dell’inchiesta, utilizzando procedure diligenti di assistenza, altre procedure comparabili o procedure più rigorose.

(3) I dati devono essere raccolti per il conto notificato del titolare del conto

(a) il notificatore,

(b) una persona giuridica o un’unità senza personalità giuridica la cui persona controllante è un’entità notificante.

(4) I dati riportati sull’account comunicato sono

a) il nome o la designazione del titolare del conto,

(b) data e luogo di nascita del titolare del conto,

(c) l’ indirizzo della residenza permanente o altra residenza o l’indirizzo del proprietario del conto e

(d) il numero di identificazione fiscale o altro numero di conto analogo del titolare del conto utilizzato a fini fiscali nello Stato in cui il contribuente è residente e il codice di tale Stato.

(5) Anche i dati di cui al paragrafo 4 sono registrati nell’entità controllante ai sensi del paragrafo 3 b).

Sezione 13i

cooperazione
(1) Il titolare del conto deve fornire all’istituto finanziario ceco notificante o notificare all’istituto finanziario ceco la necessaria cooperazione nell’audit e nelle indagini.

(2) La cooperazione di cui al paragrafo 1 è fornita anche dall’entità controllante del titolare del conto.

§ 13j

Conservazione dei documenti
L’istituto finanziario ceco notificante è tenuto a conservare i documenti di verifica e di indagine per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno civile per il quale i conti notificati sono controllati e i dati su di essi sono controllati.

§ 13k

preavviso
(1) Un istituto finanziario ceco notificante che mantiene il conto notificato durante l’anno civile presenta una notifica all’amministratore fiscale, dichiarando

a) il numero di identificazione, se assegnato secondo un trattato internazionale,

(b) il suo nome o designazione, il numero di identificazione della persona secondo la legge che disciplina il servizio statistico statale,

(c) dati registrati sull’account notificato,

(d) l’ identificatore univoco del conto notificato,

e) il saldo del conto di informativa o il valore di conto alla fine dell’anno civile, o se è stato in questo periodo, l’account è chiuso, informazioni sulla sua cancellazione e, se così stabilito da un trattato internazionale, equilibrio su di esso o il suo valore immediatamente prima della sua rimozione; nel caso di contratti assicurativi con valore di capitale o di contratto di assicurazione anche in pensione il valore del capitale o il valore di riscatto.

(f) per il conto di pagamento

1. l’ importo lordo totale degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi derivanti dai fondi di tale conto versati o accreditati su tale conto durante l’anno civile,

2. Le totale proventi lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso delle attività finanziarie pagati o accreditati al conto nel corso dell’anno civile in cui annuncia l’istituto finanziario ceco ha agito come un manager di custodia, broker, agente o altro rappresentante del titolare del conto,

g) per il conto di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati su tale conto durante l’anno civile,

h) per l’account, che non sono al punto f) eg) l’importo totale lordo pagati o accreditati al suo proprietario in relazione a questo account durante l’anno solare in cui annuncia l’istituto finanziario ceco impegna partito o il debitore, tra cui l’ammontare complessivo pagato dal titolare del conto per qualsiasi rimborso durante l’anno solare,

(i) altri dati nell’ambito di un trattato internazionale o dei suoi allegati,

(j) una dichiarazione attestante che ha debitamente esercitato la due diligence, altre procedure comparabili o più rigorose nello svolgimento dell’indagine.

(2) Se dall’esame risulta che l’ente finanziario ceco notificante non effettua un conto notificato nell’anno civile, ne informa le autorità fiscali.

(3) persegue un non-notifica istituto finanziario ceco che è un ente governativo, un’organizzazione internazionale o la Banca nazionale ceca, come attività di business della stessa specie, che svolgono le istituzioni finanziarie, servita in termini di questo business, la notifica di cui al paragrafo 1.

Sezione 13l

Termine per la presentazione delle notifiche
La notifica è presentata entro il 30 giugno dell’anno civile successivo all’anno civile per il quale è presentata.

§ 13m

Come inviare le notifiche
(1) Una notifica deve essere effettuata mediante un messaggio di dati

a) firmato da una firma elettronica riconosciuta, o

b) con l’identità verificata del mittente in un modo che può essere registrato nella sua casella dati.

(2) Il formato e la struttura del messaggio di dati devono essere pubblicati dall’autorità di contatto centrale in un modo che consenta l’accesso remoto.

§ 13n

multe
(1) L’autorità fiscale affermando che l’istituto finanziario ceco o-notifica non istituzione finanziaria Repubblica di imporre multe per inadempimento in natura, nonché violazione del dovere

(a) durante l’esame,

(b) quando rileva,

(c) conservare le registrazioni relative allo screening e ai sondaggi,

(d) ottenere un numero di identificazione,

(e) informazione o divulgazione.

(2) L’amministratore fiscale può notificare a un’istituzione finanziaria ceca oa un istituto finanziario ceco non divulgante l’imposizione di una multa fino a 500.000 CZK se viola l’obbligo di notifica.

§ 13o

Procedura dell’amministratore fiscale durante il passaggio delle informazioni
L’amministratore fiscale trasmette le informazioni ottenute in base alla notifica all’ufficio centrale di collegamento.

§ 13p

La procedura dell’ufficio centrale di collegamento durante la trasmissione di informazioni
(1) L’ ufficio centrale di collegamento trasmette le informazioni ottenute da parte dell’amministrazione fiscale punto di contatto dello Stato membro o il punto di contatto dello Stato contraente con cui un accordo internazionale applicabile allo scambio automatico di informazioni fornite dagli enti finanziari, entro il 30 settembre dell’anno civile successivo all’anno civile per il quale sono stati annunciati.

(2) L’ elenco degli Stati contraenti di cui al paragrafo 1 è pubblicato dal ministero nel relatore finanziario.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche sullo scambio automatico di informazioni segnalate dagli istituti finanziari con gli Stati Uniti d’America
§ 13q

Numero di identificazione
(1) L’ istituto finanziario ceco notificante chiede al punto di contatto degli Stati Uniti di assegnare un numero di identificazione.

(2) L’ ente finanziario ceco notificante che conduce il conto notificato chiede al punto di contatto degli Stati Uniti di assegnare il numero di identificazione se deve essere assegnato nell’ambito di un trattato internazionale.

(3) Un istituto finanziario richiede un numero di identificazione per ottenerlo al più tardi il giorno prima del giorno in cui deve riferire all’amministratore fiscale.

§ 13r

Istituzioni finanziarie non partecipanti
(1) L’ ente finanziario ceco notificante deve inoltre verificare se durante l’anno civile tiene un conto il cui proprietario è un’istituzione finanziaria non partecipante.

(2) Un istituto finanziario ceco notificante che tiene un conto nel corso dell’anno civile in questione, il cui proprietario è un’istituzione finanziaria non partecipante, ne informa le autorità fiscali.

(3) Un istituto finanziario ceco notificante che un’istituzione finanziaria non partecipante segnala o effettua un pagamento da fonti nel territorio degli Stati Uniti d’America,

(a) fornire i dati necessari per la notifica di tale pagamento e la detrazione dell’imposta degli Stati Uniti in base al trattato internazionale da chiunque abbia ricevuto il pagamento;

(b) detrarre l’importo corrispondente alla tassa degli Stati Uniti d’America in base ad un trattato internazionale se è obbligato a farlo e inviarlo a tale Stato.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni
§ 13s

Informazione e pubblicazione
(1) Un istituto finanziario ceco notificante informa la persona notificata che è una persona fisica che i dati saranno raccolti e trasmessi prima della prima notifica all’amministratore fiscale che contiene i dati su tale persona in modo che la persona possa esercitare la sua / il diritto alla protezione dei dati personali.

(2) Nel caso di una violazione della sicurezza relativa ai dati su una persona notificata, che potrebbe avere un impatto sulla protezione dei dati personali o sulla privacy della persona notificata, essa informa

a) notifica a un istituto finanziario ceco se si è verificata una violazione della sicurezza durante il trattamento dei dati o la loro trasmissione all’amministratore fiscale;

(b) l’ ufficio centrale di collegamento negli altri casi.

(3) Un istituto finanziario ceco notificante notifica inoltre una violazione della sicurezza di cui al paragrafo 2 all’ufficio centrale di collegamento.

(4) L’ ente finanziario ceco notificante comunica in modo tale da consentire l’accesso remoto o altri mezzi appropriati di esercizio

a) procedure di due diligence per i nuovi conti anche su conti preesistenti,

(b) le procedure di due diligence per i conti di valore elevato anche per i conti con un valore inferiore,

(c) le procedure di due diligence anche per i conti delle ex entità con un valore non superiore a USD 250000 nel giorno in questione o

(d) altre procedure comparabili o più rigorose ai sensi del trattato internazionale.

§ 13t

notifica
(1) L’ ente finanziario ceco notificante e l’istituto finanziario ceco non notificante che conduce il conto notificato riferiscono all’amministratore fiscale

a) se è un’istituzione finanziaria ceca notificante o un’istituzione finanziaria ceca non notificante,

(b) i dati necessari per garantire tecnicamente la notifica,

(c) il numero di identificazione se al punto di contatto degli Stati Uniti è stato assegnato questo numero.

(2) La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro il 31 maggio dell’anno civile in cui l’istituzione finanziaria effettua la prima notifica.

(3) L’amministratore fiscale determina i dati necessari per garantire la sicurezza tecnica della notifica di cui al paragrafo 1 (b) e renderli pubblici sulla documentazione ufficiale e in un modo che consenta l’accesso remoto.

(4) In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, l’istituto finanziario è tenuto a segnalare la modifica alle autorità fiscali entro 15 giorni dal verificarsi.

§ 13ta

Avviso sulla scelta fatta dall’autorità competente
Il ministero pubblicherà nel Bollettino finanziario un avviso sull’elezione effettuata dall’autorità competente della Repubblica ceca in conformità del trattato internazionale.

Sezione 4

Scambio automatico di informazioni fiscali con un elemento transfrontaliero
§ 13u

Disposizioni introduttive
(1) Lo scambio automatico di informazioni sulle posizioni fiscali con un elemento transfrontaliero fornisce informazioni su:

a) decisioni fiscali preliminari e

(b) valutazioni preliminari dei prezzi di trasferimento.

(2) Nello scambio automatico di informazioni sulle posizioni fiscali con un elemento transfrontaliero, l’ufficio centrale di collegamento fornisce anche le informazioni di cui al paragrafo 1 al ministero e alla Commissione europea.

(3) Nello scambio automatico di informazioni sulle posizioni fiscali con un elemento transfrontaliero, non sono fornite informazioni sulla decisione fiscale preliminare o sulla valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento che si riferiscono esclusivamente alle persone fisiche.

§ 13v

Decisione fiscale preliminare
(1) Una decisione fiscale provvisoria è una decisione dell’autorità fiscale su una valutazione vincolante relativa ad una transazione transfrontaliera.

(2) Una decisione fiscale provvisoria è anche una decisione diversa dalla decisione di cui al paragrafo 1,

a) che è rilasciato, modificato o rinnovato dall’amministratore fiscale e che può essere invocato,

(b) che è destinato a una particolare persona o unità senza personalità giuridica o un gruppo di persone o unità,

(c) il cui soggetto è

1. l’ interpretazione o l’applicazione di una legge fiscale relativa ad una transazione transfrontaliera, o

2. Valutare se un’attività sta creando o non sta creando una sede permanente, e

(d) che viene emessa prima di un’operazione o un’attività transfrontaliera che potrebbe creare una stabile organizzazione o prima di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la transazione o l’attività.

(3) Una decisione fiscale anticipata è anche un accordo, una procedura o un atto di un amministratore fiscale che soddisfa allo stesso modo le condizioni di cui al paragrafo 2.

(4) Le operazioni transfrontaliere di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere intese

a) operazioni o serie di operazioni, di cui una parte

1. non è soggetto nello Stato o nella giurisdizione che ha emesso, modificato o rinnovato il ruling fiscale, la tassazione in base al suo domicilio, residenza permanente, luogo di gestione o luogo di gestione,

2. è soggetto a tassazione in ragione del suo domicilio, residenza permanente, sede legale o luogo di gestione contemporaneamente in più di uno Stato o giurisdizione, o

3. Si impegna attraverso una stabile organizzazione e questa operazione fa parte delle attività di tale stabile organizzazione,

(b) le misure adottate da una persona o un’entità senza personalità giuridica per quanto riguarda la loro attività attraverso una stabile organizzazione e qualora tale misura faccia parte delle attività di tale stabile organizzazione;

(c) operazioni o serie di esse aventi un impatto transfrontaliero.

(5) Ai fini del paragrafo 4, se la persona o l’unità senza personalità giuridica che è la decisione fiscale precedente è determinata ad avere una relazione indiretta con l’operazione transfrontaliera.

§ 13w

Valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento
(1) La valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento è obbligatoria la valutazione del modo in cui un prezzo è stato negoziato tra le parti correlate sotto l’imposta sul reddito legge regolatrice, relative a transazioni transfrontaliere.

(2) Anche la valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento è una decisione diversa da quella di cui al paragrafo 1, che

a) è rilasciato, modificato o rinnovato dall’amministratore fiscale e può essere invocato,

(b) è rivolto a una persona o entità senza personalità giuridica o un gruppo di persone o entità,

(c) si riferisce a un’operazione transfrontaliera e ha come oggetto

1. Individuare una serie appropriata di criteri per questa transazione per determinare i prezzi concordati tra parti correlate ai sensi della legge sull’imposta sul reddito o

2. Assegnazione del profitto a una stabile organizzazione basata su tale transazione;

(d) è emessa prima dell’operazione transfrontaliera o dell’archiviazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la transazione.

(3) Una valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento deve anche essere un accordo, una procedura o un’azione di un amministratore fiscale che soddisfi allo stesso modo le condizioni di cui al paragrafo 2.

(4) Le operazioni transfrontaliere di cui ai paragrafi 1 e 2 sono operazioni o una serie di operazioni,

a) che coinvolge parti correlate sotto le imposte sul reddito legge di regolazione, che sono soggetti a tassazione in ragione del suo domicilio, residenza, luogo di residenza o di gestione in diversi stati o giurisdizioni, o

(b) avere un impatto transfrontaliero.

§ 13x

Ambito delle informazioni fornite
(1) Informazioni sulla decisione fiscale preliminare o sulla valutazione preliminare del prezzo di trasferimento include

a) i dati identificativi della persona giuridica interessata, le unità senza personalità giuridica o il loro gruppo,

b) una sintesi del loro contenuto, che comprende anche una descrizione delle attività, operazione o complesso di operazioni in termini generali e non comporta la violazione di segreti commerciali o imposto dalla legge o legalmente riconosciuti obbligo di riservatezza, minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica Ceca,

(c) la data di rilascio, modifica o rinnovo,

(d) la data della loro entrata in vigore,

(e) la data di scadenza della loro validità, se indicata,

(f) la loro specie,

(g) il valore della transazione o un intervallo di transazioni a cui si riferisce, se indicato,

(h) nel caso di una valutazione preliminare del prezzo di trasferimento, una descrizione della serie di criteri utilizzati per determinare i prezzi concordati tra parti correlate ai sensi della legge sull’imposta sul reddito o del prezzo concordato,

(i) nel caso di una valutazione preliminare del prezzo di trasferimento, la determinazione del metodo utilizzato per determinare i prezzi negoziati ai sensi della legge sull’imposta sul reddito o del prezzo concordato,

(j) la designazione di un altro Stato membro che potrebbe essere interessato,

k) l’ identificazione di una persona giuridica o di un’unità senza personalità giuridica in un altro Stato membro che possa essere interessata e l’identificazione di quello Stato con il quale tali persone o unità prive di personalità sono collegate;

(l) indicazione del fatto che sia basato

1. dalla decisione fiscale preliminare,

(2) la valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento, o

3. la richiesta di cui al paragrafo 3.

(2) I dati di cui al paragrafo 1 (a), (b), (h) e (k) non devono essere comunicati al Ministero e alla Commissione europea.

(3) Se il contenuto dell’esame preliminare dei prezzi di trasferimento concordato con lo Stato contraente che non è un altro Stato membro, in virtù di un accordo internazionale che non consente la fornitura di informazioni a terzi, contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, al posto dei dati da questa valutazione preliminare dei dati dall’applicazione che ha portato alla sua liberazione.

§ 13y

Limite di tempo per fornire informazioni
L’ufficio centrale di collegamento fornisce informazioni sulla decisione fiscale preliminare o sulla valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento entro 3 mesi dalla fine della metà dell’anno civile in cui tali decisioni sono state emesse, modificate o rinnovate.

Sezione 13z

Aggiunta delle informazioni fornite
L’ufficio centrale di collegamento, su richiesta di un altro Stato membro, fornisce informazioni supplementari sulla decisione fiscale preliminare o sulla valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento o del loro testo completo. Durante l’elaborazione di una richiesta, la richiesta viene scambiata sulla richiesta.

Sezione 5

Scambio automatico di informazioni segnalate da gruppi di imprese multinazionali
13za §

Disposizioni introduttive
Uno scambio automatico di informazioni riportato dai gruppi di imprese multinazionali fornisce rapporti paese per paese contenenti alcune informazioni aggregate su un gruppo transnazionale di società e informazioni sulle singole entità membro di tale gruppo fornite da tali gruppi ai contribuenti cechi.

Sezione 13zb

Paese per lo scambio di rapporti per paese
(1) Le segnalazioni paese per paese sono comprese

a) un altro Stato membro o

b) Stato contraente la cui autorità competente ha firmato come autorità competente della Repubblica ceca, un documento per l’attuazione degli accordi internazionali in materia di scambio automatico di informazioni riportato da gruppi multinazionali di imprese, si garantisce che le condizioni che lo scambio di documenti tra la Repubblica ceca e che gli Stati di Stato.

(2) Il Ministero pubblica nel Bollettino finanziario un elenco dei paesi di cui al paragrafo 1 b).

§ 13zc

Gruppo aziendale, il suo bilancio consolidato e il periodo di riferimento
(1) Un gruppo di imprese è costituito da persone giuridiche o unità prive di personalità per le quali

a) i conti consolidati del gruppo di imprese sono obbligatoriamente compilati;

b) se il bilancio consolidato delle imprese elaborano obbligatorio se le azioni o titoli similari che rappresenta un interesse in alcune di queste persone giuridiche o le unità senza personalità giuridica negoziati su un mercato regolamentato, compresi i mercati simili all’estero.

(2) Il bilancio consolidato delle imprese significa il bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili o principi generalmente applicati nello stato o giurisdizione in cui sono soggette a tassazione in ragione della sua residenza o il luogo di gestione della controllante del gruppo.

(3) Per periodo di riferimento si intende il periodo contabile per il quale sono stati redatti i bilanci consolidati del gruppo di imprese di cui al paragrafo 2 o per i quali, conformemente al paragrafo 1, b) compilato obbligatoriamente.

§ 13zd

Gruppo aziendale multinazionale
(1) Un gruppo di imprese multinazionali è un gruppo di imprese che comprende

a) persone giuridiche o unità non costituite soggette a tassazione in ragione della loro sede o della loro gestione in Stati o giurisdizioni diversi;

b) una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, che oltre ad imposta nello stesso a causa della sua residenza o sede di direzione sono tassati anche in relazione all’attività svolta attraverso una stabile organizzazione in uno stato o giurisdizione diversa.

(2) Gruppo di società non denunciare periodo contabile di un gruppo multinazionale di imprese di cui al paragrafo 1, se i suoi ricavi totali consolidati nel bilancio consolidato del gruppo per il periodo contabile immediatamente precedente il periodo contabile riportato è inferiore 750 milioni di euro o equivalente in valuta in base alla media dei tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea nel gennaio 2015.

§ 13ze

Entità membro
(1) Un membro di un gruppo di imprese multinazionali è un’entità separata che è a

a) inclusi o inclusi nei bilanci consolidati di tale gruppo se azioni o titoli assimilati che rappresentano un’unità di tale unità sono negoziati su un mercato regolamentato, compreso un mercato estero analogo, o

(b) a causa delle sue dimensioni o del suo significato, è escluso dai conti consolidati di quel gruppo.

(2) Un membro di un gruppo di imprese multinazionali di uno stato o di una giurisdizione è un membro di quel gruppo che è soggetto a tassazione in tale Stato o giurisdizione in ragione della sua sede o gestione.

(3) Membro europeo di un gruppo di imprese multinazionali è un’entità di uno Stato membro di quel gruppo di uno Stato membro dell’Unione europea.

(4) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali è un membro di questo gruppo della Repubblica ceca.

§ 13zf

La posizione del membro ceco
Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali ha lo status di un’entità fiscale ai fini della presente legge.

§ 13zg

Entità madre suprema, che rappresenta l’entità madre e rappresenta l’entità europea
(1) Il genitore supremo di un gruppo di imprese multinazionali è un membro di quel gruppo se

a) partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale o ai diritti di voto di un altro membro del gruppo in questione in misura sufficiente a

(1) è richiesto per preparare il bilancio consolidato del gruppo, o

2. lo avrebbe compilato se le sue azioni o titoli simili fossero stati negoziati su un mercato regolamentato, incluso un mercato estero simile, nel suo Stato o giurisdizione, e

(b) nessun altro membro del gruppo partecipa direttamente o indirettamente al capitale o ai diritti di voto di tale entità nella misura specificata nella lettera (a).

(2) In rappresentanza della controllante di un gruppo multinazionale di imprese: un soggetto membro dell’entità gruppo di qualsiasi membro di questo gruppo segnalato come unico rappresentante della controllante del gruppo, in conformità con la decisione del gruppo per questo gruppo devono segnalare in base al paese.

(3) che rappresenta l’entità europea di un gruppo multinazionale di imprese significa l’entità membro europea del gruppo che ciascun ente membro europea del gruppo ha annunciato un’entità europea membro del gruppo, l’unico in linea con la decisione di questo gruppo riferirà dal paese in questo gruppo per tutti Membri europei di questo gruppo.

(4) Un’entità rappresentativa di un gruppo di imprese multinazionale deve essere considerata come rappresentativa dell’entità capogruppo di quel gruppo e rappresenta l’entità europea di quel gruppo.

§ 13zh

Errore del sistema nel paese del paese dichiarante per paese
(1) Insuccesso sistemico del paese del paese dichiarante per paese si intende quando

a) lo Stato di sospendere lo scambio automatico di informazioni riportate da gruppi multinazionali di aziende per motivi diversi da quelli documento dichiarato l’attuazione di un accordo internazionale, che si riferisce allo scambio automatico di informazioni riportato da gruppi multinazionali di imprese, firmato dalle autorità competenti, o

b) questo Stato è altrimenti in modo permanente non rispettando l’obbligo di segnalare automaticamente per paese i gruppi transnazionali di imprese a cui appartengono le entità membro ceche.

(2) Il Ministero comunicherà all’Autorità per i rapporti finanziari che vi è stato un fallimento del sistema nel paese dello scambio di relazioni per paese o che questo stato è cessato.

§ 13z

Rapporto nazionale
(1) Rapporto nazionale per un gruppo di imprese multinazionali

a) informazioni aggregate su questo gruppo in relazione a ciascuno Stato o giurisdizione nel seguente intervallo:

1. Entrate che escludono pagamenti tra membri del gruppo considerati come dividendi nello Stato o nella giurisdizione di cui il membro pagatore è membro,

2. profitto prima delle tasse,

3. Imposte sul reddito pagate,

4. Imposte sul reddito pagabili,

5. capitale sociale,

6. Profitti o perdite cumulati,

7. numero di dipendenti,

8. il valore delle attività materiali diverse dalle disponibilità liquide o dai mezzi equivalenti,

(b) informazioni sui singoli membri di quel gruppo nell’intervallo seguente:

1. il nome dell’entità,

2. lo Stato o la giurisdizione da cui l’entità è,

3. lo Stato o la giurisdizione sotto i cui diritti è stata fondata l’entità, se diversa dallo Stato o dalla giurisdizione di cui al paragrafo 2, e

4. la natura dell’attività principale o altra attività principale dell’entità,

(c) la fonte di dati di cui alla lettera a).

(2) La relazione paese per paese per un gruppo di imprese multinazionali è compilata per il periodo di riferimento, suddivisa per paese o giurisdizione, e contiene la denominazione della valuta in cui sono espressi gli importi nel rapporto; tutti gli importi sono mostrati nella stessa valuta.

(3) Quando si compila un rapporto nazionale, devono essere utilizzati i dati della stessa fonte. L’uso di uno scostamento dell’origine dati diverso dal precedente periodo di segnalazione deve essere giustificato nella relazione.

(4) Ai fini di compilare report per paese è come un’entità membro di un gruppo multinazionale di imprese è anche considerato parte delle entità membro del gruppo, attraverso il quale l’ente svolge attività in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato o giurisdizione in cui tale entità non è soggetta a tassazione in ragione del suo ufficio o se tale entità redige una dichiarazione finanziaria separata per questa parte dell’informativa finanziaria, della regolamentazione, della rendicontazione fiscale o dei fini interni di controllo e gestione.

(5) Il Ministero stabilirà per decreto il modello del rapporto per paese e le istruzioni per il suo completamento.

§ 13jj

Richiesta di sinergia indirizzata all’entità capogruppo
Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che notifica e non è il genitore principale di quel gruppo è tenuto a richiedere a questo genitore supremo di fornire tutte le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo di segnalare un rapporto nazionale per quel gruppo.

§ 13zk

Conservazione dei documenti
Il membro ceco del gruppo di imprese multinazionali è tenuto a conservare i documenti per 10 anni dalla fine del periodo di riferimento

(a) Utilizzato nei rapporti paese per paese per questo gruppo,

(b) in relazione all’osservanza dell’obbligo di cooperare con la massima entità capogruppo di quel gruppo.

§ 13zl

preavviso
(1) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali, che è il capostipite di tale gruppo, invia all’amministratore fiscale una notifica contenente un rapporto per paese per quel gruppo.

(2) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che non è il massimo genitore di quel gruppo deve presentare all’amministratore fiscale una notifica contenente un rapporto per paese per quel gruppo se il genitore più alto di quel gruppo

(a) non è uno Stato membro dell’Unione europea e una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

(1) questa entità madre suprema non ha alcun obbligo di riferire nel proprio Stato o giurisdizione per paese, o

2. per il periodo di rendicontazione, lo Stato o la giurisdizione del genitore più alto di quel gruppo non è l’autorità preposta alla rendicontazione paese per paese dello Stato;

b) proviene dallo stato del rapporto di scambio per paese che ha fallito sistematicamente e il ministero ha rivelato questo errore di sistema.

(3) Il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali non è tenuto a presentare una notifica ai sensi del paragrafo 2 se tale gruppo ha riferito per paese attraverso l’entità rappresentativa di tale gruppo e

a) l’ entità rappresentativa è uno Stato membro dell’Unione europea, o

(b) sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. per il periodo di riferimento, l’entità che rappresenta tale gruppo è il paese dichiarante del paese dichiarante,

2. l’ ente rappresentativo è tenuto a riferire in quello Stato per paese,

3. questo Stato non ha notificato alla Repubblica ceca il fallimento del sistema,

(4) l’ entità segnalante notifica, al più tardi l’ultimo giorno del periodo di segnalazione, al proprio Stato che è un rappresentante dell’entità di tale gruppo;

5. L’ entità membro ceca ha dichiarato in una dichiarazione che la relazione paese per paese rappresenterebbe questa entità rappresentativa per il gruppo.

(4) Il paragrafo 3 non si applica se l’entità che rappresenta gruppo multinazionale di imprese dalla stampa statale, modificando un paese che sistematicamente fallito, e il Ministero ha pubblicato questo fallimento sistemico.

§ 13zm

Termine per la presentazione delle notifiche
(1) La notifica deve essere effettuata entro 12 mesi dalla fine del periodo di segnalazione del gruppo di imprese multinazionali.

(2) In caso di un errore di sistema, lo stato di modifica di un rapporto da parte del paese dal quale la controllante del gruppo di imprese multinazionali o entità che rappresenta il gruppo termina il periodo di cui al paragrafo 1, tre mesi prima della data in cui il Ministero ha pubblicato questo fallimento sistemico.

Sezione 13zn

notifica
(1) Un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali presenta all’amministratore fiscale una dichiarazione in cui deve essere indicato

(a) i dati necessari per garantire la sicurezza tecnica della notifica, se tale entità è tenuta a riferire alle autorità fiscali,

(b) l’ entità capogruppo di tale gruppo e il suo Stato o giurisdizione,

c) quando l’entità non è membro Repubblica ultima controllante del gruppo, l’indicazione se la controllante rappresenta il gruppo, o di agire come entità europea del gruppo, o

d) nel caso in cui lo stato membro ceco non sia un’entità membro secondo le lettere b) ec)

1. quale entità membro di quel gruppo segnala per paese per questo gruppo e il suo stato o giurisdizione, o

2. che riferirà per paese per questo gruppo.

(2) La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata entro la fine del primo periodo di segnalazione.

(3) L’amministratore fiscale determina i dati necessari per garantire la sicurezza tecnica della notifica di cui al paragrafo 1 (a) e renderli pubblici sulla documentazione ufficiale e in un modo che consenta l’accesso remoto.

(4) Se i dati di cui al paragrafo 1 sono modificati, il membro ceco di un gruppo di imprese multinazionale deve segnalare tale modifica all’amministratore fiscale entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato.

§ 13zo

Come inviare notifiche e annunci
(1) La notifica e la notifica devono essere effettuate su un modulo rilasciato dal Ministero e devono essere effettuate con un messaggio di dati

a) firmato da una firma elettronica riconosciuta, o

b) con l’identità verificata del mittente in un modo che può essere registrato nella sua casella dati.

(2) Il formato e la struttura del messaggio di dati devono essere pubblicati dall’autorità di contatto centrale in un modo che consenta l’accesso remoto.

§ 13zp

multe
(1) L’amministratore fiscale può anche infliggere un’ammenda al membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali per inadempimento di un’obbligazione non monetaria se viola l’obbligo

a) conservare i documenti,

b) chiedere alla massima entità genitrice di questo gruppo di cooperare.

(2) Un amministratore fiscale può imporre una multa fino a 1500000 CZK a un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che è il genitore principale di questo gruppo se viola l’obbligo di notifica.

(3) L’amministratore fiscale può infliggere un’ammenda fino a 1500000 CZK a un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che rappresenta un’entità del gruppo in violazione dell’obbligo di notifica.

(4) L’amministratore fiscale può imporre una multa fino a 600.000 CZK ai membri cechi di un gruppo di imprese multinazionali se violano l’obbligo di notifica.

(5) Un’ammenda inflitta in applicazione del paragrafo 4 non può essere imposta a un membro ceco di un gruppo di imprese multinazionali che,

(a) dimostrare di non aver ricevuto o ottenuto dal genitore più alto di quel gruppo le informazioni necessarie per ottemperare all’obbligo di segnalare la segnalazione per paese per la quale lo ha richiesto,

(b) indicare nella relazione paese per paese per quel gruppo tutte le informazioni a sua disposizione e ricevute o ricevute, e

(c) dichiarare nell’avviso che il genitore più alto del genitore di quel gruppo ha rifiutato di cooperare.

§ 13zq

Procedura dell’organismo di contatto centrale
(1) L’ ufficio centrale di collegamento trasmette un rapporto da parte del paese come un gruppo multinazionale di imprese Punto di contatto del paese o giurisdizione da cui è membro dell’entità gruppo menzionato nella presente relazione e sono state date per il periodo contabile di stampa statale di scambio per paese. Un rapporto del paese come un gruppo multinazionale di imprese passa anche lo stato punto di contatto o giurisdizione nel cui territorio è in attività stabile organizzazione degli enti membri del gruppo menzionato nel rapporto, se tale stato o giurisdizione sono stati dati per il periodo contabile di stampa statale di scambio per paese.

(2) La relazione paese per paese per un gruppo di imprese multinazionale è trasmessa entro 15 mesi dalla fine del periodo di riferimento di tale gruppo. Se il termine per la notifica scade dopo, l’ufficio centrale di collegamento trasmette senza indugio una relazione paese per paese a quel gruppo.

(3) L’ ufficio centrale di collegamento trasmette punti focali di altri Stati membri informazioni che la controllante del gruppo di imprese multinazionale ha rifiutato di cooperare entità membro ceco del gruppo.

Parte 3

Scambio di informazioni di propria iniziativa
§ 14

Ambito e condizioni per la fornitura di informazioni di propria iniziativa
(1) Il punto di contatto fornisce, di propria iniziativa, al punto di contatto di un altro Stato le informazioni a sua disposizione se:

a) considera ragionevolmente che l’imposta possa essere detratta in tale altro Stato,

(b) un contribuente è stato assoggettato ad una imposta inferiore o ad un’esenzione fiscale nella Repubblica ceca che potrebbe comportare un aumento delle passività fiscali o fiscali in tale altro Stato,

(c) gli affari tra soggetti passivi con passività fiscali in Stati diversi sono effettuati attraverso uno o più Stati in modo che l’imposta possa essere ridotta in uno di questi Stati,

(d) presuppone ragionevolmente che una riduzione fiscale possa essere effettuata mediante uno specifico trasferimento di utili tra parti correlate come definito dalla legge sull’imposta sul reddito, o

(e) presuppone ragionevolmente che le informazioni fornite consentano di accertare i fatti che possono influire sulla determinazione dell’imposta in tale altro Stato.

(2) Il punto di contatto può, di propria iniziativa, fornire al punto di contatto di un altro Stato le informazioni a sua disposizione che possono essere pertinenti per l’amministrazione delle imposte in tale altro Stato.

§ 15

Scadenze per lo scambio di informazioni di propria iniziativa
(1) Le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, sono fornite senza indugio e non oltre un mese dopo che il punto di contatto è stato ottenuto.

(2) punto di contatto nel caso in cui si comunica le informazioni di propria iniziativa, il punto di contatto di un altro Stato membro, accusare ricevuta immediatamente, ma entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione, di solito tramite una rete di comunicazione comune.

Parte 4

feedback
§ 16

Valutazione dell’uso delle informazioni fornite su richiesta o di propria iniziativa
(1) Quando un punto di contatto fornisce informazioni su richiesta o di propria iniziativa, può chiedere al punto di contatto di un altro Stato una dichiarazione sul modo in cui è stato utilizzato.

(2) Su richiesta del punto di contatto di un altro Stato, il punto di contatto informa l’uso delle informazioni fornite dal punto di contatto al punto di contatto di un altro Stato su richiesta o di propria iniziativa. Il punto di contatto deve fornire questa comunicazione senza indugio, ma non oltre tre mesi dopo che l’esito del suo uso è noto a questo.

§ 17

Valutare l’uso delle informazioni scambiate automaticamente
Il punto di contatto invia ai punti di contatto di altri Stati membri informazioni sull’uso delle informazioni ottenute mediante lo scambio automatico di informazioni almeno una volta all’anno, secondo modalità da stabilire di comune accordo.

TITOLO IV

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
§ 18

Partecipazione a atti, sottoprocessi o altre procedure dell’amministratore fiscale
(1) Il punto di contatto può chiedere al punto di contatto di un altro Stato di essere in grado, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti di comune accordo, di fornire all’amministratore fiscale il compito di condurre una cooperazione internazionale

(a) essere presente in atti, sotto-azioni o altre procedure da un’autorità di un altro Stato,

b) porre domande alle persone coinvolte nell’amministrazione delle imposte in un altro stato,

(c) ispezionare il file dell’autorità di un altro Stato, o

(d) effettuare copie di documenti a cui ha accesso l’autorità di un altro Stato.

(2) Su richiesta del punto di contatto di un altro Stato, le condizioni del punto focale in base al quale per consentire all’autorità competente di un altro cooperazione Stato su una scala simile al paragrafo 1. A tal fine, l’organo ufficiale di un’altra persona in piedi funzionari statali dell’amministrazione fiscale.

(3) Un funzionario di cui al paragrafo 1 o 2 deve essere provato con l’autorizzazione che contiene

(a) il nome del funzionario,

(b) designazione ufficiale o altra designazione equivalente del funzionario,

c) l’ unità organizzativa dell’autorità a cui è assegnato il funzionario o, se del caso, il suo altro impiego,

(d) la portata delle credenziali e

e) l’ identificazione dell’amministratore fiscale o dell’autorità di un altro Stato che ha rilasciato l’autorizzazione.

§ 19

Controlli fiscali simultanei
(1) Il punto focale può essere il punto focale di un altro stato concordano di effettuare una coordinata ciascuna sul proprio audit fiscale simultanea territorio e riguardanti uno o più dei contribuenti a far fronte agli obblighi fiscali hanno interesse comune o complementare.

(2) La proposta di controllo fiscale parallelo ai sensi del paragrafo 1 stabilisce le materie fiscali soggette a controllo fiscale simultaneo, i motivi di tale determinazione e il momento del controllo fiscale simultaneo.

(3) Il punto di contatto esprime il suo consenso alla verifica fiscale parallela proposta o, in caso di rifiuto, informa l’autorità di contatto di un altro Stato delle ragioni di tale rifiuto.

(4) Il punto di contatto deve incaricare il funzionario di sorvegliare l’esecuzione dell’ispezione fiscale parallela nella Repubblica ceca e di assicurare il suo coordinamento con il controllo fiscale parallelo in un altro Stato.

§ 20

consegna
(1) Il punto di contatto può chiedere al punto di contatto di un altro Stato di emettere una decisione o altro documento relativo alle imposte. Questa consegna è considerata consegnata ai sensi del Codice Fiscale.

(2) La domanda di cui al paragrafo 1 contattare oggetto invece di una decisione o di altro documento, il nome e il luogo di residenza, la ragione sociale o il nome e l’indirizzo del destinatario, altre informazioni necessarie per identificare lui e ogni altra informazione necessaria per l’efficacia della consegna.

(3) Su richiesta del punto di contatto di un altro Stato al servizio di una decisione o di un altro documento relativo alle imposte, il punto di contatto deve fornire il punto di contatto. Decisioni o altri documenti relativi alle tasse non sono nulli o la loro consegna al destinatario non è inefficace semplicemente perché gli sono stati consegnati in una lingua che non comprende.

(4) Il punto di contatto informa senza indugio il punto di contatto richiedente di un altro Stato di qualsiasi fatto connesso alla consegna, in particolare la data di notifica del documento.

(5) Il servizio non può essere richiesto a meno che le possibilità di consegna non siano state esaurite ai sensi delle normative nazionali, eccetto laddove tale servizio provocherebbe difficoltà sproporzionate.

(6) Non spetta all’autorità pubblica valutare la legittimità o la regolarità

a) servizio effettuato dal punto di contatto di un altro Stato, o

(b) documenti serviti su richiesta del punto di contatto di un altro Stato.

TITOLO V

CONDIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Parte 1

Termini di rifiuto di concedere la cooperazione internazionale
§ 21

(1) Il punto di contatto può rifiutare di fornire cooperazione internazionale che rivelerebbero segreti commerciali o imposto dalla legge o dalla legge riconosciuto l’obbligo del segreto, o se la divulgazione possa mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica Ceca.

(2) Il motivo del rifiuto di concedere la cooperazione internazionale ai sensi del paragrafo 1 non può essere solo il fatto che l’informazione richiesta

(a) ha esclusivamente una banca, compresa una banca estera, o un’altra istituzione finanziaria,

(b) è a disposizione esclusivamente di una persona che agisce in nome o per conto della persona a cui si riferisce l’informazione, oppure

(c) riguardano gli interessi di proprietà.

Parte 2

Gestione delle informazioni ricevute
§ 22

Uso delle informazioni ricevute
(1) Le informazioni fornite a un punto di contatto di cooperazione internazionale possono essere utilizzate per stabilire, stabilire o garantire il pagamento

(a) tasse,

(b) crediti finanziari definiti ai fini dell’assistenza internazionale per il recupero di determinati crediti finanziari, oppure

(c) premi di sicurezza sociale e premi di assicurazione sanitaria pubblica.

(2) Le informazioni fornite al punto di contatto nel contesto della cooperazione internazionale possono essere utilizzate in procedimenti amministrativi, procedimenti giudiziari o procedimenti penali nella misura in cui riguardano una violazione delle norme fiscali, fatta salva la legge che disciplina i procedimenti penali.

(3) Il punto focale deve, su richiesta del punto di contatto di un altro il consenso dello Stato per l’utilizzo delle informazioni fornite e la documentazione anche usare diversi da quelli di cui al paragrafo 1 o 2 se l’informazione può essere utilizzata per scopi analoghi in conformità alla legge ceca.

(4) Informazioni e documenti adottati nel quadro della cooperazione internazionale può essere un punto di contatto o di altro ente pubblico, che può utilizzare le informazioni simili in conformità con le leggi della Repubblica Ceca, utilizzati per finalità diverse da quelle di cui al paragrafo 1 o 2 con il consenso del punto di contatto altro Stato che ha fornito le informazioni.

(5) Le informazioni e i documenti forniti al punto di contatto nel contesto della cooperazione internazionale possono essere utilizzati come prova nei procedimenti fiscali nonché informazioni e documenti analoghi ottenuti nell’amministrazione fiscale della Repubblica ceca.

Sezione 23

Trasmissione di informazioni tra Stati membri
(1) Laddove il punto di contatto presuma che le informazioni ottenute dal punto di contatto di un altro Stato membro possano essere pertinenti ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1 o 2 in un altro Stato membro, essa informa il punto di contatto dell’altro Stato membro che ha fornito le informazioni intenzione di trasmettere tali informazioni al punto di contatto di un altro Stato membro.

(2) Se espressi punto focale di un altro Stato membro che ha fornito le informazioni, disaccordo con il loro trasferimento entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui riceve il punto focale della comunicazione dell’intenzione di inoltrare punto informazioni di contatto non passa tali informazioni.

(3) A meno che un punto di contatto in un altro Stato membro da cui provengono, la loro opposizione alla loro ulteriore trasmissione entro il termine di cui al paragrafo 2, e se la trasmissione delle informazioni in conformità con le condizioni per la fornitura di informazioni ai sensi della presente legge, il punto di contatto di trasmettere punto informazioni di contatto un altro Stato membro.

(4) Conformemente ai paragrafi da 1 a 3, il punto di contatto procede in modo analogo fornendo al punto di contatto di un altro Stato membro le informazioni da trasmettere a un altro Stato membro.

(5) Il punto di contatto può, se è in conformità con le leggi della Repubblica Ceca di concedere il consenso alle informazioni fornite da lui e inviato al punto di contatto di un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 1 utilizzato in un altro Stato membro per un altro scopo ai sensi del § Articolo 22, paragrafo 3.

Sezione 24

Trasmissione di informazioni a contraenti e altri stati
(1) Se un punto di contatto presuppone che le informazioni ricevute dal punto di contatto di un altro Stato membro può essere rilevante ai fini del § 22 par. 1 o 2 per il punto di contatto dello Stato contraente comunica al punto di contatto di un altro Stato membro che le ha fornite, della sua intenzione di trasmettere queste informazioni al punto di contatto dello Stato Parte. Il punto di contatto trasmette queste informazioni al punto di contatto dello Stato contraente solo se

a) il punto di contatto dell’altro Stato membro che ha fornito le informazioni ha acconsentito alla loro trasmissione;

(b) lo Stato a cui devono essere fornite tali informazioni si impegna a fornire cooperazione internazionale per i procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’evasione fiscale, compresi i procedimenti penali.

(2) Se un punto di contatto presuppone che le informazioni ricevute da uno Stato contraente può essere rilevante ai fini del § 22 par. 1 o 2 per il punto di contatto di un altro Stato membro può passare il punto di contatto di un altro Stato membro se il relativo internazionale contratto e legislazione della Repubblica ceca.

(3) Se un punto di contatto presuppone che le informazioni ricevute dallo Stato Parte o lo Stato che ha fornito le informazioni sulla base del loro diritto nazionale, può essere rilevante ai fini del § 22 par. 1 o 2 per il punto di contatto di un altro Stato contraente, punto di contatto per trasmettere tali informazioni al punto di contatto dell’altro Stato contraente, se il trattato internazionale pertinente e la legislazione della Repubblica ceca lo consentono.

(4) Conformemente ai paragrafi da 1 a 3, il punto di contatto procede in modo analogo fornendo al punto di contatto di uno Stato contraente le informazioni da trasmettere a un altro Stato contraente.

Parte 3

Comunicazione nella cooperazione transnazionale
§ 25

Formulari standard e loro forma elettronica
(1) Ai fini della comunicazione con un altro Stato membro nell’attuazione della cooperazione internazionale, è utilizzato un modulo standard, i cui termini sono stabiliti in un atto dell’Unione europea direttamente applicabile; altri documenti possono essere allegati al modulo.

(2) Il punto di contatto deve indicare nel modulo standard almeno

a) il nome e il luogo di residenza, la ragione sociale o la sede legale o qualsiasi altra informazione necessaria per identificare il soggetto passivo;

(b) lo scopo per cui sono richieste le informazioni.

(3) Quando il punto di contatto è noto alla persona per la quale si suppone che abbia a disposizione le informazioni richieste, deve indicare nella forma standard il nome e il luogo di residenza, la ragione sociale o la sede legale. Il punto di contatto può fornire ulteriori informazioni che possono rendere più facile per il punto di contatto di un altro paese ottenere le informazioni richieste.

(4) Ai fini dello scambio automatico di informazioni, si utilizza il formato utilizzato dalla Commissione europea.

(5) Il punto di contatto a fini di comunicazione nei confronti degli Stati contraenti utilizza, come regola generale, il modulo standard di cui al paragrafo 1 e specifica nella domanda di cooperazione internazionale almeno le indicazioni di cui al paragrafo 2.

(6) Ai fini dello scambio automatico di informazioni, gli Stati contraenti utilizzano il formato di dati di cui al paragrafo 4; se ciò non è possibile, si utilizza il formato stabilito di comune accordo tra le autorità degli Stati contraenti, in particolare il formato raccomandato dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

§ 26

Cessazione della cooperazione internazionale
Se il motivo per richiedere la cooperazione internazionale cessa di esistere, il punto di contatto richiedente notifica immediatamente tale punto di contatto al punto di contatto di un altro Stato.

§ 27

Modo di comunicazione
(1) Le informazioni nel quadro della cooperazione internazionale sono generalmente fornite attraverso una rete di comunicazione comune.

(2) L’ Autorità di contatto centrale è responsabile del fatto che la cooperazione internazionale da parte delle autorità della Repubblica ceca sarà di solito effettuata attraverso una rete di comunicazione comune.

§ 28

Linguaggio di comunicazione
(1) Una domanda di cooperazione internazionale e i documenti ad essa allegati sono redatti in una lingua in cui devono essere concordati il ​​punto di contatto e il punto di contatto di un altro Stato.

(2) Il punto di contatto può, ma solo in casi particolarmente giustificati, richiedere al punto di contatto di un altro Stato di tradurre la domanda di cooperazione internazionale e i suoi documenti annessi in lingua ceca.

(3) Il punto di contatto fornisce, ma solo in casi particolarmente giustificati, al punto di contatto di un altro Stato la traduzione della sua richiesta di cooperazione internazionale o dei suoi documenti annessi nella lingua ufficiale dell’altro Stato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E DI RIMOZIONE
Sezione 29

Cooperazione più ampia
(1) Il Ministero può negoziare una più ampia cooperazione internazionale con un altro stato, come consentito dalla pertinente legislazione dell’Unione Europea che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore fiscale 1 ) o dal trattato internazionale. Il modo per attuare una più ampia cooperazione internazionale deve essere concordato dall’ufficio centrale di collegamento con il punto di contatto di un altro Stato.

(2) Se un punto di contatto fornisce uno Stato contraente ad una cooperazione internazionale più ampia di quella fornita da un altro Stato membro non può rifiutare di fornire tale cooperazione più ampia tale altro Stato membro, qualora ne faccia richiesta.

§ 30

Accesso alle informazioni quando si gestisce una rete di comunicazione comune e un registro centrale
Nella misura necessaria per la gestione della rete di comunicazione comune e un registro centrale sicura degli Stati Uniti per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale sono persone autorizzate dalla Commissione Europea per l’approvazione per l’accesso di sicurezza per le informazioni, salvo l’attuazione della cooperazione internazionale.

§ 31

Valutazione dell’attuazione della cooperazione internazionale
(1) Il Ministero e l’Autorità di contatto centrale insieme alla Commissione europea valuteranno l’attuazione della cooperazione internazionale e coopereranno al suo ulteriore sviluppo.

(2) L’ ufficio centrale di collegamento informa la Commissione europea e il ministero delle informazioni necessarie per valutare l’efficacia dell’attuazione della cooperazione internazionale nella lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali.

(3) L’ autorità di contatto centrale fornisce alla Commissione europea e al ministero una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni.

(4) Le relazioni ei documenti elaborati dalla Commissione europea sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere utilizzati solo per scopi di analisi e non dovrebbe essere senza il consenso espresso della Commissione europea pubblicato o reso disponibile a qualsiasi altra persona o ente che non è amministratore di imposta.

§ 32

Disposizioni transitorie
(1) Le richieste di cooperazione internazionale ricevute da un punto di contatto che non sono state regolate prima della data effettiva della presente legge devono essere risolte in conformità con la presente legge. La legislazione esistente viene utilizzata per valutare il corso e la durata delle scadenze per queste applicazioni.

(2) Soggetto allo scambio automatico di informazioni ai sensi della Sezione 13 (1) a) informazioni relative al periodo imponibile a partire dal periodo d’imposta 2014.

§ 33

Clausola di annullamento
Viene eliminato:

1. Legge n. 253/2000 Coll., Sull’assistenza internazionale nell’amministrazione fiscale e sulla modifica della legge n. 531/1990 Coll., Sulle autorità finanziarie territoriali, come modificata.

2. Parte ottava della legge n. 438/2003 Coll., Legge n. 586/1992 del Coll., Sulle imposte sul reddito, come modificata, e alcune altre leggi.

3 ° legge n. 691/2004 Coll., Modifica la legge n. 253/2000 Coll., Sull’assistenza internazionale in Amministrazione fiscale e che modifica la legge n. 531/1990 Coll., On autorità finanziarie territoriali, come modificato, come modificato dalla legge n. 438/2003 Coll.

4 legge n. 286/2005 Coll., Modifica la legge n. 253/2000 Coll., Sull’assistenza internazionale in Amministrazione fiscale e che modifica la legge n. 531/1990 Coll., On autorità finanziarie territoriali, come modificato, come modificato.

5. Parte ottava della legge n. 281/2009 Coll., Che modifica alcune leggi in relazione all’adozione del Codice Fiscale.

PARTE SECONDA

Modifica della legge sulla gestione finanziaria della Repubblica ceca
Sezione 34

Legge n. 456/2011 Coll., Sull’amministrazione finanziaria della Repubblica ceca, modificata dalla legge n. 458/2011 Coll., È modificata come segue:

1. Nella sezione 4 (1), dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):

” (C) esercitare la competenza dell’ufficio centrale di collegamento per realizzare la cooperazione internazionale nella gestione delle imposte”.

La precedente lettera (c) è indicata come lettera (d).

2. Nella sezione 4 (3) (b):

” (B) esercita la competenza dell’ufficio centrale di collegamento, dell’organismo di sub-contatto o del punto di contatto per recuperare determinati crediti finanziari”.

3. Nella sezione 7, dopo la lettera b) sono inseriti i seguenti punti (c) e (d):

” (C) esegue, sotto l’autorità del Ministero, l’autorità subappaltante o il punto di contatto nel recupero di talune richieste finanziarie,

d) esegue, sotto l’autorità del Ministero, l’autorità dell’organismo di collegamento nell’attuazione della cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale “.

La precedente lettera c) è indicata come lettera e).

4. Nella sezione 10 (3) (b):

” (B) esercitare la competenza di un organismo di sub-contatto o punto di contatto nel recupero di alcune richieste finanziarie”.

5. Alla sezione 10, alla fine del paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

” (C) Esercitare la competenza dell’organismo di collegamento per svolgere la cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale.”.

PARTE TERZA

Modifica della legge sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca
Sezione 35

Legge n. 17/2012 Coll., Sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca, è modificata come segue:

1. Nel par. 4 par. a) il punto 5 va letto:

” 5. l’ ufficio centrale di collegamento, l’organismo di contatto parziale o il punto di contatto per il recupero di determinate richieste finanziarie, sotto l’autorità del ministero”.

2. Nella sezione 4 (3) a) è aggiunto il seguente punto 6:

” 6a Autorità di contatto nell’attuazione della cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale, sotto l’autorità del Ministero”.

3. Nella sezione 8 (4) (c):

” (C) agendo sotto l’autorità del ministero, fungono da organismo di collegamento subordinato o punto di contatto per il recupero di talune richieste finanziarie.”.

4. Alla sezione 8 (4), alla fine della lettera c), il punto è sostituito da una virgola e deve essere aggiunta la seguente lettera d):

” (D) che agisce per conto del Ministero, fungerà da organo di collegamento nell’attuazione della cooperazione fiscale internazionale.”.

PARTE QUARTA

EFFICIENZA
Sezione 36

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Disposizioni transitorie introdotte dalla misura n. 344/2013 Coll. Art. XXVI
1. Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4 (c) della Legge n. 164/2013 Coll., nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente Statuto del Senato, si applica anche all’imposta patrimoniale per il periodo d’imposta prima della data di entrata in vigore del presente Statuto del Senato.

2. Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4 d) mediante f) della legge n. 164/2013 Coll., come modificato efficace prima della data di efficacia di questa misura di legge del Senato, si applicano alle imposta sulle donazioni, imposta di successione o imposte di trasferimento immobiliare, se il debito d’imposta per queste tasse avuto inizio prima della data di efficacia efficacia di questa misura statutaria del Senato.

3 Se non diversamente indicato, si riferiscono a fatti, circostanze, le relazioni, i soggetti, oggetti, diritti e obblighi dei diritti privati ai sensi della legge efficaci prima della data di efficacia di questa misura di legge del Senato dopo la data effettiva di questa misura di legge del Senato delle stesse disposizioni della legge n . 164/2013 Coll., come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore di questa misura di legge del Senato, come un dato di fatto, i rapporti, le relazioni, i soggetti, oggetti, diritti e obblighi dei diritti privati ai sensi della legge a partire dalla data di entrata in vigore di questa misura di legge del Senato, che sono più vicini alla loro natura e al loro scopo.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 105/2016 Coll. Art. II
1. La notifica ai sensi dell’articolo 13 k della legge n. 164/2013 Coll., Nella versione effettiva dalla data di entrata in vigore della presente legge, non deve essere presentata per l’anno civile 2015.

2 ° Per lo scopo di informare circa la raccolta e la trasmissione dei dati in conformità con 13s paragrafo §. 1 della legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la prima notifica all’amministratore fiscale di considerare la notifica depositata, da oltre il 2016.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 92/2017 Coll. Art. II
Il primo ufficio centrale di collegamento previsto dal § 13U legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2017 i punti di contatto degli altri Stati membri, il Ministero delle Finanze e la Commissione europea in merito alla decisione imposta preliminare o valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento emessi, modificati o rinnovati da

a) dal 1 ° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016,

(b) dal 1 ° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, se tali decisioni fossero efficaci dal 1 ° gennaio 2014.

Il secondo per garantire l’introduzione di un registro centrale degli Stati membri per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale da parte della Commissione Europea conferma i mezzi elettronici ufficio centrale di collegamento del punto di contatto di un altro ricezione Stato membro della decisione fiscale preliminare o valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento, in cui la Repubblica Ceca è stato designato come uno Stato potrebbe essere influenzato da loro. La conferma deve essere inviata dall’ufficio centrale di collegamento senza indebito ritardo, ma entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni.

Terzo notifica istituto finanziario ceco è necessaria per ottenere una dichiarazione giurata ai sensi dell’art. IV, sezione A dell’allegato n. 2 della legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, effettivo dal 6 Aprile 2016 per i conti finanziari aperti dal 1 ° gennaio 2016 al 5 aprile 2016 pre-filing per l’anno 2016 ai sensi del § 13k della legge n. 164/2013 Coll., come modificato, con effetto dal 6 aprile 2016.

4 ° numero di identificazione Annuncio secondo § 13q par. 4 legge n. 164/2013 Coll., Come modificato efficace prima della data di efficacia della presente legge, o ai sensi del § 6 par. 4 della legge n. 330/2014 Coll., Come modificato efficace prima il 6 aprile 2016 è considerato l’annuncio ai sensi del § 13 tonnellate paragrafo. 1 della legge n. 164/2013 Coll., come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 305/2017 Coll. Art. II
1 ° Bando secondo § 13zl paragrafo. 1 della legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dà Repubblica entità membro di un gruppo multinazionale di imprese che ultima controllante del gruppo, per i periodi di riferimento che iniziano prima 1 gennaio 2016.

2 ° Bando secondo § 13zl par. 2 legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dà Repubblica entità membro del gruppo di imprese multinazionale, che non è ultimo controllante del gruppo, per i periodi di riferimento che iniziano prima

a) il 1 ° gennaio 2016, quando è l’impresa madre di quel gruppo,

(b) 1 gennaio 2017 negli altri casi.

3 ° Bando secondo § 13ZN legge n. 164/2013 Coll., Come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il periodo contabile in conformità del paragrafo 1 o 2, con scadenza 31 Ottobre 2017 è presentata al 31 ottobre 2017 .

4 ° ufficio centrale di collegamento trasmette un rapporto da parte del paese come un gruppo multinazionale di imprese per il periodo contabile a partire dal 2016, 18 mesi dopo la fine del periodo.

Němcová vr

Zeman vr

Nečas vr

Allegato n. 1 della legge n. 164/2013 Coll.

definizione
A. Istituzioni finanziarie

1. Per “ente finanziario” si intende un istituto depositario, un istituto depositario, un ente di investimento o una specifica impresa di assicurazione.

2. Per “ente di garanzie” si intende qualsiasi entità la cui parte sostanziale è la detenzione di attività finanziarie per conto di un’altra entità. L’entità detiene attività finanziarie per conto degli altri come una parte sostanziale della sua attività se il reddito lordo di tale entità è attribuibile a detenere attività finanziarie e servizi finanziari connessi è almeno il 20% del reddito lordo del soggetto per il più breve dei seguenti periodi: i) periodo di 3 anni chiuso al 31 dicembre. o l’ultimo giorno del periodo contabile, che non è un anno civile, prima dell’anno in cui viene effettuato il calcolo; o (ii) esistenza dell’entità.

3. Per “istituto depositario” si intende qualsiasi soggetto che riceve depositi nel contesto di normali servizi bancari o attività simili.

4. Il termine “impresa di investimento” indica qualsiasi entità,

(a) che, nel corso della sua attività, svolge principalmente una o più delle seguenti attività o operazioni per il cliente o per suo conto:

i) la negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc), valute, valuta, tasso di interesse e gli strumenti su indici, valori mobiliari o futures delle materie prime,

(ii) gestione di portafoglio individuale o collettiva, o

(iii) altri investimenti, gestione o gestione di attività finanziarie o liquidità per conto di altre persone,

o

b) il cui reddito lordo deriva da investimenti, il reinvestimento o attività finanziarie di negoziazione quando un’entità controllata da un’altra entità, che sono le istituzioni di deposito, istituzioni di custodia specificati dalla compagnia di assicurazione o di un’entità di investimento di cui alla lettera a).

L’entità viene trattato come uno che nel corso della sua attività svolta principalmente da uno o più attività od operazioni di cui alla lettera a), o il cui reddito lordo deriva da investimenti, reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie per le finalità di cui alla lettera b) se il reddito lordo derivato dal corrispondente attività entità è almeno il 50% del reddito lordo per un’entità più breve dei periodi: i) un periodo di 3 esercizi chiusi al 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuato il calcolo; o (ii) esistenza dell’entità. Il termine “entità di investimento” non si applica a un’entità che è un’entità non finanziaria attiva poiché tale entità soddisfa uno dei criteri di cui all’articolo D, paragrafo 1 d) a g).

Questo punto dovrebbe essere interpretato in modo coerente con la formulazione analoga contenuta nella definizione di “istituto finanziario” nelle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria.

5th termine “attività finanziarie” comprendono i titoli o titoli dematerializzati, quota di socio, commodity swap, polizza assicurativa o contratto di assicurazione, pensione o qualsiasi altro interesse, tra cui future, forward e opzioni su titoli o titoli dematerializzati, condividere partner, merce, swap, contratto di assicurazione o contratto di assicurazione pensione. Il termine “attività finanziarie” non include una quota diretta di beni immobili che non è collegata al debito.

6 ° termine “società di assicurazione specificato” qualsiasi soggetto che sia una compagnia di assicurazioni o una società di partecipazione assicurativa, che conclude il contratto di assicurazione con il valore del capitale o il contratto di assicurazione o di una pensione è obbligato a effettuare i pagamenti relativi a tali contratti.

7 °Il termine “istituzioni finanziarie di residenza” rispetto ad ogni giurisdizione significa istituzioni finanziarie il rapporto con la giurisdizione in cui l’istituto finanziario è soggetta alla sua legge (es. La giurisdizione della segnalazione da parte delle istituzioni finanziarie in grado di far rispettare). In generale, se un istituto finanziario è residente a fini fiscali in tale giurisdizione, è soggetto alla sua legge ed è quindi un istituto finanziario di tale giurisdizione. Nel caso del fondo fiduciario, che è un istituto finanziario, a prescindere dal fatto che sia la residenza fiscale in tale giurisdizione, si ritiene che soggetti alla giurisdizione della giurisdizione se uno o più dei fiduciari residenti in questa giurisdizione, tranne nel caso in cui il fondo fiduciario notifichi tutte le informazioni da comunicare ai sensi della presente legge in relazione ai conti notificati che conduce in un altro Stato membro, perché è residente a fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un istituto finanziario diverso dal fondo fiduciario non è residente a fini fiscali (ad esempio, perché è considerato un’entità fiscalmente trasparente o trova in qualsiasi giurisdizione in cui non si applica l’imposta sul reddito), si ritiene che soggetti alla giurisdizione della giurisdizione, e è quindi l’istituzione finanziaria di tale giurisdizione se:

(a) si basa sulle norme giuridiche di tale giurisdizione,

(b) ha una gestione (compresa la gestione efficace) in tale giurisdizione, o

(c) soggetto a vigilanza finanziaria in tale giurisdizione.

Se un istituto finanziario diverso da un fondo fiduciario, oltre alla giurisdizione residenti in un altro Stato membro, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione e di due diligence nella loro giurisdizione o in un altro Stato membro in cui il conto finanziario o account cavi.

B. Istituzioni finanziarie senza relazione

1. “Istituto finanziario che non comunica”: qualsiasi istituzione finanziaria che:

a) ente pubblico, un’organizzazione internazionale o la banca centrale, con l’eccezione dei casi in cui questi sono i pagamenti che sono derivati da attività detenute in relazione con l’attività di gestione finanziaria dello stesso tipo, che trasportano l’assicurazione specificato, istituto di custodia o istituto di deposito.

(b) un fondo pensione diffuso, un fondo pensione vicino, un fondo pensione di un ente pubblico, un’organizzazione internazionale o una banca centrale o un emittente di carte di credito qualificato,

c) qualsiasi altro ente che è determinato con decreto ministeriale, in cui un basso rischio che venga compromessa dal ritrovamento di un accertamento fiscale o la sua sicurezza dei pagamenti,

(d) un veicolo di investimento collettivo esente o

(e) il Fondo fiduciario nella misura in cui il Trust Trust Trust sta notificando l’Istituto finanziario ceco e notifica a tutte le informazioni richieste su tutti i conti segnalati del Fondo fiduciario.

Seconda termine “ente governativo” si intende il governo dello stato o giurisdizione di qualsiasi unità sub-regionale dello stato o giurisdizione, che a scanso di equivoci include stato, contea, distretto o comune, o di qualsiasi agenzia o struttura interamente di proprietà dello Stato o giurisdizione o qualsiasi una o più delle opzioni di cui sopra (in seguito denominata “entità pubblica”). Questa categoria comprende parti integranti, entità controllate e suddivisioni di stati o altre giurisdizioni.

(a) “Parte integrante di” uno Stato o un’altra giurisdizione significa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, struttura o altro organismo, indipendentemente dalla sua designazione, che rappresenta l’autorità governativa dello Stato o altra giurisdizione. Le entrate nette di un ente governativo devono essere accreditate sul proprio conto o su altri conti di uno stato o altra giurisdizione, senza alcuna parte di esso a beneficio di alcun privato. Nessuna persona fisica è una persona che è un sovrano, un dipendente pubblico o un funzionario amministrativo che agisce come una persona privata o nel suo interesse personale.

(b) “Entità Controllata” significa un’entità che è formalmente separata da uno Stato o da un’altra giurisdizione o altrimenti costituisce un’entità legale separata, a condizione che:

(i) l’ entità è interamente posseduta o controllata da uno o più enti pubblici direttamente o tramite una o più entità controllate,

(ii) le entrate nette dell’entità sono accreditate per il proprio conto o per i conti di uno o più enti governativi, nessuno dei quali è a beneficio di un privato;

(iii) dopo le attività dell’entità, l’entità si sposta in una o più entità governative.

c) proventi traggono beneficio dei privati, se queste persone sono i beneficiari del programma di governo e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico per quanto riguarda il benessere generale o legate alla gestione di alcune fasi di governo. Senza limitare quanto sopra, tuttavia, considerato reddito reddito maturato a beneficio dei privati, nasce dall’uso di un ente governativo per operare un’impresa commerciale, come ad esempio le aziende nei settori bancario commerciale, se sono in questo business per fornire servizi finanziari a privati.

3. Il termine “organizzazione internazionale” indica qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o struttura interamente di proprietà. Questa categoria include tutte le organizzazioni intergovernative comprese le organizzazioni sovranazionali, i), costituita principalmente da governi, ii) che lo Stato o giurisdizione concluso un accordo valido per la propria sede o contratti simili, e iii) il cui reddito non deriva il beneficio dei privati.

4 ° termine “banca centrale”: un ente che per legge o decisione del supremo organo di governo – diverso da quello che il governo dello stato o altra giurisdizione – strumenti emissione progettati per la circolazione come valuta. Questa istituzione può includere strutture che sono separate dal governo dello Stato pertinente, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente di proprietà di tale Stato.

5a termine ‘istituto di previdenza con un’ampia partecipazione “si intende un fondo istituito per fornire prestazioni pensionistiche, le prestazioni in caso di inabilità e di invalidità, o benefici in caso di morte o di qualsiasi combinazione di persone aventi diritto che siano dipendenti o ex, o persone che hanno i dipendenti hanno designato uno o più datori di lavoro come compenso per i servizi forniti, a condizione che il fondo:

a) nessuna persona autorizzata ha diritto a più del 5% del patrimonio del fondo,

(b) soggetto a regolamentazione governativa, e le autorità fiscali devono fornire dichiarazioni con informazioni;

(c) soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

(i) come regola generale , il Fondo è esente dall’imposta sul reddito dell’investimento o è soggetto a imposte sul reddito differite oa imposte ridotte,

(ii) il Fondo acquisisce almeno il 50% dei suoi contributi totali, ad eccezione dei trasferimenti di attività da altri piani di cui ai punti da 5 a 7 del presente articolo o da conti pensionistici e pensionistici ai sensi dell’articolo C (17) (a), contribuendo con i datori di lavoro,

iii) la distribuzione e utilizzazione del Fondo è consentita solo nello sviluppo di eventi specifici relativi alla pensione, il verificarsi di incapacità o invalidità o morte (tranne che per il trasferimento delle assegnazioni ad altri fondi pensione nei paragrafi 5-7 del presente articolo o ai conti pensionistici e di quiescenza da Articolo C (17) (a), o sanzioni si applicano alla distribuzione o al prelievo di tali eventi specificati, oppure

iv) conferimenti diversi certa compensazione consentito, da parte dei dipendenti al Fondo sono limitati con riferimento ai dipendenti di reddito guadagnato o meno ogni anno superiore a quello corrispondente a 50000 dollari, usando le regole per l’unione degli account e la conversione di valuta ai sensi della Sezione VII, l’articolo C dell’allegato 2 a questa legge.

6 ° termine “fondo pensione con stretta partecipazione” si intende un fondo istituito per fornire prestazioni pensionistiche, prestazioni in caso di incapacità e invalidità o morte in caso di persone autorizzate che siano dipendenti o ex, o persone che questi impiegati determinano uno o più datori di lavoro in cambio dei servizi forniti, a condizione che:

(a) il Fondo ha meno di 50 partecipanti,

(b) uno o più datori di lavoro che non sono entità di investimento o entità non finanziarie non finanziarie,

(c) contributi del personale e dei datori di lavoro al Fondo, diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici e pensionistici ai sensi dell’articolo C (17) (a) sono limitati in riferimento ai redditi da lavoro dipendente o al risarcimento del dipendente,

(d) I partecipanti che non sono residenti in uno Stato o altra giurisdizione in cui è stabilito il Fondo non avranno diritto a più del 20% delle attività del Fondo;

(e) il Fondo è soggetto a regolamentazione governativa e riferisce alle autorità competenti dell’amministrazione finanziaria.

7th termine “enti governativi dei fondi pensione, le organizzazioni internazionali e banche centrali” si intende il fondo istituito da un ente governativo, un’organizzazione internazionale o la banca centrale per la fornitura di prestazioni di vecchiaia, prestazioni in caso di incapacità e invalidità o di morte in caso di persone autorizzate o partiti sono attuali o ex dipendenti, o persone che si identificano quei dipendenti o che non sono dipendenti o ex dipendenti, se tali prestazioni erogate ai beneficiari o partecipanti sono forniti compensazione per i servizi personali resi per l’entità di governo, un’organizzazione internazionale o della banca centrale.

8. Per “emittente di carte di credito qualificato” si intende un istituto finanziario che soddisfi i seguenti requisiti:

a) l’istituzione finanziaria è un istituto finanziario solo perché si tratta di un’emittente della carta di credito che accetta depositi solo se il cliente effettua il pagamento in eccesso rispetto al saldo sulla carta e pagamento in eccesso non era immediatamente tornato e

b) entro e non oltre la data di riferimento delle istituzioni finanziarie attuare politiche e processi per impedire un cliente pagamento in eccesso in eccesso di un importo corrispondente a 50000 dollari, o per garantire che il qualsiasi cliente eccedenza superiore a tale importo al cliente entro 60 giorni è tornato, in entrambi i casi utilizzando le regole consolidamento dei conti e conversione valutaria di cui alla sezione VII dell’articolo C dell’allegato 2 della presente legge. A tal fine, il pagamento in eccesso del cliente non comprende i saldi attivi nel range degli addebiti contestati, ma il pagamento in eccesso comprende i saldi attivi derivanti dalle merci restituite.

9 “strumento esenti di investimento collettivo” termine si intende un soggetto di investimento che è regolato come uno strumento di investimento collettivo, partendo dal presupposto che tutte le azioni in strumenti di investimento collettivo che sono possedute da persone fisiche o giuridiche che non sono da enti notificati, ad eccezione di non finanziarie passiva entità con entità di controllo che sono o tramite le entità notificate.

Un’impresa di investimento regolamentata come strumento di investimento collettivo si qualifica sotto questo punto come uno strumento di investimento collettivo esente anche se l’UCI ha emesso le azioni nominative al proprietario, a condizione che:

(a) lo strumento di investimento collettivo non ha emesso o emesso azioni azionarie dopo il giorno applicabile,

(b) lo strumento di investimento collettivo ritira tutte tali azioni una volta che sono state consegnate,

c) uno strumento di investimento collettivo esegue procedure di due diligence di cui ai punti II-VII dell’allegato n. 2 al presente atto e comunicare tutte le informazioni necessarie su tutte queste azioni quando tali azioni sono presentate per il rimborso o altro pagamento e

(d) l’UCI ha in atto politiche e procedure per assicurare che tali azioni siano riacquistate o immobilizzate quanto prima e in ogni caso entro il 1 ° gennaio 2018.

C. Conto finanziario

1. Per “conto finanziario” si intende un conto tenuto da un istituto finanziario e comprende un conto di deposito, un conto di deposito e:

a) nel caso di un’impresa di investimento, qualsiasi partecipazione o quota di debito in tale istituto finanziario. Fermo restando quanto sopra, il termine “conto finanziario” non comprende equità o la partecipazione del debito in un’entità è un’entità investimento solo perché i) fornisce servizi di consulenza per gli investimenti al cliente e agire per suo conto o ii) gestisce il patrimonio del cliente e di agire per suo conto ai fini dell’investimento, della gestione o della gestione di attività finanziarie depositate per conto di tale cliente presso un’istituzione finanziaria diversa da tale entità,

b) nel caso di un istituto finanziario che non è elencato nella lettera a), qualsiasi partecipazione o del debito in questo istituto finanziario, se questa partecipazione classe progettato per evitare di reporting e

c) qualsiasi contratto di assicurazione con un valore di capitale e qualsiasi contratto di assicurazione, la pensione, chiuso o guidati da istituzioni finanziarie al di fuori del contratto stipulato prestazioni assicurative in forma di non-investimento rendita non trasferibile che viene pagato ad un individuo sotto forma di pensioni o prestazioni in caso di incapacità e di invalidità fornito per conto dell’account escluso.

Il termine “conto finanziario” non include alcun account che è un account escluso.

Seconda termine “conto deposito” comprende considerazione qualsiasi attività commerciale, il controllo, risparmio, termine o account di pensionamento (risparmio) o un account che è supportato da un certificato di deposito, pensione (risparmio) certificato, il certificato di investimento, un certificato di debito o altri strumenti analoghi, guidato da finanziari istituzioni come parte della normale fornitura di servizi bancari o attività simili. Il conto di deposito comprende anche l’importo detenuto dall’impresa di assicurazione in base ad un investimento garantito o simile accordo in base al quale i proventi di tale importo sono pagati o accreditati.

3. “Conto di copertura”: un conto diverso dai contratti di assicurazione e dai contratti di assicurazione pensionistica in cui le attività finanziarie sono detenute a beneficio di un’altra persona.

4. Nel caso di una partnership, che è un istituto finanziario, il termine “capitale” indica la partecipazione al capitale o la partecipazione ai proventi della partecipazione a tale partnership. Nel caso di un Fondo fiduciario che è un istituto finanziario, la proprietà azionaria indica una partecipazione detenuta da qualsiasi persona considerata il fondatore o il beneficiario di tutto o parte del Fondo fiduciario o qualsiasi altra persona fisica che detiene il massimo controllo effettivo sul Fondo fiduciario. La parte notificante è considerata un fondo fiduciario se la persona notificata ha il diritto, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso un delegato), di ricevere il rendimento specificato o, direttamente o indirettamente, di ricevere i proventi del fondo fiduciario a sua discrezione.

5a termine ‘contratto di assicurazione’ si intende un contratto, diverso da un contratto di assicurazione pensionistica che l’assicuratore si impegna a pagare l’importo indicato in caso di un evento assicurato, compresa la morte, malattia, infortunio, responsabilità o danni alle cose.

6 ° termine “contratto di assicurazione, la pensione ‘: un contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare una certa somma per un certo periodo, è in tutto o in parte determinata dalla speranza di vita di una o più persone. Questo termine comprende anche un contratto che si ritiene essere un contratto di rendita di assicurazione sotto la legislazione o la prassi dello Stato o giurisdizione in cui il contratto è stato concluso e che l’assicuratore si impegna a pagare una certa somma per diversi anni.

7. L’espressione “contratto di assicurazione con un valore in capitale” indica un contratto di assicurazione diverso da un contratto di copertura concluso tra due imprese di assicurazione aventi un valore in capitale.

8 termine “valore del capitale” si intende il maggiore tra: i) l’importo per il quale l’assicurato ha diritto, in caso di rimborso o di risoluzione del contratto, senza deduzione di eventuali commissioni di rimborso o prestiti di valore del capitale, e ii) l’importo che l’assicurato può prendere in prestito secondo il contratto. Fermo restando quanto sopra, il termine “valore in capitale” non include l’importo dovuto nell’ambito di un contratto assicurativo:

(a) unicamente a seguito della morte di una persona fisica coperta da un contratto di assicurazione sulla vita,

(b) come beneficio in caso di malattia o malattia o qualsiasi altro reato che compensi la perdita economica causata dall’evento assicurato,

c) come recupero dei premi precedentemente versati (meno il costo di assicurazione, indipendentemente dalla loro effettiva applicazione) al contraente ai sensi del contratto di assicurazione, diverso dai contratti di assicurazione sulla vita di investimento o di un contratto di reddito di assicurazione, a causa di annullamento o la risoluzione del contratto, ridurre il rischio assicurativo in un momento l’efficacia di un contratto di assicurazione o derivante da un nuovo adeguamento del premio dovuto alla riparazione di un errore contabile o di altro errore simile,

d) a titolo di dividendo assicurati, tra cui dividendo al termine dell’assicurazione, a condizione che il dividendo relativo al contratto di assicurazione, da cui è possibile pagare solo i benefici di cui alla lettera b), o

e) il rimborso del premio anticipato o pagamento dei premi per contratti di assicurazione per i quali viene pagato il premio con cadenza almeno annuale, se l’importo del premio anticipato o pagamento dei premi non superare il seguente premio annuale dovuta ai sensi del presente accordo.

9. “Account preesistente” significa:

a) il conto finanziario tenuto dall’ente finanziario ceco notificante nel giorno decisivo,

(b) qualsiasi conto finanziario del titolare del conto, indipendentemente da quando è stato stabilito quel conto finanziario se:

(i) il titolare del conto ha un altro conto finanziario presso un istituto finanziario ceco notificante o un’entità correlata nella Repubblica ceca che è un conto precedentemente esistente ai sensi della lettera a);

ii) al fine di soddisfare gli standard richiesti conoscenze ai sensi della Sezione VII, l’articolo A dell’allegato n. 2 al presente atto e con lo scopo di identificare l’equilibrio o il valore di uno qualsiasi dei conti finanziari in sede di applicazione tutte le prelibatezze di soglia annunciando istituzioni finanziarie ceche, e le entità eventualmente collegate nella Repubblica Ceca con i due conti finanziari con qualsiasi altra contabili del titolare del conto, menzionati al punto b) sono considerati conti pre-esistenti, come un singolo account finanziario,

iii) in connessione con il conto finanziario, che è soggetta alle procedure di AML / KYC annuncia l’istituzione finanziaria Repubblica permesso queste procedure per eseguire questo account affidamento sulle procedure per AML / KYC fatto per preesistente conto alle lettere a)

(iv) l’ istituzione di un conto finanziario non richiede al titolare del conto di fornire, come cliente, informazioni nuove, integrative o alterate se non ai fini della presente legge.

10. Per “nuovo conto” si intende un conto finanziario gestito da un istituto finanziario ceco notificante e stabilito dopo il giorno applicabile se non è considerato un conto preesistente al punto 9 b).

11. Il termine “conto di persona fisica precedente” indica un conto preesistente detenuto da una o più persone fisiche.

12. Il termine “nuovo conto di una persona fisica” indica un nuovo conto detenuto da una o più persone fisiche.

13. “Conto entità esistente”: un conto preesistente detenuto da una o più entità.

14. “Conto con valore inferiore” indica un conto precedente di una persona fisica con un saldo o un valore complessivo non superiore a USD 100.000 alla data applicabile.

15. Per “conto ad alto valore” si intende un conto precedente di una persona fisica con un saldo o un valore complessivo superiore a un importo corrispondente a USD 1000000 alla data applicabile o al 31 dicembre di ogni anno successivo.

16. Il termine “nuovo conto dell’entità” indica un nuovo conto detenuto da una o più entità.

17. “Account Escluso” indica uno dei seguenti:

(a) un conto pensionistico o di vecchiaia che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è soggetta a regolamentazione come un conto pensionistico personale o una parte di un piano pensionistico o pensionamento registrato o regolamentati, che mira a pagamento di pensione di anzianità o vantaggi, tra cui prestazioni in caso di incapacità e invalidità, o benefici in caso di morte,

ii) un conto è un agevolazioni fiscali (es. contributi a un account che altrimenti sarebbero soggette ad imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o assoggettate ad un tasso più basso, o la tassazione dei redditi da capitale dal conto differita e questo è tassato a un tasso inferiore)

(iii) l’ amministratore fiscale è tenuto a segnalare le informazioni relative a questo account,

(iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età di pensionamento, invalidità o morte, o sanzioni applicate ai prelievi prima del verificarsi di tali eventi;

v) : i) i contributi annuali sono limitate ad un importo massimo pari a 50000 dollari, o ii) è un contributo massimo vita per un conto in quantità corrispondente a 1000000 dollari, in entrambi i casi di applicazione delle regole per l’unione degli account e la conversione di valuta ai sensi della Sezione VII, l’articolo C dell’allegato 2 della presente legge.

Il conto finanziario, che altrimenti si riunisce il proiettile requisito) soddisfa questo requisito nel caso in cui esso può essere trasferito beni o fondi da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui ai punti a) o b), o uno o più fondi pensionistici o pensionistici che soddisfano i requisiti di cui all’articolo B in uno dei punti da 5 a 7,

(b) un account che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è soggetta a regolamentazione come strumento di investimento progettato per scopi diversi da quelli per risparmio di pensione ed è scambiato regolarmente sul mercato dei valori mobiliari istituito o soggetti a regolamentazione come strumento di risparmio progettate per scopi diversi da quelli per risparmio di pensione,

ii) un conto è un agevolazioni fiscali (es. contributi a un account che altrimenti sarebbero soggette ad imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare dell’account o assoggettate ad un tasso inferiore, o tassazione del risparmio dal conto sospeso o l’account è tassato ad un tasso inferiore)

iii) prelievi di fondi sono soggetti al rispetto di alcuni criteri relativi allo scopo di investimento o conto di risparmio (come la fornitura di fondi per l’istruzione o l’assistenza sanitaria) o prelievi effettuati in caso di mancato rispetto di tali criteri applicare sanzioni

(iv) i contributi annuali sono limitati a un massimo di USD 50000, applicando le norme sulla riconciliazione del conto e sulla conversione valutaria conformemente alla Sezione VII dell’Articolo C dell’Allegato 2 alla presente Legge.

Il conto finanziario, che altrimenti soddisfa il requisito di proiettili iv) soddisfa questo requisito nel caso in cui esso può essere trasferito beni o fondi da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui ai punti a) o b), o uno o più fondi pensionistici o pensionistici che soddisfano i requisiti di cui all’articolo B in uno dei punti da 5 a 7,

(c) una polizza di assicurazione sulla vita con il periodo di assicurazione che scade prima che l’assicurato raggiunga l’età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

i) i premi regolari, che nel tempo non riduce l’assicurazione viene pagato almeno una volta l’anno durante il periodo di assicurazione o fino a quando l’assicurato raggiunge 90 anni, a seconda di quale è più corta.

(ii) il contratto non ha valore di capitale che chiunque possa attingere (mediante selezione, prestito o altro) senza risoluzione del contratto,

iii) l’importo, che non sia un beneficio in caso di morte a causa dopo l’annullamento o la risoluzione del contratto non può superare i premi totale pagata meno il costo della copertura dei rischi di morte, malattia e le altre spese, a prescindere dalla loro nascita effettiva, durante l’esistenza del contratto e gli eventuali importi pagati prima della cancellazione o risoluzione del contratto, e

(iv) il contratto non è detenuto dal cessionario a titolo oneroso,

(d) un conto custodito esclusivamente nel patrimonio se la documentazione di tale conto contiene una copia della volontà del defunto o del certificato di morte,

(e) un conto stabilito in relazione a una delle seguenti condizioni:

(i) con un mandato o un giudizio,

(ii) la vendita, lo scambio o il noleggio di beni immobili o personali, a condizione che l’account soddisfi i seguenti requisiti:

– il conto è finanziato interamente in contanti, un deposito in contanti, un acconto pari ad assicurare compiti adatti direttamente connessi con operazioni o il pagamento simile o è finanziato dalle attività finanziarie, che è memorizzato nel conto in relazione alla vendita, permuta o locazione di immobili,

– conto è istituito e utilizzato esclusivamente per l’obbligo del compratore di pagare il prezzo di acquisto per la proprietà, l’obbligo del venditore di pagare qualsiasi passività o obblighi del locatore o affittuario di pagare eventuali danni in relazione al bene locato sotto il contratto di locazione.

– le attività nel conto, compresi i redditi derivanti da loro saranno pagate o comunque distribuiti in favore dell’acquirente, il venditore, proprietario o l’affittuario (tra le altre cose, di adempiere agli obblighi di una tale persona) sulla vendita, lo scambio o la restituzione di beni o la cancellazione del contratto di locazione,

il conto non è un margine o un conto simile stabilito in relazione alla vendita o allo scambio di attività finanziarie;

– l’account non è correlato all’account di cui alla lettera (f),

iii) gli obblighi delle istituzioni finanziarie che forniscono prestiti garantiti immobiliare per mettere da parte una parte del pagamento solo per poi agevolare il pagamento delle imposte o assicurazioni connesse al settore immobiliare,

(iv) il dovere dell’istituto finanziario di facilitare solo il successivo pagamento delle tasse.

(f) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i) account esiste solo perché il cliente effettua il pagamento in eccesso rispetto al saldo sulla carta di credito o altro revolving conto di credito e pagamento in eccesso non era immediatamente tornato e

ii) entro e non oltre la data di riferimento delle istituzioni finanziarie attuare politiche e processi per impedire un cliente pagamento in eccesso in eccesso di un importo corrispondente a 50000 dollari, o per garantire che il qualsiasi cliente eccedenza superiore a tale importo al cliente entro 60 giorni è tornato, in entrambi i casi utilizzando le regole conversione della valuta specificata nella sezione VII dell’articolo C dell’allegato 2 della presente legge. A tal fine, il pagamento in eccesso del cliente non comprende i saldi attivi nel range degli addebiti contestati, ma il pagamento in eccesso comprende i saldi attivi derivanti dalle merci restituite.

18. Il conto finanziario è “guidato da un’istituzione finanziaria”

a) che i beni in conto durante la detenzione, comprese le istituzioni finanziarie, che rappresentano proprietario per questa istituzione detiene attività su un conto di intermediazione per quanto riguarda il conto di custodia,

(b) che è tenuto a effettuare pagamenti in relazione a tale conto, ad eccezione di un rappresentante di un istituto finanziario, indipendentemente dal fatto che tale istituto sia un istituto finanziario in relazione a un conto di deposito,

(c) in cui il conto finanziario rappresenta un interesse o una passività in relazione alla partecipazione al capitale o al debito,

(d) che è tenuto a effettuare pagamenti in relazione al contratto in relazione a un’assicurazione a valore aggiunto oa un contratto di assicurazione pensionistica.

D. Entità non finanziaria attiva

1. “Entità non finanziaria attiva”: qualsiasi entità non finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a) meno del 50% del reddito lordo di enti non finanziari per l’anno civile precedente è il reddito passivo e meno del 50% delle attività non finanziarie detenute dall’ente nel corso del precedente anno solare sono attività che generano reddito passivo o ai fini della loro creazione si svolge,

(b) le azioni di un’entità non finanziaria sono regolarmente negoziate su un mercato mobiliare consolidato o un’entità non finanziaria collegata da un’entità con un’entità le cui azioni sono regolarmente negoziate su un mercato di titoli stabilito,

(c) un’entità non finanziaria è un’entità governativa, un’organizzazione internazionale, una banca centrale o un’entità interamente posseduta da uno o più dei suddetti soggetti,

d) tutte le attività essenziali di entità non finanziarie con sede in possesso di tutta o parte della proprietà delle azioni in una o più società controllate che sono impegnati in attività professionali che è diverso l’attività di un istituto finanziario, o la fornitura di finanziamenti e servizi tali controllate, con la salvo che la società che posizione ottiene se funziona, e si presenta come un fondo di investimento, come ad esempio un fondo di private equity, fondo di venture capital, strutture di acquisizione indebitati o qualsiasi veicolo di investimento il cui scopo è l’acquisizione e il finanziamento di aziende e poi detenere partecipazioni in di queste società sotto forma di capitale fisso a scopo di investimento,

e) un’entità non finanziaria continua a non gestire un business e non hanno alcun precedente storia di funzionamento, ma investe il capitale in attività con l’intento di impegnarsi in altre attività rispetto alle attività delle istituzioni finanziarie, a condizione che non può beneficiare di questa esenzione dalla data che è di 24 mesi dalla data di entità non finanziarie,

(f) un’entità non finanziaria negli ultimi cinque anni non è stata un’istituzione finanziaria e le sue attività sono state liquidate o riorganizzate al fine di condurre o riprendere l’attività in un’attività diversa da quella di un istituto finanziario,

g) un’entità non finanziaria impegnata principalmente in operazioni di finanziamento e di copertura con entità correlate che non siano le istituzioni finanziarie o per quelle entità e non fornisce servizi di finanziamento o di riassicurazione a qualsiasi entità che non è legata entità, a condizione che il gruppo di tali soggetti legati impegnata principalmente nella a imprese diverse da quelle di un istituto finanziario, o

(h) l’ entità non finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i) è stabilito e gestito nel vostro stato o giurisdizione in cui è residente esclusivamente per religione, carità, scientifico, artistico, culturale, sportivo o scopi educativi; o è stabilito e gestito in stato o giurisdizione in cui è residente organizzazioni e professionali, associazioni di categoria, camere di commercio, sindacati, organizzazioni agricole o orticole, associazione civica o organizzazione gestita esclusivamente per promuovere il benessere sociale,

(ii) nello Stato o altra giurisdizione di cui è residente, è esente dall’imposta sul reddito,

(iii) non ha azionisti o soci con proprietà o interessi di proprietà nel proprio reddito o patrimonio,

iv) le leggi pertinenti dello stato o altra giurisdizione in cui è residente entità o documenti non finanziari sulla creazione di enti non finanziari non consentono che qualsiasi reddito o di beni di enti non finanziari sono stati distribuiti o utilizzati a favore dei privati o entità non-caritatevoli, con l’eccezione di svolgere attività di beneficenza di enti non finanziari o pagamenti di compensazioni ragionevoli per servizi o pagamenti forniti, che rappresentano l’equo valore di mercato delle attività acquisite dall’entità non finanziaria e

v) le leggi pertinenti dello stato o giurisdizione in cui il soggetto residente non finanziario o di documenti riguardante l’istituzione di enti non finanziari richiedono che, dopo la liquidazione o scioglimento di un soggetto non finanziario ha tutte le sue attività distribuite ente governativo o altra organizzazione senza scopo di lucro, o per abbattere il governo dello Stato o di altro giurisdizione in cui un’entità non finanziaria è residente o unità subregionale di tale Stato.

E. Varie

primaIl termine “titolare del conto” indica la persona che registra o identifica l’istituto finanziario che gestisce il conto finanziario come proprietario del conto finanziario. non una persona che non è un istituto finanziario che tiene conto finanziario ad un’altra persona o in suo favore come rappresentante, direttore di custodia, agente, firma autorizzata, consulente per gli investimenti o broker è ai fini della presente legge si considera il proprietario del conto e il titolare del conto è considerato da quell’altra persona. Nel caso di contratti assicurativi con valore del capitale o del contratto del titolare del conto di pensionamento assicurazione è una persona che ha il diritto di disporre del valore del capitale o modificare l’avente diritto ai sensi del contratto. Se non c’è nessuno che possa gestire il valore del capitale o cambiare la persona ammissibile, il titolare del conto è qualsiasi persona identificata come il proprietario nel contratto e chiunque abbia diritto al pagamento secondo i termini del contratto. Alla scadenza del periodo di assicurazione previsto dal contratto di assicurazione con il valore del capitale o dai contratti per l’assicurazione di vecchiaia, il titolare del conto è considerato come chiunque abbia diritto al pagamento in base al contratto.

Seconda “Procedure AML / KYC” si intende la due diligence e il monitoraggio del cliente notificare le istituzioni finanziarie ceche applicando i requisiti per le misure contro il riciclaggio di denaro o di analoghi requisiti applicabili a questa dicendo Repubblica istituto finanziario soggetto.

3. Il termine “entità” indica una persona giuridica o un’unità priva di personalità giuridica, come una società commerciale, una società privata, un’amministrazione fiduciaria o una fondazione.

4. Un’entità è una “entità collegata” con un’altra entità se: (i) una di queste entità è controllata da un’altra; (ii) le due entità sono controllate congiuntamente; o (iii) entrambe le entità sono entità di investimento di cui all’articolo A, punto 4 (b) ha una gestione congiunta e tale direzione esercita le dovute due diligence in tali enti di investimento. Il termine “controllo” per questi scopi include la proprietà diretta o indiretta di oltre il 50% dei voti e la quota dell’entità.

5. L’abbreviazione “TASSA” indica il numero di identificazione fiscale del contribuente (o l’equivalente funzionale di tale numero di identificazione fiscale).

6. Il termine “prove documentali” comprende uno dei seguenti:

(a) un permesso di soggiorno rilasciato da un’autorità statale autorizzata (come un governo o la sua amministrazione o comune) dello Stato o altra giurisdizione che il beneficiario dichiara essere residente,

(b) nel caso di una persona fisica, qualsiasi documento di identità valido rilasciato da un’autorità pubblica autorizzata (ad esempio, il governo o il suo ufficio o comune) attestante il nome della persona fisica e normalmente utilizzato ai fini dell’identificazione,

c) nel caso degli enti qualsiasi documento ufficiale rilasciato da un organismo statale autorizzato (ad es. governo o autorità o comune), che è il nome del soggetto e sia l’indirizzo della sua sede nello stato o giurisdizione di cui un’entità sostiene di essere un residente , o lo Stato o altra giurisdizione in cui l’entità è stata costituita o stabilita,

(d) qualsiasi rendiconto finanziario sottoposto a revisione contabile, rapporto di credito di terzi, insolvenza o relazione dell’autorità di regolamentazione.

In connessione con l’entità account preesistente può notificare le istituzioni finanziarie ceche usano come prova documentale di qualsiasi classificazione nei documenti riguardanti il ​​titolare del conto, che si basavano sul sistema di codifica settoriale standardizzato, in cui si afferma istituzioni finanziarie ceche registrate in conformità con la consueta prassi commerciale allo scopo di procedure per l’AML / KYC normativi o per altri scopi diversi da imposta, che è stato introdotto e prima di determinare il conto finanziario come un account preesistente, se lei non sa o ha motivo di credere che una tale classificazione sia errata o inaffidabili.

7. Per “sistema di codice settoriale standardizzato” si intende un sistema di codici per classificare gli stabilimenti per tipo di attività commerciale utilizzato a fini diversi da quelli fiscali.

L ‘”indirizzo del principale centro di attività di un’entità” indica il luogo in cui si trova la sua direzione effettiva. L’indirizzo del indirizzo della sede legale del soggetto non è un istituto finanziario con cui l’ente ha un account, un indirizzo di casella postale non viene utilizzato solo per il servizio a meno che tale indirizzo non è l’unico indirizzo che entità usa, ed è elencato come la residenza del soggetto nei suoi documenti fondanti. L’indirizzo della sede centrale dell’ente non è inoltre fornito l’indirizzo sul quale deve essere conservata tutta la posta.

8. “Cambiamento di circostanze” indica qualsiasi modifica che porti all’aggiunta di informazioni relative al fatto che una persona sia una persona notificata o comunque in conflitto con lo status di quella persona. Inoltre, il mutamento delle circostanze include alcun modificare o integrare le informazioni sul titolare del conto, compresa l’aggiunta, la sostituzione o altre modifiche al titolare del conto, o qualsiasi modifica o integrazione informazioni su qualsiasi account associato a quel conto, nell’applicazione delle norme per la fusione dei conti conformemente alla Sezione VII, punto Articolo C Da 1 a 3 dell’allegato 2 alla presente legge, se la modifica o l’aggiunta delle informazioni influisce sulla posizione del titolare del conto.

Quando annuncia l’istituto finanziario ceco in base all’indirizzo di casa in conformità alla Sezione III, articolo B, paragrafo 1 dell’allegato n. 2 della presente legge, e non v’è un cambiamento di circostanze in cui la notifica istituto finanziario è a conoscenza o ha motivo di credere che le prove documentali originale o altri documenti equivalenti sono inesatti o inaffidabili, ha fino all’ultimo giorno dell’anno civile o entro 90 giorni dalla notifica o il rilevamento del mutamento delle circostanze, a seconda di quale si verifica in seguito, ottenere un affidavit e nuove prove documentali per determinare dove il titolare del conto è residente a fini fiscali. Se non può notificare le istituzioni finanziarie affidavit e nuove prove documentali entro tale termine per ottenere, deve eseguire una ricerca di documenti elettronici in conformità dell’articolo III, sezione B, paragrafo 2 a 6 dell’allegato n. 2 al presente atto.

Allegato n. 2 della legge n. 164/2013 Coll.

Regole di notifica e due diligence per informazioni sui conti finanziari
Sezione I

Ulteriori requisiti di notifica
A. Le informazioni riportate devono indicare la valuta degli importi pertinenti.

B. Nonostante le disposizioni di notifica, per ogni account precedentemente segnalato che non è necessario notificare l’ID fiscale e la data di nascita, tale ID fiscale o data di nascita non è nei registri dell’istituto finanziario ceco. Tuttavia, annunciando l’istituzione finanziaria Repubblica è obbligato a fare ragionevoli sforzi per numero di partita IVA e la data di nascita per gli account già esistenti ricevuti dalla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui questi conti preesistenti identificati come i conti di informativa.

C. Nonostante le disposizioni sulla notifica, il TAQ non è soggetto a notifica se lo Stato partecipante in cui è residente non lo emette.

D. La notifica non è comunicata per l’anno civile in cui si è verificato il giorno decisivo.

Sezione II

Requisiti generali di due diligence
R. Il tuo account verrà trattato come un account riportato dalla data in cui è notificato, l’account identificato sulla base di procedure di due diligence nelle sezioni II-VII, e se non diversamente specificato, i dati sul conto di informativa devono essere segnalati ogni anno nel corso dell’anno civile successivo a quello l’anno a cui si riferiscono.

B. Il saldo sul conto o il valore del conto è determinato dall’ultimo giorno dell’anno solare.

C. Un istituto finanziario ceco notificante può applicare le procedure di due diligence per i nuovi conti ai conti esistenti preesistenti e le procedure di due diligence per i conti con un valore elevato per i conti di valore inferiore.

Sezione III

Due diligence nel caso di precedenti resoconti di individui
A. Introduzione. Le seguenti procedure vengono applicate per cercare account registrati tra account fisici precedentemente esistenti.

B. Conti con valore inferiore. Per gli account con valore inferiore, si applicano le seguenti procedure.

1. Indirizzo di residenza. Se i notificanti istituzioni finanziarie ceche registra l’indirizzo attuale di residenza del titolare del conto – una persona fisica, sulla base di prove documentali, può determinare se il proprietario dell’account – persona fisica considerata come una persona notificata con il proprietario dell’account – persona fisica trattato come un residente fini fiscali dello Stato o altra giurisdizione a cui è indirizzato l’indirizzo.

2. Cerca nei record elettronici. Quando annuncia le istituzioni finanziarie cechi non sulla base delle attuali informazioni presso l’abitazione del titolare del conto – gli individui sulla base di prove documentali, di cui al punto 1, ha annunciato l’istituzione finanziaria Repubblica è tenuto a verificare se i dati con una ricerca elettronica tenuti dicendo istituzioni finanziarie ceche contengono i seguenti trattini e applicano le disposizioni dei punti da 3 a 6:

a) l’ identificazione del titolare del conto come residente dello Stato partecipante,

(b) l’ indirizzo corrente per il servizio o l’indirizzo, compreso l’ufficio postale, nello Stato partecipante,

(c) uno o più numeri di telefono nello Stato partecipante e nessun numero di telefono nella Repubblica ceca,

(d) ordini permanenti, diversi da un conto di deposito, per il trasferimento di fondi su un conto detenuto in uno Stato partecipante,

(e) una procura valida o un diritto di firma concesso a una persona con un indirizzo nello Stato partecipante, o

f) le istruzioni per la conservazione o l’indirizzo email della persona presa in consegna il posto in uno Stato partecipante annunciando l’istituto finanziario ceco non registra un altro indirizzo del titolare del conto.

3 ° Se durante le ricerche elettroniche ha trovato alcuna prova di cui al paragrafo 2, non necessita di ulteriori azioni fino a quando un cambiamento delle circostanze che portano a uno o più simboli associato all’account, o l’account rende conto di alto valore.

4. Quando una delle indicazioni di cui al punto 2, lettera a) è trovata in una ricerca elettronica. a) ad e), o c’è un cambiamento delle circostanze che porterebbe a uno o più simboli associati a tale account, raccontando le istituzioni finanziarie ceche deve titolare del conto trattati come residenti ai fini fiscali in ciascun paese partecipante, in relazione ai quali gli indizi identificato come non decide in merito all’applicazione del punto 6 e nessuna delle eccezioni di cui al punto in questione non si applica a tale conto.

5 ° Se durante le ricerche elettroniche trovato le istruzioni per la conservazione o l’indirizzo email della persona che accetta la posta e se in relazione al proprietario dell’account non si trova in nessun altro indirizzo o altre indicazioni di cui al punto 2. a) ad e) annunciando le istituzioni finanziarie ceche deve utilizzare la ricerca nei registri documentali ai sensi dell’articolo C, punto 2, o dal titolare del conto di ottenere una dichiarazione giurata o prove documentali per scoprire dove il titolare del conto è residente ai fini fiscali in ordine più appropriato per le circostanze. A meno che la ricerca nei registri documentali trovato indicazioni appropriate e non tentare di ottenere una dichiarazione giurata o prove documentali non è successo, annunciando l’istituzione finanziaria Repubblica deve notificare l’account come privi di documenti.

6. Nonostante l’accertamento delle indicazioni di cui al punto 2, l’ente finanziario ceco notificante non tratta il titolare del conto come residente di uno Stato partecipante nei seguenti casi:

a) se le informazioni sul titolare del conto che contiene l’indirizzo di consegna effettiva o l’indirizzo di casa in uno Stato partecipante, uno o più numeri di telefono in uno Stato partecipante, e nessun numero di telefono nella Repubblica Ceca o ordini permanenti per i conti finanziari diversi dai depositaria trasferimento di fondi su un conto in uno Stato partecipante notifica istituzione finanziaria Repubblica acquisisce o precedenti indagare e mantenere un registro:

(i) una dichiarazione giurata del titolare del conto in caso di residenza in uno Stato non partecipante, e

(ii) prove documentali attestanti che il titolare del conto non è un notificatore,

(b) se le informazioni sul titolare del conto contengono una procura valida o un diritto di firma concesso a una persona con un indirizzo nello Stato partecipante e l’ente finanziario ceco che ha ricevuto la notifica ottiene o ha precedentemente verificato e tenuto un registro di:

(i) una dichiarazione giurata del titolare del conto che risiede in uno Stato non partecipante, o

(ii) prove documentali attestanti che il titolare del conto non è un notificante.

C. Procedure avanzate per account di alto valore. Per gli account ad alto valore, si applicano le seguenti procedure.

1. Cerca nei record elettronici. Nel caso di conti ad alto valore, l’istituto finanziario ceco notificante deve verificare che i dati di ricerca elettronica conservati dall’istituto finanziario di notifica contengano le indicazioni di cui all’articolo B.2.

2. Cerca nei record del documento. Se il database elettronico ricercabile dell’istituto finanziario ceco notificante contiene i campi per tutte le informazioni elencate al punto 3 e queste informazioni sono elencate, non è necessario effettuare ulteriori ricerche di documenti. Se i database elettronici non contengono tutte queste informazioni, l’istituto finanziario ceco notificante deve anche verificare per gli account di valore elevato se l’attuale cartella dei dati del cliente contiene una delle indicazioni elencate nell’articolo B, punto 2, e se queste sono nella cartella principale corrente con i dati su non trovano il cliente, devono trovarli nei documenti sottostanti relativi al conto che l’istituto finanziario ceco ha annunciato durante gli ultimi 5 anni:

a) nelle prove documentali più recenti raccolte per l’account,

b) nell’ultimo contratto di creazione dell’account o nella documentazione dell’account,

c) nella documentazione più recente notificata dall’istituto finanziario ceco secondo le procedure AML / KYC o per altri scopi regolamentari,

(d) qualsiasi procura o modulo di firma corrente per i diritti di firma;

(e) eventuali ordini permanenti correnti diversi dal conto di deposito per il trasferimento di fondi.

3. Eccezione se il database contiene informazioni sufficienti. L’istituto finanziario ceco notificante non è tenuto a cercare nei registri dei certificati di cui al punto 2 se le informazioni con possibilità di ricerca elettronica presso l’istituto finanziario ceco notificante contengono i seguenti dati:

a) il paese in cui il titolare del conto è residente,

(b) l’ indirizzo del domicilio del titolare del conto e il suo indirizzo per il servizio attualmente tenuto presso l’istituto finanziario ceco notificante,

c) numero di conto o numero di conto, attualmente conservato presso l’istituto finanziario ceco notificante,

(d) nel caso di conti finanziari diversi dai conti di deposito, il fatto che vi siano ordini permanenti di trasferimento di fondi da un conto a un altro conto (compreso un conto con un’altra filiale che riferisce all’istituto finanziario ceco o un’altra istituzione finanziaria),

e) il fatto che esista un indirizzo attuale della persona che accetta la posta o le istruzioni per la conservazione della posta per il titolare del conto e

(f) se esiste una procura o diritto di firma sul conto.

4. Chiedi di ottenere le ultime conoscenze da un responsabile delle relazioni con i clienti. Oltre alla ricerca in documenti elettronici e cartacei di cui al paragrafo 1 e 2, notificando istituto finanziario ceco trattata come un account riportati con qualsiasi account con un alto valore, che viene assegnato un responsabile per relazioni con i clienti, compresi eventuali conti finanziari fuse con l’account di alto valore, se il responsabile della relazione con il cliente ha la conoscenza attuale della responsabilità del proprietario per la persona notificata.

5. L’effetto di trovare indizi.

a) Se durante l’esame esteso dei conti con l’alto valore di questo articolo non corrispondono alcuna delle prove di cui all’articolo B, paragrafo 2, e non è previsto che l’account detiene una persona notificata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, non sono necessarie ulteriori azioni fino ad un cambiamento di circostanze, che porterà a una o più indicazioni relative a questo account.

(b) Se una qualsiasi delle indicazioni di cui all’articolo B, paragrafo 2, lettera a) è riscontrabile nella verifica estesa dei conti di valore elevato ai sensi del presente articolo. a) ad e), o se c’è un successivo cambiamento della situazione che porterebbe a uno o più simboli associati a tale account, raccontando le istituzioni finanziarie ceche deve contabilizzare essere trattati come account riportato per ogni Stato partecipante in relazione alla quale si identifica l’evidenza, a meno che non decida di applicare l’articolo B, paragrafo 6, e nessuna delle eccezioni di cui al punto in questione non si applica a tale conto.

c) Se durante l’esame esteso dei conti con l’alto valore di questo articolo trovate le istruzioni per la conservazione o l’indirizzo email della persona che accetta la posta e se in relazione al proprietario dell’account non si trova in nessun altro indirizzo, e qualsiasi altra prova di cui all’articolo B, punto 2. a) ad e) la comunicazione istituzione finanziaria Repubblica deve ottenere dalla dichiarazione del titolare del conto o prove documentali per scoprire dove il titolare del conto è residente a fini fiscali. Se l’istituto finanziario ceco notificante non può ottenere tale affermazione o prova documentale, deve notificare l’account come non documentato.

6 Se un conto individuale preesistente non è l’account giorno decisivo di alto valore, ma sarà l’ultimo giorno di una delle dell’anno civile successivo, indicando le istituzioni finanziarie ceche deve tenere conto di tali procedure di screening diffusi eseguite in virtù del presente articolo alla fine dell’anno civile successivo a quello l’anno in cui l’account è diventato un account di alto valore. Se un tale disegno di legge sulla base di questo screening designato come account di informativa, raccontando le istituzioni finanziarie ceche hanno chiesto informazioni sul conto in relazione al l’anno in cui è stato designato come account di informativa, e l’anno successivo a riferire annualmente fino a quando il titolare del conto cessa di essere avvisato persona.

7 Dopo aver annunciato l’istituto finanziario ceco a causa di alto valore utilizza procedure di screening avanzate sensi del presente articolo, indicando le istituzioni finanziarie ceche saranno tenuti a riapplicare queste procedure, tranne richiesto al gestore di contattare il cliente ai sensi dell’articolo C, paragrafo 4, relativo allo stesso account con un alto valore in ogni anno successivo se non sono un account non documentata, nel qual caso la Repubblica notifica istituzioni finanziarie di queste procedure più volte utilizzate ogni anno fino a quando il disegno di legge diventa documentato.

8 Se l’account ad alto valore c’è un cambiamento delle circostanze che porterebbe a uno o più indici di cui all’articolo 2, punto B e associati all’account, notificando istituto finanziario ceco con questo account come account notificato, rispetto a ogni Stato partecipante per il quale la prova viene identificato, se si decide di applicare l’articolo 6 e il punto B per questo account non paga nessuna delle eccezioni di cui quel punto.

9. L’ istituto finanziario ceco notificante deve stabilire procedure per garantire che il responsabile delle relazioni con il cliente possa identificare eventuali cambiamenti nelle circostanze dell’account. Se, ad esempio, responsabile per la relazione con il cliente ha annunciato che il proprietario dell’account ha gli stati partecipanti un nuovo indirizzo per il servizio, ha annunciato l’istituzione finanziaria Repubblica è obbligato nuovo indirizzo considerato un cambiamento delle circostanze, e se si sceglie di utilizzare l’articolo B, paragrafo 6, è necessario da parte del proprietario per ottenere la documentazione pertinente.

D. Gli esami di conti preesistenti di persone di alto valore devono essere completati entro un anno dal giorno applicabile. La verifica di conti esistenti in precedenza di individui con un valore inferiore deve essere completata entro 2 anni dal giorno applicabile.

E. Qualsiasi conto preesistente di una persona fisica che è stato identificato come conto notificato conformemente alla presente sezione è considerato come un conto notificato in tutti gli esercizi successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere il notificatore.

Sezione IV

Cura adeguata per i nuovi account delle persone
Le seguenti procedure sono utilizzate per cercare account segnalati tra nuovi account personali.

A. è richiesta per i nuovi conti per gli individui annuncia l’istituto finanziario ceco quando aprono un conto per ottenere un affidavit che può essere parte della documentazione per aprire un conto e notifica istituto finanziario ceco consente di specificare dove il titolare del conto è residente ai fini fiscali, e confermare l’adeguatezza del dichiarazione d’onore sulla base delle informazioni ottenute dall’ente finanziario ceco notificante in relazione alla costituzione dell’account, compresa qualsiasi documentazione raccolta secondo le procedure AML / KYC.

B. Se la dichiarazione ha affermato che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in un paese partecipante, raccontando le istituzioni finanziarie ceche deve trattare l’account come notificato, l’account e la dichiarazione deve comprendere anche titolare del conto IVA in relazione a tale Stato partecipante soggetto alla sezione I dell’articolo C e alla sua data di nascita.

C. Se il nuovo account cambiano circostanze individuali, di cui la notifica istituto finanziario ceco è a conoscenza o ha motivo di credere che l’affidavit originale è imprecisa o inaffidabili, raccontando le istituzioni finanziarie Repubblica non può fare affidamento sulla dichiarazione originale per ottenere una dichiarazione giurata valida , che indica dove il titolare del conto è residente ai fini fiscali.

Sezione V

Un’assistenza adeguata nel caso di account di entità già esistenti
Le seguenti procedure vengono applicate per cercare account registrati tra account di entità esistenti in precedenza.

A. Conti di entità che non devono essere scansionate, rilevate o segnalate. Se si annunciano istituto finanziario Repubblica sceglie altrimenti, sia per quanto riguarda qualsiasi account pre-esistenti, entità, o separatamente rispetto a qualsiasi gruppo ben determinato di tali conti già esistenti entità account con un saldo aggregato o il valore alla data di riferimento non superiore a quello corrispondente a 250000 dollari. non è necessario indagare, rilevare o segnalare come un account notificato finché il saldo complessivo o il valore dell’account non supera tale importo entro l’ultimo giorno di un anno solare successivo.

B. Conti delle entità che devono essere scansionati. In precedenza esistente conto entità che ha l’equilibrio decisiva data di conto o il valore del conto sopra l’equivalente di 250000 dollari, e preesistente entità conto che la data decisiva non superi l’importo di cui sopra, ma il saldo totale o il valore del conto, tale importo supera l’ultimo giorno di qualsiasi il seguente anno civile è verificato secondo le procedure di cui all’articolo D.

C. Conti delle entità da notificare. Per gli account pre-esistenti delle entità di cui all’articolo B, gli unici conti detenuti da una o più entità che sono da parte di persone notificati o detenuti enti non finanziari passivi con uno o più di controllo entità che o notificati dalla persona o dalle persone notificati saranno trattati come con account notificati.

D. Procedure di scansione per trovare gli account di entità che devono essere notificati. Per la pre-esistente entità conti ai sensi dell’articolo B, notificando le istituzioni finanziarie ceche di applicare le seguenti procedure di screening per determinare se l’account è detenuto da una o più persone o da notificati enti non finanziari passivi con uno o più di controllo entità che sono da parte di soggetti notificati:

1. Determinare se un’entità è un organismo notificato.

(a) Indagine sulle informazioni detenute a fini di regolamentazione o di relazioni con i clienti (comprese le informazioni raccolte secondo le procedure AML / KYC) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è un residente di un paese partecipante. Le informazioni che indicano che il titolare del conto è un residente di un paese partecipante a tal fine includono lo stabilimento o la costituzione di un’entità o di un indirizzo nello Stato partecipante.

b) Se le informazioni indica che il titolare del conto è un residente di un paese partecipante, raccontando le istituzioni finanziarie ceche hanno con questo account come un dispositivo notificato l’account, se il titolare del conto non ottiene una dichiarazione giurata o sulla base delle informazioni a sua disposizione, o sulla base di pubblico delle informazioni disponibili non specifica in modo ragionevole che il titolare del conto non sia una persona notificata.

2. Determinare se un’entità è un’entità passiva non finanziaria con una o più entità controllanti che sono o sono entità notificate o notificate. Per il proprietario di un entità account preesistente (tra cui un’entità che viene notificato da una persona), notificando istituto finanziario ceco per determinare se il titolare del conto è un’entità non finanziaria passiva con uno o più di controllo entità che o notificati dalla persona o dalle persone da notificato. Se una delle entità controllanti è un’entità passiva non finanziaria di una persona notificata, l’account deve essere trattato come un account notificato. In questa determinazione, l’istituto finanziario ceco notificante deve seguire le istruzioni di cui alle lettere da a) ac) nell’ordine che è più appropriato nelle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un’entità passiva non finanziaria. Ai fini di determinare se il titolare del conto dell’entità non finanziario passivo, notificando le istituzioni finanziarie ceche dal titolare del conto di ottenere un affidavit, se in base alle informazioni a sua disposizione, o sulla base delle informazioni disponibili al pubblico non può ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un non finanziarie attiva entità o istituto finanziario diverso da un’impresa di investimento di cui all’articolo A, punto 4 (b) dell’allegato 1 alla presente legge, che non è un istituto finanziario di uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione.

b) Determinazione delle entità controllanti del titolare del conto. Ai fini dell’identificazione delle entità controllanti del titolare del conto, l’istituto finanziario ceco notificante può utilizzare le informazioni raccolte e archiviate conformemente alle procedure AML / KYC.

(c) Determinare se l’entità controllante dell’entità non finanziaria è una persona notificata. Ai fini della determinazione se un’entità controllante è un’entità non finanziariamente accettabile da una persona notificata, l’ente finanziario ceco che ha ricevuto la notifica può utilizzare:

i) informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML / KYC in caso di entità preesistenti conto detenuto da una o più entità non finanziarie con un saldo complessivo del conto o il cui valore non supera una quantità corrispondente a US $ 1000000

(ii) una dichiarazione giurata del titolare del conto o del soggetto controllante di un’altra giurisdizione in cui l’ente controllante è residente ai fini fiscali.

E. Tempi di verifica e altre procedure applicabili a conti di entità già esistenti

1. L’ esame di conti di entità già esistenti con un saldo aggregato o un valore di conto eccedente l’importo di US $ 250000 alla data di scadenza deve essere completato entro 2 anni dal giorno applicabile.

2 ° Proiezione del soggetto preesistente conti con un equilibrio complessivo del valore account o che la data decisiva non superare un importo corrispondente a 250000 dollari, ma questa cifra sarà oltre il 31 dicembre dell’anno successivo qualsiasi, deve essere completato entro la fine dell’anno civile successivo a quello in cui il saldo totale o il valore dell’account hanno superato tale importo.

In terzo luogo , se l’entità account preesistente cambia le circostanze da cui la notifica istituto finanziario ceco è a conoscenza o ha motivo di credere che una dichiarazione giurata o altra documentazione associata all’account è inesatti o inaffidabili, raccontando le istituzioni finanziarie ceche deve ancora una volta secondo le modalità specificate nel Articolo D per determinare se si tratta di un account notificato.

Sezione VI

Cura adeguata per i nuovi account di entità
Le seguenti procedure sono utilizzate per cercare gli account segnalati tra i nuovi account di entità.

Screening procedure per trovare gli account di entità che devono essere notificate. Per i nuovi clienti, informare i soggetti istituzioni finanziarie ceche di applicare le seguenti procedure di screening per determinare se l’account è detenuto da una o più persone o da enti non finanziari passivi notificati con uno o più di controllo entità che o notificati dagli persona notificato o persone:

1. Determinare se un’entità è un organismo notificato.

a) In questo caso, è necessario ottenere un affidavit che può essere parte della documentazione per aprire un conto e notifica istituzione finanziaria Repubblica identificherà in cui il titolare del conto è residente ai fini fiscali, e confermare la sufficienza della dichiarazione sulla base delle informazioni ottenute annunciando Repubblica finanziaria istituzioni in relazione con l’istituzione del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta nel quadro delle procedure AML / KYC. Se l’entità nel affidavit afferma che egli è residente ai fini fiscali, può richiedere la notifica Repubblica entità indirizzo conto sede dell’istituto finanziario e di conseguenza determinare dove il titolare del conto è residente.

b) Se la dichiarazione indica che il titolare del conto è un residente di un paese partecipante, raccontando le istituzioni finanziarie ceche hanno questo account come del conto comunicato se sulla base delle informazioni a sua disposizione, o sulla base delle informazioni disponibili al pubblico ragionevolmente determina che titolare del conto in relazione allo Stato partecipante ha notificato persona.

In secondo luogo Determinare se un soggetto è un’entità non finanziaria passivo con una o più entità di controllo o che sono notificati dalla persona o dalle persone da notificato. Nelle nuove entità conto del proprietario, inclusi gli enti che sono notificati dalla persona notificando istituto finanziario ceco per determinare se il titolare del conto è un’entità non finanziaria passiva con uno o più di controllo entità che o notificati dalla persona o dalle persone da notificato. Se una delle persone che controllano la persona enti non finanziari passivi notificato, il conto deve essere trattato come un account riportato. Nel fare questa determinazione, notificando le istituzioni finanziarie Repubblica di seguire le linee guida di cui ai punti da a) ac) in ordine che è più appropriato, date le circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un’entità passiva non finanziaria. Per determinare se l’entità non finanziario passivo titolare del conto, notificando istituto finanziario ceco di utilizzare un affidavit dal titolare del conto per determinare se si tratta di un’entità non finanziaria passiva, se in base alle informazioni a sua disposizione, o sulla base delle informazioni disponibili al pubblico non può ragionevolmente determinare che il titolare del conto sia un’entità non finanziaria attiva o un istituto finanziario diverso da un’impresa di investimento di cui all’articolo A, punto 4 (b) dell’allegato 1 alla presente legge, che non è un istituto finanziario di uno Stato partecipante che applica uno standard comune di segnalazione.

b) Determinazione delle entità controllanti del titolare del conto. Ai fini dell’identificazione delle entità controllanti del titolare del conto, l’istituto finanziario ceco notificante può utilizzare le informazioni raccolte e archiviate conformemente alle procedure AML / KYC.

(c) Determinare se l’entità controllante dell’entità non finanziaria è una persona notificata. Al fine di determinare se un’entità controllante è un’entità non finanziariamente accettabile da una persona notificata, l’istituto finanziario ceco notificante può utilizzare esclusivamente la dichiarazione giurata del titolare del conto o di quella parte controllante.

Sezione VII

Regole speciali di due diligence
Quando si applicano le procedure di dovuta diligenza sopra elencate, si applicano le seguenti politiche aggiuntive:

A. Relativo all’affidavit e alle prove documentali. Repubblica di notifica le istituzioni finanziarie non possono contare su una dichiarazione giurata o prove documentali, se è a conoscenza o ha motivo di credere che una dichiarazione giurata o prove documentali sono inesatti o inaffidabili.

B.Metodi alternativi per i conti finanziari di individui ammissibili nel caso di un contratto di assicurazione con un valore del capitale di contratto o in materia di assicurazione pensione e contratto di assicurazione di gruppo con il valore del capitale o reddito polizza di assicurazione di gruppo. Notifica istituzione finanziaria Repubblica creda che la persona autorizzata diversa dal proprietario, il contratto di assicurazione con il valore del capitale o del contratto di raccolta assicurativa, che riceveranno indennità in caso di morte dell’assicurato, non viene notificato dalla persona e può disporre di tale conto finanziario come conto diverso dal conto comunicato, se non annunciare Repubblica istituto finanziario conoscenza effettiva o ragione di credere che la persona viene notificato da una persona. L’istituto finanziario ceco notificante ha ragione di supporre,

Nel conto finanziario, che è un membro che partecipa al contratto di assicurazione di gruppo con il valore del capitale o del contratto di gruppo di raccolta assicurativa, la notifica istituto finanziario ceco trattato come un conto finanziario che non è notificato, il conto fino alla data di scadenza del titolare quantità dipendenti / certificato o beneficiario se un conto finanziario che è un membro che partecipa al contratto di assicurazione di gruppo con il valore del capitale o di assicurazione del gruppo del contratto per la pensione, soddisfi i seguenti requisiti:

(i) una polizza assicurativa di gruppo con un valore di capitale o un contratto collettivo di assicurazione pensionistica è stipulata con il datore di lavoro e copre almeno 25 dipendenti / titolari del certificato,

ii) i titolari di personale / certificati hanno diritto a ricevere alcun valore del contratto relativo ai loro interessi e identificare persone che possono essere in caso di decesso del lavoratore e pagato le prestazioni rilevanti

(iii) l’ importo complessivo pagabile a qualsiasi dipendente / titolare del certificato o alla persona autorizzata non superi un importo corrispondente a USD 1000000.

Il termine “contratto di assicurazione di gruppo con il valore del patrimonio netto” si intende il contratto di assicurazione con un valore del capitale che: i) fornisce una copertura assicurativa per gli individui che sono i partecipanti attraverso i datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacati o altre associazioni o gruppi, e ii) richiede l’assicurazione per ogni membro del gruppo, o di membro di un sottogruppo all’interno del gruppo, che è determinata senza tenere conto delle caratteristiche individuali dello stato di salute di un membro o di sottogruppo di utenti, gruppi diversi di età, sesso e abitudine al fumo.

Il termine “contratto di assicurazione pensionistica gruppo”: un contratto di assicurazione pensionistica, in base al quale le persone autorizzate sono persone fisiche che siano i partecipanti attraverso i datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacati o altre associazioni o gruppi.

C. Regole per la fusione dei saldi dei conti e la conversione di valuta

1. Unire i conti delle persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo complessivo o il valore di conti detenuti da una persona fisica sta dicendo Repubblica istituto finanziario è tenuto a unire tutti i conti finanziari detenuti da annunciando istituto finanziario ceco o entità legate, ma solo nella misura in cui i sistemi informativi di notifica istituzioni finanziarie ceche dopo l’interconnessione conti finanziari collegando a un elemento di dati, ad esempio un numero cliente o un codice fiscale, e consentendo di unire saldi o valori in conti. Per soddisfare i requisiti di unire gli account finanziari di cui al presente paragrafo, ogni proprietario è tenuto congiuntamente da conto finanziario associato al tuo intero equilibrio o il valore del conto finanziario congiunto tenuto.

2. Unisci account entità. Ai fini della determinazione del saldo complessivo o il valore di conti detenuti da un soggetto sta annunciando l’istituzione finanziaria Repubblica è tenuto a prendere in considerazione tutti i conti finanziari detenuti con l’annuncio di istituto finanziario ceco o entità legate, ma solo nella misura in cui i sistemi informativi di notifica istituzioni finanziarie ceche seguendo i conti finanziari collegamento a un elemento di dati, ad esempio un numero cliente o un codice fiscale, e il collegamento di saldi o valori in conti. Per soddisfare i requisiti di unire gli account finanziari di cui al presente paragrafo, ogni proprietario è tenuto congiuntamente da conto finanziario associato al tuo intero equilibrio o il valore del conto finanziario congiunto tenuto.

3. Regola specifica di fusione applicabile ai clienti. Ai fini della determinazione del saldo complessivo o il valore di conti detenuti da una persona per determinare se un conto finanziario è una regola di alto valore, in caso di qualsiasi conto finanziario, sul quale responsabile per contattare il cliente sa o ha motivo di credere che sia giusto o indirettamente di proprietà, controllata o creata dalla stessa persona, non come un proxy, l’istituto finanziario ceco notificante è anche tenuto a unire tutti questi conti.

4. Trasferisci questi importi in un’altra valuta. Tutti gli importi denominati in dollari statunitensi devono essere intesi come importi equivalenti in altre valute convertite utilizzando il tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale ceca per il rispettivo giorno.

Le note
1 ) La direttiva 2011/16 / UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799 / CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2014/107 / UE Direttiva (UE) 2015/2376 e la direttiva Consiglio (UE) 2016/881.

2 ) Art. 8 della direttiva 2011/16 / UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799 / CEE, modificata dalla direttiva 2014/107 / UE del Consiglio.

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