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Matrimonio a Praga

Vi mettiamo solo in contatto con  vi può offrire servizi di consulenza e vi può aiutare ad organizzare tutto quello che è necessario in base delle Vostre richieste ed esigenze.

Se volete solo un matrimonio piccolo solo con un paio di amici…

Se volete un matrimonio all’aperto…

Se volete un matrimonio grande, con banchetto in un albergo rinomato nel centro di Praga…

Se cercate un alloggio…

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Tel. +420 775 933 382
e mail: info@traduzionececo.eu

Matrimonio: validità

A) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano (casi previsti dall’art.12 del d. Lgs. 71/2011)

L’istanza di celebrazione del matrimonio consolare

Se desiderate sposarvi presso un consolato italiano la prima cosa da fare è la cosiddetta ‘istanza di celebrazione del matrimonio consolare’. E’ un documento che dovrete sottoscrivere entrambi, e che dovrete presentare di persona all’ufficio consolare, oppure inviare per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identità.Per ulteriori informazioni qui trovate l’elenco di tutte le rappresentanze consolari all’estero.

Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71/2011 – la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione). Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Pubblicazioni

In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile.Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

L’istanza di celebrazione del matrimonio consolare

Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità. Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).
Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio:- al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero;- oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero che procederà come indicato al punto 2.
Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza, dove verranno effettuate. Se risiedete in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.
B)Se desiderate sposarvi in Italia

Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. Qui trovate l’elenco di tutte le rappresentanze consolari all’estero. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile).

La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione).

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi.

Se non siete cittadini italiani

Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini.

Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. 51, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

C) Se siete italiani e desiderate sposarvi all’estero

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il “Certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. Se intendete celebrare il matrimonio presso le competenti Autorità di uno degli Stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione, dovete farvi rilasciare il “Certificato di capacità matrimoniale” dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

Se siete residenti all’estero, la richiesta del “Certificato di capacità matrimoniale” di cui sopra dovete presentarla alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiedete, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L’eventuale attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio va sempre richiesta alla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale intendete contrarre matrimonio, anche se siete residenti in Italia.

La Rappresentanza potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.

La trascrizione dell’atto di matrimonio

Ricordatevi che il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

approfondimenti: sito Farnesina
Matrimonio a Praga è un sogno di molti…e molti l’hanno già esaudito con nostro aiuto.

Possiamo aiutare anche a Voi.

sposarsi a Praga

Il nostro team offre i servizi di consulenza, possiamo aiutarvi a organizzarlo tutto quello che è necessario in base delle Vostre richieste ed esigenze.

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Se farete un matrimonio misto fra Italia e Russia

PRAGA
Dove celebrare un matrimonio a Praga
Simbolo della città è il Castello (Prazský Hrad), una imponente fortezza che comprende numerosi edifici, tra cui il Palazzo Reale e la Cattedrale di San Vito. Altro luogo caratteristico della città è il Ponte Carlo (Karlův Most), 516 metri di lunghezza su cui si trovano una trentina di statue e alle estremità si innalzano possenti torri.

Il ponte è sede di artisti e venditori che espongono e realizzano le loro opere durante tutta la giornata. Nello storico quartiere di Mala Strana, dall’aspetto barocco, si trova la Chiesa di San Nicola (Chram sv Mikulase).

Luoghi per matrimonio a Praga

Siete alla ricerca di un luogo perfetto in cui organizzare sia la cerimonia di matrimonio che il ricevimento? Praga è l’ottima scelta!!!

Vi sono disponibili tantissimi luoghi adatti per la cerimonia del matrimonio.

Municipio della piazza dell’Orologio

Il luogo più richiesto per la celebrazione del matrimonio a Praga.

Piazza dell´orologio

I luoghi preferiti sono:

PRAGA:

Vrtbovská zahrada, Praga

http://www.vrtbovska.cz/

Týnský chrám, Praha

http://www.tyn.cz/

Staroměstská radnice, Praga

http://www.staromestskaradnicepraha.cz/

Petřín, Praga

http://www.petrinsketerasy.cz/index.php/restaurace

Chrám sv. Mikuláše, Praga

http://www.svmikulas.cz/svatby

Ledeburská zahrada, Praga

http://www.palacove-zahrady.cz/svatby-v-zahradach/

Trojský zámek, Praga

http://www.trojskyzamek.cz/svatebni-hostina-v-trojskem-zamku

Vyšehrad, Praga

http://www.kkvys.cz/bazilika-sv-petra-a-pavla/

FUORI PRAGA:

Karlštejn

http://www.hradkarlstejn.cz/

Praga magica, Praga misteriosa, Praga romantica…sono tanti i motivi per arrivare in questa cittá incantata. Le cose da visitare qui sono tantissime. Il centro storico non è grandissimo ma pieno di monumenti. I più importanti sono l´Orologio della città vecchia/Staroměstský orloj (le cerimonie si fanno anche qui), il Ponte Carlo/Karlův most, Il Castello di Praga/Pražský hrad, Il Teatro nazionale/Národní divadlo, Petřín con il suo Labirinto degli specchi/Petřín a zrcadlové bludiště ecc. Ci sono veramente tanti.

Potete venire a Praga per ammirarli o in più potete direttamente sposarvi al centro di questa cittá meravigliosa, di cui soprannomi vanno spesso ricordati per esempio „madre delle cittá“ o „cittá di cento torri“ (se non ci credete venite a contarli .

Vi sorprendono sicuramente tante cose: tranne altre la cordialità della sua gente, il cibo per la maggioranza degli italiani mai assaggiato e praticamente sconosciuto (ma buonissimo) e non da ultimo come è questa cittá fotogenica.

Ci trovate anche tanti hotel anche le catene alberghiere di fama mondiale, ristoranti tipici cechi ma anche quelli internazionali e molti posti per lo shopping… E soprattutto per gli uomini la birra migliore al mondo..

Una cittá storica e moderna insieme…Ma senza dubbi Praga é un posto ideale sia che per la Sua visita che per le Sue nozze.

E per questo motivo ci siamo noi che vi aiutiamo ad organizzare tutto! Da traduzioni, interpretariato ed assistenza ai fiori, torta nuziale, parucchiere e musica a vivo…

Basta contattarci per ottenere il preventivo e le nostra offerta completa.

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Potete venire a Praga per ammirarli o in piú potete direttamente sposarvi al centro di questa città meravigliosa, di cui soprannomi vanno spesso ricordati per esempio „madre delle cittá“ o „cittá di cento torri“ (se non ci credete venite a contarli .

Vi sorprendono sicuramente tante cose: tranne altre la cordialità della sua gente, il cibo per la maggioranza degli italiani mai assaggiato e praticamente sconosciuto (ma buonissimo) e non da ultimo come è questa cittá fotogenica.

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MATRIMONIO DI ALENA SEREDOVA E GIGI BUFFON A PRAGA
Matrimonio di Alena Seredova e Gigi Buffon a Praga

Alena Seredova e Gigi Buffon hanno scelto Praga per la celebrazione del loro matrimonio in giugno 2011.  La cerimonia si era svolta nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Vysehrad.

Le foto del loro matrimonio a Praga potete vedere qui.

NOSTRA OFFERTA
nostra offerta
La nostra offerta  di organizzazione matrimonio ha come scopo principale quello di far risparmiare tempo ed energie a coloro che vi si affidano, dare il supporto linguistico ed aiutare a gestire il matrimonio in una città estera.

Potete scegliere dai seguenti servizi:

Scelta/verifica/raccomandazione e prenotazione del luogo di cerimonia, accompagnamento della cliente al posto
Scelta/verifica/raccomandazione e prenotazione del luogo di banchetto nuziale e dell’alloggio.
Visita personale dell‘ ufficio dello stato competente al luogo di svolgimento di cerimonia fuori  Praga per portare tutti i documenti necessari
Organizzazione amministrativa del matrimonio: traduzioni, provvedimento per il rilascio di nulla osta di matrimonio ambasciata, ritiro dell’atto di matrimonio, organizzazione per avere l’apostille necessaria e poi la seguente traduzione in italiano
Redazione del programma della Giornata di matrimonio
Redazione del preventivo di matrimonio
Organizzazione per i fiori e le decorazioni floreali
Organizzazione per il fotografo
Organizzazione per il cameraman
Organizzazione per la truccatrice/ visage maker
Organizzazione per la  musica che accompagnerà la cerimonia, DJ a la banda musicale per la serata
Organizzazione per l´alloggio dei vostri ospiti
Organizzazione per il programma serale per i vostri ospiti
Organizzazione per il rinfresco prima della cerimonia
Consultazioni illimitate e 3 appuntamenti durante la fase di preparazione, in base delle esigenze
coordinamento della giornata di matrimonio –
controlliamo se lo sviluppo del  programma è corretto
organizzazione dell´arrivo e della partenza degli ospiti, matrimonio a Praga

Spieghiamo agli ospiti il programma della giornata
L´andamento „liscio“ della cerimonia – comunicazione con l´ufficiante, posizionamento degli ospiti, cameraman e il fotografo
supervisione su decorazioni, musica…
Supervisione nel momento quando si fanno le foto ufficiali
Accompagnamento degli ospiti al tavolo, disposizione al tavolo, comunicazione con il ristorante
Conferma di tutti gli ordini ai vari fornitori ed il controllo di loro lavoro
Soluzione immediata di vari problemi, imprevisti
Altre attività necessarie

RISTORANTE PER MATRIMONIO A PRAGA
Ristorante per matrimonio a Praga
Praga offre innumerevoli ristoranti adatti per il banchetto di matrimonio. Basta solo decidere che cucina preferite.  Nel centro di Praga si trovano molti ristoranti tipici che offrono la cucina locale ceca. Ma ovviamente è possibile avere anche un menu internazionale adatto ai vostri gusti.

La torta nuziale viene preparata in base delle vostre esigenze.

pranzo nuziale a Praga

ING. MARTINA ŠUBRTOVÁ

interprete per matrimonio a Praga
Interprete giurata

+420 775 933 382
+39 346 63 75 256
Sono traduttore ed interprete in italiano con più di 10 anni di esperienza.
Traduttore giurato riconosciuto dall’Ambasciata d’Italia a Praga.
Traduttore giurato con la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia.
membro della Camera dei Traduttori giurati della Repubblica Ceca.
TRASPORTO

Offriamo vari tipi ti trasporto dall´albergo nel luogo di matrimonio e in seguito  al ristorante

Il matrimonio è un evento speciale e come tale va festeggiato in modo particolare e con un mezzo di trasporto particolare

Vi possiamo offrire:

carrozze trainate da cavalli
auto d’epoca
pulmini
limousine
taxi
Il giorno più bello della vostra vita non può che cominciare all’interno di una vettura altrettanto meravigliosa, elegante e lussuosa che vi permetterà di arrivare all’altare in grande stile, rendendo il vostro matrimonio un momento indimenticabile….

CERIMONIA
Cerimonia
La cerimonia nuziale è il momento principale del giorno delle nozze, qualsiasi sia il rito scelto. Quello che cambia sono la struttura, il luogo  e la durata.

Per la cerimonia a Praga potete scegliere una delle seguenti opzioni:

rito civile
rito religioso
rito simbolico

PREZZI
LA NOSTRA OFFERTA
PREZZI

I nostri servizi forniamo utilizzando i seguenti pacchetti:

PACCHETTO 1

1 incontro personale, comunicazione via e-mail illimitata, disbrigo delle traduzioni dei documenti necessari, prenotazione delle data della cerimonia presso l´ufficio di stato civile, assistenza alla ricerca del luogo ideale per la cerimonia e prenotazione di tale luogo, trattative e  appuntamenti presso l´ambasciata italiana,  ricerca e prenotazione del traduttore per la cerimonia, ritiro dell´atto di matrimonio presso l´ufficio di stato civile,  sua trascrizione in Italia tramite l´ambasciata italiana ed il suo invio ai novelli sposi

350 EUR

il prezzo non include: costo delle traduzioni, compenso del interprete per la cerimonia, bolli

Municipio di Praga
Municipio di Praga

PACCHETTO 2

2 incontri personali, comunicazione via e-mail illimitata, disbrigo delle traduzioni dei documenti necessari, prenotazione delle data della cerimonia presso l´ufficio di stato civile, assistenza alla ricerca del luogo ideale per la cerimonia e prenotazione di tale luogo, trattative e appuntamenti presso l´ambasciata italiana, ricerca e prenotazione del traduttore per la cerimonia, ritiro dell´atto di matrimonio presso l´ufficio di stato civile, sua trascrizione in Italia tramite l´ambasciata italiana, e suo invio ai novelli sposi, ricerca e prenotazione del fotografo, fiorista, parrucchiere, estetista, noleggio delle auto per gli ospiti, assistenza nel giorno di matrimonio

550 EUR

il prezzo non include: bolli, costo delle traduzioni, compenso per fornitori dei servizi: interprete per la cerimonia, fotografo, fiorista, parrucchiere, estetista, trasportatori ecc.

PACCHETTO 3

2 incontri personali, comunicazione via e-mail illimitata, disbrigo delle traduzioni dei documenti necessari, prenotazione delle data della cerimonia presso l´ufficio di stato civile, assistenza alla ricerca del luogo ideale per la cerimonia e prenotazione di tale luogo, trattative e gli appuntamenti presso l´ambasciata italiana, ricerca e prenotazione del traduttore per la cerimonia, ritiro dell´atto di matrimonio presso l´ufficio di stato civile, la sua trascrizione in Italia tramite l´ambasciata italiana, e il suo invio ai novelli sposi, ricerca e prenotazione del fotografo, fiorista, parrucchiere, estetista, noleggio delle auto per gli ospiti, assistenza nel giorno di matrimonio, assistenza all´organizzazione del banchetto + torta nuziale, after party, ricerca dell´alloggio e trasporto per i partecipanti al matrimonio, biglietti volo,

750 EUR

il prezzo non include: bolli, costo delle traduzioni, compenso per fornitori dei servizi: interprete per la cerimonia, fotografo, fiorista, parrucchiere, estetista, trasportatori, ristoranti ecc., biglietti, volo, albergo,

DOCUMENTI
documenti necessari per la celebrazione del Vostro matrimonio a Praga.

Vi aiutiamo ad espletare tutta la pratica burocratica relativa alle nozze a Praga.

Apostille

REFERENZE PER SPOSI PRAGA
Referenze per Sposi Praga
Francesca e Giulio , Torino
aprile 2014

Abbiamo deciso di sposarsi a Praga perché la mamma di Francesca viene dalla Cecoslovacchia. Quindi la nostra scelta era chiara.

Sull’internet abbiamo trovato l’agenzia Sposi Praga, abbiamo scambiato della e-mail e loro hanno organizzato tutto per noi. Le nostre richieste erano semplici: una cerimonia nel municipio della Città Vecchia e poi un pranzo in un ristorante carino nel centro di Praha. Ci hanno aiutato anche trovare una parucchiera per Francesca, trovato i fiori, e macchina d’epoca che ci ha portato dall’albergo al municipio.

Tutti i documenti abbiamo discusso anticipamente, a dopo il nostro arrivo a Praga, abbiamo fatto soltanto un appuntamento breve con l’ambasciata a Praga.

Nozze a Praga
Le nostre nozze a Praga
Anna e Gianluca, Venezia
Agosto 2014

 

Link utili:

Charming Prague

Praga turistica e commerciale

Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

Hotel Trevi

Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato

Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.

SECONDA PARTE
DIRITTO DI FAMIGLIA
TITOLO I MATRIMONIO
Parte 1 Disposizioni generali
§ 655
Il matrimonio è un’unione permanente di un uomo e una donna stabilita secondo le modalità prescritte da questa legge. Lo scopo principale del matrimonio è la costituzione di una famiglia, la corretta educazione dei figli e il sostegno e l’assistenza reciproci.

Parte 2 L’origine del matrimonio
§ 656
(1) Il matrimonio è stabilito dal consenso libero e completo della volontà di un uomo e una donna che intendono contrarre matrimonio (di seguito denominati “coniugi”) per contrarre matrimonio insieme.

(2) La cerimonia del matrimonio è pubblica e solenne; si fa alla presenza di due testimoni.

§ 657
(1) Se i coniugi mostrano la volontà di contrarre matrimonio insieme, personalmente davanti all’autorità pubblica che esegue la cerimonia matrimoniale alla presenza dell’ufficiale di stato civile, è un matrimonio civile.

(2) Se i coniugi manifestano la volontà di contrarre matrimonio insieme, di persona davanti a un organismo di una chiesa o di una società religiosa autorizzati a farlo da un altro regolamento legale (di seguito denominata “chiesa legittima”), è un matrimonio in chiesa.

§ 658
(1) In caso di matrimonio civile, un’altra norma giuridica stabilisce chi è l’autorità pubblica che esegue la cerimonia nuziale.

(2) Se si tratta di un matrimonio in chiesa, il corpo della chiesa autorizzata è la persona autorizzata dalla chiesa avente diritto.

§ 659
Il matrimonio si conclude chiedendo ai coniugi, in quanto devoti, se vogliono contrarre matrimonio insieme, come persona che agisce per conto di un’autorità pubblica o come persona che agisce per conto di una chiesa autorizzata; una risposta positiva di entrambi i fidanzati si tradurrà in un matrimonio. Un matrimonio nascerà anche in altri modi se è chiaro che la coppia sta dichiarando la propria volontà coniugale.

§ 660
La coppia dichiara durante la cerimonia del matrimonio che
a) il cognome di uno di essi sarà il loro cognome comune,

(b) conservano entrambi i loro cognomi, o

c) il cognome di uno di essi sarà il cognome comune, e colui il cui cognome non sarà un cognome comune aggiungerà in secondo luogo il cognome attuale al cognome comune.

§ 661
(1) Se i coniugi mantengono i loro cognomi attuali, devono anche dichiarare durante la cerimonia nuziale quali dei loro cognomi saranno i cognomi dei loro figli comuni.

(2) Se i coniugi hanno mantenuto i loro cognomi esistenti, possono successivamente fare una dichiarazione da parte di un’autorità pubblica che hanno concordato un cognome comune di uno di loro.

§ 662
(1) Se, in caso di elezione ai sensi del § 660 lettera c) un fidanzato il cui cognome non deve essere un cognome comune, cognome allegato, può scegliere solo il primo cognome come cognome allegato.

(2) Elezione secondo § 660 lettera c) non è possibile se il fidanzato il cui cognome sarà un cognome comune ha già un cognome allegato.

§ 663
(1) In caso di matrimonio civile, la cerimonia matrimoniale si svolge in un luogo designato a tal fine dall’autorità pubblica che esegue la cerimonia matrimoniale; tiene conto della volontà degli sposi.

(2) In caso di matrimonio in chiesa, la cerimonia matrimoniale avrà luogo in un luogo determinato dal regolamento interno della chiesa autorizzata.

§ 664
(1) I coniugi devono richiedere l’esecuzione della cerimonia nuziale all’autorità pubblica nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio e presentare documenti attestanti la loro identità e idoneità a contrarre il matrimonio; un altro atto legislativo stabilisce quali documenti devono essere presentati.

(2) Un’autorità pubblica può rinunciare alla presentazione di documenti specifici se le sue misure sono associate a un ostacolo difficile da superare.

§ 665
Durante il rito del matrimonio, i coniugi devono dichiarare, prima che il matrimonio si esprima, di non essere a conoscenza di eventuali ostacoli che impediscano loro di sposarsi, di conoscere lo stato di salute dell’altro e di prendere in considerazione la disposizione futura della proprietà, dell’alloggio e della sicurezza materiale dopo il matrimonio.

§ 666
(1) Se deve essere concluso un matrimonio in chiesa, i coniugi devono prima presentare al coniuge un certificato rilasciato dall’ufficio del registro nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio. Il certificato deve contenere un certificato attestante che i coniugi hanno rispettato tutti i requisiti legali per il matrimonio. Non possono trascorrere più di sei mesi tra il rilascio di questo certificato e la cerimonia di matrimonio.

(2) Se è stato contratto un matrimonio ecclesiastico, il matrimonio è obbligato a consegnare entro tre giorni lavorativi dalla conclusione del matrimonio all’ufficio del registro nel cui distretto amministrativo è stato concluso il matrimonio, un protocollo sulla conclusione del matrimonio attestante la fatti ai sensi di altra norma giuridica.

§ 667
(1) Se la vita del fidanzato è in pericolo diretto, la cerimonia del matrimonio può essere celebrata da qualsiasi organismo ai sensi dell’articolo 658, o da un’altra autorità designata da un altro regolamento legale, in qualsiasi luogo; lo stesso vale per un matrimonio in chiesa. Al di fuori della Repubblica Ceca, la cerimonia di matrimonio può essere celebrata anche dal comandante di una nave da guerra battente bandiera nazionale della Repubblica Ceca o dal comandante di un aeromobile immatricolato nella Repubblica Ceca e se almeno uno dei fidanzati è cittadino ceco anche il comandante di un’unità militare ceca all’estero.

(2) Nei casi di cui al comma 1, non è necessario presentare i documenti altrimenti richiesti; non è richiesta la presenza di un registrar.

§ 668
Un cittadino della Repubblica Ceca può, al di fuori del territorio della Repubblica, contrarre matrimonio anche davanti a una missione diplomatica o consolare della Repubblica Ceca.

§ 669
(1) Se sussistono ragioni importanti per questo, l’autorità regionale nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio può, su richiesta dei coniugi, consentire l’espressione della volontà di uno dei coniugi di contrarre matrimonio sul suo per conto.

(2) La procura deve contenere i dati attestanti l’identità e altri fatti determinanti riguardanti sia i fidanzati che il delegato e una dichiarazione di cognome. Deve inoltre dichiarare che i coniugi non sono consapevoli degli ostacoli che impediscono loro di sposarsi, che conoscono lo stato di salute dell’altro e che hanno considerato l’organizzazione della futura proprietà, il loro alloggio e la sicurezza materiale dopo il matrimonio. La procura richiede una forma scritta e la firma su di essa deve essere ufficialmente verificata.

(3) La revoca di una procura è efficace solo se l’altro fidanzato ne viene a conoscenza prima di esprimere la propria volontà coniugale.

§ 670
(1) Se è stato concluso un matrimonio civile, le successive cerimonie religiose non hanno conseguenze legali.

(2) Se è stato concluso un matrimonio ecclesiale, non è possibile concludere un matrimonio civile successivamente.

§ 671 Idoneità al matrimonio
Chiunque può contrarre matrimonio a meno che non gli sia impedito da un impedimento legale ai sensi degli articoli da 672 a 676.

Ostacoli legali al matrimonio
§ 672
(1) Un minore che non è completamente indipendente non può contrarre matrimonio.

(2) Il tribunale può, in casi eccezionali, consentire la conclusione di un matrimonio a un minore che non è completamente indipendente e ha raggiunto l’età di sedici anni, se vi sono ragioni importanti per questo.

§ 673
Un matrimonio non può essere celebrato da una persona la cui capacità giuridica è stata limitata in questo settore.

§ 674
Il matrimonio non può essere contratto da una persona che ha precedentemente contratto un matrimonio, né da una persona che ha precedentemente contratto un’unione registrata o altra unione simile conclusa all’estero, e tale matrimonio, unione registrata o altra unione simile stipulata all’estero dura .

§ 675
Non si può contrarre matrimonio tra antenati e discendenti, né tra fratelli; lo stesso vale per le persone la cui parentela si è formata per adozione.

§ 676
Il matrimonio non può essere concluso tra il tutore e il tutore, tra il figlio e la persona alla quale è stato affidato il figlio, né tra l’affidatario e il figlio affidato.

Parte 3 Matrimonio apparente e annullamento del matrimonio
Sezione 1 Matrimonio apparente
§ 677
(1) Il matrimonio non sorge se almeno una delle persone che intendevano contrarre il matrimonio non soddisfaceva i requisiti della volontà di contrarre il matrimonio o la cerimonia matrimoniale o in relazione ad essa, il cui adempimento è necessario per la nascita del matrimonio, deve essere mantenuto incondizionatamente.

(2) Nel caso di matrimonio ecclesiale, fa parte di questi requisiti anche il fatto di concludere un matrimonio davanti a un corpo di una chiesa autorizzata. Se la cerimonia matrimoniale non viene eseguita in caso di minaccia diretta alla vita del fidanzato, questi fatti includono il certificato dell’anagrafe che la fidanzata ha rispettato tutti i requisiti legali per il matrimonio e che sono trascorsi al massimo sei mesi tra il certificato e il matrimonio.

§ 678
Il tribunale può stabilire che il matrimonio non è, anche senza una petizione.

§ 679
(1) Immediatamente dopo che il tribunale ha stabilito che non c’è matrimonio, il tribunale decide sulla paternità del figlio comune, nonché sugli obblighi e sui diritti dei genitori nei suoi confronti.

(2) Gli obblighi e i diritti patrimoniali degli uomini e delle donne devono essere valutati individualmente secondo la loro natura. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni sull’arricchimento senza causa. In tali questioni si deve tener conto dell’uomo o della donna che agisce in buona fede, nonché dei diritti e degli interessi legali dei minori e dei terzi in comune.

Sezione 2 Invalidità del matrimonio
§ 680
Se il matrimonio è contratto nonostante un impedimento legale, il tribunale dichiara nullo il matrimonio su richiesta di chiunque abbia un interesse legale, a meno che il matrimonio non sia stato impedito da un impedimento alla capacità giuridica limitata.

§ 681
Il matrimonio è considerato valido fino a quando non viene dichiarato nullo. Se il matrimonio è stato dichiarato nullo, è considerato irrisolto.

§ 682
Un matrimonio non può essere dichiarato nullo se è terminato o è già stato sanato.

§ 683
Un matrimonio non può essere dichiarato nullo se è stato contratto da un minore non pienamente indipendente o da una persona la cui legalità è stata limitata in questo ambito e un bambino nato vivo è stato concepito.

§ 684
(1) Il tribunale annulla il matrimonio su richiesta del coniuge la cui espressione dell’intenzione di contrarre matrimonio è stata fatta sotto costrizione o minaccia di violenza o la cui espressione dell’intenzione di contrarre matrimonio è stata fatta solo a causa di un errore circa il identità del fidanzato o procedimento matrimoniale naturale. La domanda può essere presentata entro e non oltre un anno dalla data in cui il marito ha potuto farlo a causa delle circostanze, ovvero quando è venuto a conoscenza del vero stato delle cose.

(2) Nel caso previsto dal paragrafo 1, il tribunale dichiara nullo il matrimonio, anche se si è concluso con la morte del marito prima del procedimento di annullamento del matrimonio avviato su richiesta dell’altro coniuge, o se i discendenti del coniuge che ha presentato l’annullamento del matrimonio un anno dopo la sua morte, affinché il tribunale dichiari nullo il matrimonio.

§ 685
Il tribunale dichiarerà nullo il matrimonio anche senza istanza, anche se è già finito, se è stato concluso
a) una persona che ha precedentemente contratto un matrimonio o che ha precedentemente contratto un’unione registrata o altra unione simile conclusa all’estero, se tale matrimonio, unione domestica o altra unione simile dura,

(b) tra antenato e discendente, tra fratelli o tra persone la cui parentela è nata per adozione.

§ 686
(1) Le disposizioni sugli obblighi e sui diritti dei coniugi divorziati nei confronti di un figlio comune e sui loro obblighi patrimoniali si applicano agli obblighi e ai diritti di un uomo e una donna il cui matrimonio è stato dichiarato nullo con un figlio comune e ai loro obblighi patrimoniali e diritti nel periodo successivo alla dichiarazione di nullità del matrimonio; diritti nel periodo successivo al divorzio.

(2) Se il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi della Sezione 684, è necessario prendere in considerazione la persona che ha agito in buona fede al momento di decidere sugli obblighi e sui diritti di proprietà.

Parte 4 Doveri e diritti dei coniugi
Sezione 1 Disposizioni generali
§ 687
(1) I coniugi hanno uguali obblighi e uguali diritti.

(2) I coniugi sono obbligati a rispettarsi l’un l’altro, a vivere insieme, ad essere fedeli, a rispettare la dignità dell’altro, a sostenersi a vicenda, a mantenere una comunità familiare, a creare un ambiente familiare sano e a prendersi cura dei figli insieme.

§ 688
Il coniuge ha il diritto che l’altro coniuge gli fornisca informazioni sul suo reddito e sullo stato dei suoi beni, nonché sul suo lavoro attuale e programmato, studio e attività simili.

§ 689
Nella scelta del proprio lavoro, studio e attività similari, il coniuge è tenuto a tenere conto degli interessi della famiglia, dell’altro coniuge e di un minore che non ha acquisito piena indipendenza e che convive con i coniugi nel nucleo familiare, ed eventualmente di altri membri della famiglia.

§ 690 Soddisfare i bisogni della famiglia
Ciascun coniuge contribuisce ai bisogni della vita familiare e ai bisogni del nucleo familiare secondo le proprie condizioni personali e patrimoniali, capacità e possibilità, in modo che il tenore di vita di tutti i membri della famiglia sia fondamentalmente comparabile. L’erogazione di prestazioni patrimoniali ha lo stesso significato dell’assistenza personale alla famiglia e ai suoi membri.

§ 691
(1) Se i coniugi non hanno un nucleo familiare, ciascuno di loro sostiene i costi del proprio nucleo familiare; non li solleva dall’obbligo di aiutarsi e sostenersi a vicenda.

(2) Se il coniuge ha un figlio comune con uno dei coniugi, nei confronti del quale entrambi hanno un obbligo alimentare, o un minore che non ha acquisito piena autonomia e che è affidato alle cure dei coniugi o di uno di essi, e il l’altro coniuge lascia il nucleo familiare senza che abbia motivo di prestare particolare attenzione a ciò e rifiuta di rientrare, anche questo coniuge è obbligato a contribuire alle spese del nucleo familiare. Il motivo dell’uscita dal nucleo familiare, o il motivo del rifiuto di rientrare, sarà valutato dal giudice secondo i principi del decoro e del buon costume.

§ 692 Processo decisionale in materia di famiglia
(1) I coniugi devono accordarsi sulle questioni familiari, compresa la scelta dell’ubicazione del nucleo familiare, o del nucleo familiare di uno dei coniugi e degli altri membri della famiglia, in particolare i bambini che non hanno acquisito piena autonomia, e il modo di vivere della famiglia.

(2) Se i coniugi non sono d’accordo sulle questioni essenziali della famiglia, il tribunale può, su proposta di uno di loro, sostituire il consenso dell’altro coniuge con la sua decisione, se rifiuta il suo consenso in tali questioni di famiglia vita senza motivo serio e contrario alla famiglia se è in grado di esprimere la sua volontà. Tuttavia, il tribunale conduce i coniugi principalmente a un accordo.

Approvvigionamento degli affari di famiglia
§ 693
Le questioni familiari sono curate dai coniugi insieme o da uno di loro.

§ 694
(1) Nelle questioni ordinarie della famiglia, l’azione legale di un coniuge vincola e autorizza entrambi i coniugi in solido; ciò non si applica se il coniuge che non ha agito legalmente ha informato preventivamente il terzo di non essere d’accordo con l’azione legale. Il giudice può altresì, su proposta del coniuge, escludere per quest’ultimo le conseguenze della futura azione legale dell’altro coniuge nei confronti di terzi. Tali provvedimenti non riguardano procedimenti giudiziari mediante i quali il coniuge si procura le necessità essenziali della vita della famiglia e dei suoi membri, in particolare i figli che non hanno acquisito piena autonomia.

(2) In altre questioni della famiglia, l’azione legale di un coniuge vincola e autorizza entrambi i coniugi in solido, se l’altro coniuge ha dato il suo consenso all’azione legale del coniuge; le disposizioni del § 692 para 2 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, se un coniuge che non è d’accordo con la condotta legale dell’altro coniuge non chiede preventivamente l’assistenza del tribunale, può invocare l’invalidità di tale azione legale.

(3) Se i coniugi non convivono nelle situazioni di cui al § 691 par.

§ 695
Le disposizioni degli articoli 693 e 694 non si applicano alle materie disciplinate dalle disposizioni in materia di diritto patrimoniale tra coniugi.

§ 696 Rappresentanza reciproca dei coniugi
(1) Il marito ha il diritto di rappresentare suo marito nei suoi affari ordinari.

(2) Il coniuge non ha il diritto di cui al paragrafo 1 se informa preventivamente il coniuge di farsi rappresentare presso la persona con la quale il coniuge ha un’azione legale o intende agire legalmente che non lo fa d’accordo con la rappresentanza, o se il tribunale annulla il coniuge rappresenta il diritto dell’altro coniuge.

(3) Il coniuge non ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i coniugi non convivono nella situazione di cui al § 691 paragrafo 2.

§ 697 Alimenti tra coniugi
(1) I coniugi hanno un obbligo alimentare reciproco nella misura in cui garantisce lo stesso livello materiale e culturale. L’obbligazione alimentare tra i coniugi precede l’obbligazione alimentare del figlio e dei genitori.

(2) Le disposizioni generali sugli alimenti si applicano altrimenti all’obbligazione alimentare tra coniugi.

Le solite attrezzature domestiche di famiglia
§ 698
(1) L’equipaggiamento abituale di una famiglia è costituito da un insieme di beni mobili che servono alle necessità normalmente necessarie della vita della famiglia e dei suoi membri; non è determinante se le singole questioni spettano ad entrambi i coniugi o solo ad uno di essi.

(2) Il marito ha bisogno del consenso dell’altro coniuge per disporre della cosa che fa parte del normale equipaggiamento della famiglia; ciò non si applica se la questione è di valore trascurabile.

(3) Il coniuge può invocare l’invalidità dell’azione legale con la quale l’altro coniuge ha disposto senza il suo consenso la cosa che fa parte del normale equipaggiamento della famiglia.

§ 699
(1) Se il marito lascia la famiglia con l’intenzione di farlo in modo permanente e rifiuta di tornare, può chiedere che il marito gli dia ciò che appartiene al consueto equipaggiamento della famiglia e appartiene esclusivamente a lui. Ciò che appartiene insieme ai coniugi è diviso equamente dai coniugi, a meno che la natura della cosa non lo impedisca; in tal caso si applicano le disposizioni generali della presente legge sull’annullamento e la liquidazione della comproprietà.

(2) Se il coniuge necessita di quanto appartiene al normale equipaggiamento del nucleo familiare, in particolare anche per il figlio minore congiunto dei coniugi, che non ha acquisito piena autonomia e verso il quale entrambi hanno obblighi di mantenimento, o per un figlio minore che ha non acquisisce piena autonomia, è stato affidato all’affidamento congiunto dei coniugi conviventi nel nucleo familiare e nel nucleo familiare rimasto, non si applica il comma 1.

Gara di famiglia
§ 700
(1) È considerata impresa familiare una famiglia in cui i coniugi o almeno uno dei coniugi e i loro parenti fino al terzo grado o le persone con coniugi coniugati fino al secondo grado e che sono di proprietà di una di queste persone. Quelli di loro che lavorano stabilmente per una famiglia o per un’impresa familiare sono considerati membri della famiglia coinvolti nella gestione dell’impresa familiare.

(2) Le disposizioni sui diritti e gli obblighi dei membri della famiglia coinvolti nella gestione di un’impresa familiare non si applicano nei casi in cui tali diritti e obblighi sono regolati da un accordo di partenariato, compresa la negoziazione legale fondativa su una società o cooperativa, un silenzio contratto di società o un contratto e disposizioni di un’altra legge sul lavoro, o altro contratto simile. Se i familiari coinvolti nell’esercizio dell’impresa familiare sono coniugi, le disposizioni della presente legge sul diritto patrimoniale prevalgono sulle disposizioni sull’impresa familiare.

§ 701
I familiari che partecipano alla gestione di un impianto familiare partecipano ai profitti da esso e alle cose acquisite da tale profitto, nonché alle aggiunte dell’impianto nella misura corrispondente alla quantità e al tipo del loro lavoro. Solo una persona pienamente legittimata a rendere una dichiarazione personale può rinunciare a tale diritto; la dichiarazione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 702
Le decisioni di utilizzare gli utili dell’impresa familiare o le sue integrazioni, nonché le decisioni riguardanti la materia al di fuori della normale gestione, comprese le modifiche ai principi fondamentali dell’attività aziendale o la sua cessazione, sono prese a maggioranza dei voti dei membri della famiglia coinvolti nella funzionamento dell’impresa di famiglia. Se tra loro vi è una persona non pienamente indipendente, è rappresentata nel voto dal rappresentante legale, se minorenne, altrimenti da un tutore.

§ 703
La partecipazione alla gestione di un’impresa familiare è legata alla persona di un familiare e non può essere trasferita ad un altro, a meno che non si tratti di uno dei familiari elencati nel § 700 comma 1 e di tutti i familiari che siano già coinvolti nell’operazione di l’azienda di famiglia è d’accordo.

§ 704
(1) Se un’azienda di famiglia deve essere divisa durante la divisione del patrimonio da un tribunale, un membro della famiglia che partecipa alla sua gestione ha diritto di priorità su di essa.

(2) Se una pianta familiare deve essere alienata, un membro della famiglia che partecipa alla sua operazione ha un diritto di prelazione su di essa, salvo diverso accordo. Ciò vale anche se la quota di comproprietà nell’impresa familiare deve essere alienata o se deve essere alienata una cosa che, secondo la sua natura e l’attuale scopo dell’esercizio dell’impresa familiare, deve servire in modo permanente.

§ 705
(1) La partecipazione alla gestione di un impianto familiare cessa con l’alienazione dell’impianto.

(2) Un membro della famiglia cessa di partecipare all’attività dell’impresa familiare anche se cessa di svolgere il lavoro per la famiglia o nell’impresa familiare, o se il motivo giuridico per cui continua a lavorare nell’impresa familiare cambiamenti nell’impresa familiare.

§ 706
Se la partecipazione alla gestione dell’impianto familiare è cessata, il pagamento del familiare nella gestione dell’impianto al partecipante fino a quel momento può essere rateizzato, se ciò è concordato o se è approvato dal tribunale. Se non vi è alcun motivo ragionevole per rateizzare il pagamento, il tribunale non approverà il pagamento rateale o deciderà sull’invalidità del contratto di rateizzazione.

§ 707
Le comunità familiari costituite per l’esercizio di un’impresa familiare senza l’espresso consenso dei membri della famiglia sono disciplinate dagli usi e dalle pratiche in esse stabilite, a meno che ciò non sia contrario agli articoli da 700 a 706.

Sezione 2: Diritto di proprietà matrimoniale
§ 708
(1) Ciò che appartiene ai coniugi, ha valore patrimoniale e non è escluso dai rapporti giuridici fa parte della comunione dei coniugi (di seguito “comune”). Ciò non si applica se la proprietà comune scade durante il matrimonio per legge.

(2) La proprietà comune è soggetta a un regime legale, o un regime contrattuale, o un regime stabilito da una decisione del tribunale.

Regime legale
§ 709
(1) Parte della comunione è ciò che è stato acquisito da uno dei coniugi o ciò che entrambi i coniugi hanno acquisito insieme durante il matrimonio, salvo quanto
a) serve i bisogni personali di uno dei coniugi,

b) uno solo dei coniugi acquisiti per donazione, eredità o legato, a meno che il donatore o il testatore nell’acquisizione in caso di morte abbiano espresso diversa volontà,

c) uno dei coniugi ha acquisito, a titolo di risarcimento del danno morale ai suoi diritti naturali,

d) uno dei coniugi ha acquisito atti giuridici relativi alla sua proprietà esclusiva,

e) uno dei coniugi ha acquisito il risarcimento del danno, della distruzione o della perdita della sua proprietà esclusiva.

(2) Parte della comunione è il profitto di ciò che appartiene esclusivamente a uno dei coniugi.

(3) Una parte della proprietà comune è anche la quota del coniuge in una società commerciale o cooperativa, se il coniuge è diventato socio della società commerciale o membro della cooperativa durante il matrimonio. Ciò non si applica se uno dei coniugi ha acquisito una partecipazione secondo modalità che ne determinano l’esclusiva proprietà ai sensi del comma 1.

§ 710
La comunione dei beni comprende i debiti assunti per la durata del matrimonio, a meno che
(a) riguardano beni appartenenti esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura in cui supera il profitto su tale proprietà, o

(b) sono stati assunti da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro, senza provvedere alle necessità quotidiane o di routine della famiglia.

§ 711
(1) Le disposizioni generali della presente legge si applicano all’acquisto e alla vendita di singoli elementi della proprietà comune.

(2) Gli importi dei guadagni, dello stipendio, del salario, del profitto e degli altri valori del lavoro e di altre attività lucrative entrano a far parte della proprietà comune nel momento in cui il coniuge che ha contribuito alla loro acquisizione ha acquisito l’opportunità di disporne.

(3) I crediti della proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, che devono entrare a far parte della comunione, diventeranno parte della comunione alla data di scadenza.

§ 712
Salvo disposizione contraria in questa parte della legge, le disposizioni della presente legge sulla Società o le disposizioni sulla comproprietà si applicano mutatis mutandis alla proprietà comune.

Amministrazione nel regime giuridico
§ 713
(1) I componenti della proprietà comune devono essere utilizzati, prelevati da loro i frutti e i benefici, mantenuti, ceduti, gestiti e amministrati da entrambi i coniugi o da uno di essi in conformità con l’accordo.

(2) Obblighi e diritti connessi alla comunione o ai suoi componenti appartengono ad entrambi i coniugi in solido.

(3) I coniugi sono vincolati e legittimati in solido da procedimenti giudiziari relativi alla comunione o alle sue parti.

§ 714
(1) Nelle questioni relative alla proprietà comune e ai suoi componenti, che non possono essere considerate ordinarie, i coniugi agiscono legalmente insieme o uno dei coniugi agisce con il consenso dell’altro. Se il coniuge rifiuta di prestare il consenso senza giustificato motivo e contrariamente agli interessi dei coniugi, della famiglia o del nucleo familiare, o se non è in grado di esprimere la propria volontà, l’altro coniuge può proporre che il consenso del coniuge sia sostituito da una corte.

(2) Se un coniuge agisce legalmente senza il consenso dell’altro coniuge nel caso in cui fosse richiesto il consenso, l’altro coniuge può invocare l’invalidità di tale condotta.

§ 715
(1) Se una parte dei beni comuni deve essere utilizzata per l’attività di uno dei coniugi e se il valore patrimoniale di ciò che deve essere utilizzato supera un grado commisurato ai beni dei coniugi, il consenso dell’altro coniuge è richiesto per il primo tale utilizzo. Se l’altro coniuge è stato omesso, può invocare l’invalidità di tale condotta.

(2) Se parte della proprietà comune deve essere utilizzata per acquisire una quota di una società o cooperativa, o se l’acquisizione di una quota comporta una passività per i debiti della società o della cooperativa in misura superiore all’aliquota commisurata ai coniugi « rapporti patrimoniali, il comma 1 si applica mutatis mutandis.

Regime contrattuale
§ 716
(1) I coniugi e i coniugi possono organizzare un regime patrimoniale diverso dal regime legale. Se i coniugi concordano un regime contrattuale, di norma adeguano i propri obblighi e diritti in relazione alla proprietà comune esistente. Se è stato concordato un effetto retroattivo per il regime contrattuale, questo non sarà preso in considerazione.

(2) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi richiede la forma di un atto pubblico.

§ 717
(1) Il regime contrattuale può consistere in un regime di beni separati, un regime che riserva la creazione di beni comuni il giorno dello scioglimento del matrimonio, nonché un regime di ampliamento o restringimento della portata dei beni comuni nel diritto regime. Le disposizioni sul regime dei beni separati si applicano mutatis mutandis nel regime che riserva la costituzione della comunione alla data dello scioglimento del matrimonio.

(2) Il regime concordato può essere modificato con l’accordo dei coniugi o con una decisione del tribunale; tale modifica richiede un accordo tra i coniugi o una decisione giudiziaria sulle componenti della comunione ai sensi del regime attuale.

§ 718
(1) Il contratto può contenere qualsiasi accordo e riguardare qualsiasi questione, a meno che non sia vietato dalla legge; può riguardare in particolare l’ambito, il contenuto, il momento della creazione del regime giuridico o di altro tipo di proprietà comune, le cose individuali e i loro file. Il contratto può modificare la classificazione di quelli esistenti e adeguare la classificazione delle future parti di attività in modo diverso dal regime legale.

(2) Il contratto può anche organizzare rapporti patrimoniali in caso di scioglimento del matrimonio; nel caso di accordo per lo scioglimento del matrimonio per morte, in questa parte il contratto è considerato un contratto successorio, se ne ha i requisiti.

(3) Il contratto non può escludere o modificare le disposizioni sull’abituale equipaggiamento di un nucleo familiare, a meno che uno dei coniugi non abbia lasciato definitivamente il nucleo familiare e rifiuti di rientrare.

§ 719
(1) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi non può, con le sue conseguenze, escludere la capacità del coniuge di provvedere alla famiglia.

(2) Un contratto sul regime di proprietà coniugale non può pregiudicare i diritti di una terza parte nel suo contenuto o scopo, a meno che non sia d’accordo con il contratto; questo contratto concluso senza il consenso di un terzo non ha alcun effetto giuridico nei suoi confronti.

§ 720
(1) Il contratto dei coniugi sul regime patrimoniale tra coniugi entra in vigore alla conclusione del matrimonio. Se il contratto riguarda un elemento esistente iscritto nell’elenco pubblico, l’iscrizione della variazione in tale elenco può avvenire solo dopo la conclusione del matrimonio.

(2) Se il contratto dei coniugi sul regime patrimoniale riguarda cose già esistenti iscritte nell’elenco pubblico, il contratto ha effetto in questa parte nei confronti dei terzi mediante l’iscrizione in questo elenco, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

§ 721
(1) Un contratto sul regime dei beni coniugali deve essere iscritto nell’elenco pubblico, se in esso è concordato; altrimenti su richiesta di entrambi i coniugi. Tutto ciò che modifica il regime patrimoniale dei coniugi è iscritto nell’elenco.

(2) La registrazione deve essere effettuata senza indebito ritardo dalla persona che ha redatto il contratto e, se ciò non è possibile, dalla persona che mantiene l’elenco.

Gestione in modalità contrattuale
§ 722
(1) Coniugi e coniugi possono stipulare un accordo sull’amministrazione di ciò che fa parte della comunione dei beni, che si discosti dalle disposizioni degli articoli 713 e 714; le disposizioni dei § 719 e 720 si applicano anche a questo contratto.

(2) Il contratto di cui al paragrafo 1 deve contenere un accordo su quale coniuge amministrerà la comunione o parte di essa e in che modo.

§ 723
(1) Il coniuge che amministra la comunione agisce legalmente nelle questioni relative alla comunione in modo indipendente, anche in giudizio o in altro procedimento, salvo disposizione contraria.

(2) Un coniuge che gestisce tutti i beni comuni può agire legalmente solo con il consenso dell’altro coniuge
a) quando si tratta della proprietà comune nel suo insieme,

(b) trattandosi di un’abitazione in cui il nucleo familiare dei coniugi fa parte del bene comune, o che è l’abitazione di uno di essi, o l’abitazione di un minore che non ha acquisito la piena proprietà e di cui i coniugi si prendono cura per, nonché gravame sui beni immobili facenti parte della comunione.

(3) Le disposizioni dell’articolo 714, paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Regime stabilito da una decisione del tribunale
§ 724
(1) Se vi è una ragione seria per ciò, il tribunale, su proposta del coniuge, annulla la proprietà comune o ne riduce la portata esistente.

(2) Il motivo grave è sempre il fatto che il creditore del marito richiede la garanzia del suo credito nella misura eccedente il valore di ciò che appartiene esclusivamente a questo marito, che il marito può essere considerato uno sprecone, e che il marito costantemente o ripetutamente prende rischi sproporzionati. Può anche essere trovato come un motivo serio che il marito abbia avviato un’impresa o che sia diventato un socio illimitatamente di una persona giuridica.

§ 725
Il regime stabilito da una decisione del tribunale può essere modificato da un contratto dei coniugi o da una decisione del tribunale.

§ 726
(1) Il tribunale può ripristinare la proprietà comune dopo averla annullata; il giudice decide quindi in particolare quando vengono meno i motivi dello scioglimento della comunione. Ciò vale anche se il coniuge propone che il patrimonio comune, il cui ambito è stato ridotto, sia esteso all’ambito giuridico.

(2) Se la proprietà comune è scaduta in base alla legge, il tribunale la rinnova su proposta del coniuge, se è nell’interesse di entrambi i coniugi.

§ 727
(1) Le disposizioni che regolano l’equipaggiamento abituale di una famiglia non possono essere escluse o modificate da una decisione del tribunale.

(2) Una decisione del tribunale sulla modifica, cancellazione o rinnovo della proprietà comune non può escludere la capacità del coniuge di provvedere alla famiglia e non può pregiudicare i diritti di un terzo in termini di contenuto o scopo, a meno che non sia d’accordo con la decisione.

§ Amministrazione 728 in un regime stabilito da una decisione del tribunale
Se il coniuge agisce nell’amministrazione della comunione in modo manifestamente contrario agli interessi dell’altro coniuge, della famiglia o del nucleo familiare, e i coniugi o i coniugi non hanno stipulato un contratto per l’amministrazione di ciò che fa parte della la comunione, il giudice può decidere su richiesta dell’altro coniuge che la comunione sarà così gestita.

Regime del patrimonio separato
§ 729
Nel regime dei beni separati, il marito può disporre dei suoi beni senza il consenso dell’altro marito.

§ 730
Se i coniugi intrattengono rapporti d’affari in regime di separazione patrimoniale o uno dei coniugi opera con l’aiuto dell’altro coniuge, si ripartiscono il reddito d’impresa come pattuito per iscritto; in caso contrario il reddito deve essere diviso equamente.

Tutela di terzi
§ 731
Se il debito di uno solo dei coniugi è sorto durante la durata della comunione, il creditore può essere soddisfatto con ciò che è nella comunione all’atto dell’esecuzione della decisione.

§ 732
Se il debito di uno solo dei coniugi è sorto contro la volontà dell’altro coniuge, che ha dissentito dal creditore senza indebito ritardo dopo aver appreso del debito, la comunione può essere lesa solo nella misura della quota del debitore se la comunione sono stati annullati e regolati ai sensi del § 742. Ciò vale anche in caso di obbligo alimentare del marito o se il debito è un atto illecito di uno solo dei coniugi o nel caso in cui il debito di uno solo dei coniugi nata prima del matrimonio.

§ 733
Se uno dei coniugi ha commesso meno di sei mesi dalla modifica o dall’esclusione del regime patrimoniale legale, sia per contratto dei coniugi sia per decisione del tribunale, il credito del suo creditore può essere soddisfatto da tutto ciò che farebbe parte della proprietà comune se non vi era alcun contratto tra i coniugi né una decisione del tribunale.

§ 734
Se il diritto di un terzo, in particolare del creditore, è leso dal contratto dei coniugi o da una decisione giudiziaria con la quale è stato modificato o escluso il regime patrimoniale legale, tale persona può esercitare il suo diritto di regolare ciò che era precedentemente parte del la comunione dei beni, come se ai coniugi contraenti o non sia stata raggiunta una decisione del tribunale; Si applica § 742.

§ 735 Disposizioni speciali
Se i coniugi che intendono ottenere il divorzio non concludono un accordo sulla disposizione degli obblighi e dei diritti patrimoniali in caso di divorzio, nel quale, purché il matrimonio sia divorziato, si accordano anche su come acquisiranno al momento del diritti di gestione separata e di assumere, le disposizioni sulla comunione dei beni si applicano mutatis mutandis al periodo di gestione separata dei coniugi, salvo che la presente legge disponga diversamente.

Liquidazione dei beni comuni
§ 736
Se la proprietà comune viene cancellata o scompare, o se la sua portata esistente viene ridotta, le obbligazioni ei diritti congiunti saranno liquidati dalla loro transazione. Fino alla liquidazione della comunione vincolata, annullata o estinta, le disposizioni della comunione si applicano mutatis mutandis ad esse.

§ 737
(1) Il diritto di terzi non può essere pregiudicato dalla liquidazione dei beni. Se il suo diritto è stato leso dall’accordo, un terzo può chiedere al giudice di dichiarare l’inefficacia dell’accordo nei suoi confronti.

(2) La liquidazione del debito ha effetti solo tra i coniugi.

§ 738
(1) Un accordo transattivo ha sempre effetto alla data in cui la proprietà comune è ridotta, annullata o cessata, indipendentemente dal fatto che l’accordo sia stato concluso prima o dopo la riduzione, la cancellazione o la cessazione della proprietà comune. Tuttavia, se l’oggetto della transazione è una materia iscritta nell’elenco pubblico, l’accordo ha efficacia giuridica nella parte relativa a tale materia mediante iscrizione nell’elenco pubblico.

(2) La validità di un accordo transattivo non è impedita se riguarda solo una parte degli obblighi e dei diritti di proprietà comune.

§ 739
(1) Un accordo transattivo richiede una forma scritta se è stato concluso durante il matrimonio o se l’oggetto della transazione è una questione per la quale anche un contratto sul trasferimento della proprietà richiede una forma scritta.

(2) Se l’accordo di transazione non richiede una forma scritta e se uno dei coniugi lo richiede, l’altro coniuge gli consegnerà una conferma di come si sono stabiliti.

§ 740
Se i coniugi non sono d’accordo su un accordo, ciascuno di loro può proporre una decisione del tribunale. Il tribunale decide sulla transazione secondo lo Stato quando si sono verificati gli effetti del restringimento, della cancellazione o della cessazione della comunione.

§ 741
Se, entro tre anni dalla riduzione, revoca o scioglimento della comunione, ciò che prima faceva parte della comunione non è stato regolato consensualmente o con ordinanza del tribunale, i coniugi o gli ex coniugi si sono regolati in modo che :
a) i beni mobili materiali sono di proprietà di chi li utilizza esclusivamente per i bisogni propri, della propria famiglia o dell’unità familiare in qualità di proprietario,

b) gli altri beni mobili e immobili materiali sono comproprietari di entrambi; le loro quote sono le stesse,

c) gli altri diritti patrimoniali, crediti e debiti appartengono insieme ad entrambi; le loro quote sono le stesse.

§ 742
(1) A meno che i coniugi o ex coniugi non concordino diversamente o non si applichino le disposizioni della Sezione 741, alla transazione si applicano le seguenti regole:
a) le quote di entrambi i coniugi nel patrimonio immobiliare sono le stesse,

b) ciascuno dei coniugi sostituisce quanto è stato speso del patrimonio comune sul proprio patrimonio esclusivo,

c) ciascuno dei coniugi ha il diritto di chiedere il risarcimento di quanto ha speso per i suoi beni comuni,

d) tenere conto delle esigenze dei figli a carico,

e) si tiene conto di come ciascun coniuge si è preso cura della famiglia, in particolare di come si è preso cura dei figli e del nucleo familiare,

f) si tiene conto del contributo di ciascun coniuge all’acquisto e al mantenimento dei beni appartenenti al patrimonio comune.

(2) Il valore di quanto è stato speso dalla proprietà comune sulla proprietà esclusiva del coniuge, così come il valore di quanto dalla proprietà esclusiva del coniuge è stato speso sulla proprietà comune, deve essere incluso nella liquidazione del la comunione dei beni è aumentata o diminuita in funzione dei beni fino alla data in cui la comunione dei beni è diminuita, cancellata o estinta, ha aumentato o diminuito il valore della parte dei beni su cui è stato sostenuto il costo.

Alcune disposizioni sull’alloggio dei coniugi
§ 743
(1) I coniugi hanno una residenza in cui hanno un nucleo familiare.

(2) Se il coniuge richiede il trasferimento del nucleo familiare per gravi motivi, l’altro coniuge deve rispettarlo, a meno che le ragioni della permanenza non superino le ragioni di questo cambiamento.

(3) I coniugi possono concordare di vivere separatamente in modo permanente. Un accordo dei coniugi sull’alloggio separato ha gli stessi effetti giuridici dell’abbandono di una casa familiare con l’intenzione di vivere permanentemente altrove.

§ 744
Se la residenza dei coniugi è una casa o un appartamento a cui uno dei coniugi ha il diritto esclusivo di abitare nella casa o nell’appartamento, e se questo è un diritto non vincolante, l’altro coniuge acquisisce il diritto di soggiorno. Se uno dei coniugi acquisisce tale diritto esclusivo per la durata del matrimonio, l’altro coniuge acquisisce il diritto di soggiorno.

§ 745
(1) Se la residenza dei coniugi è una casa o un appartamento di cui uno dei coniugi aveva diritto di locazione il giorno del matrimonio, la conclusione del matrimonio con la casa o l’appartamento crea un diritto di locazione comune; alla successiva conclusione del contratto di locazione, entrambi i coniugi acquisiscono un diritto di locazione congiunto dall’efficacia del contratto. Ciò si applica allo stesso modo nel caso di un’altra legge delle obbligazioni simile.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se i coniugi concordano diversamente.

§ 746
(1) Se i coniugi hanno un diritto di locazione comune sulla casa o sull’appartamento, sono obbligati e aventi diritto in solido.

(2) Il coniuge che ha il diritto di soggiorno ha lo status di garante del coniuge.

§ 747
(1) Se almeno uno dei coniugi ha il diritto di disporre della casa o dell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi o della famiglia, e tale casa o appartamento è assolutamente necessario per l’abitazione dei coniugi o delle famiglie, egli deve astenersi da tutto e impedire tutto ciò che può rendere impossibile o minacciato l’alloggio. In particolare, il coniuge non può alienare tale casa o appartamento senza il consenso dell’altro coniuge né costituire un diritto alla casa, parte o tutto l’appartamento, il cui esercizio è incompatibile con la residenza dei coniugi o della famiglia, salvo fornisce al coniuge o alla famiglia un alloggio simile sotto tutti gli aspetti.

(2) Se il coniuge agisce senza il consenso dell’altro coniuge in conflitto con il paragrafo 1, questo coniuge può invocare l’invalidità di tale azione legale.

§ 748
(1) Se i coniugi hanno un diritto di locazione comune alla casa o all’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi o della famiglia, si applica mutatis mutandis la prima frase dell’articolo 747 (1). Il coniuge non può rescindere il contratto di locazione senza il consenso dell’altro coniuge o limitarlo con una legge il cui esercizio sia incompatibile con la residenza dei coniugi o della famiglia.

(2) Se il coniuge agisce senza il consenso dell’altro coniuge in conflitto con il paragrafo 1, questo coniuge può invocare l’invalidità di tale azione legale.

§ 749
Il consenso del coniuge ai sensi dei § 747 e 748 richiede una forma scritta.

§ 750
(1) Se i coniugi o i fidanzati convengono, in deroga alle disposizioni degli articoli 747 e 748, l’accordo non può peggiorare la posizione del figlio minore congiunto che non ha acquisito piena autonomia, vive con loro nel nucleo familiare e verso il quale hanno un’obbligazione alimentare un figlio che non ha acquisito piena autonomia ed è stato affidato all’affidamento congiunto dei coniugi o di uno di essi; inoltre, l’accordo non può pregiudicare i diritti di terzi, a meno che non abbiano acconsentito a tale accordo.

(2) L’accordo e il consenso di terzi ai sensi del paragrafo 1 richiedono una forma scritta.

Disposizioni speciali contro la violenza domestica
§ 751
(1) Se l’ulteriore convivenza dei coniugi nella casa o nell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi diventa insopportabile per uno di loro a causa di violenza fisica o mentale contro il coniuge o un’altra persona che vive nel nucleo familiare del coniugi, il giudice può, su proposta del coniuge interessato, limitare, o anche escludere per un determinato periodo, il diritto dell’altro coniuge di abitare nella casa o nell’appartamento.

(2) Come al comma 1, è possibile procedere in caso di coniuge divorziato, nonché nel caso in cui i coniugi oi coniugi divorziati convivano insieme fuori dal nucleo familiare.

§ 752
Restrizioni o esclusioni del diritto del coniuge di abitare nella casa o nell’appartamento saranno determinate dal tribunale per un periodo massimo di sei mesi. Il giudice decide nuovamente sull’istanza se ricorrono motivi particolarmente impellenti.

§ 753
Anche qualsiasi altra persona che vive con un coniuge o un coniuge divorziato in un nucleo familiare ha il diritto di chiedere protezione contro la violenza domestica.

Parte 5 Scioglimento del matrimonio
Sezione 1 Disposizioni generali
§ 754
Il matrimonio finisce solo per i motivi previsti dalla legge.

Sezione 2 Divorzio
§ 755
(1) Un matrimonio può essere divorziato se la convivenza dei coniugi è profondamente, permanentemente e irreparabilmente rotta e non ci si può aspettare il suo rinnovo.

(2) Nonostante il fatto che la convivenza dei coniugi sia sciolta, il matrimonio non può essere divorziato se il divorzio sarebbe in conflitto
(a) gli interessi del figlio minore dei coniugi che non hanno acquisito piena competenza, che sono dati da ragioni speciali, il giudice accerta anche l’interesse del figlio al matrimonio chiedendo ad un tutore nominato dal tribunale di adeguare il rapporto con il figlio per il periodo successivo al divorzio, oppure

b) nell’interesse di un coniuge che non ha partecipato prevalentemente al divorzio per violazione degli obblighi coniugali e che a causa del divorzio subirebbe un danno particolarmente grave, a condizione che circostanze eccezionali favoriscano il mantenimento del matrimonio, a meno che il i coniugi non convivono da almeno tre anni.

(3) Se i coniugi hanno un figlio minorenne non completamente indipendente, il tribunale non divorzia dal matrimonio fino a quando non ha deciso sulle circostanze del figlio nel periodo successivo al divorzio dei coniugi.

§ 756
Il giudice che decide sul divorzio determina l’esistenza del divorzio, determinandone le cause, salvo disposizione contraria.

§ 757
(1) Se il coniuge si unisce alla domanda di divorzio presentata dall’altro coniuge, il tribunale divorzia dal matrimonio senza conoscere i motivi del divorzio, se conclude che la stessa dichiarazione dei coniugi in merito al divorzio e all’intenzione di raggiungere il divorzio è vero e se
a) il matrimonio è durato almeno un anno alla data di inizio della procedura di divorzio e i coniugi non hanno convissuto per più di sei mesi,

b) i coniugi, che sono i genitori di un minore che non ha acquisito piena autonomia, hanno convenuto di adeguare le circostanze di questo figlio per il periodo successivo al divorzio e il tribunale ha approvato il loro accordo,

c) i coniugi hanno convenuto di adeguare i loro beni, il loro alloggio e, se del caso, il mantenimento per il periodo successivo a tale divorzio.

(2) Gli accordi di cui al paragrafo 1 (a) (c) richiedono la forma scritta e le firme devono essere ufficialmente verificate.

§ 758
I coniugi non vivono insieme a meno che non formino una comunità coniugale o familiare, indipendentemente dal fatto che abbiano o gestiscano un nucleo familiare, a condizione che almeno uno dei coniugi non voglia manifestamente ripristinare la comunità coniugale.

Sezione 3: Conseguenze dello scioglimento del matrimonio
§ 759 Cognome del coniuge divorziato
Il coniuge che ha adottato il cognome dell’altro coniuge può, entro sei mesi dal divorzio, notificare all’anagrafe che riprende il cognome precedente. Ciò vale anche se il coniuge che ha adottato il cognome dell’altro coniuge, a condizione che al cognome comune aggiunga il proprio cognome attuale, o il primo del proprio cognome, utilizzerà solo il suo cognome precedente in futuro.

Alimenti di un marito divorziato
§ 760
(1) Se il coniuge divorziato non è in grado di provvedere al proprio sostentamento e questa incapacità ha origine nel matrimonio o in connessione con esso, il suo ex coniuge ha nei suoi confronti un obbligo di mantenimento in misura ragionevole, se ciò può essere legittimamente richiesto da lui, in particolare con riguardo all’età o allo stato di salute del coniuge divorziato al momento del divorzio o della cessazione dell’affidamento dei coniugi divorziati.

(2) Nel decidere in merito al mantenimento o al suo importo, il tribunale tiene conto della durata del matrimonio divorziato e della durata del divorzio, nonché se
a) il coniuge divorziato non ha ottenuto un’occupazione adeguata, anche se non gli è stato impedito da gravi ostacoli,

b) il coniuge divorziato è stato in grado di garantire il mantenimento attraverso la corretta gestione dei suoi beni,

c) il coniuge divorziato ha partecipato alla cura del nucleo familiare durante il matrimonio,

(d) il coniuge divorziato non ha commesso un reato della natura del reato contro l’ex coniuge o una persona a lui vicina; o

e) c’è un altro motivo altrettanto grave.

(3) Le disposizioni generali in materia di alimenti si applicano mutatis mutandis all’obbligo alimentare dei coniugi divorziati.

§ 761
(1) La portata dell’obbligazione alimentare e le modalità di erogazione degli alimenti sono disciplinati dall’accordo dei coniugi o dei coniugi divorziati; se convengono che l’assegno alimentare sarà sostituito da un’indennità di fine rapporto, il diritto al mantenimento del coniuge divorziato si estingue con l’erogazione di un’indennità di fine rapporto.

(2) In assenza di un accordo tra i coniugi divorziati sugli alimenti, l’ex coniuge necessario può proporre che il tribunale decida sulle obbligazioni alimentari dell’altro coniuge.

§ 762
(1) Se i coniugi o i coniugi divorziati non sono d’accordo sugli alimenti, il coniuge che non ha principalmente causato il divorzio o non ha acconsentito al divorzio e che è stato gravemente danneggiato dal divorzio può proporre che il tribunale stabilisca l’obbligazione alimentare di l’ex coniuge in misura tale da garantire che i coniugi divorziati abbiano sostanzialmente lo stesso tenore di vita. In tal caso, il diritto al mantenimento del coniuge divorziato può considerarsi giustificato solo per un periodo adeguato alle circostanze, ma non superiore a tre anni dopo il divorzio.

(2) Se l’ex coniuge ha commesso un atto nei confronti dell’altro coniuge che soddisfa le caratteristiche di violenza domestica, non ha diritto al mantenimento ai sensi del paragrafo 1, anche se soddisfarebbe altrimenti le condizioni per concedere il diritto a Manutenzione.

§ 763
Il diritto agli alimenti del coniuge divorziato decade se il coniuge divorziato avente diritto si risposa o forma un’unione registrata.

Obblighi e diritti patrimoniali alla fine del matrimonio
§ 764
(1) Se il matrimonio termina con la morte del marito, gli obblighi patrimoniali e i diritti degli ex coniugi nell’ambito della procedura successoria sono valutati secondo il regime patrimoniale esistente tra i coniugi o secondo le istruzioni impartite dal defunto coniuge durante la sua vita morte fatta; altrimenti si applicano le regole di cui al § 742, ad eccezione del § 742 par. (c), a meno che il coniuge superstite non convenga diversamente con gli eredi di stabilirsi.

(2) Se il coniuge è stato dichiarato morto, i suoi obblighi e diritti patrimoniali devono essere valutati il ​​giorno indicato nella decisione sulla dichiarazione di morte come giorno della sua morte.

§ 765
(1) Se il matrimonio termina con il divorzio, gli obblighi patrimoniali e i diritti dei coniugi divorziati sono disciplinati dall’accordo dei coniugi o dei coniugi divorziati.

(2) Se i coniugi divorziati non sono d’accordo su una transazione, l’ex coniuge può presentare una proposta di transazione con una decisione del tribunale.

Vivere dopo il matrimonio
§ 766
(1) Se il matrimonio è terminato con la morte del marito e i coniugi avevano un diritto di locazione comune sulla casa o sull’appartamento in cui si trovava la loro famiglia, il coniuge superstite rimane l’inquilino dell’appartamento. Se i coniugi hanno testimoniato congiuntamente di un altro diritto d’obbligazione alla casa o all’appartamento, il coniuge superstite conserva il diritto.

(2) Se il matrimonio è terminato con la morte del marito e il diritto di locazione della casa o dell’appartamento in cui si trovava il nucleo familiare dei coniugi aveva solo uno di essi, si applicano le disposizioni sull’affitto dell’appartamento.

§ 767
(1) Se il matrimonio è terminato con la morte del coniuge che aveva il diritto esclusivo di abitare nella casa o nell’appartamento della casa o appartamento in cui si trovava il nucleo familiare dei coniugi, e se si trattava di un diritto diverso da un obbligo, mentre l’altro marito aveva nella casa o il diritto all’alloggio, il diritto di soggiorno a tale coniuge decade se il diritto esclusivo del coniuge defunto è passato a persona diversa dal coniuge superstite. Ciò non si applica se non si può legittimamente chiedere al coniuge superstite di lasciare la casa o l’appartamento.

(2) Se è proporzionato alle circostanze del coniuge superstite, principalmente perché si prende cura di un figlio minore che non ha acquisito piena autonomia, di cui si sono presi cura i coniugi, o di un figlio minore che non ha acquisito piena autonomia, il cui genitore è il coniuge deceduto, o una persona a carico di un figlio che convive con il coniuge superstite, il giudice può, su richiesta del coniuge superstite, stabilire a suo diritto un diritto corrispondente alla servitù abitativa secondo le circostanze del caso, ma non più a lungo del solito bambino; tale diritto non decade se il figlio acquisisce la capacità di sostentarsi solo temporaneamente.

(3) Se il coniuge superstite aveva il diritto di risiedere per un altro motivo, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2.

§ 768
(1) Se il matrimonio si è concluso con il divorzio e i coniugi avevano lo stesso o comune diritto alla casa o all’appartamento in cui si trovava la loro famiglia, e se non sono d’accordo su chi continuerà a vivere nella casa o nell’appartamento, il giudice annulla l’istanza di uno di essi, secondo le circostanze del caso, il diritto esistente del coniuge divorziato, al quale può essere equamente richiesta la casa o l’appartamento, e, se del caso, decide contestualmente sulle modalità del risarcimento per la perdita del diritto; nel far ciò si tiene conto, in particolare, di quale dei coniugi divorziati è stata affidata la cura di un minore che non ha acquisito piena autonomia e di cui i coniugi si sono presi cura, nonché del parere del locatore, prestatore o altra persona in posizione analoga.

(2) Il coniuge divorziato che deve lasciare la casa o l’appartamento ha il diritto di risiedervi fino a quando l’altro coniuge non gli abbia fornito un alloggio alternativo, a meno che non gli sia stato concesso un risarcimento nel procedimento ai sensi del paragrafo 1; in tal caso ha diritto di abitare nella casa o nell’appartamento per un massimo di un anno. Tuttavia, se gli è stata affidata la cura di un minore non divenuto pienamente indipendente e di cui i coniugi si sono presi cura durante il matrimonio, o di un figlio a carico convivente con lui, il giudice può, su richiesta di tale coniuge, stabilire un diritto di soggiorno in suo favore; le disposizioni del § 767 para 2 si applicano per analogia.

§ 769
Se il matrimonio si è concluso con il divorzio e i coniugi non avevano lo stesso o comune diritto alla casa o all’appartamento in cui si trovava il loro nucleo familiare, e i coniugi o i coniugi divorziati non si accordano sull’ulteriore residenza del coniuge che ha solo il diritto vivere in casa o appartamento. le disposizioni del § 767 para 2 si applicano per analogia.

§ 770
Se il matrimonio è sciolto dal divorzio e i coniugi avevano il diritto di abitare nella casa o nell’appartamento, purché un diritto fosse derivato dall’altro, la persona che ha solo un diritto derivato ha il diritto di chiedere lo sfratto del divorziato coniuge, il diritto reale o l’obbligazione da cui derivava direttamente il diritto di soggiorno dell’altro coniuge.