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LEGGE

del 12 marzo 2019, \ t

modifica di alcune leggi fiscali e alcune altre leggi

Il Parlamento ha approvato questo atto della Repubblica ceca:


PARTE PRIMA

Modifica della legge sull’imposta sul reddito

Art. io

Legge n. 267/2014 Coll., Legge n. 332/2014 Coll., Legge n. 84/2015 Coll., Legge n. 127/2015 Coll., Legge n. 221/2015 Coll. , Legge n. 375/2015 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 47/2016 Coll., Legge n. 105/2016 Coll., Legge n. 113/2016 Coll., Legge n. 125/2016 Coll. Legge n. 148/2016 Coll., Legge n. 188/2016 Coll., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con il n. 271/2016 Coll., Legge n. 321/2016 Coll., Legge n. 454 , Legge n. 170/2017 Coll., Legge n. 200/2017 Coll., Legge n. 225/2017 Coll., Legge 246/2017 Coll., Legge n. 254/2017 Coll. della legge n. 293/2017 Coll., legge n. 92/2018 Coll., legge n. 174/2018 Coll. e legge n. 306/2018 Coll., è modificata come segue: Legge n. 105/2016 Coll., Legge n. 113/2016 Coll., Legge n. 125/2016 Coll., Legge n. 148/2016 Coll., Legge n. 188/2016 Coll., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata N. 271/2016 Coll., Legge n. 321/2016 Coll., Legge n. 454/2016 Coll., Legge n. 170/2017 Coll., Legge n. 200/2017 Coll., Legge n. 225/2016 Coll. Legge n. 246/2017 Coll., Legge n. 254/2017 Coll., Legge n. 293/2017 Coll., Legge n. 92/2018 Coll., Legge n. 174/2018 Coll. e legge n. 306/2018 Coll., è modificata come segue: Legge n. 105/2016 Coll., Legge n. 113/2016 Coll., Legge n. 125/2016 Coll., Legge n. 148/2016 Coll., Legge n. 188/2016 Coll., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata N. 271/2016 Coll., Legge n. 321/2016 Coll., Legge n. 454/2016 Coll., Legge n. 170/2017 Coll., Legge n. 200/2017 Coll., Legge n. 225/2016 Coll. Legge n. 246/2017 Coll., Legge n. 254/2017 Coll., Legge n. 293/2017 Coll., Legge n. 92/2018 Coll., Legge n. 174/2018 Coll. e legge n. 306/2018 Coll., è modificata come segue: 174/2018 Sb. e legge n. 306/2018 Coll., è modificata come segue: 174/2018 Sb. e legge n. 306/2018 Coll., è modificata come segue:

1. Alla fine della nota 137, la seguente frase è aggiunta alla linea separata “Direttiva del Consiglio 2016/1164 / UE, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno” , modificata dalla direttiva del Consiglio 2017/952 / UE. “.

2. Nel § 6 comma 4 let. b) l’ammontare di “CZK 2500” è sostituito da “decida la partecipazione dei lavoratori all’assicurazione malattia”.

3. Nel § 7 comma 7 let. a) “CZK 800000” è sostituito da “CZK 1600000”.

4. Nel § 7 comma 7 let. b) la quantità di “CZK 600.000” è sostituita da “CZK 1.200.000”.

5. Nel § 7 comma 7 let. c) la quantità di “CZK 300000” è sostituita da “CZK 600.000”.

6. Nel § 7 comma 7 let. (d) la quantità di “CZK 400000” è sostituita da “CZK 800000”.

7. Nella sezione 8 (4), le parole “ai)” sono inserite dopo le parole “a) – d)”.

8. Nella Sezione 9 (4), prima frase, l’importo di “CZK 300.000” è sostituito da “CZK 600.000”.

9. Nel § 22 comma 1 let. g) alla fine del testo del punto 3, sono aggiunte le parole “e dal reddito del fondo familiare”.

10. Nel § 22 comma 1 let. g) il punto 7 va letto: \ t

 7. Proventi della vendita di strumenti di investimento ai sensi della legge che disciplina la conduzione degli affari sul mercato dei capitali e i diritti di proprietà registrati nel territorio della Repubblica ceca non elencati alle lettere h) ej),”.

11. Nel § 22 cap. 1 let. (g) le parole “e dalla fondazione di famiglia” sono aggiunte alla fine del punto 13.

12. Nella sezione 22, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito da una virgola e viene aggiunta la lettera j), che recita come segue:

 (J) i proventi derivanti dalla vendita di beni mobili che sono in attività di una stabile organizzazione e proventi dal trasferimento di beni senza un cambio di proprietà dalla Repubblica ceca verso l’estero.”

13. Nella sezione 23 (9) (a) a) le parole “, lettere ordinarie” sono cancellate.

14. Nella sezione 23 è aggiunto il seguente paragrafo 19:

 (19) Il risultato economico di un contribuente che ha fatto uso della possibilità di misurare uno strumento finanziario al valore equo mediante azioni sulla base della legislazione contabile mediante adeguamento dello strumento finanziario è rettificato dell’importo corrispondente alle variazioni del patrimonio netto relativo a tale strumento finanziario dal suo acquisizione fino alla sua attuazione, a meno che non abbiano inciso sulla base imponibile; ciò non si applica a uno strumento finanziario per il quale il reddito derivante dal suo trasferimento è esente ».

15. Nella sezione 23 è aggiunto il paragrafo 20, che include la nota 140:

 (20) Nei casi in cui un contribuente, in applicazione della legislazione contabile, applica la legge dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina l’informativa finanziaria dei leasing 140 ), la base imponibile si basa sul risultato economico che sarebbe determinato se il contribuente procedesse in tali casi. ai sensi della legislazione contabile applicabile prima del 1 ° gennaio 2018.

140 ) Regolamento della Commissione 2017/1986, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 “.

16. Nella Sezione 23d, il paragrafo 2 è cancellato.

I paragrafi da 3 a 6 diventano paragrafi da 2 a 5.

17. La sezione 23d (2) va letta:

 (2)Sezione 23a (2), sezione 23a (5) (a) b) ec), § 23b par.5 e § 23c par. (b) e (c) non si applicano se, durante il trasferimento dell’attività, la business corporation ricevente, la fusione di società commerciali o la divisione della business corporation da parte della business corporation in dissoluzione, diviso per la società commerciale, il successore della business corporation esistente, la società commerciale successore, la società commerciale successore l’unico azionista o la società d’affari acquirente nella divisione di una società commerciale che non ha effettivamente esercitato attività per oltre 12 mesi prima del trasferimento dell’attività, la data di registrazione della fusione o della divisione. Ciò non si applica se il contribuente interessato dimostra che esistono fondati motivi economici per il trasferimento di un’impresa, una fusione di società commerciali o una divisione di una società commerciale. ».

18. Nella sezione 23d, la frase seguente è aggiunta alla fine dei paragrafi 3 e 4: “Ciò non si applica se il contribuente interessato dimostra che esistono seri motivi economici per tale trasferimento di azioni.”

19. Dopo il § 23d, devono essere inserite le nuove Sezioni da 23 a 23 ore, comprese le seguenti voci:

Ҥ 23e

Limitazione dell’ammissibilità degli oneri finanziari eccessivi

(1) Il risultato economico o la differenza tra i redditi e le spese del contribuente sono aumentati di un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’eccedenza dei costi di finanziamento e il limite dell’ammissibilità degli oneri finanziari in eccesso, che è il maggiore tra gli importi

(a) 30% dell’utile di imposta prima di interessi, tasse e deprezzamento; \ tor. \ t

b) 800.000.000 di CZK.

(2) Eccessive spese di indebitamento significano, ai fini dell’imposta sul reddito, oneri finanziari, che sono spese sostenute per ottenere, assicurare e mantenere redditi imponibili, al netto dei redditi imponibili per il periodo fiscale o periodo per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

(3) Ai fini delle imposte sul reddito, le spese di finanziamento sono comprese

(a) spese finanziarie, \ t

b) spese che, per loro natura, costituiscono una cessione per la concessione di uno strumento finanziario di credito, indipendentemente dall’obbligo che dà luogo a tale esecuzione

(c) l’ interesse figurativo in un derivato;

(d) una spesa relativa ai derivati ​​contrattata a copertura del rischio associato alla passività di cui alle lettere da a) ac);

(e) spese sotto forma di una differenza di cambio relativa all’impegno di cui alle lettere da (a) a (d);

(f) interessi retributivi basati su un impegno a cedere l’attività a titolo oneroso, con diritto ad una successiva acquisizione di tale immobile da parte di tale obbligazione;

(g) interessi che fanno parte della valutazione delle attività ai sensi della normativa contabile;

(h) spese simili a quelle di cui alle lettere da a) ag).

(4) Ai fini delle imposte sul reddito, i redditi da interessi rappresentano redditi sotto forma di interessi su uno strumento finanziario e redditi analoghi dal titolo di cui al paragrafo 3.

(5) L’utile fiscale prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti indica ai fini delle imposte sul reddito la somma per il periodo d’imposta o il periodo per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi,

a) il risultato economico o la differenza tra entrate e spese disciplinate dalla presente legge, ad eccezione degli adeguamenti risultanti da restrizioni dell’ammissibilità degli oneri finanziari eccessivi;

(b) la base imponibile della ritenuta alla fonte all’aliquota speciale di imposizione;

c) una base imponibile separata, soggetta all’imposta secondo l’articolo 21, paragrafo 4,

(d) l’ ammortamento delle attività esercitate come costo sostenuto per ottenere, coprire e mantenere reddito imponibile;

(e) una differenza di valutazione positiva sull’acquisto di un’impresa o una differenza positiva tra la valutazione dell’impresa acquisita dall’acquisto e la somma delle attività rivalutate singolarmente meno il debito assunto sostenuti come costo per conseguire, coprire e mantenere reddito imponibile;

(f) costi di finanziamento eccessivi.

(6) Se il risultato economico o la differenza tra entrate e spese sono stati aumentati a causa della limitazione dell’ammissibilità dei costi finanziari in eccesso, l’importo con il quale è stato aumentato può ridurre l’utile o la perdita nei seguenti periodi fiscali o periodi per viene presentata una dichiarazione dei redditi, fino all’importo della differenza positiva tra il limite di ammissibilità degli oneri finanziari eccessivi e gli oneri finanziari eccessivi per un dato periodo fiscale o periodo per il quale è stata presentata una dichiarazione dei redditi. La possibilità di ridurre il profitto o la perdita di entrate e spese non passa al successore legale.

§ 23f

Eccezioni al regime che limitano l’ammissibilità di costi di finanziamento eccessivi

La rettifica dell’utile o della differenza tra entrate e spese come conseguenza della limitazione dell’ammissibilità dei costi di finanziamento in eccesso non si applica al contribuente che è

(a) da una banca, \ t

(b) unione creditizia;

(c) un’impresa di investimento;

(d) un’impresa di assicurazione, \ t

e) impresa di riassicurazione, \ t

(f) istituti di previdenza, \ t

(g) un fondo pensione aziendale;

(h) fondo di investimento o comparto di una società a responsabilità limitata con capitale azionario variabile ai sensi della Legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento o un fondo estero analogo;

(i) la società di investimento che gestisce il fondo di investimento;

(j) una controparte centrale ai sensi di una normativa dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i derivati ​​OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

(k) un depositario centrale ai sensi di una normativa dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e un depositario centrale di titoli;

l) un contribuente che non lo fa

1. una consociata designata allo scopo di tassare un’impresa straniera controllata;

2. una stabile organizzazione;

3. l’ obbligo di presentare al bilancio consolidato ai sensi della normativa contabile e non è un’entità consolidante ai sensi della normativa contabile.

§ 23g

Tassazione sulla ricollocazione senza cambio di proprietà

(1) Il trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà dalla Repubblica Ceca verso l’estero sarà considerato reddito ai fini dell’imposta sul reddito per il trasferimento di tali beni a se stesso ad un prezzo che sarebbe concordato tra persone non collegate in normali rapporti commerciali alle stesse condizioni o simili; il risultato economico o la differenza tra i redditi e le spese del contribuente sono adeguati di conseguenza.

(2) Il trasferimento di beni senza cambio di proprietà dalla Repubblica ceca verso l’estero comporta il trasferimento di attività ai fini delle imposte sul reddito

(a) un contribuente societario che è residente della Repubblica ceca dalla Repubblica ceca alla sua stabile organizzazione all’estero se, in seguito a tale trasferimento, il metodo di esenzione verrebbe utilizzato per escludere la doppia imposizione dei redditi derivanti dal successivo trasferimento di tali attività;

b) un contribuente dell’imposta sulle società che è un contribuente non residente di una stabile organizzazione situata nella Repubblica ceca all’estero, se il debito fiscale nella Repubblica ceca non risulta da tale trasferimento a reddito derivante dal successivo trasferimento di tali attività,

c) connesso al trasferimento della residenza fiscale dell’imposta sul reddito delle società dalla Repubblica Ceca all’estero, se il debito fiscale nella Repubblica ceca non si applicherebbe a seguito di tale trasferimento a reddito derivante dal successivo trasferimento di tali attività.

(3) Il trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà dalla Repubblica Ceca verso l’estero non è considerato un trasferimento di proprietà a se stesso se si può ragionevolmente presumere che sarà trasferito nuovamente nella Repubblica ceca entro 12 mesi dal trasferimento dell’immobile;

(a) relativi al finanziamento di titoli, \ t

(b) fornito come garanzia finanziaria; \ tor. \ t

(c) per soddisfare il requisito di adeguatezza patrimoniale statutario o per la gestione del rischio di liquidità prescritto dalla legge.

(4) Se, nel caso di cui al paragrafo 3, la condizione per il trasferimento della proprietà nella Repubblica ceca non è soddisfatta, il trasferimento della proprietà senza un cambio di proprietà dalla Repubblica ceca verso l’estero sarà considerato come un trasferimento a se stesso effettuato nell’ultimo periodo fiscale o periodo per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi. , in cui questa condizione potrebbe essere soddisfatta.

(5) Il trasferimento di proprietà senza cambiamento di proprietà da un altro Stato membro dell’Unione europea nella Repubblica ceca, che è soggetto a tassazione in questo Stato membro quando la proprietà è trasferita senza cambio di proprietà, è considerato come un corrispettivo acquisito ad un prezzo che sarebbe concordato tra persone non collegate nella normale attività commerciale relazioni alle stesse condizioni o simili; mentre tu

a) i beni materiali e immateriali sono proceduti conformemente al § 32c ad eccezione del paragrafo 2, ad eccezione del fatto che al posto del prezzo estero convertito il prezzo che sarebbe concordato tra persone non collegate in normali rapporti commerciali alle stesse condizioni o condizioni simili, convertito al tasso di cambio annunciato da Dalla Banca nazionale ceca per il giorno del trasferimento,

(b) i beni ammortizzati solo in base alla normativa contabile il cui deprezzamento sarebbe una spesa per il conseguimento, la sicurezza e la ritenuta del reddito imponibile, il risultato economico o la differenza tra entrate e spese saranno ridotti di un prezzo che sarebbe concordato tra parti indipendenti nel normale svolgimento degli affari in condizioni uguali o simili, il tasso del mercato dei cambi convertito annunciato dalla Banca nazionale ceca per il giorno del trasferimento; Il deprezzamento contabile di queste attività non è una spesa per ottenere, coprire e mantenere reddito imponibile.

§ 23h

Affrontare le conseguenze delle diverse qualifiche giuridiche

(1) Se, in virtù della diversa classificazione legale di un fatto legale, una spesa o altra voce che riduce il reddito o una differenza tra entrate e spese riduce la base imponibile del socio più di una volta e non vi è più inclusione del reddito corrispondente nella base imponibile di tali associati. persone, l’utile o la perdita del contribuente del reddito e il contribuente di tale collegata sono aumentati di un importo corrispondente alla riduzione della base imponibile se

a) lo Stato in cui l’elemento ha origine o ha una fonte (in appresso denominato “Stato di origine”) non è la Repubblica ceca;

(b) lo Stato di origine è la Repubblica ceca e lo Stato in cui anche la base imponibile è ridotta da questa voce non applica la procedura analoga a quella di cui al presente paragrafo.

(2) Se, a causa della diversa classificazione legale del fatto legale, la spesa dovuta al pagamento tra affiliati riduce la base imponibile di almeno una filiale e il reddito da tale pagamento non è incluso nella base imponibile della filiale che risulta, l’utile o la perdita è aumentato. tra entrate e spese di un contribuente delle imposte sul reddito delle società che è un affiliato con il quale egli

a) la base imponibile è stata ridotta, l’importo corrispondente alla base imponibile è stato ridotto nella misura in cui il reddito non è corrispondentemente incluso nella base imponibile se lo Stato di origine è la Repubblica ceca;

(b) il reddito non è incluso nella base imponibile, l’importo corrispondente al reddito non incluso se lo Stato di origine non è la Repubblica ceca e lo Stato in cui è ridotta la base imponibile non applica la procedura simile a quella di cui al presente paragrafo.

(3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i redditi sono trattati come inclusi nella base imponibile se:

a) è stato incluso nella base imponibile entro e non oltre 12 mesi dalla fine del periodo fiscale o dal periodo per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi in cui è stata sostenuta la spesa, o

(b) si può ragionevolmente prevedere che sarà incluso nella base imponibile per un periodo imponibile futuro entro un ragionevole periodo di tempo e che i termini dello strumento finanziario corrispondono a quelli che non sarebbero affiliati.

(4) Se la spesa o altra voce che diminuisce l’utile o la perdita o il reddito di una collegata dà luogo a un’altra voce riducendo la base imponibile di un’altra collegata nelle situazioni di cui al paragrafo 1 o 2, il reddito o la differenza tra le entrate e le uscite del contribuente la persona che è una collegata è aumentata dell’importo corrispondente alla riduzione della base imponibile per quella voce, nella misura in cui nessuna disposizione analoga di cui ai paragrafi 1 o 2 è stata presentata in un altro Stato.

(5) Gli affiliati sono, ai fini di trattare le conseguenze di diverse qualifiche giuridiche, persone affiliate definite ai fini della tassazione di una società estera controllata, a condizione che la condizione del capitale sociale, diritti di voto o profitti sia almeno del 50%; e la sua stabile organizzazione. Le persone che agiscono congiuntamente in relazione ai diritti di voto o al capitale sociale sono considerate, ai fini della designazione di soci, in presenza di un’altra persona, nella misura in cui i diritti di voto o le quote di capitale siano detenute congiuntamente dalle persone che agiscono. ».

20. Nella sezione 34a (1) (a) (a) e (b), i termini “progetto di ricerca e sviluppo” sono sostituiti da “ricerca e sviluppo”.

21. Nel § 34b par. a) nella parte introduttiva della disposizione, dopo “speso” sono inserite le parole “dalla data di presentazione dell’avviso di intenzione di detrarre dalla base imponibile la detrazione a sostegno della R & S”.

22. Dopo la sezione 34b, è inserita una nuova sezione 34ba, che deve essere letta, compresa la rubrica:

Ҥ 34ba

Notifica dell’intenzione di dedurre dalla base imponibile una detrazione a sostegno della ricerca e dello sviluppo

(1) Un contribuente che intenda dedurre una detrazione per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo dalla base imponibile in relazione all’attuazione di un progetto di ricerca e sviluppo deve notificare all’amministratore fiscale separatamente per il singolo progetto di ricerca e sviluppo.

(2) Il contribuente deve indicare nella notifica di cui al paragrafo 1

(a) il nome del progetto di ricerca e sviluppo che riflette la sua attenzione generale;

(b) i dettagli identificativi di base del contribuente

1. ragione sociale o nome e indirizzo della sede legale del contribuente, se il contribuente è un’imposta sul reddito delle società,

2. nome, indirizzo della sede legale dell’imprenditore e indirizzo del luogo di residenza del contribuente, se è un contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e

3. Numero di identificazione fiscale, se assegnato.

(3) Una sanzione pecuniaria per inadempimento di un obbligo di natura non monetaria non si applica se il contribuente omette di presentare un avviso di intenzione di dedurre dalla base imponibile una detrazione a sostegno della ricerca e dello sviluppo.

23. Il titolo della sezione 34c recita:

“Documentazione di progetto”.

24. Nella sezione 34c, paragrafo 1, la parte introduttiva della disposizione si legge come segue:

“Al progetto di ricerca e sviluppo, al quale è collegata la notifica dell’intenzione di dedurre la detrazione per il supporto di ricerca e sviluppo, il contribuente preparerà la documentazione del progetto, in cui indicherà il nome annunciato del progetto di ricerca e sviluppo e definirà l’attività in ricerca e sviluppo secondo la legge che regola il supporto ricerca e sviluppo. La documentazione del progetto include “.

25. Nella sezione 34c (1) (d):

 (D) le spese previste per ciascun anno di risoluzione del progetto a partire dall’anno in cui è stata segnalata l’intenzione di sottrarre la detrazione dell’aiuto in R & S e il costo totale stimato della soluzione del progetto”.

26. Nel § 34c par. e) le parole “devono essere fornite professionalmente” sono sostituite da “a decorrere dalla data di presentazione dell’avviso di intenzione di detrarre dalla base imponibile la detrazione per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo”.

27. Nella sezione 34c (1), alla fine della lettera f), sono aggiunte le parole “effettuate dalla data di presentazione dell’avviso di intenzione di detrarre la detrazione per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo”.

28. Nel § 34c par. g) le parole “e luogo” sono cancellate e la parola “progetto” è sostituita da “documentazione di progetto”.

29. Nel § 34c par. (h) le parole “persone responsabili di un progetto di ricerca e sviluppo” sono sostituite da “persone che approvano la documentazione del progetto”.

30. Nella sezione 34c, i paragrafi 2 e 3 recitano come segue:

 (2) La detrazione a sostegno della ricerca e dello sviluppo relativa a un progetto di R & S notificato può essere dedotta non prima della base imponibile per il periodo per il quale la documentazione di progetto è approvata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ordinaria. La documentazione del progetto deve essere approvata entro questo periodo anche se la detrazione per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo non può essere dedotta a causa di una base imponibile bassa o di una perdita fiscale.

(3) La persona che approva la documentazione del progetto è l’imposta sul reddito

a) persone fisiche questo contribuente o persona fisica autorizzata ad agire per questo contribuente

b) persone giuridiche una persona fisica autorizzata ad agire per questo contribuente. “.

31. Nella sezione 34c è aggiunto il seguente paragrafo 4:

 (4) Il contribuente deve registrare le modifiche nei fatti indicati nella documentazione di progetto che si verificano dopo la sua approvazione. Il nome e gli obiettivi del progetto di R & S non possono essere modificati durante il progetto di ricerca e sviluppo. “.

32. Nella sezione 34e (1), dopo la parola “contribuente”, sono inserite le parole “, che ha presentato una notifica di intenti a dedurre la detrazione a sostegno della ricerca e dello sviluppo”.

33. Nel § 34e par. a) il termine “progetto” è sostituito da “nome del progetto e obiettivi”.

34. Nel § 34e par. (b), (c) ed (e), la parola “progetti” è sostituita da “progetti”.

35. Nella sezione 34e, il paragrafo 4 è cancellato.

36. Nella sezione 38 quinquies, paragrafo 3, la terza e la quarta frase sono cancellate.

37. Dopo la sezione 38 quinquies, è inserita una nuova sezione 38 bis, che deve essere letta, compresa la rubrica:

Ҥ 38da

Notifica di redditi all’estero

(1) Un contribuente che è un contribuente di reddito derivato da fonti nel territorio della Repubblica ceca a un contribuente non residente da cui viene trattenuta una tassa in base a un’aliquota fiscale speciale, anche se l’imposta è esente o il trattato internazionale prevede che non è soggetto a tasse nella Repubblica Ceca, è obbligato a notificare l’amministratore fiscale di questo fatto.

(2) Il contribuente è tenuto a notificare all’amministratore fiscale in conformità al paragrafo 1 entro il termine di pagamento dell’imposta trattenuto o riscosso dal reddito, o trattenuto o incassato se il reddito non era esente o tassato nella Repubblica ceca .

(3) La notifica di cui al paragrafo 1 può essere effettuata solo

a) su un modulo rilasciato dal ministero delle finanze,

(b) su una stampa da una stampante per computer avente i dati, il contenuto e il layout dei dati in conformità con (a);

(c) un messaggio di dati che utilizza un formato di accesso remoto e una struttura pubblicata dall’amministratore fiscale

1. firmato nel modo in cui un’altra legge combina gli effetti di una firma autografa;

2. con l’identità verificata del promotore in un modo che può essere utilizzato per accedere alla sua casella dati, o

3. inoltre confermato alle condizioni specificate nel Codice Fiscale.

(4) Se un contribuente o il suo rappresentante dispone di una casella dati stabilita dalla legge o di un’obbligazione statutaria di disporre di un certificato finanziario certificato da un revisore contabile, egli effettua una notifica ai sensi del paragrafo 1 solo nelle modalità specificate al paragrafo 3, lettera a). c).

(5) Nella notifica di cui al paragrafo 1, il contribuente è tenuto a indicare oltre ai requisiti generali di deposito

a) i loro dati di identificazione;

(b) i dati identificativi del destinatario di cui al paragrafo 1, \ t

(c) i dati relativi al reddito di cui al paragrafo 1 e le imposte trattenute o riscosse da tali redditi.

(6) Il contribuente non è tenuto a presentare una notifica ai sensi del paragrafo 1 o

(a) redditi esenti da imposta o per i quali il trattato internazionale prevede che non sia soggetto a tassazione nella Repubblica ceca se il valore complessivo del reddito di una determinata imposta non residente nel mese solare indicato non supera CZK 100000;

b) reddito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4.

(7) Il contribuente può, in casi giustificati, esonerare il contribuente, in casi giustificati, dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni. “.

38. Dopo la Sezione 38f viene inserita una nuova Sezione 38fa, che include l’intestazione:

“Sezione 38fa

Tassazione di una società straniera controllata

(1) Ai fini delle imposte sul reddito, le attività della società estera controllata e la cessione delle sue attività, da cui provengono i redditi, si considereranno effettuate dalla società controllante sul territorio della Repubblica ceca alla fine del periodo imponibile della società estera controllata.

(a) la società straniera controllata non svolge attività economiche sostanziali;

(b) imposta sulle società

1. una società straniera controllata che è una società che paga le imposte sul reddito nello Stato di cui è residente è inferiore alla metà dell’imposta che sarebbe stata imposta se fosse stata residente nella Repubblica ceca, o

2. la società controllante nello stato in cui la stabile organizzazione è controllata dalla società straniera è inferiore alla metà dell’imposta che sarebbe stata imposta se le attività della stabile organizzazione e la cessione delle sue attività fossero state effettuate nella Repubblica ceca.

(2) Ai fini delle imposte sul reddito, la società controllante si intende la società che paga le imposte sul reddito che è residente fiscale della Repubblica ceca e

a) che partecipa direttamente o indirettamente al capitale sociale della società estera controllata, se essa stessa o insieme alle sue affiliate soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a). (a) punti 1 e 2; \ tor. \ t

(b) la cui stabile organizzazione è controllata da una società straniera.

(3) Ai fini delle imposte sul reddito, si intende una società estera controllata

(a) un contribuente societario che è un contribuente non residente, se il contribuente del reddito societario che è residente fiscale della Repubblica ceca, da solo o insieme a persone affiliate

1. partecipa, direttamente o indirettamente, al capitale di detto contribuente o ai diritti di voto di oltre il 50%;

2. Ha diritto a più del 50% dei suoi profitti

b) la stabile organizzazione di un contribuente aziendale che è residente fiscale della Repubblica ceca, situato in un paese con il quale la Repubblica ceca ha stipulato un trattato contro la doppia imposizione, che fa parte dell’ordinamento giuridico e in base al quale la doppia imposizione delle sue entrate è esclusa con il metodo di esenzione .

(4) Ai fini della tassazione di una società estera controllata, una collegata è considerata un’entità correlata e una persona se una persona ha diritto ad almeno il 25% dei profitti dell’altra persona.

(5) I proventi inclusi ai fini della tassazione della società estera controllata si riferiscono al reddito della società estera controllata sorto nel suo periodo di imposta all’estero

a) sotto forma di proventi finanziari,

(b) sotto forma di canoni,

(c) partecipazione agli utili

d) la perdita di quota nel contribuente dei redditi societari,

(e) il trasferimento di beni per uso pecuniario, con diritto ad una successiva acquisizione di tale proprietà, a quella parte,

(f) assicurazioni, attività bancarie e altre attività finanziarie;

(g) la vendita di beni e servizi acquistati da affiliati e affiliati venduti senza valore aggiunto economico, o con poco valore economico aggiunto;

(h) la vendita di beni o servizi a una collegata la cui attività consiste principalmente nell’acquisto di beni e servizi da società collegate e la successiva vendita di tali beni e la fornitura di tali servizi a società collegate senza valore aggiunto economico o con poco valore aggiunto economico.

(6) Le attività della società straniera controllata e la cessione delle sue attività sono considerate come se fossero state effettuate dalla società controllante nel territorio della Repubblica ceca solo su base proporzionale calcolata sulla base della sua quota nel capitale sociale della società straniera controllata al momento di tale attività o della sua cessione. proprietà. Il capitale sociale dell’entità controllante nella società estera controllata è ridotto di una parte degli interessi detenuti attraverso un’altra entità controllante.

(7) Il risultato economico o la differenza tra i proventi e gli oneri dell’entità controllante sono adeguati conformemente al paragrafo 1. Se la rettifica comporta una diminuzione nel conto economico, l’importo con il quale l’utile o la perdita sarebbero diversi. tra le entrate e le spese è ridotto, l’utile o la differenza tra entrate e spese può essere ridotto in 3 immediatamente dopo i periodi di tassazione sempre fino all’importo con cui aumenta l’utile o la differenza tra entrate e spese ai sensi del paragrafo 1.

(8) L’imposta sulla società controllante può essere ridotta di un’imposta analoga all’imposta sul reddito delle società versata sui redditi derivanti da attività e alla cessione di attività a cui si applica il paragrafo 1,

(a) una società straniera controllata che è un contribuente aziendale nello Stato di cui è residente;

(b) la società controllante nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione controllata dalla società straniera;

(c) un soggetto che paga un’imposta sul reddito delle società che non è residente e attraverso il quale la società controllante detiene una quota del capitale della società estera controllata nello Stato di residenza.

(9) La riduzione dell’imposta di cui al paragrafo 8 si applica in modo analogo a quanto avviene per l’utilizzo del metodo del credito semplice ai sensi dell’articolo 38 septies.

(10) L’oggetto dell’imposta non è il reddito della società controllante derivante dalla cessione di una società estera controllata o dalla cessione di attività di una stabile organizzazione controllata da una società estera nella misura in cui trattiene gli utili trattenuti dalle attività della società estera controllata e dalla cessione delle sue attività, che ha applicato il paragrafo 1 a tale società controllante ».

39. Dopo la sezione 38zf è inserita una nuova sezione 38zg, che deve essere letta, compresa la voce e la nota 141:

§ 38zg

Assegnazione del pagamento dell’imposta a rate sul trasferimento di beni senza cambio di proprietà

(1) Su richiesta del contribuente del reddito societario, l’amministratore fiscale autorizza la distribuzione del pagamento di parte dell’imposta sul reddito delle società dovuta al trasferimento della proprietà senza il cambio di proprietà in rate per un periodo massimo di cinque anni dalla data di scadenza della tassa se la proprietà è trasferita senza un cambio di proprietà dalla Repubblica ceca Repubblica in un altro Stato membro dell’Unione europea o nello Stato che costituisce lo Spazio economico europeo, che ha concluso un accordo con la Repubblica ceca o l’Unione europea sull’assistenza reciproca per il recupero di crediti fiscali equivalenti all’assistenza reciproca disciplinata dalla pertinente legislazione dell’Unione europea 141 ) o l’assistenza reciproca prevista dal diritto internazionale recupero di alcuni crediti finanziari.

(2) Il trasferimento delle attività per imposte sul reddito delle società senza cambiamento di proprietà indica la parte proporzionale dell’imposta calcolata sulla base della proporzione della base imponibile derivante dal trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà dalla Repubblica ceca alla base imponibile prima dell’applicazione degli elementi di riduzione della base imponibile. articoli deducibili dalle tasse. Quando la base imponibile è inferiore all’importo imponibile risultante dal trasferimento di attività senza cambio di proprietà dalla Repubblica ceca verso un altro paese prima dell’applicazione delle voci deducibili e deducibili dalle imposte, si intende che fa parte dell’imposta sul reddito delle società in caso di alienazione cambiamenti nella proprietà dell’imposta sul reddito delle società.

(3) La decisione che autorizza la distribuzione di una parte dell’imposta sulle rate è determinata solo come condizione

(a) conformità con il termine di rimborso di ciascuna rata; \ t

(b) la fornitura di un’opportuna forma di garanzia qualora l’amministratore fiscale chieda all’amministrazione fiscale di pagare quella parte dell’imposta in considerazione del rischio che tale parte dell’imposta non sia recuperata successivamente.

(4) Anche la decisione che autorizza la distribuzione di una parte dell’imposta sulle rate cessa di essere effettiva alla data in cui è stata concessa

(a) il contribuente ha perso la proprietà dell’attività trasferita; \ tor. \ t

(b) la proprietà trasferita è stata trasferita in uno Stato diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1 senza modificare la proprietà.

(5)Se, a seguito della valutazione dell’imposta sulle società, una parte dell’imposta sul reddito delle società è trasferita al trasferimento di beni senza un cambio di proprietà, la decisione di distribuire la parte dell’imposta sulle rate nella parte in cui l’importo eccede la parte dell’imposta sulle società è per il trasferimento di attività senza un cambio di proprietà calcolato dalla nuova imposta, in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di validità della valutazione del pagamento o di una valutazione aggiuntiva del pagamento. L’ammontare delle rate residue è calcolato come il rapporto tra la parte dell’imposta sul reddito delle società del trasferimento di attività, al netto del cambio di proprietà, calcolata dall’imposta di nuova costituzione meno la rata già versata e il numero di rate residue. L’amministratore fiscale informerà il contribuente di questa procedura in una decisione che autorizza la distribuzione di parte dell’imposta a rate.

141 ) Direttiva 2010/24 / UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte, dazi, dazi e altre misure. “.

Art. II

Disposizioni transitorie

1. La legge fiscale n. 586/1992 Coll., Come modificata prima della data effettiva della presente legge, si applica alle imposte sul reddito per i periodi di imposta sul reddito iniziati prima della data effettiva della presente legge, nonché per i diritti e gli obblighi ad essa correlati.

2. Le disposizioni del § 6 comma 4 lett. b) della legge n. 586/1992 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica dal primo giorno del mese di calendario successivo al mese in cui la presente legge è entrata in vigore. Nel compensare i redditi da attività dipendenti per il mese di calendario in cui la presente legge è entrata in vigore e nei mesi di calendario precedenti, si applicano le disposizioni della sezione 6 (4) (a). b) della legge n. 586/1992 Racc., nella formulazione efficace prima che la presente legge entri in vigore.

3. Le disposizioni della sezione 7 (7) e della sezione 9 (4) della legge n. 586/1992 Racc., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per la prima volta al periodo di imposizione in cui la presente legge è entrata in vigore.

4. Le disposizioni della Sezione 8 (4) della legge n. 586/1992 Racc., Nella formulazione efficace a partire dalla data in cui la presente legge entra in vigore, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni del § 22 par. g) il punto 3 della legge n. 586/1992 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni del § 22 par. g) punto 7 e § 22 par. j) della legge n. 586/1992 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica ai periodi di imposta iniziati prima del 1 ° gennaio 2020.

7. Le disposizioni del § 22 par. g) il punto 13 della legge n. 586/1992 Racc., nella formulazione effettiva a partire dalla data di entrata in vigore dell’articolo I, punto 11, della presente legge, si applica dalla data di entrata in vigore dell’articolo I, punto 11, della presente legge.

8. Sezione 23 (9) (a) a) della legge n. 586/1992 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni della sezione 23 (19) della legge n. 586/1992 Racc., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le disposizioni della sezione 23 (20) della legge n. 586/1992 Racc., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono già essere applicate per il periodo di tassazione iniziato nel 2019 prima della data di entrata in vigore della presente legge.

11. Interessi maturati ai sensi della normativa contabile nell’ambito della valutazione delle attività messe in servizio prima del 17 giugno 2016 e dell’interesse in materia di remunerazione in base all’obbligo di cedere l’attività a titolo oneroso a fronte del diritto della parte al successivo trasferimento di tali attività dai contratti concluso prima del 17 giugno 2016 non sono considerati spese di finanziamento.

12. I paragrafi 23g e 38zg della legge n. 586/1992 Racc., Nella versione in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano al trasferimento di proprietà senza un cambio di proprietà effettuato in periodi fiscali iniziati prima del 1 ° gennaio 2020.

13. La sezione 23h della legge n. 586/1992 Coll., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica ai periodi di imposta iniziati prima del 1 ° gennaio 2020.

14Le disposizioni delle Sezioni 34a a 34c e 34e della legge n. 586/1992 Coll., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni delle Sezioni 34a a 34c e 34e della legge n. 586/1992 Coll., Nella versione in vigore prima della data effettiva della presente legge, si applicano ai progetti la cui soluzione è stata avviata prima che la presente legge entri in vigore. Per i progetti la cui soluzione è stata avviata nel periodo fiscale o periodo per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi, che non è finita alla data della presente legge, le disposizioni delle Sezioni 34a a 34c e 34e della legge n. 586/1992 Coll. efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge; se il contribuente utilizza tale procedura, tali disposizioni si applicano in tutti i periodi o periodi fiscali per i quali è stata presentata la dichiarazione dei redditi,

15. L’ articolo 38da della legge n. 586/1992 Racc., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il reddito da cui il contribuente era obbligato a riscuotere o trattenere le tasse prima della data di entrata in vigore della presente legge è soggetto alla sezione 38 quinquies (3) della legge n. 586/1992 Coll.

16. La decisione di rinunciare all’obbligo di notifica rilasciato ai sensi dell’articolo 38 quinquies, paragrafo 3 della legge n. 586/1992 Coll. da deduzione in base ad un’aliquota speciale che non è esente da imposta e per la quale un trattato internazionale non prevede la tassazione nella Repubblica ceca. Queste decisioni cesseranno di essere efficaci un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

PARTE SECONDA

Modifica della legge sull’imposta sul gioco

Art. III

Legge n. 187/2016 Coll., Sulla tassa sul gioco d’azzardo, modificata dalla legge n. 298/2016 Coll., È modificata come segue:

1. Nella sezione 3 (1) della parte introduttiva, le parole “e i depositi non restituiti superano il totale delle vincite pagate” sono sostituite dalle parole “i depositi superano la somma delle vincite totali pagate e il totale dei depositi restituiti”.

2. Nella sezione 3 (2) della parte introduttiva, la parola “prodotto” è sostituita da “differenza”.

3. Nella sezione 3 (2) (a) e (b):

 (A) il prodotto

1. l’ importo per il quale l’importo totale dei depositi ricevuti supera il totale delle vincite pagate;

2. il rapporto tra il totale dei depositi ricevuti dal partecipante al gioco d’azzardo e il totale di tutti i depositi ricevuti;

(b) la somma dei depositi restituiti al partecipante al gioco d’azzardo. ».

4. Nella sezione 3, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:

 (3) Per ogni torneo di gioco dal vivo, per il calcolo della base imponibile del gioco d’azzardo devono essere prese in considerazione solo le vincite pagate fino al 95% dei depositi ricevuti in tale torneo.”.

Il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

5. Nella sezione 3 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 (5) Ai fini della base imponibile del gioco d’azzardo, il metodo di determinazione del tasso di cambio in base alla legge sull’imposta sul reddito deve essere utilizzato per convertire la valuta estera nella valuta ceca.”.

6. Alla sezione 8, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 è soppresso.

Art. IV

Disposizioni transitorie

1. La legge fiscale n. 187/2016 coll., Efficace a partire dalla data di efficacia della legge, si applica alla responsabilità fiscale dell’imposta sul gioco d’azzardo, nonché ai diritti e agli obblighi ad essa connessi, per il periodo di tassazione iniziato prima della data effettiva della presente legge. di questa legge.

2. Nel caso di un deposito ricevuto prima della data effettiva della presente legge, sezione 3 (1) e (2) della legge n. 187/2016 Coll., Come modificato prima della data effettiva della presente legge, ad eccezione del deposito ricevuto da Dal 1 ° gennaio 2017 fino al giorno immediatamente precedente l’entrata in vigore della presente legge e restituita dalla data in cui la presente legge entra in vigore. Si applicano i paragrafi 3 (1) e (2) della legge n. 187/2016 Coll., Efficaci a partire dalla data effettiva della presente legge. la legge

3. Nel caso di un torneo di gioco dal vivo in cui tutti i depositi sono stati ricevuti o almeno un premio è stato pagato prima della data effettiva della presente Legge, Sezione 3 (3) della Legge n. 187/2016 Coll. della presente legge non si applica.

PARTE TERZA

Modifica della legge sull’imposta sul valore aggiunto

Art. il

Della Legge del Senato n. 344/2013 Coll., Legge n. 196/2014 Coll., Legge n. 262/2014 Coll., Legge n. 360/2014 Coll., Legge n. 377/2015 Coll. , Legge n. 113/2016 Coll., Legge n. 188/2016 Coll., Legge n. 243/2016 Coll., Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 33/2017 Coll. N. 407 Coll., Legge n. 170/2017 Coll., Legge n. 225/2017 Coll., Legge n. 371/2017 Coll. e legge n. 283/2018 Coll., è modificata come segue:

1. Alla fine della nota 1, le seguenti frasi sono aggiunte a linee separate:

“Direttiva del Consiglio ( UE) 2016/1065, del 27 giugno 2016, che modifica la direttiva 2006/112 / CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni. 
Direttiva del Consiglio (UE) 2017/2455 del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112 / CE e la direttiva 2009/32 / CE per quanto riguarda alcuni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto nella prestazione di servizi e la vendita di distanza. “.

2. Nel § 2, par. a) eb), i termini “come parte di un’attività economica” sono sostituiti da “agendo come tali”.

3. Nel § 2, par. c) al punto (1), il termine “effettato” è sostituito da “il luogo di esecuzione” e “nel corso dell’esecuzione di un’attività economica” è sostituito da “che agisce in quanto tale”.

4. La sezione 4 (1) (a) recita come segue:

 (A) remunerazione

(1) l’ importo in contanti o il valore del corrispettivo non in contanti fornito in connessione diretta con l’esecuzione;

secondo sussidio al prezzo, che significa, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mezzi finanziari ricevuti dal bilancio dello Stato, bilanci delle unità territoriali autonome, fondi statali, sovvenzioni assegnate in base a una legge speciale, bilancio di uno stato estero, sovvenzioni dell’Unione europea o secondo programmi simili, a condizione che il destinatario della sovvenzione sia obbligato a fornire prestazioni a un prezzo scontato e che l’importo dello sconto sia collegato al prezzo unitario della prestazione; In particolare, le sovvenzioni per il risultato di operazioni e l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali non sono considerate come sussidi al prezzo “.

5 ° sezione 4 (1) (k) è cancellata.

Le lettere esistenti da l) a n) sono indicate come k) in m).

6 ° Nella sezione 4, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito da una virgola e viene aggiunta la lettera n), che recita come segue:

« N) esecuzione di una cessione di beni o servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

7. Nel § 4 par. (d) (1), dopo la parola “concordato”, le parole “e alla data di conclusione del presente contratto devono essere evidenti” e sono inserite le parole “in circostanze normali”.

8. Nella sezione 4 (4), le parole “; Per locazione si intende anche l’istituzione, la durata o la risoluzione del servitù stabilito per il bene immobile se le caratteristiche del contratto di locazione sono soddisfatte.

9. Nella sezione 4a (1) della parte introduttiva, le parole “compreso il sussidio al prezzo” e le parole “che sono forniture di beni e servizi” sono cancellate.

10. La sezione 4a (2) recita come segue:

« (2) Il corrispettivo per la fornitura o la fornitura di immobilizzazioni non deve essere incluso nel fatturato a meno che tale prestazione non sia parte integrante dell’attività economica abituale del soggetto passivo.».

11. Nella prima frase della sezione 5, paragrafo 1, i termini “naturale o legale” sono soppressi e le parole “se non diversamente disposto nella sezione 5a” sono sostituite da “o gruppo”.

12. Nella sezione 5, dopo il paragrafo 1, è inserito un nuovo paragrafo 2, che recita:

 (2) Non è un soggetto passivo

a) un membro del gruppo

(b) un dipendente o altra persona nell’esercizio di un’attività economica risultante da un rapporto di lavoro, rapporto di servizio o altra relazione simile. “.

I paragrafi da 2 a 5 diventano paragrafi 3-6.

13. Nella sezione 5, il paragrafo 3 recita:

« (3) Per attività economica ai fini dell’imposta sul valore aggiunto s’intende l’attività di produttori, commercianti e persone che prestano servizi, compresa la produzione mineraria e agricola e l’esercizio delle libere professioni e di altre professioni assimilate ai sensi di altre normative, allo scopo di ottenere entrate regolari. In particolare, un’attività considerata consistente nell’uso di beni materiali e immateriali allo scopo di ottenere un reddito su base regolare è considerata un’attività economica. Un’attività economica autonomamente perseguita non è l’attività dei dipendenti o di altre persone che hanno un contratto con un datore di lavoro in base al quale si instaura un rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il dipendente o le attività di persone che sono tassate come reddito da lavoro.

La nota 6 è cancellata.

14. Nella sezione 5, paragrafo 4, prima frase, la parola “remunerazione” è sostituita dall’espressione “onorari o altra remunerazione” e la seconda e la terza frase sono soppresse.

La nota 7b è cancellata, incluso un riferimento alla nota a piè di pagina.

15. Alla sezione 5 è inserito un nuovo paragrafo 5 dopo il paragrafo 4, che recita:

« (5) Una persona di cui al paragrafo 4 è considerata come soggetto passivo se effettua \ t

a) che sono elencati nell’allegato 1 della presente legge o

(b) nell’esercizio del quale si ritiene che vi sia una significativa distorsione della concorrenza, non considerando o considerato come soggetto passivo di cui al paragrafo 4; queste attività sono determinate dal governo con un regolamento “.

I paragrafi 5 e 6 diventano rispettivamente i paragrafi 6 e 7.

16. Nella sezione 5, il paragrafo 7 è cancellato.

17. Nella sezione 5a (1), la terza frase è cancellata.

18. All’articolo 6 ter, paragrafo 2, i termini “una società registrata nel registro delle imprese” sono sostituiti dai termini “un’entità giuridica in un registro pubblico o un registro corrispondente tenuto sotto la legge dello Stato competente” e le parole “società per azioni” sono sostituite dalle parole “entità giuridica”.

19. Nella sezione 6k, le parole “conformemente alla sezione 2b” sono cancellate.

20. Nella prima frase dell’articolo 9, paragrafo 1, i termini “in quanto tali” sono inseriti dopo i termini “soggetto passivo”.

21. All’articolo 9, paragrafo 3, della parte introduttiva, i termini “in quanto tali” sono inseriti dopo la parola “tassa”.

22. Nella sezione 10i sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5:

 (3) Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi da parte di una persona stabilita in uno Stato membro e sprovvista di uno stabilimento in altri Stati membri o sede legale al di fuori dell’Unione europea e di uno stabilimento in un solo Stato membro a condizione che:

a) il luogo in cui si trova il destinatario del servizio si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui la persona che fornisce il servizio ha la propria sede legale o stabilimento;

(b) il valore totale di tali servizi, al netto delle imposte, non ha superato 10000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale, utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 5 dicembre 2017, nell’anno solare pertinente o immediatamente precedente.

(4) Il paragrafo 1 si applica alla prestazione di servizi che hanno superato il valore di cui al paragrafo 3.

(5) Una persona che fornisce un servizio a norma del paragrafo 3 può decidere che il luogo di esecuzione sia determinato conformemente al paragrafo 1. In tal caso, esso procede fino alla fine dell’anno civile immediatamente successivo all’anno civile in cui ha deciso.

23. Nella prima frase dell’articolo 11, paragrafo 2, i termini “l’acquisizione di beni da un altro Stato membro sono soggetti a tassazione nello Stato membro di spedizione o di trasporto di merci” sono sostituiti da “l’imposta sull’acquisizione che è stata oggetto della spedizione o del trasporto di merci. , ha rispettato lo Stato membro con l’obbligo di concedere una tassa o di concedere l’adempimento; una procedura analoga deve essere seguita nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di aggiudicazione delle prestazioni “.

24. Nella prima frase dell’articolo 11, paragrafo 3, le parole “nel territorio del paese” sono state sostituite dalle parole “in relazione alle quali è stata concessa l’imposta o è stata concessa la prestazione”; “e le parole” saranno aggiunte alla fine della prima frase; una procedura analoga deve essere seguita nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di aggiudicazione delle prestazioni “.

25. All’articolo 11, paragrafo 4, i termini “tassa di entrata e di soggiorno” sono sostituiti dai termini “è la persona tenuta a dichiarare la tassa”.

26. Nella sezione 13, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa.

La lettera (d) esistente deve essere rinumerata (c).

27. Nel § 13 par. c) dopo il termine “concordato”, sono inserite le parole “e alla data di conclusione del presente contratto” e sono inserite le parole “in circostanze normali”.

28. Nella sezione 13, alla fine del paragrafo 4, il punto è sostituito da una virgola e viene aggiunta la lettera f), che recita come segue:

« (F) il trasferimento nel territorio del paese di merci importate che sono state vincolate alla procedura di libera circolazione senza cambiamento di titolo fino alla consegna delle merci di cui al paragrafo 1.»

29. Nella sezione 13, paragrafo 7, i termini “allo Stato membro di spedizione o di trasporto di merci” sono aggiunti alla fine del testo della lettera b).

30. Nel § 13 par. 7 let. (e) la parola “pagatore” è cancellata.

31. Nella sezione 14 (1) (c):

 (C) l’ istituzione, la durata e la fine della servitù,”.

32. Dopo l’articolo 14, sono inserite le nuove sezioni da 15 a 15 ter, che recitano come segue:

Ҥ 15

buono

(1) Per buono si intende un atto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,

(a) l’obbligo di riceverlo come corrispettivo o parte del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

(b) su cui o nella cui documentazione pertinente sono fornite le seguenti informazioni:

1. i beni da fornire o il servizio da fornire o

2. la persona che effettuerà la fornitura dei beni o la fornitura del servizio.

(2) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per buono monouso si intende un buono per il quale almeno le seguenti informazioni sono note al momento del rilascio della fornitura di beni o servizi a cui si riferisce:

(a) l’ aliquota d’imposta nel caso di operazioni imponibili o il fatto che l’operazione è esente;

(b) il luogo di esecuzione.

(3) Per buono multiuso si intende un buono diverso da un buono unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

(4) Un buono è emesso quando è trasferito al primo acquirente.

§ 15a

Consegna di beni o prestazione di servizi nel caso di un buono per uso singolo

(1) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il trasferimento di un buono speciale è considerato come una cessione di beni o servizi oggetto del buono effettuato dal soggetto passivo per conto del quale il trasferimento è effettuato.

(2) La consegna effettiva dei beni o la fornitura effettiva del servizio sulla base di un voucher dedicato fatto dal soggetto passivo che possiede il buono a proprio nome

a) rilasciato e ricevuto a titolo di compenso, non è considerato una cessione di beni o servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

(b) non l’ha emesso e ricevuto come corrispettivo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si considera la fornitura di beni o servizi coperti dal buono a chi ha emesso il buono a proprio nome.

(3) Se un soggetto passivo accetta un buono speciale come parte del corrispettivo per la consegna effettiva dei beni o la fornitura del servizio sulla base di questo buono, il paragrafo 2 si applica alla consegna effettiva dei beni o alla fornitura effettiva del servizio nella parte corrispondente a quella parte del corrispettivo.

§ 15b

Consegna di beni o prestazione di servizi nel caso di un buono multiuso

(1) Il trasferimento di un buono polivalente non è considerato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come una cessione di beni o servizi oggetto del buono.

(2) Il trasferimento effettivo dei beni o la prestazione di servizi sulla base di un buono polivalente da parte di un soggetto passivo che accetta il buono come corrispettivo o parte della retribuzione è considerato una cessione di beni o servizi oggetto del buono ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. .

(3) Se un soggetto passivo diverso dalla persona obbligata ad accettare il buono come corrispettivo o parte della retribuzione è in connessione diretta con il trasferimento del buono versatile, deve essere fornito un servizio separato, il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di questo servizio. “.

33. All’articolo 16, paragrafo 1, della parte introduttiva, i termini “che non sono” sono sostituiti da “o da una persona che non è, al più tardi, la data di consegna delle merci in registrazione in un altro Stato membro”.

34. Nel § 16 comma 5 let. d) le parole “un altro membro” sono sostituite da “un altro”, le parole “o” dello Stato che partecipa al partenariato per la pace sono inserite dopo “contratto”;

35. Nella sezione 19, il paragrafo 6 va letto:

 (6) Una persona che non è un pagatore e acquisisce un nuovo mezzo di trasporto da un altro Stato membro nella Repubblica ceca presenta una dichiarazione dei redditi accompagnata da una copia del documento fiscale e una relazione sull’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto entro 10 giorni dalla data di acquisizione o entro il termine previsto per presentare una dichiarazione dei redditi se si tratta di una persona identificata; queste scadenze non possono essere estese. Sulla base di tale dichiarazione dei redditi, l’amministratore delle imposte addebiterà l’importo dell’imposta che la parte acquirente è tenuta a pagare all’autorità fiscale locale competente entro 25 giorni dalla data in cui è stata applicata l’imposta. ».

36. Nella sezione 19, paragrafo 7, il termine “motore” è soppresso, i termini “veicolo a motore” sono sostituiti dai termini “mezzi di trasporto” e i termini “regolati nella dichiarazione dei redditi successiva” sono soppressi.

37. Nel § 21 capoverso 1 lett. c) e nella sezione 21 (2), il testo “d)” è sostituito dal testo “c)”.

38. Nella sezione 21, paragrafo 4, della parte introduttiva, le parole “Negli altri casi, la base imponibile” sono sostituite dalle parole “Esenzione imponibile”.

39. Nella sezione 21, paragrafo 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):

« (C) la data in cui è stabilito l’importo effettivo del servizio fornito in connessione diretta con la locazione di un bene immobile che è stato ricevuto in relazione a tale locazione, a meno che non si tratti di un servizio di cui alla lettera b)».

Le lettere esistenti da (c) a (h) diventano le lettere da (d) a (i).

40. Nella sezione 21 (4), la parola “o” è cancellata alla fine della lettera h).

41. Alla sezione 21, alla fine del paragrafo 4, il punto è sostituito dal termine “, o” e è aggiunta la seguente lettera j):

 (J) alla data di trasferimento del buono speciale.”.

42. Nella sezione 21 (6), prima frase, il testo “f)” è sostituito da “e)”.

43. Nella sezione 21, il paragrafo 8 va letto:

« (8) Se una cessione imponibile è fornita con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca per un periodo superiore a 12 mesi, si considera che la prestazione imponibile sia avvenuta al più tardi l’ultimo giorno di ogni anno civile successivo all’anno civile in cui è stata avviata la prestazione di tale prestazione; non si applica

a) per l’anno civile nel quale è stato ricevuto il compenso, dal quale il soggetto passivo era tenuto a dichiarare l’imposta;

(b) nei casi di cui al paragrafo 4, lettera a); o (b)

(c) nel caso di un servizio prestato dalla legge o da una decisione di un’autorità pubblica a un terzo, se lo Stato paga la commissione per la fornitura di tale servizio o se si tratta di un servizio consistente nell’esecuzione di un curatore fallimentare conformemente alla legge n. Coll., Insolvency Act, come modificato. “.

44. All’articolo 25, paragrafo 2, le parole “o una persona identificata” sono inserite dopo la parola “pagatore”.

45. Nella sezione 27 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« (3) Il rilascio di documenti fiscali è soggetto alle norme dello Stato membro in cui il soggetto passivo che effettua l’operazione è registrato a fini fiscali in un regime speciale.».

46. Nella sezione 28 (1), alla fine della lettera (d), il termine “, o” è sostituito da un punto e (e) è cancellato.

47. All’articolo 28, dopo il paragrafo 1, è inserito un nuovo paragrafo 2, che recita:

 (2) In caso di prestazioni ai sensi della Sezione 13 (4) (a), il pagatore è tenuto a pagare. a), b) ed e) o ai sensi dell’articolo 14 par. (a) rilasciare prova dell’uso. ‘.

I paragrafi da 2 a 6 diventano paragrafi da 3 a 7.

48. Nella sezione 28 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

 (8) Entro un termine per il rilascio del documento fiscale, il pagatore compie ogni sforzo che gli si possa ragionevolmente imporre per ottenere il documento fiscale nella destinazione del destinatario.”

49. Nella sezione 29, paragrafo 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):

 (B) l’ ambito della transazione, se, in caso di accettazione della remunerazione, non è noto,”.

I precedenti sottoparagrafi (b) e (c) diventano i punti (c) e (d).

50. Nella sezione 31 ter, paragrafo 1, leggi:

 (1) Può essere rilasciato un documento fiscale sommario per

a) diverse operazioni imponibili distinte effettuate dal pagatore per la stessa persona nel corso di un mese di calendario; questo documento può anche contenere uno o più oneri da cui è sorto l ‘obbligo di dichiarare la tassa ricevuta in quel mese di calendario da tale persona, o

b) un singolo fatto generatore dell’imposta e una o più retribuzioni che danno luogo all’obbligo di dichiarare le imposte ricevute entro il mese di calendario in cui ha avuto luogo l’operazione, purché tale esecuzione sia stata effettuata e tale remunerazione si riferisca alla fornitura imponibile fornita per una persona. “.

51. Nel § 31b par. (b) le parole “laddove l’obbligo di emettere un documento fiscale è sorto a seguito dell’accettazione di un corrispettivo” sono soppresse.

52. Nella sezione 31 ter, paragrafo 3, il termine “prestazioni” è sostituito da “operazioni soggette a imposta o retribuzione”.

53. Nella sezione 31 ter, il paragrafo 4 recita:

« (4) Il documento fiscale riepilogativo deve sempre contenere i seguenti dati, separatamente per:

a) ciascuna offerta imponibile distinta

1. Scopo e oggetto della prestazione

2 ° giorno

3. prezzo unitario, tasse e sconti esclusi, se non compreso nel prezzo unitario,

4a base imponibile

5. aliquota fiscale a

6. Importo delle tasse

(b) qualsiasi considerazione

1. portata e oggetto della prestazione; l’entità della prestazione deve essere dichiarata solo se è nota,

2 ° giorno di ricevimento,

3a base imponibile

4. aliquota fiscale a

5. l’ importo della tassa. »

54. Nella sezione 32, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 2:

 (2) La prova dell’uso non deve contenere le seguenti informazioni: \ t

(a) la designazione della persona a cui la prestazione è \ t

(b) il numero di identificazione fiscale della persona per la quale la transazione ha luogo. »

Il paragrafo 2 diventa il paragrafo 3.

55. Nella prima parte del titolo II della parte 6, i termini “documento correttivo fiscale” sono soppressi.

56. Nella prima parte del titolo II, sezione 6, il testo della sezione 1 è inserito sopra la sezione 36, che comprende l’intestazione:

“Sezione 1

Base imponibile e calcolo delle imposte ».

57. Nella sezione 36, paragrafo 1, le parole “e” sono inserite dopo le parole “terza parte”.

58. Nella sezione 36, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa.

Le lettere esistenti da c) a e) sono rinumerate da b) a d).

59. Nella sezione 36, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla frase “La base imponibile non include l’importo risultante dall’arrotondamento del corrispettivo totale per il pagamento in contanti al momento della consegna dei beni o della prestazione del servizio all’intera corona”.

60. Nel § 36 par. a) le parole “(f)” sono inserite dopo “a (d)”.

61. Nella sezione 36, alla fine del paragrafo 6, il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti lettere c) ed):

 (C) la fornitura di beni o servizi nei casi in cui il corrispettivo è stato fornito in natura, il prezzo normale esclusa tale offerta o fornitura;

(d) la fornitura di beni o servizi in cui il pagamento è stato effettuato, in tutto o in parte, da una moneta virtuale secondo una legge che disciplina talune misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il prezzo normale esclusa tale offerta o fornitura. ».

62. Nella sezione 36, i seguenti paragrafi 7 e 8 sono inseriti dopo il paragrafo 6:

« (7) L’importo imponibile per la cessione di beni o servizi sulla base di un buono multiuso è tutto ciò che, a titolo di corrispettivo per il buono polivalente, è pagato o pagato dalla persona per la quale è effettuata la transazione imponibile o da una terza parte, senza imposte per tale evento imponibile. . Se questo pagamento non è noto, la base imponibile è l’importo indicato sul buono multiuso o nella relativa documentazione, meno tasse.

(8) Se un buono multiuso è accettato come parte di un corrispettivo per un’operazione imponibile, la base imponibile sarà determinata come la somma dell’importo determinato conformemente al paragrafo 7 per la parte del corrispettivo corrispondente al buono multiuso e l’importo determinato secondo il paragrafo 1 per il resto del corrispettivo.

I paragrafi da 7 a 11 diventano paragrafi 9-13.

63. Nella sezione 36 è aggiunto il seguente paragrafo 14:

« (14) Il prezzo normale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è l’intero importo che, ai fini dell’acquisizione dei beni o dei servizi, è la persona alla quale avviene l’operazione, allo stesso stadio commerciale, della fornitura di beni o servizi. a farlo, in condizioni di libera concorrenza, a un fornitore o fornitore indipendente nel paese di acquistare o accettare la merce in quel momento; se una fornitura comparabile di beni o servizi non può essere accertata, è il prezzo normale

(a) nel caso di merci, un importo che :. \ t

(1) non è inferiore al prezzo di acquisto della stessa merce o di prodotti simili;

2. corrisponde al prezzo di costo determinato al momento della consegna delle merci, a meno che l’importo di cui al punto 1 possa essere determinato, \ t

(b) nel caso di un servizio, un importo che non sia inferiore al costo totale del soggetto passivo per quel servizio. »

64. Nella sezione 36a (1) e (2), i termini “prezzo abituale” sono sostituiti dai termini “prezzo normale”.

65. Nel § 36a par. (d) le parole “where payers” sono cancellate.

66. La sezione 37, compresa l’intestazione, recita:

Ҥ 37

Calcolo delle imposte per la consegna di beni e servizi

L’imposta è calcolata come

(a) il prodotto della base imponibile e l’aliquota fiscale; \ tor. \ t

(b) la differenza tra

1. l’ importo corrispondente all’importo del corrispettivo per la fornitura imponibile, compresa la tassa, o l’importo determinato in conformità al § 36 (6), che include, ma non è limitato a, l’arrotondamento del corrispettivo totale per il pagamento in contanti;

2. l’ importo da calcolare come la proporzione dell’importo di cui al punto 1 e il coefficiente 1,21 dell’aliquota normale, 1,15 per la prima aliquota ridotta, o 1,10 per la seconda aliquota ridotta ».

67. Nella sezione 37a par. a) la parola “valido” è sostituita da “e il tasso di cambio per la conversione in valuta estera nella valuta ceca”.

68. Nella sezione 37a par. (b) le parole “che sono state applicate” sono sostituite dalle parole “e il tasso per la conversione della valuta estera nella valuta ceca che è stata applicata”.

69. Nella sezione 37a, le parole “; allo stesso modo, se sono stati applicati tassi diversi per la conversione in valuta estera nella valuta ceca ».

70. Nella sezione 38, paragrafo 3, prima frase, le parole “come prodotto della base imponibile e dell’aliquota fiscale” sono sostituite dalle parole “conformemente alla sezione 37, lettera a)”. (a) “e la seconda frase è soppressa.

71. Nella sezione 39 (2) e nella sezione 40 (3), il testo del “paragrafo 1” è sostituito dal testo “punto. (a) “.

72. Nella prima parte del titolo II, sezione 6, la sezione 42 è inserita sopra la sezione 42, che comprende l’intestazione:

“Sezione 2

Correzione della base imponibile e correzione dell’importo dell’imposta ».

73. Nel titolo della sezione 42, i termini “e la correzione dell’importo della tassa” sono soppressi.

74. Nell’articolo 42, paragrafo 1, della parte introduttiva, le parole “e l’importo dell’imposta” sono sostituite dalle parole “se si verificano i seguenti fatti:”.

75. Nel § 42 par. (a) la parola “at” è cancellata.

76. Nell’articolo 42, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

Le lettere esistenti da c) a f) devono essere rinumerate da b) a e).

77. Nel § 42 par. (b) la parola “at” è cancellata.

78. Nel § 42 par. (c) la parola “if” è cancellata e “(a)” è cancellata. (d) “è sostituito da” (a) “. (c) “.

79. Nel § 42 par. (d) la parola “at” e la parola “o” sono cancellate.

80. Nel § 42 par. e) i termini “in caso di rimunerazione” sono stati sostituiti da “utilizzo della retribuzione” e il termine “utilizzato” è soppresso.

81. Nella sezione 42, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito dal termine “, o” e viene aggiunto il seguente punto (f):

 (F) altri fatti in base ai quali l’importo della base imponibile deve essere modificato conformemente agli articoli 36 e 36 bis dopo la data del fatto generatore dell’imposta.”.

82. Nella sezione 42, i paragrafi 2 e 3 si leggono come segue:

 (2) La correzione della base imponibile ai sensi del paragrafo 1, lettera a). (f) in caso di riorganizzazione, non può essere eseguita alcuna prestazione per un’operazione che non è inclusa nel piano di riorganizzazione approvato come credito.

(3) La correzione della base imponibile è considerata come una prestazione imponibile separata effettuata

a) la data in cui è sorto il fatto generatore per la correzione della base imponibile, \ t

(b) alla data di approvazione del piano di riorganizzazione nel caso in cui l’importo imponibile sia rettificato in base a una variazione dell’importo della base imponibile di tale piano;

c) alla data dell’annullamento della decisione di approvazione del piano di riorganizzazione nel caso in cui la base imponibile sia corretta in ragione di una modifica dell’importo della base imponibile sulla base di tale annullamento;

(d) la data di conversione della riorganizzazione in fallimento nel caso in cui la rettifica del valore imponibile sia dovuta a una variazione dell’importo della base imponibile sulla base di tale conversione. ».

83. Nella sezione 42, dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi da 4 a 6:

 (4) Correggendo la base imponibile del contribuente

(a) emettere un documento fiscale correttivo; \ tor. \ t

(b) effettuare una correzione della base imponibile per i registri dell’imposta sul valore aggiunto se il pagatore

1. non ha l’ obbligo di emettere un documento fiscale o

2. emettere un documento fiscale, ma ai fini dell’emissione di un documento fiscale correttivo, la persona per la quale è stata effettuata la prestazione originale non ne è sufficientemente consapevole.

(5) Il contribuente è tenuto a rilasciare un documento fiscale correttivo ea compiere ogni sforzo che possa essere ragionevolmente richiesto per ottenere questo documento fiscale nella destinazione del destinatario entro 15 giorni dalla data specificata nel paragrafo 3.

(6) La correzione della base imponibile come una prestazione imponibile separata deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui si ritiene che la rettifica abbia avuto luogo. Se la base imponibile viene ridotta e il contribuente è obbligato a emettere un documento correttivo, la correzione della base imponibile come una prestazione imponibile separata deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui il contribuente ha compiuto uno sforzo che può ragionevolmente essere richiesto di farlo. il documento è stato consegnato al destinatario della fornitura; ciò non si applica a un’operazione imponibile separata eseguita ai sensi del paragrafo 3, lettera a). (b) a (d). ‘;

I paragrafi da 4 a 10 diventano paragrafi 7-13.

84. All’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, i termini “e l’importo dell’imposta si applica l’aliquota applicabile” sono sostituiti dai termini “il contribuente corregge l’importo dell’imposta per la quale si applica l’aliquota fiscale”, le parole “da cui” l’obbligo di dichiarare l’imposta è sorto “e nell’ultima frase le parole” e l’importo dell’imposta ai sensi del § 42 par. (b) “è sostituito da” paragrafo 1, lettera a) “; (f) ‘.

85. Nell’articolo 42, paragrafo 8, le parole “e l’importo dell’imposta non può essere effettuato” sono sostituite dalle parole “non possono essere effettuate se si verifica il giorno di cui al paragrafo 3” e la seconda e la terza frase sono aggiunte. procedimenti relativi a beni o servizi che sono stati oggetto del fatto generatore dell’imposta, a condizione che tali procedimenti incidano sull’ammontare della base imponibile; nel caso di procedure di insolvenza, il periodo per la correzione della base imponibile non ha inizio nel periodo compreso tra l’inizio della procedura di insolvenza e la data di approvazione del piano di riorganizzazione. In caso di abbandono delle merci per l’uso sulla base del contratto ai sensi del § 13 par. (c) la correzione della base imponibile può essere effettuata per la durata dell’abbandono delle merci. »

86. Nella sezione 42 (9) della parte introduttiva, le parole “e l’importo della tassa” sono cancellate.

87. Nel § 42 cap. 9 let. (b) e (c), punto (a) (d) “è sostituito da” (a) “; (c) “.

88. Nella sezione 42 (10), le parole “e l’importo della tassa” sono cancellate, il testo “lettera a. (d) “è sostituito da” (a) “. c) “e il testo” odst. 1 “è sostituito da” (a) “.

89. Nella sezione 42 (11), i termini “la base imponibile deve essere corretta” sono sostituiti dai termini “il contribuente o la persona identificata rettifica la base imponibile” e il numero “6” è sostituito da “9”.

90. All’articolo 42, paragrafo 13, prima frase, le parole “devono continuare” sono sostituite dalle parole “sono pagate dal pagatore o dalla persona identificata”, le parole “, 2, 4 e 5” sono sostituite dalle parole “e da 4 a 8” e nella seconda frase le parole “E l’importo della tassa” sono cancellati.

91. Nella sezione 43, le parole “negli altri casi” sono cancellate.

92. Nell’articolo 43, paragrafo 1, seconda frase, i termini “, a norma del paragrafo 2” sono soppressi.

93. Nella sezione 43, il paragrafo 2 recita:

 (2) In caso di rettifica dell’importo della tassa di cui al paragrafo 1, il pagatore o la persona identificata

(a) emettere un documento fiscale correttivo; \ tor. \ t

(b) effettuare una correzione dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto nella tassa di registrazione se il pagatore o la persona identificata

1. non hanno l’obbligo di emettere un documento fiscale o

2. emettere un documento fiscale ma, ai fini dell’emissione di un documento fiscale correttivo, la persona per la quale è stata eseguita l’esecuzione originale non ne è sufficientemente consapevole. ».

94. Nella sezione 43 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

« (7) I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alla prestazione di una remunerazione che ha dato origine all’obbligo di dichiarare l’imposta.».

95. La sezione 44 è cancellata, incluso il titolo.

96. Nella sezione 45 (1) della parte introduttiva, le parole “e l’importo della tassa” e “negli altri casi” sono cancellate.

97. Al § 45, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito da una virgola e viene aggiunto il seguente punto (k), che recita:

“( K) la data specificata nella sezione 42 (3).”

98. Nell’articolo 45, paragrafo 2, dopo le parole “documento fiscale semplificato” sono inserite le parole “e la persona per la quale si è verificata l’esecuzione non è sufficientemente nota”.

99. Nella prima frase della sezione 45 (4), i termini “e la correzione dell’importo della tassa” e le parole “negli altri casi” sono cancellati.

100. Nella sezione 45 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« (5) Un documento tributario di rettifica può essere rilasciato anche se l’aliquota d’imposta è aumentata di una rettifica se il contribuente ha dichiarato l’imposta diversa da quella prevista dalla presente legge e, di conseguenza, ha ridotto l’imposta a valle.».

101. Nella prima parte del titolo II della parte 6, la sezione 46 è inserita sopra la sezione 46, che recita, compresa l’intestazione:

“Sezione 3

Correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili ‘.

102 ° sezione 46, compresa l’intestazione, recita come segue: \ t

Ҥ 46

Fornitura di base per la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili

(1) Il creditore ha diritto a rettificare la base imponibile in caso di inesigibilità se:

a) un importo imponibile esigibile è recuperato in procedimenti di esecuzione ai sensi del codice di applicazione, in cui non è stato ancora completamente recuperato, e sono trascorsi almeno due anni dalla prima ordinanza di esecuzione di quel procedimento; non è possibile correggere la base imponibile se l’esecuzione non è possibile a causa di una regolamentazione legale che disciplina i procedimenti diversi dai procedimenti di esecuzione ai sensi del codice di applicazione,

b) il credito derivante dall’evento imponibile è stato eseguito in procedimenti di esecuzione secondo l’Ordine di esecuzione, e questa esecuzione si è conclusa con la cessazione della proprietà del debitore,

c) il debitore è in procedura di insolvenza, il creditore ha depositato il suo credito dall’assoggettamento imponibile entro e non oltre il termine stabilito dalla decisione del tribunale sul fallimento, questo credito è stato accertato e il tribunale fallimentare

1. decide di dichiarare la bancarotta delle attività del debitore o di convertire la riorganizzazione in fallimento;

2. approva la cancellazione del debito e dalla relazione sul discarico del debito risulta che l’imponibile esigibile non sarà interamente o parzialmente soddisfatto, oppure

3. interrompere le procedure di insolvenza per rifiuto, rifiuto o revoca di una domanda di cancellazione del debito, disapprovazione della cancellazione del debito o cancellazione della cancellazione del debito approvata, se da tali decisioni risulta che i beni del debitore sono del tutto inadeguati a soddisfare i creditori;

(d) il debitore è deceduto e dall’esito del procedimento di successione risulta che il credito derivante dal fatto generatore dell’imposta non sarà interamente o parzialmente soddisfatto; in caso di liquidazione del patrimonio, il credito imponibile deve essere incluso nell’elenco dei crediti e, in relazione al credito da accertare, deve essere un credito imponibile accertato;

e) i procedimenti di cui alle lettere da a) a d) non sono ancora iniziati e il creditore ha esercitato i suoi diritti procedurali per soddisfare il credito, ma non tutti i fatti rilevanti per la correzione della base imponibile di cui alle lettere da (a) a (d) sono trascorsi e dalla fine 5 anni periodo di imposta in cui si è verificato l’evento imponibile.

(2) Se, a seguito della correzione della base imponibile nel caso di un credito inesigibile, si verificano i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a). da (a) a (d) che impone un’ulteriore correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili che ne derivano

a) un aumento della base imponibile corretta, il creditore è tenuto a effettuare un’ulteriore correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili; le condizioni per la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili sono soddisfatte anche se, in base alla relazione sul discarico del debito o in base ai risultati del procedimento di successione completato, il credito derivante dalla base imponibile è pienamente soddisfatto,

(b) riduzione della base imponibile rivista, il creditore ha il diritto di correggere la base imponibile in caso di crediti inesigibili.

(3) Una correzione della base imponibile di cui al paragrafo 1 non può essere rettificata se:

a) il creditore e il debitore sono, o sono stati, alla data del fatto generatore dell’imposta

1. le entità correlate al capitale, a condizione che l’importo della partecipazione al capitale o, alla data del fatto generatore, rappresentino almeno il 25% del capitale azionario o il 25% dei diritti di voto di tali persone, o

2. persone vicine,

(b) il creditore e il debitore sono, o erano al momento del fatto generatore, i soci della stessa società, e tale prestazione è stata effettuata in base al contratto sociale pertinente;

(c) alla data di conclusione del contratto in base alla quale la prestazione imponibile a cui si riferisce la correzione della base imponibile, il debitore è un pagatore inaffidabile o una persona inaffidabile;

(d) la correzione della base imponibile è già stata effettuata per un altro motivo di cui al paragrafo 1, nella misura in cui sia stata effettuata la correzione e le relative rettifiche;

(e) il debitore non è sufficientemente consapevole del creditore;

f) al più tardi alla data della cessione di beni o della prestazione di servizi, il creditore sapeva che il fatto generatore dell’imposta non sarebbe stato pagato correttamente, o che avrebbe dovuto conoscere e poteva, alla luce del rapporto commerciale con cui era stato determinato l’evento imponibile, con la dovuta cura del proprio manager,

(g) il creditore non ha rettificato la base imponibile ai sensi dell’articolo 42 nel caso in cui la riorganizzazione fosse convertita in fallimento dopo aver corretto la base imponibile ai sensi dell’articolo 42 sulla base dell’approvazione del piano di riorganizzazione;

(h) il debitore cessa di essere un pagatore.

(4) La correzione della base imponibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può essere effettuata dopo 3 anni dalla fine del periodo di imposizione in cui

a) si è verificato un evento imponibile; \ tor. \ t

b) l’intera opera è stata rilevata, se è stata fornita una prestazione parziale.

(5) Il periodo di rettifica della base imponibile di cui al paragrafo 4 non deve essere rispettato

a) per la durata del procedimento di esecuzione ai fini del recupero del credito del creditore;

(b) durante la procedura di insolvenza in cui il creditore cerca di soddisfare il credito;

(c) per la durata del procedimento successorio in cui il creditore cerca di soddisfare il credito;

d) durante il procedimento amministrativo, giudiziario o arbitrale condotto allo scopo o in relazione alla costituzione di un titolo esecutivo, se successivamente il creditore, in base ai risultati del presente procedimento, ha presentato domanda in applicazione del paragrafo 1, lettera a); (a) a (d), i suoi diritti procedurali per soddisfare il credito; \ tor. \ t

e) dall’inizio della liquidazione del debitore all’avvio delle procedure di insolvenza, se il creditore cerca di soddisfare il credito nel processo di liquidazione del debitore e nel corso della liquidazione il debitore è in bancarotta.

(6) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il creditore designa il pagatore,

a) che ha effettuato un’operazione imponibile nei confronti di un altro pagatore dal quale è stato responsabile;

(b) quale imposta è stata concessa per quella transazione, \ t

(c) che non ha ricevuto alcuna remunerazione o parte di essa per tale corrispettivo;

(d) il cui diritto a beneficiare dell’indicazione non è scaduto.

(7) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il debitore designa il pagatore che ha ricevuto dal creditore una prestazione soggetta ad imposta per la quale non è stata fornita alcuna remunerazione o parte di essa. ».

103. Le nuove Sezioni da 46 bis a 46 octies sono inserite dopo il § 46, tra cui:

Ҥ 46a

Importo della correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili

(1) La correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili deve essere effettuata nell’ammontare della base imponibile determinata da

a) retribuzione non percepita per operazioni imponibili non recuperate in procedimenti di esecuzione;

(b) compenso non percepito per la fornitura imponibile in caso di fallimento delle attività del debitore o la conversione della riorganizzazione in fallimento;

(c) remunerazione non retribuita anticipata in base alla relazione di riduzione del debito in caso di approvazione del discarico;

d) remunerazione non percepita per la fornitura imponibile in caso di procedura di insolvenza

(e) remunerazione non percepita per la fornitura imponibile sulla base del risultato della procedura di compimento immobiliare; la base imponibile non può essere corretta nella misura in cui l’obbligo di pagare i debiti del debitore è passato all’erede, o

f) remunerazione non percepita per una cessione imponibile determinata da una stima qualificata basata sul risultato corrente e sull’andamento della relativa procedura, se si tratta di una correzione della base imponibile ai sensi del § 46 par. e).

(2) Nel determinare l’importo della base imponibile di cui al paragrafo 1, il corrispettivo non ricevuto è ridotto dell’importo in contanti o del valore del corrispettivo non monetario ricevuto dal creditore in relazione all’assicurazione o alla sicurezza del credito.

(3) Se, in seguito alla correzione della base imponibile in caso di inesigibilità, sono state apportate ulteriori rettifiche alla base imponibile in caso di debito inesigibile, il creditore terrà conto di eventuali modifiche alla base imponibile effettuate dalla precedente correzione della base imponibile in caso di inesigibilità e rettifiche. o modifiche correlate.

(4) Se il credito nella procedura di insolvenza non è stato accertato nel valore dei crediti al momento della sua istituzione nel contesto dell’esame delle domande depositate, la correzione della base imponibile in caso di cattiva recezione dal valore del credito rilevato alla riunione di revisione o nella revisione effettuata dall’amministratore dell’insolvenza nella liquidazione del debito .

(5) Se il credito è stato rivisto nel contesto della liquidazione del patrimonio, l’importo del credito nel quale si ritiene che il credito nel procedimento immobiliare sia stato stabilito è utilizzato per correggere la base imponibile nel caso di un credito scaduto.

(6) Se la remunerazione di un’operazione imponibile senza giustificazione economica è manifestamente diversa dal prezzo normale determinato alla data della sua realizzazione, il creditore ha il diritto di correggere la base imponibile in caso di inesigibilità solo fino all’importo della base imponibile determinata dal prezzo normale.

(7) Se la base imponibile della base imponibile originaria è stata fissata all’importo sbagliato, il creditore può correggere la base imponibile solo in caso di crediti inesigibili fino all’importo della base imponibile corretta.

(8) Se, prima della correzione della base imponibile in caso di inesigibilità, una correzione della base imponibile, la correzione della base imponibile in caso di inesigibilità o la correzione dell’importo della tassa, l’importo della tassa deve essere corretto. .

§ 46b

Modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata

(1) Il creditore deve modificare l’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata se

a) ci sono fatti che stabiliscono il diritto di effettuare la correzione della base imponibile nel caso di crediti irrecuperabili ai sensi del § 46 par. a) a d) a

(b) da tali fatti risulta che l’importo effettivo della base imponibile determinata sulla base della remunerazione non ricevuta non corrisponde all’importo della base imponibile fissato da una stima qualificata.

(2) L’ ammontare della correzione della base imponibile di cui al paragrafo 1 non può essere modificato se il valore assoluto della differenza tra l’importo effettivo della rettifica della base imponibile e l’importo della correzione determinato da una stima qualificata è inferiore a CZK 1.000.

(3) Se la differenza tra l’importo effettivo della correzione della base imponibile e l’importo della correzione è determinata da una stima qualificata

(a) positivo, il creditore aumenta l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di tale differenza, \ t

(b) negativo, il creditore riduce l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di tale differenza.

§ 46c

Correzione aggiuntiva della base imponibile in caso di crediti inesigibili

(1) Il creditore è tenuto ad apportare una rettifica aggiuntiva alla base imponibile nel caso di crediti irrecuperabili, se l’ultima remunerazione non ricevuta nota viene ridotta dopo la rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 o dopo la modifica dell’importo della rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 ter.

(2) La prima rettifica addizionale di cui al paragrafo 1 in caso di cancellazione del debito è effettuata dal creditore dopo che l’ammontare effettivo di soddisfazione supera la stima della cancellazione approvata dopo lo scarico del debito.

(3) Fino alla riduzione dell’ultima remunerazione non ricevuta nota di cui ai paragrafi 1 o 2, viene compensato anche l’importo in denaro o il valore del corrispettivo non monetario ricevuto dal creditore in relazione alla cessione del credito o in relazione all’assicurazione o alla garanzia del credito.

(4) Il creditore ha il diritto di apportare una correzione aggiuntiva alla base imponibile in caso di crediti inesigibili se l’ultima remunerazione non ricevuta nota viene aumentata dopo la correzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 o dopo la modifica dell’importo della correzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 ter.

(5) Se il valore della differenza tra il valore imponibile determinato sulla base dell’ultima remunerazione non ricevuta nota e la base imponibile determinata sulla base della remunerazione non ricevuta dopo la modifica dell’ultima remunerazione non ricevuta nota ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 4

(a) positivo, il creditore deve ridurre l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di tale differenza, \ t

b) negativo, il creditore aumenterà l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di questa differenza.

(6) Un’ulteriore correzione della base imponibile non può essere effettuata dopo 5 anni dalla fine del periodo di imposizione in cui la correzione della base imponibile è considerata un’operazione imponibile. L’articolo 46, paragrafo 5 si applica mutatis mutandis al calcolo di questo periodo.

§ 46d

Cancellazione della correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili

(1) Il creditore è obbligato a cancellare la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili se ha corretto la base imponibile in caso di crediti inesigibili dovuti al fallimento del patrimonio del debitore e il tribunale fallimentare ha annullato il fallimento a causa di

(a) una constatazione che il fallimento del debitore non è stato ulteriormente certificato;

(b) la constatazione che non vi è creditore accreditato e che tutti i crediti sui beni e crediti assimilati ad essi sono soddisfatti;

(c) il consenso di tutti i creditori e dell’amministratore dell’insolvenza alla richiesta del debitore per l’annullamento del fallimento.

(2) L’ annullamento della correzione della base imponibile di cui al paragrafo 1 è effettuato dal creditore nell’importo dell’ultima retribuzione non ricevuta nota.

§ 46e

Documenti fiscali correttivi in ​​caso di crediti inesigibili

(1) Se il creditore decide di correggere la base imponibile nel caso di un credito inesigibile, è obbligato a rilasciare un documento correttivo di base entro 30 giorni dalla data di accertamento dei fatti sulla base del quale ha deciso di apportare la correzione.

(2) Il creditore è tenuto a rilasciare un documento fiscale correttivo

a) nel caso di una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata entro 30 giorni dalla data di accertamento dei fatti in base ai quali era obbligata a modificare l’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata,

(b) in caso di rettifica addizionale dell’importo imponibile entro 30 giorni dalla data in cui l’ultima remunerazione non ricevuta nota è diminuita o aumentata; \ tor. \ t

c) entro 30 giorni dalla data di accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato obbligato a cancellare la correzione della base imponibile al momento di annullare la correzione della base imponibile.

(3) Il documento di base correttivo deve contenere i seguenti dati:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

e) riferimento alla disposizione pertinente dell’articolo 46 (1) in base al quale viene eseguita la correzione della base imponibile,

f) l’ informazione che si tratta di un’ulteriore correzione della base imponibile nel caso di un credito inesigibile, se si tratta di una rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2,

g) il numero di fascicolo della procedura di insolvenza, se la base imponibile è corretta per le procedure di insolvenza,

(h) il numero di registrazione del documento fiscale correttivo di base;

(i) la data di rilascio del documento fiscale correttivo di base;

(j) la data della rettifica della base imponibile se la correzione della base imponibile è stata ridotta con tale rettifica;

(k) informazioni relative alla fornitura tassabile originaria;

1. Numero di registrazione del documento fiscale

(2) la data della fornitura tassabile originale;

3. l’ importo della commissione,

4a base imponibile

5. aliquota fiscale a

6. Importo delle tasse

(l) informazioni relative alla precedente correzione della base imponibile, la variazione dell’importo della rettifica del valore imponibile determinato dalla stima qualificata, la rettifica aggiuntiva della base imponibile e l’eventuale annullamento della rettifica della base imponibile;

1. il numero di registrazione del documento fiscale correttivo di base e i documenti fiscali correttivi;

2 ° giorno di emissione del documento correttivo di base e dei documenti fiscali correttivi

3 ° giorno di fornitura tassabile

4. l’ importo della precedente correzione della base imponibile, le variazioni dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, le rettifiche aggiuntive alla base imponibile e l’annullamento della correzione della base imponibile,

5. l’ importo dell’ultima correzione fiscale nota

(m) informazioni relative alla correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili;

1. remunerazione non percepita per la fornitura tassabile originaria;

2. l’ importo della correzione della base imponibile,

3. imposta calcolata sulla remunerazione non ricevuta per la fornitura tassabile originaria.

(4) Nel caso di una variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, il documento fiscale correttivo deve contenere i seguenti dati:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

(e) informazione che si tratta di una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata;

f) il numero di fascicolo della procedura di insolvenza, se la base imponibile è corretta per le procedure di insolvenza,

(g) numero di registrazione

1. un documento fiscale

2. un documento correttivo fiscale di base;

3. un documento correttivo fiscale in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata;

h) giorno

1. rendere l’evento tassabile originale;

2. apportare una correzione alla base imponibile in caso di crediti inesigibili;

3. rilascio di un documento fiscale correttivo in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata,

4. una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, a condizione che la variazione dell’importo della base imponibile sia stata ridotta,

(i) informazioni relative alla fornitura tassabile originaria;

1 ° ammontare della remunerazione

2a base imponibile

3. aliquota fiscale a

Quarta tassa

(j) informazioni relative alla correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili, ovvero

1. remunerazione non corrisposta per la fornitura tassabile originaria determinata da una stima qualificata;

2. l’ importo della correzione della base imponibile,

3. imposta calcolata sulla remunerazione non ricevuta per la fornitura tassabile originaria,

(k) informazioni relative a una variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata;

1. Corrispettivo non pagato per la fornitura tassabile originaria a norma dell’articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera a). a) a e)

2. la differenza tra l’importo della retribuzione non ricevuta di cui al punto 1 e l’importo della retribuzione non ricevuta corrispondente all’ammontare della base imponibile riveduta determinata da una stima qualificata,

3. aliquota fiscale

4. la base imponibile determinata dalla differenza di cui al punto 2, \ t

5. l’ imposta calcolata sulla differenza di cui al punto 2.

(5) Il documento fiscale correttivo contiene i seguenti dati in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

(e) un’indicazione che si tratta di una correzione aggiuntiva alla base imponibile;

(f) numero di registrazione

1. un documento fiscale

2. un documento correttivo fiscale di base;

3. un documento correttivo fiscale in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, se tale modifica è stata apportata;

4. un documento fiscale correttivo in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile,

g) giorno

1. rendere l’evento tassabile originale;

2. apportare una correzione alla base imponibile in caso di crediti inesigibili;

3. apportare una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, se la modifica è stata apportata;

4. rilascio di un documento fiscale correttivo in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile,

5. apportare una rettifica aggiuntiva alla base imponibile se la correzione della base imponibile è stata ridotta da questa correzione;

(h) una riduzione o un aumento dell’ultima remunerazione non ricevuta nota, che giustifica la correzione aggiuntiva della base imponibile;

(i) l’ importo dell’ultima remunerazione non ricevuta nota;

j) l’ importo della remunerazione non ricevuta dopo la sua riduzione o aumento ai sensi dell’articolo 46c,

(k) la differenza tra

1. l’ importo dell’ultimo corrispettivo non ricevuto noto;

2. l’ ammontare del compenso non ricevuto dopo la sua riduzione ai sensi dell’articolo 46c,

l) aliquota fiscale

(m) la base imponibile determinata sulla base della differenza di cui al punto (k);

(n) l’ imposta calcolata sulla differenza di cui al punto (k).

(6) Il documento fiscale correttivo contiene i seguenti dati quando la correzione della base imponibile è annullata:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

(e) informazioni che si tratta di un’inversione di una correzione della base imponibile;

(f) numero di registrazione

1. un documento fiscale

2. un documento correttivo fiscale di base;

3. un documento correttivo fiscale in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, se tale modifica è stata apportata;

4. un documento correttivo fiscale in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile, se la correzione è stata effettuata;

5. un documento correttivo fiscale al momento dell’annullamento della correzione della base imponibile;

g) giorno

1. rilascio di un documento fiscale correttivo in caso di annullamento della correzione della base imponibile,

Giorno 2 della cancellazione della correzione della base imponibile

3 ° giorno di riparazione secondo § 46 paragrafo 1,

(h) la base imponibile e l’imposta sull’evento imponibile originario;

(i) l’ importo dell’ultima remunerazione non ricevuta nota;

(j) l’ aliquota fiscale;

(k) la base imponibile e l’imposta al tasso al quale è effettuata la correzione della base imponibile.

§ 46 septies

Correzione della base imponibile in caso di inesigibilità come offerta imponibile separata

(1) La correzione della base imponibile è considerata come una prestazione imponibile separata effettuata

a) alla data di ricevimento del documento correttivo di base da parte del debitore per quanto riguarda la correzione della base imponibile in caso di inesigibilità con conseguente riduzione della base imponibile;

(b) alla data di ricevimento da parte del debitore del documento fiscale correttivo per quanto riguarda la variazione dell’importo della rettifica della base imponibile determinata dalla stima qualificata o dalla successiva rettifica della base imponibile che determina una riduzione della base imponibile corretta;

(c) la data in cui è sorto il fatto generatore per la correzione della base imponibile in caso di inesigibilità in relazione alla correzione della base imponibile in caso di inesigibilità, con conseguente aumento della base imponibile corretta;

(d) la data in cui la variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, l’aggiustamento addizionale della base imponibile o l’annullamento della correzione della base imponibile per quanto riguarda la variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata dalla stima qualificata, la rettifica aggiuntiva della base imponibile o l’inversione della revisione della base imponibile. ciò si traduce in un aumento della base imponibile rivista.

(2) Un creditore che ha effettuato una correzione alla base imponibile in caso di inesigibilità deve essere tenuto a presentare un allegato alla dichiarazione dei redditi

(a) una copia di tutti i documenti fiscali emessi che mostrano le operazioni imponibili per le quali ha effettuato la correzione;

b) un elenco di questi documenti che riporta tutte le indicazioni contenute in questi documenti fiscali.

§ 46g

Disposizioni comuni per la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili

In caso di rettifica della base imponibile in caso di inesigibilità, modifiche dell’importo della correzione della base imponibile determinate da una stima qualificata, la correzione aggiuntiva della base imponibile in caso di inesigibilità o l’annullamento della correzione della base imponibile nel caso di una richiesta di svalutazione rettifica l’importo dell’ultima imposta nota a cui si applica l’aliquota applicabile la data dell’obbligo di dichiarare la tassa sulla fornitura tassabile originaria. La tariffa applicata alla fonte imponibile originale deve essere utilizzata per convertire la valuta estera nella valuta ceca. »

104. Nell’articolo 47, paragrafo 3, le parole “, caldo e freddo” sono soppresse nella seconda frase e le parole “, caldo e freddo” sono inserite dopo le parole “nell’allegato 3a” nella terza frase.

105. Nella sezione 47 (8), il numero “10” è sostituito da “12”.

106. Nella sezione 48 (4), le parole “appartamento o altro” sono inserite dopo la parola “capisce”, la parola “che” è sostituita da “quale”; aggiungono “e sono destinati a quello scopo”.

107. Nella sezione 51, paragrafo 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):

 (B) trasmissione (§ 53),”.

Le lettere esistenti da b) a l) sono indicate come lettere da c) a m).

108. La sezione 53, compresa l’intestazione, recita:

Ҥ 53

Trasmissioni radiofoniche e televisive

Trasmissione radiofonica o televisiva, ai fini dell’esenzione, la fornitura di trasmissioni radiofoniche o televisive da parte delle emittenti ai sensi della legge che disciplina la radiodiffusione, ad eccezione della trasmissione di comunicazioni commerciali o della fornitura di trasmissioni analoghe da un altro Stato membro o da un paese terzo. .

109. Nella sezione 56, il paragrafo 3 recita:

« (3) La cessione di un bene immobiliare selezionato è esente da imposta dopo 5 anni

(a) dal problema

(1) il primo permesso di occupazione o il primo permesso di occupazione;

(2) il permesso di occupazione o il permesso di occupazione, dopo un cambiamento sostanziale negli immobili selezionati selezionati;

(b) nel caso in cui il permesso di costruzione non sia rilasciato con il permesso di occupazione o il permesso di occupazione, a partire dalla data in cui

1. primo utilizzo degli immobili selezionati, o

2. utilizzo di immobili selezionati completati dopo sostanziali modifiche; se è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva o un permesso di soggiorno per una modifica sostanziale degli immobili selezionati, si applica la procedura di cui alla lettera a). “

110. Nella sezione 56, dopo il paragrafo 3 è inserito un nuovo paragrafo 4:

« (4) Nel caso di un terreno che è un’unità funzionale con un edificio saldamente ancorato al terreno o del diritto di costruzione, compresa una struttura saldamente fissata al suolo, i fatti relativi all’inizio del periodo di cui al paragrafo 3 si basano su un edificio saldamente ancorato al terreno. con cui la terra costituisce un’unità funzionale o che fa parte del diritto di costruzione “.

I paragrafi 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente 5 e 6.

111. Nella sezione 56a (1), dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):

« (B) la fornitura di servizi di alloggio che corrispondono al codice di classificazione della produzione CZ-CPA 55 in vigore il 1 ° gennaio 2008,».

Le lettere esistenti da b) a d) sono indicate come lettere da c) a e).

112. La sezione 56a (3) recita come segue:

« (3) Il pagatore può decidere di imporre una tassa sulla locazione di un immobile a un altro pagatore ai fini dello svolgimento della sua attività economica; questo non si applica all’affitto

a) la costruzione di una casa famiglia secondo la legislazione che disciplina il catasto;

b) spazio vitale,

(c) un’unità che non include locali non residenziali diversi da un garage, una cantina o una camera,

(d) un edificio in cui almeno il 60% della superficie di tale edificio o parte dell’edificio, se affittato, consiste in uno spazio abitativo;

e) terra, che comprende la costruzione di una casa, di uno spazio abitativo o di un edificio ai sensi della lettera d) con la quale il terreno è affittato,

(f) il diritto alla costruzione, che comprende la costruzione di una casa familiare o di un edificio ai sensi del punto (d) con il quale è concesso il diritto di costruire. “

113. Nel § 57 par. (c) (2), le parole “nell’ambito dei programmi di laurea, master e dottorato di ricerca accreditati” sono sostituite da “sotto la legge sull’istruzione superiore”.

114. Nel § 57 capoverso 1 lett. c) il punto 3, compresa la nota 44b, è soppresso.

Il punto 4 diventa il punto 3.

115. Nella sezione 57 (1) (d) ed (e):

 (D) un’attività svolta ai fini della riqualificazione o della fornitura di servizi di formazione professionale ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che stabilisce misure per l’attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto 7e ) fornita da una persona che è stata accreditata per svolgere tale attività o che ha per svolgere questa attività un programma educativo accreditato

e) attività educative ed educative nel quadro della frequenza scolastica obbligatoria degli alunni delle scuole straniere stabilite nella Repubblica ceca e non registrate nel registro scolastico, nelle quali il ministero dell’Istruzione, della gioventù e dello sport ha autorizzato la frequenza scolastica obbligatoria “.

Le note 44d e 44g sono cancellate.

116. Nella sezione 58 (2) (a):

 A) sangue umano, organi umani e latte materno, a meno che non sia chiaro nel giorno della consegna che saranno utilizzati per uso industriale, o”.

117. La sezione 61 (a) recita come segue:

« (A) la fornitura di servizi e la fornitura di beni strettamente correlati a loro, in cambio di quote associative, per i membri delle loro stesse entità giuridiche che non sono state stabilite o stabilite a fini commerciali e di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, caritativa o civica; l’esenzione non falsa la concorrenza ».

118. Nella sezione 61, la lettera g) recita:

« G) prestazione di servizi da parte di un gruppo indipendente di soggetti passivi che agiscono in quanto tali, stabiliti nel territorio del paese ai suoi membri che effettuano operazioni esenti senza diritto a detrazione ai sensi dei punti da (a) a (f), § 52 Paragrafi 1 (1), 53 o 57-59 o attività in cui non sono soggetti passivi se :. \ t

1. tali servizi sono direttamente necessari per consentire a tali membri di svolgere tali attività o attività;

2. il rimborso per i servizi resi corrisponde al costo della loro fornitura secondo le azioni dei soci nel servizio fornito;

3. questa prestazione di servizi non è compromessa dal fatto che si tratti di un’operazione esente, di una concorrenza ».

119. Nella sezione 66 (2) della parte introduttiva, la parola “pagatore” è cancellata.

120. Nella sezione 66, il paragrafo 4 recita:

 (4) Il pagatore è obbligato a provare la produzione di merci dal territorio dell’Unione europea

a) con una decisione dell’ufficio doganale di esportare merci verso un paese terzo per il quale è confermata l’uscita di merci dal territorio dell’Unione europea;

(b) altri mezzi di prova nel caso

(1) una dichiarazione doganale orale per l’esportazione di merci;

2. l’ atto ritenuto la dichiarazione di esportazione. »

121. Nel § 68 par. a) i termini “il trasporto di persone e merci tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi” sono sostituiti dai termini “trasporto aereo internazionale a titolo oneroso”.

122. all’articolo 68, paragrafo 6, seconda frase, le parole “direttamente collegate agli aeromobili” sono sostituite da “tali prestazioni di servizi”; post “è sostituito da” check-in dei passeggeri “.

123. Nella sezione 68 (7) (a):

 (A) le istituzioni dell’Unione europea”.

124. Nella sezione 68 (8), prima frase, la parola “consiglio” è sostituita da “organizzazione internazionale, rappresentanza”; rappresentazione o posizione “.

125. All’articolo 68, paragrafo 8, terza frase, dopo la parola “sede” sono inserite le parole “o luogo”, dopo “parola” è soppressa la parola “rappresentazione” e l’ultima frase è soppressa.

126. Nella sezione 68 (9), il termine “consiglio” è sostituito da “organizzazione internazionale, rappresentazione”, le parole “o collocamento” sono inserite dopo la parola “sede”; al paragrafo 9 è aggiunta la seguente frase: “Lo stesso vale per la consegna di mezzi di trasporto da un altro Stato membro a una persona che gode di privilegi e immunità”.

127. Nel § 68 comma 10 let. a) i termini “designato” sono sostituiti dai termini “designato”, i termini “altri Stati membri del trattato del Nord Atlantico o Stati partecipanti” sono sostituiti da “Stato membro del trattato del Nord Atlantico o dello Stato partecipante” e alla fine della lettera a) le parole ‘; questa esenzione non si applica alle forze armate della Repubblica ceca “.

128. Nel § 68 comma 10 let. b) i termini “ogni Stato membro che sia uno Stato di un trattato dell’Atlantico settentrionale o uno Stato che partecipa al partenariato per la pace e che non è lo Stato di destinazione designato” è sostituito da “uno Stato membro del trattato del Nord Atlantico o uno Stato che partecipa al partenariato per la pace”; , dove non sono lo Stato di destinazione, ‘.

129. Nella sezione 68, i seguenti paragrafi 11 e 12 sono inseriti dopo il paragrafo 10:

« (11) Il diritto di esenzione di cui al paragrafo 10 nel caso delle forze armate distaccate da un altro Stato membro è comprovato da un certificato di esenzione conformemente alla normativa direttamente applicabile dell’Unione europea che stabilisce le misure di attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto. valore 7e ). Questo certificato è certificato ai fini dell’esenzione

a) Ministero della Difesa ai sensi del paragrafo 10 lett. o (a)

(b) l’ autorità competente dello Stato membro di destinazione di cui al paragrafo 10, lettera a); b).

(12) Nel caso di forze schierate da uno Stato membro diverso da uno Stato membro, il diritto all’esenzione di cui al paragrafo 10 è comprovato da una dichiarazione d’onore attestata dall’autorità competente dello Stato che ha inviato le forze. “

I paragrafi da 11 a 15 diventano paragrafi da 13 a 17.

130. Nella sezione 68 (13), le parole “Stati partecipanti” sono sostituite dalle parole “Forze armate dello Stato partecipante”.

131. Nella sezione 68 (16), il numero “15” è sostituito da “17”.

132. Nel titolo della sezione 69, i termini “trasporti e” e “direttamente” sono soppressi.

133. Il paragrafo 69 (1) e (2) recita come segue:

« (1) Le esportazioni di beni sono esenti dalla prestazione di servizi direttamente collegati all’esportazione di merci.

(2) La fornitura di servizi è esente dall’importazione di beni

a) relativi all’importazione di beni il cui valore è incluso nella base imponibile all’importazione delle merci;

b) direttamente collegate all’importazione di merci, quando tali merci sono temporaneamente immagazzinate o vincolate a un regime doganale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), quando entrano nell’Unione europea. (b). ‘.

134. Nel § 71 comma 4 let. (c) le parole “; questa disposizione si applica mutatis mutandis alla rappresentanza dell’organizzazione internazionale ».

135. Nel § 71 comma 4 let. d) i termini “Stati membri dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico diversi dalla Repubblica ceca” sono sostituiti dai termini “Stati membri del trattato del Nord Atlantico o uno Stato che partecipa al partenariato per la pace” e le parole “; questa esenzione non si applica alle forze armate della Repubblica ceca “.

136. Un nuovo paragrafo 5 è inserito dopo il paragrafo 4 nella sezione 71, che recita come segue:

 (5) Le forze armate di uno Stato che partecipano al Partenariato per la pace hanno diritto all’esenzione dall’importazione di beni solo nella misura prevista dal trattato internazionale in materia.”.

I paragrafi 5 e 6 diventano rispettivamente i paragrafi 6 e 7.

137. Nella sezione 71c, paragrafo 1, della parte introduttiva della disposizione, dopo la parola “prodotti” sono inserite le parole “a norma della legge che disciplina l’accisa”.

138. Nella sezione 71c (1), alla fine della lettera c), la parola “o” è cancellata.

139. Nella sezione 71c, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito dal termine “, o” e viene aggiunta la seguente lettera e):

 (E) la quantità di prodotti del tabacco riscaldati contenenti 100 g di tabacco”.

140. Nella Sezione 72 (1), alla fine della lettera (e), la virgola viene sostituita da un punto e (f) viene cancellata.

141. La sezione 74, compresa l’intestazione, recita:

Ҥ 74

Correzione della detrazione fiscale

(1) Se il pagatore per il quale la transazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, appresa o avuta conoscenza entro il termine per la correzione della base imponibile, e potrebbe avere, i fatti decisivi per la correzione della base imponibile, in base ai quali sarà ridotta la detrazione fiscale applicata è obbligato a ridurre la detrazione fiscale applicata. Ciò non si applica se il pagatore ha corretto la deduzione di cui al paragrafo 2 o 3. La correzione della detrazione fiscale deve essere comprovata da un documento fiscale correttivo o da altro documento correlato alla riparazione o in altro modo.

(2) Se il contribuente ha detratto la detrazione fiscale dall’importo del corrispettivo fornito prima della fornitura imponibile ed entro tre anni dalla fine del periodo di imposta in cui il diritto a deduzione dal corrispettivo previsto poteva essere esercitato per la prima volta, avrebbe dovuto sapere e la fornitura imponibile non viene eseguita e il corrispettivo non viene restituito o utilizzato per pagare qualsiasi altra prestazione, è obbligato a correggere la detrazione fiscale.

(3) Se il contribuente ha detratto la detrazione fiscale dalla prestazione imponibile consistente nel trasferimento del buono speciale e ha appreso entro tre anni dalla fine del periodo di imposta in cui ha potuto chiedere la detrazione fiscale da tale imposta imponibile, egli non utilizza questo buono come corrispettivo per la consegna effettiva dei beni o la fornitura del servizio, né è tenuto a correggere la detrazione.

(4) Il contribuente corregge la detrazione fiscale ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 per il periodo di imposta in cui ha appreso o è a conoscenza dei fatti decisivi per la correzione.

(5) Nel caso dell’accettazione di una prestazione imponibile per la quale la base imponibile ai sensi dell’articolo 37a è negativa, il contribuente deve inizialmente ridurre la detrazione fiscale applicata per il periodo d’imposta in cui ha appreso o avrebbe dovuto conoscere i fatti rilevanti per la correzione.

(6) Se il pagatore, per il quale è stato realizzato l’adempimento, ha rilevato i fatti decisivi per la correzione della base imponibile entro il periodo di correzione della base imponibile, la detrazione fiscale applicata sarà aumentata. Il contribuente ha il diritto di apportare questa rettifica della detrazione fiscale per il periodo di imposta in cui gli è stato consegnato il documento fiscale correttivo. Questa correzione della deduzione fiscale non può essere effettuata dopo 3 anni dalla fine del periodo fiscale in cui si ritiene che la correzione della base imponibile sia realizzata come una prestazione imponibile separata.

(7) Se il contribuente ha ricevuto un documento correttivo fiscale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, ha il diritto di correggere la detrazione se il periodo di esercizio del diritto a deduzione non è scaduto per la detrazione applicata in origine. “.

142. Una nuova Sezione 74a è inserita dopo la Sezione 74, che recita come segue:

Ҥ 74a

Correzione della detrazione in caso di crediti inesigibili

(1) Il debitore è obbligato a ridurre la detrazione fiscale applicata se i fatti rilevanti per la correzione della base imponibile si sono verificati in caso di crediti inesigibili, le variazioni dell’importo della correzione della base imponibile determinate da una stima qualificata o correzioni aggiuntive alla base imponibile con conseguente riduzione della detrazione fiscale applicata, per il periodo fiscale in cui ha appreso o avuto conoscenza di questi fatti.

(2) Il debitore corregge la detrazione fiscale di cui al paragrafo 1 con un documento fiscale correttore o altri mezzi.

(3) Se il debitore ha effettuato una rettifica della detrazione ai sensi del paragrafo 1, il debitore è autorizzato a rettificare la detrazione se i fatti rilevanti per la correzione della base imponibile si sono verificati in caso di inesigibilità, modifiche dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, correzioni aggiuntive alla base imponibile o l’annullamento della correzione della base imponibile, che si traduce in una maggiore detrazione fiscale, in primo luogo per il periodo di imposta in cui è stato consegnato il documento fiscale correttivo.

(4) L’ adeguamento della deduzione di cui al paragrafo 3 può essere effettuato nel caso di una correzione aggiuntiva della base imponibile, che si basa sulla cessione del credito solo fino all’importo della base imponibile determinato sull’importo pagato dal debitore al cessionario.

(5) La detrazione fiscale di cui al paragrafo 3 può essere corretta entro 3 anni dalla data in cui la correzione della base imponibile, la modifica dell’importo della base imponibile, la correzione addizionale della base imponibile o l’annullamento della correzione della base imponibile si considerano effettuati.

(6) Il debitore corregge la detrazione fiscale ai sensi del paragrafo 3 con un documento fiscale correttivo. “.

143. L’ articolo 75, paragrafo 1 è soppresso.

I paragrafi da 2 a 5 diventano paragrafi da 1 a 4.

144. Nella Sezione 75 (1), le parole “nel corso delle loro attività economiche e per scopi non correlati” sono sostituite dalle parole “per le loro realizzazioni e per altri scopi”; “e, alla fine del paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:” Ciò non pregiudica la sezione 76. “

145. La sezione 75 (2) recita come segue:

« (2) Nel caso di un’operazione imponibile ricevuta che non è l’acquisizione di immobilizzazioni destinate a operazioni realizzate che il pagatore utilizza in parte per il suo consumo personale o per il consumo personale dei suoi dipendenti, il pagatore può scegliere di chiedere la detrazione totale. importo. La parte della fornitura tassabile ricevuta, che utilizza per il suo consumo personale o per il consumo personale dei suoi dipendenti, è quindi considerata una cessione di beni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera a). a) o per la fornitura di servizi a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera a) o (a). ‘.

146. Nella sezione 75 (3), prima frase, le parole “le attività del pagatore che sono soggette all’imposta e la percentuale di utilizzo per le attività economiche del pagatore” sono sostituite dalle parole “gli scopi delle loro operazioni completate”.

147. All’articolo 75, paragrafo 4, seconda frase, i termini “e questo credito sono stati applicati” sono sostituiti dai termini “, tale diritto è esercitato e l’operazione imponibile ricevuta”, i termini “le sue attività sono soggette all’imposta e per le sue attività economiche nel pertinente” sono sostituiti dai termini “gli scopi delle operazioni in questione” e la quarta e la quinta frase sono soppresse.

148. Nella sezione 75, sono aggiunti i paragrafi 5 e 6, che recitano come segue:

 (5) Nel caso in cui il pagatore abbia applicato una detrazione dalla remunerazione fornita prima dell’acquisizione di capitale fisso per il quale ha diritto a detrarre un importo proporzionale in un altro anno rispetto al quale il diritto a deduzione è autorizzato dopo l’acquisizione di tali attività, deve inoltre includere nell’importo della rettifica di cui al paragrafo 4 la differenza nell’importo del diritto a deduzione risultante dalla differenza tra i valori dei coefficienti relativi per gli anni in questione, qualora tali valori si discostano di oltre 10 punti percentuali. Allo stesso modo, il contribuente procede nel caso dell’applicazione della detrazione fiscale per ogni singolo rendimento ricevuto che è diventato parte delle immobilizzazioni acquisite.

(6) Se l’importo calcolato della correzione di cui ai paragrafi 4 o 5 è positivo, il pagatore ha il diritto di correggere l’importo della detrazione fiscale applicata, se è negativo, il pagatore è tenuto a correggere la detrazione fiscale applicata. Il contribuente effettua una correzione per l’ultimo periodo fiscale dell’anno civile nel quale ha diritto a reclamare la detrazione fiscale a cui si riferisce la correzione dopo la cessione imponibile.

149. Nella sezione 76 (4) (a) a) il termine “vendita” è sostituito da “consegna o fornitura” e “attività economica” è sostituita da “la sua attività economica”; ciò non si applica se tale prestazione è parte integrante della normale attività economica del pagatore “.

150. Nella Sezione 76 (6), in primo luogo, la parola “corrente” è sostituita da “corrente”.

151. Nella sezione 76, alla fine del paragrafo 6 è aggiunta la seguente frase: “Se il valore del coefficiente di un anno civile precedente viene modificato in base alla valutazione dell’imposta per l’ultimo periodo fiscale dell’anno civile precedente, il pagatore utilizza il nuovo valore di questo coefficiente per calcolare il diritto alla detrazione. in un importo ridotto nell’anno civile corrente a partire dal periodo di imposta successivo al periodo di imposta in cui è entrato in vigore l’ordine di pagamento che valuta l’imposta per l’ultimo periodo fiscale dell’anno civile precedente. “.

152. Nella Sezione 76 (7), in primo luogo, la parola “corrente” è sostituita da “corrente”.

153. Nella sezione 78 (1), seconda frase, i termini “attività economiche” sono sostituiti dai termini “attività economiche”.

154. Nella sezione 78 quinquies, paragrafo 4, il termine “trasferimenti” è soppresso, i termini “consegna di beni o prestazione di servizi nell’esercizio delle sue attività economiche” sono sostituiti dai termini “prestazioni” e le parole “scopi non connessi alle sue attività economiche o attività che non sono soggetti a imposta “è sostituito da” consumo personale del pagatore o dei suoi dipendenti “.

155. Una nuova Sezione 78da è inserita dopo la Sezione 78d, che recita come segue:

Ҥ 78da

(1) Se, entro il termine di adeguamento della detrazione, è reso disponibile il bene immobile per il quale è stata completata una riparazione principale, la correzione è soggetta all’adeguamento della detrazione.

(2) Il periodo di adeguamento della detrazione fiscale in caso di riparazione di un bene immobile è di 10 anni e decorre dall’anno civile in cui è stata completata la riparazione.

(3) Al momento di rettificare la detrazione fiscale in caso di riparazione di beni immobili, lo stesso vale per il § 78 d, purché nel determinare l’importo dell’adeguamento una tantum della detrazione, l’indicatore del diritto di deduzione originario debba essere utilizzato nell’importo della detrazione fiscale effettivamente applicata sull’importo totale dell’imposta correzioni appropriate.

(4) Una correzione significativa ai sensi del paragrafo 1 ai fini della detrazione fiscale è una correzione secondo la legislazione che disciplina la contabilità 7i ) se il valore di tutte le operazioni imponibili ricevute relative a questa correzione esentasse è superiore a 200.000 CZK. “

156. L’ articolo 79 (1) recita come segue:

« (1) Un soggetto passivo ha diritto a detrarre la prestazione imponibile ricevuta se tale operazione viene effettuata

a) acquisito per un periodo di 12 mesi consecutivi prima della data in cui è diventato un pagatore;

(b) fa parte dei suoi beni aziendali a partire dalla data in cui tale persona è diventata pagatrice. “.

157. Al paragrafo 79, dopo il paragrafo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi da 2 a 4:

« (2) Il soggetto passivo ha anche il diritto di detrarre il reddito imponibile ricevuto se:

(a) acquisire tale prestazione durante un periodo di 60 mesi consecutivi prima della data in cui è diventato un pagatore;

(b) tale prestazione è diventata parte delle immobilizzazioni che sono state poste in condizioni di utilizzo per un periodo di 12 mesi consecutivi prima della data in cui diventano un pagatore prima di portare tali beni in una condizione idonea all’uso;

(c) tali immobilizzazioni fanno parte del suo patrimonio aziendale alla data in cui diventa un pagatore.

(3) Il soggetto passivo ha anche il diritto di detrarre il reddito imponibile ricevuto che, alla data in cui è diventato un contribuente, non fa parte della sua proprietà commerciale se, per un periodo di sei mesi consecutivi prima del giorno in cui è diventato pagatore, ha accettato questa transazione e l’ha usata per esportare merci esenti.

(4) Il soggetto passivo ha inoltre il diritto di detrarre il reddito imponibile ricevuto se:

(a) ha effettuato l’operazione prima della data in cui è diventato un pagatore;

(b) la transazione non è parte del suo patrimonio aziendale alla data in cui è diventato un pagatore;

(c) avrebbe diritto a un rimborso ai sensi dell’articolo 82 bis o 83 di tale operazione, che non era in grado di richiedere, poiché non soddisfaceva la condizione di un periodo di rimborso minimo per la domanda di rimborso. “

I paragrafi 2 e 3 diventano rispettivamente i paragrafi 5 e 6.

158. Nella prima frase dell’articolo 79, paragrafo 5, i termini “paragrafo 1” sono sostituiti dai termini “paragrafi da 1 a 4”.

159. Nella sezione 79 (6), le parole “e 2” sono sostituite dalle parole “fino a 4”.

160. Nella sezione 79 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

 (7) Il pagatore non ha diritto a detrarre la prestazione imponibile ricevuta ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 se ha diritto al rimborso dell’importo ai sensi della sezione 79 D o del diritto a un rimborso fiscale.”.

161. Nella sezione 79a, paragrafo 2, prima frase, le parole “nel caso di un buono monouso che non è stato utilizzato come corrispettivo per la consegna effettiva di beni o servizi, o trasferite”, sono inserite dopo la parola “cancellazione”.

162. Un nuovo paragrafo 3 è inserito dopo il paragrafo 2 nella sezione 79a, che recita come segue:

 (3) L’importo della detrazione deducibile per le attività non menzionate al paragrafo 2 e per il quale è stato richiesto il diritto a detrazione di almeno CZK 2100 acquisito su un periodo di 11 mesi di calendario prima della cancellazione della registrazione e il mese di calendario durante il quale per annullare la registrazione, essa deve essere calcolata come il prodotto dell’importo di un dodicesimo del diritto alla detrazione richiesto e il numero di mesi di calendario completi di quel periodo per il quale la proprietà non era la proprietà commerciale del pagatore ».

I paragrafi 3 e 4 sono rinumerati rispettivamente 4 e 5.

163. Nella sezione 79a (5), il numero “3” è sostituito da “4”.

164. Una nuova sezione 79d è inserita dopo la sezione 79c, che recita:

“Sezione 79d

(1) Se una persona registrata in un altro Stato membro o un soggetto passivo straniero (in seguito denominato “la persona avente diritto al rimborso”) ha ridotto la registrazione in conformità all’articolo 106, paragrafo 4, o dell’articolo 106 ter, paragrafo 2, lettera a). a) come contribuente, il diritto a detrazione per i beni commerciali ha diritto al rimborso dell’importo corrispondente a tale riduzione nella misura in cui ha utilizzato la proprietà per l’adempimento del soggetto passivo per un periodo di un anno dopo la data cancellazione della registrazione.

(2) Se una persona avente diritto a un rimborso diventa un pagatore durante il periodo di cui al paragrafo 1, ha diritto al rimborso di cui al paragrafo 1 per un periodo che termina il giorno precedente il giorno in cui è diventato un pagatore.

(3) Il diritto al rimborso dell’importo di cui al paragrafo 1 può essere richiesto presentando una dichiarazione dei redditi supplementare per il periodo di imposta in cui la persona avente diritto al rimborso è stata cancellata entro la fine del secondo mese di calendario successivo alla fine del periodo specificato al paragrafo 1 o 2 Se la richiesta di rimborso di cui al paragrafo 1 non è esercitata entro tale termine, scade.

(4) Una dichiarazione dei redditi addizionale non può essere presentata prima della fine del periodo specificato al paragrafo 1 o 2.

(5) Se un risarcimento in eccesso rimborsabile deriva dalla valutazione del diritto al rimborso di cui al paragrafo 1, l’amministratore delle imposte deve restituirlo senza richiesta entro 30 giorni da tale valutazione.

(6) Una persona avente diritto al rimborso è un soggetto passivo. “.

165. Nella prima parte, titolo II, il titolo della sezione 11 delle parole “e la vendita di beni ad un prezzo escluso d’imposta” è soppresso.

166. L’ articolo 80 (1) (c) recita come segue:

 (C) un’organizzazione internazionale domiciliata nel paese o una rappresentanza di un’organizzazione internazionale situata nel paese”.

167. Nel § 80 cap.1. e) i termini “organizzazione internazionale” sono sostituiti da “un’organizzazione internazionale domiciliata o un’organizzazione internazionale situata nel paese”.

168. All’articolo 80, paragrafo 2, della parte introduttiva, i termini “documento fiscale” sono sostituiti dai termini “documento di cui al paragrafo 6” e le parole “tranne” sono sostituite da “a meno che un trattato internazionale disponga altrimenti o altrimenti; questo importo non si applica a “.

169. All’articolo 80, paragrafo 5, seconda frase, i termini “scadono con questa persona” sono sostituiti dai termini “il beneficiario dei privilegi e delle immunità ai sensi del paragrafo 1, lettera a)”. da (a) a (f) scade se non applicato a “.

170. All’articolo 80, paragrafo 5, dopo la seconda frase è inserita la frase seguente: “Il diritto al rimborso dell’imposta dell’Unione europea cessa di esistere se non viene esercitato entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo all’anno civile in cui ha avuto luogo la transazione imponibile.”

171. Nell’articolo 80, paragrafo 6, della parte introduttiva della disposizione, i termini “copie di una licenza all’acquisto di un’autovettura” sono soppressi.

172. Nel § 80 cap. 6 let. 1 lettera h), i termini “conformemente all’articolo 37, paragrafo 1” sono soppressi.

173. Nella sezione 80, dopo il paragrafo 6 è inserito il seguente paragrafo 7:

 (7) All’atto dell’acquisizione di un’autovettura, la richiesta di rimborso deve essere comprovata da un documento ai sensi del paragrafo 6 e da una copia del documento di registrazione.”.

I paragrafi da 7 a 14 diventano paragrafi 8-15.

174. Nella sezione 80, il paragrafo 9 è cancellato.

I paragrafi da 10 a 15 diventano paragrafi 9-14.

175. All’articolo 80, paragrafo 9, prima frase, le parole “ag)” sono cancellate, la seconda frase è sostituita dalle parole “deve essere presentata” e le parole “devono presentare una dichiarazione dei redditi o una domanda di rimborso” è sostituito dal termine “dichiarazione dei redditi presentata”.

176. All’articolo 80, alla fine del paragrafo 9 è aggiunta la seguente frase: “La domanda di rimborso può essere presentata una volta per anno civile, non prima del suo completamento.”

177. Nella sezione 80 (10) (a) d) i termini “la rappresentazione dell’organizzazione internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a)” sono sostituiti dai seguenti: c) “sono sostituiti da” organizzazioni o rappresentanze internazionali di un’organizzazione internazionale “e” la sua sede legale “sono sostituiti da” la sua sede legale o sede “.

178. Nella sezione 80 (10) (a) e) il termine “consiglio” è sostituito da “organizzazione o agenzia internazionale” e le parole “di cui al paragrafo 1, lettera a)” sono sostituite da “organizzazione o agenzia internazionale”; e) compresi i familiari, “sono sostituiti da” o il suo familiare deve essere notificato “.

179. Nella sezione 80, il paragrafo 11 è cancellato.

I paragrafi da 12 a 14 diventano paragrafi da 11 a 13.

180. Nel § 80 cap. 13 let. e) al punto 1), i termini “l’importo indebitamente versato all’autorità tributaria” sono sostituiti da “l’importo versato o la sua parte pro rata all’autorità fiscale entro 30 giorni dalla constatazione della violazione”.

181. Nel § 80 cap. 13 let. (f) e (h), la parola “illegalmente” viene cancellata.

182. Nella sezione 80a (1), la parola “rappresentazione” è sostituita da “rappresentazione”.

183. Nella sezione 80a, il paragrafo 2 è cancellato.

I paragrafi da 3 a 9 diventano paragrafi da 2 a 8.

184. I paragrafi 6 e 7 sono soppressi nella sezione 80a.

Il paragrafo 8 diventa paragrafo 6.

185. Nel § 81 par. 1 lettera h), i termini “conformemente all’articolo 37, paragrafo 1” sono soppressi.

186. Un nuovo paragrafo 6 è inserito dopo il paragrafo 5 nella sezione 81, che recita come segue:

« (6) Se il richiedente è debitore dell’imposta sui beni o sui servizi acquistati, presenta una richiesta di rimborso mediante prova dell’acquisto dei beni o dei servizi rilasciati dal fornitore o fornitore o un documento fiscale all’importazione e prova di aver adempiuto all’obbligo di dichiarare l’imposta su prestazione. “.

I paragrafi da 6 a 10 diventano paragrafi da 7 a 11.

187. L’ articolo 81, paragrafo 8 è soppresso.

I paragrafi da 9 a 11 diventano paragrafi 8-10.

188. Il paragrafo 81 (9) è cancellato.

Il paragrafo 10 diventa paragrafo 9.

189. Nella sezione 81 (9), le parole “a 9” sono sostituite dalle parole “a 8”.

190. Nella sezione 82 (3), la seconda frase è cancellata.

191. Nella sezione 82a (1), alla fine della lettera (a), la parola “e” è cancellata e viene aggiunta la seguente lettera b):

 (B) non era un pagatore”.

La lettera esistente b) è indicata come lettera c).

192. La sezione 82a (4) recita come segue:

« (4) Il soggetto passivo deve chiedere il rimborso della transazione imponibile ricevuta nello Stato membro in cui è situata la sua sede legale. Se il fatto generatore è ricevuto dallo stabilimento, il soggetto passivo ha diritto a un rimborso nello Stato membro in cui è situato lo stabilimento. Una richiesta di rimborso viene presentata depositando una richiesta di rimborso tramite un portale elettronico. »

193. Nella Sezione 82a, par. g), i termini punto”. (b) “è sostituito da” (a) “; (c) “.

194. L’ articolo 82a (7) recita come segue:

« (7) Il richiedente il rimborso deve presentare una copia elettronica di un documento fiscale o documento fiscale sull’importazione di beni, a condizione che la base imponibile superi l’equivalente di 250 EUR per i combustibili idrocarburici o l’equivalente di 1000 EUR per altri tipi di beni o servizi ricevuti».

195. Nella sezione 82a (10), la seconda frase è soppressa.

196. Nella Sezione 82b, il paragrafo 1 è cancellato.

I paragrafi da 2 a 11 diventano paragrafi da 1 a 10.

197. Nella Sezione 82b (4), la dicitura “lettera. (b) “cancellato.

198. All’articolo 82 ter, paragrafo 5, seconda frase, i termini “paragrafo 5” sono sostituiti dai termini “paragrafo 4”.

199. Nella Sezione 82b (7), prima frase, il numero “6” è sostituito da “5”.

200. All’articolo 82 ter, paragrafo 8, prima frase, i termini “paragrafo 8” sono sostituiti dai termini “paragrafo 7” e l’ultima frase è sostituita da “punto. (b) “cancellato.

201. Nella sezione 82b (9), le parole “; l’obbligo di pagare gli interessi non sorge se la persona alla quale l’imposta è stata rimborsata nel periodo per il quale l’imposta è stata rimborsata è diventata, o è stata, un pagatore se ha soddisfatto le condizioni per il diritto a deduzione.

202. All’articolo 82 ter, paragrafo 10, i termini “paragrafo 10” sono sostituiti dai termini “paragrafo 9” e i termini “della presente legge” sono sostituiti dai termini “del codice fiscale”.

203. Nella sezione 83 (2), le parole “10 e 11” sono sostituite dalle parole “9 e 10”.

204. All’articolo 83, paragrafo 5, la lettera a) è soppressa.

Le lettere esistenti da b) a d) sono indicate come lettere da a) a c).

205. Nella sezione 83 (5), dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):

 (B) di fornire la prova dei documenti fiscali sull’importazione di merci nel paese e la prova del pagamento,”.

I precedenti sottoparagrafi (b) e (c) diventano i punti (c) e (d).

206. L’ articolo 83, paragrafo 6 è soppresso.

I paragrafi da 7 a 11 diventano paragrafi da 6 a 10.

207. Nella sezione 83, il paragrafo 7 recita:

« (7) L’autorità fiscale può invitare una persona straniera a presentare un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui tale persona è stabilita, che l’imposta sul valore aggiunto o un’imposta generale analoga sul consumo non è riscossa in tale Stato».

208. Nella sezione 83 (8), la prima e la seconda frase sono cancellate.

209. Nella sezione 83 sono aggiunti i seguenti paragrafi 11 e 12:

« (11) Se una restituzione è stata effettuata in modo fraudolento o in altro modo illecito, la persona straniera è obbligata a rimborsare l’importo indebitamente versato ea versare interessi di mora per ogni giorno dal pagamento al rimborso effettivo.

(12) L’autorità fiscale emetterà una decisione di rimborsare l’importo indebitamente versato e di pagare gli interessi di mora, nel qual caso annullerà la decisione di rimborso originale o la modificherà in misura corrispondente all’importo indebitamente concesso. L’obbligo di rimborsare un importo erroneamente o indebitamente risolto scade dopo 3 anni dalla data di notifica della decisione di rimborso dell’importo della frode fiscale o fraudolenta. L’importo indebitamente versato è trattato come una tassa secondo il codice fiscale. “

210. Nel § 84 par. g), i termini “conformemente all’articolo 37, paragrafo 1” sono soppressi.

211. Nella sezione 84 (7), l’ultima frase è cancellata.

212. Nell’articolo 85, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla frase “L’imposta è restituita per un veicolo a motore consegnato a una o più persone con disabilità nel periodo di 5 anni fino all’importo complessivo di 100.000 CZK”.

213. Nell’articolo 85, paragrafo 8, la seconda e la terza frase sono cancellate.

214. Nel § 85 comma 10 let. 1 lettera h), i termini “conformemente all’articolo 37, paragrafo 1” sono soppressi.

215. Nella Sezione 85, alla fine del paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente: “Entro lo stesso termine, una persona con disabilità deve notificare all’amministratore fiscale che restituisce tale importo o una parte di esso.”

216. Nel § 86 par. a) il termine “Parte” è sostituito da “Membro” e “Stato partecipante” è sostituito da “Stato partecipante”.

217. All’articolo 86, paragrafo 5, prima frase, i termini “con l’autorità finanziaria per la città capitale di Praga” sono soppressi e le parole “con l’ufficio delle imposte” sono sostituite dalle parole “con l’ufficio delle imposte”.

218. L’ articolo 86, paragrafo 6 è soppresso.

I paragrafi da 7 a 10 diventano paragrafi da 6 a 9.

219. Nel § 86 cap. 7 let. 1 lettera h), i termini “conformemente all’articolo 37, paragrafo 1” sono soppressi.

220. Nella sezione 86, il paragrafo 8 recita:

 (8) L’amministratore delle imposte restituisce un acconto rimborsabile sul conto del Ministero della Difesa tenuto a tal fine. Il diritto al rimborso dell’imposta scade se non viene esercitato entro 12 mesi di calendario dalla fine del mese di calendario in cui è sorto il credito. “.

221. Nella sezione 86 (9), le parole “per conto dell’ufficio delle imposte della città capitale di Praga” sono sostituite dalle parole “sul Ministero della difesa”.

222. Nella sezione 86 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

 (10) Per la persona di cui al paragrafo 1, l’ufficio delle imposte per la città capitale di Praga è l’autorità fiscale competente a livello locale.”.

223. Dopo l’articolo 86 è inserita una nuova sezione 86a, che recita come segue:

Ҥ 86a

Disposizioni generali per il diritto al rimborso

(1) La persona che richiede il rimborso è un soggetto passivo ai fini del rimborso dell’imposta.

(2) Se un risarcimento in eccesso rimborsabile deriva dalla valutazione della richiesta di rimborso, l’amministratore delle imposte deve restituirlo al contribuente entro 30 giorni da tale valutazione. “

224. Nella prima parte, titolo II, sezione 11, la sezione 12 è inserita sopra la sezione 87, che comprende:

“Parte 12

Vendita di beni a prezzi al netto dell’imposta sul valore aggiunto ».

225. Nel § 90 par. a) le parole “sovvenzioni di prezzo” sono soppresse e “11” è sostituito da “13”.

226. Nella sezione 92a sono inseriti i seguenti paragrafi 2 e 3 dopo il paragrafo 1:

« (2) La procedura di inversione contabile non si applica se, alla data del fatto generatore dell’imposta, il destinatario della transazione non agisce come soggetto passivo.

(3) Il regime di inversione contabile non si applica alle operazioni imponibili quando, alla data di ricevimento del corrispettivo prima della data di esecuzione del corrispettivo, il destinatario non agisce come soggetto passivo ».

I paragrafi da 2 a 4 diventano paragrafi da 4 a 6.

227. Nella sezione 92a è aggiunto il seguente paragrafo 7:

« (7) Se il debitore che ha commesso il fatto generatore dell’imposta e il debitore per il quale è stato effettuato il fatto generatore dell’imposta considera ragionevolmente che l’evento imponibile è soggetto alla procedura di inversione contabile e lo applica a tale operazione, si considera che la transazione sia stata effettuata. offerta imponibile soggetta al regime di inversione contabile ».

228. Nella sezione 92e (1), i termini “secondo l’Istituto statistico ceco sull’introduzione della classificazione dei prodotti (CZ-CPA) pubblicati nella Raccolta di leggi corrispondono al codice numerico della classificazione della produzione CZ-CPA 41-43 valido dal 1 ° gennaio 2008” corrispondono ai codici da 41 a 43 della classificazione di produzione CZ-CPA in vigore il 1 ° gennaio 2015 “.

229. Nella sezione 92e, il paragrafo 2 è cancellato.

Il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

230. Nella sezione 92f, il paragrafo 2 è cancellato e il paragrafo 1 è cancellato.

231. Nella sezione 93a (2), la parola “nessuno” è sostituita dalle parole “sotto il codice fiscale o il luogo di residenza ai sensi del codice fiscale o”.

232. Nella sezione 97a, il paragrafo 2 recita come segue:

 (2) Una persona ai sensi del § 6k o del § 6l può presentare una domanda di registrazione.”.

233. Nella sezione 98 (a) (c) la parola “e” è sostituita da una virgola.

234. Nella sezione 98, alla fine del punto (d), il punto è sostituito dal termine “a” e viene aggiunto il seguente punto (e):

 (E) il fatto che sia un pagatore che non ha la sede legale o lo stabilimento nel paese”.

235. Nella sezione 100a, il paragrafo 2 è cancellato.

Il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

236. Nella sezione 101 (1) (a) (d) il testo «1 (a) (k) “è sostituito da” 4 písm. (g) ‘.

237. La sezione 101 (4) recita come segue:

« (4) Un contribuente che non ha un domicilio o stabilimento nella Repubblica ceca è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi solo per il periodo di imposta in cui è tenuto a dichiarare la tassa o l’obbligo di dichiarare l’esenzione. Se il contribuente non è stato obbligato a dichiarare la propria imposta o ad essere esentato dall’esenzione fiscale nel periodo d’imposta, l’amministratore delle imposte non deve rivelarlo. “

238. Nella sezione 101a (1) della parte introduttiva della disposizione, le parole “è obbligato” sono sostituite dalle parole “o la persona identificata è tenuta”.

239. Nella sezione 101a (1), è aggiunta la seguente lettera a):

 (A) una domanda di registrazione o notifica di una modifica dei dati di registrazione”.

Le precedenti lettere da a) a c) sono indicate come da b) a d).

240. Nel § 101a par. (c) le parole “dichiarazione riepilogativa” sono inserite dopo “relazione di controllo”.

241. Nella sezione 101a, il paragrafo 2 è cancellato.

I paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3.

242. Nella sezione 101a (2) della parte introduttiva, i termini “paragrafi 1 e 2” sono sostituiti dai termini “paragrafo 1”.

243. Nella sezione 101a (3), la parola “o 2, per cui è obbligatorio farlo elettronicamente e che” è sostituito da “quale”.

244. Nella sezione 101b (5), le parole “che non sono state presentate per il precedente periodo fiscale” sono inserite dopo le parole “dichiarazione dei redditi addizionale”.

245. Nella sezione 101c (a) a), i termini “retribuzione ricevuta prima della data di esecuzione” sono sostituiti dai termini “retribuzione ricevuta prima della data di esecuzione di tale esecuzione, da cui è sorto l’obbligo di dichiarare l’imposta”.

246. Nella sezione 101c, la lettera b) recita:

 (B) da operazioni imponibili con luogo di esecuzione nel territorio del paese che ha ricevuto, o per corrispettivo pagato prima della data di esecuzione di tale prestazione,

1. il contribuente era obbligato a dichiarare la tassa ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, 3 o § 108 par. o (a)

2. asserisce il diritto alla detrazione dalla tassa che gli è stata imposta da un altro pagatore ».

247. Nella sezione 101h (3), i termini “in aggiunta alla sanzione di cui al paragrafo 1 o 2” sono sostituiti dai termini “contribuente” e “tassa” sono sostituiti da “imposta sul valore aggiunto”.

248. Nella sezione 101h (6), in primo luogo, la parola “tasse” è sostituita da “imposta sul valore aggiunto”.

249. Nella sezione 101i è aggiunto il seguente paragrafo 3:

 (3) L’obbligo di pagare un’ammenda si estingue se la valutazione di pagamento che ha deciso in merito a tale obbligo non è stata emessa entro 6 mesi dal giorno in cui si è verificata l’infrazione del dazio.”

250. Nella sezione 102, alla fine del testo del paragrafo 1, le parole “, o se, prima dell’esecuzione del servizio, egli ha ricevuto il pagamento, se il servizio è sufficientemente noto entro la data di pagamento,” è aggiunto.

251. L’ articolo 102 (2) recita come segue:

 (2) Una persona identificata è tenuta a presentare una dichiarazione ricapitolativa se lo ha

a) la prestazione di un servizio in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, ad eccezione della prestazione di un servizio esentato in un altro Stato membro a un soggetto passivo in un altro Stato membro, se è tenuto a dichiarare l’imposta del destinatario del servizio; o

(b) la fornitura di beni all’acquirente in una procedura semplificata per la consegna di merci all’interno del territorio dell’Unione europea sotto forma di un commercio tripartito, se la persona identificata è la persona intermedia in tale scambio. “.

252. Nella sezione 102, alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase: “La relazione sintetica deve essere presentata dalla persona identificata entro 25 giorni dalla fine del mese di calendario in cui è stata eseguita la prestazione.”.

253. Nella Sezione 102 (5), le parole “nello stesso momento della dichiarazione dei redditi” sono cancellate.

254. Nella sezione 104, i paragrafi 1 e 2 sono redatti come segue:

« (1) Se il contribuente ha dichiarato i fatti per determinare l’imposta nella dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale precedente a cui è appartenuto, e non ha ridotto l’imposta in quel periodo fiscale precedente, l’autorità fiscale addebiterà l’imposta su tale fatto o egli non valuta e non valuta o sospetta per il periodo di imposta a cui tali fatti appartengono.

(2) Se il contribuente ha dichiarato i fatti decisivi per determinare l’imposta nella dichiarazione dei redditi per un periodo fiscale successivo rispetto al soggetto passivo al quale apparteneva, l’imposta non era correlata a questi fatti per il periodo d’imposta a cui tali fatti appartenevano, non valuta, non sospetta, valuta o paga per il successivo periodo di imposta ».

255. All’articolo 104, dopo il paragrafo 2 sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 a 7:

« (3) Se il contribuente ha dichiarato i fatti per determinare l’imposta nella dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale precedente a cui apparteneva e ha quindi ridotto l’imposta in quel periodo fiscale precedente, l’autorità fiscale addebiterà l’imposta su tale fatto o egli non valuta e non valuta o sospetta per il periodo di imposta a cui tali fatti appartengono.

(4) Il contribuente è tenuto a pagare gli interessi sul pagamento tardivo dell’importo dell’imposta di cui al paragrafo 3 per ogni giorno dalla scadenza del termine per il deposito della dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale precedente a cui tali fatti sono stati dichiarati; il periodo di imposta a cui tali fatti appartenevano. L’interesse di mora è pagabile entro 15 giorni dalla data dell’avviso di pagamento.

(5) Se il contribuente ha dichiarato i fatti decisivi per determinare l’imposta nella dichiarazione dei redditi per un periodo fiscale successivo rispetto al soggetto passivo a cui apparteneva, l’imposta, l’amministratore fiscale collegato a questi fatti per il periodo d’imposta , a cui questi fatti appartenevano, non valuta o sospetta e valuta o paga per quel periodo fiscale successivo.

(6) Il contribuente è tenuto a pagare gli interessi di mora dall’importo dell’imposta di cui al paragrafo 5, per ogni giorno dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta a cui tali fatti appartenevano all’ultimo giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi. il periodo in cui ha dichiarato questi fatti. L’interesse di mora è pagabile entro 15 giorni dalla data dell’avviso di pagamento.

(7) Se il pagatore ha dichiarato l’imposta sull’offerta imponibile ricevuta o pagata prima della transazione imponibile in un periodo fiscale diverso da quello a cui aveva diritto,

a) il pieno diritto a dedurre o pagare tale prestazione non è tenuto a pagare interessi di mora ai sensi dei paragrafi 4 o 6;

(b) il diritto a dedurre, in parte o in parte, da tale corrispettivo, l’obbligo di pagare interessi di mora ai sensi dei paragrafi 4 o 6 sull’importo dell’imposta dedotta o detratta da tale imposta. ».

I paragrafi 3 e 4 sono rinumerati rispettivamente 8 e 9.

256. All’articolo 104, paragrafo 8, della parte introduttiva, le parole “o 2” sono sostituite dalle parole “a 7”.

257. Nella sezione 104 (9), le parole “2 e 3” sono sostituite dalle parole “3 a 6 e 8”.

258. Nella sezione 106b par. a) il numero “12” è sostituito da “6” e la dicitura “ad eccezione del fatto generatore del fatto per cui la persona a cui è fornita la fornitura è tenuta a dichiarare l’imposta”; il pagatore potrebbe consegnare come intermediario all’acquirente se non fosse un pagatore nella Repubblica ceca, “.

259. L’ articolo 108 (1) recita come segue:

 (1) Un contribuente che effettua una cessione di beni o servizi soggetta ad imposta con un luogo di adempimento nella Repubblica Ceca è tenuto a dichiarare una tassa su tale prestazione.”.

260. Nella sezione 108, dopo il paragrafo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi da 2 a 4:

« (2) Al momento dell’acquisto di merci da un altro Stato membro con un luogo di esecuzione nella Repubblica ceca, viene dichiarata l’imposta del pagatore o della persona identificata che acquisisce le merci.

(3) Se una transazione imponibile viene eseguita da una persona non stabilita nella Repubblica ceca, il soggetto passivo che ha accettato l’imposta è obbligato a dichiarare la tassa,

(a) il pagatore o la persona identificata, se presente

1. prestazione di servizi ai sensi delle sezioni da 9 a 10 quinquies,

2. fornitura di beni con installazione o assemblaggio, se la persona non stabilita nel paese non è registrata come pagatore, o

3. fornitura di beni tramite sistemi o reti

(b) il pagatore a cui le merci sono consegnate se la persona non stabilita nel paese non è registrata come pagatore; questa disposizione non si applica se il pagatore a cui le merci sono consegnate non ha rispettato il suo obbligo di registrazione entro il termine, fino al giorno in cui la decisione con la quale è registrato come pagatore diventa effettiva.

(4) Le tasse sono obbligatorie

a) il pagatore al quale è stata concessa la procedura di inversione contabile;

(b) un acquirente che è un pagatore o una persona identificata a cui le merci sono consegnate attraverso una procedura semplificata all’interno del territorio dell’Unione europea sotto forma di un accordo tripartito;

(c) il pagatore per conto del quale i beni sono ammessi al regime doganale all’importazione, per il quale l’obbligo di dichiarare l’imposta ai sensi del § 23 par. a) e § 23 comma 4,

(d) un utente che fornisce servizi selezionati nell’ambito dello schema one-stop;

e) una persona che acquista un nuovo mezzo di trasporto in un altro paese da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6,

(f) la persona che rilascia il documento che indica l’imposta;

(g) una persona registrata in un altro Stato membro che ha acquistato beni con un luogo di consegna nel territorio del paese dal pagatore, se

1. le merci non sono state trasportate o spedite in un altro Stato membro;

2. il pagatore ha adottato tutte le misure per dimostrare l’esenzione al momento della consegna delle merci in un altro Stato membro. »

I paragrafi da 2 a 4 diventano paragrafi da 5 a 7.

261. Nella sezione 108a (2), i termini “il prezzo abituale” sono sostituiti dai termini “il prezzo abituale”.

262. Nella Sezione 110g (1), alla fine della lettera (a), la virgola è sostituita dalla parola “e” e la lettera (b) è cancellata.

La lettera c) esistente viene rinumerata b).

263. Nella rubrica § 110t, le parole “e l’importo della tassa” sono cancellate.

264. Nella sezione 110t, le parole “e l’importo della tassa” sono cancellate.

265. Nell’allegato 2, i termini “dal 1 ° gennaio” sono sostituiti dai termini “il 1 ° gennaio”.

266. Nell’allegato 2, i termini “Prospetto tariffario, modificato” sono sostituiti dai termini “Prospetto tariffario in vigore il 1 ° gennaio 2018”.

267. Nell’allegato n. 3 e nell’allegato n. 3a, i termini “come modificati” sono sostituiti dai termini “in vigore dal 1 ° gennaio 2018”.

268. Nell’allegato 5, sotto la voce 5103 00 00, la parola “z” è inserita dopo le parole “onde” o “5505” e le parole “come modificato” sono sostituite da “in Gennaio 2018 “.

269. Nella nota 72, le parole “, come modificato” sono cancellate.

Art. VI

Disposizioni transitorie

1. La responsabilità fiscale per l’imposta sul valore aggiunto per il periodo fiscale precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per i diritti e gli obblighi ad essa connessi, è disciplinata dalla legge n. 235/2004 Coll.

2. Nel caso di contratti per il trasferimento di beni per l’uso, se si concorda che il diritto di proprietà sui beni usati sarà trasferito ai propri utenti, che sono stati stipulati e per i quali i beni sono stati lasciati in uso prima che la presente legge diventi effettiva, la procedura di cui al § 13 par. 3 (a) d) della legge n. 235/2004 Coll., nella formulazione efficace prima dell’entrata in vigore della presente legge.

3. Nel calcolare l’imposta sulla fornitura di beni e servizi, le disposizioni della sezione 37 della legge n. 235/2004 Coll., In vigore prima della data effettiva della presente legge, possono essere applicate per un periodo di 6 mesi di calendario dalla data effettiva della presente legge.

4. Per i buoni ai sensi della legge n. 235/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore dell’articolo V, punti 32 e 62, emessi

a) anteriormente al 1o gennaio 2019, si applica la legge n. 235/2004 Coll., in vigore anteriormente al 1o gennaio 2019;

b) dal 1 ° gennaio 2019 al giorno che precede la data di entrata in vigore dell’articolo V, punti 32 e 62, legge n. 235/2004 Racc., nella formulazione effettiva a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo V, i punti 32 e 62 possono essere applicati.

5. Procedimenti che stabiliscono un termine per la correzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 8, della legge n. 235/2004 Coll. i procedimenti che sono iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge non hanno validità fino alla data effettiva della presente legge.

6. Se una correzione significativa ai sensi della sezione 78da della legge n. 235/2004 Coll., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziata prima della data effettiva della presente legge e completata dopo la data effettiva della presente legge, il pagatore può procedere secondo § 78da della legge n. 235/2004 Coll., Come modificata, efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle procedure di insolvenza in cui il tribunale si è pronunciato sul fallimento del patrimonio del debitore e che ha avuto inizio prima della data effettiva della presente legge, si applica la legge n. 235/2004 Coll., Valida a partire dalla data effettiva della presente legge.

8. Ai sensi delle disposizioni delle sezioni da 46 a 46 octies e della sezione 74a della legge n. 235/2004 Coll., Efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso si applica se la fornitura imponibile originaria ha avuto luogo prima della data effettiva della presente legge, se tutti i fatti rilevanti per le correzioni apportate ai sensi dell’articolo 46 (1) della legge n. 235/2004 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si sono verificati dalla data in cui questa legge è entrata in vigore.

9. Procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali che stabiliscono la gestione del periodo per la correzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 cpv. d) della legge n. 235/2004 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce anche il periodo di tempo che inizia prima della data effettiva della presente legge; i procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali che sono iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge non hanno validità fino alla data effettiva della presente legge.

10. Entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’amministratore fiscale pubblica le informazioni di cui all’articolo 98, lettera a). e) della legge n. 235/2004 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul pagatore, che è stato registrato nel registro dei pagatori prima della data effettiva della presente legge.

11. Legge fiscale n. 235/2004 Coll. prima della data di entrata in vigore dell’articolo V, paragrafi 112 e 238-243.

12. Le disposizioni della Sezione 101i (3) della legge n. 235/2004 Coll., Efficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche all’obbligo di pagare una multa sostenuta prima della data effettiva della presente legge.

13. L’amministratore delle imposte annulla la registrazione di un contribuente che non è domiciliato nella Repubblica ceca e che è diventato un pagatore prima della data effettiva della presente legge se il contribuente presenta una richiesta di cancellazione della registrazione entro 3 mesi dalla data effettiva della presente legge e Esegue solo una prestazione imponibile per la quale la persona a cui è fornita la fornitura è obbligata a dichiarare l’imposta, o la fornitura di beni che il pagatore potrebbe fornire come acquirente medio, se non fosse un contribuente.

14. Per l’emittente ai sensi della legge sulla radiodiffusione e la televisione, articolo 75, paragrafo 1, ultima frase della legge n. 235/2004 Coll. entrata in vigore della presente legge.

15. La legge fiscale n. 235/2004 Coll., Nella versione vigente prima della data di acquisizione, si applica al debito fiscale per l’imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta precedente alla data di entrata in vigore dell’articolo V punto 237, nonché per i diritti e gli obblighi relativi. dell’articolo V, punto 237.

16. Responsabilità fiscale per l’imposta sul valore aggiunto

a) anteriormente al 1 ° gennaio 2019, nonché per i diritti e gli obblighi ad essi associati, si applicano gli articoli 10i, 27 e 110 octies della legge n. 235/2004 Coll., nella versione in vigore anteriormente al 1 ° gennaio 2019;

b) dal 1 ° gennaio 2019 al giorno che precede la data di entrata in vigore dell’articolo V, punti 22, 45 e 262, nonché per i diritti e gli obblighi connessi a ciò, gli articoli 10i, 27 e 110 octies della legge n. 235/2004 Coll. come in vigore dalla data di entrata in vigore dell’articolo V, punti 22, 45 e 262.

PARTE QUARTA

Modifica della legge sulle accise

Art. VII

Legge n. 344/2013 Coll., Legge 201/2014 Coll., Legge n. 331/2014 Coll., Legge n. 157/2015 Coll., Legge n. 315/2015 Coll., Legge n. , Legge n. 188/2016 Coll., Legge n. 243/2016 Coll., Legge n. 453/2016 Coll., Legge n. 65/2017 Coll. e legge n. 183/2017 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 1 par. a) i termini “la tassazione degli oli minerali, dell’alcool, della birra, del vino e dei prodotti intermedi e dei prodotti del tabacco” (in appresso denominati “prodotti selezionati”) “sono sostituiti da” la tassazione dei prodotti selezionati, i prodotti del tabacco riscaldati “.

2. All’articolo 1, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 2:

 (2) I prodotti selezionati sono considerati a fini di accisa

a) oli minerali;

b) alcol

(c) birra,

(d) vino e prodotti intermedi, \ t

e) i prodotti del tabacco soggetti a una tassa sui prodotti del tabacco. »

I paragrafi 2 e 3 diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4.

3. Nel § 1, par. (e) la parola “e” è sostituita da una virgola.

4. Nella sezione 1 (3), dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera f):

 (F) una tassa sui prodotti del tabacco riscaldati e”.

La lettera f) esistente è indicata come lettera g).

5. Alla sezione 3, la lettera n) è cancellata.

Le lettere precedenti da o) a (t) devono essere rinumerate (n) in (s).

6. Dopo la sezione 3 è inserita una nuova sezione 3a, che deve essere letta, compresa la rubrica:

Ҥ 3a

Nomenclatura combinata

(1) Il codice della nomenclatura per:

a) imposte sull’alcol, imposta sulla birra e imposte sul vino e sui prodotti intermedi, la designazione numerica dei prodotti selezionati di cui al regolamento del Consiglio sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune 8 ), in vigore il 1 ° gennaio 2002;

b) le imposte sugli oli minerali, la marcatura e la colorazione oli minerali selezionate, segnando alcuni altri oli minerali e monitorare la gestione di particolari oli minerali si intende una designazione numerica di prodotti selezionati previste dal regolamento relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 8 ), modificata il 1 ° gennaio 2018.

(2) Laddove, ai sensi della direttiva 2003/96 / CE del Consiglio, la Commissione europea emette una decisione di attuazione che disciplina i codici della nomenclatura nella presente direttiva, il regolamento, in conformità con la presente decisione, stabilisce i codici della nomenclatura da usare in luogo dei codici della nomenclatura di cui alla stessa legge fino al giorno precedente. alla data di entrata in vigore dell’atto che modifica i codici della nomenclatura conformemente alla presente decisione. ».

7. Nel paragrafo 15 par. c) ef) e in § 15 par.12 let. (c) e (e), la parola “rappresentazione” è sostituita da “rappresentazione”.

8. Nel titolo della sezione 15a, le parole “Stati membri della NATO ad eccezione delle forze armate ceche” sono sostituite dalle parole “Stati esteri”.

9. Nella sezione 15a (1), i termini “ove applicabile, l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico” sono sostituiti da “che è membro del trattato del Nord Atlantico o di uno Stato che partecipa al partenariato per la pace” e le parole “; questo rimborso non si applica alle forze armate della Repubblica Ceca ‘.

10. Nella sezione 15a (2), seconda frase, la parola “acquistato” è inserita dopo le parole “e”.

11. Nella sezione 15a (4), le parole “dello Stato d’invio” sono inserite dopo la parola “Forze” e le parole “delle Forze Armate dello Stato d’invio” sono sostituite da “quelle Esercito”.

12. Nella sezione 15a (8), seconda frase, la parola “sesto” è sostituita da “dodicesimo”.

13. Nella sezione 15a (10), le parole “Persone di cui ai paragrafi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “Forze armate dello Stato di invio”.

14. Nel § 45 par. a) i termini «2710 11 41 a 2710 11 59, i prodotti petroliferi diversi da quelli elencati nei codici della nomenclatura 2710 11 11 a 2710 11 25 e 2710 11 90 (” altra benzina “) sono sostituiti dai termini” 2710 12 41 a 2710 12 “; 59, altra nafta indica, a fini di accisa, benzina diversa dalla benzina del motore di cui ai codici della nomenclatura 2710 12 11 a 2710 12 25 e 2710 12 90, “e” 2710 11 31 e 2710 11 70 “è sostituita da” 2710 12 31 e 2710 12 70 “.

15. Nella sezione 45 (1) (a) b) i termini “27 10 19 11 a 27 10 19 49” sono sostituiti dai termini “2710 19 11 a 2710 19 48, 2710 20 11 a 2710 20 19 e gli oli minerali elencati con il codice 2710 20 90, a condizione che, secondo il metodo ivi previsto, A ISO 2105, meno del 90% del volume di questi oli minerali distilla, comprese le perdite, a 210 ° C e a 250 ° C almeno il 65% del volume di questi oli minerali, comprese le perdite “.

16. Nel § 45 par. c) i termini “da 27 10 19 51 a 27 10 19 69” sono sostituiti da “2710 19 51 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39”.

17. Nella sezione 45 par. j) i termini “elencati con il codice della nomenclatura 3824 90 99” sono soppressi.

18. All’articolo 45, paragrafo 3, i termini “e gli oli minerali elencati nel codice 2710 20 90” che non sono soggetti all’imposta di cui al paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti alla fine della lettera d). (b) “.

19. Nella sezione 45 (3) (a) (j) la parola “o” è cancellata.

20. Nella sezione 45 (3) (k):

 ( K ) 3824 99 86 e 3824 99 92, ad eccezione dei preparati anticorrosione contenenti come ammine di principi attivi e solventi e diluenti inorganici misti per vernici e simili, a condizione che siano destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2; “.

21. All’articolo 45, alla fine del paragrafo 3, sono aggiunte le lettere (l) e (m):

“( L) 3824 99 93 e 3824 99 96, ad eccezione delle preparazioni resistenti alla corrosione contenenti ammine come principio attivo e solventi e solventi inorganici misti per vernici e simili, a condizione che siano destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2;

m) 3826 00 10 e 3826 00 90, se sono destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2. »

22. Nel § 48 comma 10 let. (b) i termini “elencati con il codice della nomenclatura 3824 90 99” sono soppressi.

23. All’articolo 49, paragrafo 6, il testo “2710 11 31 o 2710 11 70” è sostituito da “2710 12 31 o 2710 12 70”.

24. Nella sezione 49 (10), la dicitura “písm. (q) “è sostituito da” (a) “; (p) ‘.

25. Nella sezione 49 (13) e (15), la dicitura “písm. (r) “è sostituito da” punto. (p) ‘.

26. Nella sezione 56 (1), il testo “2710 19 41 a 2710 19 49” è sostituito da “2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19”.

27. L’ articolo 59 (1) (c) recita come segue:

 C) 2710 da 12 a 2710 19 68, 2710 da 20 a 2710 20 39 e oli minerali elencati nella nomenclatura codice 2710 20 90 se meno del 90% del volume di questi oli minerali distilla meno del 90% di essi di 210 ° C comprese le perdite ea 250 ° C almeno il 65% del volume di questi oli minerali, comprese le perdite; l’esenzione condizionale si applica a questi oli minerali elencati ai codici della nomenclatura 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 e 2710 20 90 solo nel caso del loro trasporto commerciale collettivo, ».

28. L’ articolo 59 (1) (i) recita come segue:

“( I) 3824 99 86 e 3824 99 92, ad eccezione dei preparati anticorrosione contenenti come ammine attive e solventi e diluenti inorganici misti per vernici e simili, quando sono destinati alla propulsione di motori, per la produzione di miscele di cui all’articolo 45, paragrafo 1. 2, “.

29. Nella sezione 59, alla fine del paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti (j) e (k):

 (J) 3824 99 93 e 3824 99 96, ad eccezione dei preparati anticorrosione contenenti come ammine di principio attivo e solventi e diluenti inorganici misti per vernici e simili, quando progettati per azionare motori, per la produzione di calore o per la produzione di miscele di cui al § 45 . 2,

k) 3826 00 10 e 3826 00 90, se sono destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui all’articolo 45, paragrafo 2 ».

30. Nella sezione 86, il paragrafo 5 recita:

« (5) Inoltre, le birre destinate ad essere utilizzate come campioni per le analisi obbligatorie 53 ), le prove di produzione necessarie, a fini scientifici o analitici o come campioni prelevati dall’autorità fiscale sono esenti da imposta. Inoltre, la birra destinata alla ricerca scientifica è esentata. »

31. All’articolo 101, paragrafo 2, i termini “della presente legge” sono sostituiti dai termini “delle imposte sui prodotti del tabacco”.

32. La sezione 114 (4) recita come segue:

 (4) I prodotti del tabacco possono essere etichettati con timbri del tabacco solo in un deposito fiscale o al di fuori del territorio fiscale della Repubblica ceca.”.

33. Dopo l’articolo 114 è inserita una nuova sezione 114 bis, che comprende l’intestazione:

Ҥ 114a

Prodotti del tabacco non etichettati impropriamente etichettati

(1) Un prodotto del tabacco non etichettato è un prodotto del tabacco che, sebbene debba essere etichettato con un’etichetta del tabacco,

(a) non è segnato; \ tor. \ t

(b) è etichettato con un timbro del tabacco la cui legalità non è leggibile ai sensi della legislazione di attuazione.

(2) Un prodotto del tabacco che deve essere etichettato con un’etichetta del tabacco, se marcata, è considerato un prodotto del tabacco etichettato erroneamente

a) un adesivo diverso da quello previsto dalla presente legge e dalla normativa di attuazione;

(b) il timbro del tabacco, le indicazioni contenute nella legislazione di attuazione non conforme all’imballaggio dell’unità;

(c) un adesivo per tabacco destinato ad un altro prodotto del tabacco; \ tor. \ t

(d) un adesivo del tabacco danneggiato, i cui dettagli sono stabiliti nella legislazione di attuazione sono leggibili.

(3) Il sigaro, il cigarillos o il tabacco da fumo etichettati con una marca di tabacco corrispondente all’aliquota d’imposta vecchia e etichettati conformemente alla presente legge e al regolamento di attuazione al momento della loro immissione in libera circolazione fiscale non sono considerati come etichettati erroneamente. “.

34. All’articolo 115, paragrafo 3, le parole “oi prodotti del tabacco etichettati in modo errato” sono inserite dopo la parola “prodotti” e il termine “non marcato” è sostituito da “questi”.

35. Nella sezione 115 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

 (4) Se l’autorità responsabile della verifica degli obblighi sull’etichettatura dei prodotti del tabacco di cui ai paragrafi 1 e 2 non ha rispettato l’obbligo di etichettatura dei prodotti del tabacco, informa immediatamente l’autorità fiscale e l’ufficio delle licenze commerciali locali.”.

36. L’ articolo 116, paragrafo 3, è soppresso.

Il paragrafo 4 è rinumerato 3.

37. Nella sezione 116 (3), le parole “e sotto una copertura trasparente, se usate, in modo da danneggiare il pacco quando viene aperto” sono cancellate.

38. Nella sezione 118 (6), prima frase, i termini “con la partecipazione di un funzionario autorizzato più vicino all’amministratore fiscale superiore” sono cancellati.

39. Nella sezione 118 (10), alla fine della prima frase, sono aggiunte le parole “al più tardi al momento della loro raccolta”.

40. Nella sezione 118 è inserito un nuovo paragrafo 12 dopo il paragrafo 11, che recita:

 (12) Le etichette di tabacco ordinate conformemente al paragrafo 11, lettera a ), sono sostituite dalle seguenti: (b) può essere preso non prima di 6 settimane prima della data di entrata in vigore della nuova etichetta. ».

Il paragrafo 12 è rinumerato 13.

41. Nella sezione 118c, il termine “Vendita” è sostituito da “Magazzino e vendita”.

42. Nella sezione 118c (1), dopo le parole “aliquote fiscali”, le parole “non memorizzare” sono inserite.

43. Nella sezione 118c (2), la parola “non memorizzare” deve essere inserita dopo la parola “non può”.

44. Nella sezione 118c (3), le parole “non memorizzare” sono inserite dopo “2” e le parole “prodotto a base di tabacco non etichettato” sono sostituite da “prodotto del tabacco etichettato in modo errato”.

45. L’ articolo 122, paragrafo 1, recita come segue:

« (1) Il cliente può restituire all’amministratore fiscale autorizzato i tabulati del tabacco danneggiati se le indicazioni dei timbri del tabacco previsti dalla normativa di attuazione sono leggibili e se dimostrano che si tratta di marche di tabacco acquistate conformemente alla presente legge. Ai fini dell’accisa, un’etichetta del tabacco danneggiata è anche intesa come un’etichetta di tabacco incompleta se la sua superficie è superiore al 60% dell’area originale dell’etichetta del tabacco e consiste in un massimo di 2 parti che sono indubbiamente parte l’una dell’altra. Gli adesivi per tagliare il tabacco non sono considerati danneggiati “.

46. Nella sezione 122, paragrafo 2, i termini “o inquinato”, le parole “con la partecipazione di un funzionario autorizzato dell’amministratore fiscale più vicino” e le parole “o inquinato” sono soppressi.

47. Nella sezione 122 (3), terza frase, la frase “con la partecipazione di un funzionario autorizzato più vicino all’amministratore fiscale superiore” è cancellata.

48. Nell’articolo 122, paragrafo 4, le parole “il ministero delle finanze emette un decreto” che è abrogato e le parole “l’entrata in vigore del decreto” sono sostituite dalle parole “quando i prodotti del tabacco con la vecchia etichetta del vecchio modello possono essere immessi in libera circolazione”.

49. Alla sezione 122, alla fine del paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase: “Le etichette danneggiate del vecchio modello devono essere restituite dal Cliente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la restituzione dei timbri del tabacco inutilizzati.”

50. Nella sezione 122, il paragrafo 5 recita:

 (5) Il valore dei francobolli di tabacco inutilizzati restituiti del vecchio modello diventa il pagamento in eccesso del cliente a partire dall’ultimo giorno del periodo di cui al paragrafo 4. Se il pagamento in eccesso così generato è un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo utilizza per pagare il valore dei francobolli del tabacco del nuovo modello al momento della raccolta, a meno che il cliente non abbia richiesto il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile. »

51. Nella sezione 122, dopo il paragrafo 5 sono inseriti i seguenti paragrafi da 6 a 8:

 (6)Un amministratore fiscale autorizzato ai sensi del paragrafo 5 non può procedere se il cliente, al momento della restituzione dei timbri inutilizzati del vecchio modello, richiede l’emissione di un nuovo modello di timbro del tabacco per la vecchia etichetta. L’amministratore fiscale autorizzato emetterà il nuovo adesivo sul timbro del tabacco entro 30 giorni dalla data in cui gli sono stati restituiti i francobolli del tabacco. Il cliente è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo dei francobolli del tabacco emessi e il prezzo dei francobolli del tabacco restituiti al più tardi al momento del rilascio dei nuovi timbri del tabacco. Se un’autorità fiscale autorizzata emette un nuovo bollino del tabacco di progettazione per la vecchia etichetta, che è anche la marca di tabacco corrispondente alla nuova aliquota, il cliente è inoltre tenuto a pagare la differenza tra il valore dei francobolli di tabacco emessi e il valore dei francobolli di tabacco restituiti alla data di raccolta dei francobolli del tabacco.

(7) Per i vecchi francobolli da tabacco recuperati che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sono stati restituiti ai sensi del paragrafo 4, l’amministratore delle imposte deve restituire il valore dei francobolli del tabacco se il valore dei francobolli del tabacco è già stato pagato.

(8) L’ amministratore fiscale autorizzato distrugge i bolli da tabacco del vecchio modello restituito ai sensi del paragrafo 4. Scriverà un rapporto sulla distruzione dei francobolli di tabacco restituiti. “.

I paragrafi da 6 a 8 diventano paragrafi 9-11.

52. Nella sezione 122 (9), prima frase, le parole “o inquinate” sono cancellate.

53. Nella sezione 122, il paragrafo 11 è cancellato.

54. Nella sezione 122a (2), i termini “prodotto del tabacco non etichettato” sono sostituiti dai termini “prodotto del tabacco etichettato in modo errato”.

55. La sezione 129 si legge come segue:

Ҥ 129

Il ministero delle finanze stabilisce un decreto

a) le dimensioni, le indicazioni, il design e la rappresentazione dei timbri del tabacco e il metodo di apposizione sul pacchetto di unità;

(b) dettagli su come sono ordinati i francobolli del tabacco e il modulo d’ordine del timbro del tabacco;

(c) dettagli su come vengono raccolti i francobolli del tabacco;

(d) il metodo per tenere registri dei tabacchi del tabacco e il modulo per conservarli;

e) il metodo di notifica del risultato dell’inventario del timbro del tabacco e la forma di tale notifica;

(f) il metodo di restituzione delle etichette di tabacco inutilizzate o danneggiate;

(g) la procedura per la preparazione della proposta sul prezzo al consumo finale per le sigarette e la modifica di tali prezzi. »

56. Nella terza parte, dopo la sezione 129 è inserito un nuovo titolo VI, che comprende l’intestazione:

“TITOLO VI

TASSA SUI PRODOTTI DEL TABACCO

§ 130

Un prodotto del tabacco riscaldato

(1) Un prodotto del tabacco riscaldato è un prodotto del tabacco ai fini della tassa sui prodotti del tabacco riscaldati.

(a) contiene tabacco, \ t

(b) è destinato all’uso che non include

1. combustione graduale del tabacco

2. Uso del naso

3. Masticare, a

(c) non è soggetto a una tassa sui prodotti del tabacco.

(2) Le disposizioni relative ai prodotti del tabacco soggetti all’imposta sui prodotti del tabacco si applicano, mutatis mutandis, al prodotto del tabacco riscaldato.

(3) Il prodotto del tabacco riscaldato è visto come un prodotto selezionato.

§ 130a

Oggetto della tassa sui prodotti del tabacco riscaldati

L’oggetto della tassa sui prodotti del tabacco riscaldati è il tabacco contenuto in un prodotto del tabacco riscaldato.

§ 130b

La base imponibile dei prodotti del tabacco riscaldati

(1) La base dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati è la quantità di tabacco contenuto nei prodotti del tabacco riscaldati in pacchetti unitari destinati al consumo diretto, espresso in grammi, arrotondato al primo decimale.

(2) Per determinare la quantità di tabacco di cui al paragrafo 1, è decisivo il peso del tabacco al momento dell’obbligo di dichiarazione e di pagamento.

§ 130c

Calcolo delle aliquote e delle imposte sui prodotti del tabacco riscaldati

(1) L’aliquota dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati è fissata a 2,236 CZK / g.

(2) L’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati è calcolata come il prodotto della base imponibile e l’aliquota d’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati.

§ 130d

Confezione unitaria di prodotti del tabacco riscaldati

(1) I pacchetti unitari chiusi di prodotti del tabacco riscaldati devono contenere almeno 5 pezzi di prodotti del tabacco riscaldati, ad eccezione dei pacchetti unitari sigillati di prodotti del tabacco riscaldati esenti da prodotti del tabacco riscaldati.

(2) Devono essere fornite quantità sulle confezioni unitarie di prodotti del tabacco riscaldati

(a) prodotti del tabacco riscaldati espressi in pezzi; \ tand. \ t

(b) il tabacco contenuto nei prodotti del tabacco riscaldati, espresso in grammi, con una cifra decimale.

§ 130e

Trasporto di prodotti del tabacco riscaldati

Le disposizioni relative al trasporto di prodotti selezionati si applicano mutatis mutandis al trasporto di prodotti del tabacco riscaldati.

§ 130f

Disposizioni speciali per prodotti del tabacco etichettati in modo errato

Inoltre, un prodotto del tabacco riscaldato etichettato con una marca di tabacco corrispondente alla vecchia aliquota d’imposta e che è stato etichettato conformemente alla presente legge e alla legislazione di attuazione al momento della sua immissione in libera pratica non è considerato un prodotto del tabacco etichettato erroneamente.

§ 130g

Quantità di prodotti del tabacco riscaldati per uso personale

La quantità di prodotti del tabacco riscaldati per uso personale è considerata la quantità di prodotti del tabacco riscaldati contenenti tabacco in quantità non superiore a 250 g. »

Il titolo VI diventa titolo VII

57. La sezione 131 è cancellata.

58. Nella sezione 134b, il paragrafo 1 va letto:

« (1) La marcatura e la colorazione sono oli minerali elencati con i codici della nomenclatura 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 da 43 a 2710 19 48, 2710 20 11 a 2710 20 19 e gli oli minerali elencati nella nomenclatura del codice 2710 20 90 se meno del 90% del volume di questi oli minerali, comprese le perdite, le distillazioni, secondo il metodo ISO 3405 a 210 ° C e almeno il 250% di questi oli minerali, comprese le perdite, a 250 ° C. “.

59. Nella sezione 134m, paragrafo 1, lettera a), il numero “2707 10 10” è sostituito da “2707 10 se è destinato alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui all’articolo 45, paragrafo 2”.

60. Nel § 134m par. (d) nella parte introduttiva della disposizione, “, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69” sono sostituiti da “a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39”.

61. Nel § 134m paragrafo 1 punto. e) nella parte introduttiva della disposizione, i termini “e 2710 19 99” sono sostituiti dai termini “, 2710 19 99 e gli oli miscelati con biodiesel di cui al codice della nomenclatura 2710 20 90”.

62. Nel § 134m par. f) il testo “2901 10 10, 2901 29 20 e 2901 29 80” è sostituito dal testo “2901 10, se sono destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui all’articolo 45, paragrafo 2 e al codice della nomenclatura 2901 29 “.

63. Nella sezione 134w, paragrafo 1, della parte introduttiva, dopo “2710 19 99” sono inserite le parole “e questo olio miscelato con biodiesel di cui alla nomenclatura 2710 20 90”.

64. Nella parte Nove, le parole “E TASSAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO RISCALDATO” sono aggiunte alla fine della denominazione del titolo IV.

65. Nel § 135m par. (a) la parola “o” è cancellata.

66. Nella sezione 135m, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito dal termine “, o” e viene aggiunta la seguente lettera c):

 (C) pacchetti unitari di prodotti del tabacco riscaldati non coperti da informazioni statutarie.”.

67. Nella sezione 135m, alla fine del testo del paragrafo 2 sono aggiunte le parole “ad eccezione della vendita di sigari e sigaretti al consumatore finale”.

68. Nella sezione 135 septies, paragrafo 1, i termini “prodotti del tabacco non etichettati con un’etichetta del tabacco valida” sono sostituiti dai termini “prodotti del tabacco non etichettati”.

69. Nella sezione 135p, il paragrafo 2 recita:

 (2) Una persona fisica o giuridica conduce un reato autorizzando la conservazione o la vendita nel territorio fiscale della Repubblica ceca

(a) prodotti del tabacco non etichettati; \ tor. \ t

(b) prodotti del tabacco etichettati in modo errato. »

70. Nella sezione 135p (3), la parola “a una persona fisica” deve essere inserita dopo la parola “può”.

71. Nella sezione 135p, il paragrafo 4 recita:

« (4) Può essere inflitta un’ammenda a una persona fisica o giuridica per un reato

a) fino a 100.000.000 di CZK, nel caso di un reato ai sensi del paragrafo 2 (a). o (b)

b) da CZK 50.000 a CZK 10.000.000, in caso di reato ai sensi del paragrafo 2 (a). (a). ‘.

72. La sezione 135q, compresa l’intestazione, recita come segue: \ t

Ҥ 135q

Reati di etichettatura per etichette di tabacco

(1) Una persona fisica o giuridica che fa affari commette un reato etichettando i prodotti del tabacco nel territorio fiscale della Repubblica ceca fuori dal deposito fiscale.

(2) Una persona fisica o giuridica che fa affari commette un reato collocando prodotti del tabacco che devono essere etichettati in libera circolazione fiscale,

a) non marcato

(b) impropriamente segnato

(c) etichettato con il marchio del vecchio modello dopo che i prodotti del tabacco con la vecchia etichetta del modello originale avrebbero potuto essere mostrati gratuitamente.

(3) Può essere inflitta un’ammenda per un reato

a) fino a 100.000.000 di CZK, nel caso di un reato ai sensi del paragrafo 2 (a). c)

b) fino a 500.000.000 di CZK in caso di reato di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera a). o (b)

c) da CZK 50.000 a CZK 500.000.000 nel caso di un reato ai sensi del paragrafo 2 (a). (a). ‘.

73. La sezione 135r, compresa la rubrica, è cancellata.

74. Nella parte Nove, alla fine del titolo del titolo IX sono aggiunte le parole “PRODOTTI DEL TABACCO E MARCHIATI DA UN METODO ERRATO”.

75. Le parole “e i prodotti del tabacco etichettati erroneamente” sono aggiunte alla fine della sezione 135zf.

76. Nella sezione 135zf, le parole “o un prodotto del tabacco etichettato in modo errato” sono inserite dopo la parola “prodotto”.

77. Le parole “e i prodotti del tabacco etichettati erroneamente” sono aggiunte alla fine della sezione 135zg.

78. Nel paragrafo 135zg, dopo il termine “prodotto” sono inserite le parole “o il prodotto del tabacco etichettato erroneamente”.

79. Nella sezione 135zh (1), prima frase, le parole “o i prodotti del tabacco etichettati erroneamente” sono inserite dopo la parola “prodotti”.

80. All’articolo 135zh, paragrafo 2, i termini “o prodotti del tabacco etichettati erroneamente” sono inseriti dopo il termine “prodotti” e le parole “o i prodotti del tabacco etichettati erroneamente” sono inseriti dopo il termine “prodotti”.

81. Nel § 135zh (3), le parole “o prodotti del tabacco etichettati erroneamente” sono inserite dopo la parola “prodotti”.

82. Nel § 135zi para. a) nella parte introduttiva della disposizione, dopo “prodotti” sono inserite le parole “e tasse sul tabacco”.

83. Nel § 135zi par. a) il punto 4 è cancellato.

84. Nella sezione 135zi, paragrafo 3, parte introduttiva della disposizione, le parole “e le imposte sui prodotti del tabacco riscaldati” sono inserite dopo la parola “prodotti”.

85. Nella Sezione 135zi (3), alla fine della lettera (c), la virgola viene sostituita da un punto e (d) viene cancellata.

86. Nella sezione 135zi, il paragrafo 4 recita:

 (4) L’ufficio per le licenze comunali è competente per i procedimenti relativi ai reati contro l’uso dei prodotti del tabacco.”.

87. Nella sezione 139 (1), il numero “131” è sostituito da “129”.

Art. VIII

Questa sezione è stata notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, relativa a una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei regolamenti per i servizi della società dell’informazione.

Art. IX

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi fiscali per le accise per il periodo fiscale precedente alla data effettiva della presente legge, nonché per i diritti e gli obblighi ad essi connessi, sono disciplinati dalla legge n. 353/2003 Coll., Nella versione effettiva anteriore alla data effettiva della presente legge.

2. Contrassegnare i sigari e i sigaretti con il marchio del vecchio modello e mettere questi prodotti in libera circolazione fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca per un periodo di 6 mesi dalla data in cui è stato emanato il decreto che regolamenta i francobolli del tabacco emessi ai sensi della legge n. 353/2003 Coll. efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle etichette del tabacco destinate a contrassegnare sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

3. Contrassegnare il tabacco con l’etichetta del tabacco del vecchio modello e immetterli in libera circolazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca per un periodo di 6 mesi dalla data in cui è stato emanato il decreto che regolamenta i francobolli del tabacco emessi ai sensi della legge n. 353/2003 Coll. efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle etichette del tabacco destinate a contrassegnare sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

4. Contrassegnare il pacchetto unitario di sigarette con il timbro del vecchio modello e trasferire questi pacchetti unitari in libera circolazione fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca per un periodo di 4 mesi dalla data in cui è stato emanato il decreto che regolamenta i francobolli del tabacco emessi ai sensi della legge n. 353/2003 Coll. a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle etichette del tabacco destinate all’etichettatura di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

5. I prodotti del tabacco riscaldati fabbricati, trasportati o importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca prima della data effettiva della presente legge sono considerati come tassati e immessi in libera circolazione fiscale alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I prodotti del tabacco riscaldati fabbricati, trasportati da un altro Stato membro o importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca non devono essere messi in libera pratica con l’etichetta del tabacco per 6 settimane dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla data in cui questi prodotti del tabacco riscaldati sono immessi in libera pratica, senza timbro del tabacco, questi prodotti sono considerati come tassati.

7. I prodotti del tabacco senza etichetta di cui ai punti 5 e 6 possono essere smaltiti per 7 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; durante questo periodo, questi prodotti del tabacco riscaldati non sono considerati non etichettati.

8. Una persona che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha fabbricato un prodotto del tabacco riscaldato nel territorio fiscale della Repubblica ceca o ha trasportato un prodotto del tabacco riscaldato in un territorio fiscale della Repubblica ceca da un altro Stato membro è considerata titolare di un permesso di gestione di un deposito fiscale di prodotti del tabacco riscaldati o di un’autorizzazione per riammissione di prodotti del tabacco riscaldati ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di un mese dalla data effettiva della presente legge.

9. Se una persona ai sensi della clausola 8 presenta una proposta per il rilascio di un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale di prodotti del tabacco riscaldati o un’autorizzazione per l’ammissione ripetuta di prodotti del tabacco riscaldati o una domanda di modifica di un’autorizzazione per operare un deposito di tabacco o un permesso per ripetuta accettazione dei prodotti del tabacco, questa persona è considerata titolare di una licenza per operare un deposito fiscale di prodotti del tabacco riscaldati o un permesso di ammissione ripetuta di prodotti del tabacco riscaldati ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., nella formulazione effettiva dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino il giorno che precede la data di chiusura definitiva della domanda di autorizzazione o procedura per una domanda di modifica dell’autorizzazione.

PARTE QUINTA

Modifica della legge sulle dogane

Art. X

Legge n. 242/2016 Coll., Legge sulle dogane, modificata dalla legge n. 183/2017 Coll., È modificata come segue:

1. La sezione 3 (2) (f) recita come segue:

 (F) l’ approvazione di una persona che utilizza un trasporto di carnet TIR o di escludere una persona da tale uso.”.

2. Nella sezione 23 è inserito un nuovo paragrafo 1, che recita:

« (1) Ai fini della determinazione dell’istituzione di un dazio doganale entro il termine per la fissazione di un dazio, la notifica della decisione di imposizione è considerata come la fissazione del dazio.»

Il testo esistente diventa il paragrafo 2.

3. Nella sezione 26 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« (3) La fornitura della cauzione di cui al paragrafo 1 non prevede l’imposta sul valore aggiunto, gestita congiuntamente al dazio doganale, nel caso di custodia temporanea di merci e di procedure doganali speciali, ad eccezione del regime di transito. Ciò non si applica alle persone che sono un pagatore inaffidabile o persona inaffidabile ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto. ».

4. Nel § 38 capoverso 3 lett. a) il termine “rappresentazione” è sostituito da “rappresentazione”.

5. Nella sezione 38 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

 (5) Il Ministero della Difesa rilascia un certificato in conformità con la normativa dell’Unione Europea applicabile 1 ), in base al quale il dazio all’importazione è sospeso nel caso di materiale militare destinato ad uso esclusivo dal Ministero della Difesa o dalle Forze Armate della Repubblica Ceca.

(6) Il Ministero della Difesa adempie all’obbligo di informazione ai sensi del regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea 1 ) in relazione ai certificati e alle importazioni di materiale militare ai sensi del paragrafo 5. obblighi di informazione ai sensi della legge dell’Unione europea direttamente applicabile 1 ). La fornitura di queste informazioni non costituisce una violazione del dovere di riservatezza ai sensi del Codice Fiscale. “.

6. Sotto il titolo della parte dieci, è inserita una nuova sezione 61 bis, che deve essere letta, compresa la rubrica:

Ҥ 61a

Disposizioni speciali sui requisiti decisionali

Se la decisione dell’amministratore doganale è emessa per via elettronica per mezzo di un sistema automatico di elaborazione dei dati, non può includere la firma del funzionario che indica il suo nome e il titolo e il timbro ufficiale; in tal caso, la decisione include un sigillo elettronico qualificato. »

7. Al punto 64, alla fine del paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase: “Nel procedimento di ricorso, l’organo d’appello può anche annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’autorità doganale di primo grado per motivi che danno un parere giuridico al quale è vincolato l’amministratore di primo livello.”.

Art. XI

Disposizioni transitorie

1. L’autorizzazione dell’utente o del fideiussore della garanzia globale e dell’omessa dispensa dalla garanzia rilasciata prima del 1o maggio 2004, che non è scaduta prima del 1o maggio 2019, scade il 1o maggio 2019.

2. La sezione 23 (1) della legge n. 242/2016 Coll., Nella formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica anche nel caso di un termine per la determinazione dei dazi doganali, che è iniziato prima della data effettiva della presente legge, se il dazio è stato fissato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PARTE SESTA

Modifica del codice fiscale

Art. XII

Legge n. 280/2009 Coll., Codice fiscale, modificata dalla legge n. 30/2011 Coll., Legge n. 458/2011 Coll., Legge n. 167/2012 Coll., Misura legislativa del Senato n. 344/2013 Coll. , Legge n. 267/2014 Coll., Legge n. 375/2015 Coll., Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 368/2016 Coll., Legge n. 170/2017 Coll. e legge n. 94/2018 Coll., è modificata come segue:

1. Nella sezione 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« (4) L’amministrazione fiscale non deve prendere in considerazione procedimenti giudiziari e altre questioni relative all’amministrazione delle imposte, il cui scopo principale è ottenere un vantaggio fiscale contrario al significato e allo scopo della legislazione fiscale.»

2. Nella sezione 92, alla fine del paragrafo 5, il punto è sostituito da una virgola e viene aggiunta la lettera f), che recita come segue:

« F) i fatti rilevanti ai fini della valutazione della finalità dell’atto e di altri fatti rilevanti ai fini dell’amministrazione dell’imposta, il cui scopo prevalente è quello di ottenere un vantaggio fiscale contrario al significato e alla finalità della normativa fiscale».

3. Nella sezione 116 (3), le parole “con giustificazione e istruzioni per ulteriori procedimenti all’autorità fiscale di primo grado, che è il parere legale dell’organo d’appello” sono sostituite dalle parole “l’amministratore delle imposte di primo grado con giustificazione contenente il parere legale, che è l’amministratore fiscale di prima istanza” .

PARTE SETTIMA

Modifica della legge sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale

Art. XIII

Legge n. 164/2013 Coll., Sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale e sugli emendamenti ad altri atti connessi, come modificato dalla legge n. 344/2013 del Coll. Coll., Legge n. 105/2016 Coll., Legge n. 188/2016 Coll. ., Legge n. 92/2017 Coll. e legge n. 305/2017 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 13h (4) (a) (c) i termini “residenza permanente o altra residenza” sono sostituiti da “residenza” e il termine “e” sono sostituiti da una virgola.

2. Nella sezione 13h (4) (a) (d) le parole “nello Stato in cui è residente e il codice di tale Stato” sono sostituite da “nello Stato partecipante di cui è residente”;

3. Nella sezione 13h (4), è aggiunta la seguente lettera e):

 (E) il codice del paese o della giurisdizione a cui è residente il titolare del conto.”.

4. Nella sezione 13zd, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« (3) Se la legge dello Stato o della giurisdizione di cui l’impresa madre capogruppo di un gruppo di società determina le condizioni in base alle quali tale gruppo non è un gruppo multinazionale di società basato sul confronto delle entrate totali consolidate indicate nei bilanci consolidati di tale gruppo con un importo di EUR 750000000 EUR o con una valuta locale equivalente a 750000000 EUR a partire da gennaio 2015, si applicano queste condizioni al posto del paragrafo 2. “

5. Nel § 13zl par. a) il punto 2 va letto: \ t

“( 2) lo Stato Parte da cui l’entità capogruppo è il più alto non è Paese per Paese, o”.

6. Nella sezione 13zn (2), i termini “il primo periodo di riferimento” sono sostituiti dai termini “il periodo di riferimento in cui l’entità è diventata un’entità membro ceca del gruppo di imprese multinazionali”.

7. Nella sezione 13zn è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 (5) Un’entità membro ceca di un gruppo di società che ha cessato di essere un gruppo di imprese multinazionale deve segnalare questo fatto all’amministratore fiscale entro la fine del periodo di riferimento in cui si è verificato.”.

8. Nella sezione 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

 (3) Il titolare dell’informazione a norma del paragrafo 2 è tenuto a fornire il punto di contatto su richiesta del punto di contatto ai fini della cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale; ciò non si applica nel caso di informazioni soggette al dovere legale o statutario di riservatezza e che il detentore ha acquisito in relazione alla prestazione del gratuito patrocinio in procedimenti dinanzi a un tribunale, ad un altro ente statale o ad un’autorità pubblica ».

9. Nell’allegato 1, articolo E, punto 8, la terza e la quarta frase sono soppresse.

10. Nell’allegato 2, sezione I, articolo B, le parole “; questo non si applica se l’istituto finanziario ceco notificante è obbligato in virtù di un’altra normativa legale ad ottenere un numero di partita IVA o una data di nascita “.

11. Nell’allegato B, sezione III, articolo B, è aggiunto il seguente punto 7:

 7.Se vi è un cambiamento nelle circostanze in cui l’istituto finanziario ceco che ha segnalato apprende o ha motivo di presumere che le prove documentali originali che attestano l’indirizzo attuale del domicilio siano errate o inattendibili, la segnalazione ceca l’istituzione finanziaria riceve, entro 90 giorni dal cambiamento delle circostanze, o entro 90 giorni dalla data del cambio di circostanze, a seconda di quale dei due si verifica successivamente, una dichiarazione solenne che dichiari dove si trova attuale indirizzo di residenza e prove documentali per dimostrarlo. Se l’istituto finanziario ceco notificante non ottiene una dichiarazione giurata e prove documentali entro la scadenza del termine, applica la procedura per la ricerca nei registri elettronici ai sensi dei punti da 2 a 6. “

12 °Nell’allegato 2, sezione IV, articolo C, i termini “entro la fine dell’anno civile in cui sono venuti a conoscenza del cambiamento di circostanze, o entro 90 giorni dal giorno in cui il cambio di circostanze è diventato noto, sono inseriti dopo la parola” acquisisce “; il fatto accadrà più tardi, “e alla fine dell’articolo si aggiunge la seguente frase:” La notifica all’istituto finanziario ceco può ottenere una spiegazione soddisfacente, se necessario accompagnata da documentazione, comprovante la correttezza e l’affidabilità della dichiarazione solenne originale, invece di ottenere una nuova dichiarazione statutaria entro lo stesso termine. L’istituto finanziario ceco notificante tiene una registrazione di questa spiegazione, indicandone il contenuto e, se del caso, conservando la documentazione. Se l’istituto finanziario ceco notificante non ottiene una dichiarazione giurata valida o una spiegazione soddisfacente entro lo stesso periodo, si considera che

13. Nell’allegato D, sezione V, articolo D, è aggiunto il seguente punto 3:

 3. Quando è richiesta una dichiarazione giurata relativa a un’entità controllante di un’entità passiva non finanziaria ma l’ente finanziario ceco che ha ricevuto la notifica non ha ottenuto tale affidavit, l’ente finanziario ceco che effettua la notifica deve, nel determinare se tale entità controllante è una persona notificata, fare riferimento alle indicazioni di cui punto B, punto 2, se disponibile. “.

14. Nell’allegato n. 2, sezione V, articolo E, punto 3, le parole “entro il termine dell’anno civile in cui si è verificato il cambiamento delle circostanze, o entro 90 giorni dalla data in cui il cambiamento di circostanze “L’istituto finanziario ceco notificante può ottenere una spiegazione soddisfacente invece delle procedure di cui all’articolo D, accompagnato, se necessario, da una documentazione che dimostri l’accuratezza e l’affidabilità dell’affidabilità originale. o prove documentali originali. L’istituto finanziario ceco notificante tiene una registrazione di questa spiegazione, indicandone il contenuto e, se del caso, conserva tutta la documentazione. ».

15. All’allegato 2, sezione VI, il titolo dell’articolo “A” è inserito all’inizio della seconda frase e al termine della sezione è aggiunto il seguente articolo B:

 B. Se il nuovo conto dell’entità modifica le circostanze da cui l’istituto finanziario ceco notificante apprende o ha motivo di presumere che l’affidavit originale o altra documentazione relativa a tale account sia errata o inaffidabile, l’istituto finanziario ceco notificante applicherà questo conto procedura di cui alla sezione E, articolo E, punto 3. »

PARTE OTTAVO

Modifica della legge sull’amministrazione finanziaria della Repubblica ceca

Art. XIV

Legge n. 456/2011 Coll., Sull’amministrazione finanziaria della Repubblica ceca, modificata dalla legge n. 458/2011 Coll., Legge n. 407/2012 Coll., Legge n. 164/2013 Coll., Legge n. 241/2013 Della Legge del Senato n. 344/2013 Coll., Legge n. 250/2014 Coll., Legge n. 267/2014 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 188/2016 Coll. della legge n. 243/2016 Coll. e legge n. 14/2017 Coll., è modificata come segue:

1. Nella sezione 3, paragrafo 2, dopo i termini “direttore e”, è inserita la parola “designazione”.

2. Nella sezione 3 (3) della parte introduttiva, le parole “e il suo rappresentante” sono cancellate e le parole “e il suo rappresentante può essere nominato” sono inserite dopo la parola “nominato”.

3. Nella sezione 3, il paragrafo 5 va letto:

 (5) Oltre ai regolamenti di servizio di cui è responsabile ai sensi della legge sulla funzione pubblica, il direttore generale rilascia

a) Regolamento organizzativo dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca a

b) Statuto del personale che obbliga i funzionari degli organi di gestione finanziaria, il personale impiegato negli organi di gestione finanziaria a includere attività coperte da una funzione pubblica ai sensi della legge sulla funzione pubblica e le persone in servizio ai sensi di un’altra legge destinata al servizio di istituti finanziari amministrazione, in cui una singola disposizione per le questioni organizzative del servizio civile è necessaria per diverse istituzioni finanziarie. “.

4. Alla sezione 6, paragrafo 2, la parola “designazione” è inserita dopo le parole “direttore e”.

5. Nella sezione 6 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

 (3) Solo un funzionario pubblico che soddisfi il requisito dell’istruzione stabilito per il posto di direttore e la presunzione di esperienza richiesta nel round finale della procedura di selezione per il capo del servizio ai sensi della legge sul servizio civile può essere nominato vicedirettore.”

6. Nella sezione 9, paragrafo 2, dopo le parole “direttore e”, è inserita la parola “designazione”.

7. Nella sezione 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

 (3) Solo un funzionario pubblico che soddisfi il requisito dell’istruzione stabilito per il posto di direttore e la presunzione di esperienza richiesta nel round finale della procedura di selezione per il capo del servizio ai sensi della legge sul servizio civile può essere nominato vicedirettore.”

8. Nella sezione 11 (2), dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera h):

 (H) un contribuente del gioco d’azzardo ai fini della gestione di una tassa sul gioco d’azzardo”.

La lettera h) esistente è indicata come lettera i).

9. Dopo la sezione 14, è inserita una nuova sezione 14 bis, che deve essere letta, compresa la rubrica:

Ҥ 14a

Disposizioni speciali per il capo del servizio

(1) L’amministratore delegato, il direttore della direzione per gli appelli finanziari e il direttore dell’ufficio delle entrate possono nominare un vicedirettore per esercitare i propri poteri di servizio, la nomina a un alto funzionario, il licenziamento da un funzionario di alto livello o la cessazione dal servizio.

(2) In assenza del direttore generale, del direttore della direzione del ricorso finanziario o del direttore dell’Ufficio finanziario, i loro supplenti esercitano anche i loro poteri di assunzione, nomina, licenziamento dalla carica di alto funzionario o cessazione dal servizio. “

10. La sezione 16, compresa l’intestazione, recita:

Ҥ 16

Scheda di servizio

(1) La Direzione generale delle finanze pubblica una carta dei servizi

a) ai sensi della legge sulla funzione pubblica, funzionari pubblici presso l’autorità di gestione finanziaria;

(b) un dipendente che svolge attività nell’organo di gestione finanziaria che include una funzione pubblica ai sensi della legge sulla funzione pubblica.

(2) Il Ministero stabilisce gli esemplari della carta dei servizi per decreto.

(3) La carta di servizio deve mostrare al pubblico impiegato o dipendente a norma del paragrafo 1 il suo diritto di partecipare direttamente all’esercizio dell’autorità dell’amministrazione finanziaria. ».

11. Nella sezione 16a, dopo la parola “amministrazione”, sono inserite le parole “o un dipendente che lavora in un organismo di gestione finanziaria di un’attività coperta da una funzione pubblica ai sensi della legge sulla funzione pubblica”; I “funzionari pubblici” sono preceduti dalle parole “o dipendenti”.

12. Dopo la sezione 18 è inserita una nuova sezione 18a, che deve essere letta, compresa la rubrica:

Ҥ 18a

Prova analitica fiscale

(1) Le prove analitiche fiscali sono un registro centrale in cui i dati raccolti dagli organi dell’amministrazione finanziaria sono trattati collettivamente a fini di analisi

a) da un contribuente nell’adempimento dei suoi obblighi di registro delle vendite,

(b) da un contribuente IVA attraverso un rapporto di controllo;

(c) in caso contrario, ove necessario per il trattamento analitico dei dati di cui alle lettere a) eb).

(2) I dati dei registri delle informazioni fiscali devono essere forniti nella misura e alle condizioni alle quali, ai sensi della presente legge o di altre disposizioni legali, devono essere forniti solo i dati soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi del Codice Fiscale.

a) il corpo dell’amministrazione finanziaria della Repubblica ceca,

b) il corpo dell’amministrazione doganale della Repubblica ceca,

(c) il Ministero delle finanze,

(d) l’ ufficio di analisi finanziaria;

(e) l’autorità incaricata dell’applicazione della legge;

f) il servizio di intelligence della Repubblica ceca,

(g) il tribunale nel caso di

1. procedimento avviato da un contribuente per l’amministrazione delle sue imposte;

2. l’ esercizio del diritto da parte dell’amministratore fiscale nell’amministrazione fiscale, o

(3) Esame di una richiesta di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità per danni causati dall’amministrazione di imposte mediante esercizio di una decisione pubblica con una decisione o cattiva amministrazione;

(h) la Supreme Audit Office e l’altra autorità di vigilanza;

(i) un funzionario che svolge compiti di archiviazione.

(3) Ai fini della segnalazione o di altri obblighi analoghi della Direzione generale delle finanze, i dati nel registro delle informazioni fiscali devono essere presi in considerazione solo se tali dati possono essere forniti ai sensi del paragrafo 2. »

Art. XV

Fornitura transitoria

Una carta di servizio emessa ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 456/2011 Coll., Nella versione in vigore prima della data effettiva della presente legge, è considerata una carta di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 456/2011 Coll. della presente legge fino al 31 dicembre 2021.

PARTE NOVE

Modifica della legge sull’amministrazione delle dogane della Repubblica ceca

Art. XVI

Nella sezione 38 della legge n. 17/2012 Coll., Sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca, il testo esistente diventa paragrafo 1 e viene aggiunto il seguente paragrafo 2:

 (2) I documenti doganali possono anche essere utilizzati dal funzionario doganale nell’esercizio dei poteri delle autorità doganali secondo la legge che disciplina il gioco d’azzardo e la legge che regola la registrazione delle vendite, qualora tale prestazione venga contrastata senza il loro uso o la vita, la salute o la proprietà di un funzionario doganale o di un’altra persona siano messi in pericolo . “.

PARTE TEN

Modifica della legge sull’insolvenza

Art. XVII

della Legge n. 298/2016 Coll., Legge n. 64/2017 Coll., Legge n. 183/2017 Coll., Legge n. 291/2017 Coll., Legge n. 182/2018 Coll. e legge n. 307/2018 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 168 par. e) i termini “i crediti derivanti dalla rettifica dell’importo dell’imposta sui crediti nei confronti del debitore nelle procedure di insolvenza a norma della legge in materia di imposta sul valore aggiunto” sono soppressi.

2. Nella Sezione 169 (1), le parole “e le pretese dello Stato – l’amministratore fiscale derivante dall’obbligo di effettuare una detrazione fiscale in caso di riorganizzazione o l’obbligo di correggere la detrazione in caso di crediti inesigibili secondo la legge che regola l’imposta sul valore aggiunto “.

Art. XVIII

Fornitura transitoria

Le procedure di insolvenza non risolte legalmente prima della data effettiva della presente legge devono essere completate in conformità con la legge n. 182/2006 Coll., Nella formulazione effettiva prima che la presente legge entri in vigore.


PARTE PRIMA

EFFICIENZA

Art. XIX

Il presente atto entra in vigore il primo giorno del mese di calendario successivo al giorno della sua promulgazione, ad eccezione di

a) Articolo V, punti 22, 32, 45, 62 e 262, articolo VI, punti 4 e 16, articolo VII, punti 5 e 6, da 14 a 29, da 37 a da 58 a 63 e articolo VIII, che entrano in vigore nel giorno della sua pubblicazione,

b) gli articoli III, IV e V, punto 237, che entrano in vigore il primo giorno del trimestre civile successivo alla data di pubblicazione;

c) articolo I, paragrafo 11, articolo V, paragrafi 27 e 104, e articolo VII, paragrafo 40, che entreranno in vigore il 1o gennaio 2020;

d) articolo V, punti 112, da 238 a 243, che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2021.

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