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Decreto n. 344/2014 Coll.

DECRETO

del 19 dicembre 2014 che modifica il decreto n. 247/2013 Coll., sulle applicazioni ai sensi della legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento 

La Banca nazionale ceca stipula ai sensi del § 297 paragrafo 4, § 316 paragrafo 6, § 318 paragrafo

6, § 319 paragrafo 6, § 320 para 3, § 322 paragrafo 5, § 324 paragrafo 4, § 325 paragrafo 6, § 454 paragrafi 1 e 2 e § 532 della legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento, come modificato dalla legge n. 336/2014 Coll.:


Arte. E

Il decreto n. 247/2013 Coll., Sulle richieste ai sensi della legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento, è modificato come segue:

1. Nel § 1 comma 3 lett. b) le parole “autorizzato a gestire un fondo di investimento collettivo” sono inserite dopo le parole “società di investimento” e le parole “o per controllare tale persona” sono cancellate.

2. Nel § 2 lettera e) al punto 3, le parole “o fondo fiduciario” sono inserite dopo le parole “fondo comune di investimento”.

3. Nel § 2 lettera h) al punto 1, le parole “o dopo la quale la persona deve essere controllata” sono inserite dopo la parola “partecipazione”.

4. Nel § 2 lettera h) al punto 6, le parole “in base a un accordo di controllo” sono soppresse.

5. Nel § 3 paragrafo 1 let. b) e § 8 comma 1 lett. c) le parole “iniziale e” sono inserite dopo la parola “importo” e le parole “e proprio” sono cancellate.

6. Nel § 3 paragrafo 1 let. (c) le parole “punto da b) ad) “sono sostituite dalle parole” lettera da b) a e) ».

7. Nel § 3 paragrafo 3 lett. b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

 2. un curriculum vitae contenente dati sull’istruzione e sull’esperienza professionale e una panoramica sull’appartenenza passata e presente agli organi eletti di altre entità giuridiche,”.

8. Al § 3 paragrafo 4 lettera b) si legge:

 (B) un elenco degli amministratori della persona giuridica di cui alla lettera a), un certificato di credibilità e un documento rilasciato da uno Stato estero sull’integrità di ciascuna persona inclusa in tale elenco,”.

9. Nella Sezione 3, Paragrafo 4, alla fine della Lettera e), la parola “e” è soppressa.

10. Nella sezione 3 (4), alla fine della lettera f), il punto è sostituito dalla parola “a” ed è aggiunta la seguente lettera g):

“( G) informazioni sul personale di una persona con una partecipazione qualificata nel richiedente presso un’altra entità giuridica riguardanti l’appartenenza attuale e passata di tale persona a organi eletti di altre entità giuridiche negli ultimi 10 anni e contenenti l’identificazione di un’altra entità giuridica, la designazione della funzione e il mandato ; se la persona che detiene una partecipazione qualificata nel richiedente è una persona giuridica, fornisce tali informazioni per conto delle persone elencate ai sensi della lettera b). “.

11. Nel § 3 paragrafo 5 let. c) ai punti 1 e 2, le parole “nel caso di un richiedente che intende superare il limite pertinente” sono soppresse.

12. Nel § 3 paragrafo 5 lett. e) le parole “articolo 14, paragrafo 1” sono soppresse.

13. La nota 10 recita come segue:

“( 10 ) Articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sui fondi europei di venture capital.”.

14. Nel § 3 paragrafo 5 let. f) le parole “articolo 15, paragrafo 1” sono soppresse.

15. La nota 11 recita come segue:

 11 ) Articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sui fondi europei per l’imprenditoria sociale.”.

16. Nel § 3 paragrafo 6 lett. b), § 4 lettera f), § 8 comma 5 lett. b), § 12 paragrafo 5 lett. b), § 31 paragrafo 2 lett. a) e § 35 comma 2 lett. e) al punto 2, la parola “professionista” è soppressa.

17. Nel § 8 paragrafo 2 lett. a) le parole “nella misura prevista dalla legge” sono soppresse.

18. Nel § 8 paragrafo 4 let. b) dopo le parole “dalla bozza di contratto” devono essere aggiunte le parole “ed ulteriore conferma della persona dell’amministratore che il presente contratto sarà concluso nel caso di rilascio di una licenza per la gestione di un fondo di investimento autonomo”.

19. Nel § 8 paragrafo 4 let. c) le parole “chi intende superare il limite pertinente” sono soppresse.

20. Nel § 8 paragrafo 4 let. c) al punto 2, i termini “e nella prestazione di altri servizi” sono soppressi.

21. Nel § 11 paragrafo 1 let. (c) le parole “punto da b) ad) “sono sostituite dalle parole” lettera da b) a e) ».

22. Nella Sezione 14, Paragrafo 1, la parola “a” è sostituita da una virgola dopo le parole “società di investimento” e sono inserite le parole “l’amministratore principale e”.

23. La sezione 15 recita come segue:

„§ 15

Consenso allo svolgimento della funzione ai sensi del § 515 della Legge

(1) I requisiti di una richiesta di consenso preventivo per svolgere una funzione ai sensi dell’articolo 515 della legge sono

a) l’ identità della persona alla quale deve essere dato il consenso, incluso se si tratta di:

1. il manager, o

2. una persona ai sensi della Sezione 21 Paragrafo 5 della Legge,

b) l’ identità della persona per la quale deve essere svolta la funzione; e

c) gli allegati di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) Gli allegati alla domanda per la persona di cui al comma 1 lett e loro sono

a) documento di credibilità,

b) un curriculum vitae contenente dati sull’istruzione e la pratica professionale e una panoramica dell’appartenenza passata e presente a organi eletti di altre entità giuridiche,

(c) un documento rilasciato da uno Stato estero di onorabilità; e

(d) una dichiarazione di autonomia.

(3) Altri allegati relativi alla domanda ai sensi del paragrafo 1 sono

a) una descrizione della funzione ricoperta dalla persona di cui al paragrafo 1, lettera a); a) esercitare, inclusi i poteri e le responsabilità associati a tale funzione e la data prevista per la nomina; nel caso di una persona che deve effettivamente gestire diversamente la persona di cui al paragrafo 1, lettera a). b) deve essere fornita anche una giustificazione in base alla quale egli gestisce tale persona,

b) i dati identificativi e le funzioni della persona alla quale si applica la persona di cui al paragrafo 1, lettera a). (a) sostituisce, e

(c) la struttura organizzativa della persona di cui al paragrafo 1, lettera a); (b) se c’è un cambiamento in relazione al cambio di gestore. “.

24. La sezione 16 recita come segue:

„§ 16

[Rif. § 520 par. 1 let. a) ac) della legge]

(1) I requisiti per la richiesta di consenso all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o l’amministratore principale (di seguito denominato “soggetto giuridico regolamentato”) o per controllare tali persone sono:

a) dati identificativi del richiedente,

b) dati identificativi della persona giuridica regolamentata in cui la partecipazione qualificata deve essere acquisita o aumentata o che deve essere controllata,

c) l’ ammontare totale esistente, di nuova acquisizione e risultante della partecipazione qualificata nel capitale sociale o dei diritti di voto espresso in percentuale o altra forma di esercizio di un’influenza significativa sulla gestione del richiedente,

d) informazioni relative all’esercizio dei diritti di voto, il cui contenuto deve indicare se:

1. la partecipazione è acquisita in nome proprio e per proprio conto,

2. i diritti di voto saranno esercitati a beneficio di terzi,

3. i diritti di voto sono trasferiti a un’altra persona sulla base di un accordo o contratto,

4. il richiedente è una persona controllata,

5. il richiedente agisce di concerto con la persona alla quale è stato trasferito l’esercizio dei diritti di voto o che può esercitare un’influenza notevole su una persona giuridica regolamentata, e

e) gli allegati di cui ai paragrafi da 2 a 4.

(2) Gli allegati contenenti informazioni sul richiedente e sulla sua intenzione di acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un’entità giuridica regolamentata o di controllarla sono:

a) prova della licenza commerciale, se si tratta di una persona giuridica o di una persona fisica imprenditore,

b) documenti sull’origine delle risorse finanziarie da cui viene pagato l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in una persona giuridica regolamentata o un’altra persona attraverso la quale viene acquisita una partecipazione qualificata,

c) una descrizione del fatto in base al quale la persona giuridica regolamentata è controllata e documenti sull’origine delle risorse finanziarie da utilizzare per riacquistare la quota di un socio che non è un’entità controllante,

d) piano strategico ai sensi del § 2 lett h) relativi a una partecipazione qualificata o al controllo di una persona giuridica regolamentata,

e) bilanci,

f) un documento per valutare la credibilità del richiedente e un documento rilasciato da uno Stato estero sull’integrità del richiedente,

g) informazioni sulle persone strettamente legate al richiedente,

(h) una descrizione del rapporto tra il richiedente e la persona giuridica regolamentata in cui il richiedente intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata o controllarla, e almeno i rapporti del richiedente con le persone che hanno un rapporto speciale con quella persona giuridica regolamentata l’organo di vigilanza di una persona giuridica regolamentata,

i) un elenco delle persone che, agendo in accordo con il richiedente, possiedono, acquisiscono o aumentano una partecipazione qualificata o controllano una persona giuridica regolamentata, indicando la loro identificazione, quota o altra forma di partecipazione in una persona giuridica regolamentata e una descrizione di agire di concerto,

j) un elenco e dati identificativi dei dirigenti del richiedente, un documento per la valutazione della credibilità e un documento rilasciato da uno Stato estero sull’integrità di ciascuna persona elencata in questo elenco, se il richiedente è una persona giuridica,

k) informazioni sul legame personale del richiedente con un’altra persona giuridica in merito all’appartenenza attuale e passata del richiedente a organi eletti di altre persone giuridiche negli ultimi 10 anni e contenenti dati identificativi di un’altra persona giuridica, designazione della funzione e periodo di carica; se il richiedente è una persona giuridica, fornisce queste informazioni per conto delle persone elencate ai sensi della lettera j), e

l) il parere dell’autorità che controlla il richiedente nel paese della sua sede legale sull’intenzione di questa persona di partecipare all’attività di una persona giuridica regolamentata o di controllarla se il richiedente è una persona domiciliata al di fuori del territorio di uno Stato membro.

(3) Se, in relazione all’acquisizione di una partecipazione qualificata o di un controllo, deve esserci un cambiamento nella testa di una persona giuridica regolamentata, la domanda deve includere anche allegati contenenti informazioni sulla nuova testa proposta, che sono

a) dati identificativi, inclusa l’indicazione della funzione,

b) informazioni sull’eventuale variazione del numero di dirigenti o sulla sostituzione di un dirigente esistente, in caso di variazione del numero di dirigenti, se e in quale misura è collegata a un cambiamento di poteri e competenze che viene sostituito,

c) informazioni per valutare la credibilità,

(d) un curriculum vitae contenente informazioni sull’istruzione e sull’esperienza professionale e una panoramica dei membri passati e presenti negli organi eletti di altre entità giuridiche; e

e) un documento rilasciato da uno Stato estero di onorabilità.

(4) Se il richiedente è una persona che richiede il consenso solo per finalità di amministrazione, gestione e custodia dei beni del cliente, il richiedente non è tenuto ad allegare documenti ai sensi del comma 2 lettera. b). “

25. La sezione 17 è abrogata.

26. Nella Sezione 18, Paragrafo 1, Lettera a) recita:

„A ) parere ai sensi del § 16 paragrafo 2 lett. l), documenti e documenti di cui al § 16 par.

27. Nella sezione 18, paragrafo 1, la lettera b) è abrogata.

L’attuale lettera c) è indicata come lettera b).

28. Nel § 18 paragrafo 2 lettera d) si legge:

 (D) una descrizione del fatto che il richiedente diventa l’entità controllante dell’entità giuridica regolamentata e la prova dell’origine delle risorse finanziarie da utilizzare per riacquistare la partecipazione dell’azionista che non è l’entità controllante.”.

29. Nel § 19 il titolo recita:

“Partecipazione qualificata di una società di investimento autorizzata a gestire un fondo di investimento collettivo in un’altra persona giuridica

(Rif. Sezione 509 della Legge) ”.

30. Nel § 19, il paragrafo 1 recita:

 (1) I requisiti per la richiesta del consenso di una società di investimento autorizzata a gestire un fondo di investimento collettivo per l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in un’altra entità giuridica (di seguito denominata” entità target “) sono

a) dati identificativi del richiedente e del soggetto target a cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione,

(b) l’ importo totale della partecipazione esistente, di nuova acquisizione e risultante nella persona target, espresso in percentuale; e

c) gli allegati di cui al paragrafo 2. “

31. Nel § 19, i paragrafi 3 e 4 sono cancellati.

32. Nel § 23 il titolo recita:

“Iscrizione nell’elenco dei fondi di investimento esteri in cui possono essere offerti investimenti nella Repubblica Ceca

[Rif. Sezione 597 (a)] d) o e) della Legge in combinato disposto con § 316 paragrafo 6, § 318 paragrafo 6, § 319 paragrafo 6, § 320 paragrafo 3, § 322 paragrafo 5, § 324 paragrafo 4 e § 325 paragrafo 6 della legge] ”.

33. Nel § 23 paragrafo 2 lett. a) dopo le parole “la gestione di questo fondo”, sono inserite le parole “che dimostrano il diritto del gestore a superare il limite pertinente”.

34. Nel § 24 paragrafo 2 lett. (c) le parole “anche nel caso di un comparto standard” e le parole “e” alla fine del punto (c) sono cancellate.

35. Nella Sezione 24 (2), il punto alla fine della lettera d) è sostituito da una virgola e la parola “e” è aggiunta.

36. Nel § 24 paragrafo 2 lettera e) si legge:

 E) allegati ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, che risentono di modifiche in relazione alla gestione del fondo standard di cui si richiede l’iscrizione.”.

37. La sezione 26, compreso il titolo, recita:

„§ 26

Registrazione di un fondo di investimento che non è un fondo di investimento autonomo

[Rif. Sezione 513 (1) e Sezione 514 in combinato disposto con la Sezione 597 (a)] a) della legge]

(1) I requisiti della domanda di registrazione di un fondo di investimento, che non è un fondo di investimento autonomo, nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a) della Legge sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. persone iscritte nell’elenco secondo § 596 lettera f) della legge, che al momento della presentazione della domanda gestisce i beni del richiedente, se il richiedente è già una persona giuridica,

3. l’ organo statutario individuale del richiedente,

4. depositari a

5. l’ amministratore, se l’amministrazione del fondo di investimento non è svolta dal singolo organo statutario del richiedente ai sensi del punto 3, che è o sarà la persona autorizzata a gestire il fondo di investimento, e

b) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) il contratto di partnership del richiedente,

(b) il regolamento del fondo; e

(c) prova dell’autorizzazione a esercitare l’attività, se il richiedente è già una persona giuridica. “.

38. La sezione 27, compreso il titolo, recita:

„§ 27

Iscrizione nell’elenco dei fondi di investimento aventi la forma giuridica di fondo fiduciario

[Rif. Sezione 597 (a)] c) della legge]

I requisiti per una domanda di registrazione nell’elenco dei fondi di investimento aventi la forma giuridica di un fondo fiduciario sono

a) dati di identificazione

1. il richiedente,

2. depositari a

3. un fondo di investimento avente la forma giuridica di un fondo fiduciario e

b) gli allegati, che sono

1. lo stato del fondo fiduciario a

2. un contratto per la creazione di un fondo fiduciario ai sensi dell’articolo 148 (1) della legge. “.

39. La sezione 28, compreso il titolo, recita:

„§ 28

Iscrizione negli elenchi dei fondi di investimento ai sensi dell’articolo 597 della legge

(1) I requisiti per una domanda di iscrizione negli elenchi ai sensi dell’articolo 597 della legge nei casi in cui non si applicano gli articoli da 23 a 27 sono:

a) designazione dell’oggetto di registrazione secondo § 597 lettera da a) ad) della Legge,

b) dati identificativi del richiedente,

c) dati identificativi

1. il dirigente, a meno che non sia una persona di cui alla lettera b),

2. il fondo di investimento registrato, se non è un soggetto di cui alla lettera b),

3. depositari a

4. l’ amministratore, se l’amministrazione del fondo di investimento non è svolta dal suo gestore,

(d) il tipo e il tipo di entità e la forma giuridica del fondo di investimento, se ciò non è chiaro dai dati identificativi del fondo di investimento registrato, e

e) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) un documento dal quale risulti che il gestore ha il diritto di gestire il fondo per il quale si richiede l’iscrizione,

b) una licenza di operare o un documento simile da cui risulti chiaro se il gestore del fondo di investimento registrato ha o meno il diritto di superare il limite determinante, a meno che non sia un gestore con un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca,

c) lo statuto del fondo di investimento o un documento simile,

d) un documento simile a un estratto del registro delle imprese o documenti simili relativi a un fondo di investimento estero,

e) un documento contenente informazioni per gli investitori domiciliati nella Repubblica Ceca ai sensi della Sezione 296 della Legge a

f) gli allegati di cui alla Sezione 312, Paragrafo 2 della Legge, in caso di offerta di investimenti in un fondo di investimento estero ai sensi della Sezione 309 della Legge. ”.

40. Nel § 29, il paragrafo 2 recita:

« (2) Gli allegati al ricorso sono

a) prova della licenza commerciale,

b) una licenza di esercizio attestante che il richiedente è autorizzato ad agire come depositario oa fornire servizi di investimento per la custodia e l’amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, a meno che non risulti dal documento di cui alla lettera a);

c) l’ intenzione del richiedente in relazione allo svolgimento delle attività del depositario e, se il richiedente è una persona soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca, anche gli impatti previsti delle attività del depositario sul piano aziendale del richiedente,

d) i presupposti materiali e organizzativi del richiedente per garantire le attività del depositario, in particolare gli obblighi relativi alla prestazione di singoli servizi che il richiedente deve fornire in qualità di depositario,

e) un curriculum vitae contenente informazioni sulla formazione e l’esperienza professionale

1. il responsabile dell’unità organizzativa responsabile delle attività del depositario, se il richiedente è una persona giuridica, oppure

2. il richiedente, se persona fisica, e

3. altre persone che assicureranno le attività del depositario,

f) regolamenti interni che disciplinano le procedure per la gestione e la limitazione dei conflitti di interesse ai sensi della Sezione 64 della Legge e la separazione delle altre attività dallo svolgimento delle attività di depositario ai sensi della Sezione 65 della Legge,

g) una bozza di contratto sull’affidamento ad un’altra persona dello svolgimento delle attività, se il richiedente, che sarà il depositario del fondo di investimento, intende affidare lo svolgimento delle attività di cui alla sezione 71 (1) della legge, e le procedure per il controllo dell’esecuzione delle attività da affidare e

(h) altri documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti per l’adempimento degli obblighi del depositario derivanti dalla legge e da regolamenti dell’Unione Europea direttamente applicabili, qualora tali disposizioni si applichino al depositario. “.

41. La sezione 30, compreso il titolo, recita:

„§ 30

Iscrizione nell’elenco delle persone che svolgono attività di gestione patrimoniale comparabile al management

[Rif. Sezione 596 (a)] f) della legge]

(1) I requisiti per una domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti che svolgono attività di gestione patrimoniale assimilabile al management ai sensi dell’articolo 15 della Legge, che sono tenuti all’iscrizione nell’elenco ai sensi della lettera 596 dell’articolo f) della Legge, sono

a) dati identificativi del richiedente,

b) informazioni sul valore delle attività per ciascun trust o struttura simile che il richiedente gestisce o intende gestire,

c) dati di base sulla strategia determinata ai sensi del § 598 paragrafo 2 della legge a

d) gli allegati di cui al paragrafo 2.

(2) Gli allegati al ricorso sono

a) prova dell’autorizzazione dell’attività del richiedente,

b) un elenco di trust o strutture simili che il richiedente gestisce o intende gestire,

c) una descrizione dell’attività dalla quale è chiaro che il richiedente svolge o intende svolgere un’attività che soddisfi le caratteristiche di gestione patrimoniale comparabili alla gestione ai sensi dell’articolo 15 (1) della legge e non è un’altra attività regolamentata, e

d) informazioni più dettagliate sulla strategia individuata ai sensi del paragrafo 1, lettera a); C). “.

42. Nella Sezione 31 (2), alla fine della lettera b), la parola “a” è sostituita da una virgola e dalla lettera c), che recita come segue:

 (C) una dichiarazione di autonomia; e”.

L’attuale lettera c) è indicata come lettera d).

43. Nel § 34, il paragrafo 2 recita:

« (2) Gli allegati al ricorso sono

a) un documento comparabile allo statuto del fondo,

b) l’ attuale relazione annuale di questo fondo,

c) un documento comparabile allo statuto,

d) il contratto o la sua proposta ai sensi dell’articolo 306 (1) della legge,

e) il testo della legislazione che disciplina il fondo di investimento estero e il suo gestore, amministratore e depositario, nella misura necessaria per valutarne la comparabilità, e una descrizione di base delle modifiche in corso o pianificate a questo accordo; e

f) analisi della comparabilità delle regole di offerta, gestione, amministrazione, investimento e protezione del patrimonio di un fondo di investimento estero con le regole di un fondo speciale; tale analisi terrà conto, oltre alla legislazione pertinente per la valutazione della comparabilità, di altre norme pertinenti e conterrà una conclusione sulla comparabilità ai sensi della Sezione 626 (1) della Legge e una descrizione dei motivi per cui il richiedente ritiene che le singole regole siano comparabili. “.

44. Nel § 40 paragrafo 2 lett. f) dopo le parole “annullato”, sono inserite le parole “e, se non si tratta di fusione in cui è predisposto l’avviso di fusione, una bozza di avviso di diritto di riacquisto del certificato di partecipazione, se si tratta di un fondo comune di investimento da annullare, “.

45. Nel § 47 paragrafo 3 della frase introduttiva, le parole “lettera c) “sono sostituite dalle parole” lettera d) “.

46. Al § 49, lettera b) si legge:

 (B) gli allegati, che sono

1. la decisione dell’organo del ricorrente sullo scioglimento della società in liquidazione e sulla presentazione della domanda di nomina di un liquidatore a

2. una dichiarazione del richiedente attestante che la persona del liquidatore soddisfa i presupposti per lo svolgimento della funzione ai sensi dell’articolo 349 (2) della legge. ”.

Link utili:

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